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Document 52004XC0427(02)

    Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 101 del 27.4.2004, p. 43–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    52004XC0427(02)

    Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 101 del 27/04/2004 pag. 0043 - 0053


    Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza

    (2004/C 101/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. INTRODUZIONE

    1. Il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1) (di seguito il "Regolamento del Consiglio") istituisce un sistema di competenze parallele in base al quale la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri(2) possono applicare l'articolo 81 e l'articolo 82 del trattato CE (di seguito il "trattato"). La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità: esse operano nell'interesse pubblico e cooperano strettamente per tutelare la concorrenza. La rete costituisce un foro di discussione e di cooperazione in materia di applicazione e di vigilanza sul rispetto della politica comunitaria della concorrenza. Essa costituisce il quadro nel quale si realizza la cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza sui casi ai quali si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato e rappresenta la base per instaurare e preservare una cultura comune in materia di concorrenza in Europa. La rete è denominata "European Competition Network" (ECN).

    2. La struttura delle autorità garanti della concorrenza varia a seconda degli Stati membri. In alcuni Stati membri vi è un unico organismo competente per la conduzione delle indagini e per l'adozione di tutti i tipi di decisioni. In altri Stati membri, le funzioni sono attribuite a due organismi distinti, uno competente per le indagini e l'altro, spesso un organo collegiale, responsabile dell'adozione delle decisioni. Infine, in taluni Stati membri, le decisioni di divieto e/o le decisioni di infliggere una sanzione possono essere adottate solo da un organo giurisdizionale: un'altra autorità garante della concorrenza riveste compiti di pubblico ministero e sottopone il caso ai giudici. L'articolo 35 del Regolamento del Consiglio consente agli Stati membri, nel rispetto del principio generale di efficacia, di designare l'autorità o le autorità nazionali garanti della concorrenza e di ripartire tra loro i compiti. Secondo i principi generali del diritto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad instaurare un sistema che preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del diritto comunitario(3). I sistemi di applicazione degli Stati membri sono diversi, ma questi ultimi hanno reciprocamente riconosciuto i principi degli altri sistemi quale base per la cooperazione(4).

    3. La rete costituita dalle autorità garanti della concorrenza deve assicurare sia l'efficiente divisione del lavoro sia l'applicazione efficace ed uniforme delle regole di concorrenza comunitarie. Il Regolamento del Consiglio e la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete delle autorità garanti della concorrenza enunciano i principi del funzionamento della rete. La presente Comunicazione espone in maniera dettagliata il funzionamento del sistema.

    4. Le consultazioni e gli scambi che avvengono nell'ambito della rete riguardano solo le autorità pubbliche incaricate di far rispettare il diritto antitrust e non pregiudicano i diritti o gli obblighi che spettano alle imprese ai sensi del diritto comunitario o nazionale. Ogni autorità garante della concorrenza continua ad essere pienamente responsabile del corretto svolgimento dei procedimenti relativi ai casi da essa trattati.

    2. DIVISIONE DEL LAVORO

    2.1. Criteri di ripartizione

    5. Il Regolamento del Consiglio introduce un sistema di competenze parallele sulla base del quale tutte le autorità garanti della concorrenza hanno il potere di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e sono responsabili della divisione efficace del lavoro in merito ai casi per i quali si ritiene necessaria un'indagine. Allo stesso tempo, ogni membro della rete continua a poter decidere in piena libertà se effettuare o meno indagini su un caso. Nel quadro del sistema delle competenze parallele, i casi verranno trattati:

    - da un'unica autorità nazionale garante della concorrenza, eventualmente con l'assistenza delle autorità garanti della concorrenza di altri Stati membri, o

    - da diverse autorità nazionali garanti della concorrenza operanti in parallelo, o

    - dalla Commissione.

    6. Nella maggior parte dei casi, l'autorità che riceve la denuncia o che avvia d'ufficio il procedimento(5) conserverà la responsabilità del caso. La possibilità di riattribuzione del caso potrà essere presa in considerazione solo nella fase iniziale del procedimento (cfr. punto 18), qualora la predetta autorità ritenga di non essere nella posizione idonea ad intervenire o qualora anche altre autorità ritengano di esserlo (cfr. infra, punti da 9 a 16).

    7. Qualora per ragioni di tutela efficace della concorrenza e dell'interesse comunitario si ritenga necessaria la riattribuzione del caso, i membri della rete tenteranno, ogniqualvolta ciò sia possibile, di riattribuire il caso ad un'unica autorità che sia nella posizione idonea per intervenire(6). In ogni caso, la riattribuzione dovrebbe avvenire in modo rapido ed efficiente e non dovrebbe determinare ritardi nelle indagini in corso.

    8. Si può ritenere che un'autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative:

    1. l'accordo o la pratica produce sensibili effetti diretti, attuali o prevedibili, sulla concorrenza nell'ambito del suo territorio; viene attuato o ha origine nel suo territorio;

    2. l'autorità è in grado di far cessare efficacemente l'infrazione nel suo complesso, vale a dire che può emettere un ordine di porre termine all'infrazione i cui effetti siano sufficienti a far cessare la stessa. Inoltre, l'autorità può, qualora lo ritenga opportuno, sanzionare adeguatamente l'infrazione;

    3. l'autorità può raccogliere, eventualmente con l'assistenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l'infrazione.

    9. I predetti criteri indicano che, affinché si possa ritenere che l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro sia nella posizione idonea per intervenire, deve esistere un legame sostanziale tra l'infrazione ed il territorio dello Stato membro. Nella maggior parte dei casi si può ritenere che si trovino nella posizione idonea le autorità degli Stati membri nei quali la concorrenza é pregiudicata in maniera sensibile da un'infrazione, a condizione che esse siano in grado di far effettivamente cessare l'infrazione tramite un'azione autonoma o parallela, a meno che non sia la Commissione ad essere nella posizione migliore per intervenire (cfr. infra, punti 14 e 15).

