EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002PC0504

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

/* COM/2002/0504 def. - CNS 2002/0218 */

GU C 331E del 31.12.2002, p. 287–290 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0504

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini /* COM/2002/0504 def. - CNS 2002/0218 */

Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0287 - 0290


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Dal 1991 le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di altri animali, quali i bovini e i suini, sono state modificate per tener conto dell'evoluzione del settore zootecnico nella Comunità e degli scambi di bestiame nel contesto del mercato unico. In particolare, la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, è stata modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE.

Gli ovini e i caprini, come del resto i bovini e i suini, sono sensibili ad una serie comune di malattie e vengono frequentemente detenuti in condizioni analoghe. È pertanto opportuno applicare agli ovini e ai caprini norme sanitarie analoghe a quelle per i bovini e i suini.

Nel corso dell'epidemia di afta epizootica che si è manifestata nel 2001 in alcune regioni della Comunità, gli ovini hanno contribuito in modo determinante alla diffusione della malattia a seguito della mancanza di segni clinici evidenti e dei frequenti spostamenti. La Commissione ha pertanto adottato misure protettive specifiche per rafforzare i controlli sui movimenti e gli scambi di ovini e caprini, che sono contenute attualmente nella decisione 2001/327/CE.

Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la Presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione e presentare proposte legislative adeguate volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo gli effetti nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili, tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

La presente proposta intende rafforzare i controlli sugli scambi intracomunitari di ovini e caprini, adeguandoli alle norme approvate per gli animali delle specie sensibili alle stesse malattie e allevati secondi sistemi zootecnici analoghi.

La presente proposta forma parte di un pacchetto di azioni legislative della Commissione destinate a prevenire la diffusione della principali malattie infettive qualora dovessero manifestarsi nella Comunità.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea.

2002/0218 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio [4] stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

[4] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

(2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [5], è stata successivamente modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE [6] per tener conto degli sviluppi del settore zootecnico nella Comunità.

[5] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 28).

[6] GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

(3) Gli ovini e i caprini condividono con i bovini e i suini non solo sistemi di allevamento analoghi, ma anche la sensibilità ad una serie comune di malattie.

(4) Gli ovini hanno contribuito notevolmente alla diffusione dell'afta epizootica in alcune regioni della Comunità durante l'epidemia del 2001. Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini sono state pertanto rafforzate con la decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE [7].

[7] GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE della Commissione (GU L 82 del 26.3.2002, pag. 18).

(5) Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la Presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione e presentare proposte adeguate di norme comunitarie volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo gli effetti economici nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili, tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

(6) La presente direttiva intende quindi potenziare i controlli sui movimenti di ovini e caprini in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie in conformità con la direttiva 64/432/CEE.

(7) È necessario prevedere una base giuridica per le modifiche da introdurre nei certificati sanitari conformemente alla procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva vanno lette in combinato disposto con:

la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [8];

[8] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [9];

[9] GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [10].

[10] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(9) Le disposizioni della direttiva 91/68/CEE relative alla procedura del comitato devono essere modificate per tener conto della sostituzione del comitato veterinario permanente con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(10) La direttiva 91/68/CEE va modificata in conformità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue.

1. All'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

"9. centro di raccolta riconosciuto: gli impianti definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 della stessa direttiva;"

2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ovini e i caprini:

a) siano identificati e registrati conformemente alla direttiva 92/102/CEE;

b) siano sottoposti ad un'ispezione del veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico degli animali e non presentino alcun segno clinico di malattia;

c) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria; il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai punti (i), (ii), o (iii), o sensibile ad una di esse, almeno:

i) 42 giorni in caso di brucellosi,

ii) 30 giorni in caso di rabbia,

iii) 15 giorni in caso di carbonchio ematico;

d) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie suddette in virtù di norme comunitarie e/o nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano esclusi dagli scambi:

a) gli ovini e i caprini che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I, della presente direttiva;

b) gli ovini e i caprini che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del trattato.

3. Gli Stati membri si accertano che gli ovini e i caprini:

a) siano nati e siano stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità, o

b) siano stati importati da un paese terzo conformemente alle norme comunitarie."

3. Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 siano applicate agli scambi intracomunitari di tutti gli animali delle specie ovina e caprina.

2. Gli ovini e i caprini non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di arrivare nell'azienda di destinazione certificata in un altro Stato membro.

Per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

In caso di transito attraverso un punto di sosta conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/97, il periodo limite di sei giorni è prolungato del tempo di riposo trascorso nel punto di sosta.

3. Gli animali possono transitare per un solo punto di raccolta riconosciuto, situato nello Stato membro di origine.

Tuttavia, gli animali destinati alla macellazione possono transitare anche attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto in uno Stato membro di transito prima di essere consegnati allo Stato membro di destinazione.

Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 siano applicate agli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina destinati alla riproduzione e all'ingrasso.

2. Gli ovini e i caprini devono essere rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età.

3. Nessun animale delle specie ovina e caprina deve essere stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo deve essere stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che l'animale introdotto sia stato completamente isolato da tutti gli altri animali dell'azienda."

4. All'articolo 8, è soppressa la lettera a).

5. L'articolo 13 è soppresso.

6. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

1. Gli allegati sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15."

7. All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002."

8. L'articolo 16 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Top