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Document 52002PC0542

Proposta modificata di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

/* COM/2002/0542 def. - COD 2001/0229 */

GU C 20E del 28.1.2003, pp. 274–283 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0542

Proposta modificata di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti /* COM/2002/0542 def. - COD 2001/0229 */

Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0274 - 0283


Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso della sessione plenaria del 30 maggio 2002 il Parlamento europeo ha approvato, corredandola di una serie di emendamenti, la proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno espresso parere favorevole alla proposta.

- Adozione della proposta da parte della Commissione il 2.10.2001 (COM(2001) 544);

- Parere del Comitato delle regioni, adottato il 15.5.2002;

- Parere del Comitato economico e sociale, adottato il 21.3.2002;

- Parere del Parlamento europeo in prima lettura, adottato il 30.5.2002.

Il Parlamento europeo concorda sui principali elementi della proposta avanzata dalla Commissione ma ha formulato un certo numero di emendamenti alla luce dei quali la Commissione propone alcune aggiunte al testo originario.

Il Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo politico. La Commissione europea trasmette la presente proposta modificata per agevolare il raggiungimento degli obiettivi delineati al Consiglio europeo di Barcellona [1].

[1] Il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare, entro il dicembre 2002, la revisione degli orientamenti e delle norme finanziarie di accompagnamento per le reti transeuropee di trasporto (TEN), compresi nuovi progetti prioritari individuati dalla Commissione, allo scopo di migliorare le condizioni di trasporto con un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione europea e di ridurre le strozzature esistenti in regioni quali, ad esempio, le Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico.

1. Emendamenti accolti integralmente o in parte

La proposta modificata accoglie il testo o il contenuto degli emendamenti del Parlamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 (parzialmente), 16, 22, 23 (parzialmente), 24, 26 (parzialmente), 28, 48 e 51, che mirano a rafforzare alcuni aspetti o a chiarire il testo della proposta iniziale. Le modifiche all'articolo 8 sull'ambiente sono state proposte in seguito ad alcune idee suggerite dall'emendamento 20.

1.1. Considerando

Sono stati accolti i seguenti elementi:

- al considerando 1, l'inserimento della 'mobilità internazionale' tra gli obiettivi chiave della politica TEN-T (emendamento 1);

- al considerando 2, un riferimento alla necessità di migliorare la coerenza tra gli orientamenti relativi alla TEN-T e la programmazione degli strumenti finanziari disponibili a livello comunitario (Fondi strutturali, Fondo di coesione e il bilancio TEN) (emendamento 2);

- al considerando 3, un riferimento alla promozione in via prioritaria dei modi di trasporto che provocano minori danni all'ambiente (emendamento 3);

- al considerando 5, un riferimento alla valutazione ambientale per i nuovi piani e programmi quale previsto dalla direttiva 2001/42/CE (emendamento 4);

- al considerando 6, un riferimento agli obiettivi descritti nel Libro bianco della Commissione 'La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte' e in particolare all'obiettivo di scindere la crescita dei trasporti dalla crescita economica, riducendo contemporaneamente i problemi di circolazione, particolarmente sulle strade, (emendamento 5) e promuovendo il trasferimento intermodale;

- al considerando 7, è stato inserito un riferimento alla promozione della navigazione nelle idrovie interne (emendamento 6);

- al considerando 8, un riferimento alla revisione futura degli orientamenti e alla navigazione a corto raggio (emendamenti 7 e 48);

- al considerando 11, un chiarimento riguardante la preparazione dell'estensione della TEN-T ai paesi candidati (emendamento 8);

- al considerando 21, un riferimento alle conseguenze dell'allargamento dell'UE sugli stanziamenti per le reti transeuropee per le prossime prospettive finanziarie (emendamento 11).

1.2. Articolo 5 (priorità degli orientamenti)

Sono stati accolti i seguenti elementi:

- nella seconda priorità, un riferimento all'obiettivo di uno sviluppo territoriale equilibrato (emendamento 14);

- nella quarta priorità, il rafforzamento delle misure per la promozione della navigazione a corto raggio e della navigazione fluviale (emendamento 16);

- nella sesta priorità, il rafforzamento dell'obiettivo della promozione dell'intermodalità mediante la creazione di terminal intermodali o l'applicazione di sistemi di trasporto intelligenti (emendamento 15).