    10. Si può pertanto affermare che in genere un'unica autorità nazionale garante della concorrenza è nella posizione idonea per trattare gli accordi o le pratiche che pregiudicano in maniera sensibile la concorrenza nell'ambito del proprio territorio.

    Esempio 1: alcune imprese aventi sede nello Stato membro A partecipano ad un cartello per la fissazione dei prezzi di prodotti venduti prevalentemente nello Stato membro A.

    L'autorità dello Stato membro A è nella posizione idonea per trattare il caso.

    11. Inoltre, l'azione autonoma di un'autorità nazionale garante della concorrenza può essere adeguata anche quando, pur potendosi ritenere che più di un'autorità nazionale garante della concorrenza sia nella posizione idonea, l'azione di un'unica autorità è sufficiente a far cessare l'infrazione.

    Esempio 2: due imprese hanno dato vita ad un'impresa comune nello Stato membro A. L'impresa comune offre servizi negli Stati membri A e B e pone problemi di concorrenza. Un ordine di porre termine all'infrazione viene considerato sufficiente per risolvere il caso efficacemente in quanto può far cessare l'infrazione nel suo complesso. Le prove vanno cercate principalmente negli uffici dell'impresa comune nello Stato membro A.

    Le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri A e B sono entrambe nella posizione idonea per trattare il caso, ma l'azione autonoma dell'autorità A risulta sufficiente e più efficace rispetto all'azione autonoma dell'autorità B ovvero all'azione parallela di entrambe le autorità.

    12. L'azione parallela di due o di tre autorità nazionali garanti della concorrenza potrebbe rivelarsi adeguata qualora un accordo o una pratica producano effetti sensibili sulla concorrenza principalmente nei rispettivi territori e l'azione di un'unica autorità nazionale garante della concorrenza non sia sufficiente a far cessare l'infrazione nel suo complesso e/o a sanzionarla adeguatamente. [...]

    Esempio 3: due imprese concludono un accordo per ripartirsi il mercato. In base a tale accordo le attività dell'impresa situata nello Stato membro A vengono limitate al territorio dello Stato membro A e le attività dell'impresa situata nello Stato membro B al territorio dello Stato membro B.

    Le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri A e B sono nella posizione idonea per trattare il caso in parallelo, ognuna per il proprio territorio.

    13. Le autorità che trattano il caso in parallelo devono coordinare per quanto possibile le loro attività. A tal fine, esse possono trovare utile designare una di loro come autorità capofila e delegare ad essa compiti quali, ad esempio, il coordinamento delle misure d'indagine, mentre ciascuna autorità resta responsabile della conduzione dei propri procedimenti.

    14. La Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi comprese le reti di accordi o di pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri (mercati transfrontalieri che coprono più di tre Stati membri o diversi mercati nazionali).

    Esempio 4: due imprese decidono di ripartirsi i mercati o di fissare i prezzi per l'intero territorio della Comunità. La Commissione è nella posizione idonea per trattare il caso.

    Esempio 5: un'impresa, che detiene una posizione dominante in quattro diversi mercati nazionali, abusando della propria posizione, impone sconti fedeltà ai suoi distributori in tutti i predetti mercati. La Commissione è nella posizione idonea per trattare il caso. La Commissione potrebbe altresì occuparsi di un unico mercato, così da adottare una decisione "di riferimento", lasciando gli altri mercati nazionali alle rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza, in particolare qualora ogni mercato nazionale richiedesse una valutazione separata.

    15. Inoltre, la Commissione è in una posizione particolarmente idonea per trattare i casi che presentano una stretta relazione con altre disposizioni comunitarie per la cui applicazione la Commissione ha competenza esclusiva o che possono essere meglio applicate dalla Commissione, come pure i casi nei quali la tutela dell'interesse comunitario richiede l'adozione di una decisione della Commissione per adeguare la politica di concorrenza comunitaria a problemi di concorrenza nuovi o per assicurare il rispetto effettivo delle regole di concorrenza.

    2.2. Meccanismi di cooperazione in materia di attribuzione dei casi e di assistenza

    2.2.1. Informazione trasmessa al momento dell'avvio del procedimento (articolo 11 del Regolamento del Consiglio)

    16. Per rilevare l'esistenza di procedimenti multipli e per assicurare che i casi siano trattati dall'autorità garante della concorrenza che sia nella posizione più idonea per farlo, i membri della rete devono essere informati, sin dalle prime fasi, dei casi trattati dalle varie autorità garanti della concorrenza(7). In effetti, è nell'interesse sia della rete che delle imprese interessate che, qualora il caso debba essere riattribuito, vi si provveda rapidamente.

    17. Il Regolamento del Consiglio crea un meccanismo in base al quale le autorità garanti della concorrenza sono tenute ad informarsi reciprocamente in modo che i casi possano essere riattribuiti in modo rapido ed efficiente. L'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento del Consiglio impone l'obbligo a carico delle autorità nazionali garanti della concorrenza, quando esse agiscono ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato, di informare la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine. Tale articolo stabilisce, inoltre, che l'informazione inviata alla Commissione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri(8). La base dell'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio è l'esigenza di permettere alla rete di rilevare l'esistenza di procedimenti multipli e di risolvere eventuali problemi di riattribuzione dei casi non appena un'autorità avvii le indagini. L'informazione deve pertanto essere fornita alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione prima o immediatamente dopo l'adozione di provvedimenti analoghi alle misure di indagine che la Commissione può adottare ai sensi degli articoli da 18 a 21 del Regolamento del Consiglio. La Commissione ha accettato un obbligo equivalente di informazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento del Consiglio. Le autorità facenti parte della rete si informeranno reciprocamente dei casi aperti utilizzando un modello di comunicazione che riporterà una serie limitata di dati quali: l'autorità che sta trattando il caso; i prodotti, i territori e le parti interessate; il tipo di infrazione che si presume sia stata commessa; la presunta durata dell'infrazione e l'origine dell'apertura del procedimento. Le Autorità, inoltre, si aggiorneranno reciprocamente riguardo ad eventuali cambiamenti significativi.

