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Document 52001PC0417
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
/* COM/2001/0417 def. - COD 2001/0165 */
GU C 304E del 30.10.2001, p. 179–183
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro /* COM/2001/0417 def. - COD 2001/0165 */
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0179 - 0183
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (presented by the Commission) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE L'amianto è un agente particolarmente nocivo in grado di provocare gravi malattie alle persone esposte (fibrosi polmonare e pleurica, cancro dei polmoni, delle pleura e del peritoneo) e che è presente in numerose situazioni di lavoro. All'epoca in cui le applicazioni dell'amianto erano molto più numerose, nel 1983 il Consiglio aveva adottato, su proposta della Commissione, la Direttiva 83/477/CEE [1] sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, ulteriormente aggiornata e modificata con le Direttiva 91/382/CEE [2] e 98/24/CE [3]. [1] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25 [2] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16 [3] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11 a) Il contesto generale - Nel settembre 1996 la Commissione, dopo aver analizzato l'attuazione della Direttiva 83/477/CEE negli Stati membri dell'Unione Europea e in consultazione con gli stessi, ha adottato una comunicazione in merito [4]. [4] COM(96)426 def. del 5.9.1996 All'epoca, la Commissione aveva concluso che le misure previste dalla legislazione comunitaria esistente continuavano a essere valide nel quadro globale della tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto; in effetti, anche la Direttiva del Consiglio 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, che fissa disposizioni di protezione talvolta più severe, completa tra l'altro alcuni punti della direttiva riguardante l'amianto. Di conseguenza, secondo la Commissione, una revisione completa della Direttiva 83/477/CEE sarebbe necessaria solo se si verificasse un mutamento radicale della politica in materia di immissione sul mercato di prodotti contenenti amianto; in altri termini, se si decidesse a livello della Comunità di estendere il divieto di uso dell'amianto. In questo caso la Direttiva potrebbe concentrarsi sulla situazione specifica e limitata in cui taluni lavoratori rischierebbero di essere ancora esposti all'amianto. - Nel 1997 il Consiglio ha preso atto della suindicata Comunicazione della Commissione e nel 1998 ha espresso le sue conclusioni in merito [5]. [5] GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1 Senza pregiudizio di nuovi provvedimenti che potrebbero essere presi per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto crisotilo e di cui occorrerebbe tener conto, il Consiglio ha invitato la Commissione, tra l'altro, a presentare proposte di modifica della Direttiva 83/477/CEE, tenuto conto particolarmente dell'interesse che vi sarebbe: - a riallineare le misure di protezione sui lavoratori che sono ormai i più esposti; - a garantire che le disposizioni sulla valutazione dei rischi riflettano i vari rischi risultanti dai lavori per i quali l'esposizione dell'amianto è intrinseca oppure accessoria; - a insistere sul fatto che la prevenzione o la minimizzazione dell'esposizione possono essere garantite da una serie di provvedimenti; - a rivedere i livelli di esposizione e a riesaminare il metodo di valutazione del tenore delle fibre dell'amianto nell'aria. - Nel 1997 il Comitato economico e sociale ha deciso di elaborare un parere sull'amianto. In seguito ai lavori condotti dalla sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza", nel marzo 1999 il Comitato ha adottato un Parere [6] nel quale veniva formulata tutta una serie di proposte per un'azione da parte dell'Unione europea. [6] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24 Anche se l'obiettivo principale di detto Parere consisteva nel sostenere un provvedimento mirante al divieto totale del primo utilizzo di tutti i tipi d'amianto, il Comitato ha sottolineato, in linea con le conclusioni del Consiglio, le proprie preoccupazioni per gli ambienti professionali attualmente più esposti. Secondo il Comitato, i lavoratori, nel quadro dei lavori di riparazione, di manutenzione e di risistemazione, di demolizione e di rimozione, si trovano spesso esposti accidentalmente e imprevedibilmente a materiali contenenti amianto in uno stato spesso degradato. Per queste ragioni, il Comitato ha invitato la Commissione a rivedere la legislazione riguardante la tutela dei lavoratori al fine di prendere nuovi provvedimenti per la diminuzione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti; dette proposte dovrebbero includere, tra l'altro, valori limite di esposizione più severi nonché azioni mirate di formazione. - Nell'aprile 1999, in uno scambio di vedute con il portavoce del Comitato economico e sociale e con i servizi interessati della Commissione, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo [7] ha sostenuto l'approccio del Comitato economico e sociale, pur suggerendo un dibattito più approfondito in merito in futuro. [7] Riunione della Commissione dell'Occupazione e degli Affari Sociali del 22 aprile 1999 - Nel luglio 1999, dopo anni di dibattiti, la Commissione ha adottato la Direttiva della Commissione 