1.3. Articolo 8 (tutela dell'ambiente)

Sono state apportate le modifiche seguenti per tenere conto dell'emendamento n. 20 del Parlamento europeo che attribuisce alla Commissione un ruolo di maggior rilievo nell'effettuare valutazioni ambientali strategiche e nell'elaborare le relative metodologie:

- l'articolo 8, paragrafo 2 è modificato per chiarire il ruolo di coordinamento del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

- viene aggiunto un nuovo paragrafo, in cui si indica che la Commissione continuerà ad elaborare metodi di analisi sempre migliori per valutare strategicamente l'impatto ambientale (oltre che l'impatto socio-economico e l'impatto sulla sicurezza) dell'intera rete e per effettuare le valutazioni ambientali cui fa riferimento la direttiva 2001/42/CE in materia di corridoi e progetti transfrontalieri.

Va sottolineato che tali modifiche rafforzano il ruolo della Comunità nel campo della valutazione ambientale strategica, garantendo al tempo stesso un valore aggiunto alle azioni intraprese dagli Stati membri.

1.4. Varie

Oltre ai chiarimenti testuali inseriti all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 (emendamenti 22, 51 e 23), gli elementi nuovi sono:

- l'articolo 10, paragrafo 6 amplia la gamma di infrastrutture e di impianti, permettendo l'integrazione dei servizi di trasporto su rotaia non solo con i servizi di trasporto aereo, ma anche con i servizi di trasporti stradali e marittimi (emendamento 24);

- l'articolo 11, paragrafo 4 inserisce i RIS (River Information Systems) nella rete transeuropea delle vie navigabili interne (emendamento 26);

- l'articolo 18, paragrafo 3 indica che ogni due anni verrà redatta una relazione sull'attuazione degli orientamenti, nella quale compariranno informazioni sulla ripartizione tra finanziamenti nazionali, comunitari e di altro tipo (emendamento 28).

2. Emendamenti non accolti dalla Commissione

La proposta modificata non accoglie gli emendamenti del Parlamento n. 9, 10, 12, 13, 15 (parzialmente), 17, 18, 19, 20, 21, 23 (parzialmente), 25, 26 (parzialmente), 27, 29, 30, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52 e 53), e più precisamente:

- gli emendamenti che riguardano i considerando che non sono seguiti da emendamenti corrispondenti dell'articolato non sono stati inseriti per motivi di organicità (emendamenti 44 e 47). Analogamente, per evitare ripetizioni, sono stati esclusi i considerando con testo più o meno identico a uno degli articoli;

- dato che la proposta nel suo complesso è soggetta al procedimento di codecisione, non è considerato rilevante il considerando che sottolinea che il trattato offre al Parlamento europeo l'opportunità di decidere sui progetti specifici elencati nell'allegato III della proposta (emendamento 53);

- un'analisi dei costi e dei benefici di Galileo è già stata effettuata nel 2001. Per quanto riguarda tutti gli altri progetti TEN-T, non vi è dunque ragione di richiedere analisi supplementari con un considerando (emendamento 10);

- la Commissione non desidera pregiudicare il proprio diritto di iniziativa, ad esempio per quanto riguarda il contenuto specifico e la data del prossimo riesame degli orientamenti TEN-T (emendamenti 29 e 50) o il piano di attuazione per il RIS, River Information System (emendamento 26). Nell'attuale proposta è stato però inserito un nuovo considerando, il n. 8, che fa riferimento al piano d'azione del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti entro il 2010;

- la politica TEN-T non mira assolutamente a ridurre la crescita dei trasporti minacciando il diritto alla mobilità. L'obiettivo di ridurre la crescita dei trasporti mediante la politica TEN-T quindi non è stato inserito tra gli obiettivi degli orientamenti di cui all'articolo 2 (emendamento 12);

- l'emendamento 19 non può essere accolto perché l'articolo 5 riguarda priorità e non obiettivi politici generali di ampia portata;

- le intersezioni tra corridoi intermodali sono di solito strozzature e quindi in pratica fanno già parte delle priorità degli orientamenti di cui all'articolo 5 (emendamenti 13 e 49);

- l'emendamento 52 dà un rilievo non equilibrato a una particolare area geografica dell'elenco;

