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Document 52004AR0092

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici»

    GU C 318 del 22.12.2004, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 318/19


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici»

    (2004/C 318/06)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (COM(2003) 739 def. – 2003/0300 (COD)),

    vista la decisione del Consiglio del 23 gennaio 2004 di consultare il Comitato in materia, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, del 4 novembre 2002, di affidare alla commissione Sviluppo sostenibile l'incarico di preparare i lavori in materia,

    vista la decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (2002/358/CE) (1),

    vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (280/2004/CE) (2),

    vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (3),

    visti i pareri del 18 settembre 1997 sul tema «Cambiamento climatico e energia» (CdR 104/1997 fin) (4) e del 14 marzo 2002 in merito alla Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (CdR 458/2001 fin) (5),

    visto il parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» - sesto programma di azione per l'ambiente e alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM (2001) 31 def. - CdR 36/2001 fin) (6),

    considerando quanto segue:

    1)

    l'aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia è essenziale per la protezione ambientale, la riduzione del fabbisogno energetico e il conseguimento degli obiettivi di Kyoto; pertanto, l'ulteriore sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici darà un notevole contributo alla realizzazione di tale obiettivo.

    2)

    Gli enti locali e regionali europei sono da anni pionieri nel campo del risparmio energetico, ad esempio attraverso l'uso di energie rinnovabili e la sperimentazione di sistemi energetici intelligenti.

    3)

    Numerosi enti territoriali europei si sono imposti l'obbligo di conseguire gli obiettivi fissati a Kyoto.

    4)

    Il concetto di risparmio energetico deve anzitutto penetrare nella coscienza dei cittadini. Gli enti locali e regionali, in quanto livello politico più vicino ai cittadini, possono dare il loro contributo in materia mentre l'Unione europea deve concedere il necessario margine d'azione,

    visto il progetto di parere (CdR 92/2004 riv. 1) adottato il 3 maggio 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: SINNER, Ministro per gli affari europei e le relazioni regionali dello Stato libero di Baviera (DE-PPE)),

    ha adottato il seguente parere in data 17 giugno 2004 nel corso della 55a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    1.1

    concorda con la Commissione europea nel ritenere l'aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia un obiettivo chiave. Approva l'intenzione della Commissione di contribuire allo sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e di un mercato dei servizi energetici. Il CdR condivide la necessità di potenziare il mercato dei servizi energetici e dell'efficienza energetica, riducendo così le emissioni e promuovendo lo sviluppo sostenibile;

    1.2

    considera la proposta di direttiva un approccio sostanzialmente adeguato al raggiungimento di questi obiettivi;

    1.3

    sottoscrive incondizionatamente l'obiettivo di proteggere il clima e di rispettare i relativi obblighi di riduzione del consumo energetico. Gli Stati membri, le regioni e i comuni hanno già adottato diverse misure destinate al compimento di tali obblighi (cfr., a tale proposito, la legge sul risparmio energetico adottata dal Parlamento tedesco il 1o aprile 2004). A queste misure possono essere aggiunti gli sforzi volti a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori di consumo;

    1.4

    ritiene che le misure a favore dell'efficienza energetica, come il risparmio di energia da parte del consumatore finale e l'offerta di servizi energetici, dovrebbero iscriversi nel contesto dei mercati aperti alla concorrenza, ferma restando la priorità di confermare il ruolo del servizio pubblico affinché possa continuare ad assolvere le sue funzioni nel rispetto dei criteri di qualità, sicurezza e accessibilità;

    1.5

    non contesta la necessità di un quadro opportuno per migliorare in maniera significativa l'efficienza energetica nella fase del consumo finale. Questo obiettivo può essere conseguito soprattutto stimolando e aumentando la domanda di tecniche e procedure adeguate. Appare invece problematica la proposta di obbligare le imprese a presentare offerte di questo tipo. Esse dovrebbero a tal fine disporre di tecniche e procedure che nessun acquirente sarebbe obbligato a richiedere, il che avrebbe come conseguenza un aumento del prezzo finale per il consumatore;

    1.6

    giudica la proposta di direttiva in contraddizione con il sistema, in quanto non prende in considerazione le strutture fondamentali del mercato interno dell'energia. La proposta di direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i venditori al dettaglio o i fornitori offrano ai loro clienti, in tutti i settori del consumo finale, servizi energetici e misure di efficienza energetica parzialmente gratuiti. Tuttavia, in un mercato libero, l'offerta è molto difficile da controllare. Inoltre, i soggetti presenti sul mercato, ad esempio le imprese indipendenti di distribuzione dell'energia e i nuovi distributori sono troppo diversi l'uno dall'altro perché possano essere assoggettati a disposizioni regolamentari identiche o anche solo comparabili;

