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Document 52003AE1402

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri" (COM(2003) 364 def. — 2003/0126 (COD))

    GU C 32 del 5.2.2004, p. 92–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1402

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri" (COM(2003) 364 def. — 2003/0126 (COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0092 - 0093


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri"

    (COM(2003) 364 def. - 2003/0126 (COD))

    (2004/C 32/19)

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 3 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria del 29 e 30 ottobre 2003, di nominare Florio relatrice generale e ha adottato all'unanimità il seguente parere.

    1. Premessa

    1.1. Il vigente regolamento relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (già Intrastat) è il frutto di un accordo che modifica il sistema di rilevazione dei dati informativi in tale materia, sia tra i paesi membri dell'Unione europea che con i paesi terzi. Tale accordo, firmato nel 1991(1) e applicato a partire dal 1993, nasce con il completamento del mercato interno e con la scomparsa delle frontiere fisiche interne.

    1.2. Eliminato il sistema di rilevazione dei dati statistici derivante dalle dichiarazioni doganali, si imponeva la creazione di un nuovo strumento che rafforzasse le informazioni relative allo scambio di beni, tale da potere essere considerato strumento chiave per il sostegno al mercato interno.

    1.3. Le statistiche in tale settore sono indispensabili, infatti, sia in relazione alla bilancia dei pagamenti e alla contabilità nazionale, che, naturalmente, in relazione al buon funzionamento ed al monitoraggio del mercato interno stesso.

    1.4. Era dunque a questo punto essenziale creare un sistema, agile, semplificato ed armonizzato, nel rispetto dei diversi sistemi nazionali di rilevazione e di contabilità.

    1.5. Allo stesso tempo il nuovo regolamento dovrà prevedere una semplificazione su due piani: da una parte in relazione alla nomenclatura dei prodotti, dall'altra riducendo il numero di variabili statistiche.

    2. Caratteristiche della nuova proposta

    2.1. Il nuovo regolamento proposto entrerà in vigore a partire dal 2005. In sintesi le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

    - prevede norme più chiare e più semplici,

    - delimita il campo di applicazione, lasciando più spazio agli Stati membri in modo da potere rispondere anche ad esigenze nazionali,

    - valorizza l'organizzazione amministrativa di ogni paese in questa materia,

    - è il risultato di tre studi diversi (un sondaggio d'opinione presso i fornitori d'informazioni in sei Stati membri, uno studio su un campione di utilizzatori delle statistiche comunitarie, uno studio sulla problematica della nomenclatura dei prodotti in Svezia),

    - semplifica, e mantiene, il meccanismo delle soglie, in modo da non gravare sui fornitori di dati (in particolare PMI),

    - indica nuove disposizioni per i termini di trasmissione dati, finalizzati innanzi tutto a quelli indicati dalla Banca centrale europea (politica macroeconomia e congiunturale),

    - mantiene una interdipendenza tra i dati statistici e le formalità fiscali nel settore degli scambi,

    - introduce disposizioni relative alla qualità dei dati statistici,

    - rafforza il principio di riservatezza dei dati disponibili, secondo il sistema già in vigore nel quadro Extrastat,

    - istituisce un comitato di regolamentazione, mentre il comitato esistente è un comitato di gestione.

    3. Osservazioni e raccomandazioni

    3.1. Il CESE, come già espresso in precedenti pareri, valuta positivamente l'evoluzione in materia di statistiche e rilevazione dei dati compiuta dalla Commissione e dai paesi membri, tesa a rafforzare e monitorare l'andamento dell'unione economica e monetaria.

    3.2. Si rende a questo punto indispensabile la creazione di uno strumento facilmente comprensibile e usufruibile da parte delle imprese, in particolare le piccole e medie, in quanto fornitrici di tali dati, e di un diverso rapporto con gli istituti nazionali di statistica, incaricati della rilevazione dati.

    3.3. Ferma restando l'importanza di tale strumento, si renderà necessaria, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese, un'ampia campagna di informazione in relazione al nuovo regolamento, alla fornitura dei dati ed alla loro utilizzazione.

    3.4. Potrebbe essere necessario a questo proposito uno specifico programma di formazione/informazione capillare che metta in condizione le imprese di aderire al regolamento senza incontrare ostacoli che aggravino ulteriormente la loro attività.

    3.5. La Commissione dovrebbe potere prevedere strumenti agili di diffusione di tali informazioni utilizzando canali diversi (associazioni imprenditoriali, camere di commercio, ecc.) e strumenti diversi (internet, CD, ecc.).

    3.6. Una buona informazione eviterà inoltre ai soggetti tenuti a fornire informazioni il rischio di incappare nelle sanzioni fissate dagli Stati membri.

    3.7. Le informazioni relative alle soglie fissate per lo scambio di merci (che comportano esenzioni, facilitazioni, ecc.) sono attualmente comunicate alla Commissione, che però non ha alcun potere di ulteriore verifica sui dati forniti.

    3.8. Un migliore rapporto tra il sistema di rilevazione dati europeo e gli istituti nazionali di statistica potrebbe in futuro garantire una maggiore affidabilità ed una maggiore armonizzazione dei criteri di rilevazione dei dati.

    Bruxelles, 29 ottobre 2003.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger Briesch

    (1) Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio.

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