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Document 52002AE1358
Opinion of the European Economic and Social Committee on "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC as regards the conditions of use for a food additive E-425 konjac" (COM(2002) 451 — 2002/0201 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac" (COM(2002) 451 def. — 2002/0201 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac" (COM(2002) 451 def. — 2002/0201 (COD))
GU C 85 del 8.4.2003, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac" (COM(2002) 451 def. — 2002/0201 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 085 del 08/04/2003 pag. 0039 - 0040
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac" (COM(2002) 451 def. - 2002/0201 (COD)) (2003/C 85/11) Il Consiglio, in data 17 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly, in data 13 novembre 2002. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l'11 dicembre 2002, nel corso della 395a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli e 6 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La direttiva generale 95/2/CE sugli additivi si applica agli additivi alimentari diversi dai coloranti, dagli edulcoranti e dagli agenti di trattamento delle farine. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana. La principale condizione per il loro uso è la necessità di proteggere i consumatori. 1.2. La direttiva 95/2/CE autorizza, nell'allegato IV, l'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac nei prodotti alimentari, in presenza di determinate condizioni. 1.3. Diversi Stati membri e paesi terzi hanno adottato provvedimenti per sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjac, in quanto comportano un grave rischio per la salute umana. L'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini. 1.4. L'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 consente alla Commissione di sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di un alimento che comporti un grave rischio per la salute umana che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. 1.5. Il 27 marzo 2002, la Commissione ha adottato una decisione (247/2002/CE) per sospendere l'immissione sul mercato e l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjac. 1.6. Con la proposta del 2002(1) in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac, la Commissione intende modificare la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari al fine di revocare l'autorizzazione all'impiego dell'E 425 konjac nelle coppette di gelatina e in tutti gli altri tipi di dolciumi a base di sostanze gelatinose. Le coppette di gelatina comportano un rischio, che può essere mortale, per la salute umana. Nel caso in questione l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini. 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. L'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjac nella produzione di dolciumi a base di sostanze gelatinose comporta un grave rischio per la salute umana. Tale rischio può essere mortale nel caso delle coppette di gelatina, il cui consumo ha provocato, in alcuni paesi terzi, la morte di diverse persone, in particolare bambini e anziani. 2.2. Il Comitato ritiene quindi che la misura proposta dalla Commissione sia opportuna e risponda in modo adeguato all'obiettivo comunitario di garantire un livello elevato della salute umana. 2.3. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che l'etichettatura non costituisce una risposta adeguata al problema, in quanto i bambini potrebbero non essere in grado di leggere le etichette. 2.4. Alcuni paesi terzi hanno affrontato il problema tramite misure di resa dei prodotti. La Commissione ha adottato tale misura di emergenza nel marzo 2002 e propone ora di adottare un provvedimento definitivo. Il Comitato approva tale punto di vista. 2.5. La resa dei prodotti può costituire una misura temporanea adeguata ad una situazione di emergenza, o essere introdotta come misura di precauzione, ma non rappresenta un provvedimento efficace nel lungo periodo. La produzione e la commercializzazione di un prodotto che non solo costituisce un potenziale rischio per la salute, ma può avere conseguenze fatali ed è stato causa di numerosi decessi, devono essere vietate nella Comunità e non dovrebbero essere soltanto sospese. 2.6. Infine, il Comitato ha sempre vigilato sul rispetto, da parte dei regolamenti UE, delle norme internazionali in materia di commercio. In questo caso, il Comitato ritiene che la revoca dell'autorizzazione all'impiego dell'E 425 konjac nelle coppette di gelatina e in tutti gli altri tipi di dolciumi a base di sostanze gelatinose non costituisca un ostacolo agli scambi commerciali. La misura proposta è intesa unicamente a vietare l'impiego dell'E 425 konjac in prodotti nei quali tale additivo possa rappresentare un rischio per la vita. 3. Conclusioni 3.1. Il Comitato accoglie con favore e condivide pienamente la proposta della Commissione che modifica l'allegato IV della direttiva 95/2/CE, intesa a revocare l'autorizzazione all'impiego dell'E 425 konjac nelle coppette di gelatina e in tutti gli altri tipi di dolciumi a base di sostanze gelatinose. Bruxelles, 11 dicembre 2002. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) COM(2002) 451 del 5.8.2002.