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Document 52001PC0466

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

/* COM/2001/0466 def. - COD 2001/0185 */

GU C 51E del 26.2.2002, p. 372–379 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0466

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa /* COM/2001/0466 def. - COD 2001/0185 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0372 - 0379


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

1.1. La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 [1], relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore. Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992 [2], relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ha istituito il documento amministrativo contemplato dalla direttiva.

[1] GU L 76 del 25.2.1992, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio del 30 dicembre 1996, GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12.

[2] GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

1.2. Visto il volume di frodi accertate nel settore della circolazione intracomunitaria dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche soggetti ad accisa, il 26 marzo 1997 è stato costituito, con decisione dei direttori generali delle dogane e della fiscalità indiretta, un gruppo ad altro livello sulla frode in tali settori, cui è stato affidato mandato di identificare i problemi e di proporre soluzioni.

1.3. Nell'aprile 1998 il gruppo ha elaborato una relazione che è stata adottata dai direttori generali delle dogane e della fiscalità indiretta nella loro riunione del 24 aprile 1998. Nelle conclusioni della relazione si legge, fra l'altro, "il gruppo raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di elaborare e di introdurre un sistema informatizzato di circolazione intracomunitaria" (punto 3.4.4).

1.4. La Commissione ha elaborato in secondo tempo una comunicazione della Commissione al Consiglio sulle azioni da avviare per lottare contro la frode nel settore delle accise (O/98/131). La Commissione annuncia nella medesima "uno studio di fattibilità inteso a potenziare il controllo dei movimenti di merci mediante uso dell'informatica......finanziato dal programma FISCALIS".

1.5. Il 19 maggio 1998 il Consiglio ECOFIN ha adottato, sulla base della comunicazione, la relazione del gruppo ad alto livello. Nelle sue conclusioni il Consiglio rileva l'importanza, in funzione dei risultati dello studio di fattibilità proposto dalla Commissione, di un sistema informatizzato di controllo, come obiettivo a lungo termine.

1.6. Il 21 settembre 1998 la relazione è stata trasmessa al Parlamento europeo.

2. Incidenza delle entrate dei diritti di accisa rispetto alle entrate fiscali globali degli Stati membri

2.1. Le cifre di cui si dispone attualmente su Eurostat riguardano l'esercizio 1996. L'aliquota delle entrate dei diritti di accisa per l'insieme degli Stati membri è pari a 234 miliardi di euro per un totale di entrate fiscali pari a 2 881 miliardi di euro, corrispondente all'8,1% della totalità di tali entrate.

2.2. Nel medesimo esercizio la frode nel settore dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche soggetti ad accisa, fatti salvi gli oli minerali, è stata stimata a 4,8 miliardi di euro per l'insieme degli Stati membri. La relazione del gruppo ad alto livello sulla frode nel settore dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche indica per l'appunto tale cifra. Essa è il risultato delle stime effettuate dagli Stati membri.

3. Studio di fattibilità sull'informatizzazione delle accise

3.1. A seguito del bando di gara pubblicato l'11 agosto 1998 nella Gazzetta ufficiale serie S (XXI/98/CB-5003) e dell'usuale procedura abituale di selezione, lo studio di fattibilità è stato affidato all'impresa ALCATEL TITN ANSWARE. Il contratto di una durata di 14 mesi è stato firmato il 29 dicembre 1998.

3.2. Dallo studio di fattibilità, la cui relazione finale è stata approvata dalla Commissione il 17 marzo 2000, emerge che l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli di tutti i prodotti soggetti ad accisa è tecnicamente fattibile. È del tutto possibile, in effetti, sostituire il documento amministrativo di accompagnamento su supporto cartaceo, che scorta attualmente i prodotti soggetti ad accisa che circolano fra gli Stati membri in regime sospensivo, con informazioni informatiche che connettano tra di loro gli operatori economici, tramite le amministrazioni nazionali interessate. Tale sistema permetterebbe agli Stati membri di essere informati in tempo reale dei movimenti in corso e di effettuare, su strada o a posteriori, i necessari controlli. Gli operatori economici consultati hanno dimostrato inoltre, nel loro insieme, un particolare interesse per tale sistema che, con la soppressione del supporto cartaceo, può semplificare, a loro giudizio, le formalità del circuito documentale nonché potenziare la sicurezza degli scambi e sveltire le procedure di svincolo dalle garanzie. Lo speditore potrebbe infatti ricevere immediatamente un avviso di arrivo da parte del destinatario della merce, che, analogamente agli effetti prodotti dall'attuale esemplare 3 del documento amministrativo di accompagnamento, gli consenta di svincolare la garanzia e di affrancarsi dalla propria responsabilità. In allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio figurano informazioni tecniche sullo sviluppo del sistema, quali emergono dallo studio di fattibilità.

3.3. Lo studio ha fatto nondimeno emergere le difficoltà di attuazione del sistema. Esso è finalizzato a connettere 80 000 operatori a 15 amministrazioni nazionali, esse stesse interconnesse. Esso dovrebbe funzionare in permanenza, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, con brevissimi tempi di rimessa in servizio in caso di panne o di manutenzione. Questo sistema differisce, per il contenuto delle informazioni, dal sistema d'informatizzazione del transito (NCTS/NSTI [3]), che connette fra di loro soltanto gli uffici doganali [4], ferma restando la possibilità di unificare talune funzionalità (per esempio, l'elenco degli uffici competenti negli Stati membri).

[3] New Common Transit System/Nuovo sistema di transito informatizzato.

[4] Nel caso delle procedure semplificate, taluni operatori possono anch'essi figurare nel sistema.

