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Document 52004XC0427(03)

    Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 101 del 27.4.2004, p. 54–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    GU C 127 del 9.4.2016, p. 13–21 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    52004XC0427(03)

    Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 101 del 27/04/2004 pag. 0054 - 0064


    Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

    (2004/C 101/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    I. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

    1. La presente comunicazione tratta della cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE quando queste applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE. Ai fini della presente comunicazione per "giurisdizioni degli Stati membri dell'UE" (in appresso "giurisdizioni nazionali") si intendono i giudici di uno Stato membro dell'UE che sono competenti per applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE e che sono legittimati a chiedere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato(1).

    2. Le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad applicare gli articoli 81 o 82 in controversie tra privati, quali azioni relative a contratti o azioni per danni. Esse possono anche intervenire in veste di autorità incaricate dell'esecuzione nell'interesse pubblico o di organo di appello. Una giurisdizione nazionale può eventualmente essere designata come autorità garante della concorrenza di uno Stato membro (in appresso "autorità nazionale garante della concorrenza") ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 (in appresso "regolamento")(2). In tal caso la cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Commissione è disciplinata non solo dalla presente comunicazione, ma anche dalla comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza(3).

    II. L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA COMUNITARIE DA PARTE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

    A. LA COMPETENZA DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI AD APPLICARE LE REGOLE DI CONCORRENZA COMUNITARIE

    3. Se le giurisdizioni nazionali sono competenti a trattare un caso(4), esse sono anche competenti per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE(5). Inoltre, è opportuno ricordare che gli articoli 81 e 82 disciplinano questioni di interesse pubblico e sono essenziali per l'assolvimento dei compiti assegnati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno(6). Secondo la Corte di Giustizia, laddove per effetto del diritto interno le giurisdizioni nazionali sono obbligate a sollevare d'ufficio questioni di diritto fondate su disposizioni nazionali vincolanti, la cui applicazione non è stata invocata dalle parti, lo stesso obbligo esiste anche quando si tratti di applicare disposizioni vincolanti di diritto comunitario come le disposizioni di diritto comunitario in materia di concorrenza. La conclusione è identica nel caso in cui il diritto interno attribuisce alle giurisdizioni nazionali la discrezionalità di applicare d'ufficio disposizioni nazionali vincolanti: le giurisdizioni nazionali devono, quando il diritto interno permette loro di procedere a tale applicazione, applicare le disposizioni di diritto comunitario della concorrenza anche nei casi in cui la parte interessata alla loro applicazione non ne ha fatto richiesta. Tuttavia, il diritto comunitario non impone alle giurisdizioni nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda(7).

    4. A seconda delle funzioni ad esse attribuite dal diritto nazionale, le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad applicare gli articoli 81 e 82 in procedimenti amministrativi, civili o penali(8). In particolare, quando una persona fisica o giuridica chiede al giudice nazionale di tutelare i suoi diritti soggettivi, le giurisdizioni nazionali svolgono nell'applicazione degli articoli 81 e 82 una funzione specifica, che è diversa dall'applicazione fattane nell'interesse pubblico dalla Commissione o dalle autorità nazionali garanti della concorrenza(9). Infatti, le giurisdizioni nazionali possono applicare gli articoli 81 e 82 stabilendo la nullità di un contratto o concedendo il risarcimento di danni.

    5. Le giurisdizioni nazionali possono applicare gli articoli 81 e 82 senza necessariamente applicare in parallelo il diritto nazionale in materia di concorrenza. Tuttavia, se una giurisdizione nazionale applica il diritto nazionale della concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE(10) o ad abusi vietati dall'articolo 82, essa è tenuta ad applicare anche le regole di concorrenza comunitarie a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate(11).

    6. Il regolamento non si limita a conferire alle giurisdizioni nazionali il compito di applicare il diritto comunitario della concorrenza. L'applicazione parallela del diritto della concorrenza nazionale ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri non deve portare ad un risultato diverso da quello che si avrebbe applicando il diritto comunitario. L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento dispone che accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ma che non costituiscono un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato o soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, non possono essere vietati neppure dal diritto nazionale della concorrenza(12). D'altra parte, la Corte di giustizia ha stabilito che accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che violano l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e non soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato non possono essere autorizzati dal diritto nazionale della concorrenza(13). Per quanto concerne l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza e dell'articolo 82 del trattato in caso di condotta unilaterale, l'articolo 3 del regolamento non prevede un analogo obbligo di convergenza. Tuttavia, in caso di conflitto di disposizioni, il principio generale della supremazia del diritto comunitario esige che i giudici nazionali disapplichino qualsiasi disposizione di diritto nazionale che sia in contrasto con una norma comunitaria, a prescindere dal fatto che la disposizione nazionale in questione sia stata adottata prima o dopo la norma comunitaria(14).