- nella priorità relativa alle infrastrutture ferroviarie di trasporto delle merci non è stato inserito il riferimento ai treni per il trasporto locale dei passeggeri, perché la priorità ne risulterebbe indebolita (emendamento 15). La Commissione, tuttavia, sottolinea che l'attuale proposta precisa che la rete ferroviaria convenzionale comprende sia le linee per il trasporto delle merci che quelle per il trasporto dei passeggeri (articolo 10, paragrafo 3);

- non sono state inserite le espressioni che mettono in rilievo i collegamenti fra trasporti marittimi ed aerei (presenti principalmente all'articolo 5), dal momento che la combinazione tra questi due modi rappresenta una frazione trascurabile della domanda di trasporto (emendamenti 17 e 27);

- l'impatto che i trasporti hanno nei confronti della salute deriva principalmente dalle conseguenze sull'ambiente e da quelle sulla sicurezza, entrambe già contemplate dall'articolo 5, e pertanto non è menzionato esplicitamente (emendamento 18);

- il considerando e le disposizioni sull'applicazione della normativa ambientale (considerando e articolo 8) alle infrastrutture di trasporto nei paesi candidati non possono essere inseriti nel testo perché gli orientamenti TEN-T sono rivolti solo agli Stati membri. Per quanto riguarda questo punto, è opportuno sottolineare che i lavori preparatori sulla modifica delle carte e gli altri cambiamenti necessari nell'ambito dell'adeguamento tecnico della decisione n. 1692/96/CE sono stati inclusi nei negoziati di adesione con i paesi candidati (emendamento 9);

- l'emendamento che vorrebbe inserire (articolo 8) un riferimento alla direttiva 79/409/ CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici non è considerato rilevante, dal momento che il testo menziona già la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la quale fa riferimento alla direttiva 79/409/ CEE (emendamenti 20, 41 e 42);

- gli emendamenti che sollecitano la Commissione a realizzare valutazioni strategiche dei progetti e dei corridoi TEN-T a norma della direttiva 2001/42/CE non sono stati accolti, perché destinatari della direttiva 2001/42/CE sono gli Stati membri (articolo 8). La Commissione ricorda tuttavia di avere recentemente adottato una comunicazione nella quale indica la sua intenzione di effettuare una valutazione di impatto prima di presentare proposte di atti normativi (COM(2002) 276) (emendamenti 20, 41 e 42);

- non sono stati inseriti gli emendamenti 21 e 27 (articoli 5 e 10) che richiedono di dedicare un'attenzione particolare ai collegamenti tra la rete ferroviaria ad alta velocità e gli aeroporti regionali, dal momento che i collegamenti tra la ferrovia ad alta velocità e gli aeroporti favoriscono più frequentemente il trasferimento modale dal trasporto aereo a quello su rotaia quando interessano i grandi aeroporti;

- per quanto riguarda il piano di realizzazione dei sistemi di gestione del traffico ferroviario (articolo 10), la Commissione desidera concentrare la propria attenzione sugli aspetti oggetto delle direttive sull'interoperabilità ferroviaria e pertanto non ritiene opportuno che l'attuale proposta contempli anche i sistemi di gestione del traffico di altri modi (emendamento 23);

- l'inserimento di carte dettagliate dei porti di navigazione interna (articolo 11) non è considerato utile, tenuto conto del loro numero elevato e della bassa risoluzione delle carte dell'allegato I. La Commissione sottolinea che i criteri di ammissibilità dei porti di navigazione interna rimangono invariati e che i porti possono essere definiti porti di interesse comune anche se non compaiono nelle carte (emendamento 25);

- non viene accolto l'emendamento che vorrebbe introdurre un nuovo articolo sulla revisione dell'allegato III, proponendo che i progetti dell'allegato III siano riesaminati dalla Commissione ogni 15 anni. Va sottolineato che alcuni progetti specifici relativi a vie di transito sono particolarmente importanti per la Comunità, pur non essendolo altrettanto per gli Stati membri in cui sono situate. Malgrado ciò, sono gli Stati membri ad avere la responsabilità principale del finanziamento e dell'attuazione dei progetti in questione. Eventuali ritardi di attuazione non devono quindi portare automaticamente all'eliminazione dei progetti dall'allegato III ma piuttosto a una valutazione caso per caso. La relazione biennale menzionata all'articolo 18 costituisce lo strumento adatto per una valutazione di questo tipo (emendamenti 30 e 46).

La Commissione ha modificato la sua proposta come indicato nel testo che precede.

