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Document 52001PC0649
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive concerning statistical surveys in order to determine the production potential of plantations of certain species of fruit trees (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2001/0649 def. - COD 2000/0291 */
GU C 51E del 26.2.2002, p. 344–344
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0649 def. - COD 2000/0291 */
Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0344 - 0344
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) 1. CRONISTORIA * La direttiva 76/625/CEE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto [1], ha consentito agli Stati membri di effettuare cinque indagini quinquennali sul tema in oggetto. [1] GU L 218 dell'11.8.1976, pag. 10. * L'esperienza acquisita applicando la direttiva ha segnalato l'urgenza di introdurre una maggior flessibilità per quanto attiene agli aspetti pratici dello svolgimento dell'indagine. * La presa in considerazione di tale necessità ha suggerito ai servizi della Commissione l'opportunità di redigere una nuova direttiva la cui lettura e applicazione sarebbero molto più semplici e chiare rispetto ad un precedente testo ripetutamente modificato. * Gli elementi di flessibilità introdotti nel testo proposto riguardano soprattutto i punti seguenti: * metodologia dell'indagine: sostituzione della soglia rigida con un obiettivo definito in termini di rappresentatività del campione (articolo 3 del testo proposto). - Epoca di esecuzione dell'indagine: la precedente rigidità (primavera) è stata soppressa. L'unico vincolo è costituito dal termine di trasmissione alla Commissione dei risultati (articolo 4 del testo proposto). Tale flessibilità consente agli Stati membri di scegliere la data più opportuna in sede di svolgimento dell'indagine. * In data 23 novembre 2000 la Commissione ha adottato una proposta per una nuova direttiva (COM(2000) 753) [2] e l'ha trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio. [2] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 212. * Il « Gruppo Statistiche Agricole » ed il « Comitato Speciale Agricoltura » del Consiglio, riunitisi rispettivamente nel dicembre 2000 e nel gennaio 2001, hanno esaminato il testo proposto dalla Commissione senza introdurvi modifiche sostanziali. * Durante la sessione plenaria del 13 giugno 2001, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con 2 emendamenti. La Commissione è in grado di accettare una parte degli emendamenti. * Il « Gruppo Statistiche Agricole » e il « Comitato Speciale Agricoltura » del Consiglio, riunitisi nel settembre 2001, hanno espresso un parere molto simile a quello riportate nel presente documento. 2. ESAME DEGLI EMENDAMENTI Durante la sessione plenaria del 13 giugno 2001, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con 2 emendamenti. La Commissione è in grado di accettare una parte degli emendamenti. Emendamento 1 (articolo 1, paragrafo 2) : La Commissione accetta la soppressione degli esempi di agrumi a piccolo frutto. La Commissione accetta la parte relativa alla possibilità di modificare mediante « comitologia » la tabella delle specie oggetto di indagine che figura nell'allegato della proposta. Infatti tale emendamento introduce una flessibilità nel testo proposto. Emendamento 2 (articolo 2, paragrafo 1): La Commissione accetta la parte relativa alla soppressione dei riferimento al « sovrainnesto » ed alla « superficie netta ». Ciò consente infatti di ottenere risultati maggiormente attendibili. 3. CONCLUSIONE In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di direttiva nei termini che precedono. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente