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Document 52001PC0400

    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità

    /* COM/2001/0400 def. - CNS 2001/0164 */

    GU C 270E del 25.9.2001, p. 259–265 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0400

    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità /* COM/2001/0400 def. - CNS 2001/0164 */

    Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0259 - 0265


    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. introduzione

    1. Nella sua comunicazione del 5 novembre 1997 intitolata "Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea" [1] la Commissione ha sottolineato la necessità di un'azione coordinata a livello europeo per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa al fine di contribuire al conseguimento di alcuni obiettivi quali ridurre le distorsioni ancora esistenti nel mercato interno, prevenire eccessive perdite di gettito fiscale e conferire ai regimi fiscali un indirizzo più favorevole all'occupazione. Il Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 [2] ha proceduto ad un ampio dibattito sulla base di tale comunicazione, ha espresso il suo accordo in merito ad una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, ha approvato un testo sulla tassazione dei redditi da risparmio quale base per una direttiva in materia e ha rilevato la necessità che la Commissione presentasse una proposta di direttiva sui pagamenti di interessi e di royalties tra imprese. In linea con l'accordo del 1° dicembre 1997, la Commissione ha adottato il 4 marzo 1998 [3] una proposta di direttiva concernente un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi e il 20 maggio 1998 [4] una proposta di direttiva intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità.

    [1] COM(1997) 564 def. del 5.11.1997.

    [2] GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

    [3] GU C 123 del 22.4.1998, pag. 9.

    [4] GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 13.

    2. Il 10 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha emesso il suo parere sulla proposta di direttiva intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità [5]. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 24 febbraio 1999 [6]. Nel luglio 1998, sotto la Presidenza dell'Austria, il Consiglio ha iniziato a discutere la proposta di direttiva. Negli ultimi tre anni la proposta è stata oggetto di un intenso dibattito, a livello sia politico che tecnico, nel corso del quale il Consiglio ha elaborato un'impostazione notevolmente diversa in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

    [5] GU C 150 del 28.5.1999, pag. 184.

    [6] GU C 116 del 28.4.1999, pag. 18.

    3. In linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997, la Commissione aveva basato la sua proposta di direttiva su una soluzione di compromesso nota come "modello di coesistenza", secondo cui ciascuno Stato membro avrebbe potuto scegliere se applicare una ritenuta fiscale sui pagamenti di interessi corrisposti a persone fisiche residenti in altri Stati membri oppure trasmettere informazioni allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tuttavia, al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 [7] gli Stati membri convenivano all'unanimità che l'obiettivo finale dell'UE dovesse essere lo scambio di informazioni, sulla più ampia base possibile, conformemente agli sviluppi internazionali. Veniva altresì convenuto che soltanto un numero limitato di Stati membri specificati avrebbe potuto applicare una ritenuta fiscale per un periodo transitorio, e tali Stati membri convenivano di procedere allo scambio di informazioni non appena le condizioni lo avrebbero consentito, e in ogni caso non oltre sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. I medesimi Stati membri inoltre convenivano di trasferire una quota appropriata delle loro entrate allo Stato di residenza dell'investitore. Al fine di tutelare la competitività dei mercati finanziari dell'UE, si conveniva che, non appena raggiunto un accordo in sede di Consiglio sul contenuto sostanziale della direttiva e prima della sua adozione, la Presidenza e la Commissione avrebbero immediatamente avviato discussioni con gli Stati Uniti e con paesi terzi chiave (Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra e San Marino) per promuovere l'adozione di misure equivalenti in tali paesi; contemporaneamente, gli Stati membri interessati si impegnavano a promuovere l'adozione delle stesse misure in tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (le Isole Normanne, l'Isola di Man, nonché i territori dipendenti o associati nei Caraibi). Una volta ottenute sufficienti assicurazioni riguardo all'applicazione delle stesse misure nei territori dipendenti o associati e di misure equivalenti nei paesi terzi suddetti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, deciderà al riguardo dell'adozione e dell'attuazione della direttiva al più tardi il 31 dicembre 2002. Il Consiglio infine conveniva sull'opportunità di proseguire i lavori su tale base al fine di raggiungere un accordo sul pacchetto fiscale nel suo insieme secondo un calendario parallelo per le varie parti del pacchetto (tassazione dei redditi da risparmio, codice di condotta e interessi e royalties). In particolare, il Consiglio europeo di Feira incaricava il Consiglio ECOFIN di ricercare un accordo sul contenuto essenziale della direttiva sul risparmio, compreso il livello della ritenuta fiscale, entro la fine del 2000.