3.4. I paesi candidati all'adesione all'Unione europea dovranno inoltre essere interamente associati a tutti i lavori di attuazione del sistema tramite una loro presenza "in linea" fin dalla loro adesione e al momento in cui il sistema sarà operativo. Essi dovranno inoltre sopportarne i costi e i vincoli. Il sistema ne risulterà pertanto ancora più complesso e più difficilmente gestibile.

3.5. Dallo studio emerge d'altronde che la fase di attuazione dovrebbe durare 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dei lavori di sviluppo del sistema: questo termine relativamente lungo è peraltro irriducibile. Azioni preliminari all'attuazione dell'informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa sono, in effetti, indispensabili al corretto funzionamento del sistema (gestione degli elenchi di codici, degli uffici accise, thesaurus di termini, armonizzazione dei codici accisa, ecc.).

3.6. Lo studio sottolinea da ultimo che i costi di sviluppo/installazione e gli oneri finanziari ed amministrativi annui di funzionamento potrebbero essere elevati sia per le amministrazioni nazionali che per la Commissione (cfr. punto 4).

4. Impegno della Commissione, degli Stati membri e degli operatori

4.1. La Commissione

Per il finanziamento del sistema si era previsto in un primo tempo, in applicazione dell'articolo 4.2 della decisione FISCALIS 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 [5], che la Commissione assumesse a suo carico gli elementi comunitari dei sistemi da attuare, di cui fa parte il sistema di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, conformemente all'articolo 1.1 della decisione d'applicazione 98/532/CE della Commissione del 8 luglio 1998 [6]. Il bilancio complessivo del programma FISCALIS, pari a 40 milioni di euro, copre l'intera durata del programma e la totalità delle azioni.

[5] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

[6] GU L 247 del 5.9.1998, pag. 9.

Quanto al bilancio a carico della Commissione per il programma di accompagnamento e lo sviluppo del sistema informatico delle accise esso è stimato, per il 2002 - 2006, pari a 35 milioni di euro, destinati allo sviluppo e all'installazione.

Il bilancio assegnato al programma FISCALIS non è pertanto sufficiente a finanziare gli elementi comunitari del sistema, tenuto conto delle altre azioni da attuare nell'ambito del programma medesimo. In tali condizioni è necessario prevedere un bilancio specifico, destinato all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (cfr. articolo 10 della proposta di decisione).

Dopo la fase di attuazione/installazione del sistema, la gestione del medesimo richiederà un finanziamento pari a 4 milioni di euro l'anno.

Per quanto riguarda il controllo e la gestione del sistema, occorre affidare ad un comitato il compito di garantire il controllo dell'informatizzazione e dell'utilizzazione del bilancio. A seguito della decisione della Commissione dell'8 maggio 2001, sono stati concessi per la realizzazione del progetto 6 posti di esperti nazionali distaccati. La DG "Fiscalità e unione doganale" ricorda tuttavia che il contingente in risorse umane è stimato a 9 posti permanenti (3 A, 5 B e 1 C).

4.2. Gli Stati membri

Occorre prendere in considerazione soltanto gli aspetti relativi al finanziamento del progetto. Per quanto riguarda il bilancio a carico degli Stati membri, esso è stato calcolato da taluni degli Stati membri in questione. Per tutte le fasi di attuazione, esso si situa sui 5 - 12 milioni di euro per Stato membro, in funzione della situazione attuale dello sviluppo dello Stato membro e del numero di operatori interessati; in materia di gestione del sistema, tale bilancio si situa circa sui 300 000 euro l'anno per Stato membro.

Nello studio di fattibilità non è stato possibile valutare nei particolari i costi a carico dei singoli paesi, poiché le infrastrutture esistenti nelle amministrazioni, in particolare nei settori della formazione, dell'informazione, degli aiuti e dello sviluppo, variano notevolmente da un paese all'altro. Risulta pertanto indispensabile che, in funzione dei dati tecnici presentati nello studio di fattibilità, ciascuno Stato membro proceda appunto alla propria valutazione. Occorre in particolare che gli Stati membri determinino se le risorse umane interne siano sufficienti all'attuazione del sistema o se essi debbano ricorrere ad imprese esterne. Questo fattore è in effetti determinante per il calcolo del costo finale. Gli Stati membri devono calcolare il costo annuo di gestione, in funzione dei parametri dello studio di fattibilità. I compiti che gli Stati membri dovranno effettuare sono identici a quelli disciplinati dalla decisione 98/532/CE (cfr. articolo 5 della proposta di decisione).

4.3. Occorre rilevare che circa il 50% degli investimenti a carico sia della Commissione che degli Stati membri sarà destinato ad attività di gestione, coordinamento, formazione, informazione e supporto tecnico.

4.4. Le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri

Occorre in materia riprendere taluni punti delle definizioni degli elementi comunitari e non comunitari del sistema, quali sono state statuite nella decisione 888/98/CEE (cfr. articolo 3 della proposta di decisione). Gli obblighi a carico della Comunità, e in particolare della Commissione, coincidono sensibilmente con quelli di cui alla decisione 98/532/CE (cfr. articolo 4 della proposta di decisione).

4.5. Gli operatori

Secondo le stime, il costo del sistema per ogni operatore in linea (tutti gli operatori interessati dovranno esserlo) sarà, per lo sviluppo, pari ad un importo massimo di 140 000 euro per impresa interessata, e, per il funzionamento, pari a 15 000 euro l'anno e per impresa interessata. Tale stima riguarda soltanto le grandi imprese interessate a sviluppare in modo autonomo un'applicazione completa comportante un'interfaccia integrata al sistema informatico e a dotarsi, pertanto, dell'attrezzatura e del software necessari. Sono in particolare interessate a tale operazione le compagnie produttrici di sigarette o le compagnie petrolifere. Il costo per un piccolo operatore, quale un viticoltore indipendente, sarà per contro nettamente inferiore poiché egli dovrà dotarsi, come unica attrezzatura necessaria, di un elaboratore elettronico e di una rete di connessione. Gli Stati membri dovrebbero, in effetti, elaborare un'applicazione standard e metterla gratuitamente a disposizione di tutti gli operatori interessati.