1999/77/CE [8] che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). [8] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18 Tale Direttiva del Consiglio, emendata dalla Direttiva della Commissione 1999/77/CE vieta, a partire dal 1° gennaio 2005, l'immissione sul mercato e l'uso del crisotilo (il tipo di amianto il cui utilizzo non era ancora stato vietato) e i prodotti ai quali esso viene deliberatamente aggiunto, con una sola eccezione (diaframmi di cellule di elettrolisi) che la Commissione riesaminerà entro il 1° gennaio 2008. Giova anche segnalare che a partire dall'entrata in vigore della suddetta direttiva della Commissione 1999/77/CE (27 agosto 1999) e fino al 31 dicembre 2004, gli Stati membri non possono più autorizzare l'introduzione di nuove applicazioni dell'amianto crisotile sul loro territorio. b) Ragioni di un'azione comunitaria La Direttiva del Consiglio 83/477/CEE ha rappresentato un punto di partenza molto importante nel processo di armonizzazione delle norme di tutela dei lavoratori esposti all'amianto. Tuttavia, nonostante questa direttiva e altre adottate finora nel settore dell'ambiente e del mercato interno, l'amianto pone sempre un reale problema sul luogo di lavoro. Anche se misure più severe di prevenzione non potrebbero impedire il manifestarsi, nei prossimi anni, di un gran numero di malattie collegate all'amianto, come conseguenza delle esposizioni pesanti degli anni 1945-1980, un rafforzamento delle attuali norme rappresenterebbe un progresso innegabile nel campo della prevenzione. Con il divieto a livello comunitario del primo utilizzo dell'amianto e ora anche del crisotilo, che era il solo tipo di amianto ancora escluso dal sistema di divieto, anche se questa disposizione entrerà in pieno vigore solo agli inizi del 2005, si rivela chiara la necessità di orientare i provvedimenti di prevenzione sulle situazioni di reale esposizione. I lavori di demolizione, manutenzione, riparazione e installazione di impianti elettrici e idraulici negli edifici sono quelli in grado di esporre talvolta inopinatamente i lavoratori all'amianto, e per questa ragione sono indispensabili provvedimenti di protezione raffrontabili negli Stati membri. Un aggiornamento della Direttiva 83/477/CEE al fine rispondere a queste necessità, cosa che le varie istituzioni comunitarie vedrebbero con favore, potrebbe consentire di allineare i provvedimenti di prevenzione e di protezione dei lavoratori ai progressi intervenuti nelle conoscenze scientifiche e nelle tecnologie. Questa azione dovrà necessariamente essere integrata da altre misure miranti in special modo all'informazione sui sostituti più sicuri oppure sui rischi connessi con l'utilizzo di tali sostituti. Questo esercizio rivestirà anche un'importanza maggiore nelle prospettive dell'adesione di nuovi Paesi all'Unione Europea, visto che in vari Paesi candidati gli effetti dell'esposizione all'amianto sulla salute dei lavoratori sono tuttora di considerevole gravità. L'aggiornamento della Direttiva consentirà di facilitare l'elaborazione di nuove misure in questo settore e di sviluppare una migliore politica di prevenzione. c) Sussidiarietà La proposta non reca pregiudizio al principio di sussidiarietà, poiché solo un'azione comunitaria consente di garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di protezione dei lavoratori contro i rischi collegati a un'esposizione all'amianto. Tale azione consentirà inoltre di evitare qualsiasi distorsione di concorrenza evitando un'applicazione non uniforme di norme minime in materia di tutela dei lavoratori nell'uno o nell'altro Stato membro. Inoltre, la presente proposta favorirà una maggiore flessibilità nell'occupazione transfrontaliera poiché i lavoratori potranno essere sicuri di trovare almeno il livello minimo di tutela della loro salute e della loro sicurezza in tutti gli Stati membri. I datori di lavoro avranno anche la certezza che i costi di produzione non costituiranno indebitamente oggetto di distorsione a causa della differenza nei livelli di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro. d) Proporzionalità La proposta è inoltre conforme ai principi della proporzionalità; le disposizioni emendate in materia di salute e sicurezza sono conformi ai requisiti minimi accettabili senza imporre un onere inutile sui datori di lavoro. Essi evitano inoltre vincoli che potrebbero ritardare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. 2. Principali aspetti specifici della proposta di modifica della Direttiva 83/477/CEE a) Campo d'applicazione Con l'adozione della Direttiva del Consiglio 89/391/CEE riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [9], che concerne tutti i settori d'attività privati e pubblici, è evidente la necessità di allineare tutti i testi legislativi nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro allo stesso principio. Per questo motivo, l'esclusione delle navigazioni marittima e aerea dall'applicazione della Direttiva deve essere rimossa al fine di assicurare a tutti i lavoratori lo stesso livello di protezione. [9] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 b) Definizione dei vari tipi di silicati fibrosi Per assicurare maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse vengono ridefinite sia per quanto riguarda la mineralogia sia per quanto riguarda il loro numero nel Chemical Abstract Service (CAS). c) Semplificazione