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Document 52006AE0742

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno — Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza COM(2005) 702 def.

    GU C 195 del 18.8.2006, p. 58–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 195/58


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno — Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza

    COM(2005) 702 def.

    (2006/C 195/14)

    La Commissione, in data 23 dicembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore LEVAUX.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 143 voti favorevoli, nessun voto contrario e 6 astensioni.

    1.   Conclusioni

    1.1

    Il CESE ribadisce di essere favorevole, a lungo termine, all'armonizzazione fiscale a livello europeo. Constatando tuttavia con rammarico l'esistenza di numerosi ostacoli, il CESE:

    riconferma il proprio sostegno agli orientamenti e agli sforzi profusi dalla Commissione per facilitare lo sviluppo dell'attività delle PMI, interrogandosi tuttavia sull'efficacia e sui limiti del dispositivo proposto,

    ritiene che, trattandosi di un progetto pilota, sarebbe stato più adeguato proporre un sistema maggiormente inquadrato, ispirato a esperienze concrete e basato sull'impegno volontario di alcuni Stati e organizzazioni di categoria delle PMI, nonché limitare la durata dell'esperimento a 5 anni, al fine di individuarne gli elementi riproducibili e di metterli in opera in base all'esperienza acquisita,

    suggerisce alla Commissione di trarre spunto dagli elementi contenuti nei diversi pareri elencati in seguito per formulare, a lungo termine, delle linee direttrici che offrano alle PMI soluzioni coerenti, in particolare raccomandando la redazione di uno statuto della PMI europea.

    2.   Pareri antecedenti del CESE in relazione all'argomento considerato

    2.1

    La proposta in esame fa seguito a tutta una serie di altre proposte presentate dalla Commissione negli ultimi anni. Essa rappresenta un nuovo contributo inteso ad offrire, nel settore fiscale e più in particolare nel campo delle imposte societarie, nuove possibilità di sviluppo alle piccole e medie imprese (PMI), la cui importanza nella creazione di ricchezza e posti di lavoro all'interno dell'UE è stata ribadita in più occasioni, in particolare nel Piano d'azione di Lisbona.

    2.2

    Dalla fine degli anni '90 il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato a più riprese su proposte, raccomandazioni e comunicazioni dedicate a questo argomento o ad altri temi ad esso connessi. Si ricordano qui di seguito alcuni pareri recenti elaborati dal Comitato, su consultazione o di propria iniziativa, intorno al concetto di «impresa europea» applicato alle PMI e alle semplificazioni fiscali necessarie per rimuovere rapidamente gli ostacoli incontrati dalle PMI.

    Nel 2000, parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale in merito alla Carta europea delle piccole imprese  (1). Nel testo venivano avanzate una dozzina di proposte, tra cui quella di sviluppare un sistema fiscale semplificato e di esentare le microimprese con un fatturato minimo da eccessivi impegni fiscali.

    Nel 2001, parere del Comitato economico e sociale sul tema La politica fiscale dell'Unione europeaPriorità per gli anni a venire  (2). In esso il CESE appoggiava in generale gli obiettivi della Commissione in materia di politica fiscale sottolineando l'esigenza di coordinare i regimi impositivi applicati alle società per eliminare le difficoltà delle PMI legate alle differenze nazionali.

    Nel 2002, parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale sul tema L'accesso delle PMI ad uno statuto di diritto europeo  (3). Il CESE affermava che un tale statuto permetterebbe «di garantire [alle PMI] la parità di trattamento con le imprese più importanti […] e di proporre loro un» marchio «europeo per facilitarne le attività nel mercato interno […], escludere il rischio d'imposizioni multiple […].»

    Nel 2002, parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale riguardante L'imposizione diretta delle imprese  (4). Il parere evocava con urgenza la necessità di accelerare l'adozione di misure contro la doppia imposizione e appoggiava l'idea di un mercato interno privo di barriere fiscali, sottolineando al contempo l'importanza di stabilire principi comuni per incoraggiare tale mercato. Evidenziava inoltre che l'obiettivo di una base imponibile comune a tutte le società presenti nell'Unione è compatibile con la sovranità fiscale degli Stati membri e delle regioni in quanto non pregiudica la loro facoltà di fissare i livelli impositivi.