4.6. Gli elementi di raffronto

Le entrate: si è proceduto ad un raffronto fra le cifre fornite da taluni Stati membri e le entrate annue nazionali dei diritti di accisa, per Stato membro, per il 1997. Esso mostra che l'investimento a carico degli Stati membri rappresenta soltanto lo 0,02% - 0,2% di tale importo.

La frode: rispetto all'importo annuo della frode, i necessari investimenti ed i costi potrebbero d'altronde andare rapidamente a vantaggio di tutte le parti. Il sistema in questione consentirebbe di limitare una parte della frode mediante un controllo "in linea" che potrebbe in tal modo essere esercitato dalle amministrazioni nazionali. Partendo dalla constatazione che l'investimento iniziale rappresenta soltanto lo 0,2% dell'importo totale delle entrate nazionali annue dei diritti di accisa, anche l'onere finanziario a carico della Commissione e degli Stati membri rappresenterebbe soltanto il 5% dell'importo totale delle entrate eluse in un determinato anno.

5. Volontà di attuazione

L'informatizzazione delle accise è inoltre sostenuta ed auspicata da tutte le amministrazioni nazionali e dagli operatori economici al fine di semplificare il circuito documentale e di sveltire l'appuramento delle operazioni. Essa rientra nel quadro di un'evoluzione generale delle procedure mirante a sopprimere il supporto cartaceo e a sostituirlo con mezzi automatizzati di trasmissione dell'informazione.

A seguito del Consiglio ECOFIN del 19 maggio 1998, si è definita una volontà politica di sviluppo dell'informatizzazione delle accise. Tenuto conto della vastità, della complessità e del costo globale del progetto, è essenziale nondimeno che gli Stati membri e la Commissione si impegnino legalmente in termini di responsabilità giuridica e finanziaria (cfr. articolo 2 della proposta di decisione). Per tali ragioni la presente proposta di decisione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

2001/0185 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

[8] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9]

[9] Parere del Parlamento europeo del .... (GU C ....), posizione comune del Consiglio del .... (GU C ....) e decisione del Parlamento europeo del ... (GU C ....). Decisione del Consiglio del ....

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 [10], relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

[10] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73).

(2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992 [11], relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ha istituito il documento amministrativo contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.

[11] GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93, GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5.

(3) In considerazione di quanto costatato e auspicato nella relazione, in data 24 aprile 1998, del gruppo ad alto livello sulla frode nel settore del tabacco e delle bevande alcoliche, appare necessario sostituire il circuito documentale, su supporto cartaceo, con un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, anche in ordine alla circolazione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.

(4) La realizzazione del sistema informatico deve d'altra parte permettere di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

(5) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione deve assicurare il coordinamento fra gli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Essa deve apportare, inoltre, agli Stati membri il sostegno della sua esperienza nell'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode, in particolare tramite l'analisi dei rischi a livello comunitario.

(6) Tenuto conto della sua complessità e delle sue dimensioni un sistema informatico siffatto richiede alla Commissione e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione tutte le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

(7) Occorre inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema informatico, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione deve svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

(8) Occorre analizzare il modo in cui dev'essere attuato il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(9) Occorre che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea (parte seconda, sezione III, Commissione).

(10) La presente decisione stabilisce, per la durata complessiva di sviluppo e di riorganizzazione del sistema, un pacchetto finanziario che costituisce, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [12].

[12] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione costituiscono delle misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13]. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa,

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in prosieguo il sistema di informatizzazione.

Tale sistema è destinato:

a) a permettere la trasmissione elettronica del documento amministrativo d'accompagnamento istituito con il regolamento n. 2719/92/CEE e a migliorare i controlli;

b) a lottare contro la frode, permettendo agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso, ai necessari controlli;

c) a semplificare la circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare rendendo più semplice e rapido l'appuramento dei movimenti.

Articolo 2

Gli Stati membri realizzano il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa entro un termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

I lavori di sviluppo del sistema di informatizzazione iniziano entro un termine massimo di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e rendere operativo il sistema d'informatizzazione.

Articolo 3

Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

Gli elementi comunitari sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi di rete CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface ), nonché dai servizi di coordinamento comuni a tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

Gli elementi non comunitari sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle basi di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software e dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà utile ad una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

Articolo 4

1. La Commissione coordina gli aspetti relativi all'attuazione e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema d'informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema;

b) l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode, in particolare tramite l'analisi dei rischi a livello comunitario.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Tali piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine; essi stabiliscono i termini di ultimazione e, se del caso, le prove di esecuzione eventualmente richieste.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine entro i termini stabiliti nei piani di gestione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e ricorrenti loro assegnati.

Essi trasmettono alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti e forniscono la prova della data di ultimazione dei medesimi.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure, relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema, cioè sul suo funzionamento d'insieme, può esserlo soltanto previo accordo della Commissione.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde permettere una gestione ottimale del sistema nell'ambito della loro amministrazione.

Articolo 6

La Commissione adotta le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione con la procedura di cui all'articolo 7. Dette misure si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano la riscossione e il controllo, nonché la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della fiscalità indiretta.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92 [14].

[14] GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 34 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 8

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio comunitario sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione , allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle azioni volte a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e gli ulteriori criteri di valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.

3. Al termine del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri di ulteriore valutazione del funzionamento del sistema.

Articolo 9

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere informati dalla Commissione delle tappe di sviluppo e di installazione del sistema d'informatizzazione e partecipare ai test che saranno effettuati.