delle disposizioni nel caso di esposizioni limitate Nella Direttiva originaria, al fine di ridurre le disposizioni di tipo più burocratico (articoli 4 e 16) o di maggior impatto economico (articoli 7, 13, 14 paragrafo 2, 15) nei casi in cui l'esposizione all'amianto dei lavoratori fosse nettamente inferiore al valore limite di esposizione, vi era l'opzione di fissare un livello d'azione a un livello significativamente più basso (es. ¼ del valore limite per le fibre diverse dalla crocidolite); lo stesso approccio è stato adottato nella prima modifica della Direttiva, la 91/382/CEE. Con l'uso del basso valore limite proposto nel presente testo, un ipotetico livello d'azione si situerebbe a un livello tale da renderne difficile la misurazione con la metodologia di campionamento e di lettura proposto. Si propone pertanto di sostituire il livello d'azione esistente nella Direttiva originale con delle situazioni particolari di lavoro che facciano ritenere l'esposizione dei lavoratori scarsamente significativa rispetto al livello limite di esposizione proposto. d) Misura del tenore di amianto nell'aria ambiente Alla luce dei progressi compiuti nel monitoraggio della concentrazione di fibre nell'aria ambiente dei luoghi di lavoro ed allo scopo di migliorare la comparabilità delle misure, il presente testo propone di scegliere di preferenza il metodo di prelievo e di conteggio delle fibre raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità [10]. [10] Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1) Questo metodo indica, tra l'altro, i vantaggi dell'utilizzazione del microscopio a contrasto di fase e la caratteristica delle fibre da prendere in considerazione. Vengono altresì proposte le condizioni oggettive che non necessitano il monitoraggio della concentrazione di fibre nell'aria, al fine di non sovraccaricare inutilmente di oneri il datore di lavoro. L'articolo cui si fa riferimento include in modo semplificato le disposizioni di importanza dell'allegato I alla Direttiva originaria, che non viene più proposto. e) Valore limite di esposizione dei lavoratori Quantunque i dati scientifici abbiano rilevato che il potere fibrogeno e cancerogeno dell'amianto differisce secondo il tipo di fibra considerato, la presente proposta indica un solo valore limite d'esposizione dei lavoratori, anziché due come nella Direttiva originale. La motivazione per questa decisione è basata su due fattori. In primo luogo il fatto che gli amianti anfiboli sono stati tolti dal mercato europeo da numerosi anni e che pertanto i lavoratori possono essere esposti quasi esclusivamente al crisotilo (con qualche rara eccezione legata agli esistenti tubi in fibro-cemento di largo diametro). Secondariamente, perché con il metodo di misura della concentrazione delle fibre nell'aria ambiente proposto nel testo attuale è difficile misurare concentrazioni inferiori a 0.1 fibre/cm3, valori che sarebbero richiesti per gli amianti anfiboli, riconosciuti come più pericolosi per la salute umana. Il limite proposto è significativamente inferiore al precedente (0,6 fibre/cm3 per il crisotilo e 0,3 fibre/cm3 per le altre forme di amianto). f) Individuazione dell'amianto negli edifici Attualmente le attività di demolizione e di manutenzione sembrano essere quelle che espongono maggiormente i lavoratori all'amianto, soprattutto per il fatto che la presenza di amianto o di materiali che lo contengano è sovente ignorata; la proposta attuale impone al datore di lavoro di individuare la presenza di materiale contenente amianto prima di iniziare ogni attività di demolizione o di manutenzione. Nell'espletamento di questa indagine essi dovrebbero avvalersi della collaborazione dei proprietari dei beni immobili cosi' come degli affittuari. g) Responsabilità delle imprese E' ormai noto che la rimozione dell'amianto rappresenta una delle operazioni più a rischio per la salute dei lavoratori; per questo motivo un amianto non degradato non dovrebbe esser rimosso, poiché i rischi connessi con quest'ultima operazione possono rivelarsi più elevati di quelli legati alla sua conservazione. La rimozione deve tener conto inoltre della necessità di non diffondere l'amianto al di fuori dei cantieri/siti dell'operazione; questo aspetto è coperto dalle buone prassi di igiene industriale e di conseguenza è previsto dall'articolo 137(2) del Trattato. Tuttavia, se l'amianto è comunque rimosso, è fondamentale che questa operazione venga effettuata nel modo più sicuro possibile e pertanto le imprese chiamate ad operare in questo campo devono disporre di competenze e attrezzature adeguate. La presente proposta fa carico a queste imprese di fornire la prova di queste loro competenze che potrebbero, al limite, rientrare in un quadro di certificazione a livello nazionale. h) Formazione dei lavoratori La formazione dei lavoratori è da sempre considerata come un pilastro efficace della politica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, come sottolineato peraltro in tutte le direttive comunitarie al riguardo. Tenendo conto delle specificità e dell'alto livello di rischio legati all'esposizione all'amianto, la presente proposta elenca una serie, non necessariamente esaustiva, di punti che devono obbligatoriamente rientrare nella formazione dei lavoratori prima di una loro eventuale inalazione di polvere d'amianto. i) Tenuta dei registri e delle cartelle cliniche La Direttiva quadro richiedeva ai datori di lavoro, o, in caso di cessazione d'attività, alle autorità competenti, di conservare i registri di esposizione e le cartelle cliniche individuali per un periodo di 30 anni. Tenendo conto del lungo periodo di latenza delle neoplasie provocate dall'amianto e della necessità di assicurare coerenza con le altre legislazioni comunitarie riguardanti la prevenzione delle neoplasie professionali, e in particolare la Direttiva del Consiglio 90/394/CEE [11], la presente proposta prolunga a 40 anni il periodo durante il quale i suddetti documenti devono essere conservati. [11] GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. j) Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto ha sollevato numerosi dibattiti nelle sedi nazionali e internazionali nel corso dell'ultimo decennio. Il principale elemento di discussione è rappresentato dalla sua utilità nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle malattie, soprattutto a carattere neoplastico, provocate dall'esposizione all'amianto. Cionondimeno, malgrado le sue limitazioni, il contributo della sorveglianza sanitaria alla prevenzione delle malattie indotte dall'amianto non deve essere sottovalutato. Per questa ragione l'allegato alla Direttiva 83/477/CEE, contenente delle raccomandazioni pratiche per detta sorveglianza, è stato modificato nell'attuale proposta al fine di renderlo più in linea con gli orientamenti diagnostici attuali. 3. Consultazioni Conformemente alle disposizioni dell'articolo 137 (2) del Trattato sull'Unione Europea, il Comitato Economico e Sociale e il Comitato delle Regioni devono essere consultati. 2001/0165 (COD) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137(2), vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro [12], [12] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale [13], [13] GU C visto il parere del Comitato delle Regioni [14], [14] GU C deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato [15], [15] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1 considerando quanto segue: (1) Le Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 [16] sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto invitano la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE [17], tenendo conto in particolare dell'interesse di ridefinire le misure di protezione in funzione delle persone che sono ormai le più esposte. [16] GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1 [17] GU L 263 del 24.9.1983, p. 25. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, p. 11 (2) Il Comitato economico e sociale, nel suo parere sull'amianto [18], chiede alla Commissione di adottare nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori. [18] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24. (3) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con Direttiva del Consiglio 76/769/CEE [19] emendata nel 1999 con Direttiva della Commissione 99/77/CE [20], con effetto al 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. [19] GU L 262 del 27.9.1976, p. 201. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva della Commissione 1999/77/EC (GU L 207 del 6.8.1999, p. 18 [20] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18. (4) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo. (5) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service). (6) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante di prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione. (7) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro. (8) Tenuto conto dei più recenti ritrovati tecnici, occorre meglio definire la metodologia del prelievo di campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'atmosfera, nonché il metodo di conteggio delle fibre. (9) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto. (10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione dei lavoratori ivi occupati. (11) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori. (12) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione. (13) Occorre allineare le caratteristiche della gestione dei fascicoli relativi all'esposizione e medici di cui alla Direttiva 83/477/CEE a quelle che figurano nella direttiva del Consiglio 90/394/CEE (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta Direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16 (1) della Direttiva 89/391/CEE) [21]. [21] GU L 196 del 26.7/1980, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 1999/38/EC (GU L 138, dell'1.6.1999, pag. 66). (14) È opportuno aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce degli ultimi ritrovati della medicina, a fini di un'individuazione precoce di patologie dovute all'amianto. (15) In accordo con il principio della proporzionalità, è opportuno e necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 83/477/CEE, di emendarla come proposto. Detti emendamenti non devono andare oltre il necessario al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 5 del Trattato. (16) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. (17) I suddetti emendamenti sono limitati al minimo per non imporre oneri inutili alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese. (18) In virtù della decisione 74/325/CEE [22], il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore. [22] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione da ultimo modificata dall'atto di adesione del 1994. (19) La Direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere emendata in conformità di quanto sopra, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La Direttiva 83/477/CEE è modificata come segue: (1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso. (2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 Ai fini della presente Direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi: - l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS*, - la grunerite amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS*, - l'antofillite amianto, n. 77536-67-5 del CAS*, - il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS*, - la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS*, - la tremolite amianto, n. 77536-68-6 del CAS*. * Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service)." (3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in qualsiasi periodo di sette giorni e che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi richiesta dal paragrafo 2 che il limite di esposizione per l'amianto non sia superato, gli articoli 4, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede: (a) rivestimenti in amianto, isolamenti in amianto o pannelli isolanti in amianto, oppure (b) il controllo della qualità dell'aria, il controllo di conformità o il prelievo di campioni alla rinfusa per accertare se un determinato materiale sia costituito da amianto". (4) L'articolo 4 è emendato come segue: (a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. La notifica va fatta dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve includere quanto meno una breve descrizione (a) dell'ubicazione del cantiere, (b) del tipo e delle quantità di amianto utilizzate o maneggiate, (c) delle attività e dei processi attuati, (d) dei prodotti manifatturati. Quando si procede alla rimozione dell'amianto, la notifica includerà informazioni sul periodo esatto in cui avverrà la rimozione nonché informazioni sulle misure che verranno prese per limitare l'esposizione dei lavoratori coinvolti. La notifica sarà presentata prima dell'inizio del progetto di rimozione dell'amianto." (b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta intervenga nelle condizioni di lavoro un'importante modifica suscettibile di comportare una diversa esposizione alla polvere o a materiali contenenti amianto." (5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6" Per tutte le attività di cui all'articolo 3(1), l'esposizione dei lavoratori alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul posto di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso deve essere al di sotto dei valori limite fissati nell'articolo 8, e in particolare attraverso le seguenti misure: 1. Il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti a polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile. 2. I processi lavorativi devono essere, in linea di massima, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria. 3. Tutti i cantieri e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione. 4. L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e debitamente condizionati in pacchi sigillati per il trasporto. 5. I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile e condizionati in pacchi sigillati con etichettatura indicante il contenuto di amianto. Questa misura non si applica alle attività minerarie. I residui di cui al primo paragrafo devono essere trattati in conformità della Direttiva del Consiglio 91/689/CEE*. * GU L 377, 31.12.1991, pag. 20 (6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 7 1. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati all'articolo 8, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di amianto nell'aria sul posto di lavoro va effettuata regolarmente. 2. I campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto. 3. Il prelievo di campioni va effettuato previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa. 4. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso delle necessarie qualifiche. I campioni prelevati vengono successivamente analizzati in laboratori attrezzati e qualificati per applicare le idonee tecniche di identificazione. 5. La durata del campionamento dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6. Il conteggio delle fibre è effettuato quando possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 [23]. [23] Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (1SBN 92 4 154496 1) Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al primo comma, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1." (7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA)." (8) All'articolo 9, il punto 1 è soppresso. (9) L'articolo 10 è modificato come segue: (a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue: "Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, occorre identificare le ragioni del superamento del suddetto limite e devono essere adottate tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione al più presto possibile." (b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario." (10) Viene aggiunto un articolo 10a: "Articolo 10a Prima di intraprendere dei lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto." (11) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: "1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 8 e per le quali non è possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue: (a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare; e (b) verranno affissi appositi cartelli per segnalare che si prevede il superamento dei limiti fissati nell'articolo 8; e (c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori." (12) All'articolo 12 (2) i primi due commi sono sostituiti da quanto segue: "2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il piano deve specificare particolarmente che: - l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione, - venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). (13) Viene aggiunto un nuovo articolo 12a: "Articolo 12a 1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari. 2. I corsi di formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e informarli su quanto segue: a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo, b) tipi di prodotti o materiali a potenziale contenuto di amianto, c) attività che possono comportare un'esposizione all'amianto e importanza dei controlli preventivi per contenere tale esposizione, d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione, e) scopo, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione delle attrezzature di protezione respiratoria, f) procedure di emergenza, g) procedure di decontaminazione, h) eliminazione dei rifiuti, i) controllo medico. 3. Orientamenti pratici per la formazione degli addetti alla rimozione dell'amianto verranno messi a punto a livello comunitario." (14) Viene aggiunto un articolo 12b: "Articolo 12b Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo. " (15) All'articolo 14 paragrafo 2, il punto b) è sostituito da quanto segue: "(b) qualora dai risultati emergano valori superiori ai valori limite fissati dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati sulle misure da prendere o, in caso di urgenza, informati delle misure prese." (16) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: ,2. Il registro di cui al punto 1 e le cartelle cliniche di cui al punto 1 dell'articolo 15 devono essere conservati per un periodo minimo di 40 anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali." (17) All'articolo 16 va aggiunto un nuovo paragrafo 3: "3. Tali documenti vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali". (18) L'allegato I è soppresso. (19) Il paragrafo 3 dell'allegato II è modificato come segue: "3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare le seguenti misure fondamentali: - costituzione della cartella clinica e professionale del lavoratore, - colloquio individuale, - esame clinico generale, - esame della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume). Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo della salute dovrà decidere, caso per caso e alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.". Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Al momento dell'adozione da parte degli Stati membri, tali disposizioni dovranno fare riferimento alla presente Direttiva o essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente [...] [...] SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E IN SPECIE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Titolo della proposta Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Numero di riferimento del documento .................. 1. La proposta Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché occorre una legislazione comunitaria in questo settore e quali sono i suoi principali obiettivi- Una direttiva del Consiglio riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto esiste fin dal 1983 (83/477/CEE) [24] ed è stata aggiornata e modificata dalle Direttive del Consiglio 91/382/CEE [25] e 98/24/CE [26] *. [24] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25 [25] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16 [26] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11 Il Consiglio [27], il Comitato economico e sociale [28] e il Parlamento europeo [29] hanno ricordato a varie riprese negli anni 1998-99 la necessità di riallineare le misure di protezione sui lavoratori che sono ormai i più esposti, al fine di garantire una riduzione massima dell'esposizione. [27] GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1 [28] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24 [29] Riunione della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali del 22 aprile 1999 In effetti, attualmente, i prodotti lavorati che contengono l'amianto sono in numero molto limitato se raffrontati con gli anni '70/80, e contengono solo amianto bianco (crisotilo), tenuto conto del divieto di utilizzo degli altri tipi di amianto. Questa situazione sarà ulteriormente migliorata, al più tardi entro il 1° gennaio 2005, data limite di recepimento della Direttiva della Commissione 1999/77/CE [30] che vieta l'immissione sul mercato e l'uso del crisotilo e dei prodotti ai quali esso viene deliberatamente aggiunto, con la sola eccezione dei diaframmi di cellule di elettrolisi, che verranno gradualmente soppressi entro il gennaio 2008. [30] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18 Gli ambienti professionali che sono attualmente i più esposti all'amianto sono quelli degli addetti ai lavori di riparazione, manutenzione, risistemazione e demolizione. In queste condizioni, l'esposizione all'amianto è spesso imprevista o inattesa. In caso di lavori di manutenzione o di rimozione, la valutazione dei rischi