    Nel 2003, parere del CESE sulla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi  (5). In esso il CESE sosteneva la Commissione nel progetto di «eliminazione o quantomeno […] riduzione dell'imposizione doppia o plurima degli utili distribuiti da una società figlia nello Stato della società madre o di una stabile organizzazione.»

    Nel 2003, parere d'iniziativa del CESE sul tema La fiscalità nell'Unione europea: principi comuni, convergenza delle norme fiscali e possibilità di introdurre il voto a maggioranza qualificata  (6). In tale parere il Comitato chiedeva che venissero affrontate tre questioni, tra cui «l'introduzione di una base comune per le imposte societarie» e «il ricorso al voto a maggioranza qualificata per stabilire aliquote minime per le imposte societarie

    Nel 2004, parere esplorativo del CESE, elaborato dietro richiesta della Commissione, sul tema Adattabilità delle PMI e delle imprese dell'economia sociale ai cambiamenti imposti dal dinamismo dell'economia  (7). Il Comitato vi riaffermava la necessità di una «riduzione degli ostacoli all'accesso delle PMI e delle IES ai mercati globali, specie attraverso una semplificazione delle incombenze amministrative e giuridiche cui queste devono far fronte.»

    Nel 2004, parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle societàrisultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere  (8). In esso il CESE sottolineava:

    la necessità di rimediare alle disfunzioni del mercato interno «per consolidare gli accordi sulle imposte societarie», in quanto le «PMI […] non dispongono delle risorse per conformarsi a 15 (presto 25) sistemi diversi» (punti 3.2 e 3.3),

    l'opportunità di «considerare il sistema della cosiddetta» tassazione vigente nel paese di residenza «per le PMI, magari fissando un fatturato massimo per la sua applicazione» (punto 3. 3),

    il fatto che «il progetto pilota della Commissione basato sulla» tassazione vigente nel paese di residenza «offre una soluzione alle PMI per le loro attività transfrontaliere, alleggerendo gli oneri amministrativi legati alla fiscalità da esse sopportati. Si potrebbe iniziare con un'applicazione sperimentale a livello bilaterale per poi estendere il sistema, se i risultati della prima fase saranno positivi, a tutta l'UE» (punto 3.3.1),

    il fatto che «l'istituzione di una base imponibile comune a livello europeo rappresenta un passo importante» (punto 3.4),

    «la necessità che gli Stati membri, dotati della più forte influenza nel settore, raggiungessero un accordo per promuovere l'espansione delle PMI al di là del paese di origine e con essa la creazione di posti di lavoro, di cui le PMI sono le prime artefici» (punto 3.7).

    2.3

    Nel presente documento vengono citati brani di questi 8 pareri, che si sono scaglionati su un periodo di cinque anni, al fine di:

    sottolineare meglio l'importanza dei contributi del CESE,

    ricordare quali sono le misure più idonee a fornire alle PMI gli strumenti per svolgere un ruolo maggiore nel mercato interno dell'UE,

    sottolineare il fatto che la Commissione testimonia, con la sua perseveranza, la sua determinazione a trovare soluzioni che consentano di arrivare all'obiettivo.

    2.4

    Il Comitato si duole tuttavia che siano passati 5 anni senza che sia stato realizzato un dispositivo efficace. Chiede inoltre con insistenza al Parlamento e al Consiglio di decidersi a rimuovere finalmente gli ostacoli che ancora sussistono in tal senso, ostacoli che sono ormai chiaramente identificati.

    3.   Proposte della Commissione e apporti del CESE

    3.1

    Pur ritenendo di aver formulato con ampio anticipo dei pareri che vanno nel senso delle proposte della Commissione, il CESE desidera tuttavia integrare il proprio contributo su un certo numero di punti.

    3.2

    Nella comunicazione in esame la Commissione sottolinea che la partecipazione delle PMI al mercato interno è molto inferiore a quella delle imprese di maggiori dimensioni e che ciò è dovuto in particolare a motivi fiscali. Ricorda come sia opportuno incoraggiare l'espansione transfrontaliera delle PMI e raccomanda di applicare il criterio della tassazione in base alle regole dello Stato di residenza. La proposta della Commissione, per quanto riguarda la tassazione delle imprese e più specificamente l'imposta sulle società, è di far testare agli Stati membri e alle imprese il principio della tassazione vigente nello Stato di residenza attraverso un dispositivo pilota di tipo sperimentale.