    7. A prescindere dall'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, le giurisdizioni nazionali sono anche competenti per l'applicazione degli provvedimenti adottati in virtù del trattato CE o in virtù delle misure adottate per dare esecuzione al trattato, se tali provvedimenti hanno effetto diretto. Le giurisdizioni nazionali possono quindi dover dare esecuzione a decisioni della Commissione(15) o a regolamenti che applicano l'articolo 81, paragrafo 3 a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Nell'applicare queste disposizioni del diritto della concorrenza comunitario le giurisdizioni nazionali agiscono nell'ambito del diritto comunitario e sono di conseguenza tenute ad osservare i principi generali del diritto comunitario(16).

    8. Nell'applicare gli articoli 81 e 82 le giurisdizioni nazionali devono spesso valutare questioni economiche e giuridiche complesse(17). Nella loro applicazione del diritto comunitario della concorrenza le giurisdizioni nazionali sono vincolate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado come pure dai regolamenti della Commissione che applicano l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate(18). Inoltre l'applicazione che è stata data dalla Commissione agli articoli 81 e 82 in un caso specifico è vincolante per le giurisdizioni nazionali quando applicano il diritto comunitario della concorrenza nello stesso caso parallelamente o successivamente alla Commissione(19). Infine, e fatta salva l'interpretazione definitiva del trattato CE da parte della Corte di giustizia, le giurisdizioni nazionali possono fare riferimento a regolamenti e decisioni della Commissione che presentano elementi di analogia con la causa di cui trattasi, come pure alle comunicazioni e alle linee direttrici della Commissione relative all'applicazione degli articoli 81 e 82(20) e alla relazione annuale sulla politica di concorrenza(21).

    B. ASPETTI PROCEDURALI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA DA PARTE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

    9. Le procedure per l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle giurisdizioni nazionali e le sanzioni che esse possono comminare in caso di infrazione alle norme di tale diritto sono disciplinate in gran parte dal diritto nazionale. Tuttavia, in una certa misura, il diritto comunitario determina anche le condizioni di applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Le disposizioni di diritto comunitario in questione possono dare la possibilità alle giurisdizioni nazionali di servirsi di determinati strumenti, per esempio la possibilità di chiedere il parere della Commissione su questioni riguardanti l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza(22), o possono introdurre regole procedurali vincolanti volte ad avere un impatto sui procedimenti in corso, ad esempio quella di permettere alla Commissione ed alle autorità nazionali garanti della concorrenza di presentare osservazioni scritte(23). Queste disposizioni del diritto comunitario prevalgono sulle disposizioni di diritto nazionale. Le giurisdizioni nazionali devono quindi prescindere dalle disposizioni nazionali che, se applicate, configgerebbero con tali disposizioni di diritto comunitario.

    Quando tali disposizioni di diritto comunitario hanno applicabilità diretta, sono fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano, e devono essere applicate uniformemente ed in tutte le loro parti in tutti gli Stati membri a partire dalla data in cui entrano in vigore(24).

    10. In mancanza di disposizioni di diritto comunitario sulle procedure e le sanzioni relative all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle giurisdizioni nazionali, queste applicano il diritto procedurale nazionale e - nella misura in cui sono competenti a farlo - comminano le sanzioni previste dal diritto nazionale. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni nazionali deve essere compatibile con i principi generali del diritto comunitario. Al riguardo è utile ricordare la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale:

    a) in caso di violazione del diritto comunitario, il diritto nazionale deve prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive(25);

    b) quando la violazione del diritto comunitario arreca un pregiudizio ad un privato, questi dovrebbe, al verificarsi di determinate condizioni, poter chiedere alla giurisdizione nazionale il risarcimento dei danni(26);

    c) le norme procedurali e le sanzioni che le giurisdizioni nazionali applicano per dare attuazione al diritto comunitario

    - non devono rendere tale attuazione eccessivamente difficile o praticamente impossibile (principio di efficacia)(27) e

    - non devono essere meno favorevoli delle disposizioni applicabili in sede di applicazione di disposizioni equivalenti di diritto nazionale (principio di equivalenza)(28).

    In base al principio della prevalenza del diritto comunitario le giurisdizioni nazionali non possono applicare disposizioni nazionali che siano in contrasto con questi principi.