    1.7

    considera l'obbligo imposto ai gestori delle reti di offrire e fornire servizi energetici al cliente finale una violazione della direttiva sul mercato interno;

    1.8

    giudica la creazione di nuove strutture amministrative, le cui funzioni di sorveglianza e controllo possono essere attuate solo attraverso sforzi notevoli, solo parzialmente in grado di comportare un aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia e di promuovere lo sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e di un mercato dei servizi energetici. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di avvalersi, per l'esecuzione di tali compiti, di organi già esistenti. In base alla proposta di direttiva, i costi delle misure adottate per conseguire il risparmio delle quantità di energia non devono essere superiori ai benefici che esse permettono di realizzare. Dato però che non è chiaro in che modo sia da attuare questa analisi tra costi e benefici, l'obbligo in questione appare solo una proposta priva di significato pratico, con la conseguenza che i costi possono evolvere in maniera totalmente sproporzionata rispetto ai benefici. Si teme pertanto che l'eventuale integrazione di determinati costi nelle tariffe di distribuzione, prevista all'articolo 10, lettera d) della proposta di direttiva, finisca per gravare sul consumatore finale;

    1.9

    esorta a fare il necessario per evitare che la fissazione di un unico obiettivo di aumento dell'efficienza energetica, pari all'1 % per tutti gli Stati membri, possa produrre distorsioni della concorrenza, dato che i paesi che hanno già raggiunto un alto livello di efficienza potrebbero realizzare ulteriori aumenti di produttività solo a costi comparativamente elevati. Occorre garantire che si terrà debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri. La presa in considerazione delle misure di risparmio energetico adottate dagli Stati membri dal 1991, prevista all'allegato 1 della proposta di direttiva, deve avvenire in modo tale da escludere eventuali distorsioni di concorrenza. Inoltre, il CdR respinge l'idea di addossare un sovraccarico eccessivo ai pubblici poteri e chiede che si riservi un pari trattamento al settore pubblico e al privato;

    1.10

    considera che le misure proposte (ad esempio l'obiettivo unico di risparmio energetico, la creazione di nuove strutture burocratiche di sorveglianza o l'istituzione di mercati controllati dei servizi energetici) costituiscano, per la loro portata ed intensità, una notevole ingerenza nella politica energetica degli Stati membri.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    2.1

    invita la Commissione, tenendo conto dell'importanza dell'obiettivo fissato dalla proposta di direttiva, a rielaborare alcuni punti essenziali del testo allo scopo, in particolare sviluppando e potenziando la domanda di servizi energetici attraverso l'informazione, la consulenza e la promozione; a tale proposito propone una campagna di informazione su scala europea con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei vantaggi ambientali del risparmio energetico;

    2.2

    chiede alla Commissione di tenere conto del principio di sussidiarietà in modo che gli Stati membri, le regioni e gli enti locali continuino ad essere responsabili della qualificazione, dell'accreditamento e della certificazione dei fornitori di servizi energetici, della verifica dei sistemi di diagnosi energetiche e del mercato dei servizi energetici. Essi devono poter elaborare programmi di efficienza energetica e creare meccanismi di finanziamento controllati a livello pubblico;

    2.3

    propone di limitare il carattere particolareggiato delle disposizioni previste affinché siano ancora compatibili con gli obiettivi di deregolamentazione, sburocratizzazione e semplificazione delle procedure fissate dalla Commissione;

    2.4

    chiede alla Commissione di non addossare un onere sproporzionato al settore pubblico per quanto concerne l'obiettivo del risparmio energetico. Occorre assegnare eguale responsabilità al settore pubblico e al privato nel contribuire all'obiettivo globale di una maggiore efficienza energetica.

    2.5

    fa osservare che per rispettare gli obblighi previsti nella proposta di direttiva, sarà necessario adottare misure di controllo, raccogliere dati ed elaborare relazioni destinate alla Commissione. Questo implica l'esigenza di creare nuove capacità di risorse umane (fino ad ora non necessarie) sia nella pubblica amministrazione sia nelle imprese, per la raccolta e la trasmissione di dati finora considerati non rilevanti sui clienti finali (ad esempio per quanto concerne il gasolio da riscaldamento) e per la distribuzione di servizi energetici. A livello legislativo, bisognerebbe prendere in considerazione e programmare questo aspetto;

    2.6

    ribadisce alla Commissione la necessità di rendere la nuova proposta di direttiva totalmente compatibile con gli obiettivi delle disposizioni legislative adottate nel settore dell'energia, in particolare quelle contenute nella direttiva sul mercato interno dell'energia.

    Bruxelles, 17 giugno 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

    (4)  GU C 379 del 15.12.1997, pag. 11.

    (5)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

    (6)  GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.


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