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Document 52003DC0250
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Community waste Legislation Directive 75/442/EEC on waste, Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge and Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste - For the period 1998-2000
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attuazione della legislazione Comunitaria direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Nel periodo 1998 -2000
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attuazione della legislazione Comunitaria direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Nel periodo 1998 -2000
/* COM/2003/0250 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attuazione della legislazione Comunitaria direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Nel periodo 1998 -2000 /* COM/2003/0250 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - NEL PERIODO 1998 -2000 INDICE INTRODUZIONE DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 91/156/CEE I. 1. INTRODUZIONE 2. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE 2.1. Diritto nazionale 2.2. Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti - Articolo 1, lettera a) 2.3. Autorità competenti - Articolo 6 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Piani di gestione dei rifiuti - Articolo 7 3.2. Particolari sulla prevenzione e il recupero dei rifiuti - Articolo 3 3.3. Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti - Articolo 5 3.4. Particolari sulla produzione e il trattamento - Articolo 7, paragrafo 1 3.5. Norme generali relative alla concessione di dispense dall'autorizzazione - Articolo 3.6. Tenuta dei registri - articolo Allegato I DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI 1. Introduzione 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE 2.1. Ordinamento nazionale 2.2. Definizione di "rifiuto pericoloso" ed elenco dei rifiuti pericolosi 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Considerazione del termine "rifiuto pericoloso" nei vari Stati membri - Articolo 1, paragrafo 4 3.2. Rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari - Articolo 1, paragrafo 5 3.3. Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica - Articolo 2, paragrafo 1 3.4. Mescolanza di rifiuti pericolosi - Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 3.5. Norme nazionali generali che sostituiscono gli obblighi di autorizzazione relativi alle operazioni di ricupero - Articolo 3, paragrafo 2 3.6. Controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi - Articolo 4, paragrafo 1 3.7. Registri dei rifiuti - Articolo 4, paragrafo 2 3.8. Misure per l'imballaggio e l'etichettatura adeguati dei rifiuti pericolosi - Articolo 5 3.9. Piani e gestione dei rifiuti e statistiche sui rifiuti - Articolo 6 3.10. Deroghe temporanee alla direttiva - Articolo 7 3.11. Altre informazioni - Articolo 8, paragrafo 3 DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI 1. INTRODUZIONE 2. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE 2.1. Diritto nazionale 2.2. Disposizioni inerenti alla rigenerazione dell'olio usato - Articolo 7 2.3. Misure nazionali più rigorose - Articolo 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Gestione degli oli usati - Articoli 2 e 3 3.2. Vincoli concernenti la rigenerazione e la combustione degli oli usati - Articolo 3 3.3. Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento - Articolo 5 3.4. Particolari sulle imprese che raccolgono gli oli usati 3.5. Destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento - Articolo 5, paragrafo 3 3.6. Particolari sulle imprese che gestiscono (nel questionario "eliminano") gli oli usati 3.7. Valori limite fissati per la combustione - Articolo 8 3.8. Quantitativi minimi che impongono la tenuta di registri sugli oli usati - Articolo 3.9. Indennità concesse alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati - Articolo ALLEGATO II DIRETTIVA 86/278/CEE SUI FANGHI DI DEPURAZIONE 1. INTRODUZIONE 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi - Articolo 3, paragrafo 2 3.2. Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e quantitativi massimi applicabili - Articolo 5 3.3. Allegato 1B e quantità massima di fanghi (espressa in materia secca) applicabile al suolo - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) 3.4. Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati sui terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale - Allegato I A, nota 1 3.5. Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati su terreni aventi un pH superiore a 7 - Allegato I A, nota 2 3.6. Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti introdotte nei suoli destinati alla coltura foraggiera - Allegato I C, nota 1 3.7. Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi - Articolo 6 3.8. Frequenza di analisi dei fanghi - Allegato II A, paragrafo 1 3.9. Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo di fanghi non trattati - Articolo 6, lettera a) 3.10. Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio - Articolo 7 3.11. Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 - Articolo 8 3.12. Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti - Allegato II B, paragrafo 1 3.13. Frequenze minime di analisi del suolo - Allegato II B, paragrafo 2 3.14. Quantitativi di fango prodotti, di fanghi utilizzati in agricoltura e concentrazione media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi - Articolo 3.15. Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta - Articolo 4. CONCLUSIONI Allegato III DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO 1. INTRODUZIONE 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE 2.1. Diritto nazionale 2.2. Programmi che vanno oltre gli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) 2.3. Procedimenti di infrazione 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Prevenzione dei rifiuti di imballaggio 3.2. Misure che incentivano i sistemi di riutilizzo 3.3. Misure per l'istituzione di sistemi di restituzione 3.4. Promozione dell'impiego di materiali riciclati 3.5. Campagne d'informazione 3.6. Norme nazionali sui requisiti essenziali e i livelli di concentrazione dei metalli pesanti 3.7. Capitolo specifico sui piani di gestione dei rifiuti 3.8. Strumenti economici 4. QUANTITÀ DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E TASSI DI RECUPERO E RICICLAGGIO 4.1. Introduzione 4.2. Generazione di rifiuti di imballaggio 4.2.1. Rifiuti di imballaggio pro capite negli Stati membri 4.2.2. Rifiuti di imballaggio prodotti per unità di PIL negli Stati membri 4.3. Riciclaggio e recupero complessivi 4.3.1. Attuali risultati rispetto ai requisiti minimi fissati per il 2001 4.3.2. Prestazioni superiori ai requisiti minimi 4.4. Riciclaggio per singolo materiale 4.4.1. Riciclaggio degli imballaggi in vetro 4.4.2. Riciclaggio degli imballaggi di carta 4.4.3. Riciclaggio degli imballaggi in metallo 4.4.4. Riciclaggio degli imballaggi di plastica 4.5. Conclusioni Allegato IV CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 1.1. Definizione di rifiuti 1.2. Priorità dei principi 1.3. Piani di gestione dei rifiuti 1.4. Statistiche sui rifiuti 1.5. Registri 1.6. Controllo della gestione dei rifiuti 1.7. Procedimenti di infrazione 1.8. Prospettive INTRODUZIONE La presente relazione ha lo scopo di informare le altre istituzioni comunitarie, gli Stati membri e l'opinione pubblica sull'attuazione della legislazione sui rifiuti nel periodo 1998 - 2000, in particolare l'attuazione delle seguenti direttive: - Direttiva 75/442/CEE [1] relativa ai rifiuti [1] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47 modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32). - Direttiva 91/689/CEE [2] relativa ai rifiuti pericolosi (che sostituisce la direttiva 78/319/CEE) [2] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. - Direttiva 75/439/CEE [3] concernente l'eliminazione degli oli usati [3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 31 modificata dalla direttiva 87/101/CEE (GU L 42 del 22.12.1986, pag. 43). - Direttiva 86/278/CEE [4] concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, [4] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. - Direttiva 94/62/CE [5] sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. [5] GU L 365 del 31.12.1994, p. 10 È stata elaborata a norma dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE [6] per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La Commissione ha già pubblicato una relazione sull'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE e 86/278/CEE per il periodo 1995-1997 [7] nonché una relazione per il periodo 1990-1994 [8]. [6] GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48. [7] COM(99) 752 def. del 10.01.2000 [8] COM(97) 23 def. del 27.02.1997 La direttiva 91/692/CEE prescrive che gli Stati membri presentino relazioni elaborate sulla base di questionari. I questionari relativi alle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE e 86/278/CEE sono stati adottati con decisione 94/741/CE [9] della Commissione, del 24 ottobre 1994. I questionari relativi alle direttive 91/689/CEE e 94/62/CE sono stati adottati con decisione 97/622/CE [10] della Commissione del 27 maggio 1997. [9] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42. [10] GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13. La direttiva 91/692/CEE prevede che la Commissione pubblichi una relazione di sintesi per consentire agli Stati membri e alla Commissione di valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti in tutta la Comunità e, nel contempo, fornire all'opinione pubblica informazioni sulla situazione dell'ambiente. La relazione si basa soprattutto sulle informazioni ricevute dagli Stati membri; il loro contenuto dipende quindi in larga misura dalla completezza, qualità e precisione dei contributi nazionali. Per le cause menzionate nella relazione, sono state incluse informazioni aggiornate, successive al periodo di notifica 1998-2000. Ai sensi della direttiva 91/692/CEE gli Stati membri dovevano presentare la propria relazione entro il 30 settembre 2001. Le relazioni di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito sono state trasmesse nel periodo novembre 2001-febbraio 2002. Le relazioni delle 3 regioni del Belgio sono state trasmesse nel periodo aprile-settembre 2002. Il Portogallo ha presentato le sue relazioni nell'ottobre 2002. 'Irlanda ha presentato la sua relazione ai sensi della Direttiva 94/62/CE nel gennaio 2003. La maggior parte dei paesi ha inviato le notifiche anche per via elettronica, via EIONET (European Environment Information and Observation Network). Da una valutazione iniziale delle relazioni degli Stati membri effettuata dalla Commissione sono risultate varie lacune e/o incoerenze che sono state segnalate agli Stati membri interessati. Alcuni di essi hanno inviato informazioni supplementari. Per le relazioni ancora molto lacunose, la Commissione sta valutando di avviare procedure ai sensi dell'Articolo 226 del trattato CE. La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i livelli NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) e le unità amministrative nazionali citate nelle varie tabelle della presente relazione. Cooperazione con il Centro tematico europeo sul flusso di rifiuti e materiali (European Topic Centre on Waste and Material Flow - ETC/WMF) Per la seconda volta la relazione concernente i rifiuti è stata elaborata in cooperazione con l'ETC/WMF, che ha curato in particolare la presentazione dei dati sui rifiuti forniti nei questionari. Il Centro tematico è stato istituito nel giugno 1997 dall'Agenzia europea dell'ambiente per fornire consulenza all'Agenzia nell'espletamento dei suoi compiti e, specificatamente, per svolgere una parte del programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia. Ha stabilito una stretta cooperazione con tutti gli Stati membri dell'Agenzia tramite la rete EIONET (European Environmental Information and Observation Network), per la raccolta, il trattamento e l'analisi dei dati ambientali, in particolare, i Centri di riferimento nazionali per i rifiuti. >SPAZIO PER TABELLA> Tabella: Corrispondenza tra i livelli di NUTS e le unità amministrative nazionali I totali nazionali relativi a un livello prendono in considerazione anche i livelli superiori (ad es. per il Belgio: nella NUTS 2 figurano 10 province e un'unità, Bruxelles, che rientra anche nella NUTS 1). DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 91/156/CEE I. 1. INTRODUZIONE La direttiva 75/442/CEE [11] rappresenta il quadro legislativo di base per la gestione dei rifiuti a livello comunitario. Entrata in vigore nel 1977, è stata poi modificata dalla direttiva 91/156/CEE [12] per tener conto dei principi guida indicati nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1989. Nel 1996, l'Allegato II della direttiva 75/442/CEE contenente gli elenchi delle operazioni di smaltimento e recupero è stato modificato con decisione della Commissione [13]. Il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 30 luglio 1996 [14] ha confermato i principali elementi della strategia 1989 adattandola ai requisiti previsti per il quinquennio successivo. [11] GU L 194 del 25.07.1975, pag. 47. [12] GU L 78 del 18.03.1991, p. 32 [13] GU L 135 del 06.06.1996, pag. 33. [14] COM(96) 399 def. del 30.7.1996. Le principali disposizioni della direttiva 75/442/CEE, nel suo testo modificato, sono in particolare: - la definizione del termine "rifiuto", ulteriormente precisata nel Catalogo europeo dei rifiuti, consolidato con decisione 2000/532/CE della Commissione (versione modificata [15]) e di altri termini relativi alla gestione dei rifiuti (articolo 1) [15] GU L 226 del 6.09.2000, p. 3 (2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE (GU L 47 del 16.01.2001, p. 1) e 20001/119/CE (GU L 47 del 22.01.2001, p. 32) nonché Decisione del Consiglio 2001/573/CE(GU L 203 del 23.07.2001, p. 18). - la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti: prevenzione dei rifiuti, recupero, smaltimento sicuro (articoli 3 e 4) - il principio della prossimità e dell'autosufficienza in materia di smaltimento definitivo dei rifiuti e la creazione di una rete integrata di impianti di smaltimento (articolo 5) - l'obbligo, da parte degli Stati membri, di elaborare piani di gestione dei rifiuti, elemento fondamentale per la realizzazione di questa politica (articolo 7) - autorizzazioni per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento e recupero (articolo 9 e 10) - ispezioni dell'autorità competente (Articolo 13) - requisiti di tenuta di registro (Articolo 14) - il principio "chi inquina paga" (articolo 15) - i requisiti concernenti le relazioni (articolo 16) La relazione si basa sul questionario adottato con decisione 94/741/CE del 24 ottobre 1994 [16] e copre il periodo 1998-2000. [16] GU L 196 del 17.11.1994, p. 42 Oltre alla prima parte del questionario (RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE), sono state inserite osservazioni sullo stato dell'attuazione della definizione di rifiuto e del Catalogo europeo dei rifiuti, per integrare la valutazione della prima relazione della Commissione sull'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997. 2. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE 2.1. Diritto nazionale Tutti i 15 Stati membri hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni particolareggiate sulle leggi e i regolamenti attualmente in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva 75/442/CEE (versione modificata) relativa ai rifiuti. Gli elenchi delle disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri sulle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE sono disponibili sul sito web CELEX dell'Unione europea [17]. [17] http://www.europa.eu.int/ celex 2.2. Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti - Articolo 1, lettera a) Ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (articolo 1, lettera a), primo comma). La Commissione ha adottato misure per stabilire il cosiddetto Catalogo europeo dei rifiuti, ai sensi dell'Articolo 1, lettera a) che è ora disponibile in forma consolidata [18] (cfr. Decisione della Commissione 2000/532/CE, versione modificata). [18] Elenco non esaustivo. La precedente relazione di attuazione (1995-1997) rilevava le numerose divergenze esistenti tra gli Stati membri circa il recepimento della definizione comune di "rifiuti" di cui all'Articolo 1, lettera a) nella legislazione nazionale. Chiaramente la corretta attuazione della definizione dei rifiuti è fondamentale per garantire che gli Stati membri osservino correttamente i loro obblighi di gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/442/CEE e della legislazione sui rifiuti correlata [19]. Ciò è particolarmente necessario per garantire un'applicazione omogenea su scala comunitaria della protezione ambientale e per non pregiudicare il funzionamento del mercato interno. Da tale relazione, il recepimento della definizione dei rifiuti rimane problematico in alcuni Stati membri. [19] In questo contesto va rilevato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza sulel cause comuni C-418/99 e C-419/99 (ARCO Chemie Nederland e Others), ha dichiarato che la questione se una sostanza sia de facto un rifiuto deve essere determinata alla luce delle circostanze, tenendo conto dell'obiettivo della direttiva 75/442/CEE e della necessità di non pregiudicarne l'efficacia. In Italia l'Articolo 14 del Decreto legge n. 138 (cosiddetto "omnibus"), dell'8 luglio 2002 fornisce criteri di interpretazione circa il termine "da disfarsi" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi), (statuto di base sui rifiuti) che ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 75/442/CEE.In maniera specifica l'Articolo 14 stabilisce che sono esplicitamente esclusi dal regime dei rifiuti i materiali residuali di produzione o di consumo che siano riutilizzabili, con o senza preventivo trattamento, in un nuovo ciclo produttivo. Secondo la Commissione questa disposizione non è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e potrebbe escludere dal campo di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti alcuni materiali che rientrano invece nella definizione comunitaria di rifiuti. Il Lussemburgo non ha recepito il Catalogo europeo dei rifiuti, come confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 gennaio 2002 [20] in quanto ha cercato di incorporare il Catalogo europeo dei rifiuti mediante circolare ministeriale, vincolante soltanto per l'amministrazione e introduce accanto al Catalogo europeo dei rifiuti una nomenclatura puramente interna di rifiuti e diversa da quest'ultimo. [20] Causa C-196/01 Commissione v Lussemburgo (sentenza available on Corte di giustizia delle Comunità europee website: www.curia.eu.int). Malgrado le recenti modifiche al quadro legislativo nazionale, sono anche in corso procedimenti nei confronti dell'Austria per incorretto recepimento della definizione comunitaria dei rifiuti, in particolare il Catalogo europeo dei rifiuti. [21] Inoltre, il 5 della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti 2002 [22] introduce una presunzione secondo cui alcune sostanze residue riscontrate nei rifiuti (Altstoffe [23]) non rappresentano più dei rifiuti se esse o i loro elementi materiali sono direttamente usati come sostituti per prodotti derivati dall'estrazione di materie prime primarie. Secondo una giurisprudenza assodata della Corte di giustizia delle Comunità europee, il fatto che i rifiuti possano essere usati direttamente come sostituti per prodotti non significa che i rifiuti possono essere depennati dalla definizione dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/44/CEE. L'uso dei rifiuti va invece valutato in relazione alla sua conformità con la corretta gestione dei rifiuti, come prescritto nella Direttiva 75/442/CEE e nella legislazione sui rifiuti correlata. [21] Causa all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee C-194/01 Commissione v Austria. [22] Legge sulla gestione dei rifiuti 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl I del 16 luglio 2002, Nr 102, p. 989). [23] Le vecchie sostanze (Altstoffe) sono definite al 2, (4) comma 1 della legge sulla gestione dei rifiuti 2002 come comprendenti sostanze di scarto che sono separate da altri rifiuti o sostanze ottenute mediante un trattamento dei rifiuti effettuato in vista di un'operazione di recupero. Nel dicembre 2001, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti del Regno Unito per incorretto recepimento della definizione di rifiuti (causa C-62/03). La Sezione 75 della legge del 1990 (Environment Protection Act) [24] recepisce soltanto i requisiti della Direttiva 75/442/CEE con riferimento ai "rifiuti controllati", definiti, ai sensi della legge del 1990 soltanto come "rifiuti domestici, industriali e commerciali o qualsiasi rifiuto di questo tipo". Questa definizione è più limitata della definizione dei rifiuti di cui all'Articolo 1, lettera a) della Direttiva 75/442/CEE, versione modificata. Problemi analoghi si presentano con la legislazione di recepimento applicabile all'Irlanda del Nord [25] e a Gibilterra. [26] [24] Applicabile a Inghilterra, Scozia e Galles. [25] Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order 1997. [26] Public Health Ordinance, versione modificata da Public Health (Waste) (N°2) Regulations 1995 e Public Health (Amendment) Ordinance 1997. * Dalla precedente relazione di attuazione per il periodo 1995-1997, risulta evidente che alcuni Stati membri non hanno ancora recepito correttamente la definizione dei rifiuti nel diritto nazionale. Il termine ultimo di recepimento è scaduto il 1° aprile 1993. 2.3. Autorità competenti - Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri devono stabilire o designare le autorità responsabili dell'attuazione della direttiva. La tabella 1 presenta una panoramica delle diverse strutture delle amministrazioni nazionali competenti per i rifiuti. Il numero di autorità e le rispettive competenze variano notevolmente nell'Unione europea. 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Piani di gestione dei rifiuti - Articolo 7 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani di gestione dei rifiuti che contemplino, in particolare, il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire, i requisiti generali, le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare e i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento. I piani di gestione dei rifiuti sono un elemento chiave nella politica comunitaria di gestione dei rifiuti in quanto senza un'opportuna pianificazione, gli Stati membri non sono in grado di contabilizzare e trattare i rifiuti sul loro territorio. A parte la direttiva 75/442/CEE, anche l'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio richiedono piani di gestione specifici per questi tipi di rifiuti. La tabella 2 presenta una sintesi dei piani di gestione dei rifiuti esistenti. I piani presentati variano notevolmente per struttura, contenuto e livello di dettaglio. Uno dei motivi è il fatto che questi piani sono elaborati a un diverso livello nazionale, regionale e locale; un altro motivo è riconducibile al diverso grado di esperienza degli Stati membri nella pianificazione della gestione dei rifiuti. La situazione della pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti in alcune parti dell'Unione europea non è ancora globalmente soddisfacente, ma dall'ultima relazione sono stati compiuti dei progressi. Quattordici Stati membri hanno confermato di aver elaborato piani di gestione dei rifiuti per conseguire gli obiettivi degli Articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 75/442/CEE, versione modificata. Austria, Danimarca, Lussemburgo, Spagna e Svezia hanno elaborato nuovi piani di gestione dei rifiuti a livello nazionale nel periodo 1998-2000. La Francia e la Germania dichiarano di aver elaborato numerosi piani regionali e locali sui rifiuti. La Grecia e l'Irlanda hanno recentemente (2001) elaborato piani nazionali. Nel 1997, la Commissione ha avviato tutta una serie di procedimenti di infrazione ai sensi dell'Articolo 226 CE nei confronti di diversi Stati membri [27] per mancata elaborazione dei piani sui rifiuti ai sensi dell'Articolo 7 della Direttiva 75/442/CEE, versione modificata. Da allora questi procedimenti di infrazione si sono ridotti a tre poiché diversi Stati membri hanno adottato piani sui rifiuti conformemente alla Direttiva 75/442/CEE, versione modificata. Nel 2002, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che Francia [28], Italia [29] e Regno Unito [30] non hanno attuato piani sui rifiuti, come prescritto dall'Articolo 7. La Commissione ha deciso di avviare una seconda serie di procedimenti giudiziari nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'Articolo 228 del trattato CE, per non essersi conformata alla sentenza della Corte. Al momento della stesura del presente documento, la Commissione stava valutando la necessità di avviare altre procedure di infrazione nei confronti di Francia e Regno Unito ai sensi dell'Articolo 228 del trattato CE. [27] Nei confronti di Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. [28] Causa C-292/99 Commissione v Francia, sentenza 02.05.2002 (cfr. sito web della Corte di giustizia delle Comunità europee www.curia.int). [29] Causa C-466/99 Commissione v Italia, sentenza 24.01.2002 (cfr. sito web della Corte di giustizia delle Comunità europee www.curia.int). [30] Causa C-35/00 Commissione v Regno Unito, sentenza 24.01.2002 (cfr. sito web della Corte di giustizia delle Comunità europee www.curia.int) Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso l'interesse ad avere orientamenti europei sulla pianificazione della gestione dei rifiuti. Il Centro tematico europeo sui rifiuti sta finalizzando orientamenti per i piani di gestione dei rifiuti che saranno un utile strumento per migliorare e adeguare il livello di pianificazione della gestione dei rifiuti di tutti gli attuali e futuri Stati membri. Gli orientamenti saranno disponibili nel corso del 2003. La collaborazione tra Stati membri di cui all'articolo 7 paragrafo (2) è stata realizzata tra alcuni Stati membri. Finlandia e Svezia hanno collaborato nella gestione dello smaltimento finale di rifiuti urbani [31] e fanghi di fogna. La Germania ha comunicato che vari Länder si consultano con le regioni frontaliere di altri Stati membri sulla pianificazione (Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Renania settentrionale e Westphalia, Saarland). Il Belgio ha comunicato che le regioni Fiandre e Wallonia hanno consultazioni e contatti con gli Stati membri confinanti su aspetti della pianificazione. Il Regno Unito ha rinviato alla documentazione inviata per la prima relazione crica la collaborazione tra Regno Unito e Irlanda per l'incenerimento di rifiuti clinici nel Regno Unito. L'Irlanda [32] non ha fornito dettagli. [31] Insieme alla Norvegia. [32] L'Irlanda ha fatto riferimento alle sue normative sulla gestione dei rifiuti (pianificazione) del 1997 che prevede la consultazione con la pertinente autorità locale nell'Irlanda del Nord. Vari Stati membri hanno riferito di avere inviato alla Commissione dettagli delle misure prese ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 3 per evitare spedizioni di rifiuti non conformi ai loro piani di gestione dei rifiuti: Austria, Danimarca, Spagna, [33] Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia [34], e Regno Unito. Belgio, Grecia, Francia Germania, Portogallo e Svezia hanno confermato di non aver adottato tali misure. Il Belgio ha dichiarato che la regione fiamminga ha adottato misure caso per caso, secondo il tipo di rifiuti e il fattore di capacità mentre la Wallonia non ha adottato misure generali. L'Irlanda ha dichiarato di non aver ritenuto necessarie misure di questo tipo. [33] La Spagna ha fatto riferiremento alla sua legge 10/98 circa la possibilità di prendere tali misure (livello NUTS 2). [34] La Finlandia ha fatto riferimento alla sua decisione 14/2000 dell'1.2.2000 che ha modificato il Piano nazionale sui rifiuti per evitare sovrapposizioni con il Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE) N°259/93. Nella causa Copenhagen, [35] la Corte di giustizia delle Comunità europee ha evidenziato la correlazione tra l'Articolo 7, paragrafo 3 della Direttiva 75/442/CEE (versione modificata) e le regole sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero contenute nel Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE) N° 259/93, versione modificata. [36] Ha confermato che l'Articolo 7, paragrafo 3 va interpretato nel senso di consentire ad uno Stato membro di prendere misure in relazione alla spedizione di rifiuti se la spedizione non è conforme al suo piano di gestione dei rifiuti, a condizione che il piano sia conforme alle norme del trattato CE e della Direttiva 75/442 [37]. Nella causa Dusseldorp [38], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che l'Articolo 7 del Regolamento 259/39 non contempla la possibilità per gli Stati membri di adottare misure, sulla base di considerazioni puramente economiche, per attuare i principi di prossimità e autosufficienza nel contesto delle spedizioni tra Stati membri di rifiuti destinati al recupero. Dalla fine degli anni '90, la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di vari Stati membri che erano intervenuti per impedire o limitare esportazioni di rifiuti destinati al recupero [39]. [35] Causa C-209/98 FFAD v Kobenhavens Kommune [2000] ECR I-3743. [36] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, versione modificata (GU L 30, 6.2.1993, p.1). [37] Paragrafo 95 della sentenza. [38] Causa C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV et al. [1998] ECR I-4075. [39] Cause in corso alla Corte di giustizia delle Comunità europee: C-113/02 Commissione v Paesi Bassi, C-228/00 Commissione v Germania e C-458/00 Commissione v Lussemburgo. * Negli anni 1997-2000 la Commissione ha avviato procedimenti giudiziari nei confronti di diversi Stati membri per non aver predisposto piani sui rifiuti. Alla fine di tale periodo la maggioranza degli Stati membri haveva elaborato dei piani. Permangono problemi con Francia, Regno Unito e Italia. Gli Stati membri hanno predisposto accordi reciproci su determinati aspetti della pianificazione sui rifiuti pianificazione, soprattutto per le zone confinanti transfrontaliere. La corrispondenza tra i requisiti di pianificazione locale/nazionale dei rifiuti e quelli del mercato interno continua a sollevare varie questioni giuridiche che vanno chiarite. 3.2. Particolari sulla prevenzione e il recupero dei rifiuti - Articolo 3 Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo (1) della direttiva e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere la prevenzione (riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti) e il recupero dei rifiuti (preferibilmente mediante riciclo, riutilizzo e recupero di energia). Diversi Stati membri hanno confermato di aver trasmesso alla Commissione dettagli delle misure da prendere ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1, ma non hanno allegato altre informazioni: Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito. Di conseguenza, per questi Stati membri va fatto riferimento alla pertinente sezione nella prima relazione per il periodo 1995-1997 per informazioni sulle misure di attuazione ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1. La Grecia ha rinviato alle sue disposizioni legislative in materia di imballaggi [40] e all'organizzazione da essa creata per la gestione alternativa degli imballaggi. [40] Legge 2939/2001 Il Portogallo ha riferito di avere notificato alla Commissione vari documenti sulla pianificazione nazional dei rifiuti che evidenziano gli obiettivi di prevenzione o riduzione del loro volume e i rischi inerenti. Ha rilevato di aver aumentato notevolmente il numero di centri di raccolta differenziata e riciclo per la popolazione, da meno dell'1% nel 1995 all'80% nel 2000. La Finlandia ha comunicato varie misure adottate. La sua legislazione sui rifiuti [41] prevede un obbligo generale di prevenire e ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti. La legge finlandese impone ai produttori di usare con parsimonia le materie prime nella produzione e di sostituirle con rifiuti per quanto possibile. I produttori devono inoltre garantire prodotti durevoli, riparabili o recuperabili come rifiuti e ridurre al minimo i rischi di un prodotto quando è diventato rifiuto. Le autorità competenti sono tenute a promuovere l'osservanza di questi obblighi e l'uso di prodotti riciclabili o fabbricati da materiali riciclati. Le autorizzazioni ambientali devono di massima indicare le misure proposte per ridurre le quantità di rifiuti e la pericolosità dei rifiuti generati [42]. La Finlandia ha comunicato che i suoi piani nazionali e regionali sui rifiuti comprendono obiettivi di prevenzione dei rifiuti e le misure necessarie per conseguirli. Ha menzionato le decisioni prese nell'ambito della legislazione sui rifiuti e i prodotti chimici (sostanze che riducono l'ozono, pile e accumulatori, PCB e PCT). [41] Sezione 4 della legge finlandese sui rifiuti 1072/1993. Cfr.anche Decreto 1390/1993 per altri obblighi correlati. [42] Legge finlandese sulla protezione ambientale 86/2000 e Decreto 169/2000. L'Irlanda non ha fornito informazioni sulla situazione dell'attuazione dell'Articolo 3, paragrafo 1 e ha fatto riferimento alla sua relazione per il periodo 1995-1997. * Dalle informazioni fornite dagli Stati membri, non è chiaro se e in che misura vi sia stata una prevenzione dei rifiuti nell'Unione europea durante il periodo 1998-2000. 3.3. Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti - Articolo 5 Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (1), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che consenta alla Comunità e agli Stati membri di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3(a)(i) del regolamento (CEE) n. 259/93, gli Stati membri possono vietare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in un altro Stato membro. L'Austria ha comunicato che nell'ambito dei suoi piani sui rifiuti sono effettuate regolarmente per l'intero territorio indagini sugli obblighi e sulle capacità di trattamento disponibili. Non ha fornito dettagli circa la collaborazione con altri Stati membri. Su un totale di 48.6m tonnellate di rifiuti prodotti in Austria nel 1999, 0.032m tonnellate sono state esportate per smaltimento, ossia un tasso di autosufficienza superiore al 99% . Il Belgio ha riferito di non avere preso misure per attuare l'Articolo 5, paragrafo 1. La cooperazione con altri Stati membri al riguardo è avvenuta con la regione fiamminga nell'ambito della legislazione di UE sulle spedizioni di rifiuti [43]. Non esistono strutture di cooperazione, ma se ne sta discutendo tra le Fiandre e i Paesi Bassi. Non sono stati forniti dettagli sull'autosufficienza del Belgio nello smaltimento dei rifiuti nel periodo 1998-2000. [43] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, versione modificata (GU L 30, 6.2.1993, p.1). La Danimarca ha comunicato che non vi sono variazioni rispetto alla prima relazione 1995-1997 in termini di misure adottate. Circa l'autosufficienza, ha dichiarato una produzione totale di rifiuti in Danimarca di 12.2m tonnellate nel 1999. Di questa quantità, circa 7.8m tonnellate sono state riciclate, 2.93m tonnellate incinerite, 1.47m tonnellate smaltite e 0.017m tonnellate sottoposte a trattamento speciale. La Finlandia ha confermato di avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5, paragrafo 1. Gli obiettivi generali e le misure per conseguirli sono definiti nella legislazione [44] e sono stati ulteriormente specificati nel Piano nazionale sui rifiuti adottato nel 1998. Il piano delinea l'infrastruttura prevista della rete di impianti di gestione dei rifiuti in Finlandia nel 2005. La gestione comunale dei rifiuti si basa sulla cooperazione regionale. I rifiuti pericolosi sono smaltiti o recuperati in impianti centrali. La responsabilità del recupero e smaltimento finale dei rifiuti industriali, agricoli e di costruzione incombe ai produttori di rifiuti. Per le zone frontaliere esiste una collaborazione con la Svezia. Circa il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Finlandia ha confermato i dati seguenti (esportazioni di rifiuti) per il 1999: 0.034m tonnellate su un totale di 2.4m tonnellate di rifiuti urbani solidi (autosufficienza superiore al 98%); 0.04m tonnellate su un totale di 0.678m tonnellate di rifiuti pericolosi (autosufficienza di circa il 94% ). [44] Legge sui rifiuti 1072/93, sezione 6. La Francia ha confermato di avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5, paragrafo 1 [45]. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collaborazioni con altri Stati membri. Circa l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Francia ha comunicato che ogni anno sono esportate più o meno 0.02m tonnellate su un totale di 3m tonnellate di rifiuti pericolosi a scopi di smaltimento (autosufficienza pari a circa il 99.3%), mentre per i rifiuti urbani il grado di autosufficienza sfiora il 100%. [45] Legge N° 76-663 del 19 luglio 1976. La Germania ha comunicato le misure seguenti per conformarsi all'Articolo 5, paragrafo 1: vasti piani per impianti di trattamento dei rifiuti e siti di smaltimento, coordinati tra regioni (Länder) confinanti. Esistono accordi di cooperazione tra Länder, nell'ottica di sfruttare più razionalmente gli impianti di trattamento esistenti, come siti di smaltimento dei rifiuti, impianti di trattamento termico e siti di smaltimento in sotterraneo [46]. La società comune Brandenburgo/Berlino per i rifiuti pericolosi è stata citata come un esempio. Diversi Länder hanno predisposto programmi che comprendono un sostegno finanziario alla gestione dei rifiuti. Circa la collaborazione con altri Stati membri, la Germania rinvia alla relazione 1995-1997 [47]. Circa il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Germania ha comunicato di aver esportato nel 2000 approssimativamente 1.3m e 0.09m tonnellate di rifiuti pericolosi, rispettivamente per operazioni di recupero e smaltimento. Inversamente, nello stesso anno, sono state importate a fini di recupero e smaltimento rispettivamente circa 1.5m e 0.4m tonnellate di rifiuti pericolosi. La maggior parte dei Länder sono autosuffficienti per la gestione dei rifiuti. [46] Un esempio di tale cooperazione tra Länder figura nella recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - Causa C-324/99 DaimlerChrysler AG v Land Baden-Württemberg (LBW) [2001] Raccolta di giurisprudenza della Corte I-9897: LBW aveva predisposto l'invio ad Amburgo per trattamento di rifiuti per i quali occorreva una sorveglianza speciale. [47] La Germania è anche disposta ad importare rifiuti da altri Stati membri in vista del loro deposito in sotterraneo. Cfr. Causa C-6/00 Abfall Service AG (ASA) v Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Corte di giustizia delle Comunità europee sentenza di 27.2.2002 (non ancora notificata). La Grecia ha riferito di non avere avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5, paragrafo 1. Tali aspetti figurano nell'aggiornamento 2002 della sua strategia sui rifiuti che mira ad una gestione integrata su base regionale. Senza fornire dettagli, ha confermato che in questo campo la Grecia collabora con altri Stati membri per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e non pericolosi a scopi di recupero o smaltimento. La collaborazione è svolta da imprese del settore, previo consenso dell'autorità competente [48]. Circa il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Grecia ha comunicato che il 31.7% dei rifiuti domestici è smaltito in discariche controllate sotto il profilo sanitario mentre il 59,6% è smaltito in siti in Grecia che non sono conformi a tutte le prescrizioni della legislazione in vigore. Rispettivamente l'8% e lo 0.7% di tali rifiuti è riciclato e trasformato in compost. [48] Probabile riferimento al funzionamento del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, versione modificata (GU L 30 del 6.2.1993, p.1). L'Irlanda ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 [49] e ha rinviato all'assostenza finanziaria concessa per la connessa infrastruttura dai Fondi strutturali UE. Esiste una collaborazione con il Regno Unito ai termini della quale i rifiuti pericolosi che necessitano un incenerimento ad alta temperatura possono essere esportati nel Regno Unito per smaltimento a tempo indeterminato. L'Irlanda ha dichiarato di aver raggiunto un grado elevato di autosufficienza in termini di smaltimento di rifiuti non pericolosi e di aver esportato nel 1998 circa 98000 tonnellate su un totale di 370328 tonnellate di rifiuti pericolosi per trattamento o smaltimento. [49] Cfr. disposizioni alle sezioni 22, 26 e 38 della legge sulle gestione dei rifiuti ( Waste Management Act) del 1996. L'Italia ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 sotto forma di piani regionali sui rifiuti come notificato alla Commissione, senza fornire dettagli. Non sono stati forniti dettagli sull'eventuale collaborazione con altri Stati membri. L'Italia ha confermato di essere diventata pressoché autosuffficiente in termini di smaltimento dei rifiuti . Il Lussemburgo ha confermato che lo smaltimento dei rifiuti è effettuato da diversi impianti a livello nazionale, adatti al trattamento di rifiuti domestici, industriali e inerti. La cooperazione strutturata con altri Stati membri è definita nel quadro del piano nazionale sui rifiuti che stabilisce le priorità per i flussi di rifiuti. Circa 0.05m di tonnellate di rifiuti sono state esportate ogni anno verso altri Stati membri nel periodo 1998-2000. I dati relativi sono i seguenti (2000): circa 0.003m tonnellate su un totale di circa 0.191m tonnellate di rifiuti urbani (98.4% autosufficienza); circa 0.051m tonnellate su un totale di 0.061m tonnellate di rifiuti pericolosi (16.4% autosufficienza). Il Lussemburgo ha comunicato un'autosufficienza del 100% per i rifiuti inerti diversi da quelli smaltiti in siti di smaltimento comunali o piccole strutture private. I Paesi Bassi hanno indicato che i loro piani di gestione dei rifiuti includono misure per garantire sufficienti capacità di smaltimento dei rifiuti, tra cui pianificazione e costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti per incenerimento sul terreno [50] e messa a discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La capacità di smaltimento mediante incenerimento e messa a discarica è attualmente sufficiente a smaltire tutti i rifiuti che saranno prodottiuced nei Paesi Bassi in un futuro prevedibile. Non esistono collaborazioni con altri Stati membri ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1. Circa lo smaltimento dei rifiuti, i Paesi Bassi sono praticamente autosufficienti e le quantità di rifiuti esportate o importate per smaltimento sono limitate. Possono tuttavia verificarsi situazioni speciali che richiedono esportazioni temporanee per lo smaltimento in forma diversa dalla messa a discarica per la quale la capacità è sufficiente. [50] Nel 1998, i Paesi Bassi hanno commesso un'infrazione rispetto al Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE) N° 259/93 avendo imposto restrizioni alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero nell'ottica di tutelare capacità per impianti nazionali di trattamento termico. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la non applicabilità dei principi di autosufficienza e prossimità: Causa C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV [1998] ECR I-4075. Cfr.anche Causa C-113/02 Commissione v Paesi Bassi, in corso alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Un caso correlato, all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee concerne la questione se l'incenerimento di rifiuti urbani solidi costituisca un recupero o un'operazione di smaltimento. Esso avrà un notevole impatto sulla possibilità per gli Stati membri di bloccare esportazioni di rifiuti solidi urbani destinati a incenerimento in altri Stati membri, in quanto i principi di autosufficienza e prossimità si applicano con riferimento alle spedizioni intracomunitarie di rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. Articolo 4, 3, lettera a, del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE) N°259/93, op cit): Causa C-458/00 Commissione v Lussemburgo. Il Portogallo ha confermato di avere preso una serie di misure per attuare l'Articolo 5, paragrafo 1. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi, il Portogallo ha predisposto una rete intercomunale e pluricomunale. Sono state recentemente adottate misure per introdurre nuovi controlli sullo smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi [51] e sviluppare siti ad hoc per lo smaltimento e il deposito di rifiuti industriali pericolosi. Sono applicate misure speciali per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Alcuni flussi di rifiuti speciali (oli usati, pneumatici, fanghi, batterie scariche) sono trattati indipendentemente dalla loro origine e sono state adottate normative specifiche per una gestione integrata volta a facilitare il riciclo. Il Portogallo ha confermato che non esistono forme di collaborazione con altri Stati membri con riferimento all'Articolo 5, paragrafo 1. Nel 1999, circa 0.031m tonnellate su un totale di 12.78m tonnellate di rifiuti prodotti in Portogallo sono state esportate per smaltimento (ossia un'autosufficienza superiore al 99% ). [51] Decreto legge 321/99 del 11 agosto 1999. La Spagna ha riferito di avere adottato misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 nei suoi piani sui rifiuti e ha confermato di avere collaborato con altri Stati membri in questo campo, senza però fornire dettagli. In termini di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Spagna ha comunicato che nel 1999 tutti i rifiuti urbani prodotti nel paese sono stati gestiti sul territorio nazionale. Sono importati rifiuti da Andorra e Gibilterra. La Spagna ha comunicato una produzione di rifiuti pericolosi nel 1999 di circa 3.29m di tonnellate di cui 0.03m e 0.02m tonnellate sono state esportate rispettivamente a scopi di recupero e smaltimento. Inversamente sono state importate circa 0.08m e 0.03m tonnellate di rifiuti pericolosi rispettivamente per recupero e smaltimento. La Svezia ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 nell'ambito dei suoi piani regionali sui rifiuti, notificati alla Commissione, senza fornire altri dettagli. Il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti è del 100% . La Svezia collabora con la Finlandia nelle zone frontaliere, ove giustificato dalle circostanze locali. Il Regno Unito ha confermato di aver istituito dopo l'ultima relazione strategie nazionali per i rifiuti che concernono Inghilterra e Galles (maggio 2000), Scozia (dicembre 1999), Irlanda del Nord (marzo 2000) e Gibilterra (marzo 2000). Queste strategie sono abbinate ai pertinenti orientamenti di pianificazione per ciascuna regione in un'ottica di razionalizzazione e integrazione della gestione di tutti i rifiuti controllati. Il piano britannico di gestione dei rifiuti, importazioni ed esportazioni comprese, del 1996 segue il principio dell'autosufficienza nazionale e vieta le esportazioni di rifiuti per smaltimento. Circa la collaborazione con altri Stati membri si rinvia alla relazione di attuazione precedente (1995-1997). Il Regno Unito considera di aver raggiunto un tasso di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti del 98.4% e del 98.5%, rispettivamente per i periodi 1998/1999 e 1999/2000. * Globalmente la maggior parte degli Stati membri dichiara di avere raggiunto un tasso elevato di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (circa il 99%). Questo dato conferma quanto indicato nella relazione di attuazione precedente per il periodo 1995-1997. 3.4. Particolari sulla produzione e il trattamento - Articolo 7, paragrafo 1 Il questionario chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulla produzione e la gestione dei rifiuti suddivisi nelle categorie: rifiuti domestici, rifiuti pericolosi e altri rifiuti. Rifiuti domestici/urbani (Tabella 3.1 [52] e Figura 1): tutti i paesi hanno fornito dati, ma talvolta non per tutti i 3 anni del periodo considerato. Dai dati ricevuti risulta che le percentuali di riciclo dei rifiuti variano fortemente, dall'8 al 63%. Soltanto cinque Stati membri hanno raggiunto un tasso di riciclo pari o superiore al 40% circa (Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia), mentre in cinque altri Stati membri i tassi di riciclo sono soltanto del 10% o inferiori (Francia, Grecia, Irlanda, Italia e Regno Unito). Il tasso medio di riciclo è del 26% circa. L'incenerimento, con o senza recupero di energia, permane un tratto importante della gestione nazionale dei rifiuti in dieci Stati membri (17% to 58%), mentre la Grecia e l'Irlanda non applicano affatto l'incenerimento. Il tasso medio di incenerimento (con o senza recupero di energia) è stato del 23%. L'operazione più diffusa permane comunque lo smaltimento in discarica (media del 45% tra gli Stati membri). Cinque Stati membri hanno indicato una forte dipendenza dalle discariche per i rifiuti domestici (più del 60%) [53]. Queste cifre indicano un leggero miglioramento globale dei tassi di riciclo rispetto alla relazione 1995-1997, ma le discariche restano il principale mezzo di gestione dei rifiuti domestici. Il peso medio dei rifiuti prodotti pro capite ogni anno nel periodo 1998-2000 è stato di circa 500kg. Ciò indica un aumento della produzione di rifiuti rispetto al periodo 1995-1997 (media 400 kg/persona/anno) e si discosta notevolmente dall'obiettivo del Quinto programma di azione a favore dell'ambiente della Commissione, ossia una stabilizzazione della produzione di rifiuti ai livelli del 1985 di 300 kg pro capite nel 2000 e sottolinea la necessità di un maggiore sforzo a livello nazionale per promuovere effettive misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti. [52] Alcuni Stati membri hanno fornito cifre sui rifiuti urbani che possono includere, oltre a rifiuti domestici, rifiuti commerciali, industriali e istituzionali di natura simile. [53] In Grecia la maggiore percentuale di "altro trattamento" corrisponde inoltre a discariche illegali di rifiuti. Rifiuti pericolosi (Tabella 3.2 e Figura 2). Tutti i paesi hanno fornito dati, ma in alcuni casi non per tutti i 3 anni del periodo di notifica. I dati ricevuti indicano ampie variazioni dei tassi di riciclo (dal 5% in Finlandia, al 77% in Lussemburgo) con soltanto quattro Stati membri che raggiungono tassi prossimi o superiori al 40%. Il tasso medio di riciclo dei rifiuti pericolosi negli Stati membri è risultato prossimo al 27%. A differenza dei dati sui rifiuti domestici, il tasso medio di conferimento in discarica è inferiore (22%), ma un altro 27% in media è stato notificato alla voce "altro trattamento". La produzione media di rifiuti pericolosi (90 kg/persona/anno) è simile a quella del periodo 1995-1997. La voce "Altri rifiuti" rappresenta la maggior parte dei rifiuti prodotti (cfr. tabella 3.3, e figure 3 e 4). In questa classificazione gli Stati membri hanno inserito frazioni diverse o non hanno fornito alcun dato e non è quindi possibile avere un quadro chiaro della situazione di questi "altri rifiuti", a livello di composizione e trattamento nell'Unione europea. * La situazione del riciclo dei rifiuti permane molto eterogenea negli Stati membri, come già rilevato nella relazione precedente 1995-1997. Il tasso medio di riciclo è aumentato, ma in vari Stati membri il riciclo di rifiuti domestici resta ridotto. Malgrado una tendenza alla diminuzione, la soluzione del conferimento in discarica per i rifiuti domestici, resta prevalente in molti casi. Alcuni Stati membri hanno un tasso elevato di incenerimento, ma anche se esso è abbinato al recupero energetico (per il quale sono applicati criteri diversi a livello nazionale), l'incenerimento è un'opzione meno adottata rispetto ad altre soluzioni di trattamento come il reimpiego e il riciclo. Le iniziative legislative recenti e all'esame concernenti i rifiuti di imballaggio [54], i veicoli fuori uso [55] e i rifiuti elettrici e elettronici [56] pongono l'accento su tassi elevati di riciclo e sulla raccolta differenziata alla fonte. [54] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [55] Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, p.34. [56] COM(2000)347 def. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottata recentemente il 16-19.12.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (Per maggiori dettagli, cfr. http://www.europa.eu.int/prelex/ apcnet.cfm?CL=en) 3.5. Norme generali relative alla concessione di dispense dall'autorizzazione - Articolo 11 Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono dispensare dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10 gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione o che recuperano i rifiuti. Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia hanno confermato di non aver adottato disposizioni generali in materia di deroghe ai requisiti di autorizzazione dei rifiuti. Irlanda, Italia e Regno Unito hanno confermato (come anche il Lussemburgo ) di aver adottato tali disposizioni, senza fornire dettagli pratici. * Come per la relazione di attuazione precedente, relativamente pochi Stati membri si sono avvalsi della possibilità di deroghe nel periodo 1998-2000 e quelli che lo hanno fatto non hanno purtroppo fornito dettagli. Questo campo rimane quindi poco sviluppato. Recentemente l'Italia ha chiesto e ottenuto di esonerare imprese dall'ottenimento di autorizzazioni per il recupero di determinati tipi di rifiuti pericolosi nell'ambito di Articolo 3 della Direttiva 91/689/CEE [57]. Si tratta del primo esempio al riguardo. [57] 2002/909/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, GU L 315 del 19.11.2002, p.16. 3.6. Tenuta dei registri - articolo 14 Ai sensi dell'articolo 14 gli stabilimenti e le imprese che provvedono al recupero o allo smaltimento dei rifiuti devono tenere un registro sui rifiuti e sulla gestione dei rifiuti e, dietro richiesta, devono fornire le informazioni registrate alle autorità competenti. In Belgio, la legislazione fiamminga contempla l'obbligo di tenere di un registro ai sensi dell'articolo 5.2.1.2 paragrafo 4 del decreto Vlarem II [58]. La Sezione 5.1.5 del Decreto Vlarea integra questi obblighi di registrazione. Circa le responsabilità del produttore ai sensi dell'Articolo 14 si rinvia alla relazione 1995-1997 . [58] Normative fiamminghe sulla prevenzione e gestione dei rifiuti. La Danimarca ha indicato disposizioni particolari circa l'obbligo per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di tenere un registro [59]. La Danimarca ha anche confermato che alcune imprese devono tenere un registro in relazione alla produzione di rifiuti a decorrere dal 2001 per un periodo di cinque anni e tenerlo a disposizione dell'autorità competente [60]. [59] Sezioni15-17 dello Energy's Order N°619 del Ministero dell'ambiente del 27 giugno 2000 sullo "Information System for Waste and Recycling (ISAG)". [60] Cfr. sezioni 18, 19, 50 e 53 dello Energy's Order N°619 del Ministero dell'ambiente del 27 giugno 2000 sui rifiuti. La Germania ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento [61]. La sorveglianza della gestione dei rifiuti avviene mediante certificazione e mantenimento della relativa documentazione. Rinvia per maggiori dettagli alla relazione 1995-1997. [61] Cfr.Closed Substance Cycle Waste Management Act 1994, Ordinance on Certification of Recovery and Disposal, Ordinance on Specialised Waste Management Companies, Technical Guidelines for the Storage, Chemical, Physical and Biological Treatment, Incineration and Dumping di W Requiring Particular Monitoring e the Technical Guidelines for the Recovery, Treatment and Other Forms of Management of Domestic Waste. La Grecia dichiara che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento e per i produttori di rifiuti [62] che devono tenere un registro e tenerlo a disposizione dell'autorità competente, la quale tramette annualmente queste informazioni alla prefettura della zona in cui è situato l'impianto o dove sono effettuate le operazioni. Ciascuna prefettura deve trasmettere una relazione annua al ministero dell'Ambiente della pianificazione regionale e delle opere pubbliche. [62] Joint Ministerial Decision 69728/824/1996 (Gov. Journal 358/B). La Spagna ha anche confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento [63], senza fornire dettagli pratici. Ai sensi della legislazione spagnola i produttori di rifiuti pericolosi devono ottemperare all'Articolo 14 [64]. [63] Articolo 13(3) della legge 10/1998 sui rifiuti. [64] Articoli 16-17 del Decreto reale 833/1988. Anche la Francia ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento e per i produttori [65], senza fornire dettagli pratici. [65] Articolo 8 dello "Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances". L'Irlanda ha confermato l'esistenza di obblighi di tenuta di registro, secondo formati standard. I produttori di rifiuti pericolosi devono [66] tenere un registro delle operazioni di generazione, trattamento, raccolta e trasporto di tali rifiuti e tenerlo a disposizione dell'autorità competente. [66] Conformemente alla Parte VI delle normative sulla gestione dei rifiuti (rifiuti pericolosi) del 1998. L'Italia ha comunicato che la sua legislazione sui rifiuti contiene vari obblighi di tenuta di registro e corrispondenti requisiti di certificazione per le imprese che trattano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i produttori di rifiuti pericolosi (ad eccezione di talune imprese agricole) e i produttori di rifiuti non pericolosi legati ad attività industriali e di fabbricazione (con l'eccezione di alcuni piccoli operatori) [67]. La tenuta dei registri è standardizzata e soggetta a procedure periodiche di certificazione con l'autorità competente. [67] Decreto Legge 22/1997. Il Lussemburgo ha nuovamente dichiarato di aver recepito il disposto comunitario con l'articolo 14 della legge del 17 giugno 1994. Gli articoli 10 e 11 di questo testo elencano gli stabilimenti che devono tenere un registro e che possono ottenere l'esenzione. I Paesi Bassi ha comunicato che gli stabilimenti e le imprese operanti nei settori del trattamento, trasformazione o smaltimento dei rifiuti devono tenere un registro con la documentazione della natura e composizione dei rifiuti trattati, senza però dover attenersi a formati standard. Per informare l'autorità competente del ricevimento dei rifiuti si devono però usare formulari standard. I produttori di rifiuti devono anche tenere un registro dei rifiuti consegnati nonché e fornire alle imprese di conferimento una documentazione sulla natura e la composizione dei rifiuti. L'Austria ha confermato che ai sensi della sua legislazione sui rifiuti, chiunque svolga un'attività che genera rifiuti o raccoglie e tratta rifiuti deve mantenere una documentazione per ciascun anno e tenerla a disposizione dell'autorità competente. [68]. Tale documentazione deve essere conservata per almeno sette anni. I produttori sono soggetti ad obblighi di tenuta di registro ai sensi della legislazione nazionale. [68] Waste Management Act and Waste Control Ordinance 65/1991. Il Portogallo ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede l'obbligo di tenere registri per le imprese di smaltimento e recupero dei rifiuti e per gli operatori che svolgono attività di deposito dei rifiuti [69]. Sono previsti obblighi specifici di tenuta di registro per i gestori di rifiuti ospedalieri [70], imprese di raccolta e rigenerazione di oli usati [71], imprese preposte allo smaltimento o alla decontaminazione di PCB [72] e per le entità autorizzate a rilasciare certificati di distruzione o demolizione per veicoli fuori uso [73]. I produttori di rifiuti sono anche soggetti ad obblighi di tenuta di registro e a fornire alle autorità competenti la documentazione dei rifiuti prodotti [74]. [69] Capitolo IV del Decreto Legge 239/97 del 9.9.1997. [70] Articolo 12 dell'Order 174/97 del 10.3.1997. [71] Articolo 3(2) del Decreto Legge 88/91 del 23.2.1991. [72] Articolo 5 del Decreto Legge 277/99 del 23.7.1999. [73] Articolo 3 del Decreto Legge 292-B/2000 del 15.11.2000. [74] Articolo 17(1) del Decreto Legge 239/97. In Finlandia le imprese di recupero e smaltimento dei rifiuti soggette ad autorizzazioni ambientali devono tenere dei registri [75]. Si raccomanda di attenersi a formati standard per la documentazione e le notifiche annue all'autorità competente che distribuisce agli operatori i formulari. Anche i produttori di rifiuti pericolosi (nuclei domestici esclusi) devono tenere un registro. [75] Sezione 51 dela legge finlandese sui rifiuti. La Svezia ha comunicato che il suo codice ambientale prevede obblighi di tenuta di registro, senza fornire dettagli. I produttori non sono tenuti a tenere registri. * La maggior parte degli Stati membri sembra aver ottemperato agli obblighi di tenuta di registro ai sensi dell'Articolo 14. Alcuni segnalano di aver introdotto obblighi con riferimento al produttore, oltre a quelli per i produttori di rifiuti pericolosi. L'esperienza acquisita dagli Stati membri circa l'osservanza degli obblighi di tenuta di registro è un campo che resta da approfondire. Allegato I >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Numero delle competenti autorità designate ai sensi dell'articolo 6 in ciascuno dei livelli di NUTS e competenze rispetto alle direttive (Questionario, paragrafo I, domanda 2). Note: (1) N indica un tipo di autorità ed è anche l'abbreviazione di NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (Eurostat). (2) Il numero delle autorità viene indicato in forma abbreviata. N2=5, ad esempio, significa 5 autorità/istituzioni di NUTS-level 2. (3) Le altre informazioni nella tabella sono indicate nei riquadri. Ad esempio: N3, N5 significa che gli articoli sono integrati a livello di autorità/istituzioni di tipo NUTS 3 e NUTS 5. (4) N5: Pianificazione locale della gestione dei rifiuti (cassonetti, percorsi dei veicoli di nettezza urbana ecc.) (5) Nessuna informazione sul livello NUTS N0, N2: Competenza per il rilascio di permessi di pianificazione e per l'approvazione di condizioni ambientali, N3: Pubblicazione di valutazioni di impatto ambientale (VIA); Rilascio delle autorizzazioni; controlli. (6) N0: Governo del Regno Unito, Scottish Executive, Northern Ireland Assembly, Nazionale Assembly for Galles, Gov. di Gibilterra. N1: Inghilterra/Galles (DEFRA+EA), Scozia (SEPA), Irlanda del Nord (EHS), Gibilterra (Gov. Gibilterra). N3: Local o District authorities: 121 UAs e WDAs in Inghilterra, 22 in Galles, 32 in Scozia, 26 nell'Irlanda del Nord, 1 a Gibilterra. (7) N0: Autorizzazioni di operazioni di smaltimento e recupero: dichiarazione di non obiezione al rilascio di autorizzazioni provinciali. Registrazione di stabilimenti o imprese ai sensi dell'Art. 12: con riferimento agli oli usati. N4: con riferimento alla raccolta nel comune. (8) N2: Registrazione di stabilimenti o imprese ai sensi dell'Art. 12 non applicabile. L'Irlanda è una regione livello NUTS 2 - L'Environmental Protection Agency è la pertinente autorità/istituzione. >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2. Sintesi dei piani di gestione dei rifiuti preparati dagli Stati membri. Per ciascun piano di gestione dei rifiuti elaborato, sono forniti dettagli nelle tabelle in appendice (Questionario, paragrafo II, domanda 1c)). Note: * Informazione da WasteBase >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3.1. Trattamento e manipolazione di rifiuti domestici (Questionario, paragrafo II, domanda 4). n.r.: nessuna risposta Nota: * Rifiuti urbani, compresi quelli domestici ** Rifiuti domestici Esportazione di rifiuti solidi urbani in Norvegia 566 t e Svezia 2858 t, importazione di rifiuti solidi urbani da Svezia 1226 t, e di combustibile a base di rifiuti da Paesi Bassi per test 2884 t. La quantità di rifiuti domestici corrisponde all'incirca al 40 % di rifiuti solidi urbani. (1) Altro trattamento = composting (2) "Altro trattamento": 31000 t =composting e il resto = scarichi illegali di rifiuti. (3) Le quantità conferite in discarica comprendono rifiuti della pulizia delle strade (4) La quantità riciclata comprende compost e combustibile a base di rifiuti. (5) Le quantità riciclate riguardano soltanto rifiuti organici oggetto di composting; il riciclo delle altre frazioni non è praticato in Lussemburgo (6) Totale 18.376.532 t. Altro: raccolta selezionata di carta e vetro. (7) Tutte le cifre sono stime >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3.2. Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (Questionario, paragrafo II, domanda 4). Note: *) All'interno dello Stato membro. **) All'esterno dello Stato membro. (1) Altro recupero: impianti di trattamento fisico-chimico per rifiuti organici e inorganici (2) Altro trattamento fisico-chimico (3) Soltanto da fonti primarie (4) La quantità di suolo e pietre contaminati non è inclusa (all'interno). Le cifre riguardano quantità esportate di rifiuti elencati negli Allegati III e IV del regolamento del Consiglio 259/93. Non tutti questi rifiuti sono necessariamente considerati pericolosi.(all'esterno). (5) Altri trattamenti fisico-chimici (all'interno) (6) Totale corrispondente circa al 97% di quello effettivo (7) Tutte le altre tecniche di smaltimento applicano processi chimici, fisici e biologici (all'interno) (8) Lussemburgo: Altra tecnica di trattamento = fisico-chimico (all'interno) (9) Altro trattamento: fisico-chimico (10) Stime per la revisione del Piano nazionale sui rifiuti pericolosi. Totale: 3.293.705 (all'interno) (11) Stima. Ripartizione non disponibile >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3.3. Trattamento di altri rifiuti. Varia da uno Stato membro al'altro a seconda dei rifiuti compresi in questa categoria, ma potrebbe includere rifiuti solidi urbani, acque reflue comunali, rifiuti industriali, erogazione di acqua ed energia, rifiuti minerari, agricoli e di costruzione. (Questionario, paragrafo II, domanda 4). // Dati non pervenuti Nota: (1) Le cifre presentano la somma di due frazioni notificate: (2) Rifiuti industriali non pericolosi (rifiuti diversamente condizionati): 21,675,000 t (98% del totale): riciclo 51%, incen.. 4%, discarica 15% e altro 30% (3) Rifiuti industriali pericolosi: 343,500 t (2% del totale): riciclo 51%, incen. 4%, discariche 15% e altro 30% (4) Le cifre presentano la somma di quattro frazioni notificate: (5) Costruzione e demolizione: 3,223,000 t (32% del totale): riciclo 90%, incluso. recupero energ. 2% e discariche 8% (6) Industriali: 2,947,000 t (30% del totale): riciclo 64%, incluso. recupero energ.. 15% e discariche 21% (7) Commercio e servizio: 1,120,000 t (11% del totale): riciclo 40%, incluso. recupero energ. 46% e discariche 14% (8) Scarti della produzione di energia: 1,176,000 t (12% del totale): riciclo 100% (9) Altri rifiuti: 1,480,000 t (15%del totale): riciclo 77%, incluso. recupero energ.. 17% e discariche 6% (10) Le cifre presentano la somma di tre frazioni notificate: (11) Costruzione e demolizione: 1200000 t (6% del totale): Tutti trattati nella categoria "Altro" (12) Industriali: 19123000 t (90% del totale): riciclo 40%, incluso. recupero energ.. 24%, incen. RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nota: NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, a cura di Eurostat) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 2: percentuali relative alla gestione dei rifiuti domestici (fonte: tabella 3.1). >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 3: percentuali relative ai tipi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi negli Stati membri (fonte: tabella 3.2) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 4: Percentuali relative alla gestione di altri rifiuti (fonte: tabella 3.3) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI 1. Introduzione Mentre la direttiva 75/442/CEE [76] definisce il quadro normativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti di ogni genere, la direttiva 91/689/CEE [77] contempla strumenti di gestione e monitoraggio più rigorosi per i rifiuti pericolosi. La direttiva 91/689/CEE ha sostituito la direttiva 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi. [76] Cfr. relazione nella direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. [77] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Le principali disposizioni della direttiva 91/689/CEE destinate a garantire una gestione dei rifiuti pericolosi priva di rischi per l'ambiente sono le seguenti: - la definizione del termine "rifiuto pericoloso" (articolo 1), ulteriormente sviluppata nell'elenco dei rifiuti pericolosi istituito dalla decisione 94/904/CE [78] del Consiglio e sostituito dalla decisione 2000/532/CE [79] della Commissione e successive modifiche; [78] GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14. [79] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. - il divieto di mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 2); - la procedura di autorizzazione per gli stabilimenti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi (articolo 3); - le ispezioni periodiche e l'obbligo, da parte dei produttori di rifiuti pericolosi, di tenere un registro (articolo 4); - sistemi adeguati di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi durante la raccolta, il trasporto e il deposito temporaneo (articolo 5); - l'obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti pericolosi (articolo 6). Le disposizioni di questa direttiva non si applicano ai rifiuti pericolosi domestici. La relazione che segue si basa sul questionario adottato con la decisione 97/622/CE della Commissione del 27 maggio 1997 [80]. [80] GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13. Oltre a quanto indicato nella prima parte del questionario (RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE), la presente relazione comprende una valutazione dell'attuazione della definizione di "rifiuto pericoloso" e dell'elenco dei rifiuti pericolosi nei 15 Stati membri. 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE 2.1. Ordinamento nazionale Tutti gli Stati membri hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni sulle leggi e le norme in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi. 2.2. Definizione di "rifiuto pericoloso" ed elenco dei rifiuti pericolosi Nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, la definizione di "rifiuti pericolosi" rimanda all'elenco di rifiuti pericolosi istituito mediante decisione 94/904/CE del Consiglio e sostituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione e successive modifiche. La Commissione ritiene quindi che il recepimento dell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'ordinamento nazionale degli Stati membri costituisca un elemento indispensabile per l'attuazione della definizione di "rifiuto pericoloso". È inoltre necessario che gli Stati membri recepiscano gli allegati I, II e III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per valutare la conformità della legislazione nazionale alla definizione comunitaria di "rifiuto pericoloso" bisogna tenere presente altri due aspetti. In primo luogo va registrata l'adozione da parte degli Stati membri di misure più rigorose, vale a dire l'inclusione nella definizione di "rifiuto pericoloso" dei rifiuti che possiedono le caratteristiche indicate nell'allegato III e che, quindi, sono considerati pericolosi dagli Stati membri medesimi. L'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma della direttiva contempla la possibilità di inserire altre voci nell'elenco di rifiuti pericolosi, a condizione che tali casi vengano notificati alla Commissione e che ciò sia conforme a quanto previsto dall'articolo 176 del trattato che istituisce la Comunità europea (cfr. punto 3.1 della presente relazione). Il secondo aspetto riguarda l'esclusione dei rifiuti domestici pericolosi dal campo di applicazione della direttiva; ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che i rifiuti domestici siano pericolosi. (cfr. punto 3.2 della presente relazione). Nella precedente relazione di attuazione (1995-1997) è stato rilevato che solo quattro Stati membri (Finlandia [81], Grecia [82], Lussemburgo [83] e Spagna [84]) avevano recepito correttamente tutti gli aspetti importanti della definizione di "rifiuto pericoloso". Dall'epoca di tale relazione la situazione è migliorata, ma alcuni Stati membri non hanno ancora interamente recepito tutti gli aspetti della definizione in questione. [81] Legge sui rifiuti 1072/1993. Decreto sui rifiuti 1390/1993. Decisione 867/1996 del ministero dell'Ambiente relativa all'elenco dei rifiuti più comuni e dei rifiuti pericolosi. [82] Decisione 19396/1546 sulle misure e le condizioni per la gestione dei rifiuti pericolosi del 18 luglio 1997. [83] Legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti del 17 giugno 1994. Regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996. [84] Legge 10/1998 sui rifiuti del 21 aprile, decreto reale 952/1997 che modifica il regolamento sull'attuazione della legge 20/1986 del 14 maggio sui rifiuti tossici e pericolosi (adottato con decreto reale 833/1988 del 20 luglio). L'Austria non ha recepito né gli allegati sui rifiuti pericolosi né l'elenco di rifiuti pericolosi. Ai sensi della legislazione austriaca, "le sostanze pericolose sono rifiuti il cui trattamento richiede particolare cautela e particolari misure a favore dell'interesse pubblico e il cui trattamento normale presuppone misure supplementari o un maggior grado di cautela rispetto al trattamento dei rifiuti domestici" [85]. Nel dicembre 2000 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti dell'Austria. Quest'ultima ha recepito gli allegati sui rifiuti pericolosi mediante la legge sulla gestione dei rifiuti del 2002 e ha inoltre modificato la definizione di "rifiuto pericoloso" contenuta nel proprio ordinamento. Questi aspetti sono stati quindi ritirati dal procedimento attualmente in corso dinanzi alla Corte [86]. [85] Articolo 2, paragrafo 5 della legge sulla gestione dei rifiuti del 6 giugno 1990. [86] Causa C-194/01. Belgio, Danimarca [87], Francia [88], Germania [89], Irlanda, Italia, Paesi Bassi [90], Portogallo [91] e Svezia [92] hanno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali tutti gli aspetti della definizione di "rifiuto pericoloso". Per quanto riguarda la Francia è però ancora al vaglio il recepimento dei metodi di prova. È inoltre importante notare che, facendo riferimento ai "rifiuti industriali speciali", la legislazione francese si discosta dalla terminologia comunitaria che adotta invece la definizione di "rifiuti pericolosi"; lo stesso dicasi della legislazione tedesca, che fa riferimento ai "rifiuti sottoposti a vigilanza speciale". [87] Decreto del ministero dell'Ambiente n. 299 del 30 aprile 1997 sui rifiuti. [88] Legge n. 75-633 sull'eliminazione dei rifiuti e il ricupero dei materiali del 15 luglio 1975 (testo modificato dalla legge n. 92-646 del 13 luglio 1992). Decreto n. 97-517 sulla classificazione dei rifiuti pericolosi del 15 maggio 1997. [89] Legge sulla riduzione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti del 27 settembre 1994. Ordinanza sulla determinazione dei rifiuti soggetti a vigilanza speciale del 10 settembre 1996. [90] Decreto dell'8 dicembre 1997 sulla classificazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati. [91] Decreto legge 239/97 del 9 settembre 1997. Regolamento n. 818/97 del 5 settembre 1997. [92] Ordinanza sui rifiuti pericolosi (SFS 1996:971) del 26 settembre 1996. Solo parziale è la conformità tra la legislazione del Regno Unito e la definizione di "rifiuto pericoloso", in quanto l'ordinamento britannico non tiene conto di alcuni tipi di rifiuti contemplati dalla direttiva. Nel dicembre 2001 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti del Regno Unito. 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Considerazione del termine "rifiuto pericoloso" nei vari Stati membri - Articolo 1, paragrafo 4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, per "rifiuti pericolosi" si intende, oltre all'elenco di rifiuti pericolosi, qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III (infiammabile, corrosivo, comburente, nocivo ecc.). Tali casi saranno notificati alla Commissione. La Regione vallone del Belgio, l'Austria, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno classificato tra i rifiuti pericolosi alcuni tipi di rifiuti oltre a quelli già previsti in passato. La Regione di Bruxelles (Belgio), la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e la Spagna non hanno classificato altri tipi di rifiuti tra quelli pericolosi. La Danimarca e la Svezia non hanno fornito informazioni. * La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442 CEE, ha riesaminato queste informazioni al fine di adeguare l'elenco europeo dei rifiuti pericolosi. La decisione 2000/532/CE [93] della Commissione ha istituito un unico elenco comunitario integrando l'elenco dei rifiuti pericolosi. La decisione 2000/532/CE è stata ulteriormente modificata dalle decisioni 2001/118/CE [94] e 2001/119/CE [95] della Commissione e dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio [96]. [93] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. [94] GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1. [95] GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32. [96] GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18. 