    C. APPLICAZIONE PARALLELA O CONSECUTIVA DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

    11. Una giurisdizione nazionale può trovarsi ad applicare il diritto comunitario della concorrenza ad un accordo, una decisione, una pratica concordata o ad un comportamento unilaterale che pregiudica il commercio tra Stati membri contemporaneamente alla Commissione o successivamente alla Commissione(29). Nei punti che seguono si illustrano alcuni degli obblighi ai quali le giurisdizioni nazionali devono attenersi in simili circostanze.

    12. Quando una giurisdizione nazionale si pronuncia prima che lo abbia fatto la Commissione, deve evitare di adottare una decisione in contrasto con la decisione contemplata dalla Commissione(30). A tal fine la giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione se abbia avviato un procedimento riguardante i medesimi accordi, decisioni o pratiche(31) e, in caso affermativo, di informarla sull'andamento del procedimento e sulla probabilità che venga adottata una decisione in merito al caso in questione(32). La giurisdizione nazionale può anche, nell'interesse della certezza del diritto, prendere in considerazione la possibilità di sospendere il proprio procedimento finché la Commissione non abbia adottato una decisione(33). Da parte sua la Commissione farà il possibile per dare la precedenza ai casi per i quali ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione e che sono oggetto di procedimenti nazionali rimasti di conseguenza sospesi, soprattutto quando ne dipenda l'esito di una controversia civile. Tuttavia, quando la giurisdizione nazionale non abbia motivi ragionevoli per dubitare del tenore della decisione contemplata dalla Commissione o quando la Commissione ha già adottato una decisione su un caso analogo, la giurisdizione nazionale ha facoltà di pronunciarsi sulla causa pendente conformemente alla decisione contemplata o anteriore senza essere tenuta a chiedere alla Commissione le informazioni di cui sopra o ad attendere la decisione della Commissione.

    13. Quando la Commissione si pronuncia in un caso specifico prima della giurisdizione nazionale, questa non può prendere una decisione in contrasto con quella della Commissione. L'effetto vincolante della decisione della Commissione non ipoteca ovviamente l'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia. Di conseguenza, se una giurisdizione nazionale dubita della legittimità di una decisione della Commissione, non può sottrarsi all'effetto vincolante di tale decisione senza che la Corte di giustizia si pronunci in senso contrario(34). Perciò, se una giurisdizione nazionale ha intenzione di pronunciarsi in modo contrastante con la decisione della Commissione, deve sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (articolo 234 del trattato CE). La Corte si pronuncerà allora sulla conformità della decisione della Commissione con il diritto comunitario. Tuttavia, se la decisione della Commissione è oggetto di un ricorso alle giurisdizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE e l'esito della controversia dinanzi alla giurisdizione nazionale dipende dalla validità della decisione della Commissione, la giurisdizione nazionale dovrebbe sospendere il procedimento in attesa della sentenza definitiva delle giurisdizioni comunitarie sul ricorso per annullamento a meno che non ritenga che, viste le circostanze del caso, sia opportuno chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione(35).

    14. Quando una giurisdizione nazionale sospende un procedimento, per esempio per attendere una decisione della Commissione (situazione descritta al punto 12 della presente comunicazione) o una pronuncia definitiva della giurisdizione comunitaria su un ricorso per annullamento o su una questione pregiudiziale (situazione descritta al punto 13), essa è tenuta a valutare se per la difesa degli interessi delle parti, sia necessario disporre misure provvisorie(36).

    III. LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

    15. Il trattato CE, che pure instaura un meccanismo di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia all'articolo 234, non prevede invece esplicitamente una cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Commissione. Tuttavia, nell'interpretare l'articolo 10 del trattato CE, che prescrive agli Stati membri di facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità, le giurisdizioni comunitarie hanno dichiarato che questa disposizione del trattato impone alle istituzioni europee e agli Stati membri un dovere reciproco di leale collaborazione allo scopo di conseguire gli obiettivi del trattato stesso. L'articolo 10 del trattato implica quindi che la Commissione è tenuta ad assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario(37). Analogamente le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti(38).

    16. È opportuno accennare anche alla cooperazione tra giurisdizioni nazionali e autorità nazionali, in particolare autorità nazionali garanti della concorrenza, per l'applicazione degli articoli 81 e 82. Se la cooperazione tra queste due categorie di autorità nazionali è disciplinata fondamentalmente dal diritto nazionale, l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento dispone che le autorità nazionali garanti della concorrenza devono avere la possibilità di presentare osservazioni alle giurisdizioni nazionali dello Stato membro cui appartengono. I punti 31 e da 33 a 35 della presente comunicazione si applicano mutatis mutandis anche a tali osservazioni.

