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Document 52001PC0684

    Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    /* COM/2001/0684 def. - CNS 2001/0276 */

    GU C 51E del 26.2.2002, p. 382–384 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0684

    Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 /* COM/2001/0684 def. - CNS 2001/0276 */

    Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0382 - 0384


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il 16 maggio 2001, la Commissione ha adottato la Comunicazione « Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile » (COM(2001) 264 def.).

    Nel quadro delle misure comunitarie intese a limitare i rischi per la salute pubblica, tale documento propone di "Riorientare il sostegno garantito dalla politica agricola comune a favore di prodotti e pratiche salutari e di alta qualità piuttosto che a favore della quantità; subito dopo la valutazione del regime del tabacco del 2002, adeguare tale regime per consentire la graduale abolizione dei sussidi, ponendo contemporaneamente in essere misure per creare fonti di reddito e attività economiche alternative per i lavoratori e i coltivatori di tabacco; decidere infine una data ravvicinata sulla base di tali elementi".

    L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1] prevede che, anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'OCM. Entro tale data è possibile presentare una relazione fondata unicamente su dati comunicati dagli Stati membri che riguardano il raccolto 1999 e, parzialmente, il raccolto 2000.

    [1] GU C.... del ...., pag. ....

    Tuttavia, nel contesto della valutazione sistematica delle misure agricole, la Commissione ha promosso uno studio di valutazione dell'OCM del tabacco greggio che deve consentire di redigere un bilancio degli effetti della normativa comunitaria sul settore del tabacco greggio. Le conclusioni sono previste per la fine del 2002.

    Su questa base, nel corso del primo trimestre del 2002, sarà presentata una proposta che segue l'orientamento della Commissione.

    In questo contesto la presente proposta di regolamento del Consiglio mira a fissare i premi e i limiti di garanzia per il prossimo triennio nonché a modificare talune disposizioni dell'organizzazione comune di mercato del tabacco.

    A La fissazione degli importi dei premi e dei limiti di garanzia per i raccolti 2002, 2003 e 2004

    Per le ragioni esposte in precedenza, la proposta in parola copre il periodo triennale necessario a completare lo studio di valutazione in corso, ad adottare i nuovi orientamenti in vista della riforma del settore e ad attuare il dispositivo di riconversione del medesimo.

    Il gruppo di varietà V registra gravi difficoltà di smaltimento sul mercato per cui è già stata avviata un'azione incisiva di accompagnamento all'abbandono della coltivazione. È opportuno agire in modo coerente anche a livello dell'importo del premio onde incoraggiare i produttori a riconvertirsi verso altre varietà che hanno sbocchi commerciali più favorevoli o ad abbandonare la produzione di tabacco facendo ricorso al programma di riscatto delle quote. Per gli altri gruppi di varietà si propone di fissare gli importi dei premi agli stessi livelli del raccolto 2001.

    Tuttavia, tenuto conto della proposta di aumentare la ritenuta per il Fondo del tabacco (cfr. punto B), a tutti i premi riscossi dai produttori sarà applicata una riduzione supplementare dell'1% nel 2003 e del 3% nel 2004.

    Per quanto concerne i limiti di garanzia, la proposta è frutto di una duplice azione:

    - aggiornare il profilo di produzione in funzione dei trasferimenti chiesti all'interno dei limiti di garanzia durante le ultime tre campagne che hanno permesso di imprimere un nuovo orientamento della produzione verso varietà più ricercate sul mercato,

    - adattare i quantitativi in modo selettivo rispetto all'utilizzazione constatata nel corso degli ultimi anni e in funzione della domanda del mercato e, segnatamente per i gruppi di varietà I, II, III e V, per tener conto delle tendenze della produzione e del consumo registrate negli ultimi anni onde consolidare l'equilibrio fra domanda e offerta di queste varietà di tabacco.

    La riduzione dei limiti di garanzia consentirà di conseguire un risparmio di 31,4 milioni di euro sul bilancio.

    B. Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2075/92

    La modifica del paragrafo 5 dell'articolo 6 intende offrire agli Stati membri la possibilità di applicare il sistema di vendite all'asta unicamente a un gruppo di varietà. In effetti il sistema delle vendite all'asta, che potrebbe consentire di perseguire, segnatamente per taluni gruppi di varietà, l'obiettivo di migliorare sensibilmente i prezzi commerciali, non è stato utilizzato dagli Stati membri produttori, in special modo a motivo della complessità imputabile all'applicazione generalizzata del meccanismo a tutti i gruppi di varietà. La modifica proposta permette di limitare l'applicazione delle vendite all'asta ad un solo gruppo di varietà.

    La riserva nazionale è stata istituita per favorire la ristrutturazione della produzione incoraggiando l'aggregazione e la formazione di strutture di gestione più efficienti. La riserva nazionale, alimentata da un prelievo sulle quote oscillante fra lo 0,5 % e il 2 %, non ha mobilitato la massa critica minima necessaria ad imprimere un'effettiva accelerazione alla ristrutturazione delle aziende in un settore già caratterizzato da condizioni di declino economico e sociale. Il meccanismo del prelievo e della distribuzione ha invece comportato, a livello nazionale, una complicazione amministrativa e operativa con conseguente pregiudizio per i produttori. È pertanto opportuno semplificare il regime sopprimendo il dispositivo della riserva nazionale.

    Il Fondo comunitario del tabacco era stato istituito per sviluppare la ricerca agronomica verso una produzione meno nociva e più rispettosa dell'ambiente nonché per attuare azioni d'informazione sugli effetti nocivi dei prodotti del tabacco. Da un lato, l'esperienza acquisita ha mostrato che, nel settore della ricerca agronomica, l'aspetto comunitario non comporta un valore aggiunto sufficiente ovvero tale da giustificare e compensare la complessità di una gestione di siffatte azioni a livello comunitario. D'altro canto, la comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» (COM(2001) 264 def.), prevede le seguenti misure: "Riorientare il sostegno garantito dalla politica agricola comune a favore di prodotti e pratiche salutari e di alta qualità piuttosto che a favore della quantità; subito dopo la valutazione del regime del tabacco del 2002, adeguare tale regime per consentire la graduale abolizione dei sussidi, ponendo contemporaneamente in essere misure per creare fonti di reddito e attività economiche alternative per i lavoratori e i coltivatori di tabacco; decidere infine una data ravvicinata sulla base di tali elementi".

    Si propone di modificare il campo d'attività del Fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro. Occorre inoltre aumentare la ritenuta prevista per il Fondo e portarla al 3% nel 2003 e al 5% a decorrere dal 2004 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrà essere attuata a livello nazionale nel quadro di azioni specifiche di riconversione e sarà destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote.

    2001/0276 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione [2]

    [2] GU C del , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [3],

    [3] GU C del , pag. .

    visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

    [4] GU C del , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [5] prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. Occorre fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.

    [5] GU L 217 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

    (2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Tale fissazione deve intervenire in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.

    (3) L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio prevede che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Se applicato, tale sistema deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato perché gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, occorre adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per fare in modo che l'applicazione di siffatto meccanismo possa essere limitata dagli Stati membri unicamente a taluni gruppi di varietà.

    (4) La riserva nazionale di quote istituita in virtù dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha permesso di conseguire gli obiettivi per i quali era stata istituita ovvero la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende. L'applicazione a livello nazionale, segnatamente i criteri di ridistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È quindi necessario semplificare il sistema sopprimendo tale meccanismo.

    (5) La comunicazione della Commissione « Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile [6] », propone le seguenti misure: "Riorientare il sostegno garantito dalla politica agricola comune a favore di prodotti e pratiche salutari e di alta qualità piuttosto che a favore della quantità; subito dopo la valutazione del regime del tabacco del 2002, adeguare tale regime per consentire la graduale abolizione dei sussidi, ponendo contemporaneamente in essere misure per creare fonti di reddito e attività economiche alternative per i lavoratori e i coltivatori di tabacco; decidere infine una data ravvicinata sulla base di tali elementi".

    [6] COM(2001) 264 def.

    (6) In funzione di questa nuova priorità, si propone quindi di modificare il campo d'attività del Fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro. È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il Fondo e portarla al 3% nel 2003 e al 5% a decorrere dal 2004 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrà essere attuata a livello nazionale nel quadro di azioni specifiche di riconversione e sarà destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote.

    (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue.

    1) All'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    « 5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, che copre l'insieme dei contratti di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.»

    2) All'articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso.

    3) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 13

    1. È istituito un Fondo comunitario del tabacco finanziario mediante una ritenuta pari a :

    - 2 % del premio per il raccolto 2002,

    - 3% del premio per il raccolto 2003,

    - 5% del premio a decorrere dal raccolto 2004.

    2. Il Fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

    a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, segnatamente mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

    b) nel quadro del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal raccolto 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 2002, 2003 E 2004

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    IMPORTI SUPPLEMENTARI

    Varietà // EUR/kg

    Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso // 0,5509

    Badischer Burley E e suoi ibridi // 0,8822

    Virgin D e suoi ibridi, Virginia e suoi ibridi // 0,5039

    Paraguay e suoi ibridi, Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre // 0,4112

    ALLEGATO II LIMITI DI GARANZIA PER IL RACCOLTO 2002 (tonnellate)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    LIMITI DI GARANZIA PER I RACCOLTI 2002, 2003 E 2004 (tonnellate)

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