3.2. Rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari - Articolo 1, paragrafo 5 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, la direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Il questionario chiedeva se gli Stati membri prevedessero una distinzione tra rifiuti pericolosi domestici e rifiuti pericolosi non domestici [97]. [97] Dal momento che il questionario non chiede espressamente informazioni più dettagliate, alcune delle risposte a questa domanda non spiegano chiaramente quali regole si applichino ai rifiuti domestici pericolosi. Per quanto riguarda il Belgio, la Regione di Bruxelles ha disposto la raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi; la Regione fiamminga ha inserito disposizioni analoghe nelle norme sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti (VLAREA). La legge austriaca sulla gestione dei rifiuti [98] classifica come sostanze problematiche i rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e quelli assimilabili prodotti da altri soggetti. Alle autorità locali compete la raccolta differenziata di questi rifiuti almeno due volte all'anno. [98] Abfallwirtschaftsgesetz - AWG - BGBI. n. 325/1998. La Finlandia dichiara che i rifiuti domestici pericolosi non sono soggetti all'obbligo, imposto dalla normativa finlandese in materia di rifiuti, di tenere un registro dei rifiuti pericolosi prodotti. Per quanto riguarda altre deroghe essa rinvia alla relazione 1995-1997, che rilevava come in Finlandia i comuni siano tenuti ad organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici pericolosi. Le disposizioni concernenti l'imballaggio e l'etichettatura si applicano solo dopo il conferimento dei rifiuti pericolosi agli enti municipali. In tutti i Länder della Germania i rifiuti domestici pericolosi sono generalmente raccolti separatamente da aziende pubbliche che utilizzano sistemi di raccolta mobili o fissi. La legislazione tedesca precisa inoltre gli aspetti seguenti: i rifiuti pericolosi non sono soggetti alle disposizioni dell'ordinanza sui registri di recupero e smaltimento dei rifiuti; l'ordinanza sullo stoccaggio ecocompatibile dei rifiuti prodotti dagli insediamenti umani vieta lo stoccaggio di rifiuti domestici pericolosi presso le strutture di smaltimento dei rifiuti domestici; a questa categoria di rifiuti si applicano inoltre gli orientamenti tecnici in materia di rifiuti pericolosi. In una Irlanda non esiste attualmente la raccolta differenziata a domicilio delle componenti pericolose dei rifiuti domestici. Appositi centri di raccolta accettano determinati tipi di rifiuti domestici pericolosi, mentre alcuni enti locali hanno predisposto un sistema denominato Chemcar, costituito da un veicolo opportunamente attrezzato per la raccolta di tali rifiuti. L'Italia fa riferimento alla propria legislazione nazionale che definisce i rifiuti pericolosi e istituisce un elenco di tali rifiuti. L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997 recita: "Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D". Esso richiama inoltre i provvedimenti adottati per ottemperare alla decisione 2000/532/CE come modificata dalla decisione 2001/118/CE, che ha ampliato l'elenco dei rifiuti pericolosi e ha introdotto il metodo di classificazione. Il Lussemburgo rinvia alle informazioni fornite nella propria relazione relativa al 1995-1997, secondo la quale i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari sono elencati nel capitolo 20 dell'allegato IV del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996. Non vengono fornite ulteriori informazioni sulle disposizioni alle quali sono soggetti tali rifiuti. Nei Paesi Bassi i rifiuti domestici non sono considerati pericolosi in quanto tali; i privati cittadini sono tuttavia incoraggiati a selezionare i rifiuti: quelli compresi nell'elenco dei "piccoli rifiuti chimici" sono raccolti separatamente, e si tratta per lo più di rifiuti pericolosi. Una volta raccolti, tali rifiuti sono gestiti come rifiuti pericolosi. Il Portogallo ha adottato un piano d'azione sui rifiuti solidi urbani che dispone l'asporto, la raccolta differenziata e il trattamento opportuno di vari tipi di rifiuti considerati pericolosi o potenzialmente tali. Il piano d'azione annette particolare importanza alla raccolta selettiva delle batterie e di lampade e termometri al mercurio. Sono stati inoltre adottati provvedimenti specifici per il mercurio. La Spagna si è limitata a comunicare che i provvedimenti in questione sono stati adottati e non ha fornito ulteriori ragguagli. In Svezia l'ordinanza sui rifiuti pericolosi non si applica ai rifiuti domestici; ogni comune può però stabilire che i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari vengano raccolti separatamente dagli altri rifiuti domestici. Le frazioni destinate a raccolta differenziata sono considerate rifiuti pericolosi. La Regione vallone del Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia e il Regno Unito hanno comunicato che non sono stati adottati provvedimenti di questo tipo e non hanno fornito ulteriori spiegazioni. * Il numero dei paesi che hanno introdotto sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi è aumentato rispetto alla relazione precedente (1995-1997). 3.3. Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica - Articolo 2, paragrafo 1 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in ogni luogo in cui siano messi in discarica i rifiuti pericolosi, questi ultimi devono essere catalogati e identificati. In Austria [99] è obbligatorio documentare il tipo, la quantità, l'origine e il luogo in cui sono depositati i rifiuti questione separando le informazioni relative a ciascun anno civile. La documentazione deve essere conservata per almeno sette anni dalla data dell'ultima scrittura ed esibita alle autorità che ne facciano richiesta. La documentazione relativa ai rifiuti pericolosi assume la forma di una raccolta continua di moduli di identificazione. [99] Ibid., 12(1). Per quanto riguarda il Belgio, la Regione vallone conferma che sono stati adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1. Anche la Regione fiamminga conferma che sono stati adottati tali provvedimenti e rinvia alle informazioni fornite nella relazione precedente (1995-1997). Secondo tale relazione, l'articolo 5.2.1.2 del decreto Vlarem II prescrive che gli operatori degli impianti di trattamento registrino i rifiuti che vengono accettati e trattati; una discarica può accettare rifiuti pericolosi solo se sono noti elementi quali l'origine, le caratteristiche, il contenuto e il comportamento alla lisciviazione. Nella Regione di Bruxelles questa procedura non è applicata. In Danimarca le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di indicare in un registro il tipo di rifiuti sottoposto a trattamento (codice del catalogo dei rifiuti) [100]. [100] Ordinanza n. 619 del 27 giugno 2000 sui rifiuti. La Finlandia rinvia alle informazioni fornite nella propria relazione relativa al 1995-1997. Essa sottolinea che, con la nuova normativa [101], l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti è stata sostituita da un'autorizzazione ambientale. Sono stati inoltre adottati i seguenti provvedimenti per permettere di identificare e catalogare i luoghi di deposito dei rifiuti pericolosi: hanno l'obbligo di tenere un registro tutti coloro che producono rifiuti pericolosi (ad eccezione dei nuclei familiari) o che li trasportano a fini commerciali, nonché coloro che commerciano o svolgono attività di intermediazione nel settore, se i rifiuti sono destinati al recupero o allo smaltimento fuori dal territorio finlandese (legge sui rifiuti, sezione 51, paragrafo 3). La decisione del governo sulle discariche (861/1997) impone l'adozione di vari provvedimenti per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti sui rifiuti messi in discarica e la corrispondenza tra le caratteristiche dei rifiuti e le informazioni fornite al riguardo (cfr. ad esempio sezioni 6 e 7). Il trasporto di rifiuti pericolosi è soggetto a specifiche disposizioni di controllo in conformità della decisione del governo sulle informazioni da fornire riguardo ai rifiuti pericolosi e sull'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi (659/1996). Chi detiene rifiuti pericolosi deve garantire che essi siano accompagnati da un apposito modulo di identificazione durante il trasporto e che tale modulo venga affidato alla persona che prende in consegna i rifiuti nel luogo di destinazione. Il consegnatario è tenuto a certificare l'avvenuto ricevimento dei rifiuti e le relative quantità firmando e datando il documento in questione. Il detentore e il consegnatario dei rifiuti pericolosi devono conservare il modulo di identificazione firmato o una copia dello stesso per i tre anni successivi alla firma del documento. [101] Legge sulla protezione dell'ambiente 86/2000. In Francia l'ordine prefettizio che permette la messa in discarica dei rifiuti pericolosi elenca i tipi di rifiuti accettati e le relative quantità e impone il controllo dei rifiuti (procedura di accettazione preliminare, controllo all'arrivo a destinazione) e la tenuta di un registro in cui indicare i rifiuti accettati e quelli respinti. In Germania le prescrizioni in materia di catalogazione e identificazione per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi sono contenute nell'ordinanza sui registri di recupero e smaltimento dei rifiuti. Gli orientamenti tecnici in materia di rifiuti impongono inoltre agli operatori degli impianti di smaltimento di tenere un registro aziendale che deve riportare tutte le informazioni pertinenti, compresa l'indicazione dei rifiuti accettati. La Grecia ha comunicato che è stato compilato un registro delle imprese che producono rifiuti pericolosi: esso riporta tra l'altro la fonte di produzione, la caratterizzazione dei rifiuti, la quantità prodotta e il metodo di gestione e di smaltimento. L'Irlanda ha ribadito che i provvedimenti necessari per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 sono già in vigore [102]. [102] Punto 41 (2)(ix) della legge sulla gestione dei rifiuti del 1996 (Waste Management Act). In Italia la normativa nazionale [103] dispone che i rifiuti pericolosi possano essere smaltiti in discarica solo se accompagnati da un formulario di identificazione. Il gestore della discarica è quindi tenuto a verificare a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica; b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione. [103] Decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141. Il Lussemburgo ribadisce che l'articolo 2, paragrafo 1 è stato applicato dall'articolo 3 del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi e non aggiunge ulteriori commenti. Nei Paesi Bassi l'articolo 10, paragrafo 32 della legge sulla gestione ambientale (Wet milieubeheer) impone a chiunque trasferisca rifiuti pericolosi l'obbligo di fornire a chi li riceve una descrizione della loro natura, proprietà e composizione. L'articolo 10, paragrafo 33 della legge sulla gestione ambientale impone ai consegnatari dei rifiuti (discariche comprese) di notificare il conferimento all'autorità competente. Le notifiche devono essere riportate in un registro secondo modalità specificate nelle disposizioni di accettazione e catalogazione contenute nell'autorizzazione. Il Portogallo conferma di avere adottato i provvedimenti necessari e rinvia alle disposizioni dell'ordinamento nazionale relative alla tenuta dei registri sui rifiuti. Esso precisa che il documento unico per i rifiuti industriali pericolosi usato in Portogallo prevede disposizioni specifiche sull'identificazione e la catalogazione dei rifiuti destinati allo smaltimento. La Spagna fa riferimento alle norme nazionali [104] che impongono la tenuta di registri e la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte. [104] Decreto reale 833/1988. La Svezia ribadisce che le prescrizioni in questione sono soddisfatte dalla procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle discariche. Il Regno Unito si limita a confermare, senza fornire ulteriori ragguagli, che i provvedimenti necessari sono in vigore in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ma non a Gibilterra. * In questa relazione tutti gli Stati membri hanno risposto alla domanda e tutti dichiarano di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1. 3.4. Mescolanza di rifiuti pericolosi - Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4, gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non devono mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Sono ammesse deroghe solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. I rifiuti già mescolati con altri rifiuti devono esserne separati se l'operazione è tecnicamente ed economicamente fattibile e necessaria per motivi di sicurezza legati alla salute umana e alla salvaguardia dell'ambiente. In Austria la legislazione nazionale [105] vieta in determinati casi di mescolare rifiuti con altri rifiuti o materiali e rifiuti con oli usati. Il trattamento congiunto di vari tipi di rifiuti o di rifiuti e di altri materiali in un impianto non è considerato una "mescolanza" ai fini di questa disposizione laddove tale trattamento sia consentito per ciascun tipo di rifiuto. È ammessa la raccolta congiunta di diversi tipi di rifiuti o di rifiuti dello stesso tipo contenenti livelli diversi di contaminanti a patto che non avvenga alcuna reazione chimica tra i rifiuti; l'utilizzo o la gestione congiunta (compreso il recupero) dei rifiuti in questione è possibile in base ai medesimi criteri. La nuova legge del 2002 sulla gestione dei rifiuti ha recepito nell'ordinamento nazionale l'obbligo di separare i rifiuti già mescolati. [105] Abfallwirtschaftsgesetz, 17 (1a). Per quanto riguarda il Belgio, tutte e tre le regioni fanno riferimento alla legislazione che recepisce gli obblighi imposti dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 4. Come nella precedente relazione relativa al 1995-1997, la Danimarca si limita a fare riferimento a una lettera inviata alla Commissione in data 18 luglio 1996 [106]. [106] Nella lettera la Danimarca confermava di aver recepito questo articolo con l'articolo 53 del "bekendtgørelse" n. 581 del 24 giugno 1996. La Finlandia fa riferimento alle informazioni già fornite nella relazione 1995-1997, nella quale specificava le condizioni in cui è consentita la mescolanza di vari tipi di rifiuti pericolosi oppure con altri rifiuti o sostanze: secondo tale relazione la mescolanza di rifiuti pericolosi è ammessa solo se necessaria per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e se non comporta problemi di sicurezza. La Francia ha ribadito che sul suo territorio è vietato smaltire determinati rifiuti industriali (elencati nel decreto del 15 maggio 1997) insieme ad altre categorie di rifiuti. Nelle discariche di rifiuti urbani sono accettati i rifiuti pericolosi e i rifiuti industriali speciali; questi ultimi non possono essere bruciati in un impianto di incenerimento di rifiuti urbani. In caso di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti industriali speciali si applicano le disposizioni più rigorose. La Germania ha dichiarato che le disposizioni pertinenti sono contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, quarta frase e nell'articolo 11, paragrafo 2 della legge sulla gestione a ciclo chiuso dei prodotti e dei rifiuti (KrW-/AbfG) nonché nel regolamento sugli oli usati, nel regolamento sui rifiuti contenenti PCB e nel regolamento sui solventi. La Grecia ha dichiarato di non disporre di centri di trattamento o smaltimento di rifiuti pericolosi a livello nazionale. Ciò non è sufficiente per valutare se il divieto di mescolare i rifiuti sia stato recepito correttamente nell'ordinamento nazionale. In Irlanda le norme del 2000 sulla gestione dei rifiuti (licenze) stabiliscono che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha la facoltà di imporre, per la concessione di qualsiasi licenza relativa ai rifiuti, le condizioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4. Un'analoga disposizione per gli enti locali è prevista nelle norme sulla gestione dei rifiuti (autorizzazione) del 1998. Le norme sulla gestione dei rifiuti (rifiuti pericolosi) del 1998 prevedono che il produttore di tali rifiuti provveda ad etichettarli in maniera adeguata durante il deposito temporaneo e vietano di mescolare i rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi salvo espressa autorizzazione. Analoghi divieti di mescolanza si applicano al trasferimento di rifiuti pericolosi. L'Italia fa riferimento alla legislazione nazionale [107] che vieta di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in assenza di un'autorizzazione regionale in tal senso, a condizione che ciò non comporti un pericolo per la salute dell'uomo e che non possa recare pregiudizio all'ambiente. È pertanto consentito mescolare rifiuti pericolosi appartenenti alla stessa categoria se compresa tra le quaranta dell'allegato 1 della direttiva 92/689/CEE, come pure mescolare rifiuti non pericolosi tra loro. [107] Articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997. Il Lussemburgo fa nuovamente riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi. In linea generale l'articolo 7, paragrafo 4 della legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti vieta di mescolare vari tipi di rifiuti tra loro. Il regolamento sui rifiuti pericolosi contiene disposizioni più dettagliate. I rifiuti pericolosi possono essere mescolati per motivi di sicurezza, a condizione che si disponga di un'apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Ambiente. I Paesi Bassi ribadiscono che gli obblighi in questione sono sanciti dall'articolo 2, secondo, terzo e quarto capoverso, del decreto sulla separazione e divisione dei rifiuti pericolosi (Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 72 del 1998) comunicato alla Commissione con lettera del 15 settembre 1998. Il Portogallo conferma che le necessarie disposizioni sono in vigore, essenzialmente nell'ambito della normativa specifica sui flussi di rifiuti che impone la gestione separata dei rifiuti in questione. I provvedimenti necessari per evitare la mescolanza di categorie diverse di rifiuti sono adottati nelle fasi di raccolta e di trasporto. Chi produce, detiene o trasporta rifiuti pericolosi è tenuto a trattarli separatamente. Sono in vigore norme specifiche sui rifiuti pericolosi ospedalieri. La Spagna afferma che l'articolo 12, paragrafo 2 della legge 10/98 sui rifiuti, regolarmente notificata alla Commissione, vieta di mescolare rifiuti nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 4 e, in funzione delle conseguenze, considera la mescolanza dei rifiuti una violazione grave o molto grave (articolo 34 della legge). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della stessa legge il monitoraggio, l'ispezione e le sanzioni sono affidati alle autorità competenti regionali. La Svezia ribadisce che gli obblighi in questione sono sanciti dall'ordinanza sui rifiuti pericolosi (SFS 1996:971). Il Regno Unito ha comunicato che per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles gli obblighi previsti dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3 erano già contenuti nella normativa in vigore, mentre l'articolo 2, paragrafo 4 sarebbe stato recepito nel 2002, con l'applicazione delle norme modificate. Le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 sono parzialmente soddisfatte in Irlanda del Nord e a Gibilterra. * Il divieto di mescolare rifiuti pericolosi sembra essere stato correttamente recepito in quasi tutti gli Stati membri. Tuttavia le deroghe stabilite spesso si discostano dalle condizioni fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, che ammette deroghe al divieto purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e a patto che tale mescolanza abbia lo scopo di rendere più sicuri lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in questione. 3.5. Norme nazionali generali che sostituiscono gli obblighi di autorizzazione relativi alle operazioni di ricupero - Articolo 3, paragrafo 2 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, possono essere dispensati dal sistema di autorizzazione gli stabilimenti e le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti pericolosi se lo Stato membro adotta determinate norme specifiche e qualora sia garantita la tutela della salute umana e dell'ambiente. Gli stabilimenti e le imprese devono essere registrati presso le autorità competenti. Il Regno Unito ha adottato norme che consentono di applicare le deroghe. Esso ha comunicato 7 deroghe applicate in Inghilterra, Scozia e Galles, introdotte a norma dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE. La maggior parte delle deroghe è stata introdotta prima del 27 giugno 1995, data entro la quale era obbligatorio attuare la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi; esse sono state tuttavia notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 75/442/CEE. Permangono tuttavia problemi per quanto riguarda l'Irlanda del Nord. L'Italia ha notificato norme che consentono di applicare deroghe per alcuni rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; tali norme sono state approvate con la decisione 2002/909/CE della Commissione [108]. [108] GU L 315 del 19.11.2002, pag. 16. 3.6. Controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi - Articolo 4, paragrafo 1 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oltre agli stabilimenti e alle imprese, anche i produttori di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a controlli periodici. L'Austria ha ribadito che coloro che producono rifiuti pericolosi in modo non sporadico (almeno una volta all'anno) devono essere registrati presso le autorità competenti. Tutti i trasferimenti di rifiuti pericolosi sono iscritti in un registro federale e i dati vengono controllati regolarmente. Ove opportuno vengono effettuati sopralluoghi. Tra i sistemi di monitoraggio vi sono inoltre i controlli a campione (notifiche sospette, controlli per settore, irregolarità). Per quanto riguarda il Belgio, la Regione vallone ha ribadito che i produttori di rifiuti pericolosi vengono sottoposti, di solito una volta all'anno, a un controllo generico mirante a verificare l'attuazione della legislazione ambientale da parte degli stabilimenti registrati. Nella Regione fiamminga e in quella di Bruxelles vengono effettuati controlli periodici la cui frequenza dipende dalla priorità attribuita al fascicolo. La Danimarca ha ribadito che i produttori di rifiuti pericolosi sono sottoposti a controlli nell'ambito delle ispezioni comunali generali. La Finlandia ha fatto riferimento alla propria relazione relativa al 1995-1997. La legge (86/2000) e il decreto (169/2000) sulla protezione dell'ambiente, che sono entrati in vigore il 1°marzo 2000, contengono inoltre disposizioni relative ai controlli. L'autorità incaricata dei controlli (centri ambientali regionali o enti locali) ha il diritto di ottenere dalle autorità e dagli operatori le informazioni necessarie, di spostarsi sul terreno di un altro soggetto, di effettuare ispezioni, prove e misurazioni, di prelevare campioni, di accedere a luoghi in cui sono svolte attività e di monitorare l'impatto ambientale delle attività. L'autorità in questione ha l'obbligo di svolgere con la frequenza necessaria i controlli relativi alle attività per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione. L'effettuazione dei controlli è inoltre obbligatoria in determinate situazioni previste dalla normativa nonché a seguito delle richieste di un operatore, di una parte interessata o di chiunque altro, tranne nei casi in cui un controllo deve considerarsi manifestamente superfluo. Se necessario le autorità redigono un programma distinto di controlli. È inoltre obbligatorio stilare un verbale dei controlli effettuati. La Francia ha ribadito che ogni operazione di conferimento di rifiuti pericolosi a un impianto di smaltimento viene controllata, che gli impianti speciali vengono ispezionati almeno una volta all'anno e che, da una a tre volte all'anno, devono essere presentate dichiarazioni inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. Ciò non chiarisce tuttavia se siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi. In Germania i produttori di rifiuti pericolosi sono controllati dall'autorità competente [109]. La frequenza dei controlli varia a seconda dei Länder e dipende dalla problematicità della situazione (tipo di impianto ed esigenze di monitoraggio); essa varia comunque da un massimo di due volte l'anno a un minimo di una volta ogni cinque anni. [109] Articolo 40 della legge sulla gestione a ciclo chiuso dei prodotti e dei rifiuti (KrW-/AbfG). Articolo 52 della legge federale sul controllo delle immissioni (BImSchG). La Grecia ha comunicato che, a seconda del tipo di rifiuti, le autorità competenti che rilasciano le autorizzazioni per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi svolgono controlli periodici presso i siti di deposito temporaneo. La frequenza delle ispezioni varia in funzione delle condizioni poste per il deposito dei rifiuti. Ciò non chiarisce tuttavia se siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi. L'Irlanda ha ribadito che le singole autorità competenti stabiliscono la frequenza dei controlli in base al tipo di struttura e ai rifiuti in questione (sezione 15, paragrafo 1, lettera b) della legge sulla gestione dei rifiuti del 1996). In Italia l'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22/1997 delega i controlli periodici alle province, che possono stipulare apposite convenzioni con organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia. Nell'ambito delle loro competenze le province sottopongono a controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti. Ciò non chiarisce tuttavia se siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi. Il Lussemburgo rinvia alla relazione 1995-1997, che rilevava come i controlli sulle infrazioni commesse in violazione della legislazione generale sui rifiuti e della legislazione sui rifiuti pericolosi competano ai funzionari della polizia, alle autorità doganali e all'amministrazione ambientale. I controlli vengono effettuati regolarmente, ma senza una frequenza specifica. Il Lussemburgo comunica inoltre che è stato istituito un programma di ecogestione e che le società sono regolarmente sottoposte a controlli di conformità per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Gli stabilimenti classificati devono approntare un programma di prevenzione e gestione dei rifiuti, che viene sottoposto al controllo di un organismo autorizzato. Nei Paesi Bassi i controlli sono effettuati dai servizi responsabili delle autorità competenti (in genere le province). La frequenza dei controlli dipende da vari fattori, quali il tipo e l'ubicazione delle imprese, la natura dei materiali pericolosi e il livello di rischio, solo per citarne alcuni; si può pertanto affermare che la frequenza varia tra le varie imprese. In generale le autorità tentano di controllare ogni impresa almeno una volta all'anno. Il Portogallo ha confermato di aver ottemperato a questo obbligo affidando l'incarico ai vari dipartimenti del ministero dell'Ambiente e della Pianificazione regionale. Anche altri organismi effettuano le ispezioni, tra cui le autorità di polizia. I controlli si svolgono periodicamente, senza intervalli fissi, anche se, in media, i principali produttori di rifiuti pericolosi vengono controllati una volta all'anno. Per la Spagna risulta che ogni autorità regionale può decidere la frequenza dei controlli, che devono comunque svolgersi sempre prima del rinnovo delle autorizzazioni. La Svezia ha ribadito che, in base al codice ambientale svedese, le autorità incaricate dei controlli devono realizzare i rispettivi piani di ispezione su base annua. Le stesse autorità documentano anche le attività che richiedono ispezioni e valutano periodicamente gli esiti di tali ispezioni. Il Regno Unito comunica che i controlli sono effettuati regolarmente, senza tuttavia fornire altre precisazioni. * Dalle risposte pervenute non si può concludere che tutti gli Stati membri garantiscono il controllo periodico di tutte le imprese che generano rifiuti pericolosi. 3.7. Registri dei rifiuti - Articolo 4, paragrafo 2 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 le imprese che producono rifiuti pericolosi devono conservare registri contenenti informazioni dettagliate sui rifiuti pericolosi (oltre agli obblighi di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE). Anche gli stabilimenti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi devono conservare registri e, su richiesta delle autorità competenti, devono rendere pubbliche le informazioni. Il Belgio si rifà alla relazione 1995-1997 per la regione fiamminga. In base alle informazioni fornite in quella sede, l'articolo 23 1 del decreto fiammingo sulla gestione dei rifiuti prevede che i rifiuti pericolosi vengano registrati e identificati; l'articolo 5.2.1.2 della norma Vlarem stabilisce che gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti debbano tenere un registro dei rifiuti in arrivo e di quelli trattati; l'articolo indica anche i dati da presentare per i vari rifiuti interessati. L'articolo 17 del decreto fiammingo sulla gestione dei rifiuti impone ai produttori di rifiuti industriali di conservare un registro dei rifiuti generati. Sulla base delle nuove informazioni inviate per la regione fiamminga, i moduli standard presentati nell'ordinanza ministeriale del 19 novembre 1990, che contenevano norme precise sul formato per la comunicazione delle informazioni sui rifiuti da utilizzare per la relazione annuale obbligatoria, sono stati sostituiti dai moduli indicati nell'articolo 5.1.5.2 del VLAREA. Non sembra invece esserci alcun obbligo sul trasporto dei rifiuti pericolosi. Per la regione vallone non sono state invece presentate informazioni aggiornate. In base alla relazione precedente, tutti i produttori o gli stabilimenti che si occupano della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi sono tenuti a compilare dei registri. Apparentemente non c'è alcun obbligo in merito al trasporto dei rifiuti pericolosi. Per la regione di Bruxelles non sono pervenute informazioni. In Danimarca l'ordinanza n. 619 del 27 giugno 2000 sui rifiuti, sezioni 50 e 53, stabilisce che le imprese e le istituzioni pubbliche e private che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione dei rifiuti di esplosivi, devono comunicare informazioni al rispettivo consiglio locale, in particolare sulla classificazione (codice del catalogo dei rifiuti), sulla quantità, l'imballaggio, la composizione e il tipo di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi nell'ambito delle loro attività devono inoltre registrare i quantitativi di rifiuti pericolosi trasportati indicandone la categoria con il codice del catalogo dei rifiuti, il nome dell'impresa che li ha prodotti e il sito di conferimento (cfr. decreto sui rifiuti, capitolo 14, paragrafo 1). Le informazioni e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservate per cinque anni (cfr. decreto sui rifiuti, sezione 14, paragrafo 2). Ai sensi delle sezioni 15-17 le imprese che trattano i rifiuti pericolosi devono registrare e comunicare all'Agenzia per la protezione dell'ambiente danese le informazioni sul tipo, la frazione, l'origine e il quantitativo di rifiuti trattati, compresi i materiali riciclabili che vengono riciclati, inceneriti per la produzione di energia o smaltiti. Nel caso dei rifiuti pericolosi è previsto anche che questi vengano classificati, utilizzando il codice indicato nel catalogo dei rifiuti. La notifica e la comunicazione delle informazioni seguono le indicazioni delle appendici da 7 a 9 dell'ordinanza. 619 del 27 giugno 2000 allegata. Viene inoltre citata la lettera/nota del 18 luglio 1996 (SG(96) A/012178). In Francia non si utilizzano moduli standard. Se richiesto, il registro consente di risalire alle operazioni effettuate relativamente all'eliminazione dei rifiuti Nella relazione precedente la Francia aveva dichiarato che l'obbligo di conservare registri si applicava ai produttori di rifiuti pericolosi e agli stabilimenti e alle imprese di recupero e smaltimento. Non risultano invece esservi obblighi in materia di trasporto dei rifiuti pericolosi. In Germania i produttori di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva sono tenuti a istituire e a mantenere un registro ai sensi del 29 dell'ordinanza sui registri per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per un periodo di tre anni a partire dalla data di registrazione dell'ultima voce o dell'ultimo documento. Il registro contiene alcuni moduli completati tratti dall'allegato 1 dell'ordinanza già citata, che sono obbligatori. Tali moduli sono i seguenti: 1) moduli per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti e moduli per la registrazione collettiva della corretta gestione dei rifiuti; foglio di copertina per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti (EN); dichiarazione del responsabile (VE); analisi della dichiarazione (DA); dichiarazione di accettazione (AE); conferma ufficiale (BB); 2) moduli per la registrazione delle notifiche: pagina di copertina per la notifica/domanda (AA); dichiarazione del responsabile (VE) (senza analisi della dichiarazione - DA); 3) Moduli per le esenzioni: pagina di copertina per la notifica/domanda (AA); dichiarazione di accettazione (AE); conferma ufficiale (BB); 4) moduli per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti: nota di conferimento; certificato di consegna; 5) Moduli per la registrazione semplificata e la registrazione collettiva semplificata: foglio di copertina per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti (EN); dichiarazione del responsabile (VE) senza analisi della dichiarazione (DA); dichiarazione di accettazione (AE). Nella relazione precedente la Germania aveva dichiarato che i produttori e gli stabilimenti di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi erano tenuti a mettere in atto "procedure di prova" (Nachweisverfahren). L'obbligo di registrazione sembra applicarsi solo ai produttori che generano più di 2000 kg di rifiuti pericolosi o di 2000 tonnellate all'anno: questa pratica non è conforme all'articolo 4, paragrafo 2. In Spagna gli articoli 16 e 17 del decreto reale 833/89, che è stato debitamente notificato alla Commissione, impongono l'obbligo di mantenere registri e ne stabiliscono il contenuto. In Grecia il registro dei rifiuti pericolosi che i produttori e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 devono conservare contiene, oltre alle date di produzione, conferimento e ricezione, anche informazioni sulla quantità, la composizione chimica, il pH, le caratteristiche fisico-chimiche, la provenienza e il metodo di imballaggio, trasporto e stoccaggio. Il registro viene conservato per almeno dieci anni. L'Irlanda non ha risposto alla domanda. Nella relazione precedente aveva confermato che l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva veniva applicato, senza tuttavia fornire altre precisazioni. L'Italia ha riferito che la legislazione nazionale sui rifiuti contiene una serie di obblighi in materia di registrazione e di altre certificazioni connesse che sono vincolanti per le imprese di recupero e smaltimento dei rifiuti, per i produttori di rifiuti pericolosi (con eccezioni per alcune aziende agricole) e per i produttori di rifiuti non pericolosi che si occupano di processi industriali e artigianali (ad eccezione di alcuni operatori) [110]. Il formato per la registrazione delle informazioni è standard ed è soggetto a periodiche procedure di certificazione da parte delle autorità competenti. [110] Decreto legislativo 22/1997. Il Lussemburgo ha fatto riferimento alle informazioni della relazione precedente, in base alle quali la legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti impone agli stabilimenti che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di preparare e conservare registri. La stessa disposizione si applica ai produttori di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996. Fino ad ora non è stato distribuito alcun modulo standard per la registrazione. Nei Paesi Bassi i produttori di rifiuti pericolosi devono indicare il tipo e la composizione dei rifiuti pericolosi che trasferiscono e devono informare in merito la parte a cui vengono conferiti i rifiuti. Non esiste un modulo standard per la registrazione dei rifiuti da parte dei produttori o dei soggetti a cui vengono conferiti i rifiuti: in generale, le imprese possono utilizzare il formato che preferiscono. Le imprese che raccolgono o ricevono i rifiuti utilizzano invece moduli standard per informare l'autorità competente del conferimento dei rifiuti. In Austria ai sensi del 12(1) della legge sulla gestione dei rifiuti, chiunque svolga un'attività che generi rifiuti o oli usati o che raccolga e tratti i rifiuti (o gli oli usati) deve registrare costantemente, per ciascun anno di calendario, il tipo, la quantità, la provenienza e l'ubicazione di tali rifiuti (oli usati) e deve presentare tali informazioni alle autorità competenti se queste le richiedono. I registri vengono conservati per almeno sette anni a partire dall'ultima registrazione effettuata. Le disposizioni di attuazione di questi obblighi sono contenute nell'ordinanza sul controllo dei rifiuti [111]. Viene applicato un sistema di moduli per l'identificazione dei rifiuti pericolosi in base al quale il detentore dei rifiuti pericolosi o degli oli usati deve indicare, in particolare, il tipo, la quantità, la provenienza e l'ubicazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati tramite appositi moduli standard e la continua registrazione basata su tali informazioni. [111] BGBl No 65/1991. Il Portogallo non ha risposto alla domanda. La Finlandia fa riferimento alla relazione 1995-1997. In base alle informazioni pervenute allora, i detentori delle autorizzazioni, i produttori di rifiuti pericolosi (esclusi quelli domestici) e le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi devono registrare la quantità, il tipo, la qualità e la provenienza di tutti i rifiuti, indicando anche data e luogo di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, smaltimento e conferimento (legge sui rifiuti, sezione 51, paragrafo 3). Chi detiene un'autorizzazione ogni anno deve presentare una sintesi di tali registri sui rifiuti alle autorità di controllo, secondo un formulario standard. In caso di conferimento di rifiuti pericolosi a fini di recupero o di smaltimento, è necessario completare un modulo di identificazione contenente dati precisi sui rifiuti, che viene successivamente conservato per tre anni. La Finlandia comunica inoltre che l'autorizzazione in vigore è stata sostituita da una licenza ambientale a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla protezione dell'ambiente (n. 86/2000) il 1° marzo 2000. L'obbligo in merito all'impiego del modulo di identificazione istituito dalla decisione governativa sulle informazioni da fornire sui rifiuti pericolosi e sul loro imballaggio ed etichettatura (659/1996) non è applicabile ai rifiuti pericolosi di origine domestica o provenienti da attività assimilabili e che vengono conferiti ad un impianto urbano o di altro tipo; tale obbligo non è applicabile nemmeno alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, per le quali esistono disposizioni distinte in materia di moduli e procedure di identificazione. Per la registrazione e la comunicazione annua delle informazioni, se richiesta dalle autorità competenti, si raccomanda di utilizzare moduli standard, che sono stati preparati e distribuiti agli operatori economici da parte dell'amministrazione responsabile dell'ambiente. La Svezia comunica che le disposizioni in materia di registri sono contenute nell'ordinanza svedese sui rifiuti pericolosi. Nel Regno Unito le imprese che conferiscono rifiuti pericolosi e quelle che li trasportano sono tenute a compilare registri ai sensi della norma 15 delle SWR (Special Waste Regulations) e della norma 14 delle SWR NI. Tale obbligo dovrebbe essere esteso anche ai produttori in occasione del riesame di tali norme, previsto per il 2002. * Il Regno Unito non ha ancora dato attuazione alle disposizioni riguardanti i produttori di rifiuti pericolosi. Il sistema tedesco di registrazione non è conforme all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva. Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo e Svezia non hanno fornito informazioni sull'attuazione dell'obbligo in materia di trasporto dei rifiuti pericolosi, mentre Portogallo e Irlanda non hanno comunicato dati sull'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2. 3.8. Misure per l'imballaggio e l'etichettatura adeguati dei rifiuti pericolosi - Articolo 5 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 i rifiuti devono essere adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo. L'Austria ha ribadito che le disposizioni in materia di imballaggi e marcature sono obbligatorie e sono contenute nel 4 della legge sul trasporto delle merci pericolose [112]. [112] (GGBG, BGBl. I No 145/1998). Per quanto riguarda il Belgio, la regione vallone ha ribadito che le imprese che effettuano operazioni di trasporto, raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi devono richiedere un'autorizzazione, che prevede disposizioni in materia di imballaggio ed etichettatura. La regione fiamminga ha fatto riferimento alle informazioni già inviate per il periodo 1995-1997, che descrivevano gli obblighi in materia di imballaggio ed identificazione dei rifiuti durante la raccolta, il trasporto e il deposito temporaneo. La regione di Bruxelles ha citato i testi giuridici in vigore al riguardo, senza fornire ulteriori precisazioni. La Danimarca ha ribadito che l'articolo 5, paragrafo 1 è stato applicato ed ha nuovamente citato la lettera del 18.7.1996 alla Commissione, nella quale la Danimarca confermava che l'articolo in questione era stato recepito dal 54 della bekendtgørelse n. 581del 24 giugno 1996. Anche la Finlandia ha confermato l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1 e ha fatto riferimento alla relazione 1995-1997. La Francia ha confermato l'attuazione, allegando nuovamente una descrizione delle disposizioni giuridiche in vigore in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto dei rifiuti ospedalieri e dei rifiuti ospedalieri infettivi, mentre mancano dati su altri tipi di rifiuti pericolosi. La Germania ha dichiarato che le disposizioni di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1 sono contenute nel regolamento sul trasporto delle merci pericolose. La Grecia ha comunicato che le operazioni di raccolta, trasporto e deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi vengono effettuate previa autorizzazione dell'autorità competente rilasciata per quello scopo preciso e in base a condizioni fissate in funzione del tipo, quantitativo e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti, nel rispetto delle norme internazionali o comunitarie. In Irlanda l'articolo 5, paragrafo 1 viene recepito dalle disposizioni delle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi (Waste Management (Hazardous Waste) Regulations) e delle norme sulla movimentazione dei rifiuti pericolosi (Waste Management (Movement of Hazardous Waste) Regulations) del 1998 [113]. In base ai suddetti testi, gli imballaggi utilizzati per lo stoccaggio temporaneo o il trasferimento di rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente etichettati dal produttore dei rifiuti o da chi li conferisce, rispettivamente, a meno che l'amministrazione locale competente non autorizzi la miscela di tali rifiuti. [113] Articolo 22 e articolo 5, paragrafo 1, lettera b, rispettivamente. In Italia l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 22/1997 stabilisce che, nel corso della raccolta e del trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati adeguatamente e precisa le informazioni da indicare. Il Lussemburgo ha ribadito che le disposizioni in questione erano già state recepite, come già riportato nella relazione 1995-1997, dall'articolo 5 del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996. I Paesi Bassi hanno nuovamente fatto riferimento alla legge sul trasporto delle sostanze pericolose [114] e ad altre normative applicabili. La maggior parte dei rifiuti pericolosi sono anche sostanze pericolose e per questo le operazioni di raccolta, trasporto e deposito temporaneo sono disciplinate dalla normativa citata. Per i rifiuti pericolosi che non sono classificati come sostanze pericolose, le disposizioni riguardanti il trasporto rientrano nella legislazione sul trasporto su strada. Per il deposito dei rifiuti pericolosi è necessaria un'autorizzazione, ai sensi della legge sulla gestione ambientale, che fissa le norme in materia di sicurezza e altri aspetti, quali la prevenzione delle emissioni nel terreno e nelle acque sotterranee. [114] Wet vervoer gevaarlijke stoffen - Staatsblad, 1995, 525 Il Portogallo ha riferito che, ai sensi dell'ordinanza 335/97 del 16 maggio 1997, il trasporto dei rifiuti deve rispettare precise condizioni ambientali intese ad evitare dispersioni e sversamenti. Se i rifiuti da trasportare rispondono ai criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi, le procedure di imballaggio ed etichettatura devono soddisfare le disposizioni in vigore. Il deposito temporaneo dei rifiuti è soggetto ad autorizzazione preventiva, che tiene conto anche degli aspetti dell'imballaggio e dell'etichettatura. Sono inoltre in vigore disposizioni specifiche per specifici flussi di rifiuti come quelli ospedalieri, i PCB e gli oli usati. La Spagna ha confermato di aver recepito i provvedimenti con il decreto reale 833/89, articoli 13 e 14. La Svezia ha ribadito che l'imballaggio e l'etichettatura devono conformarsi alle norme applicabili al trasporto delle merci pericolose. Il Regno Unito ha riferito di non aver ancora adottato le misure di recepimento necessarie e di essere in procinto di definire i riferimenti adeguati. * Per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, la Francia ha confermato l'attuazione delle disposizioni in materia solo per i rifiuti ospedalieri e ospedalieri infettivi, mentre il Regno Unito ha confermato che i riferimenti del caso sono in via di esame. 3.9. Piani e gestione dei rifiuti e statistiche sui rifiuti - Articolo 6 In base all'articolo 6 le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi. I dati e le informazioni sui piani di gestione per i rifiuti pericolosi figurano nella tabella 2 della direttiva 75/442/CEE. Il Belgio ripropone le cifre già fornite nella relazione precedente per la regione fiamminga, dove i piani di gestione dei rifiuti pericolosi risalgono al 1° gennaio 1997 e fanno parte dei piani generali di gestione dei rifiuti. I piani della politica ambientale comprendono: a) una relazione ambientale che descrive lo stato dell'ambiente e propone previsioni ("MIRA-Thema's" per il 1998 e il 1999 e "MIRA-Scenario's" per il 2000); b) il piano quinquennale di politica ambientale ("MINA-plan" per il periodo 1997-2001), contenente le linee generali della politica ambientale della regione fiamminga; c) il programma ambientale annuale, contenente le azioni necessarie per attuare e rendere operativo il piano sulla politica ambientale; nell'ambito del piano varie azioni riguardano i rifiuti pericolosi come il piano per lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e il piano di attuazione per la raccolta differenziata dei rifiuti industriali delle piccole imprese; d) piani di politica settoriale sui rifiuti. Altri piani di politica ambientale sono stati elaborati nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti istituiti a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE. La Germania ha dichiarato che 12 dei 16 Länder dispongono di piani autonomi per la gestione dei rifiuti pericolosi. In Spagna vengono redatti piani nazionali diversi per ciascun tipo di rifiuti, mentre in alcune regioni vi sono piani integrati o generali in materia. In Grecia i piani di gestione per i rifiuti pericolosi rientrano nei piani di gestione dei rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE e sono inseriti nella decisione ministeriale congiunta 14312/1302/2000 [115]. Per il momento è stata completata la fase di definizione dei piani di gestione riguardo alla preselezione di siti adeguati per la creazione di centri adibiti al deposito preliminare, trattamento, utilizzo e smaltimento finale dei rifiuti pericolosi. [115] Gazzetta ufficiale greca 723/B/2000, 9-6-2000. L'Irlanda spiega che, nell'ambito delle norme del 1982, le amministrazioni locali avevano preparato piani speciali per i rifiuti diversi dai piani di gestione dei rifiuti istituiti ai sensi delle norme del 1979. Il piano NHWMP predisposto dall'EPA irlandese è distinto dai piani di gestione dei rifiuti stilato dalle amministrazioni locali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE [116]. [116] L'Irlanda fa anche riferimento alla sezione 22(8) del Waste Management Act del 1996. In Lussemburgo i piani sui rifiuti pericolosi rientrano nel piano nazionale generale di gestione dei rifiuti istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, modificata. Nei Paesi Bassi il piano pluriennale per i rifiuti pericolosi II (Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II) risponde alle finalità dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE e con il programma decennale sui rifiuti (domestici e rifiuti commerciali assimilati) costituisce un quadro omogeneo per la pianificazione e la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE. L'Austria ha preparato questi piani nell'ambito del piano generale di gestione dei rifiuti (piano federale di gestione dei rifiuti 2001). In Svezia i piani di gestione sono conformi alle disposizioni della direttiva /75/442/CEE. I piani del Regno Unito rientrano nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE. * Nella maggior parte degli Stati membri i piani per i rifiuti pericolosi rientrano nei piani generali di gestione dei rifiuti. La situazione riguardo alla trasmissione delle informazioni sui piani è sintetizzata nel paragrafo 3.1 della relazione sulla direttiva 75/442/CEE. 3.10. Deroghe temporanee alla direttiva - Articolo 7 Ai sensi dell'articolo 7, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe. Nessuno degli Stati membri ha applicato l'articolo 7. 3.11. Altre informazioni - Articolo 8, paragrafo 3 L'articolo 8, paragrafo 3 stabilisce che, per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le informazioni seguenti: nome e indirizzo, sistema di trattamento dei rifiuti, tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati. Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati in questione secondo il formato previsto dalla decisione 96/302/CE [117]. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta [117] GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 26. Al maggio 1999 tutti gli Stati membri avevano inviato le informazioni alla Commissione, ad eccezione dell'Italia. Solo la Germania ha fornito un primo aggiornamento dei dati, rispetto a tutti gli altri Stato che hanno comunicato i dati solo una volta. Non tutti gli Stati membri hanno inviato dati completi o nel formato corretto. Per esempio i dati della Grecia erano parziali e contenevano solo il nome e l'indirizzo degli impianti [118]. Le informazioni trasmesse dalla Germania erano invece complete, ma i dati riguardanti i rifiuti che si possono trattare vengono indicati con i codici LAGA e non con quelli previsti dal catalogo europeo dei rifiuti. Il Regno Unito ha inviato informazioni complete, salvo per i tipi di rifiuti trattati negli impianti dell'Inghilterra; anche per la Francia mancano i dati sulle tipologie di rifiuti trattate. Per l'Irlanda e il Portogallo non vengono sistematicamente indicati i tipi di rifiuti; per il Portogallo mancano anche i dati sul sistema di trattamento utilizzato in alcuni impianti. Tutti gli altri Stati membri hanno trasmesso tutte le informazioni richieste nel formato prestabilito. [118] Nella sentenza del 13 giugno 2002 (Commissione contro Repubblica ellenica, causa C-33/01) la Corte europea di giustizia ha stabilito che la Grecia non aveva adempiuto agli obblighi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689/CEE. Il Centro tematico europeo sui rifiuti e sui flussi di materiali ha creato una banca dati sulle strutture di gestione dei rifiuti, contenente tutte le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 riguardo agli impianti che trattano rifiuti pericolosi. DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI 1. INTRODUZIONE La direttiva75/439/CEE [119] concernente l'eliminazione di oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE [120] mira a creare un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento il deposito e l'eliminazione degli oli usati, come oli lubrificanti per veicoli e motori. La direttiva mira anche a tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi di tali operazioni. Gli oli usati sono pericolosi perché cancerogeni. Gli oli usati non trattati presenti in fiumi, laghi e corsi d'acqua possono minacciare la vita aquatica e gli oli usati non trattati presenti sul terreno possono contaminare il suolo. [119] GU L 194 del 24.07.1975, pag. 31. [120] GU L 42 del 22.12.1986, pag. 43. Le principali disposizioni della direttiva 75/439/CEE sono in particolare: - definizione del termine "olio usato": qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici (articolo 1); - definizione di rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli (Articolo 1); - definizione di l'eliminazione che, a differenza della definizione figurante nella Direttiva 75/442/CEE, comprende sia il recupero che l'eliminazione - l'obbligo di garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per le persone e l'ambiente (Articolo 2) - l'obbligo di dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione rispetto ad altre opzioni di l'eliminazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo (Articolo 3); - se i vincoli di cui sopra impediscono la rigenerazione degli oli usati, l'opzione da considerare è la loro combustione (Articolo 3); - il divieto di scaricare oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni o nel suolo (Articolo 4); - il divieto di qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore ai livelli prescritti (Articolo 4); - la raccolta di oli usati deve essere garantita e controllata. Le imprese che raccolgono oli usati devono essere sottoposte a registrazione (Articolo 5); - le imprese che effettuano la rigenerazione o l'incenerimento di oli usati devono avere un'autorizzazione (Articolo 6) - le imprese che effettuano la rigenerazione di oli usati non devono causare danni all'ambiente che possono essere evitati e sono soggette ad ispezioni periodiche (Articolo 7); - la fissazione di valori limite di emissione per l'incenerimento degli oli usati (Articolo 8); - il divieto di usare oli usati che contengono più di 50 ppm of PCB (policlorobifenili) come combustibile (Articolo 8); - obbligo per le imprese che raccolgono, detengono o eliminano oli usati di mantenere una documentazione al riguardo (Articolo 11); - obbligo di controlli periodici per le imprese che effettuano la rigenerazione o l'incenerimento di oli usati (Articolo 13); - possibilità di beneficiare di indennità quale contropartita degli obblighi imposti alle imprese di raccolta e/o di eliminazione (Articolo 14); - requisiti concernenti le relazioni (Articolo 18). La presente relazione si basa sulle risposte al questionario stabilito dalla Decisione della Commissione 94/741/CE [121]. [121] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42. 2. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE La presente relazione è una sintesi delle risposte al questionario inviate dagli Stati membri per il periodo 1998-2000 sull'eliminazione degli oli usati. Pur con lunghi ritardi e lacune (in certi casi), tutti i 15 Stati membri hanno risposto al questionario. Si tratta di un miglioramento rispetto al periodo precedente 1995-1997 quando alcuni Stati membri non avevano inviato le loro risposte in tempo per elaborare la relazione e si era dovuto ricorrere ad altre fonti. 2.1. Diritto nazionale Tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le normative e i regolamenti in vigore che concernono l'eliminazione degli oli usati. Nel dicembre 2002, erano in corso procedimenti di infrazione nei confronti di Austria, Portogallo e Irlanda per incorretto recepimento. La Corte è stata adita nei confronti di Austria [122] e Portogallo [123]. Sono anche state avviate procedure di infrazione nei riguardi di Grecia, Francia, Svezia, Danimarca, Belgio, Regno Unito e Finlandia per casi di incorretta attuazione. [122] C-15/03 [123] C-392/99 2.2. Disposizioni inerenti alla rigenerazione dell'olio usato - Articolo 7 Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato (articolo 7, lettera a)). Inoltre gli Stati membri devono assicurare che gli oli base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti pericolosi e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori ai limiti di 50 parti per milione (ppm) (articolo 7, lettera b)). Austria e Paesi Bassi hanno dichiarato di non aver adottato misure di questo tipo, data l'assenza di impianti di rigenerazione sul loro territorio. Misure di questo tipo sono invece state adottate da Grecia, Portogallo e Fiandre. La Grecia ha precisato che le imprese che intendono trattare oli usati mediante rigenerazione devono presentare una valutazione di impatto ambientale (VIA) all'autorità competente (Ministero dell'ambiente, Pianificazione regionale e Lavori pubblici). Il Ministero esamina la VIA e, se essa è completa, elabora le clausole ambientali e formula una raccomandazione agli altri ministeri competenti in vista di una decisione ministeriale comune al riguardo. Le clausole ambientali comprendono le condizioni e restrizioni previste dalla Direttiva 75/439/CEE (decisione ministeriale comune 98012/2001/96). I rifiuti pericolosi prodotti derivanti dalla rigenerazione sono gestiti conformemente alla decisione ministeriale comune 19396/1546/97 (Gazzetta ufficiale 604/B/1997). Il Portogallo ha dichiarato che le misure volte a garantire un funzionamento delle unità di rigenerazione non nocivo per l'ambiente figurano nella legge del 22 dicembre 1986 che recepisce nella legislazione nazionale portoghese la Direttiva 75/439/CEE, come notificato alla Commissione, e in altre normative nazionali sulla gestione dei rifiuti. In Portogallo non esistono comunque unità di rigenerazione degli oli usati . Gli altri Stati membri non hanno risposto a questa domanda. 2.3. Misure nazionali più rigorose - Articolo 16 Ai sensi dell'articolo 16, gli Stati membri possono adottare misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Portogallo, Francia, Spagna, Irlanda, Regno Unito e Grecia hanno dichiarato di non aver ritenuto necessario adottare misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Belgio: la Regione fiamminga ha adottato misure più rigorose; cfr. in particolare Articolo 5.2.3.5.2 di Vlarem II e Articolo 4.2.5 del regolamento fiammingo "VLAREA" sulla prevenzione e gestione dei rifiuti del 17 dicembre 1997. La Regione wallona aveva già annunciato nella relazione precedente misure più rigorose con riferimento all'Articolo 4 sul divieto di scarichi. Tali misure precisano meglio gli obblighi da rispettare nella gestione degli oli usati. I Paesi Bassi hanno anche adottato misure più rigorose per l'incenerimento degli oli usati. La legislazione nazionale vieta di incenerire gli oli usati in un impianto o in un forno a tamburo centrifugo di incenerimento dei rifiuti. Vigono inoltre valori limite per il tenore di halon e PCB negli oli usati come combustibile o nella fabbricazione di combustibile. Questi valori limite si applicano a tutti i combustibili e quindi alcuni oli usati non possono semplicemente essere trasformati in combustibile. La Finlandia ha adottato misure più rigorose per l'incenerimento di oli usati. È vietato incenerire oli usati in un boiler o altro impianto con una capacità di combustione pari o inferiore a 5 megawatt. Il Lussemburgo non contempla misure più rigorose, bensì l'applicazione di un obbligo esistente della Direttiva, l'Articolo 3, la priorità data alla rigenerazione degli oli usati. Austria, Germania, Svezia hanno dichiarato di aver adottato misure più rigorose, senza fornire dettagli. 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Gestione degli oli usati - Articoli 2 e 3 Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare misure necessarie per garantire la gestione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per le persone e l'ambiente. Ai sensi dell'articolo 3, la priorità sarà data in primo luogo alla rigenerazione, quindi alla combustione e, da ultimo, alla distruzione innocua (trattamento) o all'eliminazione (per i vincoli cfr. domanda 2). Tutti gli Stati membri hanno indicato di aver preso le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza provocare danni evitabili per l'ambiente. La tabella 1 indica le quantità di oli immesse sul mercato, di oli usati prodotti, di oli usati raccolti, inceneriti o conferiti a discarica, come indicato dagli Stati membri. Diversi Stati membri non hanno risposto alla domanda "oli usati prodotti"e in questi casi la Commissione ha applicato un "fattore di conversione" medio del 50% [124] per calcolare la quantità di oli usati prodotti dalla quantità di olio vergine immesso sul mercato. Il tasso di raccolta è stato calcolato come la quantità di oli usati raccolti diviso per la quantità di oli usati prodotti. [124] Nella letteratura si constata che circa il 50% degli oli immessi sul mercato diventa oli usati (il resto si perde durante l'uso, nella combustione nei motori, mediante fuoriuscita o rimane nei contenitori). Non tutte le applicazioni degli oli comportano tuttavia un 50% di oli usati. In alcune applicazioni l'olio viene completamente consumato mentre altre danno quasi un 100% di oli usati (praticamente nessuna perdita durante l'uso). Questo "fattore di conversione" dagli oli immessi sul mercato in oli usati, pari al 50%, è quindi una media per tutti gli impieghi di olio. Non tutti gli Stati membri applicano questo fattore di conversione. Ciò dipende dalle pratiche nazionali, dall'età media dei veicoli (più sono vecchi e più consumano e bruciano olio e quindi le quantità di oli usati saranno minori). Dall'analisi dei dati forniti dagli Stati membri (senza ricorrere ad altre fonti) risultano per l'anno 2000, i seguenti tassi di raccolta: Austria 76%, Belgio 59% (per il 1999 in quanto non sono stati forniti dati per il 2000), Danimarca 89%, Finlandia 94%, Francia 82%, Germania 84%, Grecia 67%, Irlanda 90%, Italia 58%, Lussemburgo 99%, Paesi Bassi 92%, Portogallo 91% Spagna 87%, Svezia 89% e Regno Unito 81%. Il tasso medio di raccolta UE è dell'83%. Ciò significa che circa il 20% degli oli usati sono scaricati illegalmente oppure sono inceneriti con danni per l'ambiente. La Figura 1 presenta le quantità commercializzate/generate/raccolte per 1000 abitanti. La Figura 2 fornisce un quadro generale della gestione degli oli usati nell'Unione europea. * Il quadro generale dell'anno 2000 mostra che, in media, circa il 66% degli oli usati prodotti sono stati sottoposti a combustione e il 24% a rigenerazione. Queste figure indicano che circa il 90% degli oli usati prodotti sono recuperati, mediante rigenerazione o come combustibile [125]. Ciò conferma nelle grandi linee la situazione del 1997, presentata nella relazione 1995-1997 e non indica miglioramenti significativi nella gestione degli oli usati nell'UE. [125] Questa percentuale media è leggermente superiore al tasso medio di raccolta sopra indicato. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che in certi casi gli oli usati prodotti non sono raccolti e sono inceneriti sul sito. 3.2. Vincoli concernenti la rigenerazione e la combustione degli oli usati - Articolo 3 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri devono dare priorità innanzitutto alla rigenerazione degli oli usati e, in secondo luogo, alla combustione degli oli usati secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale. Qualora la presenza di tali vincoli non consenta di procedere né alla rigenerazione né alla combustione, gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento controllato degli oli usati (articolo 3, paragrafo 3). Belgio: la Regione Fiamminga e la Regione di Bruxelles non hanno vincoli con riferimento alla rigenerazione e combustione. La Regione wallona non dispone di capacità di rigenerazione in quanto questa opzione non è stata considerata redditizia dal punto di vista finanziario rispetto alla produzione di oli di base da parte dell'industria petrolchimica e inoltre la scadente qualità degli oli rigenerati rende la loro commercializzazione difficile. Per ottemperare all'obbligo di dare la priorità alla rigenerazione è stato costruito un impianto di rigenerazione che potrà trattare due terzi degli oli usati nella regione Wallona. Sarà inoltre introdotto un obbligo di ripresa per produttori, importatori e distributori di oli usati, abbinato ad obiettivi di raccolta e recupero/rigenerazione. Al fine di stabilire obiettivi armonizzati in tutto il Belgio e dare la priorità alla rigenerazione, le tre Regioni e i responsabili dell'immissione sul mercato degli oli stanno negoziando un accordo. In Danimarca non esistevano prima del maggio 2001 impianti di rigenerazione degli oli usati. Il progetto di studio menzionato nella relazione precedente indicava l'assenza di una giustificazione economica. A causa dell'impossibilità di rigenerazione in olio di base, gli oli usati erano bruciati (dopo raffinazione) in impianti di teleriscaldamento. Fino al luglio 2000, erano concesse sovvenzioni alle imprese private di raccolta di oli usati sotto forma di compensazioni alla tassa sull'energia e sul CO2 se gli oli usati venivano trasferiti ad impianti di teleriscaldamento. Dal 1° luglio 2000, la raccolta degli oli usati è stata finanziata dal settore petrolifero. In Germania non esistono vincoli con riferimento alla rigenerazione e combustione degli oli usati. La priorità è data alla rigenerazione degli oli usati. Per incoraggiare investimenti di ammodernamento degli impianti da parte delle imprese che rigenerano gli oli usati, si prevede di sovvenzionare la rigenerazione degli oli usati. In Spagna esitono vincoli alla rigenerazione degli oli usati, dato lo scarso numero di impianti che effettuano questo trattamento. Non esistono vincoli alla combustione degli oli usati. In Grecia non esistono vincoli alla rigenerazione e combustione. Le condizioni ambientali delle autorizzazioni di cui alla domanda I.2 comprendono condizioni che proteggono in larga misura la salute umana e l'ambiente. L'opzione preferita per gli oli usati è la raccolta seguita da rigenerazione. La Grecia ha molti impianti di rigenerazione degli oli usati autorizzati. L'autorità competente impone condizioni e vincoli al deposito temporaneo di oli usati, per tutelare la salute pubblica, sulla base della decisione ministeriale comune 98012/2001/96 (Gazzetta Uff. 40/B/96) che stabilisce misure e condizioni per la gestione degli oli usati, la decisione ministeriale comune 69269/5387/90 sull'elaborazione di valutazioni di impatto ambientale (VIA), la decisione ministeriale comune 72751/3054/85 (Gazzetta Uff. 665/B/85) sui rifiuti tossici e pericolosi e l'eliminazione di PCB e PCT e la decisione ministeriale comune 19396/1546/97 (Gazzetta Uff. 604/B/97) sulla gestione dei rifiuti pericolosi. L'Irlanda ha dichiarato che esistono grossi vincoli tecnici ed economici alla rigenerazione degli oli usati che sono difficili da superare nella pratica. Nel 1998 è stato elaborato uno "Strategy Study Report" per coadiuvare la preparazione del Piano nazionale di gestione dei rifiuti pericolosi. Tale rapporto ha sconsigliato la costruzione di un nuovo impianto di rigenerazione in quanto la soglia di carico sarebbe superiore al consumo totale di oli lubrificanti in Irlanda. Il rapporto era invece a favore dell'espansione degli impianti di trattamento esistenti per far fronte a maggiori quantità di oli usati e nell'ottica di migliori prestazioni ambientali. Non sono pertanto proposte misure per promuovere la rigenerazione degli oli usati rispetto al trattamento per usarli come combustibile. Nei Paesi Bassi la politica del governo agli inizi degli anni '80 tendeva a trattare gli oli usati in un'unità centrale di trattamento per rigenerarli in olio di base. Questa opzione non è mai stata realizzata a causa di vincoli commerciali. Nel 1986 è stato elaborato un piano, di concerto con i produttori di oli lubrificanti, per costruire un'unità centrale di trattamento degli oli usati con l'obiettivo (principale) di produrre combustibili pregiati (gasolio marino) ed è stata rilasciata un'autorizzazione al riguardo ad un'impresa. Malgrado la sovvenzione approvata dal governo, l'impianto non è mai stato costruito. Alcuni oli usati sono ora esportati per rigenerazione in olio di base. Questo mercato è ostacolato dal fatto che le imprese di raccolta degli oli usati si rivolgono a mercati esteri (meno cari) dove gli oli usati sono usati principalmente come combustibile. Nel 1998 la concentrazione massima autorizzata di alogeni organici nell'olio usato come combustibile o come materia prima per la fabbricazione di combustibile è stata ridotta da 500 mg/kg a 50 mg/kg. Di conseguenza, gli oli usati non possono più essere usati per la produzione di combustibile. Il trattamento di oli usati nei Paesi Bassi assume la forma di separazione centrifuga seguita da combustione e il prodotto ottenuto è usato principalmente come combustibile. I restanti oli usati sono esportati per applicazioni utili, rigenerazione o impiego come combustibile. In Portogallo esistono diversi vincoli alla costruzione di unità di rigenerazione sul territorio portoghese. La quantità di oli usati raccolti, soprattutto oli di alta qualità, è al di sotto del normale break-even point di 60 000 - 80 000 tonnellate calcolato nello studio "Economics of waste oils regeneration" di Coopers & Lybrand, The Hague, del 29 gennaio 1997. Il Regolamento (CEE) No 259/93 del 1° febbraio 1993 rende impossibile vietare l'esportazione di oli usati per recupero energetico e ciò scoraggia i potenziali investitori a costruire unità di rigenerazione sul territorio portoghese in quanto non hanno la garanzia che gli oli usati raccolti siano convogliati alle loro unità. Un altro vincolo è dato dal fatto che il mercato dell'olio di base è prossimo alla saturazione, cosa che ovviamente non favorisce la rigenerazione. In Portogallo non esistono vincoli alla combustione degli oli usati, ma il loro pretrattamento è obbligatorio prima di sottoporli ad incenerimento. Tale trattamento assume la seguente forma: gli oli usati sono filtrati e disidratati, i metalli sono rimossi e l'olio è centrifugato. Gli impianti che effettuano queste operazioni devono prima ottenere l'autorizzazione industriale di cui al Decreto Legge N. 282/93 del 17 agosto 1993. La Finlandia rinvia alla sua risposta del 1° giugno 2001 alla lettera di ingiunzione della Commissione concernente l'applicazione dell'Articolo 3. Secondo questa lettera esistono vincoli economici e organizzativi a dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, a causa della piccola quantità di oli usati prodotti e del basso prezzo degli oli rigenerati che inoltre sono poco richiesti. La Svezia non effettua la rigenerazione degli oli usati. Nel Regno Unito fino al 2000 vi è stato un trattamento limitato degli oli usati, sulla base di investimenti elevati. La principale concorrenza proveniva da imprese che recuperano energia dagli oli usati. La concorrenza tra imprese petrolifere e il ribasso dei prezzi dell'olio vergine hanno anche inciso sulla redditività della rigenerazione degli oli usati. Non esistono vincoli per la combustione degli oli usati. Tutti gli oli usati raccolti sono sottoposti a combustione in condizioni compatibili con l'ossido di etilene. In Francia, Italia, Lussemburgo e Austria non esistono vincoli alla rigenerazione e combustione degli oli usati, ma non sono stati forniti dettagli. * Molti Stati membri non hanno ancora recepito nella legislazione nazionale la priorità di rigenerare gli oli usati. Nel corso delle procedure di infrazione in atto, alcuni Stati membri hanno recepito questo obbligo. * Negli Stati membri dove esistono vincoli alla rigenerazione, la causa principale sembra essere di tipo economico, ad esempio produzione ridotta di oli usati, possibilità di combustione a basso costo in altri Stati membri e saturazione del mercato degli oli di base. Uno Stato membro ha indicato la presenza di vincoli alla combustione degli oli usati a causa della fissazione di valori limite di inquinante. 3.3. Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento - Articolo 5 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono attuare programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti. Belgio: la Regione wallona non ha svolto alcuna campagna specifica sugli oli usati per sensibilizzare il pubblico. Vi è stata una certa sensibilizzazione grazie a campagne più generali che hanno fornito al pubblico informazioni sulle disposizioni da prendere, soprattutto per i rifiuti domestici, per tutelare l'ambiente. Le campagne sono state organizzate durante le "settimane verdi" (consulenza e informazioni generali sul trattamento dei rifiuti domestici), tramite spot pubblicitari, pubblicazioni, poster e informazioni ai cittadini a cura dell'autorità locale. La Regione fiamminga non ha svolto campagne di informazione o promozionali. Austria: comunicati, conferenze, dichiarazioni stampa e opuscoli informativi. Germania: azioni di sensibilizzazione del pubblico soprattutto sulla base delle Sezioni 38 e 39 della legge del 27 settembre 1994 (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) in base alla quale gli enti statutari responsabili della gestione dei rifiuti e le organizzazioni del settore privato devono fornire informazioni e consulenza sulle possibilità di evitare la produzione di rifiuti e sulle opzioni di recupero e smaltimento. L'autorità competente in ciascun Land informa il pubblico sui progressi conseguiti in materia. L'autorità ambientale di ogni Land e provincia informa inoltre il pubblico attraverso comunicati stampa e la periodica distribuzione di opuscoli informativi sull'eliminazione sicura per l'ambiente degli oli usati, sull'obbligo per i venditori di riprendere l'olio per il motore e per i cambi e sui punti di raccolta degli oli usati. In Danimarca non sono state organizzate campagne di questo tipo. In Spagna sono state organizzate campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, via TV, radio e stampa. A livello regionale sono state organizzate campagne dello stesso tipo, integrate da pubblicazioni e distribuzione di opuscoli e altri documenti. Sono anche state organizzate campagne mirate con i settori interessati e le pertinenti associazioni industriali. In Finlandia come già indicato nella relazione precedente sono state organizzate alcune campagne di sensibilizzazione del pubblico in collaborazione con Ekokem Oy Ab (impianto nazionale di trattamento dei rifiuti pericolosi). In Francia l'Agenzia per l'ambiente e l'energia (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - ADEME) ha condotto azioni permanenti per informare le imprese di raccolta e i professionisti del settore dell'automobile. È stato introdotto un numero verde con chiamata gratuita (0800 38 39 40) che risponde alle domande dei cittadini e fornisce informazioni sui punti di raccolta degli oli usati. Il sito web di ADEME www.ademe.fr comprende una sezione dedicata agli oli usati. Nel 2000 sono stati pubblicati 30.000 esemplari di un opuscolo sui rifiuti domestici pericolosi. Su richiesta delle imprese di raccolta degli oli usati, l'ADEME ha organizzato nel 2001 una campagna di comunicazione che si concluderà nel 2003. L'obiettivo di questa campagna, destinata al pubblico in generale, ai professionisti del settore della riparazione automobilistica e del settore della costruzione, è migliorare la raccolta dei rifiuti e la qualità degli oli usati raccolti. La campagna è stata personalizzata in funzione dei diversi gruppi target. Per le famiglie è stato istituito un "server vocale interattivo", che fornisce informazioni sui diversi punti di raccolta. Sono stati distribuiti pannelli ai rivenditori, alle stazioni di benzina e ai punti di raccolta dei rifiuti per segnalare la presenza di contenitori per la raccolta degli oli usati. La sensibilizzazione delle officine di riparazione è avvenuta mediante la distribuzione di riviste specializzate e azioni di formazione. La Grecia, ha indicato (come già nella precedente relazione of 1995-1997) che sono in corso di elaborazione specifiche tecniche per la gestione degli oli usati e anche programmi di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul metodo corretto di gestione. L'Irlanda ha indicato la pubblicazione di una "Green Garage Guide" a cura della "Society of the Irish Motor Industry" nell'ottobre 1999, ma non ha menzionato azioni da parte delle autorità. L'Italia ha presentato una sintesi delle attività di comunicazione svolte dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nel periodo 1998-2000. Queste attività comprendono tra l'altro una campagna di educazione ambientale sistematica e dettagliata sotto il patrocinio dei Ministeri dell'ambiente e dell'istruzione pubblica. Il progetto, intitolato"CircOLIamo Scuola", concerneva la sfera dell'istruzione, soprattutto studenti, insegnanti e famiglie. I lavori del Consorzio nel 2000 sono stati improntati ad una progressiva estensione delle attività dalle scuole ai giovani in generale. Per circa sei mesi, d'intesa con il Ministero dei Lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, è stata organizzata una campagna educativa itinerante, "CircOLIamo Giovani" presso discoteche e scuole per diffondere i valori dell'ambiente e della sicurezza stradale. Si è fatto ricorso ad un metodo mirato di telepromozioni, inserite in programmi televisivi selezionati ad intenzione di determinati gruppi della popolazione, famiglie, appassionati di motori o giovanissimi. L'enorme numero di chiamate telefoniche al numero verde del Consorzio ha dimostrato il successo di questa iniziativa. Nell'anno 2000, il Consorzio ha gradualmento potenziato le sue attività di sensibilizzazione, dedicandosi al settore strategico del "fai da te", via campagne radio destinate ai guidatori e attraverso iniziative mirate in settori critici, tra cui la nautica. Il Lussemburgo ha dichiarato che sono state avviate numerose iniziative nell'ambito della campagna "Superdreckskäscht" organizzata dal ministero dell'Ambiente, tra cui la realizzazione di spot e pubblicità radiofoniche, nella stampa e nei cinema, nonchè la partecipazione ad alcune fiere. La campagna rivolta ai cittadini è stata intitolata "Superdreckskäscht fir Biirger" mentre quella per il settore commerciale è stata chiamata "Superdreckskäscht fir Betriiber". Il Portogallo ha indicato che la campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione del pubblico sull'uso degli oli usati si è basata su un opuscolo intitolato "Oli usati - raccolta e reimpiego", pubblicato nel 1988 dalla Direzione generale Energia e dalla Direzione generale per la qualità dell'ambiente (l'Istituto sui rifiuti ha ripreso le responsabilità in materia di rifiuti della Direzione generale per la qualità dell'ambiente, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge N. 236/97 of 3 settembre 1997). L'opuscolo è stato aggiornato nel in 1992. La campagna di informazione e sensibilizzazione del pubblico è iniziata con un progetto pilota nella regione dell'Alentejo ed è stata successivamente estesa all'intero paese, usando i seguenti supporti didattici: un opuscolo intitolato "Oli usati - raccolta e reimpiego", un film intitolato "Non buttare gli oli usati", un poster con la scritta "Non buttare gli oli usati". Oltre a queste attività, sono stati organizzati programmi di formazione e sensibilizzazione, soprattutto sotto la forma di un helpdesk (via telefono, e-mail o posta) per chiarire aspetti sollevati da diversi settori della società (industria, studenti, singole persone) sulla vasta problematica dei rifiuti, tra cui i flussi di oli usati; partecipazione a numerose attività organizzate in Portogallo sul tema dei rifiuti (corsi di formazione, seminari, conferenze e altri eventi); partecipazione, in risposta a richieste espresse nei vari media, per sensibilizzare i cittadini al problema dei rifiuti issues, in particolare gli oli usati. La Svezia ha svolto iniziative per migliorare la raccolta di rifiuti pericolosi in vari comuni e nel maggio 2000 è stata organizzata una campagna nazionale di raccolta dei rifiuti pericolosi presso i nuclei famigliari: oli usati, batterie di automobile, resti di vernice, ecc. Il Regno Unito ha descritto una "Oil Care Campaign" che fa parte di un'iniziativa volta a ridurre l'inquinamento causato dagli oli. La campagna persegue la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dell'inquinamento causato dall'olio e far conoscere le possibilità di prevenzione mediante oculate operazioni di trasferimento e immagazzinamento un maggiore recupero e riciclo. La campagna promuove le iniziativa qui di seguito. La Oil Bank Helpline (chiamata gratuita) assiste il pubblico a reperire la banca più vicina per il riciclo dell'olio. Questo numero gratuito offre ora consulenza a circa 150 persone al mese e vien pubblicizzato attraverso opuscoli, inserti pubblicitari nei manuali di manutenzione delle automobili per uso privato e sulla maggior parte delle lettine d'olio. La Emergency Hotline (chiamata gratuita) aiuta il pubblico in caso di incidenti di inquinamento. Il "Oil Care Code" è un manuale di facile consultazione destinato all'utenza privata e commerciale per prevenire l'inquinamento da olio. * La maggior parte degli Stati membri, tranne Danimarca, Grecia e Belgio (Regione fiamminga) hanno svolto campagne promozionali e di informazione del pubblico. 