deve considerare accuratamente i vantaggi e gli svantaggi della rimozione di amianto non danneggiato e considerare il caso di non rimuoverlo. Durante queste operazioni il rischio di elevata esposizione alle fibre di amianto è pertanto più frequente e in queste circostanze le disposizioni di protezione devono essere più severe. La maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea già dispone di una legislazione più severa rispetto alla direttiva del Consiglio 83/477/CEE, in particolare rispetto ai valori limite di esposizione professionale. Lo stesso dicasi per il divieto dell'immissione sul mercato e dell'uso di prodotti contenenti l'amianto, che era già effettivo nella maggior parte degli Stati membri, anche prima dell'entrata in vigore della suddetta Direttiva 1999/77/CE. Anche se disposizioni più severe in materia di prevenzione non potranno impedire la comparsa nei prossimi anni di un gran numero di malattie collegate all'amianto (e in particolare mesoteliomi, per i quali il periodo tra l'esposizione all'amianto e la comparsa della malattia supera talvolta i 30 anni), poiché esse rappresentano gli effetti delle esposizioni pesanti degli anni 1945-1980, un rafforzamento delle attuali prescrizioni rappresenterebbe un progresso innegabile nella prevenzione. Gli emendamenti proposti alla Direttiva 83/477/CEE potrebbero consentire di integrare i progressi intervenuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia in questo settore e contemporaneamente rispondere ai mutamenti dell'ambiente di lavoro dei gruppi più a rischio. Questo esercizio avrà un'importanza ancora maggiore nelle prospettive dell'adesione dei nuovi paesi all'Unione Europea, poiché in vari paesi candidati gli effetti dell'esposizione all'amianto sulla salute dei lavoratori sono tuttora considerevoli. L'aggiornamento della Direttiva consentirà di facilitare l'elaborazione di nuove misure in questo settore e di mettere a punto una migliore politica di prevenzione. Come indicato nell'introduzione alla relazione illustrativa, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà: solo un'azione comunitaria consente di garantire, in tutti gli Stati membri e in vista dell'ampliamento dell'Unione europea, un livello raffrontabile di protezione dei lavoratori contro i rischi collegati all'esposizione ad un agente particolarmente nocivo quale l'amianto. 2. L'impatto sulle imprese a) Chi sarà interessato dalla proposta- - Quali settori di imprese- In seguito alla costante riduzione dell'utilizzo delle fibre di amianto sul mercato, sulla base dei documenti esistenti e degli studi condotti nel quadro delle attività di divieto d'impiego dell'amianto, i settori industriali attualmente coinvolti possono essere individuati nei due seguenti: - produzione di manufatti in cemento-amianto, che ha luogo attualmente in 15 installazioni in Spagna, Portogallo e Grecia; la Spagna rappresenta il 68% della produzione totale, - industrie di trasformazione, per la produzione di impianti frenanti speciali, di pannelli per forni ad alta temperatura, guaine e guarnizioni speciali, filtri per elettrolisi. Al di fuori di questi due settori, le cui attività sono destinate a diminuire nel tempo fino ad estinguersi, in parallelo con lo sviluppo continuo di prodotti di sostituzione dell'amianto in tutte le sue residue applicazioni, rimane il settore delle costruzioni in genere (incluso quello navale, ferroviario, ecc.) soprattutto per quanto riguarda la manutenzione o la demolizione di opere contenenti amianto. - Le imprese di quali dimensioni- Le industrie produttrici di materiali in amianto-cemento nonché le industrie di trasformazione costituiscono le imprese in genere più importanti. I dati disponibili indicano che l'industria del cemento-amianto dispone di un numero approssimativo di lavoratori direttamente impiegati, che si aggira sulle 2.500 unità. Per contro, le imprese del settore edile e dei lavori pubblici sono da considerarsi come piccole e medie imprese: i cantieri sono in effetti temporanei, mobili e in genere occupano un numero poco significativo di lavoratori (meno di 10). Tenendo presente che i lavori di rimozione dell'amianto da varie strutture, quali costruzioni o navi, è in continuo aumento negli Stati membri a causa dell'aumentata consapevolezza dei rischi collegati alle esposizioni all'amianto, il numero dei lavoratori più direttamente toccati non è identificabile (probabilmente dell'ordine di circa 80.000-100.000 unità). - Quali zone geografiche- Come indicato in precedenza, è possibile identificare le zone geografiche interessate per quanto riguarda l'industria di produzione di manufatti in cemento-amianto (Spagna, Portogallo e Grecia). Per le industrie di trasformazione e per il settore dell'edilizia e della cantieristica non esiste nessuna area geografica particolare di ripartizione. b) Che cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta- Questa proposta di modifica alla Direttiva 83/477/CEE ha lo scopo precipuo di concentrare l'attenzione dei datori di lavoro sui lavoratori maggiormente a rischio e sui dispositivi di prevenzione da adottare di preferenza. Per questo motivo gli emendamenti proposti costituiscono un incentivo a mutare le priorità, poiché le imprese dovranno impiegare probabilmente in modo diverso le risorse umane e finanziarie devolute alla tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori. Salvo