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Document 52002AE0194

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"

    GU C 94 del 18.4.2002, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0194

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"

    Gazzetta ufficiale n. C 094 del 18/04/2002 pag. 0040 - 0042


    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"

    (2002/C 94/09)

    Il Consiglio, in data 13 settembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Etty, in data 30 gennaio 2002.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 21 febbraio 2002, nel corso della 388a sessione plenaria, con 62 voti favorevoli, 14 contrari e 3 astensioni, il seguente parere.

    0. Introduzione

    0.1. Nel marzo 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere d'iniziativa sull'amianto in cui chiedeva fra l'altro un divieto del primo utilizzo di qualsiasi tipo di amianto e una migliore protezione per i lavoratori dipendenti e autonomi che devono maneggiare amianto in lavori di riparazione, manutenzione, risistemazione, demolizione e rimozione.

    0.2. Con la proposta che modifica la Direttiva del Consiglio 83/477/CEE ora in esame la Commissione, come precisato dalla medesima nella relazione che precede la proposta, fa seguito alla richiesta del Comitato affinché venga rivista la legislazione in vigore e vengano adottati nuovi provvedimenti per ridurre i rischi dei lavoratori esposti all'amianto.

    0.3. Nel 1999 il Comitato ha espresso la speranza, e ha chiesto, che si mettessero a disposizione dei servizi competenti della Commissione mezzi adeguati per svolgere i compiti indicati nel parere. Attualmente sembra esserci qualche motivo di preoccupazione per le risorse finanziarie ed umane necessarie. Al riguardo si dovrebbe far presente ancora una volta il prossimo allargamento dell'UE.

    0.4. Le proposte della Commissione testimoniano del costante interesse di quest'ultima per accrescere la sicurezza e le condizioni sanitarie sul luogo di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'amianto. Il Comitato si rammarica tuttavia che la Commissione sembri preoccuparsi meno delle conseguenze non intenzionali della migliore protezione dei lavoratori nell'UE, ad esempio l'esportazione di prodotti pericolosi come l'amianto estratto nelle miniere dell'UE e di mestieri pericolosi come quello della bonifica delle navi contenenti amianto in altre parti del mondo dove i governi mostrano meno interesse per questi problemi. Su questo ultimo aspetto la Commissione deve far presenti agli Stati membri le responsabilità che loro incombono sia in organizzazioni internazionali come l'OMI e l'OIL sia a mente della Convenzione di Basilea.

    1. Osservazioni di carattere generale

    1.1. Il divieto della commercializzazione e dell'uso dell'amianto previsto dalla Direttiva 1999/77/CE della Commissione avrebbe potuto consentire un miglioramento radicale in materia di protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi(1) dai rischi dell'esposizione all'amianto sul lavoro. Fermo restando che nell'UE non vengono più fabbricati prodotti contenenti amianto e che di conseguenza non è più necessario proteggere i lavoratori nel processo preparatorio della produzione e durante il processo di produzione stesso (eccettuato il caso della deroga relativa ai diaframmi di cellule per elettrolisi), il nuovo strumento avrebbe potuto concentrarsi su misure intese a proteggere meglio quanti sono ancora soggetti a tali rischi perché esposti all'amianto durante lavori come quelli di demolizione, riparazione, manutenzione e rimozione, ecc. Purtroppo la proposta di direttiva in esame non tiene conto dei nuovi sviluppi e mantiene ancora disposizioni più idonee a un contesto di produzione dell'amianto.

    1.2. La proposta avrebbe potuto anche prevedere disposizioni specifiche circa il monitoraggio sanitario, la registrazione, come pure l'informazione e la formazione, i rischi cui sono esposti i lavoratori autonomi(2), i rischi che l'utilizzo secondario dei prodotti contenenti amianto presenta per i lavoratori (e la popolazione in generale), e infine un migliore riconoscimento, come malattie professionali, delle malattie legate all'amianto. Qualora la presente direttiva si rivelasse inadeguata la Commissione dovrebbe occuparsi di questi aspetti facendo leva su provvedimenti giuridici diversi.

    1.3. La proposta in esame contiene numerosi aspetti positivi: si concentra sui lavoratori che nella nuova situazione saranno maggiormente esposti, semplifica talune procedure, riduce i valori limite, prevede criteri per l'individuazione dei materiali contenenti amianto prima di avviare la demolizione o la manutenzione, per l'attestazione della competenza da parte delle imprese impegnate in questo tipo di lavoro, come pure per la formazione dei lavoratori. La proposta potrebbe essere sensibilmente migliorata chiarendo meglio l'aspetto delle attività estrattive per l'amianto nell'UE. Si rileva altresì che la Commissione non ha tenuto conto delle proposte del Comitato economico e sociale circa la messa a disposizione di registri nazionali riguardanti edifici e impianti che contengono amianto.

    1.4. Dopo tutta una serie di modifiche la direttiva del Consiglio del 1983 risulterà alquanto complicata: il Comitato raccomanda quindi che si proceda presto a una codificazione. Un ulteriore fattore di complessità deriva dal fatto che talune disposizioni della direttiva sugli agenti cancerogeni valgono anche per la direttiva sull'amianto.