    A. LA COMMISSIONE COME AMICUS CURIAE

    17. Per aiutare le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la Commissione è tenuta a fornire assistenza alle giurisdizioni nazionali quando queste ritengono che tale assistenza sia necessaria perché esse possano pronunciarsi in una causa. L'articolo 15 del regolamento cita i tipi più frequenti di tale assistenza: la trasmissione di informazioni (punti da 21 a 26) e l'espressione di pareri della Commissione (punti da 27 a 30), in entrambi i casi su richiesta di una giurisdizione nazionale, e la possibilità per la Commissione di presentare osservazioni (punti da 31 a 35). Poiché questi tipi di assistenza sono previsti dal regolamento, essi non possono essere limitati da norme nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in assenza di norme procedurali comunitarie al riguardo e nella misura in cui sono necessarie per agevolare queste forme di assistenza, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le opportune disposizioni procedurali per consentire sia alle giurisdizioni nazionali che alla Commissione di esaurire le possibilità offerte dal regolamento(39).

    18. Le giurisdizioni nazionali possono inviare le loro richieste di assistenza per lettera all'indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza B - 1049 Bruxelles/Brussel Belgio

    o trasmetterla per via elettronica a comp-amicus@cec.eu.int

    19. Va ribadito che, quale che sia la forma assunta dalla cooperazione con le giurisdizioni nazionali, la Commissione rispetterà l'indipendenza delle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza l'assistenza offerta dalla Commissione non vincola la giurisdizione nazionale. La Commissione deve anche badare a rispettare l'obbligo del segreto d'ufficio e a salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza(40). Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 10 del trattato di assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la Commissione è tenuta a mantenersi neutrale ed obiettiva. In effetti l'assistenza fornita dalla Commissione alle giurisdizioni nazionali si iscrive nel suo dovere di tutela dell'interesse pubblico. Essa non è quindi volta a servire l'interesse delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza la Commissione non intende sentire alcuna delle parti in merito all'assistenza data alla giurisdizione nazionale. Qualora sia stata consultata da qualsiasi delle parti della causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale in merito a questioni sollevate dinanzi a questa, la Commissione ne informerà il giudice nazionale, a prescindere dal fatto che i contatti con le parti abbiano avuto luogo prima o dopo la richiesta di assistenza della giurisdizione nazionale.

    20. La Commissione riferirà sinteticamente in merito alla sua cooperazione con le giurisdizioni nazionali nell'ambito della sua relazione annuale sulla politica di concorrenza. Essa potrà anche pubblicare sul suo sito web i suoi pareri e le sue osservazioni.

    1. Il dovere della Commissione di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali

    21. Il dovere della Commissione di prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza si traduce principalmente nell'obbligo della Commissione di trasmettere alle giurisdizioni nazionali le informazioni che detiene. Una giurisdizione nazionale può per esempio chiedere alla Commissione di trasmetterle documenti in suo possesso o di comunicarle informazioni di natura procedurale per poter accertare se un determinato caso è all'esame della Commissione, se la Commissione ha avviato un procedimento o se abbia già preso posizione. Una giurisdizione nazionale può anche chiedere alla Commissione quando sarà presumibilmente presa una decisione, al fine di determinare le condizioni di un'eventuale decisione di sospensione del procedimento o se sia necessario adottare misure provvisorie(41).

    22. Per assicurare una cooperazione efficiente con le giurisdizioni nazionali, la Commissione si adopererà per comunicare alla giurisdizione nazionale le informazioni richieste entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione debba chiedere alla giurisdizione nazionale di precisare la sua richiesta o debba consultare le parti direttamente interessate dalla trasmissione dell'informazione, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceve la risposta.

    23. Nel trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali la Commissione deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela offerta dall'articolo 287 del trattato CE(42). L'articolo 287 del trattato CE vieta ai membri, funzionari e altri agenti della Commissione di divulgare informazioni protette dal segreto d'ufficio. Le informazioni protette dal segreto d'ufficio possono essere sia informazioni riservate che segreti commerciali. I segreti commerciali sono informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo(43).

    24. Il combinato disposto degli articoli 10 e 287 del trattato CE non comporta un divieto assoluto per la Commissione di trasmettere alle giurisdizioni nazionali informazioni che siano protette dal segreto d'ufficio. La giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie conferma che il dovere di leale collaborazione impone alla Commissione di comunicare alle giurisdizioni nazionali qualsiasi informazione da queste richiesta, anche se si tratta di informazioni protette dal segreto d'ufficio. Tuttavia nel prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali la Commissione non può in alcun caso pregiudicare la tutela del segreto garantita dall'articolo 287.