2001/0229 (COD)

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo paragrafo,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'incremento del traffico, dovuto in particolare al crescente numero di automezzi pesanti in circolazione, ha aggravato la congestione e le strozzature sui corridoi internazionali di trasporto. Per assicurare la mobilità internazionale delle merci e dei viaggiatori occorre pertanto ottimizzare la capacità della rete transeuropea, come indicato nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [5], modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE [6].

[5] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

[6] GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

(2) A norma dell'articolo 154 del trattato la politica in materia di reti transeuropee deve contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale sul territorio della Comunità. Per realizzare questo obiettivo occorre perseguire la massima coerenza fra gli orientamenti per le reti transeuropee e la programmazione degli strumenti finanziari pertinenti che esistono a livello comunitario.

(3) Occorre integrare i requisiti di protezione ambientale nella definizione e attuazione delle politiche concernenti le reti transeuropee, conformemente all'articolo 6 del trattato, promuovendo quindi in via prioritaria modi di trasporto meno dannosi per l'ambiente, segnatamente il trasporto ferroviario, la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna.

(4) Il Consiglio europeo di Göteborg ha invitato le istituzioni comunitarie ad adottare entro il 2003 la revisione degli orientamenti sulla rete transeuropea dei trasporti, per dare eventualmente la priorità a investimenti concernenti l'infrastruttura ferroviaria, le vie di navigazione interna, la navigazione marittima a corto raggio, le operazioni intermodali e la realizzazione di interconnessioni efficaci.

(5) Tutti i piani e tutti i programmi finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse comune dovranno in futuro essere oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE .

(6) Ai fini dello sviluppo sostenibile, il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti [7] propone di scindere in modo significativo la crescita dei trasporti dalla crescita del prodotto interno lordo, in modo da ridurre gli ingorghi e gli altri effetti secondari negativi dei trasporti.

[7] COM(2001)370

(7) Nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti la Commissione auspica l'adozione di un'impostazione integrata capace di combinare, tra l'altro, misure per rilanciare il settore ferroviario (in particolare i servizi merci), promuovere la navigazione nelle idrovie interne e la navigazione a corto raggio, incentivare la complementarità tra ferrovia ad alta velocità e trasporto aereo, incoraggiare lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e interoperabili al fine di garantire una maggiore sicurezza ed efficienza della rete.

(8) Nello stesso Libro bianco la Commissione dichiara inoltre che l'attuale revisione degli orientamenti comunitari in materia di rete transeuropea rappresenta la prima tappa; la seconda tappa prevede una revisione più approfondita volta in particolare, in base alle reazioni al Libro bianco, ad accogliere idee come quella delle 'autostrade del mare' per promuovere la navigazione a corto raggio, sviluppare le capacità aeroportuali ed integrare le assi che si trovano nei nuovi Stati membri. Una rete primaria formata dalle infrastrutture più importanti per il traffico internazionale e per la coesione dell'intero continente dovrebbe essere concepita secondo queste linee.

(9) L'efficienza della politica comune dei trasporti dipende, tra l'altro, dall'organicità delle misure adottate per rilanciare il settore ferroviario e sviluppare le infrastrutture ferroviarie. La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [8] prevede una Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci (Trans-European Rail Freight Network) aperta ai servizi internazionali di trasporto merci dopo il 2003. Le linee della Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci dovranno considerarsi linee come facenti parte della rete ferroviaria definita dagli orientamenti stabiliti nella decisione n. 1692/96/CE, per poter beneficiare degli investimenti e attirare parte del traffico stradale.

[8] GU L 075 del 15.3.2001, pagg. 1 - 25.

(10) La seconda conferenza paneuropea dei trasporti, svoltasi a Creta nel 1994, e la terza conferenza paneuropea dei trasporti, svoltasi a Helsinki nel 1997, hanno individuato dieci corridoi paneuropei di trasporto e quattro aree paneuropee come priorità per la cooperazione tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati.

(11) La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Turchia hanno concluso accordi di associazione e accordi europei e presentato domanda di adesione all'Unione europea. Tutti i paesi menzionati hanno effettuato, con l'assistenza della Commissione, una valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto [9] allo scopo di individuare una rete secondo principi identici a quelli stabiliti dalla decisione n. 1692/96/CE.

[9] Cfr. contratto 97/0150.00 finanziato dal programma PHARE

(12) I progetti specifici n. 9, 10 e 11 dell'allegato III sono stati portati a termine.