3.4. Particolari sulle imprese che raccolgono gli oli usati La domanda n. 4 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle imprese che raccolgono gli oli usati. I Paesi Bassi hanno risposto che per la raccolta degli oli usati in quantità/confezioni di più di 200 litri occorre un'autorizzazione del Ministro. Sono state rilasciate sei autorizzazioni per la raccolta di "grandi quantità" mediante camion a vuoto. I titolari di autorizzazioni sono controllati dal governo nazionale. Altri 22 raccoglitori di piccole quantità di rifiuti pericolosi hanno anche ottenuto autorizzazioni per la raccolta degli oli usati in confezioni di meno di 200 litri. In Danimarca gli oli usati sono raccolti da imprese private registrate (non sono stati forniti dettagli) o nell'ambito di sistemi di raccolta comunali. In Finlandia tutte le imprese che raccolgono riifuti (ordinari e pericolosi) su base commerciale sono registrate in un registro apposito, conformemente alla Sezione 49 della Legge sui rifiuti (1072/1993) e alle Sezioni 13 e 14 del Decreto sui rifiuti (1390/1993). Le cifre presentate nella tabella sono stime, sulla base delle informazioni figuranti nel registro di dati sui rifiuti dai centri ambientali the regionali. La Grecia ha indicato che non esistono nel paese imprese autorizzate per la raccolta degli oli usati che sono raccolti unicamente dai proprietari cui sono state rilasciate autorizzazioni a tal fine dall'autorità competente delle prefetture. La tabella 2 riassume le risposte degli Stati membri. * In termini di livello e numero delle autorità competenti responsabili del rilascio delle autorizzazioni e numero di imprese, la gestione degli oli usati varia fortemente tra gli Stati membri. 3.5. Destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento - Articolo 5, paragrafo 3 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento (rigenerazione e combustione). Austria, Belgio, Danimarca, Italia, Portogallo, Svezia, Regno Unito non hanno stabilito per gli oli usati un trattamento particolare ai sensi dell'Articolo 5. Finlandia: come già indicato nella relazione precedente 1995-1997, oltre alla decisione 101/1997 del Consiglio di Stato in cui è fissata la gerarchia e data priorità alla rigenerazione, al recupero dell'energia e all'eliminazione sicura degli oli usati, la Ekokem Oy Ab (Ente nazionale per il trattamento dei rifiuti pericolosi) raccomanda di suddividere gli oli nelle seguenti categorie: a) oli pesanti per motori, b) oli lubrificanti quali oli idraulici e oli per ingranaggi non contenenti PCB, c) oli lubrificanti contenenti acqua, d) oli vegetali ed e) altri oli usati, ad esempio oli contenenti PCB, combustibili e oli di cala. Per gli oli usati elencati dalla lettera a) alla lettera d) la priorità assoluta è data alla rigenerazione e in seconda linea al recupero energetico. Gli oli usati elencati alla lettera e) devono essere eliminati in ocndizioni di sicurezza. In pratica, le imprese inviano ogni anno all'autorità di controllo una sintesi della loro documentazione. L'obbligo di questo invio figura in genere nelle autorizzazioni. Gli impianti per la gestione degli oli usati sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni. Francia: qualsiasi destinazione degli oli usati é conforme all'Articolo 3 della Direttiva, sia che si tratti di rigenerazione o di combustione. Germania: non è prevista un'opzione di recupero per gli oli usati ai sensi dell'Articolo 5, ma la normativa esistente (Regolamento sugli oli usati) è in corso di modifica per rendere obbligatoria la priorità data in Germania al trattamento degli oli usati alla rigenerazione in olio di base e co-prodotti legati al processo. Grazie al controllo degli impianti di trattamento conformemente alla legge federale sulla protezione contro le immissioni (Bundes-Immissionsschutzgesetz) e alle relative disposizioni di attuazione, il trattamento non provoca effetti nocivi evitabili per le persone e l'ambiente. Grecia: il trattamento e la rigenerazione degli oli usati in Grecia sono principalmente effettuati con il metodo all'acido solforico, in genere presso impianti piccoli e vecchi. Esiste anche un grande impianto dove la rigenerazione è effettuata con il metodo dell'idrogenazione catalitica. Gli oli usati sono inoltre trattati con altri metodi. Gli impianti di rigenerazione degli oli usati devono essere muniti di un'autorizzazione specifica rilasciata dai servizi competenti (Ministero dell'ambiente, Pianificazione regionale e Lavori pubblici/Ministero per lo sviluppo). Le autorizzazioni prevedono verifiche periodiche e non annunciate presso gli impianti per controllare la conformità alle condizioni stabilite. Le verifiche sono effettuate dall'autorità competente locale (prefetture) e dai ministeri, in base a competenze condivise. Lussemburgo: sono state stabilite diverse disposizioni dalla legislazione sui rifiuti adottata nel 1994 che si applicano anche agli oli usati. Il recupero dei rifiuti ha la precedenza sullo smaltimento. Il recupero di materiale ha la precedenza sul recupero energetico. Poiché il Lussemburgo non dispone di appositi impianti di rigenerazione o recupero termico, tutti gli oli usati sono esportati. La loro destinazione è controllata tramite i meccanismi di notifica del Regolamento 259/93 sulle spedizioni di rifiuti. Spagna: gli oli usati sono stati destinati a rigenerazione, riciclo e recupero energetico. Le verifiche sono specificate nell'Ordinanza del 28 febbraio 1989 che disciplina la gestione degli oli usati, modificata dall'Ordinanza del 13 giugno 1990. Irlanda e Paesi Bassi non hanno fornito dettagli al riguardo. * La maggior parte degli Stati membri non ha specificato come trattamento degli oli usati la rigenerazione o combustione, ma alcuni Stati membri hanno disposizioni generali che danno la preferenza al riciclo o alla rigenerazione. 3.6. Particolari sulle imprese che gestiscono (nel questionario "eliminano") gli oli usati Ai sensi dell'articolo 6, le imprese che gestiscono gli oli usati (ovvero provvedono alla loro rigenerazione, alla combustione o all'eliminazione) debbono ottenere un'autorizzazione. La domanda 6 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle imprese che gestiscono solo oli usati e su quelle che invece gestiscono oli usati e altri rifiuti. Le informazioni figurano alle Tabelle 3.1 e 3.2. Agli Stati membri era anche stato chiesto di indicare in che maniera l'autorità competente controllava che fossero state prese tutte le opportune misure di protezione dell'ambiente e della salute. L'Austria ha indicato che ciò avviene mediante autorizzazioni conformemente a varie leggi e frequenti ispezioni nell'ambito della legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz) e del regolamento su scambi, commercio e industria (Gewerbeordnung). Il Belgio (Regione Fiamminga) ha indicato che ciò avviene tramite l'applicazione di un'autorizzazione ambientale. L'autorità competente è in grado di verificare che siano state prese tutte le opportune misure per proteggere la salute e l'ambiente. Se necessario, sono eseguite ispezioni in loco e sono imposte condizioni ambientali nell'autorizzazione in base a Vlarem II. Sono inoltre eseguite ispezioni ambientali dal servizio dell'ambiente, Direzione Natura, Terra e Acqua (AMINAL). Danimarca: ciò avviene attraverso le condizioni di conformità e le relative verifiche. Finlandia: le imprese che rigenerano oli usati o li usano come combustibile devono essere munite di un'autorizzazione ambientale per lo svolgimento di queste attività, conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente (86/2000) e al Decreto (169/2000). I principi e le condizioni considerati in vista di concedere un'autorizzazione e l'obbligo di inserire nelle autorizzazioni le necessarie disposizioni figurano nel Capitolo 7 della legge sulla protezione dell'ambiente. Queste disposizioni comprendono, inter alia, l'obbligo che le disposizioni per l'autorizzazione concernenti la prevenzione e la limitazione delle emissioni siano basate sulla migliore tecnologia disponibile. La legislazione di cui sopra è entrata in vigore il 1° marzo 2000. La Francia ha indicato nelle osservazioni generali sulle tabelle che alla fine del 2000, le imprese autorizzate a trattare gli oli usati sul territorio continentale erano 36, di cui 29 usano gli oli usati come combustibile nei forni dei cementifici, etc, una rigenera gli oli usati scuri e sei rigenerano gli oli usati chiari. Le imprese che hanno in stoccaggio o trattano oli usati devono avere un'autorizzazione e ottenrre una certificazione da autorità competenti diverse. Un quadro normativo garantisce la conformità di questi impianti agli obblighi previsti. Sono inoltre effettuate ispezioni periodiche. Se si constata che un'impresa non ha rispettato le condizioni dell'autorizzazione, quest'ultima può essere ritirata. Germania: gli impianti dove gli oli usati sono rigenerati o usati come combustibile sono soggetti a una procedura di autorizzazione conformemente al 10, in combinato disposto con il 5, della legge sulle emissioni (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImschG). La procedura di autorizzazione comprende un esame, in base allo stato dell'arte, delle misure prese per evitare effetti nocivi su persone, animali, piante, suolo, acqua, aria, beni culturali e di altro tipo. Si esamina anche se esistono piani per prevenire, recuperare e smaltire i rifiuti. Una volta operativo, l'impianto deve rispettare i valori limite stabiliti negli orientamenti per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) e l'Ordinanza n. 17 che attua la legge BImschG (17. BImSchV). L'autorità ambientale dei Land esercita una costante sorveglianza . Grecia: gli impianti di rigenerazione degli oli usati devono essere muniti di un'autorizzazione appositamente rilasciata dai servizi competenti (Ministero dell'ambiente, Pianificazione regionale e Lavori pubblici/Ministero per lo sviluppo). Le autorizzazioni prevedono verifiche periodiche non annunciate in precedenza presso gli impianti per verificare la conformità alle condizioni prescritte. Le verifiche sono esguite dall'autorità locale competente (a livello di prefetture). Italia: Decreto ministeriale 392/96 e Decreto ministeriale 124/2000. Lussemburgo: ai sensi della legge sui rifiuti del 1994, del Regolamento del 30 novembre 1989 sugli oli usati e della legge del 10 giugno 1999 tutti gli impianti che trattano oli usati devono avere un'autorizzazione. Tutti i requisiti tecnici e organizzativi sono stabiliti nelle autorizzazioni. In Portogallo sono stati introdotti opportuni controlli, tramite un sistema di autorizzazioni per varie attività, soprattutto la combustione, in base all'Ordinanza 240/92 del 25 marzo 1992. Inoltre le operazioni di trasporto, eliminazione e recupero di oli usati richiedono un'autorizzazione dell'Istituto dei rifiuti (articolo 4, paragrafo 2 del Decreto Legge n. 88/91). Sono stati introdotti alcuni obblighi di tenuta di registro e sono effettuate ispezioni periodiche a cura di personale del Ministero dell'ambiente e della Pianificazione regionale (enti di autorizzazione e corpi di polizia). Inoltre ai sensi degli Articoli 4 e 5 sull'obbligo generale in materia di sicurezza e prevenzione del rischio occorre un'autorizzazione industriale per il pre-trattamento degli oli usati destinati alla combustione. Spagna: in veste di autorità competente, le autorità regionali (livello NUTS 2) prendono le misure di cui all'Articolo 8 dell'Ordinanza del 28 febbraio 1989 che disciplina la gestione degli oli usati, come notificato alla Commissione. Svezia: l'ubicazione e le condizioni relative alle misure di precauzione obbligatorie sono stabilite nelle pratiche di autorizzazione. L'autoregolazione, l'obbligo di notifica, le relazioni ambientali e i controlli da parte dell'autorità mirano a garantire che le attività si svolgano rispettando la salute e l'ambiente. Regno Unito: tutti gli impianti di combustione degli oli usati sono disciplinati dalla Legge sulla protezione dell'ambiente del 1990 (Parte I) e possono svolgere la loro attività soltanto dopo aver ricevuto un'autorizzazione. Tutte le autorizzazioni devono contenere condizioni per garantire un efficace e opportuno livello di controllo. Per i grandi impianti di combustione cfr. specifica dell'olio combustibile recuperato, valori tipici in allegato A. Nell'Irlanda del Nord la legislazione pertinente è l'Industrial Pollution e Control Order (NI) 1997. L'Irlanda ha indicato che le imprese in questione devono ottenere un'autorizzazione dall'Environmental Protection Authority (EPA) ai sensi della Parte V della legge sulla gestione dei rifiuti del 1996. È prevista una procedura di autorizzazione molto rigorosa, conformemente alla sezione 40 della legge del 1996 e ai regolamenti sulla gestione dei rifiuti, 197 versione modificata nel 1998 e sostituita dai "Waste management Regulations 2000". * La struttura dei sistemi di gestione degli oli usati adottati dalle imprese che provvedono alla raccolta degli oli usati presenta notevoli differenze tra i vari Stati membri, in termini di livello e numero delle autorità competenti e numero delle imprese. Tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, hanno dichiarato di aver istituito sistemi di autorizzazione per gli impianti che trattano oli usati. 3.7. Valori limite fissati per la combustione - Articolo 8 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri si accertano che, nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW, siano rispettati i valori limite stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi oppure valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato. La tabella 4.1 presenta i valori limite di emissione per varie sostanze stabiliti da ciascuno Stato membro. [126] [126] Da notare che l'Allegato alla Direttiva 75/439/CEE per l'incenerimento degli oli usati contenente i valori limite di emissione sarà abrogato dalla Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti. Quando entrerà in vigore (2003 per i nuovi impianti e 2005 per quelli esistenti), la direttiva disciplinerà anche l'incenerimento e il co-incenerimento degli oli usati. In pratica ciò significherà che i valori limite di emissione per l'incenerimento degli oli usati saranno molto più rigorosi. Ciò limiterà l'uso degli oli usati come combustibile a pochi impianti in grado di rispettare i requisiti e le condizioni operative di cui alla Direttiva 2000/76/CE. Il Belgio (Regione fiamminga) ha presentato valori limite per gli impianti con una capacità termica compresa tra 2 e 3 MW e altri valori limite per impianti con una capacità termica inferiore a 2 MW. Per gli impianti con una capacità termica inferiore a 2 MW il valore limite è la somma defli inquinanti Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb 10 mg/Nm3. La Francia ha dichiarato che i valori limite di emissione per l'incenerimento o co-incenerimento degli oli usati figurano in un Decreto del 1996 che recepisce la Direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Il tenore di PCB e cloro è inoltre verificato in ogni carico di oli usati per garantire che non superi, rispettivamente, 50 ppm e 0.6%. La Grecia ha sottolineato che secondo le informazioni del Ministero dell'ambiente non esistono in Grecia impianti di combustione degli oli usati di capacità termica inferiore a 3 MW. Germania: i valori limite indicati nella risposta alla domanda 7(a) sono stabiliti nella 17a Ordinanza sugli impianti di incenerimento di rifiuti e di altre sostanze combustibili simili che attua la legge federale sulla protezione contro le emissioni (Verordnung über Verbrennungsanlage für Abfälle und ähnliche brennbare Stoffe - 17. BImSchV) . Questi valori limite si applicano anche agli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW (Articolo 8, 1, b). In Svezia i valori limite della Direttiva sono incorporati nel regolamento sugli oli usati. Le decisioni di autorizzazione fanno spesso riferimento a questi valori limite che sono considerati i limiti applicabili. Le autorità possono stabilire valori limite più rigorosi e parametri supplementari ove necessario in singoli casi. Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito hanno semplicemente fornito tabelle, senza altri dettagli. I Paesi Bassi non hanno risposto a questa domanda. * Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno notificato i loro valori limite che corrispondono o sono al di sotto di quelli della Direttiva. Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Portogallo e Finlandia hanno anche stabilito valori limite per gli impianti di combustione di capacità termica inferiore a 3 MW. 3.8. Quantitativi minimi che impongono la tenuta di registri sugli oli usati - Articolo 11 Ai sensi dell'articolo 11, ogni Stato membro deve specificare la quantità di oli usati (in misura comunque non superiore a 500 litri all'anno) che impone alle imprese (che producono, raccolgono e/o eliminano gli oli usati) la tenuta di un registro. Le informazioni indicate nel registro devono essere comunicate alle autorità competenti, a loro richiesta. Austria, Belgio (Regione fiamminga), Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia sembrano indicare l'assenza di quantità minime e quindi la quantità soglia è 0 litri. Ciò significa che per QUALSIASI quantità prodotta, raccolta o trattata, si devono tenere dei registri. La Germania ha fissato un limite di 100 litri al di sopra del quale scattano gli obblighi di tenuta di registro. La Grecia non ha risposto a questa domanda. L'Irlanda comunica di aver fissato un limite quantitativo di 500 litri per i produttori di oli usati; per le imprese che raccolgono e trattano gli oli usati tale quantità limite va stabilita dall'autorità di autorizzazione (dati al riguardo non disponibili). Il Lussemburgo rinvia alla relazione precedente, secondo cui una quantità minima è prevista nella legislazione sui rifiuti pericolosi (non sono stati forniti dettagli). Spagna ha fissato una soglia di 500 litri per i produttori di oli usati e nessun limite per le imprese che raccolgono e trattano oli usati. Italia, Portogallo e Regno Unito non hanno risposto a questa domanda. * Dalle informazioni fornite da molti Stati membri risulta che si devono tenere registri per ogni quantità prodotta, raccolta o trattata. Altri Stati membri applicano soglie pari o inferiori a quelle stabilite nella Direttiva. 3.9. Indennità concesse alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati - Articolo 14 Ai sensi dell'articolo 14, quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o eliminazione, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi. In Finlandia le imprese preposte alla raccolta o all'eliminazione possono beneficiare di queste indennità che sono stimate a circa 1,5-2,5 milioni di euro l'anno e sono pagate sulla base dei costi reali, ad esclusione ad esempio delle entrate sulle vendite di olio pretrattato. A causa del prezzo elevato del petrolio e delle entrate eccezionalmente elevate delle vendite di olio pretrattato, le indennità pagate nel 2000 sono state soltanto di 0,9 milioni di euro. Conformemente alla legge 894/1986 sulla tassa applicabile agli oli usati, i produttori e gli importatori di oli lubrificanti devono pagare la tassa sugli oli usati. Tale tassa si applica anche agli oli per trasformatori e interruttori, all'olio da taglio, da lavaggio, da sformare e agli oli idraulici. I fondi raccolti con la tassa sugli oli usati possono servire a coprire le spese legate agli oli usati e alla loro raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Essi possono anche servire a coprire le spese dell'inquinamento del terreno dovuto agli oli e della lotta contro questo inquinamento. Disposizioni dettagliate sull'uso dei fondi figurano nella decisione governativa 1191/1997. Le indennità sono concesse dal Ministero dell'ambiente. La Francia assegna indennità alle imprese di raccolta. Precisa che, conformemente al principio "chi inquina paga", sono state imposte tasse speciali a fabbricanti, importatori, ecc. di oli nel periodo 1979 - 1998. Dal 1° gennaio 1999, i fabbricanti, gli importatori, ecc. di lubrificanti, oli e preparati lubrificanti il cui uso produce oli usati, devono pagare una tassa generale sulle attività inquinanti. ADEME [127] riceve finanziamenti che le consentono di remunerare i raccoglitori autorizati di oli scuri. Ciò avviene sulla base di periodici audit economici dell'attività delle imprese che raccolgono e trattano oli usati. Le indennità medie per tonnellata di oli usati raccolti sono state (tasse comprese): 1998 : 475,66 FF; 1999 : 538,45 FF; 2000 : 508,67 FF. [127] Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie Grecia: la legge sullo sviluppo prevede incentivi, ma la raccolta e il riciclo obbediscono alle leggi del mercato e non si avverte il bisogno di indennità. Le indennità sono concesse soltanto se rientrano nell'ambito della legge in materia di incentivi. Spagna: possono essere concesse indennità fino a 7 pesetas per litro alle operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, analisi e/o pretrattamento. Esse sono finanziate dal bilancio generale dello Stato mediante un invito annuale a presentare proposte che concerne tutte le attività di gestione. Alla gestione degli oli usati sono stati assegnati i seguenti importi: 1000 milioni di pesetas nel 1998, 1300 milioni di pesetas nel 1999 e 1430 milioni di pesetas nel 2000. Alle imprese di eliminazione sono concesse indennità fino a 15 pesetas per litro. Gli altri Stati membri non accordano indennità alle imprese che raccolgono o eliminano oli usati. In Germania non sono attualmente versate sovvenzioni alle imprese che eliminano oli usati. Al momento della modifica del regolamento sugli oli usati la Germania intende adottare misure di sostegno per il pagamento nel periodo fino al 2007 di sovvenzioni alle imprese che rigenerano oli usati in olio di base in modo da coprire le loro perdite dell'anno precedente, con un limite di DM 50 per tonnellata di oli usati rigenerati. L'aiuto sarà decrescente, in funzione delle quantità di olio rigenerato in un dato impianto. L'importo pieno di DM 50 sarà pagato per una quantità massima di 3 000 tonnellate per impianto nel 2001 e negli anni successivi tale importo sarà ridotto di DM 5 ogni anno. La Germania ha anche indicato che tali misure di sostegno sono state notificate alla Commissione che le ha autorizzate a titolo di aiuti di Stato. Nei Paesi Bassi non sono concesse indennità, ma viene fissato mensilmente un prezzo massimo per la raccolta degli oli usati, calcolato sulla base dei costi di trattamento e delle entrate legate ai prodotte ricavati dal trattamento. Il prezzo massimo si applica alla raccolta e al trattamento. La distinzione dei prezzi per la raccolta e per il trattamento non è possibile in quanto i raccoglitori eseguono anche una parte del trattamento. * Indennità, in una o l'altra forma sono versate soltanto in 3 Stati membri (Finlandia, Francia, Spagna). Alcuni incentivi finanziari possono anche essere concessi in Grecia. ALLEGATO II Direttiva 75/439 sugli oli usati 1998-2000 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c), continua. La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e conferiti in discarica. Note: 1) 556,5 t esportate per recupero termico. 2) 724,9 t esportate per recupero termico. 3) Le quantità indicate sono valori estrapolati sulla base dei dati comunicati annualmente dalle imprese fiamminghe a OVAM. La quantità rigenera è una stima 4) Nessuna informazione sul totale e le quantità di oli usati raccolti Direttiva 75/439 concernente l'eliminazione degli oli usati 1998-2000 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c) , continua. La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e conferiti in discarica. Note: (1) La quantità commercializzata è una stima (2) Nessuna statistica disponibile sulla quantità totale degli oli usati prodotti. In teoria sarebbe stato possibile raccogliere un totale di 806 200 tonnellate. (3) Nessuna statistica disponibile sulla quantità totale degli oli usati prodotti. In teoria sarebbe stato possibile raccogliere un totale di 754°800 tonnellate. (4) La quantità degli oli usati è stata stimata sulla base delle statistiche concernenti le vendite di lubrificanti e prodotti derivanti dal recupero degli oli usati. (5) Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 8 451. Quantità eliminate senza controllo: 2 132 (6) Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 7 367. Quantità eliminate senza controllo: 2 306 (7) Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 6 072. Quantità eliminate senza controllo: 2 235 (8) Il totale degli oli usati prodotti (stima) è pari al 50% della quantità commercializzata Direttiva 75/439 sugli oli usati 1998-2000 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c), continua. La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e conferiti in discarica. Note: (1) Bruciati: comprese 1 235 t/anno (2) Bruciati: comprese 1 128 t/anno (3) Bruciati: comprese 821 "incenerite" (4) Quantità totale di oli commercializzati non disponibile Direttiva 75/439 concernente gli oli usati 1998-2000 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c). La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e conferiti in discarica. Note: (1) La cifra di rigenerazione comprende 3 470 tonnellate di olio riciclato. (2) La cifra di rigenerazione comprende 2 884 tonnellate di olio riciclato. (3) La cifra di rigenerazione comprende 2 973 tonnellate di olio riciclato. (4) Quantità stimata di scarti derivante dall'operazione e di rifiuti trattati. Quantità fornita sulla base dele statistiche del prodotto. Notificata come quantità degli oli usati e non come quantità di oli. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 1. Quantità di oli commercializzati e oli usati prodotti e raccolti nel 2000 per 1 000 abitanti. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Grafico 2 Percentuali della gestione degli oli usati. Direttiva 75/439 sugli oli usati 1998-2000 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2. Le imprese che raccolgono oli usati (Questionario, Paragrafo II, Domanda 4) La tabella mostra il numero di imprese registrate/autorizzate in ogni Stato membro per la raccolta degli oli usati, l'introduzione o meno di un sistema effettivo di autorizzazione e il livello e numero di autorità responsabili della registrazione/autorizzazione. // Dati non pervenuti Nota: N è un'abbreviazione di NUTS. N1:4 ad esempio significa che l'autorità NUTS di livello 1 rilascia 4 autorizzazioni o registri di impresa. (1) NUTS 2/121/780 imprese (2) Gli oli usati sono raccolti da ditte private registrate o nell'ambito di programmi di raccolta comunali. Informazioni non disponibili sul numero di raccoglitori privati registrati. (3) Non sono raccolte statistiche separate sul numero delle imprese registrate e autorizate che raccolgono soltanto oli usati. (4) Livello NUTS non indicato. Il numero totale di imprese registrate/autorizzate è una stima. (5) N1: La raccolta degli oli usati in quantità/confezioni superiori a 200 litri richiede un'autorizzazione del Ministero (6) Il settore della raccolta dei rifiuti è in continuo mutamento. (7) Autorizzazione necessaria per trasporto, stoccaggio provvisorio (R13, D15) e trattamento di rifiuti pericolosi. Ispezione a cura dell'amministrazione regionale o comunale, 21 + 298 autorità. (8) Media per anno. Unicamente Inghilterra e Galles DIRETTIVA 86/278/CEE SUI FANGHI DI DEPURAZIONE 1. INTRODUZIONE La direttiva 86/278/CEE [128] del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sulle persone, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi in agricoltura. [128] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Le principali disposizioni della direttiva 86/278/CEE sono in particolare: - la definizione dei termini "fanghi" (fanghi di depurazione, fanghi delle fosse settiche e altri fanghi), "trattamento" (trattamento biologico, chimico o termico, deposito a lungo termine o altro opportuno procedimento che riduca in maniera rilevante il potere fermentescibile dei fanghi e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione) e "utilizzazione" (spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo) (articolo 2); - la definizione dei valori di concentrazione ammissibili per i metalli pesanti nei suoli, nei fanghi e le quantità massime annue dei metalli pesanti che possono essere introdotte nel suolo (articolo 4); - il divieto di superare le concentrazioni di metalli pesanti nei terreni (articolo 5); - l'obbligo di trattare i fanghi (articolo 6); - il divieto di utilizzare i fanghi su determinate colture e prima che sia trascorso un certo periodo (articolo 7); - il principio secondo cui l'utilizzazione dei fanghi deve tener conto del fabbisogno delle colture (articolo 8); - i metodi di campionatura e di analisi dei fanghi e dei terreni (articolo 9); - l'obbligo, da parte degli Stati membri, di tenere registri aggiornati in cui indicare i quantitativi di fango prodotto, quelli forniti per uso agricolo, i luoghi di utilizzazione e altre informazioni (articolo 10); - i requisiti concernenti le relazioni (articolo 17). L'articolo 17 della direttiva stabilisce che, a scadenze quadriennali a decorrere dai primi cinque anni dalla notifica della direttiva, gli Stati membri preparino una relazione di sintesi sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Poiché la direttiva è stata notificata il 17 giugno 1986, gli Stati membri dovevano presentare la prima relazione, relativa al periodo 1987-1990, entro il 17 giugno 1991. Sei Stati membri, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, hanno inviato il loro rapporto nel 1991/92. La Commissione non ha ritenuto utile pubblicare informazioni così incomplete e divergenti per forma e contenuto. Sempre in base all'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, la seconda relazione, concernente gli anni dal 1991 al 1994, avrebbe dovuto essere inviata entro il 17 giugno 1995. Cinque Stati membri - Belgio, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito - hanno presentato la relazione. La Commissione ha pubblicato una relazione di sintesi il 27 febbraio 1997 [129]. [129] COM (97) 23 def. L'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE [130] del Consiglio per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ha modificato l'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE. Gli Stati membri devono ora preparare una relazione a scadenza triennale, la prima delle quali relativa al periodo 1995-1997. La Commissione, con la decisione 94/741/CE del 24 ottobre 1994, presa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE, ha adottato un questionario standard per l'elaborazione delle relazioni degli Stati membri. Nella presente relazione di sintesi si segue lo stesso formato. [130] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Il 10 gennaio 2000 [131] la Commissione ha pubblicato la terza relazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, modificata, relativamente agli anni 1995-1997. La relazione comprendeva informazioni su undici Stati membri, poiché Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna non avevano trasmesso tempestivamente le proprie relazioni. [131] COM(1999) 752 def. La presente relazione si riferisce al periodo 1998-2000. I 15 Stati membri hanno risposto tutti al questionario, benché in qualche caso con notevole ritardo. La Commissione si compiace di poter pubblicare, per la prima volta dall'adozione della direttiva 86/278/CEE e dall'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia, una relazione sull'attuazione della direttiva che copre l'intero territorio dell'Unione europea. 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE La precedente relazione di sintesi, relativa al periodo 1995-1997, non aveva segnalato alcun caso notevole di recepimento incompleto o non corretto della direttiva da parte degli Stati membri, ma aveva indicato che per i tre nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia) non era ancora stato completata la valutazione di conformità delle misure di recepimento. Tale lavoro è nel frattempo giunto a termine, portando la Commissione ad avviare un procedimento di infrazione nei confronti dell'Austria per incompleto/non corretto recepimento della direttiva in alcuni Länder. La mancata o incompleta comunicazione di dati relativi al periodo 1995-1997 da parte di Irlanda, Italia, Portogallo e Svezia, oltre ad alcuni problemi di non corretto recepimento in Irlanda e Svezia, ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti di infrazione nei confronti di tali Stati membri. Le cause nei confronti di Irlanda, Portogallo e Svezia sono stati chiusi con soddisfazione della Commissione, dato che gli Stati membri interessati hanno inviato informazioni supplementari e/o modificato le proprie norme. La Commissione ha inoltre avviato un procedimento di infrazione nei confronti del Belgio per il non corretto recepimento dei limiti di concentrazione nel terreno di mercurio e zinco nelle Fiandre. Nel 2001 il Belgio ha notificato la modifica del decreto che stabilisce le norme in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti nelle Fiandre (VLAREA) e che è stato originariamente adottato il 17 dicembre 1997. Con il decreto di modifica, adottato il 9 febbraio 2001, le concentrazioni di metalli consentite nel suolo standard sono state modificate ed allineate alla direttiva. La Commissione ha pertanto ritirato la domanda rivolta alla Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti del Belgio. Nel dicembre 2002 erano in corso procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia (mancato rispetto degli articoli 10 e 17 della direttiva) e dell'Austria (incompleto o non corretto recepimento in Carinzia, Salisburgo, Stiria, Austria Superiore e Voralberg). Nel caso dell'Italia la Commissione ha adito la Corte [132]. [132] Causa C-248/02. 