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Document 52002AE0186

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"

    GU C 94 del 18.4.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0186

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"

    Gazzetta ufficiale n. C 094 del 18/04/2002 pag. 0005 - 0006


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"

    (2002/C 94/02)

    Il Consiglio, in data 25 gennaio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Jaschick, in data 29 gennaio 2002.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 e 21 febbraio 2002 (seduta del 20 febbraio 2002), nel corso della 388a sessione plenaria, con 116 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Dal 1998 l'Unione è diventata una delle parti firmatarie della Convenzione ETS 123 del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

    1.2. Lo strumento di attuazione della Convenzione ETS 123 è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE(1) con le sue appendici, le quali debbono costantemente venir adeguate al progresso scientifico e tecnologico.

    1.3. Per migliorare il prima possibile la situazione fisiologica ed etologica degli animali, il Consiglio d'Europa ha presentato in un "protocollo di modifica" (ETS 170) alla Convenzione una "procedura semplificata", che consentirà di modificare più rapidamente le appendici della Convenzione ETS 123. Stando alla Commissione, la Comunità potrebbe difficilmente adempiere agli impegni della Convenzione senza la procedura del comitato di regolamentazione da lei proposta.

    2. Osservazioni di carattere generale

    2.1. Il CES approva la proposta della Commissione fatte salve le osservazioni che seguono. La proposta permette, semplificando la procedura, di realizzare in tempi relativamente brevi una miglior protezione degli animali (Fase 1 del piano strategico della Commissione in materia).

    2.2. La procedura normativa prevista è pienamente conforme agli impegni assunti dall'Unione per tener pieno conto della protezione degli animali.

    2.3. Tuttavia il CES chiede una revisione approfondita della Direttiva 86/609/CEE del Consiglio (fase 2 del piano strategico della Commissione).

    2.3.1. Tale revisione dovrebbe anche introdurre un riferimento a determinati elementi di base per il benessere degli animali: le "3R(2)" e le "cinque libertà(3)", così come previste dalla Convenzione ETS 87 sulla protezione degli animali negli allevamenti.

    2.3.2. Il Comitato constata che a ben 15 anni dall'adozione della direttiva tre Stati membri (Belgio Francia e Paesi Bassi) non la hanno ancora trasposta nella propria legislazione nazionale. Il Comitato è cosciente del fatto che attualmente vi sono tre cause in esame alla Corte di giustizia che riguardano Belgio, Francia e Paesi Bassi. In un parere(4) il CES faceva chiaramente notare che "il metodo di applicazione e controllo della Direttiva sarà essenziale per permettere di conseguirne gli scopi".

    2.3.2.1. Il Comitato deplora tale situazione soprattutto perché l'applicazione insufficiente in taluni Stati membri è in contraddizione con la protezione degli animali che si desidera ottenere.

    2.3.2.2. Il Comitato incoraggia inoltre la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per ottenere finalmente una trasposizione senza lacune della Direttiva.

    2.3.2.3. Il Comitato fa osservare che attualmente solo sette tra i firmatari hanno ratificato il Protocollo (su 43) senza tuttavia farlo entrare in vigore. 5 dei 7 sono membri dell'Unione europea (Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito). In generale il protocollo non viene ancora applicato dal Consiglio d'Europa. Inoltre 5 Stati membri (Austria, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Portogallo) non hanno ancora ratificato il testo di base, e cioè la Convenzione ETS 123.

    2.3.2.4. Il Comitato sollecita la Commissione ad agire per una più ampia ratifica della Convenzione ETS 123 e del Protocollo da parte degli Stati membri.

    3. Osservazioni di carattere particolare

    3.1. Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta della Commissione (cfr. punto 2.1), sebbene la procedura di regolamentazione relativa alla modifica degli allegati in questione comporterebbe un'esclusione del CES dalla procedura consultiva (il Parlamento europeo invece, continuerebbe ad essere consultato nell'ambito del "droit de regard"). In passato il CES aveva già fatto notare che "Gli allegati alla direttiva proposta rivestono grande importanza. Ciò va evidenziato qualora si intenda avviare una procedura di consultazione supplementare. Piccole modifiche negli allegati potrebbero ricoprire notevole rilevanza per la scienza e l'industria"(5)(6).