    18. I problemi di riattribuzione, qualora dovessero sorgere, devono essere risolti tempestivamente, di norma entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete, conformemente all'articolo 11 del Regolamento del Consiglio. Nel corso di detto periodo le autorità garanti della concorrenza si impegnano a raggiungere un accordo su una possibile riattribuzione del caso e, se necessario, sulle modalità dell'azione parallela.

    19. In generale, l'autorità o le autorità garanti della concorrenza che alla fine del periodo previsto per la riattribuzione si occupano di yn caso dovrebbero continuare ad occuparsene fino alla conclusione del procedimento. Dovrebbe, inoltre, procedersi alla riattribuzione del caso dopo il periodo iniziale di attribuzione di due mesi solo nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente.

    2.2.2. Sospensione o chiusura del procedimento (articolo 13 del Regolamento del Consiglio)

    20. Nel caso in cui un medesimo accordo o una medesima pratica vengano portati all'attenzione di varie autorità garanti della concorrenza, sia perché queste hanno ricevuto una denuncia o perché hanno avviato un procedimento d'ufficio, l'articolo 13 del Regolamento del Consiglio offre la base giuridica per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia nel caso in cui un'altra autorità garante della concorrenza stia esaminando, ovvero abbia esaminato, il caso. L'espressione "stia esaminando il caso", di cui all'articolo 13, va intesa non solo nel senso che un'altra autorità ha ricevuto una denuncia in relazione al caso, ma anche che l'altra autorità sta indagando o ha indagato sul caso per proprio conto.

    21. L'articolo 13 del Regolamento del Consiglio si applica quando un'altra autorità ha trattato o sta trattando il problema di concorrenza sollevato dal denunciante, anche se l'autorità in oggetto interviene o è intervenuta sulla base di una denuncia presentata da un altro denunciante ovvero d'ufficio. Ciò implica che il ricorso all'articolo 13 è ammesso quando l'accordo o la pratica configurano le medesime infrazioni sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico.

    22. Un'autorità nazionale garante della concorrenza può sospendere o chiudere il procedimento avviato, non è però obbligata a farlo. L'articolo 13 del Regolamento del Consiglio lascia ampio margine di valutazione delle specificità di ogni singolo caso. Questa flessibilità è importante: qualora una denuncia venisse respinta da un'autorità a seguito di un'indagine sugli elementi sostanziali del caso, un'altra autorità potrebbe non voler riesaminare il caso. D'altra parte, se una denuncia venisse respinta per altri motivi (ad esempio perché l'autorità non è stata in grado di raccogliere prove sufficienti a comprovare l'infrazione), un'altra autorità potrebbe voler condurre le proprie indagini e trattare il caso. Tale flessibilità si riflette anche, per i casi pendenti, nella scelta lasciata ad ogni autorità nazionale garante della concorrenza di chiudere o di sospendere il procedimento da essa avviato. Un'autorità potrebbe non essere disposta a chiudere un caso se non è prima ben chiaro l'esito del procedimento svolto da un'altra autorità. Sospendendo il proprio procedimento l'autorità garante della concorrenza si riserva la facoltà di decidere in un momento successivo se chiudere o meno il procedimento. Questa flessibilità facilita anche l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza.

    23. Nel caso in cui un'autorità decida di chiudere o di sospendere il procedimento perché il caso viene trattato da un'altra autorità, essa può, a norma dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio, trasmettere le informazioni fornite dal denunciante all'autorità che dovrà occuparsi del caso.

    24. Il ricorso all'articolo 13 del Regolamento del Consiglio è altresì ammesso per una parte della denuncia o per una parte della procedura. Può accadere che solo una parte di una denuncia o di un procedimento d'ufficio presenti elementi in comune con un caso già trattato o che é trattato da un'altra autorità garante della concorrenza. In tal caso, l'autorità competente alla quale la denuncia è stata presentata può respingere parte della denuncia ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Consiglio e trattare il resto in maniera adeguata. Lo stesso criterio si applica per la chiusura del procedimento.

    25. L'articolo 13 del Regolamento del Consiglio non è l'unica base giuridica che disciplina la sospensione o la chiusura d'ufficio dei procedimenti o il rigetto delle denunce. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche invocare le rispettive norme di procedura nazionali. La Commissione può altresì respingere una denuncia in caso di assenza di interesse comunitario o per altri motivi relativi alla natura della denuncia(9).

    2.2.3. Scambio e utilizzazione di informazioni riservate (articolo 12 del regolamento del Consiglio)

    26. Un elemento fondamentale per il funzionamento della rete è la facoltà di tutte le autorità garanti della concorrenza di scambiare e utilizzare informazioni (ivi compresi documenti, dichiarazioni e informazioni in formato elettronico) da esse raccolte ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato. Tale facoltà rappresenta una condizione indispensabile affinché l'attribuzione e il trattamento dei casi avvenga in maniera efficiente ed efficace.

    27. L'articolo 12 del Regolamento del Consiglio stabilisce che, ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate. Ciò significa che lo scambio di informazioni può aver luogo non solo tra un'autorità nazionale garante della concorrenza e la Commissione, ma anche tra due o più autorità nazionali garanti della concorrenza. Le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio prevalgono su qualsiasi legge contraria degli Stati membri. Per stabilire se le informazioni trasmesse siano state raccolte in modo legittimo dall'autorità che le ha trasmesse si fa riferimento alla legge applicabile a detta autorità. Se la raccolta delle informazioni è stata o può ancora essere oggetto di contestazioni, l'autorità che trasmette le informazioni può informarne le autorità riceventi.