    25. Di conseguenza, prima di trasmettere informazioni protette dal segreto d'ufficio ad una giurisdizione nazionale, la Commissione ricorderà che anche questa è tenuta, a norma del diritto comunitario, a tutelare i diritti conferiti dall'articolo 287 del trattato CE alle persone fisiche e giuridiche e le chiederà se sia in grado di e se voglia impegnarsi a garantire la tutela delle informazioni riservate e di quelle che costituiscono segreti commerciali. Se la giurisdizione nazionale non è in grado di assumere tale impegno, la Commissione non le trasmetterà informazioni protette dal segreto d'ufficio(44). Solo se la giurisdizione nazionale si sarà impegnata a non divulgare le informazioni riservate e quelle che costituiscono segreti commerciali la Commissione trasmetterà le informazioni richieste, specificando quali parti sono protette dal segreto d'ufficio e quali non lo sono e possono perciò essere divulgate.

    26. Vi sono altre eccezioni alla trasmissione di informazioni da parte della Commissione alle giurisdizioni nazionali. In particolare la Commissione può rifiutare di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare i suoi interessi o di evitare che siano compromessi il funzionamento e l'indipendenza della Comunità, in particolare pregiudicando l'assolvimento dei compiti affidatale(45). Di conseguenza, la Commissione non trasmetterà alle giurisdizioni nazionali le informazioni presentate volontariamente da un'impresa che abbia richiesto un trattamento favorevole senza il consenso di quest'ultima.

    2. Richiesta di un parere su questioni attinenti all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza

    27. Quando è chiamata ad applicare il diritto comunitario della concorrenza in una causa pendente dinanzi ad essa, una giurisdizione nazionale può in un primo momento cercare lumi nella giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie o negli orientamenti, nelle linee direttrici, nelle comunicazioni e nei regolamenti della Commissione che applicano gli articoli 81 e 82(46). Se questi strumenti interpretativi non danno indicazioni sufficienti, la giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione il suo parere su questioni attinenti all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. La giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione il suo parere su questioni economiche, di fatto e di diritto(47). Ciò non pregiudica la possibilità o l'obbligo per la giurisdizione nazionale di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario conformemente all'articolo 234 del trattato CE.

    28. Per essere in grado di esprimere un parere utile, la Commissione può chiedere alla giurisdizione nazionale ulteriori informazioni(48). Per assicurare una cooperazione efficiente con le giurisdizioni nazionali, la Commissione si adopererà per comunicare al giudice nazionale il parere richiesto entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione debba chiedere alla giurisdizione nazionale informazioni complementari per essere in grado di formulare il suo parere, il termine inizierà a decorrere dal momento del ricevimento delle informazioni complementari.

    29. Nell'esprimere il suo parere la Commissione si limiterà a fornire alla giurisdizione nazionale gli elementi di fatto o i chiarimenti economici o giuridici richiesti, senza entrare nel merito della controversia sottoposta alla giurisdizione nazionale. Inoltre, diversamente dall'interpretazione formale del diritto comunitario da parte delle giurisdizioni comunitarie, il parere della Commissione non vincola giuridicamente la giurisdizione nazionale.

    30. In linea con quanto spiegato al punto 19 della presente comunicazione, la Commissione non sente le parti prima di formulare il suo parere per la giurisdizione nazionale. La giurisdizione nazionale terrà conto del parere della Commissione secondo le norme procedurali nazionali pertinenti, che devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario.

    3. La presentazione alle giurisdizioni nazionali di osservazioni della Commissione

    31. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono presentare osservazioni in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato alle giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare tali disposizioni. Il regolamento distingue tra osservazioni scritte, che le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono presentare di propria iniziativa, e osservazioni orali, che possono essere presentate solo previa autorizzazione della giurisdizione competente(49).

    32. Il regolamento precisa che la Commissione presenta osservazioni solo qualora ciò sia necessario ai fini dell'applicazione conforme dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. Dato l'obiettivo delle osservazioni, la Commissione si limiterà ad una analisi economica e giuridica dei fatti su cui verte la causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale.

    33. Per consentire alla Commissione di presentare osservazioni utili, le giurisdizioni nazionali possono essere invitate a trasmettere o a far sì che vengano trasmessi alla medesima, copia di qualsiasi documento necessario per la valutazione del caso. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, la Commissione utilizzerà tali documenti esclusivamente per la preparazione delle sue osservazioni(50).

    34. Poiché il regolamento non contiene disposizioni procedurali per la presentazione delle osservazioni, la procedura applicabile è determinata dalle norme e dalle prassi degli Stati membri in materia. Se uno Stato membro non ha ancora previsto una procedura applicabile al riguardo, spetta alla giurisdizione nazionale interessata determinare quali siano le regole procedurali da seguire per la presentazione di osservazioni nella causa pendente dinanzi ad essa.