(13) L'interconnessione del TGV Sud al resto della rete richiede l'estensione del progetto fino a Nîmes.

(14) Si devono prevedere migliori collegamenti dell'asse del Brennero con le città italiane.

(15) Galileo, il progetto europeo di radionavigazione via satellite per uso civile, ha un notevole potenziale per lo sviluppo di applicazioni e servizi in materia di navigazione, posizionamento e gestione del traffico per tutti i modi di trasporto nonché per lo sviluppo di servizi di mobilità ad alto valore aggiunto.

(16) Occorrono interventi immediati per apprestare una linea ferroviaria ad alta velocità idonea a trasferire su rotaia parte del traffico merci su strada e rendere più agevole il transito dei Pirenei, così da far fronte al rapido aumento del traffico in tale zona.

(17) La crescita del traffico internazionale sull'asse Ovest-Est tra Stoccarda e Vienna, in particolare lungo il corridoio del Danubio, necessita di un'infrastruttura efficiente.

(18) La strozzatura tra Straubing e Vilshofen lungo il Danubio costituisce una grave limitazione alla via di navigazione interna Reno-Meno-Danubio che collega il Mare del Nord al Mar Nero.

(19) La mancata interoperabilità della rete ferroviaria iberica rappresenta un grosso ostacolo alla realizzazione di un'efficiente rete ferroviaria transeuropea.

(20) Il completamento del collegamento fisso tra Germania e Danimarca dovrebbe migliorare l'accessibilità della zona nordica.

(21) Per rispettare gli obiettivi delle reti transeuropee di trasporto e per far fronte alle sfide che l'allargamento pone alla politica dei trasporti è necessario un considerevole aumento delle risorse finanziarie destinate alle reti transeuropee di trasporto nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie.

(22) La decisione n. 1692/96/CE va modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

(1) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle grandi linee d'intervento di cui all'articolo 4, le priorità sono le seguenti:

(a) la creazione e lo sviluppo di collegamenti e interconnessioni chiave al fine di eliminare le strozzature, realizzare i raccordi mancanti, segnatamente quelli transfrontalieri, e migliorare l'interoperabilità sui grandi assi;

(b) la creazione e lo sviluppo di infrastrutture che colleghino le regioni insulari, prive di sbocchi al mare, periferiche e ultraperiferiche con le regioni centrali della Comunità, promuovendo inoltre lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario;

(c) l'introduzione delle misure necessarie per la graduale realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile destinata prioritariamente al trasporto merci, ;(d) l'introduzione delle misure necessarie per promuovere la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna, ivi compresa la creazione di infrastrutture ferroviarie di collegamento con i porti, ;(e) l'introduzione di misure per collegare il trasporto aereo e ferroviario, in particolare gli accessi ferroviari agli aeroporti , nonché le infrastrutture e gli impianti necessari per i servizi di trasporto aereo e/o ferroviario;

(f) l'ottimizzazione della capacità e dell'efficienza delle infrastrutture nuove ed esistenti, la promozione dell'intermodalità e il miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità della rete, per mezzo della creazione e del potenziamento dei terminali intermodali e/o l'applicazione di sistemi di trasporto intelligenti e interoperabili (g) l'integrazione della sicurezza e della dimensione ambientale nell'attuazione e nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti."

(2) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

"1. All'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [10] e applicando la direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche [11].

[10] GU L175 del 05/07/1985 pagg. 40 -48 .

[11] GU L206 del 22.07.1992, pag. 7.

Se necessario, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, in particolare quelli finanziati dalla Comunità, a norma e in applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente [12].

[12] GU L197 del 21.07.2001, pag. 30.

2. Qualora vengano proposte per inserimento nella presente decisione nuove strade o nuove importanti infrastrutture nodali, gli Stati membri coinvolti avviano una valutazione ambientale dei cambiamenti proposti, a norma e in applicazione della direttiva 2001/42/CE. Per quanto riguarda i progetti e i corridoi transfrontalieri, per agevolare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE, le valutazioni saranno coordinate dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2."

3. La Commissione:

(a) continuerà a sviluppare metodi di analisi sempre migliori per la valutazione strategica dell'impatto ambientale (oltre che dell'impatto socio-economico e dell'impatto sulla sicurezza) dell'intera rete;

(b) svilupperà i metodi adatti per effettuare la valutazione ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE, con l'obiettivo di facilitare inter alia un adeguato coordinamento, di evitare la ripetizione inutile di azioni già intraprese e di semplificare ed accelerare le procedure relative ai progetti e ai corridoi transfrontalieri.