    28. Per lo scambio e l'uso di informazioni sono previste in particolare tutele per le imprese e per le persone fisiche;

    a) innanzitutto, l'articolo 28 del Regolamento del Consiglio stabilisce che "la Commissione e le autorità degli Stati membri garanti della concorrenza nonché i loro funzionari, agenti e qualsiasi altra persona che lavori sotto la supervisione di tali autorità (...) sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione" del Regolamento del Consiglio "che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio". L'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali non può tuttavia impedire la divulgazione delle informazioni necessarie a comprovare la violazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Il "segreto d'ufficio", di cui all'articolo 28 del regolamento del Consiglio, è una nozione comunitaria che si applica in particolare ai segreti aziendali ed alle altre informazioni riservate. Ciò consentirà di pervenire ad un livello minimo comune di tutela nell'intera Comunità;

    b) la seconda tutela garantita alle imprese si riferisce all'utilizzazione delle informazioni scambiate nell'ambito della rete. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento del Consiglio le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte(10). Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche per l'applicazione del diritto nazionale in materia di concorrenza, qualora questo si applichi al medesimo caso in parallelo al diritto comunitario in materia di concorrenza. Tuttavia, ciò è possibile solo quando l'applicazione del diritto nazionale non porti ad un esito del procedimento di accertamento dell'infrazione diverso rispetto all'esito determinato dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato;

    c) la terza tutela prevista dal Regolamento del Consiglio si riferisce alle sanzioni inflitte a carico delle persone fisiche sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. Il Regolamento del Consiglio prevede solo sanzioni a carico delle imprese che violano gli articoli 81 e 82 del trattato. Alcune legislazioni nazionali prevedono per la stessa fattispecie anche sanzioni a carico delle persone fisiche. Le persone fisiche godono in genere di diritti di difesa più ampi [ad esempio, possono invocare il diritto di non rispondere, diversamente dalle imprese che possono solo rifiutarsi di rispondere alle domande che le porterebbero ad ammettere di aver commesso l'infrazione(11)]. L'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento del Consiglio assicura che le informazioni fornite da un'impresa non vengano utilizzate per aggirare il maggior grado di tutela di cui godono le persone fisiche. Tale disposizione vieta l'imposizione di sanzioni sulla base di informazioni scambiate conformemente al Regolamento del Consiglio qualora la legislazione dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni non prevedano sanzioni di tipo analogo a carico delle persone fisiche, salvo il caso in cui i diritti dei soggetti interessati, in materia di raccolta della prova, siano stati rispettati dall'autorità che trasmette le informazioni nella stessa misura in cui sarebbero stati rispettati dall'autorità che riceve le informazioni. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio la qualificazione delle sanzioni ai sensi del diritto nazionale (quali "amministrative" o "penali") non ha alcuna rilevanza. Il Regolamento mira a creare una distinzione tra sanzioni che comportano una pena detentiva e altri tipi di sanzioni, quali le ammende inflitte alle persone fisiche e altre sanzioni a carico della persona. Se gli ordinamenti di entrambe le autorità trasmittente e ricevente prevedono sanzioni simili (ad esempio in entrambi gli Stati membri possono essere inflitte ammende a carico di un dipendente dell'impresa il quale abbia partecipato alla violazione dell'articolo 81 o 82 del trattato), le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio possono essere utilizzate dall'autorità ricevente. In tal caso, le tutele procedurali previste dai due sistemi si considerano equivalenti. Se, al contrario, le stesse sanzioni non sono previste da entrambi gli ordinamenti, le informazioni possono essere utilizzate solo se nel caso in questione sia stato rispettato lo stesso livello di tutela dei diritti della persona (cfr. l'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento del Consiglio). In quest'ultimo caso, tuttavia, le sanzioni detentive possono essere imposte solo quando sia l'autorità trasmittente sia l'autorità ricevente abbiano il potere di imporre tali sanzioni.

    2.2.4. Indagini (articolo 22 del regolamento del Consiglio)

    29. Ai sensi del Regolamento del Consiglio, un'autorità nazionale garante della concorrenza può chiedere aiuto ad un'altra autorità nazionale garante della concorrenza al fine sia di raccogliere informazioni per suo conto sia di applicare misure volte all'accertamento dei fatti per suo conto. L'articolo 12 del Regolamento del Consiglio autorizza l'autorità nazionale garante della concorrenza che presta l'assistenza a trasmettere le informazioni raccolte all'autorità nazionale garante della concorrenza che ha richiesto l'assistenza. Lo scambio di informazioni tra due o più autorità nazionali garanti della concorrenza così come il loro utilizzo quale mezzo di prova da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza che ha richiesto l'assistenza deve essere effettuato conformemente all'articolo 12 del Regolamento del Consiglio. Quando un'autorità nazionale garante della concorrenza agisce per conto di un'altra autorità nazionale, essa si attiene alle proprie norme procedurali e fa uso dei poteri di indagine che le sono conferiti dal diritto nazionale.

    30. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento del Consiglio, la Commissione può chiedere ad un'autorità nazionale garante della concorrenza di effettuare accertamenti per suo conto. La Commissione può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4 del Regolamento del Consiglio o presentare all'autorità nazionale garante della concorrenza una semplice richiesta. Gli agenti dell'autorità nazionale garante della concorrenza esercitano i propri poteri in conformità alla propria normativa nazionale. Gli agenti della Commissione possono assistere l'autorità nazionale garante della concorrenza nell'effettuazione degli accertamenti.