    35. La procedura deve essere in linea con i principi esposti al punto 10 della presente comunicazione. Ciò implica tra l'altro che la procedura per la presentazione di osservazioni in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato

    a) deve essere compatibile con i principi generali del diritto comunitario, ed in particolare con i diritti fondamentali delle parti in causa;

    b) non deve rendere la presentazione di osservazioni eccessivamente difficile o praticamente impossibile (principio di efficacia)(51) e

    c) non può rendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione più difficile che la presentazione di osservazioni in procedimenti giudiziari nei quali si applicano norme di diritto nazionale equivalenti (principio di equivalenza).

    B. ASSISTENZA PRESTATA DALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI ALLA COMMISSIONE PER AGEVOLARLA NEL SUO COMPITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA

    36. Poiché il dovere di leale collaborazione implica anche che le autorità degli Stati membri sono tenute ad assistere le istituzioni europee in vista del conseguimento degli obiettivi del trattato CE(52) il regolamento prevede che questa assistenza possa esplicarsi in tre modi: 1) la trasmissione dei documenti necessari per la valutazione di un caso in cui la Commissione intende presentare osservazioni (cfr. punto 33), 2) la trasmissione delle sentenze che applicano gli articoli 81 o 82 e 3) l'intervento delle giurisdizioni nazionali nel quadro di ispezioni compiute dalla Commissione.

    1. La trasmissione di sentenze delle giurisdizioni nazionali che applicano gli articoli 81 o 82

    37. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione senza indugio, dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti, copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali nelle quali trovano applicazione l'articolo 81 o l'articolo 82 del trattato. La trasmissione delle sentenze nazionali attinenti all'applicazione degli articoli 81 o 82, e le informazioni che per la Commissione ne derivano in merito ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali permette soprattutto alla Commissione di essere tempestivamente informata in merito a casi sui quali sarebbe opportuno che essa presentasse delle osservazioni qualora una delle parti ricorresse contro la sentenza.

    2. Eventuale intervento delle giurisdizioni nazionali nel quadro di ispezioni compiute dalla Commissione

    38. Infine, le giurisdizioni nazionali possono essere chiamate ad intervenire in caso di ispezioni compiute dalla Commissione presso le imprese e associazioni di imprese. Il ruolo delle giurisdizioni nazionali dipende dal fatto che le ispezioni siano compiute nei locali dell'impresa o in altri locali.

    39. Per le ispezioni compiute nei locali delle imprese, la legislazione nazionale può richiedere l'autorizzazione di una giurisdizione nazionale perché la forza pubblica possa intervenire per aiutare la Commissione a sormontare l'eventuale opposizione dell'impresa interessata. Tale autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto degli accertamenti. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, la giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale garante della concorrenza, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali la Commissione sospetta un'infrazione agli articoli 81 e 82 del trattato nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell'impresa interessata(53).

    40. Per le ispezioni in locali diversi da quelli delle imprese, il regolamento prescrive che la decisione della Commissione che ordina tali ispezioni non può essere eseguita senza l'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria nazionale. Quest'ultima può controllare l'autenticità della decisione della Commissione e verificare che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. La giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale garante della concorrenza, una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste(54).

    41. In entrambi i casi di cui ai punti 39 e 40, la giurisdizione nazionale non può mettere in discussione la legittimità della decisione della Commissione o la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione(55). Infine, il dovere di leale collaborazione impone alla giurisdizione nazionale di prendere una decisione entro tempi opportuni, che consentano alla Commissione di compiere efficacemente gli accertamenti di cui trattasi(56).

    IV. DISPOSIZIONI FINALI

    42. La presente comunicazione è pubblicata per assistere le giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare gli articoli 81 ed 82 del trattato CE. Essa non vincola le giurisdizioni nazionali né pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'UE e delle persone fisiche e giuridiche in virtù del diritto comunitario.

    43. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE(57).

    (1) Per i criteri per determinare quali organi possano essere considerati giurisdizioni ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, cfr. per esempio causa C-516/99, Schmid, Racc. [2002] I-4573, punto 34: "la Corte tiene conto di un insieme di elementi quale l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente".

    (2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003 del 4.1.2003, pag. 1).

    (3) Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43). Ai fini di detta comunicazione, per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità designata da uno Stato membro conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento.

    (4) La competenza di una giurisdizione nazionale dipende dalle regole nazionali, europee e internazionali in materia di competenza giurisdizionale. In questo contesto, può essere utile ricordare che il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1) si applica a tutte le cause in materia di concorrenza di natura civile o commerciale.

    (5) Cfr. articolo 6 del regolamento.

