EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0753

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto porti degli Stati membri della Comunità

/* COM/2001/0753 def. - COD 2001/0026 */

GU C 103E del 30.4.2002, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0753

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto porti degli Stati membri della Comunità /* COM/2001/0753 def. - COD 2001/0026 */

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 30/04/2002 pag. 0005 - 0016


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto porti degli Stati membri della Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il problema: diversità di formato dei documenti

Spesso le autorità pubbliche esigono che le navi in arrivo e/o in partenza consegnino documenti e forniscano informazioni relativi, tra l'altro, al naviglio stesso, alle provviste di bordo, agli effetti personali dell'equipaggio, alla composizione dell'equipaggio e ai passeggeri. Si tratta di formalità che le navi sono tenute ad espletare quando fanno scalo in un porto.

Nella comunicazione COM(1999) 317 def. sui trasporti marittimi a corto raggio [1] la Commissione ha riconosciuto che il formato dei documenti contenenti le suddette informazioni varia in modo considerevole tra gli Stati membri.

[1] Lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: un'alternativa dinamica in una catena di trasporto sostenibile - Seconda relazione biennale di avanzamento, COM(1999) 317 def. del 29.6.1999.

L'uso di documenti di formato diverso per fornire informazioni identiche o simili rende più complessa la navigazione marittima e in particolare quella a corto raggio. Nella comunicazione la Commissione raccomanda pertanto agli Stati membri dell'UE di "prendere in considerazione l'idea di accettare formulari uniformi per gli arrivi e le partenze delle navi basati sui formulari 1, 3, 4 e 5 della Convenzione FAL dell'IMO" (punto 9.2.3 della raccomandazione e raccomandazione n. 12 del suo allegato I).

Nella sua risoluzione del 14 febbraio 2000 sulla promozione del trasporto marittimo a corto raggio [2] il Consiglio "Trasporti" ha invitato la Commissione a presentare proposte relative un'applicazione uniforme dei formulari della convenzione FAL dell'IMO in tutta la Comunità (punto 12 b) della risoluzione del Consiglio).

[2] GU C 56 del 29.2.2000, pag. 3.

Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 7 luglio 2000 [3] relativa alla comunicazione della Commissione, ha sottolineato l'importanza di semplificare e razionalizzare le formalità e i documenti amministrativi.

[3] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2. La soluzione: riconoscimento a livello comunitario di formulari normalizzati per le dichiarazioni di arrivo e di partenza delle navi

2.1. Facilitazioni al traffico marittimo nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale

La convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle facilitazioni al traffico marittimo (Convenzione FAL dell'IMO), firmata il 9 aprile 1965 ed entrata in vigore il 5 marzo 1967, è stata sottoscritta dalla maggior parte degli Stati membri UE. Già più volte emendato in passato, questo strumento sarà con ogni probabilità nuovamente modificato in futuro.

Nella sua forma attuale la convenzione raccomanda, tra l'altro, che le autorità nazionali utilizzino sei formulari normalizzati per le dichiarazioni di arrivo e di partenza delle navi:

(1) Formulario IMO n. 1 "Dichiarazione generale"

(2) Formulario IMO n. 2 "Dichiarazione di carico"

(3) Formulario IMO n. 3 "Dichiarazione delle provviste di bordo"

(4) Formulario IMO n. 4 "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio"

(5) Formulario IMO n. 5 "Ruolo dell'equipaggio" e

(6) Formulario IMO n. 6 "Elenco dei passeggeri"

2.2. Impiego dei formulari FAL dell'IMO negli Stati membri

Stando alle informazioni disponibili [4]:

[4] Raffronto della documentazione utilizzata nei trasporti marittimi a corto raggio e nei trasporti stradali ('CODISSSART'), novembre 1998, Maritime Research Centre, Southampton Institute, Regno Unito.

- 2 Stati membri riconoscono il formulario IMO "Dichiarazione generale" senza modifiche,

- 7 Stati membri riconoscono il formulario IMO "Dichiarazione di carico" senza modifiche,

- 5 Stati membri riconoscono il formulario IMO "Dichiarazione delle provviste di bordo" senza modifiche,

- 6 Stati membri riconoscono il formulario IMO "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio" senza modifiche,

- 9 Stati membri riconoscono il formulario IMO "Ruolo dell'equipaggio" senza modifiche.

Taluni Stati membri non riconoscono tutti i formulari FAL dell'IMO ed esigono che vengano compilati formulari nazionali, talvolta simili ai formulari FAL.

Tabella 1: Applicazione dei formulari normalizzati FAL da parte degli Stati membri dell'UE:

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: CODISSSART / IMO 1998b, Allegato.

Codice 1 Documento non obbligatorio

2 Formulario FAL dell'IMO accettabile senza modifiche

3 Formulario nazionale basato sul formulario FAL dell'IMO

4 Formulario FAL dell'IMO non ancora accettabile, ma adozione allo studio

5 Formulario FAL dell'IMO non accettabile, impiego del formulario nazionale

* Equipollenza con il formulario FAL dell'IMO

2.3. Riconoscimento dei formulari normalizzati FAL dell'IMO nella Comunità

La Commissione ha deciso di basare la propria proposta sul modello dei formulari FAL dell'IMO.

La proposta ricalca nei dettagli il modello attuale di tali formulari in quanto la Commissione ritiene inopportuno che in Europa vengano adottati documenti aventi lo stesso scopo dei formulari FAL dell'IMO, diversi da quelli utilizzati nel resto del mondo. La Comunità sostiene l'uso dei formulari FAL anche per incoraggiarne una più diffusa applicazione nella loro forma normalizzata, contribuendo in tal modo ad agevolare lo svolgimento delle procedure documentali in tutto il mondo.

La proposta prevede che, per quanto riguarda l'adempimento delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto della Comunità, gli Stati membri accettino una serie di formulari normalizzati FAL dell'IMO per ottenere tutte o parte delle informazioni contenute in detti formulari. I formulari FAL servono a raccogliere tali dichiarazioni in forma documentale e sono sufficienti ad assolvere gli obblighi di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza. La proposta stabilisce che i formulari FAL dell'IMO nn. 1, 3, 4 e 5 (per tutte le navi) e n. 6 (per le navi da carico) siano considerati sufficienti all'espletamento delle seguenti formalità:

* informazioni relative alla nave (formulario n. 1 "Dichiarazione generale");

* informazioni relative alle provviste di bordo (formulario n. 3 "Dichiarazione delle provviste di bordo");

* informazioni relative agli effetti personali dell'equipaggio (formulario n. 4 "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio");

* informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio (formulario n. 5 "Ruolo dell'equipaggio");

* per le navi omologate per il trasporto di un massimo di 12 passeggeri (navi da carico), informazioni relative ai passeggeri (formulario n. 6 "Elenco dei passeggeri").

Gli Stati membri non sono autorizzati ad esigere categorie di informazioni diverse da quelle contenute nei corrispondenti formulari FAL dell'IMO o ad esigere documenti diversi o in formato diverso per adempiere alle stesse formalità alle quali sono destinati i formulari FAL contemplati nella proposta. Gli Stati membri devono inoltre riconoscere la validità dei formulari sottoscritti dai firmatari previsti nella Convenzione FAL dell'IMO.

Non sembra che vi siano motivi validi per limitare il riconoscimento uniforme dei formulari FAL dell'IMO alla sola navigazione a corto raggio o alle navi battenti una bandiera della Comunità. Lo scopo dei documenti presentati nei porti della Comunità è sempre lo stesso, a prescindere dal tipo di traffico o dalla bandiera della nave. Inoltre, poiché la Convenzione FAL dell'IMO non prevede disposizioni differenziate in materia, la Commissione propone che la direttiva si applichi a tutte le navi in arrivo o in partenza da un porto della Comunità, indipendentemente dal tipo di traffico effettuato o dalla bandiera battuta.