    2.3. La posizione delle imprese

    2.3.1. Considerazioni generali

    31. Tutti i membri della rete si impegnano a far sì che l'attribuzione dei casi si svolga in modo rapido ed efficiente. Dato che il Regolamento del Consiglio ha creato un sistema di competenze parallele, l'attribuzione dei casi tra membri della rete costituisce una semplice divisione del lavoro sulla base della quale alcune autorità si astengono dall'agire. Pertanto, l'attribuzione dei casi non implica che le imprese partecipanti ad un'infrazione o da essa interessate acquisiscano il diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità.

    32. Un caso é riattribuito ad una determinata autorità garante della concorrenza se l'applicazione dei criteri di attribuzione enunciati in precedenza porta a concludere che tale autorità si trova nella posizione idonea per trattare il caso nel quadro di un'azione autonoma o parallela. Inoltre, l'autorità garante della concorrenza alla quale il caso viene riattribuito avrebbe potuto, in ogni caso, avviare d'ufficio un procedimento in merito all'infrazione.

    33. Inoltre, tutte le autorità garanti della concorrenza applicano il diritto comunitario della concorrenza e il Regolamento del Consiglio stabilisce meccanismi per assicurare che tale diritto venga applicato in maniera uniforme.

    34. Qualora un caso venga riattribuito nell'ambito della rete, le imprese interessate e i denuncianti ne vengono informati il più rapidamente possibile ad opera delle autorità garanti della concorrenza interessate.

    2.3.2. La posizione dei denuncianti

    35. Qualora conformemente all'articolo 7 del Regolamento del Consiglio venga presentata una denuncia alla Commissione e qualora la Commissione non avvii le indagini a seguito della denuncia o non vieti l'accordo o la pratica oggetto della denuncia, il denunciante ha il diritto di ottenere che venga adottata una decisione di rigetto della denuncia, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento di esecuzione della Commissione(12). I diritti dei soggetti che presentano una denuncia ad un'autorità nazionale garante della concorrenza sono disciplinati dal diritto nazionale vigente.

    36. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento del Consiglio tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza possono sospendere il procedimento o respingere la denuncia a motivo che il caso é trattato, ovvero è stato trattato, da un'altra autorità garante della concorrenza. Questa disposizione permette anche alla Commissione di respingere una denuncia perché l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro sta trattando o ha trattato il caso. L'articolo 12 del Regolamento del Consiglio consente il trasferimento di informazioni tra autorità garanti della concorrenza nell'ambito della rete a condizione che vengano garantite le tutele previste dallo stesso articolo (cfr. paragrafo supra 8).

    2.3.3. La posizione dei soggetti che presentano una richiesta di trattamento favorevole

    37. La Commissione ritiene(13) che sia nell'interesse della Comunità accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti i cartelli. Alcuni Stati membri hanno anch'essi adottato disposizioni relative al trattamento favorevole in materia di indagini sui cartelli(14). L'obiettivo di tali disposizioni è quello di facilitare l'individuazione dei cartelli da parte delle autorità garanti della concorrenza e di servire, in tal modo, da deterrente alla partecipazione ai cartelli.

    38. In assenza di un regime di trattamento favorevole pienamente armonizzato a livello di Unione europea, una domanda di trattamento favorevole presentata ad una data autorità non viene considerata presentata anche ad altre autorità. Il richiedente ha pertanto interesse a presentare una domanda di trattamento favorevole a tutte le autorità garanti della concorrenza competenti per l'applicazione dell'articolo 81 e 82 del trattato nel territorio interessato dall'infrazione e che possano essere considerate nella posizione idonea per intervenire contro l'infrazione in oggetto(15). Data l'importanza della tempistica nell'applicazione della maggior parte delle attuali disposizioni in materia di trattamento favorevole, i richiedenti dovranno anche valutare se sia opportuno presentare la domanda contestualmente alle varie autorità potenzialmente competenti. Spetterà al richiedente compiere i passi che riterrà opportuni per tutelare la propria posizione relativamente ad un eventuale procedimento che possa essere avviato da dette autorità.

    39. Come avviene per tutti i casi in cui vengono applicati gli articoli 81 e 82 del trattato, quando un'autorità garante della concorrenza tratta un caso avviato a seguito di una richiesta di trattamento favorevole, deve informarne la Commissione e può rendere l'informazione disponibile anche ad altri membri della rete, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio (cfr. punti 16 e segg.). La Commissione ha accettato un obbligo equivalente di informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento del Consiglio. In tali casi, tuttavia, le informazioni trasmesse alla rete ai sensi dell'articolo 11 non potranno essere utilizzate dagli altri membri della rete per avviare un'indagine per loro conto ai sensi delle regole di concorrenza comunitarie o, nel caso delle autorità nazionali garanti della concorrenza, ai sensi del diritto nazionale in materia di concorrenza e di altre disposizioni nazionali(16). Ciò non pregiudica tuttavia il potere dell'autorità di avviare un'indagine sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti o, fatto salvo quanto precisato di seguito ai punti 40 e 41, di richiedere, ottenere e utilizzare informazioni a norma dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio da qualsiasi autorità appartenente alla rete, compresa quella alla quale era stata presentata la richiesta di trattamento favorevole.

    40. Fatto salvo quanto disposto al punto 41, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse ad un altro membro della rete conformemente all'articolo 12 del Regolamento del Consiglio solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni raccolte nel corso o a seguito di indagini o grazie o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole verranno trasmesse ad un'altra autorità conformemente all'articolo 12 del Regolamento del Consiglio solo qualora il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole abbia fornito il proprio consenso alla trasmissione a detta autorità delle informazioni che ha presentato volontariamente nella sua domanda di trattamento favorevole. I membri della rete inviteranno i soggetti che hanno richiesto il trattamento favorevole a dare il loro consenso, in particolare per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni alle autorità presso le quali sia possibile per il richiedente ottenere il trattamento favorevole. Una volta concesso il consenso alla trasmissione delle informazioni ad un'altra autorità, esso non può essere ritirato. Tuttavia, il presente paragrafo non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.