Articolo 10

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari, istallati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla creazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

Articolo 11

1. Il pacchetto finanziario a carico del bilancio comunitario, destinato all'attuazione del sistema di informatizzazione durante il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è di 35 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti destinati all'attuazione e al funzionamento del sistema posteriormente al menzionato periodo, relativi alla sua applicazione, sono decisi dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Aspetti tecnici

Il circuito d'informazione sarà fondato sulla struttura nel cui ambito gli Stati membri sono responsabili di tutte le centrali telefoniche ed elettroniche all'interno del loro paese, utilizzate per ricevere o inviare dati trasmessi dagli operatori o dagli Stati membri, nonché di tutti gli scambi di informazioni con altri Stati membri. Non si farà ricorso ad operatori intermediari esterni per assumere tali responsabilità.

Per permettere la realizzazione delle operazioni commerciali, il sistema deve comportare norme di sicurezza e riservatezza molto vincolanti. Esso deve garantire in particolare l'inviolabilità del sistema e la massima riservatezza delle informazioni trasmesse ed essere disponibile in maniera permanente 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, con tempi molto brevi di rimessa in servizio in caso di panne.

1. Struttura di base

Date le conclusioni dello studio di fattibilità e la scelta del circuito generale d'informazione, la soluzione proposta si basa sui principi enunciati qui di seguito:

- Tutti gli operatori elencati nel repertorio (i depositari autorizzati e i loro depositi fiscali, gli operatori registrati e i rappresentanti fiscali di tali operatori) devono essere collegati al sistema;

- Qualsiasi trasferimento d'informazione fra gli operatori economici collegati al sistema transita attraverso perlomeno uno Stato membro;

- Alcuni altri operatori economici, in particolare gli operatori non registrati (i depositari occasionali), non hanno accesso diretto al sistema; in tal caso, talune informazioni dovrebbero transitare direttamente tra gli operatori economici;

- Se le informazioni transitano direttamente fra gli operatori economici, esse sono introdotte nel sistema sotto la responsabilità di un unico operatore economico, in genere lo speditore;

- Gli operatori elencati nel repertorio sono responsabili della comunicazione di tutte le informazioni relative alla circolazione delle merci, in particolare della presentazione e dell'eventuale aggiornamento di informazioni relative ai movimenti (DAA [15] elettronico) nonché del rinvio del messaggio di apppuramento;

[15] Documento amministrativo di accompagnamento

- Fatte salve le informazioni relative ai movimenti, tutti i dati amministrativi sono direttamente trasferiti fra gli Stati membri; essi non transitano mai attraverso gli operatori economici;

- Il pubblico può consultare in un centro d'informazione ad esso accessibile le informazioni pubbliche;

- Nel campo di applicazione del sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa, un determinato operatore economico comunica direttamente ed esclusivamente con lo Stato membro competente, a seconda del caso, per il luogo di spedizione o di ricezione dei prodotti.

L'utilizzazione dell'infrastruttura CCN/CSI che funziona attualmente per collegare fra di loro gli Stati membri è stata riconosciuta come un "atout" per il sistema proposto. Si propone, per un periodo temporaneo, di utilizzare l'infrastruttura AFIS per la verifica dei movimenti e la reciproca assistenza nonché gli scambi complementari del caso.

Si definisce così la struttura tecnica seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Ciascuno Stato membro dispone di un server applicativo (sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa) destinato a trattare i messaggi pubblicati dai propri funzionari o dagli operatori economici; ogni server è collegato alla rete CCN/CSI [16] con una porta CCN; le singole work station dei funzionari (Stati membri) sono collegate al server del sistema tramite la rete interna dell'AEM. I vari centri d'assistenza e i helpdesk, inoltre, sono collegati al server del sistema e/o alla porta CCN (non indicati nel disegno).

[16] Common Communication Network/Common Systems Interface.

Gli operatori economici (ECOP) sono collegati allo Stato membro competente con un'anticipazione di comunicazione (COM) raddoppiata, per assicurare, in caso di panne di una di esse, la disponibilità del sito. Gli operatori economici utilizzano perlopiù soltanto una work station o un PC autonomo, ma gli operatori più importanti avranno il proprio server e la propria rete.

Gli uffici della Commissione europea, cioè la Direzione generale Fiscalità e unione doganale (TAXUD) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono direttamente collegati ad una porta CCN; il server AFIS [17] è collegato alla medesima porta.

[17] Anti-Fraud Information System.

Il centro di applicazione (C.A.) è collegato tramite la propria porta CCN.

Ciascuno Stato membro è responsabile di tutte le funzionalità all'interno del proprio settore locale.

2. Funzionalità

Per poterlo sviluppare e gradualmente installare, il sistema dovrebbe essere articolato in tre gruppi di funzionalità:

- Gruppo I: condizione preliminare al circuito del DAA elettronico, costituito da un modulo di riferimento; si tratta essenzialmente delle informazioni di base che formano oggetto di specificazioni particolari della direttiva, con i reciproci impegni sullo scambio d'informazioni; l'accesso al sistema VIES [18] può essere recepito in tale gruppo;

[18] VAT Information Exchange System.

- Gruppo II: il circuito del DAA elettronico stesso, comprendente l'insieme delle informazioni richieste per emettere tale certificato di movimento;

- Gruppo III: i moduli complementari per i quali il DAA elettronico (gruppo II) è una condizione preliminare ma che non hanno essi stessi alcuna incidenza sul circuito DAA elettronico.

I moduli funzionali che compongono i gruppi sono descritti in appresso nel loro ordine di subordinazione; le frecce continue mostrano che il modulo di rinvio può funzionare soltanto se il modulo di riferimento è operativo, mentre le frecce tratteggiate mostrano che il modulo di riferimento può essere temporaneamente omesso, anche se è meglio svilupparlo. I moduli in grigio sono stati citati come prioritari dagli Stati membri e dagli operatori economici.

Per migliorare la leggibilità, non sono stati indicati tutti i collegamenti.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

I paragrafi in appresso presentano in sintesi i sottosistemi che compongono i singoli gruppi.

Gruppo I: Funzioni richieste a titolo preliminare (durata dello sviluppo: due anni e mezzo dall'inizio delle attività)

Questo gruppo include le funzioni necessarie per azionare tutto il sistema, e cioè:

- Elaborazione degli elenchi di riferimento (elenchi di codici, elenchi degli uffici per le accise interessati al sistema, struttura dei prodotti soggetti ad accisa, thesaurus di termini);

- Gestione e consultazione degli operatori elencati nel repertorio;

- Gestione e consultazione delle garanzie;

- Gestione e consultazione delle accise;

- Consultazione di informazioni IVA;

- Relazioni associate.

Occorre rilevare che, ove possibile, taluni elenchi di riferimento e cioè l'elenco dei codici e degli uffici degli Stati membri saranno ripartiti con gli elenchi contenuti nel nuovo sistema di transito informatizzato NCTS.

Gruppo II: Circuito del DAA elettronico (durata di sviluppo: quattro anni, con inizio delle attività un anno dopo l'avvio dei lavori)

Questo gruppo comprende le funzioni che si trovano alla base della gestione del DAA elettronico, e cioè:

- La gestione dei certificati di garanzia;

- La presentazione e la registrazione del DAA;

- L'aggiornamento e la divisione del DAA durante i movimenti;

- La certificazione di ricevimento e il rifiuto del DAA;

- La connessione con i regimi doganali sull'esportazione delle merci;

- I reclami sulle perdite;

- La consultazione e il recupero dei dati sul movimento;

- I richiami automatici;

- Le relazioni associate.

Gruppo III: Funzioni a valle (durata di sviluppo: due anni, con inizio delle attività tre anni dopo l'avvio dei lavori)

Questo gruppo include le funzioni a valle:

- La registrazione delle relazioni dei controlli su strada;

- La valutazione dei rischi;

- La gestione delle allerte;

- I richiami automatici;

- Le statistiche;

- La verifica dei movimenti e la reciproca assistenza;

- Lo scambio di messaggi in formato libero.

Utilità

Oltre alle funzioni d'applicazione di cui sopra, occorrerebbe realizzare sviluppi complementari per creare:

- L'assegnazione dei nomi di utente;

- Il cambiamento della password;

- Il controllo delle connessioni;

- Il consolidamento delle statistiche;

- La possibilità di consultazione d'informazioni per gli agenti di sostegno;

- La correzione e il raccordo da parte degli agenti di sostegno.

3. Programma di lavoro

Il programma di lavoro sarà suddiviso fra la Commissione europea e gli Stati membri in funzione dei principi seguenti:

- la Commissione europea coordina il lavoro di tutti i partner e il programma allegato; essa controlla la specificazione globale del sistema e lo sviluppo delle utilità comuni; essa fornisce ai partner un centro di applicazione per il controllo delle operazioni e la valutazione delle componenti;

- ciascuno Stato membro crea la propria rete di terminali, sviluppa la propria applicazione e ne permette l'accesso agli operatori economici; ciascuno partecipa al programma allegato per la parte che lo interessa.

3.1. La Commissione europea

Con riferimento alla politica europea di sviluppo, l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbe essere sviluppata secondo tre fasi conformemente al ciclo di sviluppo classico in "V". Le attività principali identificate sotto la responsabilità della Commissione europea sono:

Un ufficio di progetto centrale, la cui funzione sarebbe, oltre a coordinare il programma di supporto e il controllo delle installazioni, di assumere in carico:

- Le specificazioni comuni;

- I prodotti tecnici;

- I servizi di rete CCN/CSI;

- I servizi di coordinamento comuni a tutti gli Stati membri.

Gli elementi comunitari descritti escludono qualsiasi tipo di variante o di personalizzazione destinato ad essere usato per le esigenze nazionali.

Si noti che per la specificazione del sistema è necessaria l'esperienza degli Stati membri. Per tali ragioni la Commissione europea chiederà la partecipazione e il contributo degli Stati membri per creare le specificazioni del sistema.

La Commissione valuterà sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri, le fasi di sviluppo del sistema.

3.2. Gli Stati membri

Gli Stati membri sono tenuti a sviluppare e ad attuare la loro applicazione del sistema, conformandosi alle specificazioni funzionali e tecniche fornite dalla Commissione europea.

Tutti gli Stati membri sono liberi di selezionare i mezzi, il quadro tecnico, i supporti, ecc., conformemente alle loro esigenze nazionali. Essi possono sviluppare la loro applicazione in base ad una piattaforma esistente; il sistema che ne risulta deve essere nondimeno interamente conforme alle specificazioni accettate di comune accordo dalla Commissione europea e dagli Stati membri, in particolare le interfacce intra-UE devono essere del tutto compatibili nella forma e nella semantica, con i sistemi sviluppati da altri Stati membri.

Per aiutare gli Stati membri a verificare la contabilità e a preparare l'omologazione del loro sistema, la Commissione europea fornirà agli Stati membri i mezzi di convalida.

Le attività sotto la responsabilità degli Stati membri sono:

- la preparazione delle specificazioni nazionali

- la partecipazione alla preparazione delle specificazioni funzionali comuni e la preparazione delle interfacce

- l'installazione di un ufficio di progetto nazionale

- la gestione qualitativa

- la politica di sicurezza e di gestione

- lo sviluppo del gruppo I di applicazioni

- l'accettazione del gruppo I di applicazioni

- lo sviluppo del gruppo II di applicazioni

- l'accettazione del gruppo II di applicazioni

- lo sviluppo del gruppo III di applicazioni

- l'accettazione del gruppo III di applicazioni

- il programma d'informazione

- il programma di formazione

- il programma di supporto

- l'installazione

La Commissione sosterrà le iniziative comuni miranti a sviluppare prodotti d'interesse comune per taluni o tutti gli Stati membri sotto la responsabilità di un'amministrazione nazionale capo fila.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Informatizzazione delle accise - Attuazione di un sistema europeo d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa).