    3.2. L'accordo del CES viene pertanto concesso solo a condizione che nell'ambito della revisione della direttiva (seconda fase) la Commissione tenga presenti i seguenti punti:

    - coinvolgere nel lavoro di preparazione tutti gli interessati(7), in particolare le ONG e le associazioni per il benessere degli animali;

    - procedere ad una rapida revisione della Direttiva 86/609/CEE;

    - coinvolgere il comitato scientifico competente della Commissione europea (comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali).

    3.2.1. Il CES è disponibile a dare il proprio accordo tenendo conto del fatto che la Comunità europea, essendo parte della Convenzione ETS 123, sarebbe obbligata a rispettare determinati impegni; tuttavia ricorda che le convenzioni internazionali di tal fatta (accordi di tipo "misto") non comportano necessariamente disposizioni giuridicamente vincolanti.

    3.3. Inoltre la direttiva, nel frattempo vecchia di 15 anni, non corrisponde più - anche secondo i servizi della Commissione - all'attuale e più recente livello scientifico: le definizioni concettuali necessitano, inter alia, una rielaborazione.

    3.4. Inoltre il campo d'azione degli accordi del Consiglio d'Europa è aumentato e ora comprende, ad esempio, anche gli animali utilizzati a scopo didattico e formativo.

    3.5. Infine la Commissione dovrebbe migliorare i controlli e la protezione di determinate specie, come ad esempio i primati diversi dall'uomo(8).

    3.6. La Comunità europea dovrebbe rinunciare alle riserve incluse nello strumento di approvazione adottato il 30/4/1998 in riferimento alla decisione di non ritenersi vincolata dagli obblighi di comunicare dati statistici come previsto dall'art. 28 della convenzione ETS 123. Tale riserva è la ragione della mancanza di risultati adeguati ed omogenei, come dimostra la "Seconda relazione della Commissione per il Consiglio e il Parlamento europeo sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati per la sperimentazione e altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea". La Comunità dovrebbe invitare Francia, Germania e Portogallo ad operare nello stesso modo.

    3.6.1. Parallelamente la Commissione europea dovrebbe invitare gli Stati membri ad adempiere sino in fondo, e con maggior efficacia, alle disposizioni previste dagli articoli 13 e 26 della Direttiva 86/609/CEE, sollecitando ad esempio gli Stati membri a presentare una relazione annuale.

    3.7. Il Comitato riconosce la fama a livello sia europeo che mondiale del centro ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods - Centro europeo per la convalida di metodi alternativi), il cui contributo alla convalida di metodi sperimentali alternativi, soprattutto le procedure in vitro, è di significativa importanza.

    4. Campo d'applicazione

    4.1. Il Comitato si compiace espressamente per l'inserimento dello SEE nel campo d'applicazione della Direttiva. Esso dovrebbe venir ampliato anche alla Confederazione elvetica, non appena se ne presenterà l'occasione.

    4.2. Il Comitato dà per scontato che la Commissione incoraggerà anche i paesi candidati a creare le premesse per una trasposizione successiva, il più rapida possibile, di tali disposizioni nelle loro legislazioni.

    Bruxelles, 20 febbraio 2002.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) GU C 207 del 18.8.1986, pag. 3.

    (2) 'Replacement', 'Reducing' e 'Refinement'.

    (3) Dalla fame e dalla sete, dallo stress, dai dolori, dalle ferite e dalle malattie, nonché la libertà di esprimere il loro comportamento fisiologico, per evitare, ad esempio, fenomeni di cannibalismo.

    (4) GU C 207 del 18.8.1986, pag. 3.

    (5) GU C 207 del 18.8.1986, pag. 3.

    (6) Bisognerebbe individuare quali possibilità vi siano di coinvolgere in maniera adeguata il CES nel flusso delle informazioni.

    (7) Compreso il CES.

    (8) Bisognerebbe esaminare anche la situazione degli animali utilizzati nella sperimentazione nel contesto dei relativi paesi d'origine, soprattutto allorquando si tratta di primati diversi dall'uomo o di specie minacciate di estinzione.

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