l'articolo 8 e l'abbassamento del valore limite di esposizione, gli emendamenti proposti non faranno sorgere probabilmente spese aggiuntive, poiché le previsioni ribadiscono quelle che già si ritrovano nelle direttive esistenti (che sono vincolanti per i datori di lavoro). Per contro, gli emendamenti sono concepiti per rendere queste disposizioni più visibili nel contesto di un singolo atto legislativo. Il punto che più potrebbe impegnare le imprese è quello che riguarda l'abbassamento del valore limite di esposizione (articolo 8). Una revisione verso il basso del valore limite di esposizione come previsto nella proposta potrebbe probabilmente causare costi aggiuntivi connessi con la supervisione tecnica e le attrezzature complementari dei posti di lavoro e, se del caso, l'acquisto di attrezzature protettive personali supplementari. D'altronde, occorre considerare che dalla data di adozione della Direttiva 83/477/CEE, le imprese hanno avuto tutto il tempo di istituire un'infrastruttura tecnica che consenta di far fronte a un limite della concentrazione di fibre di amianto sul luogo di lavoro. Il metodo di misurazione con microscopia ottica descritta nella Direttiva 83/477/CEE rimanendo sempre d'applicazione nella proposta, anche se si fa riferimento al metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1997 [31], alle imprese non viene imposto alcun vincolo supplementare. [31] Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (1SBN 92 4 154496 1). Un altro aspetto importante della proposta è legato all'individuazione dell'amianto o dei materiali che lo contengono (articolo 10bis) negli edifici o in altre strutture, prima che vengano intrapresi dei lavori di manutenzione o di demolizione. Anche in questo caso si tratta solo di meglio orientare su di un aspetto specifico la valutazione del rischio che incombe al datore di lavoro e che deriva da tutta la legislazione comunitaria sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Lo stesso discorso si applica nei confronti della formazione dei lavoratori (articolo 12 bis). Questa proposta di modifica della direttiva non fa che esplicitare le modalità e il contenuto di questa disposizione, che appare in tutte le direttive "Salute e sicurezza sul lavoro" come elemento essenziale della prevenzione. La tenuta dei registri e delle cartelle cliniche (articolo 16) dei lavoratori è portata nella presente proposta da 30 a 40 anni, onde allineare le disposizioni relative all'esposizione all'amianto a quelle ad altri agenti dotati di attività cancerogena, che sono regolati dalla Direttiva 90/394/CEE. Nel caso specifico questo appare motivato, sulla base dei lunghi periodi di latenza fra esposizione ad amianto e comparsa del mesotelioma, la più grave come prognosi tra le neoplasie indotte da questa fibra minerale. c) Quali potenziali conseguenze economiche potrebbe avere la proposta- - Sull'occupazione La proposta non avrà effetti diretti sull'occupazione del settore. - Sugli investimenti La proposta non avrà effetti diretti sugli investimenti nel settore. - Sulla competitività delle imprese La proposta non avrà effetti diretti sulla competitività a breve e a lungo termine dell'industria europea. d) La proposta contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (obblighi ridotti o diversi, ecc.)- La presente proposta non contiene misure di esenzione né misure specifiche applicabili alle PMI, al contrario essa è diretta in gran parte alle piccole imprese. 3. Consultazione Elenco delle organizzazioni consultate sulla proposta e presentazione degli elementi essenziali della loro posizione. La consultazione sulla presente proposta si è articolata sui tre assi: (1) consultazione informale (tre riunioni, nel periodo novembre 1998 - giugno 1999) con i rappresentanti degli Stati membri, che ha portato a concordare un approccio generale da seguire onde rispondere al meglio alle conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998; (2) doppia consultazione con le parti sociali (terminate rispettivamente nell'agosto 2000 e nell'aprile 2001) in accordo con le disposizioni dell'articolo 138 paragrafo 2 e 3 del Trattato. Le organizzazioni consultate sono le 43 indicate nell'allegato alla Comunicazione della Commissione sulla promozione del dialogo sociale [32]; [32] COM(1998) 322 def. del 20.5.1998 (3) consultazione con il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, che si è conclusa con la riunione plenaria del 19 dicembre 2000. Tutte le parti consultate sono state abbastanza unanimi quanto ai principali elementi da prendere in considerazione nel quadro di una revisione della direttiva tendente a riallineare le misure sui lavoratori attualmente più esposti; in particolare i fabbisogni di individuazione della presenza dell'amianto, di sensibilizzazione, informazione e formazione dei lavoratori interessati, l'elaborazione di orientamenti e infine una riduzione ulteriore dei valori limite di esposizione professionali nonché un metodo unico di misurazione del tenore di fibre d'amianto nell'aria. In risposta alla domanda della Commissione sulla volontà di lanciare la procedura negoziale sulla base della proposta descritta nel suo documento consultivo, ai sensi degli articoli 138 (4) e 139 del Trattato, le parti sociali hanno espresso la loro opinione che l'iniziativa legislativa da parte della Commissione Europea è legittima e deve arrivare ad imporsi.