La proposta non obbliga gli Stati membri ad introdurre nuove formalità rispetto a quelle richieste attualmente né ad esigere che vengano comunicate tutte le informazioni che possono essere ottenute mediante i formulari FAL dell'IMO. Per quanto riguarda le formalità obbligatorie, tuttavia, gli Stati membri non potranno chiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nei formulari FAL dell'IMO, incluse quelle relative all'immatricolazione, alla stazzatura, alla sicurezza, all'equipaggio e alle procedure doganali.

Taluni Stati membri hanno notificato all'IMO che esistono differenze tra le pratiche applicate a livello nazionale e le norme e le pratiche raccomandate della Convenzione FAL dell'IMO. Tali notifiche di pratiche nazionali incompatibili con l'oggetto della presente direttiva devono essere revocate, in quanto rese superflue dalla direttiva stessa.

Gli Stati membri possono esigere che vengano fornite informazioni relative ad altri aspetti o espletate formalità con documenti di diverso formato (ferme restando le vigenti regole comunitarie e/o internazionali), sempreché tali aspetti e formalità non coincidano con quelli dei formulari FAL dell'IMO.

La proposta non stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di firmare o accettare la Convenzione FAL dell'IMO.

In caso di trasmissione elettronica dei formulari FAL dell'IMO, le proporzioni dei formulari visualizzati sullo schermo degli utenti finali e dei formulari stampati devono corrispondere alle proporzioni dei modelli normalizzati. La proposta non mira ad armonizzare gli strumenti di interconnessione o i sistemi di messaggeria elettronica utilizzati per la trasmissione dei dati.

2.3.1. Nota relativa ai formulari FAL dell'IMO nn. 2 e 6

2.3.1.1. Formulario "Dichiarazione di carico"

La Commissione non propone un approccio uniforme per quanto riguarda il formulario FAL dell'IMO n. 2 ("Dichiarazione di carico") perché tale documento è in genere sostituito dai manifesti di carico, utilizzati per scopi sia commerciali che amministrativi. Se la proposta riguardasse anche questo formulario, si correrebbe il rischio di creare un nuovo documento, aggravando così l'onere amministrativo dei trasporti marittimi piuttosto che semplificarlo. Infatti, per fornire informazioni sul carico di una nave, si dovrebbe compilare un formulario FAL dell'IMO in aggiunta ai manifesti generalmente accettati nel loro formato commerciale. Va aggiunto oltretutto che un manifesto di carico contiene più informazioni del formulario FAL dell'IMO n. 2.

2.3.1.2. Formulario "Elenco dei passeggeri"

Non risulta che gli elenchi dei passeggeri (formulario FAL dell'IMO n. 6 "Elenco dei passeggeri") creino difficoltà. In Europa esistono, quanto meno per i servizi regolari, pratiche uniformi ben collaudate. Del resto, il formulario FAL dell'IMO non contiene tutte le informazioni obbligatorie ai sensi, tra l'altro, della direttiva 98/41/CE [5] (in particolare, le informazioni relative al sesso e alla necessità di cure ed assistenza speciali).

[5] Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

Per motivi di coerenza, tuttavia, la Commissione propone che gli Stati membri riconoscano il formulario FAL dell'IMO "Elenco dei passeggeri" per le navi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/41/EC (ossia le navi da carico con un massimo di 12 passeggeri).

* * * * *

2001/0026 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [7],

[7] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [8],

[8] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9],

[9] GU C

considerando quanto segue:

(1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione dei trasporti sostenibili, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.

(2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione di questa forma specifica nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.

(3) Le procedure documentali richieste nei trasporti marittimi suscitano preoccupazione in quanto si ritiene che impediscano a questo modo di trasporto di raggiungere le sue piene potenzialità di sviluppo.

(4) La convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieugo "IMO") e modifiche successive (in prosieguo "Convenzione FAL dell'IMO"), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi ha predisposto una serie di modelli di formulari normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto.

(5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO.

(6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo e/o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure documentali di scalo e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.

