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Document 52002PC0012

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

    /* COM/2002/0012 def. - CNS 2002/0018 */

    GU C 103E del 30.4.2002, p. 366–367 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0012

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina /* COM/2002/0012 def. - CNS 2002/0018 */

    Gazzetta ufficiale n. 103 E del 30/04/2002 pag. 0366 - 0367


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Gli accordi di associazione costituiscono la base giuridica delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi che partecipano al processo di Barcellona. Ora che sono stati firmati gli accordi euromediterranei con l'Algeria e il Libano, rimangono da concludere solo i negoziati con la Siria per completare questa rete di accordi.

    2. Nelle conclusioni della conferenza di Marsiglia del novembre 2000 si chiede l'ampliamento degli obiettivi e l'approfondimento delle nostre relazioni con i paesi del Mediterraneo nel quadro degli accordi di associazione, con tutte le implicazioni pratiche che ciò comporta per le istituzioni incaricate di applicare gli accordi.

    3. Le relazioni bilaterali ingloberanno un maggior numero di argomenti, e gli scambi si orienteranno verso un'impostazione globale di partenariato la cui coerenza dovrà essere garantita mediante uno stretto coordinamento permanente dei vari elementi. Occorrerà inoltre modificare la frequenza e la natura delle riunioni. Le discussioni all'interno delle istituzioni incaricate di applicare gli accordi, infatti, diventano più tecniche a mano a mano che i paesi partner avviano i programmi di riforma in previsione della zona di libero scambio e della loro integrazione nel mercato unico Euromed.

    4. La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con i paesi del Mediterraneo meridionale, conseguenza dell'applicazione degli accordi euromediterranei e della realizzazione del partenariato euromediterraneo, impone di allineare il funzionamento delle istituzioni di questi accordi con quello degli altri accordi internazionali conclusi dall'UE. Sono istituiti sottocomitati presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.

    5. I paesi Euromed con i quali sono in vigore accordi chiedono già di intensificare la cooperazione nei diversi settori contemplati dalle numerose disposizioni degli stessi. Sono in corso varie azioni regionali nel quadro del processo di Barcellona, mentre a livello bilaterale i servizi della Commissione cercano di trovare risposte specifiche e non standardizzate alle loro esigenze.

    6. L'accordo di associazione tra l'UE e il Marocco, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le Parti entro il 28 febbraio 2012. Il governo marocchino ha chiesto più volte un miglioramento del suo status nelle relazioni con l'UE (« meno dell'adesione, più dell'associazione »), poiché ritiene che la creazione di una zona di libero scambio non costituisca un obiettivo fine a sé stesso, ma che si debbano rafforzare in via prioritaria l'interpenetrazione tra le economie e le società dei partner nonché la convergenza istituzionale, avvalendosi di meccanismi supplementari e di strumenti giuridici appropriati da istituire di comune accordo.

    7. La Commissione propone pertanto di istituire formalmente sei nuovi sottocomitati, che si aggiungeranno ai comitati o ai gruppi già previsti dall'accordo di associazione (gruppo di lavoro sull'emigrazione e gli affari sociali, comitato di cooperazione doganale, dialogo economico). Ciascun sottocomitato entrerà in funzione solo in caso di palese necessità, ad esempio quando la natura delle relazioni con il Marocco in uno dei settori individuati sia tale da consentire di oltrepassare i risultati raggiunti nel quadro della cooperazione a livello regionale.

    8. I sei sottocomitati saranno denominati rispettivamente : i) Mercato interno, ii) Industria, commercio e servizi, iii) Trasporti, ambiente ed energia, iv) Ricerca e innovazione, v) Agricoltura e pesca, vi) Giustizia e sicurezza. Per garantire una certa omogeneità, si riprenderà la stessa struttura per tutti gli altri accordi Euromed, fermo restando che ciascun sottocomitato entrerà in funzione a seconda delle esigenze reali, espresse o esistenti, di ciascun paese specifico.

    9. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, i sottocomitati saranno presieduti dalla Commissione a norma della decisione del Consiglio del 25 marzo 2002. Conformemente alla stessa decisione, la presidenza del sottocomitato « Giustizia e sicurezza » sarà esercitata, per quanto riguarda l'UE, secondo le regole che disciplinano la presidenza del comitato di associazione. Qualora si discuta di argomenti che esulano dalle competenze comunitarie, la presidenza del sottocomitato sarà esercitata dalla presidenza del Consiglio, che esprimerà altresì la posizione degli Stati membri. In tal caso, la Commissione sarà associata pienamente alla definizione della linea da seguire nonché degli obiettivi da raggiungere durante la riunione del sottocomitato.