(3) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. La rete comprende le infrastrutture di gestione del traffico, di informazione degli utenti, per gli interventi in caso di emergenze ed incidenti e per la riscossione elettronica del pedaggio. Essa si basa su una cooperazione attiva tra sistemi di gestione del traffico a livello europeo, nazionale e regionale e prestatori di servizi di informazione sul traffico e di viaggi e servizi a valore aggiunto, onde assicurare l'indispensabile complementarità rispetto ad applicazioni la cui realizzazione è facilitata dal programma sulle Reti transeuropee di telecomunicazioni."

(4) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"1. La rete ferroviaria comprende linee ferroviarie ad alta velocità e linee ferroviarie convenzionali.

2. Le linee ferroviarie ad alta velocità, , comprendono:

(a) linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate per raggiungere velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h, utilizzando tecnologie attuali o nuove,

(b) linee specialmente ristrutturate per l'alta velocità, attrezzate per raggiungere velocità pari a circa 200 km/h,

(c) linee specialmente ristrutturate per l'alta velocità, con parametri specifici, a causa di vincoli legati alla topografia, al rilievo o all'urbanistica, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso o linee che danno accesso ad aeroporti di interesse comune.

La rete è composta dalle linee indicate nell'allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale, sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [13]. Prima dell'attivazione di qualsiasi linea ad alta velocità, gli Stati membri comunicano alla Commissione se si tratta di una linea ad alta velocità specialmente costruita o di una linea specialmente ristrutturata.

[13] GU L235 del 17/09/1996, pag. 6.

3. La rete ferroviaria convenzionale comprende linee per il trasporto ferroviario convenzionale di viaggiatori e di merci e in particolare i segmenti ferroviari del trasporto combinato di cui all'articolo 14, gli accessi al mare e ai porti interni di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [14].

[14] GU L 110 del 20/04/2001, pagg. 1 - 27.

4. La rete ferroviaria:

- riveste un ruolo importante nel traffico di passeggeri su lunghe distanze,

- permette, ove opportuno, l'interconnessione con gli aeroporti,

- consente di accedere alle reti ferroviarie regionali e locali,

- agevola il trasporto delle merci attraverso l'individuazione e lo sviluppo di arterie riservate al trasporto merci o destinate in via prioritaria al trasporto merci,

- riveste un ruolo importante nel trasporto combinato,

- permette l'interconnessione con la rete di navigazione interna e marittima a corto raggio mediante porti di interesse comune.

5. La rete offre agli utenti un elevato livello di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all'attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell'armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A questo fine, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce un piano di realizzazione.

6. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto ferroviario, stradale, e, se del caso, marittimo ed aereo."

(5) L'articolo 11 è modificato come segue:

(a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. I porti di navigazione interna della rete dotati di attrezzature di trasbordo per il trasporto intermodale e il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500000 tonnellate sono indicati nell'allegato I."

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

"4. La rete comprende l'infrastruttura di gestione del traffico, tra cui in particolare l'allestimento di un sistema di trasporto interoperabile e intelligente 'RIS (River Information System)' per ottimizzare le attuali capacità e la sicurezza della rete di vie navigabili interne e per migliorare l'interoperabilità con gli altri modi di trasporto."

(6) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 3:

"3. I punti di collegamento internazionali e comunitari sono gradualmente collegati, se del caso, alle linee ad alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto aereo e ferroviario."

(7) L'articolo 18 è modificato come segue:

(a) il titolo è sostituito da

" Comitato per il monitoraggio e la revisione degli orientamenti."

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri comunicano, entro il 2004, al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 e alla Commissione i piani e i programmi nazionali da essi elaborati che interessano lo sviluppo della rete di trasporto transeuropea, compresa la natura, i tempi e le stime dei piani finanziari dei progetti di interesse comune individuati nella presente decisione.

Gli Stati membri notificano al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 anche eventuali aggiornamenti di tali piani e programmi.

Prima di qualsiasi modifica atta ad incidere sulla rete definita negli allegati alla presente decisione, gli Stati membri informano il Comitato istituito all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione e ogni Stato membro che possa essere interessato da tale modifica."