(7) È opportuno, di conseguenza prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL DELL'IMO). Gli Stati membri devono considerare detti formulari FAL dell'IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.

(8) Il riconoscimento di taluni formulari FAL dell'IMO, in particolare il formulario "Dichiarazione di carico" e, per le navi passeggeri, il formulario "Elenco dei passeggeri", complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l'obbligo di riconoscere tali formulari.

(9) Il trasporto marittimo è un'attività articolata su scala mondiale e l'introduzione dei formulari FAL dell'IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.

(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di facilitare il trasporto marittimo, non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione riguardanti l'arrivo in e/o la partenza da porti degli Stati membri della Comunità, quali elencate nell'allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per :

(a) "Convenzione FAL dell'IMO", la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulle facilitazioni ai viaggi e ai trasporto marittimi il 9 aprile 1965;

(b) "formulari FAL dell'IMO", i formulari di facilitazione dell'IMO normalizzati, di formato A4, previsti dalla Convenzione FAL dell'IMO;

(c) "formalità di dichiarazione", le informazioni che, su richiesta di uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto;

(d) "nave", un'imbarcazione marittima o qualsiasi altro mezzo che opera in ambiente marino;

(e) "provviste di bordo", le merci, diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere usate a bordo della nave, tra cui merci di consumo, merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile e lubrificanti;

(f) "attrezzature della nave", i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;

(g) "parti di ricambio", le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;

(h) "effetti personali dell'equipaggio", gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati dalla nave;

(i) "membro dell'equipaggio", una persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo;

Articolo 4

Riconoscimento dei formulari

Gli Stati membri considerano assolte le formalità di dichiarazione di cui all'articolo 2 quando vengono fornite informazioni conformemente

(a) alle pertinenti specifiche di cui all'allegato I, parti B e C, e

(b) ai corrispondenti modelli di formulari di cui all'allegato II, con le relative categorie di dati.

Articolo 5

Procedure di modifica

Ogni eventuale modifica degli allegati I e II della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti dell'IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell'IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nella misura in cui tali modifiche non estendano il campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio [10].

[10] GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [11]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

[11] Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Parte A

Elenco delle formalità di dichiarazione a cui sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (cfr. articolo 2)

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, "Dichiarazione generale"

Il formulario "Dichiarazione generale" è il documento di base per le navi in arrivo e/o alla partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, "Dichiarazione delle provviste di bordo"

Il formulario "Dichiarazione delle provviste di bordo" è il documento di base per le navi in arrivo e/o alla partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio"

Il formulario "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio" è il documento di base contenente le informazioni relative agli effetti personali dell'equipaggio richieste dalle autorità di uno Stato membro. Il documento non è richiesto alla partenza.

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, "Ruolo dell'equipaggio"

Il "Ruolo dell'equipaggio" è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio all'arrivo e/o alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull'equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del "Ruolo dell'equipaggio" presentata all'arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell'equipaggio o per indicare che l'equipaggio non ha subito cambiamenti rispetto all'arrivo.

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, "Elenco dei passeggeri"

Per le navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'"Elenco dei passeggeri" è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all'arrivo e/o alla partenza di una nave.

Parte B

Firmatari

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, "Dichiarazione generale"

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una "Dichiarazione generale" datata e firmata dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, "Dichiarazione delle provviste di bordo"

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una "Dichiarazione delle provviste di bordo" datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal comandante e personalmente a conoscenza delle provviste della nave, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio"

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio" datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione. Le autorità di uno Stato membro possono inoltre esigere che ogni membro dell'equipaggio apponga la propria firma o, se non in grado di firmare, il proprio contrassegno a fronte della dichiarazione relativa ai suoi effetti personali.

