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Document 52002AE1356

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari" (COM(2002) 375 def. — 2002/0152 (COD))

GU C 85 del 8.4.2003, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE1356

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari" (COM(2002) 375 def. — 2002/0152 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 085 del 08/04/2003 pag. 0034 - 0035


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari"

(COM(2002) 375 def. - 2002/0152 (COD))

(2003/C 85/09)

Il Consiglio, in data 24 luglio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly, in data 29 ottobre 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato l'11 dicembre 2002, nel corso della 395a sessione plenaria, con 101 voti favorevoli e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. La direttiva quadro 89/107/CEE sugli additivi alimentari prevede l'adozione di direttive specifiche per armonizzare l'uso di diverse categorie di additivi nei prodotti alimentari. La direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari contiene un elenco di edulcoranti autorizzati, indica i prodotti alimentari nei quali possono essere utilizzati e le relative condizioni d'impiego.

1.2. La direttiva è stata adottata nel giugno 1994 e modificata una prima volta nel 1996; ora occorre procedere ad un suo adeguamento alla luce dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici.

1.3. Le principali modifiche introdotte dalla proposta di direttiva sono le seguenti:

1.3.1. Autorizzazione di due nuovi edulcoranti: sucralosio e sale di aspartame e acesulfame.

- Il sucralosio è un edulcorante ottenuto mediante la clorazione controllata del saccarosio, con un potere edulcorante circa 500-600 volte superiore a quello dello zucchero. Attualmente è autorizzato in diversi altri paesi, tra cui Canada, Australia, Giappone e Stati Uniti d'America. Il produttore sostiene che, rispetto agli altri edulcoranti attualmente autorizzati, il sucralosio presenta alcuni vantaggi specifici, ad esempio: il suo profilo aromatico indica che è molto simile allo zucchero (con retrogusti meno intensi rispetto a quelli che spesso accompagnano gli edulcorantiintensivi); resta stabile durante i processi di lavorazione a temperatura elevata, quali la cottura in forno, il che significa anche che l'edulcorante da tavola può essere utilizzato dai consumatori per uso domestico in cucina e nella cottura al forno; si miscela bene con gli zuccheri.

- Il sale di aspartame e acesulfame è un sale di due edulcoranti già autorizzati, l'aspartame e l'acesulfame-K. Viene prodotto a partire da queste due sostanze mediante la sostituzione dello ione di potassio dell'acesulfame-K con l'aspartame. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato i dati sulla sua sicurezza e ha concluso che l'impiego della sostanza non solleva problemi aggiuntivi in materia di sicurezza. Tra i vantaggi specifici riconosciuti dal produttore c'è il fatto che gli edulcoranti che lo compongono non possono scindersi, e ciò si traduce in una più costante qualità del prodotto. Si propone l'impiego del sale di aspartame e acesulfame per le categorie di alimenti nei quali è autorizzato l'impiego sia dell'aspartame sia dell'acesulfame K.

1.3.2. Riduzione della dose massima d'impiego dei ciclammati vietandone o riducendone l'uso in determinate categorie di alimenti.

1.3.3. Conferimento alla Commissione del potere di decidere se una sostanza sia un edulcorante ai sensi della direttiva.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione concernente, tra l'altro, l'autorizzazione di due nuovi edulcoranti. Dato che i produttori, stimolati dalla domanda dei consumatori ma anche dalle raccomandazioni mediche, hanno messo a punto nuovi edulcoranti, è logico che, tenuto conto dei pareri formulati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana, l'elenco degli edulcoranti venga aggiornato.

2.2. Il Comitato riconosce i vantaggi che gli edulcoranti intensivi presentano per i consumatori che desiderino ridurre l'assunzione di zucchero o di calorie e per i soggetti affetti da diabete. Autorizzare due nuovi edulcoranti ha il vantaggio di offrire ai consumatori e all'industria alimentare la possibilità di scegliere tra una gamma più vasta di edulcoranti, con conseguente riduzione del consumo dei singoli edulcoranti.

2.3. Il Comitato sottolinea l'importanza di regolamentare in maniera uniforme a livello comunitario l'uso degli additivi alimentari al fine di assicurare un'ampia possibilità di scelta per i consumatori e un elevato livello di sicurezza dei prodotti alimentari.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato apprezza il fatto che i due nuovi additivi alimentari permettano all'industria alimentare di produrre una gamma più vasta di prodotti a basso contenuto calorico e che i consumatori possano utilizzare in casa edulcoranti da tavola per cucinare e per la cottura in forno.

3.2. Vorrebbe tuttavia avere la garanzia che le modifiche proposte all'uso dei ciclammati non portino ad un superamento della dose giornaliera ammissibile, fissata dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

3.3. Il Comitato appoggia la proposta di conferire alla Commissione il potere di decidere se una sostanza sia un edulcorante ai sensi della direttiva 94/35/CE, come già avviene per glialtri additivi alimentari.

3.4. Il Comitato è totalmente d'accordo sulla stretta vigilanza messa in atto dalla Commissione in materia di edulcoranti ed approva in particolare la scelta dell'elenco positivo su cui si basa la direttiva sugli edulcoranti(1). Tuttavia desidera ribadire un'osservazione formulata nel suo parere sulla prima modifica di tale direttiva(2) in cui si chiedeva se la scelta di usare la procedura di codecisione per modificare non solo l'elenco degli edulcoranti ma anche l'elenco di tutti i prodotti alimentari in cui gli edulcoranti, vengono utilizzati fosse appropriata, considerata la quantità di tempo e di energie che richiede.

3.5. A tale proposito, il Comitato si compiace del fatto che la Commissione, in vista della imminente revisione della direttiva quadro 89/107/CEE prevista per la fine del 2002, stia attualmente valutando la possibilità di ricorrere alla comitatologia per modificare gli allegati relativi ai prodotti alimentari.

4. Conclusioni

4.1. È con soddisfazione che il Comitato prende atto che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha studiato l'uso come edulcoranti delle due nuove sostanze e ha concluso che il loro impiego non desta alcuna preoccupazione sotto il profilo della sicurezza.

4.2. Il Comitato approva la proposta della Commissione sull'autorizzazione a livello comunitario dell'uso di questi edulcoranti.

4.3. Desidera infine sottolineare come sia importante che gli Stati membri e la Commissione sottopongano gli edulcoranti ad un controllo costante attraverso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di assicurare il livello più elevato possibile di sicurezza dei prodotti alimentari.

Bruxelles, 11 dicembre 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) In base al principio dell'elenco positivo, sono autorizzati solo gli edulcoranti citati nell'allegato alla direttiva.

(2) GU C 174 del 17.6.1996.

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