(c) il paragrafo 3 è modificato come segue:

"3. La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli orientamenti definiti nella presente decisione. Il Comitato di cui al paragrafo 2 assiste la Commissione nella stesura di tale relazione che contiene informazioni sulla ripartizione tra finanziamenti nazionali, comunitari e di altro tipo ed è accompagnata se necessario da proposte legislative di aggiornamento degli orientamenti.

(8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 19

Progetti specifici

Nell'allegato III figurano i progetti di interesse comune la cui attuazione è considerata dalla Comunità una priorità".

(9) Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

(10) Gli allegati I e III della decisione n. 1692/96/CE sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione n. 1692/96/CE sono modificati come segue:

(1) All'ALLEGATO I, le sezioni 2, 3, 4 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

Sezione 2: Rete stradale

2.0. Europa 2.4. Grecia 2.8. Italia. 2.12. Portogallo 2.1. Belgio 2.5. Spagna 2.9. Lussemburgo 2.13. Finlandia 2.2. Danimarca 2.6. Francia 2.10. Paesi Bassi 2.14. Svezia 2.3. Germania 2.7. Irlanda 2.11. Austria 2.15. Regno Unito

Sezione 3 : Rete ferroviaria

3.0. Europa 3.4. Grecia 3.8. Italia. 3.12. Portogallo 3.1. Belgio 3.5. Spagna 3.9. Lussemburgo 3.13. Finlandia 3.2. Danimarca 3.6. Francia 3.10. Paesi Bassi 3.14. Svezia 3.3. Germania 3.7. Irlanda 3.11. Austria 3.15. Regno Unito

Sezione 4 : Rete di navigazione interna e porti interni

Sezione 6 : Rete aeroportuale

6.0. Europa 6.4. Francia 6.1. Belgio/Danimarca/Germania/ 6.5. Irlanda/Regno Unito Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria 6.2. Grecia 6.6. Italia 6.3 Spagna/Portogallo 6.7. Finlandia/Svezia (2) L'ALLEGATO III è sostituito dal testo seguente:

ELENCO DI PROGETTI SPECIFICI

1. Treno alta velocità/trasporto combinato Nord-Sud: Monaco-Norimberga-Erfurt-Halle/Lipsia-Berlino Asse del Brennero: Napoli-Verona-Monaco e Bologna-Milano

2. Treno alta velocità PBCAL (Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra): Belgio: frontiera F/B - Bruxelles - Liegi - frontiera B/D Bruxelles - frontiera B/NL Regno Unito: Londra - accesso al tunnel della Manica Paesi Bassi: frontiera B/NL - Rotterdam - Amsterdam Germania: (Aquisgrana) G27 Colonia - Reno/Meno

3. Treno alta velocità Sud: Madrid-Barcellona-Perpignan-Montpelier-Nîmes Madrid-Vitoria-Dax

4. Treno alta velocità Est Parigi-Metz-Strasburgo-Appenweier-(Karlsruhe) con diramazioni verso Metz-Saarbrücken-Mannheim e Metz - Lussemburgo

5. Ferrovia convenzionale/trasporto combinato: linea Betuwe Rotterdam - frontiera NL/D - (Reno/Ruhr)

6. Treno alta velocità/trasporto combinato, Francia-Italia Lione - Torino Torino - Milano - Venezia - Trieste

7. Autostrade greche: Pathe: Rio Antirio, Patrasso - Atene - Salonicco - Promahon (frontiera Grecia/Bulgaria) e Via Egnatia: Igoumenitsa - Salonicco - Alexandroupolis - Ormenio (frontiera Grecia/Bulgaria) - Kipi (frontiera Grecia/Turchia)

8. Collegamento multimodale Portogallo - Spagna - Europa centrale

12. Triangolo Nordico (ferrovia/strada)

13. Collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux

14. Linea principale Costa occidentale (ferrovia)

15. GALILEO, sistema globale di navigazione e posizionamento via satellite

16. Linea ferroviaria ad alta velocità attraverso i Pirenei

17. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Est-Ovest: Stoccarda - Monaco -Salisburgo/Linz - Vienna

18. Miglioramento del fiume Danubio tra Vilshofen e Straubing

19. L'interoperabilità ferroviaria della rete iberica ad alta velocità

20. Il Fehmarnbelt: collegamento fisso tra Germania e Danimarca

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