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Document 52006AE0742
Opinion of the European Economic and Social Committee on Tackling the corporation tax obstacles of small and medium-sized enterprises in the Internal Market — outline of a possible Home State Taxation pilot scheme (COM(2005) 702 final)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno — Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza COM(2005) 702 def.
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno — Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza COM(2005) 702 def.
GU C 195 del 18.8.2006, p. 58–61
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/58 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno — Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza
COM(2005) 702 def.
(2006/C 195/14)
La Commissione, in data 23 dicembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore LEVAUX.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 143 voti favorevoli, nessun voto contrario e 6 astensioni.
1. Conclusioni
1.1 |
Il CESE ribadisce di essere favorevole, a lungo termine, all'armonizzazione fiscale a livello europeo. Constatando tuttavia con rammarico l'esistenza di numerosi ostacoli, il CESE:
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2. Pareri antecedenti del CESE in relazione all'argomento considerato
2.1 |
La proposta in esame fa seguito a tutta una serie di altre proposte presentate dalla Commissione negli ultimi anni. Essa rappresenta un nuovo contributo inteso ad offrire, nel settore fiscale e più in particolare nel campo delle imposte societarie, nuove possibilità di sviluppo alle piccole e medie imprese (PMI), la cui importanza nella creazione di ricchezza e posti di lavoro all'interno dell'UE è stata ribadita in più occasioni, in particolare nel Piano d'azione di Lisbona. |
2.2 |
Dalla fine degli anni '90 il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato a più riprese su proposte, raccomandazioni e comunicazioni dedicate a questo argomento o ad altri temi ad esso connessi. Si ricordano qui di seguito alcuni pareri recenti elaborati dal Comitato, su consultazione o di propria iniziativa, intorno al concetto di «impresa europea» applicato alle PMI e alle semplificazioni fiscali necessarie per rimuovere rapidamente gli ostacoli incontrati dalle PMI.
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2.3 |
Nel presente documento vengono citati brani di questi 8 pareri, che si sono scaglionati su un periodo di cinque anni, al fine di:
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2.4 |
Il Comitato si duole tuttavia che siano passati 5 anni senza che sia stato realizzato un dispositivo efficace. Chiede inoltre con insistenza al Parlamento e al Consiglio di decidersi a rimuovere finalmente gli ostacoli che ancora sussistono in tal senso, ostacoli che sono ormai chiaramente identificati. |
3. Proposte della Commissione e apporti del CESE
3.1 |
Pur ritenendo di aver formulato con ampio anticipo dei pareri che vanno nel senso delle proposte della Commissione, il CESE desidera tuttavia integrare il proprio contributo su un certo numero di punti. |
3.2 |
Nella comunicazione in esame la Commissione sottolinea che la partecipazione delle PMI al mercato interno è molto inferiore a quella delle imprese di maggiori dimensioni e che ciò è dovuto in particolare a motivi fiscali. Ricorda come sia opportuno incoraggiare l'espansione transfrontaliera delle PMI e raccomanda di applicare il criterio della tassazione in base alle regole dello Stato di residenza. La proposta della Commissione, per quanto riguarda la tassazione delle imprese e più specificamente l'imposta sulle società, è di far testare agli Stati membri e alle imprese il principio della tassazione vigente nello Stato di residenza attraverso un dispositivo pilota di tipo sperimentale. |
3.3 |
Il CESE ha già raccomandato ed espresso il suo accordo di massima per un'iniziativa in tal senso. Rammenta tuttavia che le PMI che contemplano la possibilità di espandersi oltre i confini nazionali sono numericamente limitate: tale sperimentazione potrà dunque svolgersi unicamente con il concorso di quel numero ristretto di imprese che per loro ubicazione o natura possono prevedere una strategia di espansione oltre confine. Al di là della posizione di principio comune, il CESE desidera che la Commissione indichi con più precisione:
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3.3.1 |
L'obiettivo perseguito è infatti quello di migliorare la crescita e l'occupazione facilitando al tempo stesso l'attività delle PMI. Data l'esiguità dei mezzi di bilancio di cui dispone l'Europa, il CESE ritiene che si debba evitare il frazionamento dei fondi disponibili dando priorità a un numero limitato di provvedimenti che favoriscano l'efficacia. A tale proposito non è sufficiente verificare, sulla base delle informazioni statistiche disponibili, l'efficacia della misura proposta ma è necessario anche paragonarla a quella di altre misure che potrebbero rivelarsi più adeguate. Il CESE si stupisce del fatto che, in mancanza di informazioni sufficienti al riguardo, nella propria analisi d'impatto la Commissione non sia in grado di misurare i costi connessi all'attuazione della misura preconizzata. |
3.4 |
Per giustificare la propria proposta, la Commissione si basa sui risultati di un'inchiesta da essa condotta nel secondo semestre del 2004 presso le PMI e le organizzazioni di categoria dei 25 Stati membri. Orbene, la Commissione ha ricevuto soltanto 194 questionari compilati, di cui 168 provenienti da imprese tedesche (cfr. documento allegato). |
