Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE1350

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società" (COM(2002) 279 def. — 2002/0122 (COD))

    GU C 85 del 8.4.2003, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE1350

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società" (COM(2002) 279 def. — 2002/0122 (COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 085 del 08/04/2003 pag. 0013 - 0015


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società"

    (COM(2002) 279 def. - 2002/0122 (COD))

    (2003/C 85/03)

    Il Consiglio, in data 16 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Sanchez Miguel, in data 27 novembre 2002.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato l'11 dicembre 2002, nel corso della 395a sessione plenaria, con 91 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La direttiva 68/151/CEE è stata la prima direttiva comunitaria in materia di società commerciali. Il suo obiettivo principale era quello di creare un contesto favorevole alla protezione degli interessi dei soci e dei terzi attraverso la cosiddetta pubblicità legale nel caso delle società la cui caratteristica fondamentale è la responsabilità limitata dei soci, vale a dire le società di capitali.

    1.2. La pubblicità legale deriva dall'obbligo d'iscrizione delle società commerciali negli uffici pubblici appositi che esistono a tal fine in ciascun paese e che vengono denominati registri. Questi non hanno altro obiettivo che la protezione degli interessi dei soci fondatori di tali società e degli interessi dei terzi che hanno rapporti contrattuali con le stesse. Tale pubblicità riguarda tre aspetti: le informazioni sull'atto costitutivo, la validità degli obblighi assunti nel periodo della costituzione della società e gli effetti che comporta la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo.

    1.3. Questo genere d'informazione legale corrispondeva nei suoi effetti in passato alla registrazione dei commercianti nelle rispettive associazioni professionali; è diventato poi, nel tempo, un requisito obbligatorio per le società commerciali ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica. Il contenuto dell'obbligo d'iscrizione concerne due ambiti, quello interno, in riferimento all'esigenza di un contenuto minimo del contratto alla base della costituzione delle società commerciali, e quello esterno che comporta la designazione di persone o organi che con i propri atti vincoleranno tali società giuridicamente e patrimonialmente.

    1.4. Nel lungo arco di tempo trascorso dall'entrata in vigore della direttiva vi sono stati cambiamenti giuridici ed economici che rendono necessaria una sua modifica. Da un lato si è ampliata la tipologia delle società che hanno l'obbligo di iscriversi nel registro (articolo 1) e, dall'altro, sono divenuti più rapidi i sistemi tecnici di accumulazione e divulgazione dell'informazione (articolo 3) che consentono una trasmissione ed una conoscenza più estese delle indicazioni iscritte, anche al di fuori dei confini degli Stati.

    1.5. In tale contesto si è conclusa la quarta fase di semplificazione(1) in cui il gruppo di lavoro sul diritto delle società ha avanzato una serie di raccomandazioni riferite alla prima e seconda direttiva sulle società, tra cui si segnalano le seguenti: il miglioramento dell'accesso alle indicazioni contenute nei diversi registri, la possibilità di usare più di una lingua e aggiornare l'elenco dei tipi di società che hanno l'obbligo d'iscrizione. Dovranno anche essere prese in considerazione le modifiche introdotte dalle direttive contabili che esigono la pubblicità dei conti annuali mediante la loro iscrizione nel registro di commercio.

    2. Contenuto della proposta

    2.1. La proposta di modifica della direttiva 68/151/CEE tiene conto, da un lato, della necessità d'introdurre le nuove tecnologie nell'archiviazione e divulgazione delle indicazioni e, dall'altro, adeguare questi nuovi strumenti alle esigenze giuridiche, in modo che ottemperino ai principi di legalità e certezza giuridica inerenti ai registri pubblici.

    2.2. In primo luogo, si constatano due modifiche che estendono il contenuto della direttiva:

    - nuovi tipi di società che hanno l'obbligo d'iscrizione,

    - atti soggetti a iscrizione obbligatoria (documenti contabili).

    Nel primo caso l'obbligo deriva da disposizioni nazionali, nella misura in cui nei paesi menzionati sono sorti nuovi tipi di società, mentre nel secondo caso l'obbligo è imposto da altre norme comunitarie (direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 20.7.1978(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3); direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13.6.1983(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE; direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8.12.1986(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE; direttiva 91/674/CEE del Consiglio del 19.12.1991(6), per cui vi è attualmente una proposta di modifica della Commissione).

    2.3. Rispetto alla modifica più importante, quella dell'introduzione delle nuove tecnologie nel sistema d'iscrizione e di pubblicità, si distinguono le seguenti proposte:

    - sistema di registrazione per via elettronica a partire dal 2007,

    - certificazioni delle copie degli atti iscritti in formato elettronico,

    - effetti nei confronti di terzi degli atti pubblicati per via elettronica,

    - introduzione di più di una lingua nel sistema d'iscrizione e divulgazione,

    - informazioni per individuare il registro da indicare nei documenti commerciali delle società.

    2.4. Tutti questi cambiamenti riguardano solo formalmente i registri, nella misura in cui i principi su cui essi si basano sono immutabili. Va inoltre considerato che, d'altra parte, è già in vigore la direttiva 1999/93/CE(7) sulla firma elettronica la quale consente di garantire certezza giuridica nell'uso dei sistemi elettronici per la certificazione degli atti iscritti nei registri.