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA [19]

[19] Tale indicazione riguarda soltanto l'applicazione del sistema. Non è possibile in questa fase definire la linea di bilancio che consentirà di finanziare l'utilizzazione del sistema.

B5-306

3. BASE GIURIDICA

Articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale

Lottare contro la frode applicando la principale raccomandazione della relazione del gruppo ad alto livello sulla frode per i prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche approvata dai direttori generali delle dogane e della fiscalità indiretta il 24 aprile 1998 e adottata dal Consiglio ECOFIN il 19 maggio 1998.

Assicurare il corretto funzionamento del mercato interno tramite semplificazione e potenziamento della sicurezza della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, come disposto dalla direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

A tal fine occorre sostituire il documento amministrativo d'accompagnamento su supporto cartaceo, che scorta attualmente i prodotti soggetti ad accisa che circolano fra gli Stati membri in regime sospensivo, con un messaggio informatico che colleghi gli operatori economici fra di loro, tramite le amministrazioni nazionali interessate.

Un sistema siffatto consentirebbe agli Stati membri di essere informati in tempo reale dei movimenti in corso e di effettuare, se del caso, i necessari controlli preliminari su strada o a posteriori.

Gli operatori economici consultati hanno perlopiù dimostrato un particolare interesse per il progetto che può, a loro giudizio, semplificare le formalità del circuito documentale tramite soppressione del supporto cartaceo e una maggiore sicurezza degli scambi nonché sveltire le procedure di svincolo dalle garanzie. Lo speditore potrebbe in effetti ricevere immediatamente un avviso di arrivo a destinazione della merce, che, analogamente agli effetti prodotti dall'attuale esemplare 3 del documento amministrativo d'accompagnamento, gli consenta di svincolare la garanzia e di affrancarsi dalla propria responsabilità.

A tal fine l'impresa Alcatel TITN Answare ha effettuato nel 1999 uno studio di fattibilità in cui si è concluso che il sistema è tecnicamente fattibile. Lo studio ha fornito tutte le precisazioni necessarie per lo sviluppo e l'installazione del sistema. Esso è stato ufficialmente adottato dai servizi della Commissione il 17 marzo 2000.

4.2. Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo

Azione pluriennale 2002-2006, e cioè cinque anni completi dall'inizio dei lavori.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1. DO/DNO

DNO

5.2. CD/CND

CD

5.3. Tipo di entrate

Nullo

6. NATURA DELLE SPESE

- Sovvenzione per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

La Comunità finanzierà la parte del sistema che collega le amministrazioni nazionali fra di loro; gli Stati membri finanzieranno la parte del sistema che collega le loro rispettive amministrazioni con gli operatori economici.

Le spese operative a carico della Comunità comprendono essenzialmente:

- le attività legali e procedurali;

- i compiti di gestione (organizzazione, planning, bandi di gara, selezione dei consulenti, controllo dei contratti, aspetti finanziari ed amministrativi);

- il controllo qualitativo dei prodotti sviluppati e installati;

- il coordinamento (soprattutto con gli Stati membri e le organizzazioni professionali; anche fra i vari contratti di sviluppo e d'installazione; i costi relativi a tale voce comprendono le relative riunioni e missioni);

- l'attrezzatura compresa nella definizione degli elementi comunitari del sistema, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del progetto di decisione;

- le specificazioni funzionali e tecniche del sistema (definizioni di tutte le particolarità del sistema in termini di moduli funzionali e tecnici);

- la definizione precisa della configurazione delle interfacce;

- o sviluppo del sistema centrale comune;

- l'installazione, il monitoraggio o il supporto del sistema comune;

- l'attuazione di una politica d'informazione comune;

- l'attuazione di un programma comune di formazione;

- i test del sistema comune;

- il piano di contingenza (piano di sicurezza del sistema).

- In caso di riuscita economica dell'azione, è lecito prevedere un rimborso parziale o totale dell'apporto finanziario comunitario- No.

- L'azione proposta implica una modifica del livello delle entrate- In caso di risposta positiva, di quale tipo- No.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (interdipendenza fra i costi individuali e il costo totale)

I costi delle riunioni e delle missioni nell'ambito del coordinamento sono calcolati sulla base delle spese di trasferta e di soggiorno.

Tutti gli altri costi relativi alle azioni enumerate nella tabella qui di seguito sono calcolati sulla base di stime che tengono conto dell'esperienza già acquisita in progetti similari.

Le tabelle riprese qui di seguito ai punti 7.2 e 7.3 riguardano la fase di sviluppo e di riorganizzazione del sistema, come previsto all'articolo 2, primo capoverso della proposta di decisione.

La proposta di decisione copre nondimeno anche le spese di funzionamento e di sviluppo del sistema, posteriori alla sua attuazione, valutate provvisoriamente a 4 milioni di euro.

7.2. Suddivisione per elementi dell'azione nella fase di sviluppo e di attuazione (5 anni)

CE in Mio di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Tabella indicativa degli impegni e pagamenti durante la fase di sviluppo e di riorganizzazione

CE in Mio di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Il pagamento delle spese di viaggio ai funzionari degli Stati membri, ai funzionari di altri paesi (soprattutto nell'ambito dell'ampliamento) o ai rappresentanti di organismi esterni e delle spese relative all'organizzazione di seminari d'informazione e di consultazione a livello comunitario, sarà effettuato direttamente dai servizi della Commissione. In ogni contratto che riguardi tali aspetti saranno recepite disposizioni antifrode.