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, "Ruolo dell'equipaggio"

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un "Ruolo dell'equipaggio" datato e firmato dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, "Elenco dei passeggeri"

Per le navi omologate per trasportare al massimo 12 passeggeri, le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un "Elenco dei passeggeri" datato e firmato dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

Part C

Specifiche tecniche

1. Il formato dei formulari FAL dell'IMO rispetta, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli riportati all'allegato II. Ogni singolo formulario è stampato su un foglio di formato A4 (210 x 297 mm) con orientamento verticale. Almeno 1/3 della facciata posteriore del formulario è riservato all'uso ufficiale delle autorità degli Stati membri.

Ai fini del riconoscimento dei formulari FAL dell'IMO, il formato e la veste grafica dei formulari di facilitazione normalizzati raccomandati e riprodotti dall'IMO sulla base della Convenzione FAL, quale in vigore il 1° maggio 1997, sono considerati equivalenti ai formati riprodotti all'allegato II.

2. Le autorità degli Stati membri riconoscono la validità delle informazioni trasmesse su qualsiasi supporto leggibile e comprensibile, in particolare i formulari compilati con penna a inchiostro o pennarello indelebile o realizzati con tecniche di elaborazione automatica dei dati.

3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, esso accetta la trasmissione di tali informazioni se è effettuata tramite l'elaborazione elettronica dei dati o le tecniche per l'interscambio elettronico di dati in conformità con le norme internazionali, fermo restando che sia in forma leggibile e comprensibile e contenga l'informazione richiesta.

Gli Stati membri possono successivamente trattare i dati acquisiti in qualsiasi formato essi ritengano appropriato.

ALLEGATO II

Modelli dei formulari FAL dell'IMO di cui all'articolo 4 e all'allegato I

Per una migliore riproduzione, i modelli contenuti nel presente allegato sono presentati in scala 4:5 rispetto al formato A4.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta:

Proposta di direttiva 2000/.../CE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti della Comunità.

Numero di riferimento del documento

COM(...)... def. del ...

La proposta

1. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, indicare le ragioni di un intervento normativo della Comunità in tale settore e i principali obiettivi perseguiti.

Il trattato prevede una politica comune dei trasporti e le misure volte a darvi attuazione comprendono interventi destinati a migliorare il trasporto marittimo, l'occupazione nel settore nonché una mobilità sostenibile.

È interesse della Comunità rendere il trasporto marittimo più attrattivo per gli utilizzatori e promuoverlo come soluzione alternativa e complementare ad un trasporto terrestre ormai congestionato. La Commissione ha esortato ad un approccio globale che consenta, in particolare, di fare del trasporto marittimo a corto raggio un vero e proprio modo di trasporto porta a porta con sportelli unici.

La comunicazione della Commissione sul trasporto marittimo a corto raggio (COM(1999) 317 def.) ha posto in evidenza i fattori che impediscono al trasporto marittimo di raggiungere le sue piene potenzialità di sviluppo. Tra gli ostacoli menzionati figura l'onere documentale ed amministrativo, ed in particolare la diversità dei documenti amministrativi utilizzati dagli Stati membri per adempiere le stesse formalità. La comunicazione ha inoltre posto l'accento sulla necessità di adottare misure di agevolazione come, ad esempio, uniformare maggiormente il formato dei documenti. Benché la comunicazione si riferisse al trasporto marittimo a corto raggio, nulla osta ad un'estensione del campo di applicazione della misura di agevolazione anche al trasporto marittimo d'altura.

La maggior parte degli Stati membri utilizza già, per le formalità di ingresso e di uscita delle navi dai porti nazionali, documenti basati sui modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO a livello mondiale. Le diversità nell'applicazione di tali modelli normalizzati sono tali, tuttavia, da rendere necessaria un'apposita iniziativa. Taluni Stati membri riconoscono la validità dei formulari di facilitazione IMO ma non per tutti gli scopi. Altri Stati membri esigono l'impiego di formulari nazionali o dei formulari FAL dell'IMO. È pertanto necessaria un'azione comunitaria per garantire pratiche uniformi nel settore.

Impatto sulle imprese

2. Soggetti interessati dalla proposta

- tipi di imprese;

- classi di dimensione delle imprese (percentuale di piccole e medie imprese);

- aree geografiche particolari della Comunità dove operano tali imprese.