    41. Fatto salvo quanto previsto sopra, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni ad un'altra autorità, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio, non è richiesto in ciascuno dei seguenti casi:

    1. il consenso non è richiesto, qualora anche l'autorità ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'autorità trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite alla predetta autorità ricevente;

    2. il consenso non è richiesto, qualora l'autorità ricevente si sia impegnata per iscritto dichiarando che né le informazioni ad essa trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui essa possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'autorità trasmittente, verranno utilizzate da essa o da qualunque altra autorità a cui le informazioni saranno trasmesse per imporre sanzioni:

    a) a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole;

    b) a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'autorità trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente valendosi delle disposizioni sul trattamento favorevole dell'autorità;

    c) a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

    Al richiedente verrà fornita copia dell'impegno scritto dell'autorità ricevente.

    3. Nel caso di informazioni raccolte da un membro della rete ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento del Consiglio in nome e per conto del membro della rete al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo delle informazioni da parte del membro della rete al quale la domanda di beneficiare del trattamento favorevole è stata presentata.

    42. Le informazioni riguardanti casi avviati a seguito di una domanda di trattamento favorevole e che sono state fornite alla Commissione in base all'articolo 11 paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio(17), saranno rese disponibili solo alle autorità nazionali garanti della concorrenza che si sono impegnate a rispettare i principi in precedenza illustrati (cfr. paragrafo 72). Lo stesso principio trova applicazione nel caso in cui un caso é avviato dalla Commissione a seguito di una domanda di trattamento favorevole indirizzata alla Commissione. Quanto sopra non pregiudica il potere di ciascuna autorità nazionale garante della concorrenza di ottenere le informazioni previste all'articolo 12 del Regolamento del Consiglio, sempre che le disposizioni contenute ai punti 40 e 41 siano rispettate.

    3. APPLICAZIONE UNIFORME DELLE REGOLE DI CONCORRENZA COMUNITARIE(18)

    3.1. Meccanismo di cooperazione (articolo 11, paragrafi 4 e 5 del regolamento del Consiglio)

    43. Il Regolamento del Consiglio persegue l'obiettivo di un'applicazione coerente degli articoli 81 e 82 del trattato in tutta la Comunità. In questo contesto, le autorità nazionali garanti della concorrenza rispetteranno la regola di convergenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento del Consiglio. In linea con l'articolo 16, paragrafo 2, esse non possono - quando decidono su accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato già soggette ad una decisione della Commissione - adottare decisioni in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione. Nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, la Commissione, in quanto custode del trattato, ha la responsabilità ultima, sebbene non unica, di sviluppare la politica e assicurare la coerenza dell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

    44. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento del Consiglio, le autorità nazionali garanti della concorrenza informano la Commissione al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e volta ad ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria. A tal fine esse forniscono alla Commissione, al più tardi 30 giorni prima dell'adozione della decisione, una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta.

    45. Secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio, oltre ad informare la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono rendere disponibili tali informazioni anche agli altri membri della rete.

    46. Nel caso abbia informato la Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento del Consiglio e il termine di 30 giorni sia scaduto, l'autorità nazionale garante della concorrenza può adottare la sua decisione se nel frattempo la Commissione non ha avviato il procedimento. La Commissione può presentare osservazioni scritte sul caso prima dell'adozione della decisione da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza. L'autorità nazionale garante della concorrenza e la Commissione adottano tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare un'applicazione uniforme del diritto comunitario (cfr. supra punto 3).

    47. Qualora, a causa di circostanze specifiche, si renda necessario adottare una decisione nazionale prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento del Consiglio, l'autorità nazionale garante della concorrenza può chiedere alla Commissione di reagire in tempi più rapidi. La Commissione cercherà di esprimersi sul caso nel più breve tempo possibile.

    48. Anche altri tipi di decisioni, ossia decisioni con le quali vengono respinte le denunce, vengono chiusi i procedimenti d'ufficio, vengono adottati provvedimenti provvisori, possono assumere rilevanza sotto il profilo della politica di concorrenza e i membri della rete possono avere interesse a informarsi reciprocamente ed eventualmente a discuterne. Pertanto, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del Regolamento del Consiglio, informare la Commissione, e quindi la rete, di qualsiasi altro caso al quale vengono applicate le regole comunitarie di concorrenza.

    49. Tutti i membri della rete dovrebbero informarsi reciprocamente della chiusura del procedimento da esse avviato e notificato alla rete ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3(19) del Regolamento del Consiglio.

    3.2. Avvio di un procedimento da parte della Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento del Consiglio

    50. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione, cui l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato conferisce il compito di vigilare sull'applicazione dei principi fissati dagli articoli 81 e 82 del trattato, è responsabile dell'attuazione e dell'orientamento della politica comunitaria della concorrenza(20). In qualsiasi momento essa può adottare decisioni individuali ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato.

    51. L'articolo 11, paragrafo 6, del Regolamento del Consiglio prevede che l'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del Regolamento del Consiglio privi tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Ciò significa che una volta che la Commissione abbia avviato il procedimento, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono intervenire in forza della medesima base giuridica contro i medesimi accordi o pratiche ad opera delle medesime imprese sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico.

    52. L'avvio del procedimento da parte della Commissione è un atto formale(21) mediante il quale la Commissione manifesta la propria intenzione di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del Regolamento del Consiglio. La Commissione può avviare il procedimento in una fase qualsiasi delle indagini sul caso. Il semplice fatto che la Commissione abbia ricevuto una denuncia non è di per sé sufficiente a privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza sul caso.