La verifica delle sovvenzioni o della ricezione delle prestazioni e degli studi è effettuata dai servizi della Commissione prima del pagamento, fermo restando l'osservanza degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di buona gestione finanziaria o globale. Disposizioni antifrode (controlli, consegna di relazioni, ecc.) sono incluse in tutti gli accordi o contratti conclusi fra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTI-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici quantificabili, popolazione interessata

- Obiettivi specifici

Per soddisfare all'obiettivo generale di prevenzione della frode e di semplificazione del sistema di circolazione intracomunitario in regime sospensivo delle accise, l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa risponde agli obiettivi specifici seguenti.

Da un lato, il sistema intende stabilire una connessione informatica da operatore a operatore tramite le amministrazioni degli Stati membri, che consenta una verifica preliminare automatica dei dati relativi al depositario autorizzato e al destinatario prima che le merci soggetti ad accisa siano trasportate in regime sospensivo. Lo scarico delle merci sarà effettuato attraverso il medesimo circuito e si potrà così gestire automaticamente le perdite e le deficienze dei carichi trasportati. La base di dati SEED [20] di ciascuno Stato membro (e cioè i particolari di registrazione dei depositari autorizzati, degli operatori registrati e dei depositi) sarà memorizzata nel sistema informatizzato e lo scambio d'informazioni attualmente effettuato tramite invio di dischetti fra Stati membri sarà superfluo.

[20] System of Exchange of Excise Data.

Dall'altro, si potrà introdurre un sistema di controllo che consenta alle amministrazioni degli Stati membri di scambiare le informazioni sui movimenti. Tale sistema potrà essere utilizzato:

- per memorizzare tutti i dati relativi ad un movimento a fini di controllo;

- quale sistema di allerta preventivo;

- per consentire di effettuare controlli in tempo reale, anche su strada;

- per effettuare analisi di rischi automatici sulla base di indicatori di rischi determinati a livello comunitario e nazionale;

- per lo scambio d'informazioni fra Stati membri.

- Popolazione interessata:

Funzionari delle amministrazioni competenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, ambienti professionali interessati dai prodotti soggetti ad accisa, consumatori.

9.2. Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario nei confronti, in particolare, del principio di sussidiarietà

L'intervento finanziario comunitario è necessario poiché gli Stati membri non riuscirebbero da soli ad applicare un sistema informatico siffatto che funzioni contemporaneamente, in modo totalmente uniforme ed armonizzato, in tutti gli Stati membri. Onde garantire la corretta esecuzione di questa condizione essenziale, la Comunità deve pertanto assumere a suo carico e finanziare tutta la parte relativa all'installazione di un legame informatico fra gli Stati membri medesimi.

Il sistema potrà beneficiare del resto del "Common Communication Network/Common System Interface" (CCN/CSI), mirante a disporre di una piattaforma comune fra le amministrazioni doganali e fiscali degli Stati membri e fra gli Stati membri e la Commissione, che consenta un trasferimento rapido ed economico di tutta una serie di informazioni con massime garanzie di sicurezza. Il progetto consente di ridurre i costi e le scadenze all'introduzione di nuovi sistemi quale il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Si noti che la piattaforma CCN/CSI è essa stessa finanziata dal programma Dogane 2002 e FISCALIS.

- Scelta delle modalità di intervento

* Analisi delle azioni similari eventualmente avviate a livello comunitario o nazionale

Attualmente è in corso un'azione similare d'informatizzazione del transito comunitario esterno (NCTS/NSTI [21]). Nell'ambito di tale azione, mirante ad informatizzare la trasmissione dei titoli di transito doganale fra gli uffici doganali della Comunità, si assume finanziariamente il legame creato fra gli Stati membri, mentre questi ultimi finanziano le applicazioni nazionali. Occorre d'altronde rilevare che taluni strumenti di base saranno suddivisi fra il NCTS/NSTI e il sistema informatizzato dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Sarà possibile, in effetti, riutilizzare, tramite opportuni adeguamenti, l'elenco degli uffici doganali, il thesaurus di termini e, in particolare, l'elenco dei codici e realizzare così ingenti economie.

[21] New Common Transit System/Nuovo sistema di transito informatizzato.

* Effetti derivati e moltiplicatori previsti

Il sistema informatico dei diritti di accisa consente di ridurre una rilevante parte della frode commessa utilizzando l'attuale sistema fondato sul documento amministrativo d'accompagnamento su supporto cartaceo. Il sistema consentirà in effetti di eliminare le forme di frode basate sull'utilizzazione di timbri falsificati o sul traffico di aggiramento di trasporti di merci destinate ad un operatore economico differente da quello indicato nel documento, e spesso situato nello stesso Stato membro del paese di partenza.

Il sistema semplificherà d'altronde notevolmente le formalità attualmente a carico degli operatori economici, garantendo loro uno svincolo rapido e sicuro della garanzia grazie al rinvio elettronico dell'avviso di arrivo della merce a destinazione.

- Principali fattori di incertezza riguardanti i risultati specifici dell'azione.

Essi riguardano innanzitutto i mezzi umani e finanziari che gli Stati membri devono mettere a disposizione per realizzare ed assumere la parte dello sviluppo e dell'installazione a loro carico. La proposta di decisione del Consiglio, nondimeno, che sarà accompagnata dalla presente scheda finanziaria mira precisamente ad ottenere un impegno formale degli Stati membri in materia.

