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Document 52005IP0360
European Parliament resolution on the EU-US wine agreement
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
GU C 227E del 21.9.2006, pp. 578–580
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 21/09/2006 pag. 0578 - 0580
P6_TA(2005)0360 Accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America Il Parlamento europeo, - visto l'accordo bilaterale siglato dall'Unione europea e dagli Stati Uniti d'America il 15 settembre 2005 sul commercio vinicolo, - visto il capitolo agricolo dei negoziati in corso dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), - visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], - visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 [2] secondo cui, nell'ambito degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali, la Commissione fornisce informazioni chiare e tempestive al Parlamento, sia durante la fase di preparazione degli accordi che durante la conduzione e conclusione di negoziati a livello internazionale, in merito ai progetti di direttive negoziali, alle direttive negoziali approvate e alla successiva conduzione e conclusione dei negoziati, - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento, A. considerando che le relazioni politico-economiche costituiscono la spina dorsale delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti che abbracciano una sfera vieppiù ampia, B. considerando che tale primo accordo fra l' Unione europea e gli Stati Uniti, stipulato dopo due decenni di vani negoziati, oltre che avere una portata minima non tratta in modo soddisfacente l'insieme delle questioni inerenti al commercio bilaterale vinicolo, le quali saranno oggetto di una seconda fase di accordi, C. considerando che tale accordo bilaterale deve essere ancora ratificato, segnatamente dal Congresso degli Stati Uniti, D. considerando le conseguenze negative per l'industria vinicola europea risultanti dal mutuo incondizionato riconoscimento delle pratiche enologiche, E. considerando che l'usurpazione delle denominazioni geografiche dell' Unione europea, da parte di paesi terzi, oltre che essere contraria ai diritti di proprietà intellettuale reca un danno economico ai detentori legittimi di tali denominazioni a motivo della perdita di quote di mercato, F. considerando che le indicazioni geografiche rappresentano un contesto giuridico, elemento essenziale della politica comunitaria, giacché riconosce l'importanza dell'agricoltura multifunzionale e l'impatto sociale ed ambientale della produzione vitivinicola nelle zone montane e nelle regioni sfavorite, G. considerando che fin troppo spesso le false denominazioni fanno una forte concorrenza alle vere e che gli Stati Uniti non rispettano la protezione dei vini beneficiari di una denominazione d'origine limitandosi a considerarli come prodotti semigenerici sul loro mercato interno, H. considerando che il settore vitivinicolo europeo costituisce una rilevante fonte occupazionale e reddituale che proviene dalle piccole aziende familiari e dalle piccole imprese vitivinicole facendo leva sull'impostazione territoriale della politica vitivinicola europea, I. considerando che ci si è scostati dalla precedente impostazione per quanto riguarda gli accordi bilaterali nonché dall'idea di una norma internazionale per il vino e la fabbricazione avanzata dall'Ufficio internazionale della vite e del vino (OIV), J. considerando che la maggioranza dei vini con denominazione d'origine sono prodotti tramite procedimenti tradizionali dispendiosi in base a parametri di qualità e che tali procedimenti non sono raffrontabili con i procedimenti industriali utilizzati per la fabbricazione dei vini americani che coesistono con i vini recanti denominazioni d'origine europee, K. considerando che tale accordo costituirebbe un precedente contestualmente alla clausola della nazione più favorita dell'OMC, L. considerando gli inconvenienti causati ai vini speciali dalla definizione del termine "vino" sul mercato vinicolo europeo, 1. rileva che tale accordo bilaterale, frutto di 20 anni di negoziati, risulta necessario se contribuisce a rendere più sicure le esportazioni verso gli Stati Uniti che rappresentano il primo mercato per gli operatori vitivinicoli europei nonché a ripristinare un clima di fiducia garantendo la fluidità degli scambi commerciali; 2. sottoscrive alla necessità di un accordo bilaterale fra l' Unione europea e gli Stati Uniti sul commercio vitivinicolo e si augura che la prossima tornata negoziale sfoci in risultati soddisfacenti per la produzione tradizionale, per la viticoltura familiare e per la qualità dei nostri vini; sottolinea che tale accordo costituisce soltanto un primo passo — ancorché insufficiente e inadeguato — sulla via del riconoscimento, a livello internazionale, delle menzioni tradizionali protette dell'Unione europea, 3. critica la Commissione per aver approvato l'accordo bilaterale con gli Stati Uniti senza informarlo in un congruo lasso di tempo onde consentirgli di esprimere il suo punto di vista e tenere debitamente conto delle sue opinioni come previsto dal punto 19 del precitato accordo quadro; 4. richiama l'attenzione sulle ripercussioni che il nuovo accordo potrebbe avere sulla politica dell'Unione europea in materia di commercio vitivinicolo e sulle conseguenze che potrebbero risultarne per i modelli tradizionali di produzione sui quali si basa il riconoscimento della politica comunitaria di qualità; 5. deplora il fatto che tale accordo indebolirà notevolmente la posizione dell'Unione europea nei negoziati sull'agricoltura in seno all'OMC nella misura in cui compromette l'impostazione imperniata sui territori e sulla qualità che prevale in ampi strati del settore vitivinicolo; 6. rivolge un appello alla Commissione affinché prosegua il dialogo con gli Stati Uniti e gli altri partner in seno all'OMC onde predisporre un registro di indicazioni geografiche riconosciute a livello internazionale e far figurare tale obiettivo nel novero delle sue principali priorità nell'ambito dei negoziati agricoli multilaterali, insediando una commissione mista che si occupi delle questioni relative al vino e fornendo ragguagli sui procedimenti di lavorazione del vino, sulla certificazione e sull'utilizzo delle menzioni tradizionali nella prospettiva di una seconda tornata negoziale; 7. chiede alla Commissione di accelerare l'avvio della prossima tornata negoziale prevista nell'accordo con gli Stati Uniti soprattutto ai fini del riconoscimento delle 17 denominazioni di cui all'allegato II affinché, quanto prima possibile, le autorità americane tutelino debitamente sul loro proprio mercato tutte le denominazioni vinicole d'origine europea; 8. reputa necessaria la firma di un compromesso definitivo entro e non oltre i due anni di cui nell'accordo bilaterale onde far cessare, una volta per tutte, l'illecito uso negli Stati Uniti delle denominazioni comunitarie tutelate dalla legislazione comunitaria, stante il valore aggiunto che esse costituiscono per la vitivinicoltura europea; 9. sollecita la predisposizione di un elenco positivo delle pratiche enologiche autorizzate nel commercio con i paesi terzi, nell'ambito dell'OIV, e nell'intento di effettuare valutazioni preliminari alle future e nuove autorizzazioni; 10. invita pressantemente la Commissione a promuovere, a livello internazionale, una trattativa su una vincolante definizione del vino atta a frenare lo sviluppo di talune pratiche enologiche onde salvaguardare gli sforzi di qualità compiuti nell'Unione europea ed evitare una concorrenza sleale ai danni dei produttori comunitari nonché squilibri di mercato; 11. riconosce la necessità di un contesto per il proseguimento dei negoziati nel settore vinicolo specie alla luce della prossima riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo prevista per il 2006; 12. reputa indispensabile potenziare le misure comunitarie per il miglioramento e la promozione della qualità delle produzioni comunitarie contestualmente alla prossima riforma dell'organizzazione comune di mercato onde far fronte alla maggiore concorrenza dei paesi terzi; 13. reputa utile disporre di un parere giuridico sulla compatibilità di tale accordo bilaterale con la legislazione comunitaria; 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti d'America. [1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). [2] Testi approvati, P6_TA(2005)0194. --------------------------------------------------