    53. Possono presentarsi due situazioni. Innanzitutto, qualora la Commissione sia la prima autorità garante della concorrenza ad avviare un procedimento mirante all'adozione di una decisione su un caso, ai sensi del Regolamento del Consiglio, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono più trattare il caso. L'articolo 11, paragrafo 6, del Regolamento del Consiglio prevede che, una volta che la Commissione abbia avviato un procedimento, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possano più avviare un loro procedimento ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato contro i medesimi accordi o pratiche ad opera delle medesime imprese sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico.

    54. La seconda situazione si ha quando una o più autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano informato la rete ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento del Consiglio di avere iniziato l'esame di un determinato caso. Nel corso del periodo iniziale di attribuzione (periodo indicativo di due mesi, cfr. supra, punto 18), la Commissione può avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio, dopo essersi consultata con le autorità interessate. Dopo la fase dell'attribuzione, la Commissione può in linea di principio applicare l'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio solo in una delle seguenti situazioni:

    a) i membri della rete prevedono di adottare decisioni contrastanti sullo stesso caso;

    b) i membri della rete prevedono di adottare una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata. I principi enunciati dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari e nelle decisioni e nei regolamenti precedenti della Commissione dovrebbero servire da parametro di valutazione. In merito alla valutazione dei fatti (ad esempio, la definizione del mercato), la Commissione interverrà solo in caso di divergenze significative;

    c) i membri della rete prolungano indebitamente il procedimento relativo al caso;

    d) l'adozione di una decisione della Commissione è necessaria per sviluppare la politica comunitaria della concorrenza - in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari Stati membri - ovvero per assicurare l'effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza;

    e) le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono.

    55. Se un'autorità nazionale garante della concorrenza ha già iniziato l'esame del caso, la Commissione dovrà fornire per iscritto all'autorità nazionale garante della concorrenza interessata e agli altri membri della rete(22) le motivazioni dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio.

    56. La Commissione renderà noto in tempo debito alla rete la sua intenzione di ricorrere all'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio, in modo da dare ai membri della rete la possibilità di chiedere la convocazione di una riunione del comitato consultivo prima dell'avvio del procedimento.

    57. Di norma - e nella misura in cui non sia in gioco l'interesse comunitario - la Commissione non adotterà una decisione in conflitto con una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza nel caso in cui si sia provveduto nei modi dovuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del Regolamento del Consiglio e la Commissione non abbia fatto ricorso all'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio.

    4. IL RUOLO E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO NEL NUOVO SISTEMA

    58. Il comitato consultivo è la sede in cui gli esperti delle varie autorità garanti della concorrenza discutono i singoli casi e le questioni generali di diritto comunitario della concorrenza(23).

    4.1. Campo di applicazione della consultazione

    4.1.1. Le decisioni della Commissione

    59. Il comitato consultivo viene consultato prima dell'adozione da parte della Commissione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento del Consiglio. La Commissione deve tenere in massima considerazione il parere del comitato e deve informare il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    60. Per le decisioni di adozione dei provvedimenti provvisori, il comitato viene consultato nell'ambito di una procedura accelerata e semplificata, sulla base di una breve nota esplicativa e del dispositivo della decisione.

    4.1.2. Le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza

    61. È nell'interesse della rete che i casi importanti trattati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza sulla base degli articoli 81 e 82 del trattato possano essere discussi dal comitato consultivo. Il Regolamento del Consiglio autorizza la Commissione a inserire all'ordine del giorno del comitato consultivo un caso trattato da un'autorità nazionale garante della concorrenza. Sia la Commissione sia gli Stati membri possono richiedere che un caso venga discusso dal comitato. In entrambi i casi, la Commissione provvede ad inserire il caso all'ordine del giorno dopo averne informato le autorità nazionali interessate. La discussione di tali casi nell'ambito del comitato consultivo non comporta l'adozione di un parere formale.

    62. Per i casi importanti, il comitato consultivo può anche costituire la sede in cui discutere dell'attribuzione dei casi. In particolare, quando la Commissione intende applicare l'articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento del Consiglio trascorso il periodo iniziale di attribuzione, il caso può essere discusso dal comitato consultivo prima dell'avvio del procedimento da parte della Commissione. Il comitato consultivo può rilasciare una dichiarazione informale sul caso.

    4.1.3. Misure di esecuzione, regolamenti di esenzione per categoria, linee direttrici ed altre comunicazioni (articolo 33 del regolamento del Consiglio)

    63. Il comitato consultivo viene consultato in merito ai progetti di regolamento della Commissione, così come disposto dai regolamenti del Consiglio in materia.

    64. Oltre ai regolamenti, la Commissione può altresì adottare comunicazioni e linee direttrici. Questi strumenti più flessibili sono particolarmente utili per illustrare e annunciare la politica della Commissione e per spiegare la sua interpretazione delle regole di concorrenza. Il comitato consultivo viene consultato anche in merito alle comunicazioni, alle linee direttrici e agli orientamenti.

    4.2. Procedura

    4.2.1. Procedura ordinaria

    65. Per la consultazione in merito ai progetti di decisione della Commissione, la riunione del comitato consultivo si tiene non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data d'invio da parte della Commissione della convocazione alla riunione. In allegato alla convocazione, la Commissione invia un'esposizione riassuntiva del caso, un elenco dei documenti più importanti, ossia dei documenti necessari ai fini della valutazione del caso, ed il progetto di decisione. Il comitato consultivo emette un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Su richiesta di uno o più membri, il parere viene motivato.

    66. Il regolamento del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di accordarsi su un periodo più breve tra l'invio della convocazione e la data della riunione.