    2. Osservazioni di carattere particolare

    2.1. La Commissione dovrebbe rivedere la proposta sostituzione dell'art. 3, par. 3, in particolare le disposizioni relative ai lavori comportanti la rimozione dell'amianto da rivestimenti, isolamenti o pannelli. Anziché elencare singole attività, le deroghe di cui al par. 3 dell'art. 3 andrebbero definite precisando una serie di criteri. A giudizio del Comitato, gli artt. 4, 15 e 16 non dovrebbero essere applicabili ai lavori di scarsa entità per i quali la valutazione dei rischi riveli che non si tratta di attività molto pericolose (è invece chiaro che lavori ad alto rischio come la rimozione di amianto polverizzato o usato in composti in cui non è legato in maniera stabile ad altre sostanze rientrano in quest'ultima categoria).

    2.2. La nuova notifica prevista al par. 4 dell'art. 4 deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività modificata. Oltre a tutte le informazioni ora previste al par. 2 dell'art. 4, essa dovrebbe contenere anche informazioni sulla durata dei lavori di demolizione, di riparazione, di manutenzione o di rimozione, come pure sui metodi da adottare per limitare l'esposizione dei lavoratori coinvolti.

    2.3. Nell'art. 5 dev'essere previsto un divieto generale di qualsiasi manipolazione di prodotti contenenti amianto, eccezione fatta per i lavori di demolizione, riparazione, manutenzione e rimozione.

    2.4. Il nuovo testo proposto per il par. 5 dell'art. 6 continua a far riferimento alle attività minerarie menzionate nelle direttive del 1983 e del 1991. Apparentemente la Commissione ritiene che tali attività non rientrino nella commercializzazione e nel primo utilizzo dell'amianto; per parte sua il Comitato è invece di parere contrario. La Commissione dovrebbe chiarire questo punto.

    2.5. Il Comitato ritiene troppo specifico il par. 6 dell'art. 7, che precisa un metodo particolare per la misurazione delle fibre nell'aria. Esso teme che alcuni Stati membri giudichino insoddisfacente il sistema dell'OMS previsto nell'articolo in esame e che risulti opportuno consentire altri metodi, come ad esempio il SEM-EDX(3). Per evitare di entrare troppo nei dettagli, il Comitato raccomanda di modificare l'articolo in esame in modo da consentire l'uso di altri metodi a condizione che offrano un grado di precisione almeno pari a quello dell'OMS.

    2.6. A mente dell''art. 8 della proposta di direttiva i datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA). A giudizio del Comitato ciò non tiene conto dei metodi di lavoro che saranno probabilmente correnti in avvenire: di rado, infatti, le mansioni che espongono i lavoratori all'amianto proseguono per 8 ore al giorno. Sarebbe preferibile un limite di 0,1 fibre per cm3 su un tempo di riferimento di 4 ore, che ridurrebbe i livelli di esposizione.

    2.7. Occorre rivedere e rinnovare periodicamente il contenuto della formazione di cui all'art. 12a.

    2.8. È necessario precisare meglio le competenze richieste all'art. 12b alle imprese che effettuano lavori di demolizione o rimozione. La Commissione dovrebbe far riferimento a criteri definiti a livello nazionale in modo da disporre di parametri chiari e concreti per valutare la competenza delle imprese interessate. I governi degli Stati membri dovrebbero definire tali criteri in stretta consultazione con le rispettive organizzazioni di datori dei lavoro e con i rispettivi sindacati.

    Bruxelles, 21 febbraio 2002.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) Si fa presente che, dopo l'adozione del presente parere della Sezione, il programma di lavoro della Commissione del 31.1.2002 prevede una "Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi", che dovrà essere adottata nel febbraio 2002 (art. 308 del Trattato).

    (2) Si fa presente che, dopo l'adozione del presente parere della Sezione, il programma di lavoro della Commissione del 31.1.2002 prevede una "Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi", che dovrà essere adottata nel febbraio 2002 (art. 308 del Trattato).

    (3) Il sistema di misurazione SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray Analyser) è un sistema di microscopia che utilizza un fascio elettronico a scansione per visualizzare le fibre e le particelle. A seconda dei metodi/dell'attrezzatura impiegata si possono individuare fibre di dimensioni fino ad un minimo di 0,05 micron di larghezza. Se il SEM è dotato dell'EDX, questo può essere utilizzato per determinare gli elementi che entrano nella composizione di fibre con una larghezza superiore a 0,2 micron. In tal modo le analisi permettono di distinguere le fibre di amianto dalle altre, e anche di appurare il tipo di amianto presente.

    ALLEGATO

    al parere del Comitato economico e sociale

    Durante il dibattito è stata respinta la seguente proposta di emendamento, che ha ottenuto oltre il 25 % dei voti espressi.

    Punto 2.6

    Cancellare l'intero capoverso.

    Motivazione

    I limiti per i prodotti chimici vengono sempre fissati per periodi di 8 ore. Non è chiaro quali potrebbero essere le conseguenze se fossero riferiti a periodi più brevi: potrebbero comportare sia un aumento che la diminuzione del valore limite di 0,1 fibre per cm3. Di conseguenza il parere dovrebbe astenersi dal prender posizione riguardo al valore limite.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 39, voti contrari: 40, astensioni: 7.

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