    (6) Cfr. articoli 2 e 3 del trattato CE, causa. C-126/97, Eco Swiss, Racc. [1999] I-3055, punto 36; causa T-34/92 Fiatagri UK and New Holland Ford, Racc. [1994] II-905, punto 39 e causa T-128/98 Aéroport de Paris, Racc. [2000] II-3929, punto 241.

    (7) Cause riunite C-430/93 e C-431/93 van Schijndel [1995] ECR I-4705, 13 a 15 e 22.

    (8) L'ultima frase del considerando 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 precisa che il regolamento stesso non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

    (9) Causa T-24/90, Automec, Racc. [1992] II-2223, punto 85.

    (10) Per ulteriori chiarimenti sul concetto di incidenza sul commercio, cfr. la comunicazione sull'argomento (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

    (11) Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento.

    (12) Cfr. anche la comunicazione sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

    (13) Causa 14/68, Walt Wilhelm, Racc. [1969] punto 1 e cause riunite 253/78 e 1-3/79, Giry e Guerlain, Racc. [1980] 2327, punti da 15 a 17.

    (14) Causa 106/77 Simmenthal, Racc. [1978] pag. 629, punto 21 e causa C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), Racc. [2003], punto 49.

    (15) Per es. una giurisdizione nazionale può essere chiamata a far eseguire una decisione della Commissione adottata a norma degli articoli da 7 a 10, 23 e 24 del regolamento.

    (16) Cfr. per es. causa 5/88, Wachauf, Racc. [1989] 2609, punto 19.

    (17) Cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco, Racc. [1999] I-135, punto 50.

    (18) Causa 63/75, Fonderies Roubaix, Racc. [1976] 111, punti da 9 a 11 e Delimitis, causa C-234/89, Racc. [1991] I-935, punto 46.

    (19) Sull'applicazione parallela o successiva del diritto comunitario della concorrenza da parte delle giurisdizioni nazionali e della Commissione cfr. anche i punti da 11 a 14.

    (20) Causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Racc. [1989] 803, punto 27 e causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 50. Un elenco degli orientamenti, delle linee direttrici, delle comunicazioni e dei regolamenti della Commissione nel settore della politica di concorrenza, in particolare i regolamenti che applicano l'articolo 81, paragrafo 3 a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, è allegato alla presente comunicazione. Le decisioni della Commissione che applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE (dal 1964) sono reperibili all'indirizzo http://www.europa.eu.int/comm/ competition/antitrust/cases/.

    (21) Cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Dijkstra, Racc. [1995] I-4471, punto 32.

    (22) Sulla possibilità per le giurisdizioni nazionali di chiedere un parere alla Commissione cfr. più sotto, punti da 27 a 30.

    (23) Sulla presentazione di osservazioni cfr. più sotto, punti da 31 a 35.

    (24) Causa 106/77 Simmenthal, Racc. [1978] pag. 629, punti 14 e 15.

    (25) Cfr. causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. [1989] 2965, punti da 23 a 25.

    (26) Sui danni in caso di infrazione commessa da un'impresa, cfr. causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. [2001] 6297, punti 26 e 27. Sui danni in caso di infrazione commessa da uno Stato membro o da un'autorità che è un'emanazione dello Stato e sulle condizioni di questa responsabilità dello Stato cfr. per esempio: cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, Racc. [1991] I-5357, punti da 33 a 36; causa C-271/91, Marshall/Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, Racc. [1993] I-4367, punti 30 e da 34 a 35; cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. [1996] I-1029; causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. [1996] I-1631, punti da 39 a 46 e cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a 190/94, Dillenkofer, Racc. [1996] I-4845, punti da 22 a 26 e 72.

    (27) Cfr. per esempio: causa 33/76, Rewe, Racc. [1976] 1989, punto 5; causa 45/76, Comet, Racc. [1976] 2043, punto 12 e causa 79/83, Harz, Racc. [1984] 1921, punti 18 e 23.

    (28) Cfr. per es.: causa 33/76, Rewe, Racc. [1976] 1989, punto 5; Rewe, causa 158/80, Racc. [1981] 1805, punto 44; causa 199/82, San Giorgio, Racc. [1983] 3595, punto 12 e causa C-231/96, Edis, Racc. [1998] I-4951, punti 36 e 37.

    (29) L'articolo 11, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 35, paragrafi 3 e 4 del regolamento, osta all'applicazione parallela degli articoli 81 o 82 da parte della Commissione e di una giurisdizione nazionale solo quando quest'ultima è stata designata come autorità nazionale garante della concorrenza.

    (30) Articolo 16, paragrafo 1 del regolamento.