    3. Osservazioni generali

    3.1. Il CESE accoglie favorevolmente le modifiche sulle disposizioni in vigore che sono in linea con le proposte di semplificazione della legislazione comunitaria, in special modo quelle che agevolano la sicurezza degli scambi commerciali e la corretta informazione di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività economica.

    3.2. Va tuttavia segnalato che la semplificazione in nessun caso può alterare i principi generali derivanti dal trattato che istituisce la Comunità e, in particolare, il principio della diversità linguistica che non solo va riconosciuta all'interno degli Stati membri, con il riconoscimento di varie lingue regionali, ma anche a livello di relazioni tra tutti gli Stati membri, come sostiene la Commissione nella sua proposta.

    3.3. Vi è un elemento della proposta che può ingenerare confusione a livello giuridico ed è quello riguardante l'obbligatorietà di un sistema informatizzato a partire dal 2005 e i termini, che coprono i dieci anni precedenti, per la conversione in forma elettronica di tutti gli atti iscritti; in effetti si può dare il caso che atti di gran importanza, come per esempio le scritture costitutive della società, siano stati iscritti in un periodo ancora precedente e, quindi, non rientrino nell'obbligo.

    3.4. Per evitare tali problemi sarebbe opportuno distinguere tra atti d'iscrizione obbligatoria (quelli di cui all'articolo 2) e gli atti d'iscrizione volontaria che hanno quasi sempre un contenuto statutario. In tal modo si applicherebbero tali termini solo ai primi, mentre per i secondi la conversione in forma elettronica potrebbe essere rimandata.

    3.5. Un altro elemento della proposta che appare fonte di confusione è quello riferito agli effetti nei confronti di terzi degli atti iscritti (articolo 3, paragrafo 5 della vecchia direttiva). La nuova redazione dell'articolo 3, paragrafo 4 prevede due forme di pubblicità di questi atti: attraverso la loro pubblicazione nei bollettini ufficiali a tal fine previsti o per via elettronica. Nell'ultimo caso sarebbe più complicato provare la conoscenza degli atti in modo che abbiano gli effetti opportuni a meno che non si stabilisca un sistema di conferma dell'accesso al registro che consenta la prova dell'apertura per via elettronica dell'informazione.

    3.6. Per quanto riguarda il costo dei certificati sembra opportuno fissarlo a un livello non superiore al costo amministrativo, sebbene in questo non vadano incluse le spese di informatizzazione dei registri.

    4. Osservazioni particolari

    4.1. La finalità della proposta di modifica del regime di pubblicità delle società iscritte è quello di estenderlo, nell'ambito del mercato unico, perché abbia effetti transfrontalieri ed è questa la ragione per cui il suo contenuto si riferisce al regime linguistico e all'utilizzazione dei sistemi elettronici come forma d'iscrizione e di divulgazione degli atti iscritti. Il CESE considera nondimeno che, in ogni caso, occorra salvaguardare la certezza giuridica delle relazioni tra imprese, basate sui principi di trasparenza e di legalità delle operazioni.

    4.2. Per rispettare il carattere di universalità della proposta è necessario risolvere questioni che possono avere effetti contrari a quelli che essa persegue. In primo luogo, la redazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 potrebbe determinare un risultato diverso da quello voluto, dato che gli Stati membri possono scegliere una delle lingue autorizzate dal regime linguistico applicabile in ciascuno Stato.

    4.3. Il CESE invita la Commissione a precisare la formulazione di tale paragrafo, nel senso di esigere che gli Stati membri stabiliscano obbligatoriamente la lingua ufficiale comunitaria dello Stato ai fini dell'iscrizione degli atti di cui all'articolo 2. L'identità linguistica regionale può essere salvaguardata mediante l'utilizzazione di altre lingue in conformità dell'articolo 3 bis, paragrafo 2.

    4.4. Rispetto al sistema di iscrizione elettronica si osserva che nell'articolo 3, paragrafo 5 si introduce un elemento d'incoerenza poiché, non essendo stata modificata la redazione originale della direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda il termine di 16 giorni stabilito perché la divulgazione degli atti iscritti abbia effetto nei confronti dei terzi in buona fede, tale termine risulta molto ampio per il nuovo sistema di divulgazione. Gli Stati membri potranno ridurlo in funzione dei progressi nell'applicazione di queste nuove tecnologie.

    4.5. Il CESE propone che in tale paragrafo si inserisca una frase che limiti la sua applicazione ai registri che non impiegano il sistema elettronico di iscrizione e divulgazione degli atti. In tal modo si realizzano due degli effetti voluti e cioè la rapidità e l'universalità della pubblicità legale.

    Bruxelles, 11 dicembre 2002.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger Briesch

    (1) Cfr. la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Risultati della quarta fase di SLIM" del 4.2.2000 (COM(2000) 56 def.).

    (2) GU L 222 del 14.8.1978.

    (3) GU L 283 del 27.10.2001.

    (4) GU L 193 del 18.7.1983.

    (5) GU L 372 del 31.12.1986.

    (6) GU L 374 del 31.12.1991.

    (7) GU L 13 del 19.1.2000.

    Top