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi - Articolo 3, paragrafo 2 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i fanghi residui delle fosse settiche e di altri impianti analoghi possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente. In Austria le condizioni variano secondo i diversi Länder. Lo spandimento di fanghi residui delle fosse settiche non è consentito in Carinzia, Tirolo e a Vienna, ed è sottoposto a norme dettagliate in Austria Inferiore, Austria Superiore, Voralberg e Stiria. In Belgio, la regione vallona prescrive che l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse settiche in agricoltura si svolga secondo il fabbisogno delle colture. Viene fissato un limite di 400 kg di azoto per ha/anno ed è inoltre prevista una condizione specifica che consente di trattare con fanghi delle fosse settiche solo un terzo della superficie totale di una determinata azienda agricola. Non possono essere sparsi più di 20 000 litri di fanghi delle fosse settiche per ha/anno. Le Fiandre non hanno fornito informazioni in merito. In Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito i fanghi delle fosse settiche sono soggetti alle stesse disposizioni dei fanghi di depurazione. In Danimarca e Germania i fanghi delle fosse settiche devono essere conferiti a un impianto per il trattamento delle acque reflue per essere sottoposti ad ulteriore trattamento e non possono essere utilizzati come tali in agricoltura. In Grecia i fanghi residui delle fosse settiche attualmente non sono usati in agricoltura. In Francia i fanghi residui delle fosse settiche devono essere interrati subito dopo lo spandimento sul terreno o sottoposti a disinfezione prima dell'uso. In Irlanda è ammessa l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse settiche sui prati, a condizione che non vengano adibiti a pascolo nei sei mesi successivi. In ogni caso, devono essere iniettati o comunque interrati. 3.2. Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e quantitativi massimi applicabili - Articolo 5 Gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite di cui all'allegato I A (articolo 5, paragrafo 1). Inoltre gli Stati membri devono fissare i quantitativi massimi di fanghi e i valori limite dei metalli pesanti nei fanghi in conformità all'allegato I B (articolo 5, paragrafo 2, lettera a)). Essi devono altresì curare che vengano rispettati i valori limite dei quantitativi di metalli immessi nel suolo per unità di superficie e per unità di tempo, quali figurano nell'allegato I C (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)). Le tabelle da 1 a 3 presentano i valori limite di concentrazione dei metalli pesanti definiti dagli Stati membri in conformità agli allegati I A, I B e I C della direttiva. In Finlandia la concentrazione nei fanghi e il quantitativo annuo di rame e zinco può essere raddoppiato se è necessario aumentare la presenza nel suolo di tali elementi. In ogni caso, non è consentito superare le concentrazioni massime nel suolo. In Italia non esistono limiti per la presenza del cromo nei terreni. Prima di spandere i fanghi è necessario effettuare un test rapido di ossidazione (Bartlett e James) per accertare se il terreno abbia capacità di ossidazione tra Cr(III) e Cr(VI). Se ne risulta una capacità di ossidazione superiore a 1µM, è vietato spandere fanghi. Nei Paesi Bassi i valori limite dei terreni sono una funzione del contenuto di humus e di lutum del terreno stesso (vedere tabella 1). In Svezia il quantitativo massimo annuo viene calcolato su un periodo settennale. 3.3. Allegato 1B e quantità massima di fanghi (espressa in materia secca) applicabile al suolo - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) In Austria i quantitativi massimi applicabili variano nei differenti Länder: in Austria Inferiore sono pari a 2,5 t/ha/anno; in Austria Superiore a 10 t/ha su un periodio triennale; in Stiria a 1,25 t/ha/anno sui terreni destinati al pascolo e a 2,5 t/ha/anno sui terreni arabili (tali quantità possono essere raddoppiate se durante l'anno precedente non sono stati applicati fanghi di depurazione); nel Voralberg il limite è basato sulla quantità di P2O5 (non più di 160 kg ogni due anni). Belgio: nella regione vallona la quantità massima viene determinata applicando una formula che pondera la concentrazione effettiva dei metalli pesanti presenti nei fanghi e i valori ammissibili. La quantità massima ammissibile in tre anni è pari a 6 tonnellate per ettaro sui terreni destinati al pascolo e a 12 tonnellate per ettaro sui terreni arabili. Nelle Fiandre è consentita una quantità massima di fanghi di depurazione pari a 4 tonnellate ogni due anni sui terreni arabili e a 2 tonnellate ogni due anni sui terreni destinati al pascolo. In Danimarca è possibile applicare 7 tonnellate di fanghi per ettaro all'anno. In Germania si possono impiegare fino a 5 tonnellate per ettaro in tre anni. In Italia la quantità massima è di 15 tonnellate per ettaro ogni tre anni. In Irlanda è possibile utilizzare fino a 2 tonnellate all'anno di fanghi su ogni ettaro di terreno agricolo. Il Lussemburgo ha fissato in 3 tonnellate per ettaro all'anno la quantità massima di fanghi utilizzabili in agricoltura. Nei Paesi Bassi la dose massima di fanghi liquidi di depurazione che può essere impiegata è pari a 2 tonnellate di materia secca per ettaro all'anno sui terreni arabili o coltivati a mais. Per i terreni destinati al pascolo il dosaggio è di 1 tonnellata di materia secca all'anno. Nel caso di fanghi solidi, la quantità da spandere è doppia, con frequenza biennale. In Portogallo la quantità massima di fanghi utilizzabili in agricoltura è limitata, in linea di principio, a 6 tonnellate per ettaro e all'anno, ma può essere maggiore se è minore il tenore di metalli pesanti. Grecia, Finlandia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno scelto la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ad esempio per fissare i quantitativi massimi annui di fanghi su una media decennale (settennale in Svezia). 3.4. Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati sui terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale - Allegato I A, nota 1 L'Austria non ha fornito informazioni in merito. In Belgio, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi. Riguardo al Portogallo, i limiti relativi ai terreni con un pH superiore a 7 i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale figurano nella tabella 1 della presente relazione. Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente all'allegato I A, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di depurazione delle acque reflue e che venivano in passato utilizzati come terreni di applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2 516 ettari. 3.5. Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati su terreni aventi un pH superiore a 7 - Allegato I A, nota 2 L'Austria non ha fornito informazioni in merito. In Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi. Per quanto riguarda Portogallo, Spagna e Regno Unito i valori limite per i terreni aventi un pH superiore a 7 sono presentati nella tabella 1 della presente relazione (in Portogallo soltanto per terreni i cui raccolti commerciali sono destinati esclusivamente al consumo animale). 3.6. Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti introdotte nei suoli destinati alla coltura foraggiera - Allegato I C, nota 1 L'Austria non ha fornito informazioni in merito. In Belgio, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi. Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente all'allegato I C, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di depurazione delle acque reflue e che venivano in passato utilizzati come terreni di applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2 516 ettari. 3.7. Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi - Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, (fatto salvo l'articolo 7) i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, secondo le condizioni da essi definite, l'utilizzazione di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interramento nel suolo. In Austria i trattamenti impiegati sono la stabilizzazione simultanea, la stabilizzazione anaerobica e stabilizzazione aerobica (non a caldo) separate, la stabilizzazione anaerobica ed aerobica mesofila, la stabilizzazione termofila aerobica, il compostaggio con calce ed essiccazione. Belgio: nella regione vallona i fanghi vengono sottoposti a digestione, a stabilizzazione aerobica, a disidratazione meccanica, a disidratazione termica oppure condizionati con la calce o con polielettroliti. Nella regione fiamminga si fa ricorso alle seguenti tecnologie: stabilizzazione aerobica, stabilizzazione anaerobica mesofila, fermentazione a freddo, disidratazione termica e stabilizzazione con la calce. In Danimarca per il trattamento dei fanghi sono impiegate le seguenti tecnologie: stabilizzazione (stabilizzazione anaerobica mediante fermentazione in un digestore riscaldato o trattamento in un bioreattore; stabilizzazione aerobica mediante aerazione dei fanghi e compostaggio in condizioni di temperatura non controllata; trattamento chimico mediante aggiunta di calce), compostaggio controllato (compostaggio con misurazione quotidiana della temperatura in maniera che tutto il materiale sia sottoposto a una temperatura minima di 55°C perr due settimane) e disinfezione controllata (trattamento in un reattore che fornisce una temperatura minima di 70°C per un'ora). In Grecia finora in agricoltura sono state utilizzate solo modeste quantità di fanghi. In varie regioni del paese sono in corso programmi di ricerca per il trattamento dei fanghi e il loro impiego per l'agricoltura, basati sull'analisi di metodi per il trattamento dei fanghi. In Finlandia i fanghi vengono sottoposti a digestione in condizioni anaerobiche, quindi vengono stabilizzati mediante aerazione o condizionati con la calce oppure destinati al compostaggio. In Francia la stabilizzazione avviene mediante aerazione prolungata, in condizioni aerobiche o anaerobiche; quindi i fanghi vengono condizionati con la calce, destinati al compostaggio oppure sottoposti a disidratazione termica. In Germania vengono applicate varie tecnologie tra cui la digestione anaerobica, la stabilizzazione in condizioni aerobiche, il condizionamento con la calce, ecc. Normalmente i fanghi vengono sottoposti a una combinazione delle tecniche elencate. In Italia i trattamenti più frequenti sono la digestione aerobica (in particolare il compostaggio), la digestione anaerobica, la disidratazione meccanica, la disidratazione termica, il trattamento chimico con alcali. Di solito si fa ricorso alla digestione aerobica per impianti di dimensioni modeste fino a 50 000 a.e. (abitanti equivalenti), mentre per impianti di dimensioni superiori a 50 000 a.e. si utilizza la digestione anaerobica. In Irlanda i fanghi vengono disidratati su tavole filtranti e immagazzinati per 6 mesi, oppure sottoposti a digestione in condizioni anaerobiche. In Lussemburgo i fanghi vengono sottoposti a digestione, poi condizionati con la calce o con sali di ferro. Per la disidratazione si fa ricorso a strumenti meccanici. Ai fanghi che non vengono condizionati con la calce vengono aggiunti polielettroliti per facilitare il drenaggio. Nei Paesi Bassi i fanghi di depurazione devono essere trattati con mezzi biologici, chimici o termici, mediante stoccaggio a lungo termine o qualunque altro metodo che elimini la maggior parte degli organismi patogeni presenti nei fanghi. In Portogallo le tecnologie adottate prevedono l'utilizzo di filtri di essiccazione (drenaggio su letti di sabbia ed evaporazione dell'umidità), l'ispessimento, la disidratazione meccanica (filtri a nastro, presse filtranti, filtri a vuoto o centrifughe) e vari processi di stabilizzazione. In Spagna le tecniche più frequentemente adottate sono la digestione anaerobica, lo stoccaggio a lungo termine e il compostaggio. In Svezia vengono adottate le seguenti tecniche: ispessimento (per gravità, galleggiamento), stabilizzazione (anaerobica, aerobica, con calce), condizionamento, disidratazione (centrifuga, filtro orizzontale a nastro, essiccazione all'aria), essiccazione termica e compostaggio. Nel Regno Unito si ricorre alla digestione in condizioni anaerobiche per via mesofila o per via termofila, al compostaggio, alla stabilizzazione con la calce, all'immagazzinamento liquido, al drenaggio con immagazzinamento e alla disidratazione termica. 3.8. Frequenza di analisi dei fanghi - Allegato II A, paragrafo 1 Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i produttori di fanghi di depurazione devono fornire regolarmente agli utilizzatori tutte le informazioni di cui all'allegato II A (analisi dei fanghi). In Austria la frequenza di analisi dipende dal Land; è legata alle dimensioni dell'impianto e va da bimestrale per impianti che trattano più di 30 000 a.e. in Stiria a triennale per impianti fino a 500 a.e. in Carinzia. Nella regione vallona del Belgio la frequenza delle analisi dipende dalle dimensioni dell'impianto di trattamento: un'analisi all'anno per gli impianti che trattano meno di 5 000 abitanti equivalenti (a.e.), fino a un massimo di un'analisi al mese per gli impianti con una capacità superiore a 100 000 a.e. Nella regione fiamminga sono richieste quattro analisi all'anno. In Danimarca, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito le frequenze sono le stesse indicate nella direttiva. In Finlandia la frequenza delle analisi dipende dalle dimensioni dell'impianto di trattamento: un'analisi all'anno per gli impianti che trattano meno di 200 a.e., fino a un massimo di un'analisi al mese per gli impianti con una capacità superiore a 100 000 a.e. La frequenza può essere ridotta se la qualità dell'acqua accolta non varia nel tempo. In Francia la frequenza di analisi varia da due volte all'anno, per gli impianti di piccole dimensioni, a una frequenza settimanale per gli impianti più grandi. In Germania la frequenza è uguale a quella indicata nella direttiva anche se, nei singoli casi, si può raggiungere una frequenza massima di sei volte all'anno. In Italia la frequenza diventa trimestrale quando l'impianto supera i 100 000 a.e. In Lussemburgo la frequenza varia da una volta all'anno, per i piccoli impianti (con meno di 5.000 a.e.), fino a sei volte all'anno per gli impianti di capacità maggiore (oltre 50.000 a.e.). Nei Paesi Bassi la frequenza di campionamento minima è trimestrale. A seconda della variazione della composizione dei fanghi prodotti, si può raggiungere una frequenza bisettimanale e i campioni possono essere combinati su un periodo di quattro settimane; l'effettiva frequenza di campionamento può quindi diventare di 12 volte l'anno. In Svezia la frequenza dipende dalle dimensioni dell'impianto di depurazione delle acque reflue e varia da una volta all'anno per gli impianti che trattano da 200 a 2 000 a.e. fino a una volta al mese per gli impianti che oltrepassano 20 000 a.e.. 3.9. Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo di fanghi non trattati - Articolo 6, lettera a) In Austria l'iniezione di fanghi non trattati è consentita solo in Carinzia, mentre altrove non è permesso usare fanghi non trattati sui terreni. Nella regione vallona del Belgio i fanghi non trattati devono essere interrati direttamente nel suolo subito dopo lo spandimento. Per i fanghi trattati l'interramento deve avvenire entro 24 ore. Nella regione fiamminga tale pratica è vietata. Non esistono regole specifiche in Irlanda e nel Regno Unito. In Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna è vietato lo spandimento di fanghi non trattati sul terreno. In Grecia la normativa vigente consente alla competente direzione regionale del ministero dell'Agricoltura di trasmettere al Prefetto la raccomandazione di rilasciare un'autorizzazione per l'uso di fanghi non trattati a condizione che questi siano iniettati o interrati nel suolo. Le condizioni per l'impiego dei fanghi appaiono nell'autorizzazione. In Francia è possibile spandere sul terreno, senza sottoporli a precedente trattamento, solo i fanghi residui di fosse settiche e i fanghi prodotti da piccoli impianti di depurazione delle acque reflue (che trattano quotidianamente meno di 120 kg di DBO5). È previsto l'obbligo di interrare immediatamente. In Portogallo, per iniettare o interrare nel suolo fanghi non trattati occorre un'autorizzazione specifica congiunta rilasciata dal ministero dell'Ambiente e dal ministero dell'Agricoltura. In Svezia i fanghi non trattati possono essere utilizzati a condizione che vengano interrati entro 24 ore al massimo dopo lo spandimento e che la loro utilizzazione non rechi disturbo ai residenti. 3.10. Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio - Articolo 7 Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono vietare l'utilizzazione dei fanghi su pascoli o sulle colture foraggiere almeno tre settimane prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio, sui terreni destinati all'orticoltura o alla frutticoltura (salve le colture di alberi da frutto) e sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno (e sono normalmente consumati crudi), nei dieci mesi precedenti il raccolto. In Austria le regole variano nei diversi Länder e sono generalmente più rigorose di quelle della direttiva. In Austria Superiore è vietato l'uso di fanghi di depurazione su pascoli, prati, pascoli di montagna, terreni alpini e colture foraggiere. Le regioni vallona e fiamminga in Belgio prevedono che trascorrano sei settimane prima di procedere al pascolo su terreni o al raccolto di colture foraggiere. Nella regione vallona è vietato utilizzare il fango nelle foreste e nelle aree naturali protette. In Danimarca il periodo durante il quale è proibito utilizzare fanghi sui pascoli prima di procedere al pascolo e sulle colture foraggiere prima del raccolto è di un anno. La Grecia non ha trasmesso informazioni in merito. In Finlandia devono trascorrere cinque anni prima di poter coltivare patate, tuberi commestibili e ortaggi su terreni trattati con i fanghi. L'utilizzazione dei fanghi è ammessa solo sui terreni destinati alla coltivazione di grano, barbabietole da zucchero, colture oleose o colture non destinate al consumo umano o animale. In Francia il periodo è di sei settimane, abbassato a tre per fanghi sottoposti a disinfezione, cioè i fanghi trattati in maniera da non presentare microorganismi patogeni rilevabili. In Germania non è consentito utilizzare fanghi su prati e pascoli (prati permanenti). I fanghi di depurazione possono essere utilizzati solo sui terreni arabili e devono essere accuratamente interrati prima di seminarvi colture foraggiere, mais verde e mais insilato. In Italia il periodo è di cinque settimane. In Irlanda, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna e nel Regno Unito valgono le stesse disposizioni della direttiva, vale a dire un divieto di tre settimane prima di procedere al pascolo o al raccolto. In Lussemburgo è previsto un periodo di attesa di un mese. In Svezia è previsto un periodo di 10 mesi. 3.11. Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 - Articolo 8 Ai sensi dell'articolo 8, in caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a 6, gli Stati membri devono tener conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle piante e diminuire, se del caso, i valori limite fissati in conformità all'allegato I A. In Austria, la Carinzia prevede un quantitativo annuo ridotto per il cadmio (0,5 mg/kg di materia secca), il cromo (50 mg/kg di materia secca), il rame (40 mg/kg di materia secca), il mercurio (0,2 mg/kg di materia secca), il piombo (50 mg/kg di materia secca) e lo zinco (100 mg/kg di materia secca), e l'Austria Superiore per lo zinco (150 mg/kg di materia secca). Nel Tirolo per i suoli con un pH inferiore a 6 il quantitativo massimo di metalli pesanti consentito è ridotto al 50% dei valori limite consentiti. Belgio: la Vallonia vieta l'utilizzo dei fanghi su suoli con pH inferiore a 6. Nella regione fiamminga è consentito lo spandimento di fanghi su terreni seminativi soltanto se il pH del terreno è superiore a 5. Inoltre, i valori limite per i metalli pesanti sono più rigorosi di quelli dell'allegato IA della direttiva. Non esistono regole specifiche in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Poiché il valore del pH dei suoli coltivati finlandesi è generalmente inferiore a 6,0, in Finlandia i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti sono più rigorosi di quelli previsti all'allegato IA della direttiva. Inoltre, i fanghi possono essere utilizzati su suoli con pH superiore a 5,8 o 5,5 solo a condizione che siano stati stabilizzati con la calce. In Francia, sui terreni con un pH compreso tra 5 e 6, è previsto un quantitativo annuo ridotto per il cadmio (15 g/ha/anno), il cromo (1 200 g/ha/anno), il rame (1 200 g/ha/anno), il mercurio (12 g/ha/anno), il piombo (900 g/ha/anno) e lo zinco (3 000 g/ha/anno). In Germania, per i terreni con un pH compreso tra 5 e 6 sono previsti valori limite ridotti per quanto concerne la concentrazione di cadmio (1 mg/kg di materia secca) e zinco (150 mg/kg di materia secca). Non è ammessa l'utilizzazione di fanghi sui suoli con un pH inferiore a 5. In Italia la quantità di fanghi sparsi sui suoli è dimezzata se il pH del suolo è inferiore a 6 e la capacità di scambio cationico è inferiore a 15 meq/cm. In Irlanda, quando il pH è inferiore a 6 occorre tenere sotto controllo la maggiore mobilità dei metalli pesanti. In Lussemburgo, se il suolo ha un pH inferiore a 6, i fanghi devono avere un pH uniformemente superiore a 7. In questi casi si utilizzano di solito fanghi stabilizzati con la calce (aventi un pH superiore a 12). In Portogallo, se il pH è inferiore a 5,5 si applicano limiti ridotti (cfr. tabella 1 di questa relazione). Nel Regno Unito vengono adottati valori limite ridotti per il rame, il nickel e lo zinco al fine di tenere conto dell'aumentata mobilità di questi metalli pesanti sui terreni con un pH basso (cfr. tabella 1). 3.12. Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti - Allegato II B, paragrafo 1 Ai sensi dell'articolo 9, i terreni su cui vengono utilizzati i fanghi devono essere analizzati secondo lo schema di cui all'allegato II B. Gli Stati membri devono accertarsi che la concentrazione di metalli pesanti nei terreni non superi il valore limite. A tal fine devono decidere quali siano le analisi da effettuare e stabilire la frequenza e i parametri su cui tali analisi devono vertere (pH e metalli pesanti sono parametri obbligatori). Nella regione vallona del Belgio, in Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, Svezia e nel Regno Unito è prevista solo l'analisi del pH e dei metalli pesanti. In alcuni Länder dell'Austria le analisi del suolo comprendono anche parametri come la materia organica, il magnesio, i carbonati, il fabbisogno di calcio, la capacità di scambio cationico, il ferro, il manganese, il tenore d'acqua. In alcuni casi specifici sono richieste anche analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, dei bifenili policlorurati e degli idrocarburi clorurati. Nella regione fiamminga del Belgio vengono misurati anche i seguenti parametri: materia secca, materia organica, azoto, fosfato, composti organici alogenati totali e olio minerale. L'autorità competente può decidere di far svolgere ulteriori analisi relative a: idrocarburi monociclici aromatici, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze organiche. In Germania le analisi devono vertere anche su fosfato, potassio e magnesio. In Italia occorre misurare anche la capacità di scambio cationico. Nei Paesi Bassi viene misurato anche l'arsenico. Il Portogallo prescrive anche l'analisi del tenore di azoto e fosforo. 3.13. Frequenze minime di analisi del suolo - Allegato II B, paragrafo 2 In Austria le analisi del suolo vengono effettuate con frequenza decennale (o quando sono state usate più di 15 t di materia secca) nel Burgerland e in Austria Superiore; ogni cinque o dieci anni (a seconda dei singoli parametri) in Austria Inferiore; ogni quattro anni in Stiria; ogni tre applicazioni di fanghi in Tirolo; ogni dieci anni in Carinzia. Altre frequenze: ogni tre anni in Italia; ogni sei anni nei Paesi Bassi, ogni dieci anni nella regione vallona del Belgio, in Irlanda, in Francia e in Germania; ogni vent'anni nel Regno Unito; quando vengono applicate 20 tonnellate di materia secca per ettaro nella regione fiamminga del Belgio. La Danimarca non ha trasmesso informazioni in merito. In Finlandia non è prevista una frequenza minima specifica: i suoli devono essere analizzati ogniqualvolta vi sia motivo di ritenere che i valori limite siano stati superati. In Lussemburgo i suoli devono essere analizzati prima di effettuare qualsiasi operazione di spandimento dei fanghi. In Portogallo i suoli vanno analizzati prima di ogni spandimento di fanghi di depurazione. In Spagna la frequenza è determinata dai governi regionali. In Svezia pochissimi terreni presentano concentrazioni che si avvicinano o raggiungono i limiti inferiori e, quindi, le analisi vengono eseguite solo in caso di probabile superamento del valore limite del tenore di uno o più metalli pesanti nel terreno in questione. 3.14. Quantitativi di fango prodotti, di fanghi utilizzati in agricoltura e concentrazione media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi - Articolo 10 Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri provvedono a tenere aggiornati i registri in cui, tra le altre informazioni, sono annotati i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo, la concentrazione di metalli pesanti e sostanze nutritive. Le tabelle 5 e 6 e le figure da 1 a 4 presentano i dati pervenuti alla Commissione. Per completezza delle informazioni, la tabella 4 presenta i dati per il precedente periodo di riferimento (1995-1997). 3.15. Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta - Articolo 11 Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono esentare dall'articolo 6, lettera b) e dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e paragrafo 2, i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue aventi una capacità di trattamento corrispondente a 5 000 abitanti equivalenti e destinati essenzialmente al trattamento delle acque reflue domestiche. La regione vallona del Belgio, la Danimarca, la Francia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito non prevedono esenzioni. La regione fiamminga del Belgio, l'Italia, il Portogallo e la Spagna non hanno risposto al quesito. In Finlandia sono previste esenzioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue con capacità inferiore a 5 000 a.e. La misura si applica a circa 450 impianti. In Germania sono previste esenzioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue con capacità inferiore a 1 000 a.e. Non sono fornite informazioni sul numero di tali impianti. In Irlanda è prevista un'esenzione generale per gli impianti di capacità inferiore a 5 000 abitanti equivalenti. 4. CONCLUSIONI La direttiva 86/278/CEE è stata recepita in tutti gli Stati membri in maniera generalmente corretta, benché sia necessario un maggiore impegno per garantire una rapida ed efficace trasmissione di dati esaurienti alla Commissione. In alcuni Stati membri la frammentazione della competenza a livello amministrativo non aiuta a tracciare un quadro coerente della quantità e della qualità dei fanghi prodotti ed impiegati nell'agricoltura. Le informazioni quantitative sull'attuazione della direttiva vengono inviate con notevole ritardo che raggiunge in certi casi un anno o più. Secondo i dati trasmessi alla Commissione e presentati nelle tabelle 4 e 5, e prendendo in considerazione soltanto quegli Stati membri per i quali è stata fornita una serie continua di dati tra il 1995 e il 2000, la produzione annua di fanghi è rimasta costantemente intorno a 4,3 milioni di tonnellate di materia secca. La figura 5 indica una lieve flessione dell'impiego dei fanghi nell'agricoltura dell'Unione europea, con una diminuzione dal 43% del 1995 al 37% del 2000. Esistono differenze notevoli tra i diversi Stati membri; in alcuni di essi la flessione è piuttosto netta e sembra che tale tendenza debba continuare anche oltre il 2000. La Commissione ritiene che il declino dell'uso dei fanghi in agricoltura a favore dell'incenerimento sia contrario all'ordine di priorità per la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la qualità (cfr. tabella 6), le concentrazioni medie di metalli pesanti nei fanghi usati in agricoltura nell'Unione europea sono ben inferiori ai valori limite previsti dall'allegato IB della direttiva. Benché esistano ancora disparità tra i diversi Stati membri (tra l'altro a causa dei differenti metodi di analisi usati nei vari Stati), la tendenza generale va nel senso di una lenta ma costante diminuzione delle concentrazioni. La Commissione nota che in media nell'Unione europea una tonnellata di fanghi (materia secca) contiene tra i 30 e i 40 kg di azoto e tra i 20 e i 30 kg di fosforo. Tale fattore rappresenta già in sé un valore economico di circa 30 euro per tonnellata di materia secca di fanghi usati in agricoltura. La Commissione ritiene che le conclusioni della precedente relazione di sintesi [133] restino valide. In particolare, per quanto concerne i fanghi di depurazione, si ritiene che la loro utilizzazione come fertilizzanti su terreni agricoli sia la migliore alternativa ambientale, a condizione che non comporti effetti nocivi per l'ambiente, gli animali e le persone. La direttiva 86/278/CEE è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sull'ambiente. Non vengono segnalati casi di contaminazione delle persone, degli animali o delle piante dovuta all'uso dei fanghi in agricoltura conformemente alla direttiva. Pur non essendo possibile escludere completamente la presenza di rischi nelle attività umane, sembra che la direttiva abbia contribuito efficacemente a evitare la diffusione dell'inquinamento dovuto all'utilizzazione dei fanghi. [133] COM(1999) 752 def. La Commissione ritiene che lo spandimento dei fanghi sui terreni, se monitorato e adeguatamente regolamentato, vada incoraggiato e sostenuto. Occorre tuttavia rendere più rigorose le regole, quando ciò sia necessario, in particolare tenendo conto degli effetti di lungo periodo sulla qualità dei suoli. A questo scopo, e per rafforzare la fiducia dei consumatori nella utilità del reimpiego dei fanghi sui terreni agricoli, la Commissione ha annunciato, nella comunicazione "Verso una strategia tematica per la protezione del suolo" [134], che intende intraprendere un riesame approfondito delle disposizioni della direttiva, che saranno valutate alla luce della ricerca scientifica svolta dopo l'adozione della direttiva stessa. Obiettivo del riesame sarà garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. È necessario rassicurare l'opinione pubblica convincendola che la riutilizzazione dei fanghi in agricoltura, se condotta secondo le regole delle buone pratiche e nel rispetto della direttiva, non presenta rischi gravi per la salute umana e l'ambiente. Inoltre la Commissione terrà conto della necessità di criteri chiari e trasparenti per le analisi di controllo effettuate sui fanghi utilizzati in agricoltura, in modo da evitare che sostanze inquinanti vengano diffuse nell'ambiente o riciclate su colture destinate al consumo umano. Si terrà conto inoltre anche della definizione di fanghi di depurazione in modo da adottare un'interpretazione coerente in tutti i settori della normativa. È probabile che la Commissione presenterà una proposta di revisione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio entro la fine del 2003. [134] COM(2002) 179 def. del 26 aprile 2002. Allegato III Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione Tabella 1: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nel suolo (mg/kg di materia secca) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione Tabella 2: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nei fanghi (mg/kg di materia secca) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione Tabella 3: Carico medio annuo massimo di metalli pesanti per i terreni agricoli (g/ha/anno) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione Tabella 4: Produzione totale di fanghi e quantità utilizzata in agricoltura nel periodo di riferimento 1995-1997 [135] [135] La presente tabella, benché relativa al precedente periodo di riferimento 1995-1997, viene qui introdotta come complemento di informazione per il lettore. La tabella corrispondente della precedente relazione di sintesi (COM(1999) 752) è stata integrata con dati trasmessi dagli Stati membri con un ritardo eccessivo per consentirne l'inserimento in quella relazione. >SPAZIO PER TABELLA> (*) Fanghi prodotti da impianti di trattamento privati. Dal 1995 i fanghi degli impianti urbani non sono più utilizzati in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 5: Produzione totale di fanghi e quantità utilizzata in agricoltura nel periodo di riferimento 1998-2000 Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione Tabella 6: Concentrazione media di metalli pesanti presenti nei fanghi (mg/kg di materia secca) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 1 Produzione di fanghi nel 1999 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 2 Percentuale di produzione di fanghi per Stato membro nel 1999 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 3 Fanghi utilizzati in agricoltura nel 1999 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 4 Percentuale di fanghi utilizzati in agricoltura per Stato membro nel 1999 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 5 Percentuale di fanghi utilizzati in agricoltura da alcuni Stati membri nel periodo 1995-2000 DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO 1. INTRODUZIONE La direttiva 94/62/CE [136] del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva sugli imballaggi) persegue due obiettivi principali: tutelare l'ambiente e garantire il funzionamento del mercato interno. Per questo la direttiva istituisce misure destinate, in via prioritaria, ad impedire la generazione di rifiuti di imballaggio e, come principi fondamentali aggiuntivi, misure tese al riutilizzo o al riciclaggio degli imballaggi e ad altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio per ridurre, dunque, lo smaltimento finale di tali rifiuti. [136] GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23. Si tratta in particolare di misure riguardanti: - la prevenzione: misure nazionali e promozione delle norme (articolo 4); - il riutilizzo: provvedimenti nazionali (articolo 5); - gli obiettivi di recupero e riciclaggio da conseguire entro il 30 giugno 2001 (articolo 6): - recupero: tra 50 e 65%, - riciclaggio: tra 25 e 45% (15% per materiale), - la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sono autorizzati a conseguire tali obiettivi entro il 31 dicembre 2005 (in questi casi, entro il 30 giugno 2001 deve essere recuperato il 25% dei rifiuti); - l'istituzione di sistemi di restituzione, raccolta e recupero da parte degli Stati membri in base ad alcuni criteri (articolo 7); - l'istituzione di una marcatura nell'ambito di una direttiva futura (non ancora adottata [137]) e l'adozione di un sistema di identificazione mediante la procedura di comitato (decisione 97/129/CE [138]) (articolo 8); [137] La Commissione ha presentato una proposta al riguardo nel 1996; il Parlamento ha esaminato il testo in prima lettura ma il Consiglio non ha ancora adottato la posizione comune. [138] GU L 50 del 20.2.1997, pagg. 28-31. - i requisiti essenziali, che consentano la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno, e l'incentivo alla normazione da parte della Commissione (articoli 9, 10 e 18 [139]); [139] I riferimenti alle norme EN 13428:2000 ed EN 13432:2000 sono stati pubblicati nella decisione 2001/524/CE della Commissione, GU L 190, pagg. 21-23. - la definizione di valori limite per i metalli pesanti contenuti negli imballaggi (articolo 11 [140]) [140] Sono state approvate deroghe per le casse e i pallet di plastica (decisione 1999/177/CE, GU L 56 del 4.3.1999, pagg. 47-48) e per gli imballaggi in vetro (decisione 2001/171/CE, GU L 62 del 2.3.2001, pagg. 20-21). Le decisioni si applicano per alcuni limiti o a determinate condizioni. - l'adozione di sistemi d'informazione e formati per la presentazione dei dati attraverso la procedura di comitato (decisione 97/138/CE [141]), (articolo 12); [141] GU L 52 del 22.2.1997, pagg. 22-30. - l'informazione degli utilizzatori (articolo 13); - gli strumenti economici: misure nazionali (articolo 15); - gli obblighi riguardanti la comunicazione delle informazioni e le relazioni (articolo 17). La presente relazione si basa sulle risposte al questionario adottato ai sensi della decisione 97/622/CE della Commissione [142] del 27 maggio 1997. Sono state inoltre utilizzate le relazioni pervenute alla Commissione ai sensi della decisione 97/138/CE per i dati relativi agli imballaggi immessi in commercio, riutilizzati, recuperati e riciclati. Ove opportuno, viene fatto riferimento agli studi disponibili. [142] GU L 256 del 19.9.1997, pagg. 13-19. 2. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE 2.1. Diritto nazionale Tutti gli Stati membri hanno inviato alla Commissione le informazioni riguardanti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative introdotte per conformarsi alla direttiva sugli imballaggi. Nel 2002 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Austria per non aver adeguato la propria legislazione riguardo alla definizione di "riciclaggio organico" e all'Irlanda per non aver attuato tutta la normativa necessaria per conseguire gli obiettivi minimi in materia di recupero che devono essere realizzati entro il 2005. 2.2. Programmi che vanno oltre gli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) L'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) fissa una scala di valori entro i quali gli Stati membri devono fissare i propri obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio da raggiungere entro giugno 2001. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 gli Stati membri possono varare programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) se dispongono di adeguate capacità di riciclaggio e recupero e purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. I seguenti paesi hanno comunicato il varo di tali programmi: Austria: confermati dalla decisione 1999/42/CE del 22 dicembre 1998 [143]; [143] GU L 14 del 19.1.1999, pagg. 24-29. Belgio: confermati dalla decisione 1999/652/CE del 15 settembre 1999 [144]. Per il 1998 si applicano le seguenti percentuali: 45% per il riciclaggio e 70% per il recupero; per il 1999 gli obiettivi sono del 50% per il riciclaggio e dell'80% per il recupero; [144] GU L 257 del 2.10.1999, pagg. 20-23. Paesi Bassi: confermati dalla decisione 1999/823/CE del 22 novembre 1999 [145]. [145] GU L 321 del 14.12.1999, pagg. 19-23. Anche la Danimarca e la Svezia hanno notificato di aver disposto altri programmi; in entrambi i casi si è tuttavia ritenuto che i programmi che andavano oltre gli obiettivi fissati non erano provvedimenti adottati dagli Stati membri in questione, ma dall'industria per conformarsi alla direttiva. In questo senso i programmi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6. Va inoltre sottolineato che la direttiva non esclude che, nella realtà, si raggiungano tassi di recupero e riciclaggio più elevati (ad esempio grazie ad una maggiore partecipazione dei consumatori) anche se non sono la conseguenza diretta dei programmi nazionali istituiti dalle autorità pubbliche. 