    10. L'obiettivo, gli argomenti di cui si occupa ciascun sottocomitato e le modalità di applicazione sono indicati nei regolamenti interni allegati. Il numero, le funzioni e i regolamenti interni di ciascun sottocomitato sono stati oggetto di discussioni informali con le autorità marocchine.

    11. La presente proposta definisce la posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito alla creazione di sei sottocomitati.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, è stato concluso il 24 gennaio 2000;

    (2) a norma dell'articolo 84 dell'accordo, il consiglio di associazione può decidere di creare tutti i gruppi di lavoro e tutti gli organi necessari per applicare l'accordo,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo corrisponde al progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [...]

    ALLEGATO A

    Progetto di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

    che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

    Il consiglio di associazione UE-Marocco,

    visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1) la creazione di una zona di libero scambio tra l'UE e il Marocco entro il 28 febbraio 2012;

    (2) la sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con i paesi del Mediterraneo meridionale, dovuta all'applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo;

    (3) l'istituzione di sottocomitati presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni;

    (4) il fatto che l'articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l'applicazione dell'accordo,

    DECIDE :

    Articolo unico

    Sono istituiti, presso il comitato di associazione UE-Marocco, i sottocomitati elencati nell'allegato 1 e sono adottati i regolamenti interni di questi sottocomitati di cui all'allegato 2.

    I sottocomitati dipendono dal comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

    Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il consiglio di associazione.

    Il consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a ........, il........,

    Per il consiglio di associazione

    ALLEGATO 1

    ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

    SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

    1. Mercato interno

    2. Industria, commercio e servizi

    3. Trasporti, ambiente ed energia

    4. Ricerca e innovazione

    5. Agricoltura e pesca

    6. Giustizia e sicurezza

    ALLEGATO 2

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 1

    Mercato Interno

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato

    3.b - Concorrenza e aiuti di Stato

    3.c - Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    3.d - Commesse pubbliche

    3.e - Tutela dei consumatori

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 2

    Industria, commercio e servizi

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Cooperazione industriale

    3.b - Questioni commerciali

    3.c - Servizi, compresi i servizi finanziari (banche, assicurazioni, investimenti) e i servizi postali

    3.d - Turismo

    3.e - Diritto di stabilimento

    3.f - Protezione dei dati

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 3

    Trasporti, ambiente ed energia

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni, l'integrazione della politica ambientale in tutti i settori dell'accordo di associazione nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza marittima e aerea, controllo e gestione di porti e aeroporti, miglioramento del sistema multimodale.

    3.b - Ambiente, in particolare: miglioramento della capacità di tutelare l'ambiente nei settori prioritari del programma di azioni prioritarie a breve-medio termine per l'ambiente (SMAP) e integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

    3.c - Energia, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza delle infrastrutture e del trasporto dell'energia, gestione della demanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione relative agli scambi di dati.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 4

    Ricerca e innovazione

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Scienza, ricerca e sviluppo tecnologico; partecipazione del Marocco ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione

    3.b Innovazione, diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico

    3.c - Reti e servizi di comunicazione elettronici

    3.d - Tecnologie dell'informazione

    3.e - Cooperazione culturale e politica audiovisiva

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 5

    Agricoltura e pesca

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Prodotti dell'agricoltura e della pesca

    3.b - Cooperazione agricola e sviluppo rurale

    3.c - Prodotti agricoli trasformati

    3.d - Questioni veterinarie e fitosanitarie

    3.e - Legislazione applicabile agli scambi

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

    Regolamento interno

    UE-Marocco sottocomitato n. 6

    Giustizia e sicurezza

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle Parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato. Qualora si discuta di argomenti che esulano dalle competenze comunitarie, la presidenza del sottocomitato sarà esercitata dalla presidenza del Consiglio, che esprimerà altresì la posizione degli Stati membri. In tal caso, la Commissione sarà associata pienamente alla definizione della linea da seguire nonché degli obiettivi da raggiungere durante la riunione del sottocomitato.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure del caso.

    3.a - Cooperazione in materia di giustizia

    3.b- Droga

    3.c - Cooperazione giudiziaria a livello civile e penale

    3.d - Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche, riferendosi segnatamente all'attuazione del programma regionale.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata all'altra Parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le Parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna Parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna Parte.

    Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra Parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire alle Parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le Parti.

    L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i suoi lavori non sono resi pubblici.

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