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Document 52001PC0409

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

/* COM/2001/0409 def. - CNS 2001/0161 */

GU C 270E del 25.9.2001, pp. 251–258 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0409

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004 /* COM/2001/0409 def. - CNS 2001/0161 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0251 - 0258


Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e il Madagascar è scaduto il 20.05.2001. Il nuovo protocollo, che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque malgasce per il periodo dal 21.05.2001 al 20.05.2004, è stato siglato tra le due parti il 12.03.2001.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le condizioni tecniche e finanziarie relative, concordate tra la CE e il Madagascar per il periodo dal 21.05.2001 al 20.05.2004.

Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta.

2001/0161 (CNS)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

[1] GU

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar [2], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

[2] GU L 73 del 18.03.1986, pag. 26.

(2) In seguito a tali negoziati, il 12 marzo 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti da circuizione: Spagna: 18 unità

Francia: 20 unità

Italia: 2 unità

b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 23 unità

Francia 10 unità

Portogallo 7 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001. [3]

[3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il.........

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2004

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 2001, sono concesse a 40 tonniere congelatrici con reti da circuizione e a 40 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia.

Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi, a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato a 825 000 EUR l'anno (di cui 308 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 novembre di ogni anno, e 517 000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).

2. La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 517 000 EUR, ripartito come appresso indicato:

a) finanziamento di programmi scientifici malgasci destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 80 000 EUR;

b) su richiesta del governo malgascio, detto finanziamento potrà assumere la forma di un contributo alle spese di partecipazione a riunioni internazionali destinate a migliorare tali conoscenze nonché la gestione delle risorse alieutiche;

c) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 EUR;

d) finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione, nonché sostegno alla formazione della gente di mare: 100 000 EUR;

e) aiuto allo sviluppo della pesca tradizionale: 70 000 EUR.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e d) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca entro il 30 novembre di ogni anno e versati sui conti bancari delle autorità malgasce competenti.

3. Gli importi di cui al punto c) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca e versati sui conti bancari da esso indicati in funzione delle spese sostenute.

4. Le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, al più tardi tre mesi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 1, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al ministero responsabile per la pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, la Commissione delle Comunità europee, previa consultazione delle autorità malgasce competenti nell'ambito di una commissione mista, può riesaminare i pagamenti di cui trattasi.

Articolo 4

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 de presente protocollo, l'accordo di pesca può essere sospeso.

Articolo 5

Qualora gravi circostanze, a esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità economica europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e una volta che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi comunitarie a pescare nelle acque malgasce è la seguente:

a) Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione delle Comunità europee presenta contemporaneamente alle autorità malgasce:

- una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto;

- una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza.

La domanda di licenza va compilata sul formulario appositamente previsto dal Madagascar, secondo il modello riportato nell'appendice 1 e deve essere corredata della prova del pagamento dell'anticipo a carico dell'armatore.

b) La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee e in caso di forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. L'armatore di quest'ultima consegna la licenza annullata al ministero malgascio responsabile per la pesca tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,

- il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5 dell'accordo.

c) La licenza è rilasciata dalle autorità malgasce al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.

d) La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità malgasce, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità malgasce incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo.

e) Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.

f) Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le autorità malgasce comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni e degli anticipi.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

a) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

b) Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 500 EUR, per tonniera con reti da circuizione, di 1 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali anticipi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 100 tonnellate, 60 tonnellate e 44 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI

a) Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i dati relativi alle proprie catture al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, tramite la Delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar, secondo le seguenti modalità:

Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 30 settembre di ogni anno.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture.

b) In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, le autorità malgasce si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice finché non siano state espletate le formalità prescritte. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar ne viene immediatamente informata.

c) Il computo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, tenendo conto degli anticipi versati e dei canoni indicati sopra al punto 2.b. Tale computo si basa sulle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore, confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Unità statistica tonniera di Antsiranana (USTA).

Il computo degli anticipi, effettuato dalla Commissione delle Comunità europee, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, il computo degli anticipi è inviato agli armatori.

In caso di disaccordo, le parti si consultano per effettuare il computo definitivo che viene quindi comunicato agli armatori.

Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi malgasci della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo.

Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra al punto 2.b), l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

4. COMUNICAZIONI

Il comandante notifica con almeno 24 ore di anticipo, al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, via radio (frequenza duplex 8755 Tx 8231 Rx USB) o per fax (n. 261 - 20 - 22 49014), l'intenzione di entrare con la propria nave nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.

Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli comunica altresì i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di pesca malgascia.

La trasmissione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi nel Madagascar.

5. OSSERVATORI

Su richiesta del ministero responsabile per la pesca, le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal ministero responsabile per la pesca, ma in linea di massima essa non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero responsabile per la pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca.

L'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della pesca almeno due (2) giorni prima dell'arrivo della nave in un porto malgascio.

L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca), tramite il raccomandatario, 17 EUR per giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave tonniera con reti da circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie.

Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico del governo malgascio. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore fuori del Madagascar sono a carico dell'armatore.

Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30% delle navi comunitarie operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore fino al suo imbarco effettivo.

6. IMBARCO DI MARINAI

In tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il salario del marinaio imbarcato è stabilito di comune accordo tra il raccomandatario degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il regime di previdenza sociale.

I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati.

Se tutta la flotta delle tonniere con reti da circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà proporzionale alla durata della campagna di pesca; tale somma sarà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero sarà comunicato ai raccomandatari.

7. ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa.

Qualora il ministero responsabile per la pesca decida di installare dispositivi sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione delle Comunità europee nonché i raccomandatari degli armatori interessati, indicando le coordinate geografiche di tali dispositivi.

A partire dal trentesimo giorno dopo la notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia dai dispositivi suddetti. L'eventuale loro smantellamento deve essere comunicato senza indugio alle stesse parti.

8. USO DELLE ATTREZZATURE PORTUALI

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.

9. ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti a qualsiasi funzionario malgascio debitamente autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

Le navi comunitarie che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllate via satellite secondo condizioni da definire di comune accordo tra le parti.

10. TRASBORDI

In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti da circuizione consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgasce competenti per la pesca i pesci che non conservano.

11. PRESTAZIONI DI SERVIZI

Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia cercheranno di privilegiare le prestazioni di servizi malgasce (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).

12. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

a) Trasmissione delle informazioni

Entro 48 ore, il ministero malgascio responsabile per la pesca informa la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di una nave comunitaria operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti relativi, l'infrazione può essere definita:

- mediante procedura transattiva; in tal caso l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;

- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.

c) Si ottiene lo svincolo della nave e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta;

- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

-

Appendice 1

FORMULARIO PER UNA DOMANDA DI LICENZA

1. Nuova domanda o rinnovo:...............................................................................................

2. Nome della nave e bandiera:..........................................................................................................

3. Periodo di validità: dal ...al....

4. Nome dell'armatore:.....................................

5. Indirizzo dell'armatore:.................................................................................................

6. Nome e indirizzo del noleggiatore, se diversi dai punti 4 e 5: .....................................................................................................................................................

7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar: .................................................. ..................................................................................................................

8. Nome del comandante della nave:.....................................................................................

9. Tipo di nave:.......................................

10. Numero di matricola:...................

11. Identificazione esterna della nave: .......................................................................

12. Porto e paese di registrazione: ............................................................................

13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave: ..............................................

14. Stazza lorda e stazza netta della nave:...................................................................

15. Marca e potenza del motore principale:....................:...........................................................

16. Potenza di congelazione (t/g): ............................................................................

17. Capacità di stivaggio (m³) :..........................................

18. Indicativo di chiamata e frequenza: .............................................................................................

19. Altri impianti di comunicazione (telex, fax): ..................................

20. Attrezzature per la pesca: ...........................................................................

21. Numero dei membri dell'equipaggio per nazionalità:............

22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegare licenza):......................... ......

Il sottoscritto ..................................................................... certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

...................................................... ..................................

(timbro e firma dell'armatore) (Data)

Appendice 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

IMBARCO DEGLI OSSERVATORI

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare prendono a bordo un osservatore del Centro di sorveglianza della pesca munito di una tessera professionale e di un libretto per marittimi. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di sorveglianza della pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

A bordo l'osservatore:

1. osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi;

2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

5. raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza a bordo;

6. prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

7. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave;

8. redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, con copia alla Delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:

1. permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e di restarvi per il periodo indicato nella domanda;

2. fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;

3. fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca malgascia;

4. dare la posizione della nave (longitudine e latitudine);

5. inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti di comunicazione presenti a bordo della nave;

6. consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di trasformazione e di deposito;

7. permettere il prelievo di campioni;

8. fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a detrimento delle capacità di deposito della nave;

9. prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della nave;

10. permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la sua permanenza a bordo;

11. se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli vitto e alloggio, assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave.

1. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie

Attività: Accordi internazionali in materia di pesca

denominazione dell'azione: Nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Madagascar

1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca"

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 2,475 milioni di euro in SI

2.2 Periodo di applicazione: 2001 - 2004

(anni di inizio e di scadenza)

2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 2,475 milioni di euro

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

( Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le righe necessarie, se le misure in questione incidono su più linee di bilancio )

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

- Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma

- Accordo di pesca CE/Madagascar (regolamento del Consiglio n. 780/86/CE del 24.02.86)

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar è scaduto il 20 maggio 2001.

Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca (soprattutto pesca del tonno) nella zona economica esclusiva (ZEE) del Madagascar, secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e i responsabili malgasci alla fine dei negoziati svoltisi ad Antananarivo dall'8 al 10 marzo 2001.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La valutazione del protocollo scaduto (1998/2001) è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione. Da essa risulta che l'utilizzazione media del protocollo per quanto riguarda le licenze è stata più che soddisfacente sia per la categoria delle tonniere con reti da circuizione (80%) che per quella dei pescherecci con palangari di superficie (86%). (Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1998/01 corrispondono a 45 tonniere con reti da circuizione e 30 pescherecci con palangari di superficie).

Per quanto riguarda le catture, negli ultimi tre anni (1998/2000) la media è stata di 7 360 tonnellate annue contro un quantitativo di riferimento stimato a 9 500 tonnellate/anno.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Il protocollo siglato il 12 marzo 2001 prevede possibilità di pesca per 40 tonniere con reti da circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie, il che corrisponde globalmente a cinque navi in più rispetto al protocollo precedente (+6%).

Il quantitativo di riferimento è passato da 9 500 tonnellate a 11 000 tonnellate annue. Tale aumento è giustificato dai quantitativi delle catture registrate e dall'aumento delle possibilità di pesca in termini di numero di navi.

Il costo unitario per ciascuna tonnellata di tonno catturato ammonta a 75 EUR a carico della Comunità in funzione del quantitativo di riferimento e a 25 EUR a carico degli armatori (nel protocollo 1998/2001 il costo unitario era rispettivamente di 80 EUR per la CE e di 20 EUR per gli armatori). [4]

[4] Il valore commerciale del tonno può variare tra 500 e 1000 EUR alla tonnellata a seconda delle specie.

Nell'ambito del nuovo protocollo (2001/04) la CE pagherà quindi una contropartita finanziaria complessiva di 2 475 000 EUR (nell'arco di tre anni ) contro 2 280 000 EUR del protocollo 1998/01 (pari ad un aumento dell'8,5%). Il 62,6% dell'importo (pari a 1 551 000 EUR) sarà destinato al finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca nel Madagascar (finanziamento di programmi scientifici; sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca; finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione; aiuti alla pesca tradizionale). Questi importi saranno messi a disposizione delle autorità malgasce per quote annuali.

L'importo della compensazione finanziaria (308 000 EUR/anno) sarà versato entro il 30 novembre di ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità malgasce.

Una caratteristica della pesca tonniera, direttamente legata alla natura altamente migratrice di questo pesce, è che il livello delle catture in una data zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra.

Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un paese terzo. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto dagli altri accordi concernenti la pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario direttamente proporzionale ad un quantitativo previsto di catture (quantitativo di riferimento), calcolato sulla base della media delle catture constatate negli anni precedenti, eventualmente aggiustato in funzione del numero delle navi autorizzate a pescare. Se le catture superano il quantitativo di riferimento, la Comunità paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se le catture effettive sono inferiori a quelle previste, il paese terzo trattiene la somma inizialmente versata.

Va poi sottolineato che nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi.

5.3 Modalità di attuazione

L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua delegazione nel Madagascar.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Costo totale tenuto conto della durata triennale del protocollo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR 1 151 986

Anni 3

EUR 3 455 958

Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro dell'unità della DG Pesca competente per la pratica in questione.

Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività dell'unità, ma ciò non comporta automaticamente incidenze specifiche sulle spese amministrative.

In effetti anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe comportato un onere di lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

L'importo della compensazione finanziaria (308 000 EUR/anno) sarà versato entro il 30 novembre di ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità malgasce. L'impiego della compensazione è di esclusiva competenza dello Stato malgascio.

Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche (517 000 EUR all'anno) sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca per quote annuali, secondo la ripartizione indicata all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. Gli importi destinati al finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione sono corrisposti in funzione delle spese sostenute.

Ogni anno, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere inviata alla Commissione una relazione sull'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni specifiche. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione della realizzazione effettiva delle azioni previste.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista

Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del presente protocollo, la CE e il Madagascar possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per controllare la corretta applicazione del protocollo.

La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia per quanto riguarda il rilascio delle licenze che per le catture.

Per quanto concerne le azione specifiche, vedi sopra.

9. MISURE ANTIFRODE

Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole, salvo l'obbligo di presentare alla Commissione, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Sono soggette all'obbligo di presentare una relazione annuale sulla realizzazione dell'azione e sui risultati ottenuti tutte le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di riesaminare i pagamenti in funzione della realizzazione effettiva delle azioni.

Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base garantita.

Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare una dichiarazione delle catture (da trasmettere alla Commissione e alle autorità malgasce), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni..

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