2.3. Procedimenti di infrazione Attualmente sono in corso procedimenti di infrazione nei confronti di otto Stati membri. Oltre all'azione intrapresa contro l'Austria e l'Irlanda e illustrata al paragrafo 2.1, vengono segnalati anche i casi descritti di seguito. Per la Germania è stata adita la Corte di giustizia europea riguardo agli effetti che la percentuale fissa del 72% per i contenitori di bevande riutilizzabili ha sulla libera circolazione delle acque minerali. La Finlandia ha ricevuto un parere motivato per non aver garantito, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma della direttiva, che le tariffe imposte per accedere al sistema di gestione degli imballaggi non siano discriminatorie, che il sistema sia aperto a tutti gli operatori e non rappresenti un ostacolo agli scambi o alla concorrenza. In questi due casi si intende garantire che i sistemi nazionali istituiti rispettino le disposizioni della direttiva a tutela del mercato interno e non vengono invece messi in discussione sotto il profilo ambientale. Per i Paesi Bassi è stata adita la Corte di giustizia in quanto la normativa nazionale non contempla formalmente l'istituzione dei sistemi in questione. Nel 2002 la Corte di giustizia ha decretato che la Francia, l'Italia e il Regno Unito non avevano provveduto a inserire un capitolo specifico sui rifiuti di imballaggio in tutti i piani di gestione dei rifiuti che avevano istituito ai sensi dell'articolo 14 della direttiva. 3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 3.1. Prevenzione dei rifiuti di imballaggio L'articolo 4 della direttiva sugli imballaggi stabilisce che gli Stati membri provvedano a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9 della direttiva, siano applicate altre misure di prevenzione. Esse possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe. La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, come illustrato in dettaglio nelle pagine successive. In Austria le associazioni nel campo dei rifiuti e i sistemi di raccolta e recupero forniscono informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e i vantaggi dei sistemi che impiegano imballaggi riutilizzabili. In Belgio, l'articolo 11, paragrafo 2 della legge in materia di norme sui prodotti punta a promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili sulla base del principio dell'equilibrio stabile del rapporto tra imballaggio e prodotto imballato. È in corso di preparazione una decisione di attuazione. Chiunque immetta sul mercato belga prodotti con oltre 10 tonnellate di imballaggi è tenuto a stilare un piano di prevenzione a scadenze triennali. In Danimarca è stata approvata un'imposta sugli imballaggi in funzione del materiale, dell'impatto ambientale prodotto e del peso dell'imballaggio, che dovrebbe avere un effetto di prevenzione sulla quantità di rifiuti di imballaggio in circolazione. La Danimarca dispone inoltre di un programma di sovvenzioni, ad esempio per tecnologie e prodotti più puliti. L'Agenzia di protezione dell'ambiente danese sta infine preparando una strategia per la prevenzione dei rifiuti. In Finlandia, la decisione n. 962/1997 fissa obiettivi quantitativi per i rifiuti di imballaggio: l'obiettivo minimo, da conseguire entro il 30 giugno 2001, è una riduzione del 6% nel rapporto tra i rifiuti di imballaggio e i prodotti imballati che vengono consumati ogni anno in Finlandia (di cui è essenzialmente responsabile il produttore degli imballaggi). Gli strumenti più importanti di prevenzione sono un riutilizzo massiccio e sistemi di cauzione-restituzione. I fabbricanti, infine, ricorrono sempre di più a pallet, carrelli e casse di plastica riutilizzabili. In Francia le tariffe applicate dai sistemi di riciclaggio si basano sulle unità e sul peso degli imballaggi e rappresentano un incentivo a evitare la formazione di rifiuti di imballaggio; esse comprendono inoltre criteri riguardo alla riciclabilità. Gli accordi stipulati con i sistemi di riciclaggio prevedono anche che questi ultimi preparino cataloghi sulla prevenzione e manuali di buone prassi per l'industria e i consumatori. In Germania sono stati fissati criteri per l'attribuzione del marchio ecologico "Blau Engel" (angelo blu) alle apparecchiature per la produzione di acqua gassata. In Grecia, la EOEDSAP (l'Organizzazione nazionale per la gestione alternativa degli imballaggi e di altri prodotti), istituita dall'articolo 5 della legge 2939/2001, sviluppa programmi che ruotano, in particolare, attorno al principio di prevenzione. In Irlanda la responsabilità del produttore e soprattutto le spese di adesione al sistema di conformità per gli imballaggi incentivano i produttori a ridurre al minimo gli imballaggi. Il sistema di conformità Repack fornisce ai propri membri consulenze sulle buone prassi per prevenire/ridurre al minimo gli imballaggi e i loro rifiuti. Varie campagne di sensibilizzazione (cfr. anche capitolo sulle campagne d'informazione) promuovono la prevenzione dei rifiuti nell'ambito dei propri programmi. Infine, il concetto di prevenzione dei rifiuti è messo in evidenza anche nei piani regionali di gestione dei rifiuti. In Italia, oltre ad incentivare al massimo il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, il sistema di recupero degli imballaggi istituito dal decreto legislativo n. 22/97 istituisce un programma generale di prevenzione, nel cui ambito vengono svolti studi e iniziative con i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi riguardo ai metodi di produzione dei prodotti e degli imballaggi, alla logistica e ad altri fattori, al fine di ridurre i quantitativi di materie prime utilizzati e ridurre i rifiuti di imballaggio. Nei Paesi Bassi le misure di prevenzione rientrano nel secondo accordo sugli imballaggi. Le imprese devono adottare un approccio sistematico per migliorare gli imballaggi dal punto di vista ambientale. Le imprese con più di quattro dipendenti e che immettono in commercio nei Paesi Bassi oltre 50 tonnellate di imballaggi di carta/cartone, vetro, metallo o plastica devono riferire all'autorità competente sulle misure di prevenzione messe in atto. In Portogallo sono state varate diverse iniziative di sensibilizzazione per vari gruppi di destinatari. L'attenzione al riutilizzo, che ha ispirato l'ordinanza ministeriale 29-B/98, è un elemento che contribuisce anche alla prevenzione degli imballaggi. Per citare un altro esempio in proposito, in alcuni supermercati ci sono state iniziative per promuovere l'impiego di sacchetti della spesa riutilizzabili. In Spagna l'articolo 5, lettera c) della legge 11/1997 stabilisce che la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti deve essere ridotta di almeno il 10% in peso. Ai sensi della settima disposizione aggiuntiva alla legge 10/1998, chi immette sul mercato prodotti imballati che generano rifiuti superiori a una determinata soglia fissata dal governo, deve preparare piani di prevenzione per ridurre al minimo e prevenire alla fonte la produzione di rifiuti di imballaggio e i loro eventuali effetti negativi. Il programma nazionale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede una serie di investimenti per un ammontare complessivo di 350 milioni di euro nel periodo 2000-2002. Nel Regno Unito, infine, vengono forniti incentivi finanziari per ridurre il tonnellaggio di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i costi. 3.2. Misure che incentivano i sistemi di riutilizzo L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato. Gran parte degli Stati membri ha predisposto misure per incentivare i sistemi di riutilizzo. Le informazioni illustrate di seguito sono ricavate dalle risposte al questionario di cui alla decisione 97/622/CE della Commissione. Altri dati sono contenuti in uno studio sul riutilizzo consultabile al seguente sito web: http://europa.eu.int/comm/environment/ rifiuti/studies/packaging/reuse.htm. L'Austria ha adottato misure per semplificare le procedure amministrative riguardo alla registrazione e alla notifica della regolamentazione applicabile. In Belgio gli imballaggi riutilizzabili non sono soggetti ad eco-tasse; ai sensi della legislazione belga essi non sono nemmeno soggetti all'obbligo di ritiro e, dunque, al versamento di corrispettivi ai sistemi di riciclaggio. I piani di prevenzione degli imballaggi devono anche incentivare la sostituzione di imballaggi usa e getta con imballaggi riutilizzabili. In Danimarca è in vigore un sistema nel quale la birra e le bevande gassate possono essere vendute solo in contenitori riutilizzabili approvati [146]. Le bottiglie di vino e alcolici vengono raccolte a livello comunale, dal settore del catering e del commercio al dettaglio. Le bottiglie raccolte che risultano intatte vengono pulite e rivendute per essere riempite nuovamente; in caso di esportazione viene garantito un rimborso fiscale. Anche gli imballaggi da trasporto vengono riutilizzati in buona percentuale. [146] Le norme danesi citate in questo paragrafo sono state oggetto di un procedimento d'infrazione nel periodo di riferimento. Nel frattempo, le misure in questione sono state modificate e il procedimento ritirato. La Finlandia incentiva il riutilizzo degli imballaggi con sistemi di imposte e cauzione-restituzione. Agli imballaggi usa e getta viene applicata una tassa di 0,67euro [147] per litro (0,17euro per restituzione-cauzione degli imballaggi che rientrano nel sistema di cauzione-rimborso); non vengono invece applicati oneri sugli imballaggi riutilizzabili. Nell'ambito dei sistemi di cauzione-rimborso vengono applicate cauzioni variabili da 0,08 a 0,42euro per le bottiglie riutilizzabili in vetro e PET. Infine, la Finlandia si è fissata un obiettivo congiunto, per il recupero e il riciclaggio, pari all'82% entro il 2001. [147] Le cifre sono convertite dal marco finlandese (per il periodo di riferimento). In Germania è stata istituita una cauzione obbligatoria per gli imballaggi di bevande usa e getta. Tale cauzione non si applica se il produttore partecipa ad un sistema di raccolta e recupero dopo l'utilizzo da parte del consumatore, a condizione che le bevande vendute in imballaggi riutilizzabili rappresentino almeno il 72% delle bevande vendute in Germania [148]. [148] Questa quota del 72% è stato il motivo dell'avvio di un procedimento di infrazione. In Grecia i programmi alternativi di gestione degli imballaggi puntano anche a prevedere misure a favore degli imballaggi riutilizzabili, se non comportano rischi per l'ambiente e risultano valide e fattibili sotto il profilo tecnico ed economico. In Irlanda le campagne di sensibilizzazione citate nel capitolo dedicato alle campagne d'informazione comprendono provvedimenti a favore del riutilizzo. Gli imballaggi destinati al riutilizzo non sono compresi nei calcoli per determinare i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato e per verificare se un produttore possa essere considerato come produttore importante di rifiuti e debba dunque rispettare obblighi più onerosi nell'ambito delle sue responsabilità in quanto produttore. In Italia il programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio individua anche le misure necessarie per aumentare la percentuale dei rifiuti di imballaggio da destinare al riutilizzo, ivi comprese le modalità per migliorare le caratteristiche di tali imballaggi per far sì che possano resistere ad un maggior numero di spostamenti. Nei Paesi Bassi la birra, le bevande non alcoliche e l'acqua possono essere immesse in commercio in contenitori usa e getta solo se questi non danneggiano i sistemi di riutilizzo, a meno che non si riesca a dimostrare che i contenitori usa e getta comportano un impatto ambientale analogo o inferiore ai sistemi riutilizzabili. Il Portogallo ha fissato obiettivi di riutilizzo per il periodo 1997-1999 per le bevande non alcoliche, la birra, l'acqua minerale naturale, l'acqua di sorgente e altre acque in bottiglia e per il vino da tavola (cfr. ordinanza ministeriale 29-B/98 del 15 gennaio 1998). Tutti i distributori che vendono alcune bevande in imballaggi non riutilizzabili devono vendere le stesse categorie di prodotti anche in contenitori riutilizzabili. Alcuni tipi di bevande venduti negli alberghi, nei ristoranti e in strutture analoghe devono essere confezionati in imballaggi riutilizzabili, a meno che non vengano istituiti sistemi specifici per la raccolta differenziata e il riciclaggio degli imballaggi non riutilizzabili. In Spagna le imprese devono formulare piani per la prevenzione degli imballaggi, che devono obbligatoriamente incentivare il riutilizzo. Il programma nazionale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio definisce una serie di obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi, indicando le modalità per conseguire tali risultati. La Svezia ha fissato obiettivi di riutilizzo per il vetro e il PET nella legislazione nazionale e incentiva i sistemi di cauzione-restituzione per i contenitori di bevande. Le imprese del Regno Unito possono escludere i quantitativi (in peso) degli imballaggi riutilizzati dal computo corrispondente all'obbligo di tonnellaggio e possono ripartire i costi connessi all'obbligo del primo trasporto su quattro anni. 3.3. Misure per l'istituzione di sistemi di restituzione Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio e sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti. Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato. In gran parte dei paesi sono stati creati sistemi di responsabilità del produttore, che deve ritirare i rifiuti di imballaggio, organizzare i propri sistemi di ritiro o partecipare a sistemi di restituzione per la restituzione, la raccolta, il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Nelle risposte ai questionari gli Stati membri hanno fornito elementi specifici su tali sistemi, che vengono sintetizzati di seguito. Gli unici paesi in cui sono applicati sistemi diversi da quelli che prevedono la responsabilità del produttore sono i Paesi Bassi e la Danimarca, dove la restituzione dei rifiuti di imballaggio viene organizzata a livello di comuni o in base ad accordi con l'industria. Informazioni più dettagliate sui sistemi nazionali si ritrovano nel documento della Commissione europea del 2001 European Packaging Waste Management Systems, che è disponibile sul seguente sito web: http://europa.eu.int/comm/environment/ waste/studies/packaging/epwms.htm. In Belgio i sistemi di restituzione devono essere autorizzati per cinque anni e spetta a loro conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio per conto dei loro membri. Attualmente esistono due sistemi di questo tipo: FOST Plus per gli imballaggi domestici e VAL-I-PAC per quelli industriali. Nel caso degli imballaggi riutilizzabili viene applicata una cauzione e c'è l'obbligo di apporre un simbolo che indichi che l'imballaggio è riutilizzabile e soggetto ad un sistema di cauzione. In Danimarca esistono sistemi comunali per la restituzione degli imballaggi; ad essi si aggiungono sistemi specifici per il riutilizzo dei contenitori di birra e bevande non alcoliche. In Finlandia [149] finora sono state costituite otto organizzazioni che sorvegliano la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio; si tratta di organizzazioni che si occupano principalmente di materiali specifici, che a loro volta hanno costituito un'organizzazione congiunta denominata PYR Oy, intesa a coordinare le operazioni e a garantire che vengano realizzati gli obiettivi concordati. [149] È in corso un procedimento d'infrazione riguardante la possibilità di partecipare ad alcuni sistemi di restituzione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sugli imballaggi. In Francia, Eco-Emballages e Adelphe sono le due organizzazioni autorizzate a gestire gli imballaggi domestici. Sono state inoltre costituite varie organizzazioni professionali incaricate di ritirare i rifiuti di imballaggio industriali. In Germania esiste un sistema di questo tipo per gli imballaggi industriali, il DSD AG; per il settore all'ingrosso e l'industria e per la raccolta e il recupero degli imballaggi per il trasporto esistono alcune imprese sparse nel paese che sono specializzate nella raccolta e nel recupero di tipi di imballaggi specifici. Ad esse si aggiunge una moltitudine di altre imprese per la gestione dei rifiuti che si occupano delle operazioni di restituzione e recupero per conto di terzi. In Grecia i sistemi di restituzione devono essere approvati dall'EOEDSAP [150]. Per ottenere l'autorizzazione, valida per sei anni, i richiedenti devono presentare una documentazione sull'infrastruttura tecnica e finanziaria necessaria. [150] L'organizzazione nazionale per la gestione alternativa degli imballaggi e di altri prodotti. In Irlanda, i piani regionali di gestione dei rifiuti preparati dalle autorità locali contengono provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili. Alla fine del 2000 a Dublino è stata introdotta la raccolta differenziata dei rifiuti domestici ed erano in corso preparativi in altre zone urbane; a livello nazionale esistevano oltre 1 000 punti di raccolta e 38 discariche per i rifiuti domestici (i cosiddetti civic amenity sites). Per i rifiuti degli imballaggi commerciali e domestici esiste un regime approvato di conformità, il Repak: grazie agli introiti ricavati dall'iscrizione al sistema, il recupero degli imballaggi è passato da 93 000 tonnellate nel 1998 a 146 000 tonnellate nel 2000. In Italia esistono sei consorzi settoriali - per la carta, la plastica, il legno, il vetro, l'acciaio e l'alluminio - che cooperano nell'ambito del CO.NA.I., il consorzio nazionale. Tutti questi consorzi sono retti da statuti approvati da decreti congiunti dei ministeri dell'Ambiente e dell'Industria. Il CO.NA.I. organizza un sistema integrato di restituzione in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. A tal fine nel 1999 è stato sottoscritto un accordo quadro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); i sei consorzi settoriali preparano i loro contributi al programma annuale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, tra l'altro, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati e determina obiettivi specifici per materiale ogni cinque anni. Nei Paesi Bassi i comuni svolgono un ruolo decisivo nella raccolta dei rifiuti di imballaggio; a tale proposito è stato concluso un accordo con i comparti industriali interessati, che fissa alcuni obblighi per l'industria [151]. [151] Il sistema è oggetto di un procedimento di infrazione. In Lussemburgo è stato autorizzato un unico sistema - VALORLUX - come sistema di restituzione collettivo per i rifiuti di imballaggi urbani. In Portogallo, la Sociedade Ponto Verde (SPV) è stata autorizzata a gestire il sistema di restituzione per i rifiuti urbani di imballaggio; nel 2000 l'autorizzazione è stata estesa anche ai rifiuti non urbani. All'interno dell'SPV, la VERDORECA si occupa della restituzione di imballaggi non riutilizzabili provenienti dagli alberghi, dai ristoranti e da altri organismi di catering. Oltre al ritiro dei prodotti medicinali scaduti, la SIGREM è stata autorizzata anche a ritirare gli imballaggi di questi prodotti. In Spagna, i sistemi per la restituzione dei rifiuti urbani di imballaggio sono disciplinati dal capitolo IV della legge 11/1997, che prevede, in particolare, disposizioni in materia di i) sistemi di cauzione, restituzione e raccolta e ii) il sistema integrato di gestione. La prima disposizione aggiuntiva alla legge 11/1997 definisce gli obblighi applicabili ai rifiuti di imballaggio commerciali e industriali. In Svezia sono state create imprese per il vetro, la plastica, la carte e il cartone, il cartone ondulato, il metallo, i barattoli di alluminio e le bottiglie in PET. Il REPA-Registret gestisce le tariffe, mentre il Förpackningsinsamlingen si occupa dei sistemi di raccolta. Tutte le imprese trattano gli imballaggi domestici e industriali in tutta la Svezia tramite la raccolta a domicilio, nei palazzi, nei centri di recupero comunali e presso i punti di raccolta regionali. Nel Regno Unito esistono vari sistemi di raccolta, ad esempio delle autorità locali, sistemi di conformità degli imballaggi, imprese di raccolta dei rifiuti e altro. Per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio è stato creato un sistema che prevede la responsabilità del produttore, nel cui ambito l'80% delle parti interessate si conforma attraverso regimi di conformità degli imballaggi, che si assumono l'obbligo giuridico di realizzare gli obiettivi di recupero e riciclaggio; alcune imprese adempiono a tale obbligo da sole, attraverso imprese di gestione dei rifiuti consolidate e sistemi esistenti. 3.4. Promozione dell'impiego di materiali riciclati L'articolo 6, paragrafo 2 stabilisce che, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati. Nella maggior parte dei paesi esistono misure di questo genere, come illustrato di seguito. In Belgio i dirigenti responsabili dell'imballaggio sono invitati a utilizzare materiali riciclati nell'ambito dei piani di prevenzione. In Danimarca, la tassa sull'ambiente e sugli imballaggi calcolata in base al peso e applicata ad alcuni prodotti particolari, consente una riduzione fiscale del 40% in caso di utilizzo di plastica e carta riciclate. In Francia, l'ADEME, l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e il sistema di restituzione Eco-Emballages finanziano programmi di ricerca e sviluppo destinati a sviluppare applicazioni per l'utilizzo di materiali secondari. Eco-Emballages pubblica un catalogo di prodotti ottenuti da materiali riciclati destinato agli acquirenti pubblici. In Germania, produttori e distributori sono responsabili dei prodotti e nella fabbricazione dei prodotti devono dare la precedenza all'utilizzo di rifiuti recuperabili o materiali secondari. Gli acquirenti pubblici devono verificare in che misura sia possibile utilizzare i prodotti ottenuti da materiali riciclati nell'ambito degli appalti pubblici. Il sistema di assegnazione del marchio ecologico "Blau Engel" attribuisce particolare importanza all'utilizzo dei materiali riciclati. In Irlanda il Market Development Group, composto da vari rappresentanti del governo e da soggetti privati, deve preparare un programma di sviluppo del mercato, che si basa, tra l'altro, su un rapporto intitolato A Strategy for Developing Recycling Markets in Ireland, commissionato nel 2000 e ultimato nel 2002. In Italia, il "Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" preparato dal CO.NA.I. contiene provvedimenti intesi ad incrementare la percentuale dei rifiuti di imballaggio da riciclare. Le amministrazioni pubbliche hanno il compito di incentivare l'utilizzo di materiali riciclati ottenuti dai rifiuti di imballaggio. Nei Paesi Bassi il contratto sugli imballaggi contiene disposizioni in merito a questo punto. In Portogallo sono in corso progetti finanziati dalla Comunità che riguardano l'uso dei materiali riciclati (Plano Operacional do Ambiente e PEDIP). Nel Regno Unito, i programmi di conformità degli imballaggi devono prevedere politiche per aumentare gradualmente l'impiego di rifiuti di imballaggio riciclati nella fabbricazione di imballaggi o di prodotti. Le amministrazioni locali varano campagne a favore dei prodotti riciclati ("Buy Recycled"), mentre la campagna del governo "Are You Doing Your Bit" incentiva i consumatori ad acquistare prodotti riciclati. 3.5. Campagne d'informazione Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui all'articolo 6, ai paragrafi 1 (obiettivi di recupero e riciclaggio) e 2 (utilizzo di materiali riciclati) che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici. L'articolo 13 dispone che gli Stati membri prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato e i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio. Tutti gli Stati membri hanno pubblicato le misure e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio. Gran parte dei paesi ha riferito di varie misure di informazione e comunicazione. In Austria gli obiettivi del regolamento sugli imballaggi sono stati pubblicati nell'ambito del piano federale di gestione dei rifiuti. I sistemi di raccolta e di recupero hanno l'obbligo di organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico; i consulenti in materia di rifiuti e le pubblicazioni delle amministrazioni locali forniscono informazioni a livello locale. In Belgio, la Commission interrégionale de l'Emballage (CIE) organizza eventi di informazione sia per i professionisti che per il pubblico interessato e partecipa a mostre ambientali. Ha inoltre pubblicato il cosiddetto "opuscolo verde" (Brochure verte) che fornisce informazioni ai responsabili degli imballaggi. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http:// www.ivcie.be. Il sistema di restituzione FOST Plus e VAL-I-PAC sono stati invitati a distribuire materiale informativo per il pubblico in generale e per le imprese. È stata organizzata una campagna d'informazione per i consumatori. Grazie alla collaborazione con la Federazione belga delle imprese di distribuzione (FEDIS), sono stati affissi manifesti nei centri commerciali per informare sulla partecipazione ai sistemi di riciclaggio, per incentivare la partecipazione alla raccolta differenziata, spiegare il simbolo "Punto verde" e la tassa annua di autorizzazione versata al sistema di restituzione. L'obbligo di informazione dei dettaglianti è riportato anche in un opuscolo pubblicato dalla CIE. In Danimarca sono stati organizzati varie riunioni ed eventi sulla direttiva sugli imballaggi e gli obblighi che ne conseguono. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente danese ha preparato una guida destinata alle amministrazioni comunali responsabili dei rifiuti per fornire informazioni e consulenza sul riutilizzo degli imballaggi per il trasporto in plastica e carta/cartone. In Finlandia gli obiettivi per il riutilizzo sono stati pubblicati in un opuscolo (Pakkausjätehuolto uudistuu) sulle modifiche alla gestione dei rifiuti di imballaggio, distribuito ai centri ambientali regionali, alle autorità locali, alle imprese di gestione dei rifiuti e a migliaia di spedizionieri e importatori, oltre che alle mostre e su Internet. Sono inoltre disponibili vari bollettini. A ciò si aggiungono anche diverse pubblicazioni, pubblicità televisive e radiofoniche e pagine Internet pubblicate dal PYR, l'organizzazione nazionale che riunisce i sistemi di restituzione. Il PYR e i sistemi di restituzione sono inoltre impegnati in vari eventi, come mostre, conferenze, corsi di formazione, campagne telefoniche per le imprese e altro. Anche altri organismi si occupano di attività d'informazione, come l'Associazione per la tecnologia e la ricerca nel campo degli imballaggi e l'Associazione delle autorità locali e regionali finlandesi, alcune singole autorità locali e associazioni dell'industria e del commercio. Le autorità locali e le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti hanno dato informazioni ai consumatori, ad esempio tramite opuscoli o informazioni specifiche sulla raccolta di rifiuti di metallo di dimensioni ridotte. Il PYR e le organizzazioni dei produttori hanno condotto campagne televisive, organizzato spot radiofonici, articoli sui giornali, opuscoli, depliant e manifesti, linee telefoniche di assistenza, educazione ambientale nelle scuole e nei gruppi di scout, pagine Internet, ecc. In Francia i dati sugli imballaggi sono inviati ai membri della Commissione consultiva sugli imballaggi domestici e a vari altri soggetti. L'Agenzia nazionale per l'ambiente (ADEME) è responsabile di varie pubblicazioni, che hanno un'ampia diffusione e vengono presentate alle esposizioni; i dati sono inoltre disponibili sul sito web dell'ADEME. Le informazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi sono, in genere, fornite più direttamente a livello locale. I sistemi autorizzati di gestione degli imballaggi hanno aumentato i finanziamenti per le campagne di informazione organizzate dai comuni, passando da 11 milioni di euro nel 1998 a 23 milioni di euro nel 2001; queste cifre rappresentano il 9% di tutti i finanziamenti versati ai comuni. Tra le varie azioni organizzate figurano i cosiddetti "ambasciatori della raccolta differenziata": si tratta di un programma a favore dell'occupazione giovanile e i partecipanti contattano i cittadini per spiegare cos'è la raccolta differenziata e instaurare un contatto diretto. A queste attività di carattere locale si affiancano le campagne d'informazione nazionali organizzate dal ministero dell'Ambiente in collaborazione con l'ADEME e con i sistemi autorizzati di gestione degli imballaggi, che comprendono pubblicità sui mezzi radio-televisivi, annunci pubblicitari a mezzo stampa, siti Internet, opuscoli, giochi per bambini, "vacanze ecologiche", ecc. I cittadini ricevono infine informazioni nel contesto del "Rapporto annuale sul prezzo e sulla qualità del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti" che ciascuna autorità locale predispone. In Germania gli obiettivi in materia di riutilizzo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale tedesca (Bundesgesetzblatt) e vengono pubblicizzati attraverso varie campagne di sensibilizzazione a livello federale, regionale e locale e dall'industria. L'operatore di un sistema di gestione dei rifiuti duplice e le autorità locali devono coordinarsi fra loro per quanto concerne l'informazione del pubblico. Le informazioni sulla restituzione di imballaggi raggruppati di cui al 5 dell'ordinanza sugli imballaggi vengono indicate in avvisi affissi nei negozi, mentre le disposizioni per la restituzione degli imballaggi per il trasporto sono rese pubbliche dalla concorrenza sul mercato. I risultati conseguiti dall'organizzazione nazionale di categoria per il ritiro degli imballaggi domestici - la DSD AG - vengono pubblicati ogni anno. In Grecia è stata varata una campagna informativa diretta ai produttori e alle organizzazioni professionali, mentre è in progetto una campagna per il pubblico più vasto. In Irlanda, i cittadini sono stati informati degli obiettivi fissati dalle normative sugli imballaggi dagli interventi dei ministri, dalle dichiarazioni politiche e dai comunicati stampa, nel corso di seminari e attraverso varie azioni pubblicitarie pubbliche. Le imprese che rientrano nel campo di applicazione delle normative in questione sono state informate dei loro obblighi per iscritto e personalmente da membri delle autorità locali e dal personale della Repack. Il ministero dell'Ambiente e le amministrazioni locali gestiscono un programma di sensibilizzazione intitolato "The Environment - it's easy to make a difference" (Ambiente: è facile fare la differenza), destinato ai consumatori e finalizzato a incentivare la prevenzione dei rifiuti e a ridurli al minimo e a favorire il riutilizzo e il riciclaggio, lo sviluppo, la produzione e il consumo sostenibili. Il ministero dell'Ambiente ha inoltre pubblicato una serie di opuscoli e depliant che forniscono ampie informazioni sul recupero dei rifiuti e informano i cittadini delle varie azioni che si possono adottare; le stesse informazioni sono consultabili anche sul sito web dell'ENFO, l'ufficio per l'informazione ambientale dello stesso ministero. Tutte le amministrazioni locali hanno organizzato campagne di sensibilizzazione sui sistemi di restituzione, raccolta e recupero attraverso opuscoli distribuiti alle famiglie e alle imprese, annunci pubblicitari sulla stampa e sulla radio locali e sui loro siti web. Tutte le autorità locali hanno nominato inoltre funzionari per la sensibilizzazione/l'educazione ambientale per promuovere la riduzione al minimo, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti, privilegiando particolarmente il contatto personale con tutte le parti interessate ad esempio nell'ambito di seminari, giornate "porte aperte", campagne nei supermercati e altro. In Italia il CO.NA.I e i consorzi dei singoli settori hanno avviato varie campagne di informazione per i consumatori e gli utilizzatori degli imballaggi. Informazioni precise sulle campagne d'informazione si trovano in un capitolo specifico del programma generale di prevenzione. In Lussemburgo è in corso di preparazione una campagna d'informazione. Nell'autorizzazione concessa alla VALORLUX è previsto l'obbligo di informare adeguatamente i consumatori. Nei Paesi Bassi il secondo contratto sugli imballaggi stabilisce disposizioni in merito. In Portogallo, l'Istituto per i rifiuti (INR), la regione autonoma di Madeira (ARM), la Sociedade Ponto Verde (SPV) e il sistema integrato per i prodotti medicinali scaduti e i relativi imballaggi (SIGREM) sono ricorsi a vari strumenti di sensibilizzazione, tra i quali un comitato per monitorare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (CAGERE); gruppi ad hoc, conferenze; seminari ed eventi; piani strategici; pubblicità radiofoniche e varie iniziative a mezzo stampa, via radio e televisione; una linea telefonica d'informazione; la distribuzione di materiale informativo; una mostra itinerante a carattere didattico per le scuole ed eventi pubblici e incontri di sensibilizzazione nelle scuole, nei supermercati e altro; informazione delle imprese e siti web. L'organizzazione VERDORECA ha infine fatto opera d'informazione presso hotel, ristoranti, ecc. In Spagna, le misure e gli obiettivi sono contenuti nell'articolo 5 della legge 11/1997. Campagne d'informazione sono state organizzate sia dal governo centrale, regionale e locale che dai sistemi di gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sotto forma di varie comunicazioni ed iniziative di formazione e sensibilizzazione. Tutte queste attività erano destinate al pubblico in generale e a settori specifici della società (consumatori e utilizzatori, scolari, imprese interessate, dipendenti pubblici). Sono stati utilizzati vari mezzi di comunicazione, tra cui stampa, radio, televisione, cinema, video, posta, pubblicità all'esterno, mostre, esposizioni commerciali, seminari e altro; tra i materiali prodotti figurano unità didattiche e altri materiali educativi, opuscoli, depliant, fotografie, adesivi, distintivi, ecc. In Svezia le amministrazioni pubbliche hanno pubblicato rapporti, pubblicazioni su Internet, opuscoli e depliant informativi. Anche gli operatori dei sistemi di restituzione hanno preparato informazioni analoghe dirette al pubblico in generale e all'industria interessata. Nel Regno Unito sia in Gran Bretagna che in Irlanda del Nord sono state emanate normative oltre che linee guida non vincolanti (The User's Guide); anche l'Agenzia per l'ambiente e le agenzie della Scozia e dell'Irlanda del Nord pubblicano orientamenti, che sono disponibili anche sui siti web governativi. Tra le campagne di informazione ne spiccano due, "The Forward Look for Planning Purposes" e quella del governo "Are You Doing Your Bit" destinate ai cittadini e agli operatori economici. I sistemi di conformità devono disporre di strategie in materia di informazione agli utilizzatori/consumatori degli imballaggi. Le imprese che vendono imballaggi sono tenute a informare i consumatori. Sono infine disponibili varie pubblicazioni per informare gli utilizzatori degli imballaggi. 3.6. Norme nazionali sui requisiti essenziali e i livelli di concentrazione dei metalli pesanti Ai sensi dell'articolo 9, possono essere immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali dell'allegato II della direttiva. A tal fine, le norme armonizzate conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali. In assenza di norme armonizzate, anche le norme nazionali possono conferire presunzione di conformità. L'articolo 11 definisce i livelli di concentrazione di quattro metalli pesanti presenti negli imballaggi. A livello comunitario la decisione 2001/524/CE [152] della Commissione contiene i riferimenti alle norme EN 13428:2000 ed EN 13432:2000, a significare che queste due norme sono considerate norme armonizzate. La norma EN 13428:2000 conferisce presunzione di conformità soltanto ai primi due trattini del punto 1 dei requisiti essenziali (prevenzione quantitativa, progettazione e riduzione al minimo dell'impatto ambientale), ma non al terzo (prevenzione delle sostanze pericolose). La norma EN 13432:2000 riguarda le caratteristiche di biodegradabilità e la possibilità di compostaggio degli imballaggi. Non sono stati invece pubblicati i riferimenti alle norme in materia di riutilizzo, recupero di energia e riciclaggio dei materiali e dunque le norme in questo campo non conferiscono presunzione di conformità ai rispettivi requisiti essenziali. Il CEN ha ottenuto un secondo mandato per modificare tali norme al fine di adottarle come norme armonizzate. [152] GU L 190, pagg. 21-23 Solo pochi paesi hanno adottato norme nazionali; la maggior parte degli Stati membri ha dichiarato di voler attendere che vengano adottate norme armonizzate. La Germania, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito hanno comunicato che esistono norme nazionali nel settore indicato nella domanda, mentre la Finlandia ha adottato le norme EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431 ed EN 13432 come norme nazionali in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi. Non c'è alcuna norma nazionale sulle concentrazioni dei metalli pesanti, aspetto che si ritiene trattato dal rapporto del CEN CR 13695-1. 