    4.2.2. Procedura scritta

    67. Il regolamento del Consiglio prevede la procedura di consultazione scritta. Se nessuno Stato membro si oppone, la Commissione può consultare gli Stati membri inviando loro i documenti e fissando un termine entro il quale possono trasmettere le loro osservazioni sul progetto di decisione. Il termine non può essere inferiore a quattordici giorni, fatta eccezione per le decisioni relative ai provvedimenti provvisori, adottate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio. Nel caso in cui uno Stato membro richieda la convocazione di una riunione, la Commissione è tenuta ad organizzarla.

    4.3. Pubblicazione del parere del comitato consultivo

    68. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del suo parere. In tal caso, la Commissione pubblicherà il parere contestualmente alla decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

    5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

    69. La presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione delle norme del trattato e delle disposizioni regolamentari applicabili fornita dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia.

    70. La comunicazione sarà oggetto di riesame periodico condotto congiuntamente dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione. Sulla base dell'esperienza acquisita, la presente comunicazione verrà riesaminata al più tardi entro la fine del terzo anno successivo alla sua adozione.

    71. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 81 e 82 del trattato, pubblicata nel 1997(24).

    6. DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA RETE

    72. I principi stabiliti nella presente comunicazione saranno rispettati anche dalle autorità degli Stati membri responsabili della concorrenza che hanno firmato una dichiarazione sotto forma di allegato alla presente comunicazione. In detta dichiarazione esse prendono atto dei principi definiti nella presente comunicazione, ivi compresi i principi relativi alla protezione dei soggetti che presentano una richiesta di trattamento favorevole(25), e si impegnano ad osservarli. L'elenco delle autorità che hanno sottoscritto la dichiarazione comune è pubblicato nel sito web della Commissione europea e sarà aggiornato se del caso.

    (1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2) Nella presente comunicazione, la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono indicate collettivamente con l'espressione le "autorità garanti della concorrenza".

    (3) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa 68/88 - Commissione/Grecia, Racc. 1989, pag. 2965, (punti da 23 a 25).

    (4) Si veda il punto 8 della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete, disponibile nel registro degli atti del Consiglio all'indirizzo Internet http://register.consilium.eu.int (documento n. 15435/02 ADD 1).

    (5) Nella presente comunicazione il termine "procedimento" viene utilizzato per le indagini e/o le istruttorie formali per l'adozione di una decisione a norma del Regolamento del Consiglio condotte, secondo i casi, da un'autorità nazionale garante della concorrenza o dalla Commissione.

    (6) Cfr. il diciottesimo considerando del regolamento del Consiglio.

    (7) Per casi avviati a seguito di una richiesta di trattamento favorevole cfr. punto 37 e segg.

    (8) L'intento di rendere disponibili e facilmente accessibili a tutti i membri della rete le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento è comunque espresso nella dichiarazione comune sul funzionamento della rete di cui alla nota 5.

    (9) Cfr. la comunicazione della Commissione sulle denunce.

    (10) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa 85/87 - Dow Benelux, Racc. 1989, pag. 3137, punti 17-20.

    (11) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa 374/87 - Orkem SA, Racc. 1989, pag. 3283 e quella del Tribunale di primo grado nella causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, Racc. 2001, pag. II-729.

    (12) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, GU L 123 del 27.4.2004.

    (13) Cfr. GU C 45 del 19.2.2002 pag. 3, punto 3.

    (14) Nella presente comunicazione con l'espressione "disposizioni relative al trattamento favorevole" si intendono tutte le disposizioni (incluse quelle adottate dalla Commissione) che offrono o l'immunità totale o una riduzione sostanziale delle ammende che sarebbero state altrimenti inflitte a carico di un partecipante ad un cartello, in cambio della divulgazione volontaria, prima o nel corso delle indagini, di informazioni sul cartello che soddisfino specifici criteri. Con l'espressione non si intendono riduzioni delle ammende concesse per altri motivi. La Commissione pubblicherà sul suo sito Internet un elenco delle autorità che applicano un regime di trattamento favorevole.

    (15) Cfr. supra, i punti da 8 a 15.

    (16) Analogamente, le informazioni trasmesse al fine di ottenere assistenza dall'autorità ricevente, ai sensi degli articoli 20 o 21 del Regolamento del Consiglio, o al fine di effettuare accertamenti o di dare esecuzione ad altre misure di acquisizione dei fatti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei predetti articoli.

    (17) Cfr. punto 17.

    (18) L'articolo 15 del Regolamento del Consiglio dà facoltà alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e alla Commissione di presentare osservazioni scritte, e previa autorizzazione della giurisdizione competente, osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali in merito a questioni relative all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Si tratta di un importante strumento per assicurare l'applicazione uniforme delle regole comunitarie. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione cooperano strettamente nell'esercizio di tale facoltà.

    (19) Cfr. il punto 24 della dichiarazione comune sul funzionamento della rete di cui alla nota 5.

    (20) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-344/98, Masterfoods, Racc. 2000, pag. I-11369.

    (21) La Corte di giustizia ha definito tale concetto nella causa 48/72, SA Brasserie de Haecht, Racc. 1973, pag. 77: "l'inizio di un procedimento ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 17 consiste in un atto d'imperio della Commissione, col quale questa manifesta la volontà di adottare una decisione".

    (22) Cfr. il punto 22 della dichiarazione comune di cui sopra alla nota 5.

    (23) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento del Consiglio, nei casi in cui vengano discusse questioni orizzontali quali i regolamenti di esenzione per categoria e le linee direttrici, gli Stati membri possono designare un ulteriore rappresentante competente in materia di concorrenza, il quale può anche non essere un funzionario dell'autorità garante della concorrenza.

    (24) GU C 313 del 15.10.1997, pag. 3.

    (25) Cfr. punti 37 e segg.

    ALLEGATO

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