    (31) La Commissione rende noto l'avvio di un procedimento in vista dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli da 7 a 10 del regolamento [cfr. articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 del 7 aprile 2004 della Commissione relativo ai procedimenti in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004)]. Secondo la Corte di giustizia, l'avvio di un procedimento implica un atto d'imperio della Commissione, col quale questa manifesti la propria volontà di adottare una decisione (causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. [1973] 77, punto 16).

    (32) Causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53 e cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Dijkstra, Racc. [1995] I-4471, punto 34. Cfr. sempre a questo proposito il punto 21 della presente comunicazione.

    (33) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento e le cause C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 47 e C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punto 51.

    (34) Cfr. causa 314/85, Foto-Frost, Racc. [1987] 4199, punti da 12 a 20.

    (35) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento e la causa C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punti da 52 a 59.

    (36) Cfr. causa C-344/98, Masterfoods, Racc. [2000] I-11369, punto 58.

    (37) Causa C-2/88 Imm, Zwartveld, Racc. [1990] I-3365, punti da 16 a 22 e causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53.

    (38) Causa C-94/00 Roquette Frères Racc. [2002] 9011, punto 31.

    (39) Sulla compatibilità delle norme procedurali nazionali con i principi generali del diritto comunitario cfr. i punti 9 e 10 della presente comunicazione.

    (40) Per questi doveri cfr. per esempio i punti da 23 a 26 della presente comunicazione.

    (41) Causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53 e cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Dijkstra, Racc. [1995 ] I-4471, punto 34.

    (42) Causa C-234/89, Delimitis, Racc. [1991] I-935, punto 53.

    (43) Causa T-353/94, Postbank, Racc. [86] II-921, punti 86 e 87 e causa 145/83, Adams, Racc. [1985] 3539, punto 34.

    (44) Causa C-288, Racc. [1990] I-4405, Zwartveld, punti 10 e 11 e causa T-353/94, Postbank, Racc. [1996] II-921, punto 93.

    (45) Cfr. causa C-2/88, Zwartveld, Racc. [1990] I-4405, punti 10 e 11; causa C-275/2000, First e Franex, Racc. [2002] I-10943, punto 49 come pure causa T-353/94, Postbank, Racc. [1996] II-921, punto 93.

    (46) Cfr. punto 8 della presente comunicazione.

    (47) Sentenze della Corte del 28 febbraio 1991, Delimitis, causa C-234/89, Racc. [1991] I-935, punto 53 e del 12 dicembre 1995, Dijkstra, cause C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Racc. [1995] I-4471, punto 34.

    (48) Si confrontino la causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. [1982] I 1791, punto 7 e la causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. [1988] 4875, punto 30.

    (49) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento, rimangono impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione nazionale.

    (50) Cfr. anche l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento, che vieta alla Commissione di divulgare le informazioni acquisite che siano protette dal segreto d'ufficio.

    (51) Cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst, Racc. [1989] 2859, punto 33. Cfr. anche articolo 15, paragrafo 3 del regolamento.

    (52) Cfr. causa C-69/90, Commissione/Italia, Racc. [1991] 6011, punto 15.

    (53) Articolo 20, paragrafi da 6 a 8 del regolamento e causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. [2002] 9011.

    (54) Articolo 21, paragrafo 3 del regolamento.

    (55) Cfr. causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. [2002] 9011, punti 39 e da 62 a 66.

    (56) Ibidem, punti 91 e 92.

    (57) GU C 39 del 13.2.1993, pag. 6.

    ALLEGATO

    REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA, COMUNICAZIONI E LINEE DIRETTRICI DELLA COMMISSIONE

    Il presente elenco è disponibile, e aggiornato, sul sito della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea:

    http://europa.eu.int/comm/ competition/antitrust/legislation/

    A. Normativa di carattere generale (non settoriale)

    1. Comunicazioni di carattere generale

    - Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

    - Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) (GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13).

    - Comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

    - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 2).

    2. Accordi verticali

    - Regolamento n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

    - Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1).

    3. Accordi di cooperazione orizzontale

    - Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3).

    - Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7).

    - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2).

    4. Accordi di licenza di trasferimento di tecnologia

    - Regolamento (CE) n. 773/2004 del 27 aprile 2004 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004).

    - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 2).

    B. Normative settoriali

    1. Assicurazioni

    - Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8).

    2. Autoveicoli

    - Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30).

    3. Telecomunicazioni e servizi postali

    - Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU C 1991 del 6.9.1991, pag. 2).

    - Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2).

    - Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2).

    - Linee direttrici per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6).

    4. Trasporti

    - Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18).

    - Chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (GU C 298 del 30.09.1997, pag. 5).

    - Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24).

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