    3.3

    Il CESE ha già raccomandato ed espresso il suo accordo di massima per un'iniziativa in tal senso. Rammenta tuttavia che le PMI che contemplano la possibilità di espandersi oltre i confini nazionali sono numericamente limitate: tale sperimentazione potrà dunque svolgersi unicamente con il concorso di quel numero ristretto di imprese che per loro ubicazione o natura possono prevedere una strategia di espansione oltre confine. Al di là della posizione di principio comune, il CESE desidera che la Commissione indichi con più precisione:

    il numero approssimativo di PMI potenzialmente interessate, nel prossimo futuro, all'attuazione del dispositivo auspicato in materia di calcolo della base imponibile,

    il loro «peso» economico all'interno dell'UE,

    i settori dell'economia maggiormente interessati.

    3.3.1

    L'obiettivo perseguito è infatti quello di migliorare la crescita e l'occupazione facilitando al tempo stesso l'attività delle PMI. Data l'esiguità dei mezzi di bilancio di cui dispone l'Europa, il CESE ritiene che si debba evitare il frazionamento dei fondi disponibili dando priorità a un numero limitato di provvedimenti che favoriscano l'efficacia. A tale proposito non è sufficiente verificare, sulla base delle informazioni statistiche disponibili, l'efficacia della misura proposta ma è necessario anche paragonarla a quella di altre misure che potrebbero rivelarsi più adeguate. Il CESE si stupisce del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti al riguardo, nella propria analisi d'impatto la Commissione non sia in grado di misurare i costi connessi all'attuazione della misura preconizzata.

    3.4

    Per giustificare la propria proposta, la Commissione si basa sui risultati di un'inchiesta da essa condotta nel secondo semestre del 2004 presso le PMI e le organizzazioni di categoria dei 25 Stati membri. Orbene, la Commissione ha ricevuto soltanto 194 questionari compilati, di cui 168 provenienti da imprese tedesche (cfr. documento allegato).

    3.4.1

    Il CESE osserva che l'inchiesta non ha consentito di raccogliere un numero significativo di risposte all'interno dell'UE, dove invece esistono diversi milioni di PMI, di cui due milioni solamente nel settore delle costruzioni. Il Comitato si sorprende inoltre del fatto di non essere stato messo al corrente in merito ai contributi apportati dalle organizzazioni di categoria e dalle parti sociali. A meno che tali contributi non siano a carattere confidenziale, il CESE chiede che gli vengano trasmessi per informazione.

    3.4.2

    Dato che l'inchiesta apporta poche informazioni utilizzabili, il CESE ritiene che la Commissione non avrebbe dovuto trarne delle conclusioni che potrebbero non essere sufficientemente fondate.

    3.5

    Il CESE reputa che la Commissione debba:

    ricercare le cause del disinteresse manifestato dalle imprese per l'inchiesta in esame,

    prevedere un bilancio sufficiente per fare realizzare i questionari da esperti di sondaggi. Questi ultimi valuterebbero innanzitutto la pertinenza dell'oggetto dell'inchiesta e del suo obiettivo e poi quella del contenuto stesso del questionario. Parallelamente, un contatto diretto con PMI che già dispongono di filiali in altri paesi potrebbe consentire una valutazione migliore delle difficoltà cui devono far fronte le imprese di tale categoria,

    evitare la diffusione di un questionario unicamente a mezzo Internet: si tratta di una modalità che mal si adatta alle PMI, anche se è invece adeguata alle organizzazioni che consultano regolarmente il sito della Commissione.

    3.5.1

    È d'altronde anche possibile che alcuni dirigenti di PMI decise a insediarsi in altri Stati membri non considerino la tassazione una delle loro preoccupazioni prioritarie, ma privilegino la possibilità di trovare un'équipe commerciale sul posto, investire nel marketing e col tempo ricavare dei margini di profitto.

    3.5.2

    Infine, è possibile che altri dirigenti di PMI, nel considerare l'ipotesi di creare un'attività in un altro Stato membro, ritengano di dover affrontare una serie di problemi amministrativi, giuridici, sociali, fiscali, ecc. talmente complessi che il modo in cui verrebbe tassata la società figlia diventa un problema marginale e prematuro; preferiscono così dar vita a una joint venture con un'impresa locale (iniziative, queste, che favoriscono la coesione europea).

    3.6

    La Commissione stabilisce nei termini che seguono il campo d'applicazione, le modalità e gli obiettivi del dispositivo pilota da essa raccomandato:

    un'ampia applicazione a tutte le PMI, ivi comprese le microimprese con meno di 10 dipendenti,

    il fatto di calcolare gli utili imponibili della società madre di una PMI, nonché di tutte le filiali e sedi stabili ammissibili al progetto da essa possedute in altri Stati membri partecipanti, in base alle regole sulla base imponibile vigenti nello Stato di residenza,

    la base imponibile così stabilita sarebbe ripartita tra gli Stati membri interessati in funzione della loro quota rispettiva della massa salariale totale e/o del fatturato globale della società. Ciascuno Stato membro applicherebbe poi la propria aliquota alla frazione della base imponibile che gli viene attribuita,

    la compensazione transfrontaliera delle perdite.

    In questo modo si ridurrebbero, per le PMI, i costi legati alla molteplicità delle regole nazionali in materia di imposta sulle società, regole che generalmente impongono il ricorso a onerose consulenze di specialisti.

    3.7

    Il CESE constata che gli obiettivi e il campo d'applicazione proposti corrispondono a quanto da esso ipotizzato in precedenza. Conferma pertanto il proprio accordo, raccomandando, in caso di successo dell'esperimento, la creazione in tempi rapidi di un dispositivo europeo di vigilanza ed, eventualmente, di controllo sul dumping fiscale per impedire alle imprese, ad esempio, di spostare la società madre in Stati membri che offrono condizioni più vantaggiose in materia di calcolo della base imponibile dell'imposta sulle società.

    3.8

    La Commissione invita gli Stati membri a negoziare e a concludere convenzioni bilaterali per stabilire le modalità pratiche di attuazione di tale dispositivo pilota, tenendo conto degli orientamenti generali non vincolanti da essa suggeriti. Essa offre la propria assistenza agli Stati membri nella preparazione e attivazione di tali convenzioni.

    3.9

    Il CESE è consapevole dei limiti d'azione e d'intervento della Commissione e si compiace che l'esecutivo europeo si limiti a svolgere un ruolo propositivo e incitativo. Ciò consentirà alle PMI interessate di sperimentare i dispositivi pilota previsti negli accordi bilaterali conclusi tra taluni Stati membri. A tempo debito, in funzione dei risultati di tali esperienze, la Commissione potrà proporre di estendere la sperimentazione nel tempo con i più efficaci di tali dispositivi.

    3.10

    Il CESE si associa alla Commissione per confermare che la molteplicità delle norme nazionali rappresenta un grave ostacolo per le PMI. Rileva d'altro canto che la moltiplicazione degli accordi bilaterali (in linea di principio tutti diversi gli uni dagli altri) tra i 25 Stati membri indurrà necessariamente le PMI a utilizzarne solo un numero limitato, il che non condurrebbe alla semplificazione auspicata.

    3.11

    Il CESE si interroga inoltre sulle ricadute pratiche della volontà espressa dalla Commissione di non prevedere per l'esperimento proposto un programma maggiormente inquadrato. In un domani, successivamente all'entrata in applicazione di numerosi accordi bilaterali, come si potrà giungere, a tempo debito, ad una armonizzazione delle norme fiscali (auspicabile sul lungo termine), se non vengono stabiliti fin dall'inizio alcuni criteri di convergenza?

    3.12

    Infine, il CESE osserva che non è stata intrapresa alcuna ricerca accurata per verificare se già non esistano in Europa, presso determinate regioni o Stati, come la Svizzera, il Liechtenstein, Città del Vaticano, Monaco, San Marino, Andorra, ecc., dispositivi che consentano di eliminare o ridurre le ricadute dei molteplici sistemi fiscali nazionali, regionali o locali a vantaggio delle imprese, e in particolare delle PMI.

    Bruxelles, 17 maggio 2006

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU C 204 del 18.7.2000, pag. 57.

    (2)  GU C 48 del 21.2.2002, pag. 73.

    (3)  GU C 125 del 27.5.2002, pag. 100.

    (4)  GU C 241 del 7.10.2002, pag. 75.

    (5)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 118.

    (6)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 139.

    (7)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 10.

    (8)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 41.


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