Un secondo fattore d'incertezza riguarda il lato puramente tecnico del sistema. Per portare i vantaggi previsti il sistema deve, in effetti, offrire una disponibilità totale, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, con brevissimi tempi di rimessa in servizio in caso di panne, per non ostacolare la rapidità delle operazioni commerciali. Gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la parte che li interessa, dovranno pertanto rispettare al massimo tale imperativo. Lo studio di fattibilità effettuato nel 1999 presenta soluzioni che dovranno essere applicate a livello nazionale.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di controllo

* misura delle attività installate

a) numero di contratti conclusi con imprese informatiche per sviluppare e installare il sistema;

b) numero di riunioni con gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione;

c) numero di seminari d'informazione e di consultazione, soprattutto con le federazioni europee di operatori economici interessati;

d) numero di opuscoli, manuali ed altri mezzi creati per attuare la politica d'informazione e di formazione;

e) numero di traduzioni di documenti effettuati;

* obiettivi di sviluppo e di installazione perseguiti

a) Gruppo I di attività: requisiti necessari a titolo preliminare

- Elaborazione degli elenchi di riferimento.

- Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli operatori figuranti nel repertorio.

- Elaborazione delle modalità di gestione e di consultazione delle garanzie.

- Elaborazione delle modalità di gestione e di consultazione delle accise.

b) Gruppo II di attività: circuito elettronico del DAA

- Specificazione di sistema funzionale: descrizione della funzionalità del sistema in termini di moduli funzionali e di interfaccia.

- Specificazione di sistema tecnico: descrizione della funzionalità del sistema in termini di moduli tecnici e di loro interfacce.

- Sviluppo di vari tipi di collaudi: descrizione della configurazione delle basi di dati, della relativa manipolazione operativa e dei risultati previsti.

- Sviluppo di strumenti di convalida: software che consentono la convalida di tutte le interfacce derivanti dalla specificazione di sistema tecnico.

- Collaudo tecnico del sistema: convalida del collaudo funzionale di applicazione negli Stati membri mediante strumenti di convalida.

- Collaudo funzionale del sistema: convalida dei risultati del collaudo tecnico del sistema tramite moduli d'applicazione già convalidati, utilizzando i vari tipi di collaudo.

- Adozione di un nuovo testo legislativo per l'applicazione dei particolari del circuito informatico e il contenuto dei messaggi oggetto di scambio.

c) Gruppo III di attività: Funzione a valle

- Elaborazione della funzione "Controlli su strada".

- Elaborazione di un'applicazione per una valutazione automatica dei rischi.

- Elaborazione della funzione "Gestione delle allerte".

- Elaborazione della funzione "Richiami automatici".

- Elaborazione della funzione "Statistiche".

- Elaborazione della funzione "Verifica di movimento e reciproca assistenza".

- Elaborazione della funzione "Messaggi in formato libero".

- Modalità e periodicità della valutazione prevista.

Il progetto d'informatizzazione formerà oggetto di controlli costanti da parte del comitato delle accise, per gli aspetti legali, del sottocomitato informatico, per gli aspetti tecnici, e dello SCAC, per gli aspetti finanziari.

Si prevede di effettuare d'altronde una relazione intermedia di controllo dello sviluppo e dell'installazione alla fine della realizzazione del gruppo I di attività, come descritto nell'allegato alla proposta di decisione che accompagna la presente scheda finanziaria e nel paragrafo che precede la medesima, e cioè due anni e mezzo dopo l'avvio dei lavori in materia di sviluppo. Nei limiti del possibile, tale relazione intermedia dovrebbe comportare fin d'ora elementi che consentano di determminare le modalità e i criteri di valutazione del funzionamento del sistema in quanto tale.

Una relazione finale di valutazione sarà da ultimo presentata al Parlamento europeo e al Consiglio alla fine dei lavori di sviluppo e di installazione del sistema, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della proposta di decisione che accompagna la presente scheda finanziaria. Questa relazione finale dovrà comportare il metodo di valutazione del funzionamento del sistema.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

10.1 Risorse umane

La decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse statuirà sulla destinazione effettiva delle necessarie risorse amministrative, tenuto conto, in particolare, dei posti in organico e degli importi supplementari che saranno accordati dall'autorità di bilancio.

10.2 Incidenza sul numero di posti

a) Durante la fase iniziale dei lavori: esercizio 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Durante la fase operativa dei lavori: esercizi 2003 - 2006

>SPAZIO PER TABELLA>

Descrizione dei posti necessari durante la fase operativa

Denominazione // Profilo

Direttore di progetto // Categoria A, incaricato di dirigere i lavori dell'équipe e di coordinare in particolare le attività di organizzazione e programmazione, gli aspetti contrattuali e di bilancio, la verifica tecnica delle applicazioni, il supporto.

Buona conoscenza delle procedure interne della Commissione, in particolare dei bandi di gara e del bilancio ed esperienza in tecnica informatica.

Direttore di progetto aggiunto // Categoria A o END, incaricato di sostituire il direttore di progetto nelle sue attività. Medesimo profilo.

Esperto in materia di accise // Categoria A, incaricato di coordinare tutti i problemi relativi alle accise nell'ambito dell'attuazione e dello sviluppo e, in particolare, incaricato di tutte le questioni giuridiche relative allo sviluppo e all'installazione. Esperto in materia di accise.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare ai lavori di analisi funzionale e di assistere le amministrazioni nazionali nella loro attuazione.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare ai lavori di definizione delle interfacce e di assistere le amministrazioni nazionali nella loro applicazione.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare allo sviluppo dei prodotti tecnici comuni.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato del coordinamento con le amministrazioni nazionali.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato del coordinamento con le amministrazioni nazionali.

Segretario // Categoria C, incaricato di organizzare le riunioni con le amministrazioni nazionali e di preparare i documenti necessari.

10.3 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

a) Durante la fase iniziale dei lavori: esercizio 2002

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al costo totale dei posti supplementari per l'esercizio 2002.

b) Durante la fase operativa dei lavori: esercizi 2003 - 2006

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al costo totale dei posti supplementari per il periodo 2003-2006.

10.4 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese occasionate da riunioni di comitati e gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per il periodo 2002-2006.

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