3.4.1 |
Il CESE osserva che l'inchiesta non ha consentito di raccogliere un numero significativo di risposte all'interno dell'UE, dove invece esistono diversi milioni di PMI, di cui due milioni solamente nel settore delle costruzioni. Il Comitato si sorprende inoltre del fatto di non essere stato messo al corrente in merito ai contributi apportati dalle organizzazioni di categoria e dalle parti sociali. A meno che tali contributi non siano a carattere confidenziale, il CESE chiede che gli vengano trasmessi per informazione. |
3.4.2 |
Dato che l'inchiesta apporta poche informazioni utilizzabili, il CESE ritiene che la Commissione non avrebbe dovuto trarne delle conclusioni che potrebbero non essere sufficientemente fondate. |
3.5 |
Il CESE reputa che la Commissione debba:
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3.5.1 |
È d'altronde anche possibile che alcuni dirigenti di PMI decise a insediarsi in altri Stati membri non considerino la tassazione una delle loro preoccupazioni prioritarie, ma privilegino la possibilità di trovare un'équipe commerciale sul posto, investire nel marketing e col tempo ricavare dei margini di profitto. |
3.5.2 |
Infine, è possibile che altri dirigenti di PMI, nel considerare l'ipotesi di creare un'attività in un altro Stato membro, ritengano di dover affrontare una serie di problemi amministrativi, giuridici, sociali, fiscali, ecc. talmente complessi che il modo in cui verrebbe tassata la società figlia diventa un problema marginale e prematuro; preferiscono così dar vita a una joint venture con un'impresa locale (iniziative, queste, che favoriscono la coesione europea). |
3.6 |
La Commissione stabilisce nei termini che seguono il campo d'applicazione, le modalità e gli obiettivi del dispositivo pilota da essa raccomandato:
In questo modo si ridurrebbero, per le PMI, i costi legati alla molteplicità delle regole nazionali in materia di imposta sulle società, regole che generalmente impongono il ricorso a onerose consulenze di specialisti. |
3.7 |
Il CESE constata che gli obiettivi e il campo d'applicazione proposti corrispondono a quanto da esso ipotizzato in precedenza. Conferma pertanto il proprio accordo, raccomandando, in caso di successo dell'esperimento, la creazione in tempi rapidi di un dispositivo europeo di vigilanza ed, eventualmente, di controllo sul dumping fiscale per impedire alle imprese, ad esempio, di spostare la società madre in Stati membri che offrono condizioni più vantaggiose in materia di calcolo della base imponibile dell'imposta sulle società. |
3.8 |
La Commissione invita gli Stati membri a negoziare e a concludere convenzioni bilaterali per stabilire le modalità pratiche di attuazione di tale dispositivo pilota, tenendo conto degli orientamenti generali non vincolanti da essa suggeriti. Essa offre la propria assistenza agli Stati membri nella preparazione e attivazione di tali convenzioni. |
3.9 |
Il CESE è consapevole dei limiti d'azione e d'intervento della Commissione e si compiace che l'esecutivo europeo si limiti a svolgere un ruolo propositivo e incitativo. Ciò consentirà alle PMI interessate di sperimentare i dispositivi pilota previsti negli accordi bilaterali conclusi tra taluni Stati membri. A tempo debito, in funzione dei risultati di tali esperienze, la Commissione potrà proporre di estendere la sperimentazione nel tempo con i più efficaci di tali dispositivi. |
3.10 |
Il CESE si associa alla Commissione per confermare che la molteplicità delle norme nazionali rappresenta un grave ostacolo per le PMI. Rileva d'altro canto che la moltiplicazione degli accordi bilaterali (in linea di principio tutti diversi gli uni dagli altri) tra i 25 Stati membri indurrà necessariamente le PMI a utilizzarne solo un numero limitato, il che non condurrebbe alla semplificazione auspicata. |
3.11 |
Il CESE si interroga inoltre sulle ricadute pratiche della volontà espressa dalla Commissione di non prevedere per l'esperimento proposto un programma maggiormente inquadrato. In un domani, successivamente all'entrata in applicazione di numerosi accordi bilaterali, come si potrà giungere, a tempo debito, ad una armonizzazione delle norme fiscali (auspicabile sul lungo termine), se non vengono stabiliti fin dall'inizio alcuni criteri di convergenza? |
3.12 |
Infine, il CESE osserva che non è stata intrapresa alcuna ricerca accurata per verificare se già non esistano in Europa, presso determinate regioni o Stati, come la Svizzera, il Liechtenstein, Città del Vaticano, Monaco, San Marino, Andorra, ecc., dispositivi che consentano di eliminare o ridurre le ricadute dei molteplici sistemi fiscali nazionali, regionali o locali a vantaggio delle imprese, e in particolare delle PMI. |
Bruxelles, 17 maggio 2006
La Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Anne-Marie SIGMUND
(1) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 57.
(2) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 73.
(3) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 100.
(4) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 75.
(5) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 118.
(6) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 139.
(7) GU C 120 del 20.5.2005, pag. 10.
(8) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 41.