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Document 52001PC0649

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2001/0649 def. - COD 2000/0291 */

GU C 51E del 26.2.2002, p. 344–344 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0649

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0649 def. - COD 2000/0291 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0344 - 0344


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

1. CRONISTORIA

* La direttiva 76/625/CEE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche volte a determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto [1], ha consentito agli Stati membri di effettuare cinque indagini quinquennali sul tema in oggetto.

[1] GU L 218 dell'11.8.1976, pag. 10.

* L'esperienza acquisita applicando la direttiva ha segnalato l'urgenza di introdurre una maggior flessibilità per quanto attiene agli aspetti pratici dello svolgimento dell'indagine.

* La presa in considerazione di tale necessità ha suggerito ai servizi della Commissione l'opportunità di redigere una nuova direttiva la cui lettura e applicazione sarebbero molto più semplici e chiare rispetto ad un precedente testo ripetutamente modificato.

* Gli elementi di flessibilità introdotti nel testo proposto riguardano soprattutto i punti seguenti:

* metodologia dell'indagine: sostituzione della soglia rigida con un obiettivo definito in termini di rappresentatività del campione (articolo 3 del testo proposto).

- Epoca di esecuzione dell'indagine: la precedente rigidità (primavera) è stata soppressa. L'unico vincolo è costituito dal termine di trasmissione alla Commissione dei risultati (articolo 4 del testo proposto). Tale flessibilità consente agli Stati membri di scegliere la data più opportuna in sede di svolgimento dell'indagine.

* In data 23 novembre 2000 la Commissione ha adottato una proposta per una nuova direttiva (COM(2000) 753) [2] e l'ha trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio.

[2] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 212.

* Il « Gruppo Statistiche Agricole » ed il « Comitato Speciale Agricoltura » del Consiglio, riunitisi rispettivamente nel dicembre 2000 e nel gennaio 2001, hanno esaminato il testo proposto dalla Commissione senza introdurvi modifiche sostanziali.

* Durante la sessione plenaria del 13 giugno 2001, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con 2 emendamenti. La Commissione è in grado di accettare una parte degli emendamenti.

* Il « Gruppo Statistiche Agricole » e il « Comitato Speciale Agricoltura » del Consiglio, riunitisi nel settembre 2001, hanno espresso un parere molto simile a quello riportate nel presente documento.

2. ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Durante la sessione plenaria del 13 giugno 2001, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione con 2 emendamenti. La Commissione è in grado di accettare una parte degli emendamenti.

Emendamento 1 (articolo 1, paragrafo 2) :

La Commissione accetta la soppressione degli esempi di agrumi a piccolo frutto.

La Commissione accetta la parte relativa alla possibilità di modificare mediante « comitologia » la tabella delle specie oggetto di indagine che figura nell'allegato della proposta. Infatti tale emendamento introduce una flessibilità nel testo proposto.

Emendamento 2 (articolo 2, paragrafo 1):

La Commissione accetta la parte relativa alla soppressione dei riferimento al « sovrainnesto » ed alla « superficie netta ». Ciò consente infatti di ottenere risultati maggiormente attendibili.

3. CONCLUSIONE

In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di direttiva nei termini che precedono.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

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