Le imprese interessate dalla proposta sono tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di trasporto marittimo a destinazione di, in provenienza da e tra porti della Comunità. La proposta interessa inoltre le imprese dei settori ausiliari al trasporto marittimo, vale a dire gli agenti marittimi, i caricatori e gli spedizionieri.

La misura proposta è diretta sia alle piccole e medie imprese che alle imprese di maggiori dimensioni in quanto non vi sono motivi di escludere particolari categorie dalle misure di facilitazione proposte. Nel 1999 la flotta ufficiale dell'UE contava circa 8 400 navi, per un totale di 240 milioni di dwt (tonnellate di portata lorda). L'occupazione diretta nel trasporto marittimo comunitario è di circa 146 000 addetti.

La proposta non opera distinzioni in base al tipo di traffico o alla bandiera battuta. Essa interessa pertanto tutte le imprese che effettuano servizi di trasporto marittimo intracomunitario o servizi transoceanici da e verso l'Europa. La proposta interessa inoltre il trasporto marittimo a corto raggio nel Mar Mediterraneo, nel Mar Baltico e nel Mar Nero.

3. Misure necessarie per conformarsi alla proposta

La proposta non comporta alcun obbligo per le imprese. Tutti gli obblighi riguardano gli Stati membri.

4. Effetti economici probabili della proposta

- sull'occupazione;

- sugli investimenti e sulla nascita di nuove imprese;

- sulla competitività delle imprese.

La proposta dovrebbe avere effetti positivi sull'occupazione, soprattutto nel comparto del trasporto marittimo a corto raggio, in quanto mira a snellire le procedure del trasporto marittimo e, pertanto, a renderlo più attrattivo. Va rilevato che la crescita del settore dovrebbe giovare anche ad attività ausiliarie quali l'industria cantieristica.

La maggiore attrattiva del trasporto marittimo a corto raggio dovrebbe tradursi in un incremento della sua quota di mercato e pertanto in nuove opportunità di investimento e di attività. Le facilitazioni previste dalla proposta possono inoltre essere considerate utili ai fini della competitività del trasporto marittimo rispetto ad altre forme di trasporto nonché ai fini della competitività dell'Europa sui mercati mondiali.

5. Eventuali misure contenute nella proposta per tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (prescrizioni meno rigorose o diverse, ecc.)

La proposta non contiene misure appositamente destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese in quanto le facilitazioni proposte interessano le imprese di qualsiasi tipo e non comportano alcun obbligo.

Consultazione

6. Elenco degli organismi consultati in ordine alla proposta e presentazione delle loro principali posizioni:

- Forum dell'industria marittima (proprietari, caricatori, autorità portuali, ecc.);

- punti di contatto per il trasporto marittimo a corto raggio (rappresentanti delle autorità nazionali competenti in materia di trasporto marittimo a corto raggio) nella loro qualità di punti di contatto e non di rappresentanti dell'autorità pubblica.

Le imprese del settore chiedono da tempo una semplificazione delle procedure documentali ed amministrative del trasporto marittimo. Soddisfacendo almeno in parte questa domanda, la proposta ha suscitato una reazione positiva del settore.

Dal punto di vista della promozione del trasporto marittimo a corto raggio, i punti di contatto hanno riconosciuto l'adeguatezza delle misure di facilitazione. Hanno inoltre espresso un giudizio favorevole in merito al contesto generale della proposta.

Oltre agli organismi e agli esponenti del settore consultati, il Consiglio "Trasporti", nella risoluzione del 14 febbraio 2000 sul trasporto marittimo a corto raggio, ha invitato la Commissione a presentare proposte per quanto attiene all'applicazione uniforme dei formulari della Convenzione FAL dell'IMO in tutta la Comunità. Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione, adottata il 7 luglio 2000, riconosce l'importanza di semplificare e razionalizzare le formalità r i documenti amministrativi.

* * * * *

Top