3.7. Capitolo specifico sui piani di gestione dei rifiuti In base all'articolo 14, gli Stati membri devono includere nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tutti gli Stati membri hanno risposto che i loro piani di gestione dei rifiuti prevedono tali capitoli o che hanno adottato le necessarie misure legislative per garantire che tali capitoli figurino nei piani di gestione regionali. Nel 2002 la Corte di giustizia ha stabilito che Francia, Italia e Regno Unito non avevano inserito un capitolo specifico riguardante i rifiuti di imballaggio in tutti i loro piani di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva. 3.8. Strumenti economici L'articolo 15 stabilisce che, in assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare tali misure, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga». Come già indicato nel capitolo riguardante i sistemi di restituzione, gran parte degli Stati membri ha adottato un sistema di responsabilità del produttore. Le misure supplementari o gli aspetti specifici di tali sistemi sono illustrati sinteticamente di seguito. In Belgio viene applicato un sistema di eco-tasse; i produttori di imballaggi usa e getta sono esonerati da tale tassa se vengono realizzati gli obiettivi di riciclaggio. In Danimarca è in vigore un'imposta sugli imballaggi in funzione del materiale, dell'impatto ambientale e del peso dell'imballaggio; viene applicata un'imposta sugli imballaggi non restituibili e sui sacchetti della spesa; per la birra e le bevande non alcoliche si applica una cauzione obbligatoria. La Finlandia ricorre alle imposte e ai sistemi di cauzione-restituzione per incentivare il riutilizzo degli imballaggi; per gli imballaggi usa e getta si applica un'imposta di 0,67 euro [153] per litro (contro gli 0,17 euro applicati agli imballaggi che rientrano in un sistema di riciclaggio con cauzione-rimborso). Non ci sono imposte per gli imballaggi riutilizzabili; per le bottiglie in vetro e in PET riutilizzabili si versa una cauzione variabile tra 0,08 e 0,42 euro nell'ambito dei programmi di cauzione-rimborso. [153] Poiché il periodo di riferimento è il 1998-2000, gli importi sono convertiti dai marchi finlandesi. In Francia si applica un'aliquota IVA ridotta (del 5% invece del 19,6%) alla raccolta differenziata, alla selezione e al trattamento dei rifiuti nell'ambito dei contratti con i sistemi di restituzione autorizzati. In Grecia esistono alcuni strumenti finanziari per gli investimenti nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti. In Spagna è stato istituito un programma nazionale di investimenti pari a 350 milioni di euro per il periodo 2000-2002; a ciò si aggiungono i numerosi investimenti in programma a livello regionale e locale. Il Regno Unito applica un sistema di certificati scambiabili, le Packaging recovery notes (PRN), che serve a dimostrare la conformità agli obblighi di recupero/riciclaggio. 4. QUANTITÀ DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E TASSI DI RECUPERO E RICICLAGGIO 4.1. Introduzione In base all'articolo 12 della direttiva sugli imballaggi gli Stati membri devono istituire una base dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e devono inoltre fornire alla Commissione i dati disponibili ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione, del 3 febbraio 1997 [154], che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. [154] GU L 052 del 22.2.1997, pag. 22. L'Articolo 3 della decisione 97/138/CE della Commissione stabilisce che gli Stati membri presentino alla Commissione i dati a partire da quelli relativi al 1997 e comprendenti tutto l'anno di calendario, e li inviino alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. Ai sensi dell'articolo 7 della decisione i dati servono a verificare la realizzazione degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE, oltre che a fini informativi e come base per la futura adozione di decisioni. Tutti gli Stati membri hanno inviato i dati relativi al periodo 1997-1999, ad esclusione del Portogallo per il quale non si hanno informazioni per il 1997. Al momento della stesura della presente relazione era pervenuta solo una parte dei dati relativi al 2000, che non vengono pertanto presi in considerazione in questa sede. L'articolo 7 della decisione 97/138/CE stabilisce che i dati sul riutilizzo degli imballaggi e sugli imballaggi composti da materiali diversi da vetro, carta e cartone, metallo e plastica devono essere forniti soltanto su base volontaria. Soltanto Germania, Belgio, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Francia e Austria hanno inviato i dati del 1999 sugli imballaggi in legno, mentre la Danimarca, la Germania e il Regno Unito sono gli unici ad aver fornito alla Commissione i dati sul riutilizzo nel formato (non obbligatorio) istituito dalla decisione 97/138/CE. Vista la difficoltà di analizzare i dati incompleti sugli imballaggi in legno e sul riutilizzo degli imballaggi in generale, questi dati non vengono esaminati in questa relazione. 4.2. Generazione di rifiuti di imballaggio Nel 1997 il volume complessivo di imballaggi prodotti nell'Unione europea era pari a circa 60 milioni di tonnellate, cifra che è aumentata nei due anni successivi fino a raggiungere circa 63,5 milioni di tonnellate nel 1999 (cfr. tabella 1). La figura 1 mostra la ripartizione del volume complessivo dei rifiuti di imballaggio per materiale. Tale ripartizione rimane relativamente costante dal 1997 al 1999, attestandosi sulle seguenti percentuali calcolate in base al peso (dati 1999): 24,2% per il vetro, 15,9% per la plastica, 40,5% per carta e cartone, 7,0% per i metalli e 12,1% per il legno. Gli altri materiali rappresentano meno dell'1% del totale. La figura 2 indica le percentuali di rifiuti di imballaggio prodotte nell'Unione europea dai singoli Stati membri: i principali produttori di rifiuti in termini di tonnellate generate nel 1999 sono la Germania (15 milioni di tonnellate), seguita dalla Francia (12 milioni di tonnellate), dall'Italia (11 milioni), dal Regno Unito (9 milioni) e dalla Spagna (6 milioni). Per comparare le cifre relative a ciascuno Stato membro occorre procedere a una standardizzazione; il fattore di standardizzazione prescelto nel passato a questo scopo era la popolazione, ma è possibile usare anche il PIL [155]. Il PIL di uno Stato membro dipende necessariamente dalla popolazione, ma indica anche l'attività economica creata dalla popolazione in questione. Per questo motivo è un fattore più adeguato di standardizzazione rispetto alla semplice popolazione. Nella relazione vengono utilizzati i due metodi. [155] I dati sulla popolazione e sul prodotto interno lordo (PIL) sono trattati da Eurostat Yearbook 2001. Gli attuali tassi di cambio non rispecchiano esattamente il livello dei prezzi nazionali; per questo motivo il PIL è stato convertito in una valuta artificiosa chiamata PPS (unità di potere d'acquisto nell'UE) che si basa sui prezzi relativi e serve a consentire una corretta comparazione del volume di beni e servizi prodotti dai singoli paesi. Il volume di rifiuti di imballaggio prodotti da ciascuno Stato membro, sia in termini di kg pro capite che di unità di PIL, figura nella tabella 2 e nella figura 3. 4.2.1. Rifiuti di imballaggio pro capite negli Stati membri In media nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio prodotti sono passati da 161 kg/pro capite nel 1997 a 169 kg/pro capite nel 1999. Grecia, Finlandia, Svezia e Portogallo sono gli Stati membri che registrano la minor produzione pro capite di rifiuti di imballaggio, con meno di 130 kg pro capite nel 1997, 1998 e 1999. Tuttavia, dalle tendenze registrate in Grecia e in Portogallo si deduce che in futuro verranno prodotti quantitativi molto superiori di rifiuti di questo tipo. Gli Stati membri con la maggiore produzione di rifiuti di imballaggio pro capite sono invece la Francia, l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Germania e i Paesi Bassi. Ciascuno di essi ha prodotto oltre 160 kg pro capite nel 1997, nel 1998 e nel 1999 e dalle tendenze rilevabili in tutti questi paesi si può dedurre che queste cifre aumenteranno ancora in futuro. Gli unici Stati membri che hanno fatto registrare un calo nella produzione di rifiuti di imballaggio pro capite nel periodo 1997-1999 sono i Paesi Bassi, la Danimarca, l'Austria e il Regno Unito. 4.2.2. Rifiuti di imballaggio prodotti per unità di PIL negli Stati membri Nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio mediamente prodotti per unità di PIL sono calati, passando dagli 8 200 kg del 1997 agli 8 000 kg del 1999. Gli Stati membri che hanno generato meno rifiuti di imballaggio per unità di PIL sono stati la Finlandia, la Svezia, il Lussemburgo e la Grecia, che si sono attestati su meno di 6 000 kg per 1 000 PPS di PIL nel 1997, 1998 e 1999. Gli Stati che invece hanno prodotto più rifiuti per unità di PIL sono la Francia, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, la Germania e il Regno Unito, che singolarmente hanno superato i 7000 kg per 1000 PPS nel 1997, 1998 e 1999. Tra il 1997 e il 1999 gran parte degli Stati membri ha ridotto la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti per unità di PIL, ad eccezione di Portogallo, Italia e Grecia. 4.3. Riciclaggio e recupero complessivi L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE fissa i seguenti obiettivi per il riciclaggio e il recupero di tutti i rifiuti di imballaggio per il 2001: 50-65% per il recupero e 25-45% per il riciclaggio. Per ciascun materiale di imballaggio deve inoltre essere raggiunto un obiettivo minimo di riciclaggio pari al 15%. L'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 94/62/CE consente a Grecia, Irlanda e Portogallo di posticipare il raggiungimento di tali obiettivi al 2005, ma questi paesi devono comunque recuperare almeno il 25% dei rifiuti di imballaggio nel 2001. Nella tabella 3 e nelle figure 4-6 sono indicati i risultati ottenuti dagli Stati membri nel 1997, 1998 e 1999 in termini di recupero e riciclaggio totali di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti sul loro territorio. Nelle cifre sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati a fini di riciclaggio/recupero, mentre sono esclusi gli imballaggi importati. 4.3.1. Attuali risultati rispetto ai requisiti minimi fissati per il 2001 Tutti gli Stati membri dell'UE-12, senza Grecia, Irlanda e Portogallo, hanno riciclato più del 25% dei rifiuti nel 1999 e tutti gli Stati membri, fuorché la Spagna, l'Italia e il Regno Unito, hanno superato il 50% per le operazioni di recupero nello stesso anno. Il Portogallo e la Grecia hanno recuperato più del 25% dei rifiuti nel 1999, mentre l'Irlanda rimane al di sotto di questa soglia. 4.3.2. Prestazioni superiori ai requisiti minimi Nel 1998 o nel 1999 alcuni Stati membri - Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia - hanno superato il requisito minimo di riciclaggio che, per il 2001, era fissato al 45%. Nello stesso anno tutti, eccetto la Finlandia, hanno anche superato il requisito massimo del 65% di recupero fissato per il 2001 [156]. [156] L'Austria, il Belgio e i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva 94/62/CE, le misure nazionali destinate a fissare obiettivi più elevati rispetto a quelli della direttiva. La Commissione ha confermato tali misure nelle decisioni 1999/42/CE, 1999/652/CE e 1999/823/CE, rispettivamente. 4.4. Riciclaggio per singolo materiale La tabella 4 e la figura 7 propongono i risultati conseguiti dagli Stati membri nel 1997, 1998 e 1999 per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro, carta, metallo e plastica. Come già indicato in precedenza, l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE stabilisce che, nel 2001, per ciascuno di questi materiali si raggiunga almeno la percentuale del 15% per il riciclaggio. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della medesima direttiva, Grecia, Irlanda e Portogallo possono posticipare la realizzazione di questo obiettivo al 2005. 4.4.1. Riciclaggio degli imballaggi in vetro Mediamente in tutta l'Unione europea [157], il quantitativo totale di imballaggi di vetro riciclati è passato da 7,4 milioni di tonnellate (pari a circa il 50% di tutti i rifiuti di vetro) del 1997 a 8,5 milioni di tonnellate (pari al 55% del totale) nel 1999. In tutti gli Stati membri è stata superata la soglia del 15% per il riciclaggio del vetro nel 1997, 1998 e 1999. [157] L'analisi non comprende alcun aumento del riciclaggio in Portogallo per la mancanza di dati relativi al 1997. 4.4.2. Riciclaggio degli imballaggi di carta Nell'Unione europea il riciclaggio complessivo degli imballaggi in carta/cartone è aumentato, passando da 13,9 milioni di tonnellate (pari a circa il 60% dei rifiuti di carta prodotti) nel 1997 a 15,9 milioni di tonnellate (circa il 62% dei rifiuti in carta) nel 1999. Nel 1997, 1998 e 1999 tutti gli Stati membri hanno superato la soglia del 15% fissata per gli imballaggi di carta/cartone, ad eccezione dell'Irlanda [158] nel 1999. [158] Per l'Irlanda l'obiettivo del 15% vale solo dal 2005. 4.4.3. Riciclaggio degli imballaggi in metallo In media nell'Unione europea il riciclaggio complessivo degli imballaggi di metallo è passato da 1,9 milioni di tonnellate (pari a circa il 44% dei rifiuti di metallo prodotti) del 1997 a 2,1 milioni di tonnellate nel 1999 (ossia quasi il 47% dei rifiuti di metallo totali). Gran parte degli Stati membri dell'UE-12 (cioè senza Grecia, Irlanda e Portogallo) ha superato la soglia del 15% di riciclaggio nel 1997, 1998 e 1999; le uniche eccezioni sono rappresentate dall'Italia per tutti i tre anni, dal Lussemburgo per il 1998 e dalla Finlandia nel 1997. Dei tre paesi nei quali l'obiettivo del 15% si applica solo a partire dal 2005, l'Irlanda ha superato la soglia nel 1999, la Grecia ha raggiunto l'11% nel 1998 e nel 1999 (rispetto al 13% del 1997), mentre il Portogallo ha riciclato solo l'1% dei rifiuti di metallo nel 1998 o 1999. 4.4.4. Riciclaggio degli imballaggi di plastica Nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio in plastica riciclati sono passati da 1,6 milioni di tonnellate del 1997 (pari a circa il 17% dei rifiuti di plastica prodotti) a 2,1 milioni di tonnellate nel 1999 (circa il 21% dei rifiuti di plastica totali). Solo il Belgio, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia hanno superato la soglia del 15% per il riciclaggio della plastica nel 1999. 4.5. Conclusioni I risultati illustrati in questo capitolo dimostrano che la direttiva 94/62/CE ha favorito un maggior recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, anche se i rifiuti di imballaggio prodotti continuano ad aumentare (in tonnellate) in quasi tutti gli Stati membri, nell'UE nel suo complesso, e in molti singoli Stati, si è assistito ad una scissione del binomio crescita economica e aumento dei rifiuti di imballaggio tra il 1997 e il 1999. La direttiva doveva essere attuata nel 1996: è pertanto ragionevole supporre che buona parte dell'aumento delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio registrato nel periodo 1997-1999 sia la conseguenza diretta dell'applicazione della direttiva. Il risparmio ambientale derivante da un tasso superiore di recupero e riciclaggio si può stimare approssimativamente in 200 milioni di euro, anche se non è possibile indicare con esattezza la percentuale attribuibile all'attuazione della direttiva 94/62/CE. Questi calcoli figurano nella tabella 5. Per ora non è possibile procedere ad una valutazione più completa degli effetti della direttiva, perché ciò richiederebbe un ulteriore lavoro di analisi. Infine, dai risultati di uno studio sui costi-benefici sui possibili obiettivi [159] si deduce che sia possibile e utile aumentare sensibilmente gli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nella proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi [160]. [159] RDC/Pira 2001, Evaluation of costs e benefits for the achievement of reuse e recycling obiettivi for the different packaging materials in the frame of the Packaging e Packaging Waste Direttiva 94/62/CE, http://europa.eu.int/comm/environment/ waste/studies/packaging/public_discussion.pdf [160] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2001) 729 def., GU C 103E del 30.4.2002, pag. 17. Allegato IV >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 1. Rifiuti di imballaggio prodotti (tonnellate di imballaggi) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 1: Ripartizione degli imballaggi nell'UE nel 1997. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 2: Quantitativi totali di rifiuti di imballaggio prodotti >SPAZIO PER TABELLA> Le caselle ombreggiate indicano che sono state utilizzate stime basate sulle tendenze se lo Stato membro non ha fornito i dati di cui alla decisione 97/138/CE. Tabella 2: Rifiuti di imballaggio prodotti pro capite e per unità di PIL >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 3: Rifiuti di imballaggio prodotti pro capite Tabella 3: Recupero e riciclaggio complessivi >SPAZIO PER TABELLA> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 4: Tassi di recupero e riciclaggio degli imballaggi nel 1999 Figura 5: Recupero totale >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 6: Riciclaggio totale >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Tabella 4: Riciclaggio per materiale >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Figura 7: Riciclaggio per materiale >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Tabella 5: Calcolo dei costi esterni evitati grazie all'aumento del tasso di riciclaggio dal 1997 al 1999 >SPAZIO PER TABELLA> CONCLUSIONI E PROSPETTIVE La presente relazione ha lo scopo di informare il Consiglio, il Parlamento europeo, gli Stati membri e il pubblico interessato sui progressi conseguiti nell'ambito dell'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE. Le cinque direttive per le quali sono state elaborate le relazioni in base alla direttiva 91/692/CEE riguardante la comunicazione delle informazioni (relazioni) differiscono tra loro sia per contenuto che per struttura. Mentre le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE stabiliscono disposizioni generali e fondamentali relative a tutti i tipi di rifiuti e ai rifiuti pericolosi, le direttive 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE disciplinano flussi di rifiuti specifici, in particolare gli oli usati, i fanghi di depurazione e i rifiuti di imballaggio, e prevedono requisiti diversi proprio a causa della diversità dei tipi di rifiuti e dei problemi di gestione che ne derivano. Nel resto del capitolo vengono illustrati gli aspetti principali connessi all'attuazione delle direttive nel periodo di riferimento (1998-2000) e le prospettive per il futuro. 1.1. Definizione di rifiuti La definizione di "rifiuti" e dei termini connessi alla loro gestione, come il recupero e lo smaltimento, sono elementi fondamentali per attuare la politica europea di gestione dei rifiuti, oltre che per il funzionamento del mercato interno in questo settore. Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, la Commissione ha provveduto ad istituire un catalogo europeo dei rifiuti (CER) consolidato, che figura ora nella decisione 2000/532/CE della Commissione [161], modificata dalla decisione 2001/573/CE [162] del Consiglio. [161] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. [162] GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18. Dalla precedente relazione relativa al periodo 1995-1997, la Commissione rileva che alcuni Stati membri (Austria, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) continuano a non aver recepito correttamente la definizione di "rifiuto" nel diritto nazionale. Per quanto riguarda la definizione di "rifiuti pericolosi", in particolare, la situazione è migliorata dall'ultima relazione, ma vi sono ancora alcuni Stati membri che non hanno provveduto a recepire per intero tutti gli elementi della definizione. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 91/689/CEE, gli Stati membri possono notificare qualsiasi altro rifiuto che possieda una delle caratteristiche "pericolose" di cui all'allegato III della direttiva. La Commissione ha ricevuto notifiche dalla maggior parte degli Stati membri e le ha esaminate nell'ambito dell'adeguamento dell'elenco europeo dei rifiuti e dell'istituzione del già citato catalogo europeo dei rifiuti consolidato. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, i rifiuti pericolosi di origine domestica non rientrano nella direttiva 91/689/CEE. Rispetto al precedente periodo di riferimento (1995-1997) sono aumentati i paesi che hanno istituito sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi. Gli oli usati vengono classificati come rifiuti pericolosi nei capitoli 12 e 13 dell'elenco dei rifiuti pericolosi. La terminologia adottata nella direttiva 75/439/CEE sugli oli usati (tra cui i termini "eliminazione", "trattamento", "rigenerazione" e "combustione") si discosta da quella delle direttive quadro e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. In questo contesto, l'espressione "eliminazione degli oli usati" comprende qualsiasi trattamento (trattamento, distruzione, immagazzinamento e deposito), mentre per "smaltimento dei rifiuti" si intendono le operazioni di cui all'allegato II A, quali l'incenerimento senza recupero di energia o la messa in discarica. Nella direttiva 86/278/CEE, per "utilizzazione" dei fanghi di depurazione si intende "lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo". Secondo questa definizione e le disposizioni contemplate dalla direttiva 86/278/CEE, l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura va considerata come un'operazione di recupero conforme alla definizione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE (R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura). 1.2. Priorità dei principi La priorità attribuita ai principi (gerarchia) - prevenzione, riciclo, recupero di energia, smaltimento sicuro - è descritta negli articoli 3 e 4 della direttiva 75/442/CEE ed è stata successivamente confermata nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1996. Questa stessa impostazione è contenuta anche nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, le domande 2 e 4 chiedevano di indicare le misure adottate per favorire la prevenzione e il recupero e i particolari sulla produzione e il trattamento dei rifiuti. Dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri non risulta chiaro se nel periodo 1998-2000 si sia riusciti a prevenire la produzione dei rifiuti nell'Unione europea e soprattutto in che misura. In base ai dati sulla generazione dei rifiuti, sembra che siano aumentati i rifiuti domestici pro capite rispetto al periodo precedente, mentre le cifre relative ai rifiuti pericolosi sono stabili. Le operazioni di riciclo sono effettuate con più o meno successo nei vari Stati membri. Il tasso medio di riciclaggio dei rifiuti domestici per i quindici Stati membri è del 26% (con un minimo dell'8% e un massimo del 63%); il tasso medio di riciclaggio per i rifiuti pericolosi è analogo, cioè circa il 27%, con un minimo del 5% e un massimo del 77%. Queste cifre mostrano che, in generale, il riciclaggio tende ad aumentare, anche se in alcuni Stati membri le percentuali sono ancora modeste. Inoltre, dai dati disponibili sugli imballaggi si registra un aumento del recupero e del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Visto che non risulta chiara la distinzione operata dagli Stati membri tra incenerimento con e senza recupero di energia, queste due operazioni devono essere considerate nel loro insieme. Per i rifiuti domestici, il tasso medio era del 23%, con punte in Danimarca e Lussemburgo del 58% e del 56% rispettivamente. Anche tenendo conto del recupero di energia, l'incenerimento rimane sempre, in base alla gerarchia dei principi già citata, una soluzione meno valida rispetto ad altri trattamenti dei rifiuti da preferire, come il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Pur registrando una flessione, la messa in discarica continua ad essere una soluzione a cui un buon numero di Stati membri continua a ricorrere pesantemente per smaltire i rifiuti domestici (la media si attesta attorno al 45%). Il tasso medio di messa in discarica dei rifiuti pericolosi è inferiore (22%), ma un altro 27% è destinato ad "altri trattamenti". Quasi tutti gli Stati membri hanno dichiarato di aver raggiunto un grado elevato di autosufficienza in termini di smaltimento dei rifiuti (99% circa), dato che sostanzialmente ribadisce la posizione registrata nel precedente periodo di riferimento (1995-1997). Riguardo agli oli usati, la raccolta differenziata è un presupposto essenziale perché essi vengano gestiti validamente. Le risposte fornite dagli Stati membri al questionario e studi indipendenti commissionati dalla Commissione [163] hanno evidenziato l'aumento del tasso medio di raccolta rispetto al periodo precedente, anche se c'è ancora uno spazio di miglioramento, visto che il 20% degli oli usati viene ancora smaltito in discariche abusive o incenerito illegalmente, con gravi danni per l'ambiente. Alcuni Stati membri in particolare hanno migliorato sensibilmente il tasso di raccolta differenziata, grazie alla creazione di sistemi più efficienti. [163] Critical review of existing studies e Life-Cycle Analysis on the regeneration and incineration of waste oils, relazione finale, dicembre 2001. La gerarchia dei principi definiti per la gestione degli oli usati, vale a dire rigenerazione, combustione e distruzione innocua o deposito controllato, non trova sufficiente attuazione. Per quanto riguarda il recupero, l'impiego degli oli usati come combustibili rimane la soluzione principale per la loro gestione; la rigenerazione è invece scarsa in tutta l'UE. In questo contesto la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di 12 Stati membri (cfr. tabella sotto) per non aver dato applicazione pratica all'articolo 3 della direttiva, cioè per non aver privilegiato la rigenerazione. Nell'ambito di tali procedimenti si è anche fatto presente agli Stati membri che alcuni di essi non avevano formalmente recepito l'articolo 3 nel diritto nazionale. Per alcuni Stati membri infine, il procedimento d'infrazione riguardava anche una presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, che trova conferma in un basso tasso di raccolta differenziata. Le principali difficoltà che hanno impedito agli Stati membri di privilegiare la rigenerazione sono ancora di natura economica. La Commissione deve esaminare ogni singolo caso per verificare se le difficoltà addotte sono veramente tali; a tal fine si affida essenzialmente ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti di Germania (causa C102-97) per la mancata priorità accordata alla rigenerazione degli oli usati. Oltre all'attuazione della direttiva 75/439/CEE, modificata, un altro elemento fondamentale per la gestione degli oli usati nell'UE è la normativa fiscale in vigore. Sulla base della direttiva 92/81/CEE [164] relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, la decisione 97/425/CEE [165] del Consiglio autorizza gli Stati membri ad applicare, e a continuare a farlo, esenzioni dalle accise per alcuni oli minerali destinati a fini specifici [166]. In questo contesto, undici Stati membri chiedono deroghe alle accise per gli oli usati impiegati come combustibili. La Commissione ritiene che tali deroghe non siano compatibili con l'applicazione dell'articolo 3 e con il principio della priorità della rigenerazione degli oli usati, in quanto esse incentivano di fatto l'impiego di tali oli come combustibili. [164] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. [165] GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22. [166] La decisione in questione è stata successivamente abrogata. La decisione più recente riguardante l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE è la decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23). Riguardo ai fanghi di depurazione, la Commissione ritiene che le conclusioni presentate nella precedente relazione di sintesi relativa al 1995-1997 siano ancora valide. In particolare, ritiene che utilizzare i fanghi di depurazione come fertilizzanti in agricoltura sia la migliore soluzione ambientale, purché tale prassi non rappresenti una minaccia per l'ambiente, per la salute umana e degli animali. Apparentemente le disposizioni della direttiva 86/278/CEE si sono rivelate alquanto efficaci per prevenire la diffusione dell'inquinamento dovuto all'impiego dei fanghi. Dalle cifre a disposizione si registra un lieve calo nell'utilizzo dei fanghi in agricoltura all'interno dell'UE: dal 43% circa del 1995 si passa al 37% del 2000. Le cifre variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e in alcuni di essi il calo è stato drastico. La Commissione ritiene che il minor utilizzo dei fanghi in agricoltura a favore dell'incenerimento è contrario al concetto di gerarchia dei vari trattamenti dei rifiuti. A parere della Commissione, occorre incentivare e sostenere lo spandimento dei fanghi controllato e ben regolamentato, rafforzando al contempo le norme in materia, se necessario, specialmente alla luce degli effetti a lungo termine sulla qualità del suolo. 1.3. Piani di gestione dei rifiuti I piani di gestione dei rifiuti rappresentano un punto fondamentale della politica comunitaria in materia di rifiuti: senza un'adeguata pianificazione, infatti, gli Stati membri non sono in grado di calcolare e gestire i rifiuti che vengono prodotti nel loro territorio. Oltre alla direttiva 75/442/CEE, anche l'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio prevedono piani di gestione specifici per questi tipi di rifiuti. Nel periodo 1997-2000 la Commissione ha avviato procedimenti nei confronti di vari Stati membri che non avevano provveduto ad istituire piani di gestione dei rifiuti. Alla fine di tale periodo la maggioranza degli Stati membri aveva preparato tali piani, ma persistono problemi con la Francia, il Regno Unito e l'Italia. Con l'obiettivo di migliorare la pianificazione della gestione dei rifiuti negli Stati membri la Commissione ha disposto l'elaborazione di linee guida per le autorità competenti nazionali o regionali, che dovrebbero essere pubblicate nel primo trimestre del 2003. 1.4. Statistiche sui rifiuti Come era già stato sottolineato nella relazione della Commissione del 1995-1997, per poter garantire la comparabilità e la possibilità di valutare i dati, gli Stati membri devono adottare una strategia comune in merito alla definizione di "rifiuti", agli elenchi dei rifiuti e alla terminologia sulla gestione dei rifiuti. Purtroppo finora ciò non è avvenuto e vengono pertanto rilevati i seguenti problemi: - le espressioni "rifiuti domestici" (cioè dei nuclei domestici) e rifiuti urbani (raccolti dalle amministrazioni comunali) sono spesso utilizzati come sinonimi; tuttavia, i rifiuti urbani possono comprendere, oltre ai rifiuti domestici, anche rifiuti simili di origine commerciale, industriale e istituzionale; - i dati relativi all'incenerimento inteso come operazione di smaltimento e all'incenerimento con recupero di energia devono essere considerati insieme, perché non è chiaro come gli Stati membri abbiano distinto queste operazioni; - l'espressione "altro trattamento" rappresenta una parte consistente dei trattamenti effettuati, ma la definizione varia da uno Stato membro all'altro; - gli Stati membri adottano sistemi diversi per calcolare la quantità di oli usati prodotti, che varia tra il 33% e il 66% degli oli immessi sul mercato; - mancano informazioni in particolare riguardo alla voce "altri rifiuti", cioè tutti i rifiuti non domestici o pericolosi e che rappresentano la parte più consistente dei rifiuti prodotti; per questo motivo non è possibile dare un quadro preciso della loro composizione e del trattamento a cui sono sottoposti all'interno dell'UE. Un importante passo avanti per migliorare la qualità dei dati in materia di rifiuti è rappresentato dall'adozione, nel novembre 2002, del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [167] relativo alle statistiche sui rifiuti. Questo nuovo strumento intende istituire una disciplina comunitaria in materia di statistiche, con definizioni e classificazioni comuni, e dovrebbe consentire di monitorare meglio la prevenzione dei rifiuti e di creare una relazione tra generazione dei rifiuti e utilizzo delle risorse. In base alle nuove disposizioni, i dati statistici devono essere rilevati a partire dal 2004 e successivamente ogni due anni. [167] GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. 1.5. Registri Un elemento di importanza fondamentale ai fini delle statistiche sui rifiuti sono i registri sui rifiuti e sulla loro gestione. Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE, gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento devono tenere un registro sui rifiuti e la gestione dei rifiuti. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE anche i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di conservare tali registri. La direttiva, all'articolo 2, paragrafo 1, prescrive inoltre che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) i rifiuti pericolosi, siano tenuti registri specifici. Gran parte degli Stati membri sembra aver ottemperato agli obblighi relativi alla conservazione dei registri previsti dalle disposizioni indicate. Alcuni di essi dichiarano di aver introdotto obblighi nei confronti dei produttori oltre a quelli imposti ai produttori di rifiuti pericolosi. L'esperienza acquisita dagli Stati membri rispetto agli obblighi di registrazione è però ancora un settore poco approfondito. Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 75/439/CEE sugli oli usati, gli Stati membri possono determinare un quantitativo minimo (comunque non superiore a 500 litri), oltre il quale gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o trasportano oli usati sono obbligati alla conservazione dei registri. I limiti fissati variano da 0 litri (che significa che qualsiasi quantità deve essere registrata) a 500 litri (valore massimo consentito dalla direttiva). Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 86/278/CEE, gli Stati membri devono provvedere ad aggiornare i registri sulla produzione e utilizzazione dei fanghi di depurazione, sulle caratteristiche dei fanghi, sui destinatari e sui luoghi di utilizzazione. Come già riportato nella relazione del 1995-1997, alcuni Stati membri non comunicano i dati sulla produzione dei fanghi né i quantitativi utilizzati in agricoltura, mentre altri forniscono solo dati approssimativi. 1.6. Controllo della gestione dei rifiuti Gli Stati membri devono istituire o designare autorità competenti incaricate di controllare le operazioni di gestione dei rifiuti. La tabella 1 contenuta nell'allegato alla direttiva 75/442/CEE fornisce un quadro generale delle competenze delle autorità nazionali, mentre le tabelle 2, 3.1 e 4.2 dell'allegato alla direttiva 75/439/CEE illustrano le responsabilità nel settore degli oli usati. Le competenze variano notevolmente tra gli Stati membri, a causa delle differenze di carattere generale presenti nelle varie strutture amministrative. Ai sensi degli articoli 9, 10 e 12 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Gli stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trasporto dei rifiuti devono essere iscritti presso le competenti autorità. L'articolo 11 stabilisce le condizioni per essere dispensati dall'autorizzazione, che vengono ulteriormente sancite dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Come già accaduto con la relazione di attuazione precedente, relativamente pochi Stati membri hanno usufruito della possibilità di concedere deroghe ai requisiti di autorizzazione nel periodo 1998-2000 e gli Stati che lo hanno fatto non hanno indicato i motivi della scelta né i vantaggi ricavati. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE le imprese che eliminano gli oli usati (cioè che trattano, distruggono, immagazzinano o depositano gli oli usati) devono ottenere un'autorizzazione. Come già indicato nella relazione 1995-1997, tutti gli Stati membri tenuti a inviare la relazione, esclusa la Danimarca, hanno istituito un sistema di autorizzazione per gli impianti di trattamento degli oli usati. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE prescrive l'esecuzione di adeguati controlli periodici nelle imprese che gestiscono i rifiuti (comprese le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento). L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE estende i controlli ai produttori di rifiuti pericolosi. L'articolo 13 della direttiva 75/439/CEE istituisce controlli soltanto per le imprese che smaltiscono oli usati. Quindi le disposizioni generali delle direttive quadro sono applicabili oltre che ai produttori di oli usati anche alle imprese che li raccolgono e trasportano. Il questionario riguardava solo le ispezioni dei produttori di rifiuti pericolosi. Dalle informazioni pervenute si ricava che, apparentemente, gli Stati membri non riescono ad effettuare controlli periodici di tutti i soggetti che producono rifiuti e le amministrazioni nazionali si dedicano pertanto ai casi più importanti. 1.7. Procedimenti di infrazione La seguente tabella illustra brevemente i procedimenti di infrazione avviati o che la Commissione ha intenzione di avviare ai sensi dell'articolo 226 o dell'articolo 228 del trattato riguardo all'applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE. >SPAZIO PER TABELLA> Tabella: Procedimenti di infrazione - situazione al dicembre 2002 CM = Lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 del trattato, PM = Parere motivato, Corte = Causa per cui è stata o verrà adita la Corte di giustizia delle Comunità europee 1.8. Prospettive Nonostante i risultati positivi registrati, i progressi realizzati per l'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti non possono ancora considerarsi soddisfacenti. Il numero di procedimenti di infrazione rispecchia in maniera eloquente la situazione attuale; in particolare occorre intervenire in maniera decisa per attuare completamente le direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE, puntando in particolare a rispettare il principio della gerarchia nella gestione dei rifiuti. In quest'ambito vale la pena di sottolineare due recenti e importanti sviluppi riguardanti l'armonizzazione delle definizioni e degli elenchi dei rifiuti e la creazione di banche dati affidabili sui rifiuti: l'adozione del catalogo europeo dei rifiuti (CER) in forma consolidata e l'adozione del nuovo regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Le iniziative legislative, previste e recenti, nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti di imballaggio [168], dei veicoli fuori uso [169] e dei rifiuti elettrici ed elettronici [170], dovrebbero inoltre contribuire a migliorare le prestazioni a livello di prevenzione, recupero e riciclaggio. La Commissione sta vagliando le misure atte a migliorare il riutilizzo dei fanghi di depurazione e a riconquistare la fiducia del pubblico in questo contesto. Infine, anche le attività di ricerca dell'UE in questo campo trovano sostegno nell'ambito del Sesto programma quadro, tra le priorità orientate alla politica. [168] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2001)729 def. [169] Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. [170] Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 337 del 13.2.2002, pag. 24. Infine l'attuale sistema di comunicazione delle informazioni (relazioni) sulla legislazione nel settore dei rifiuti si basa sulla direttiva 91/692/CEE. In base al sesto programma di azione comunitario in materia di ambiente [171], che evidenzia la necessità di creare una migliore base di conoscenze per la politica ambientale, la Commissione prevede di istituire un sistema più coerente ed efficace per garantire una comunicazione di dati e informazioni ambientali di qualità elevata e comparabili.