    [7] Allegato IV delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000, Comunicato stampa n. 200/1/00 del 19.6.2000, pubblicato sul sito web del Consiglio dell'Unione europea (http://ue.eu.int).

    4. Nella sessione del 26 e 27 novembre 2000 [8], il Consiglio ECOFIN ha approvato all'unanimità il contenuto essenziale della direttiva sul risparmio e le condizioni di attuazione della stessa, comprese le modalità di transizione tra le varie fasi. In particolare, è stato concordato che tutti gli Stati membri avrebbero applicato lo scambio di informazioni con ognuno degli altri Stati membri 7 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva. Soltanto Austria, Belgio e Lussemburgo opteranno per il sistema della ritenuta fiscale durante il periodo transitorio. Il livello della ritenuta applicata dai tre Stati è stato convenuto nella misura del 15% per i primi tre anni del periodo transitorio e poi del 20% sino alla fine di tale periodo. E' stato inoltre concordato che tali Stati membri trasferiranno il 75% delle entrate percepite a titolo di ritenuta allo Stato di residenza dell'investitore. Durante il periodo transitorio, gli altri Stati membri trasmetteranno automaticamente informazioni a tali tre Stati senza esigere condizioni di reciprocità. Il Consiglio ECOFIN ha altresì convenuto che il campo d'applicazione della direttiva dovrà comprendere gli interessi su crediti di qualsiasi natura, in particolare i redditi da obbligazioni nazionali o internazionali, gli interessi maturati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di tali crediti, gli interessi capitalizzati su obbligazioni a tasso zero e su prodotti similari, nonché i redditi distribuiti da fondi di investimento e gli interessi capitalizzati conseguiti attraverso fondi a capitalizzazione nella misura in cui tali redditi o interessi siano connessi a crediti. Rientreranno nel campo d'applicazione della direttiva anche i redditi similari derivanti da strutture utilizzate in sostituzione di fondi d'investimento collettivo (trust, partnership, etc.). Per evitare turbative del mercato, il Consiglio ECOFIN ha convenuto che è opportuno prevedere, per la durata del periodo transitorio, una clausola di salvaguardia ("grandfathering clause") per escludere dal campo d'applicazione della direttiva i redditi derivanti da titoli di debito negoziabili il cui prospetto sia stato approvato anteriormente al 1° marzo 2001 o, in mancanza di prospetto, che siano stati emessi prima di tale data (l'applicazione della clausola di salvaguardia alle ulteriori emissioni di tali titoli effettuate dopo il 1° marzo 2001 è stata definita nelle conclusioni ECOFIN supplementari adottate il 2 marzo 2001 [9]). Il Consiglio ECOFIN ha anche confermato che, in linea con la proposta della Commissione del 1998 e con le conclusioni ECOFIN del 1° dicembre 1997, la direttiva dovrà rimanere basata sul principio dell'agente pagatore. L'agente pagatore è l'ultimo intermediario, nell'ambito di ogni data catena di intermediari, che paga gli interessi direttamente al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Il Consiglio ECOFIN ha tuttavia convenuto di apportare alcuni miglioramenti al metodo dell'agente pagatore al fine di aumentare l'efficacia della direttiva proposta. Ha inoltre concordato le procedure minime che gli agenti pagatori devono applicare per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

    [8] Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 26/27 novembre 2000, Comunicato stampa n. 13861/00 (Press 453) del 26.11.2000, pubblicato sul sito web del Consiglio dell'Unione europea.

    [9] Decisioni adottate mediante procedura scritta, Comunicato stampa n. 6744/01 (Press 85) del 2.3.2001, pubblicato sul sito web del Consiglio dell'Unione europea.

    5. La Commissione appoggia pienamente la nuova impostazione adottata dal Consiglio ECOFIN che ha come obiettivo finale lo scambio di informazioni, su una base internazionale il più ampia possibile. Tale impostazione riflette la tendenza internazionale verso un'intensificazione della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Si deve tuttavia riconoscere che questa impostazione comporta un significativo scostamento dalla proposta di direttiva del 1998 e dalle conclusioni ECOFIN del 1° dicembre 1997 sulle quali essa era basata. Come osservato sopra, la proposta di direttiva del 1998 era fondata su un modello di coesistenza, che conferiva agli Stati membri la facoltà di scegliere se applicare una ritenuta fiscale o trasmettere informazioni sui pagamenti di interessi corrisposti alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Secondo la nuova impostazione approvata dal Consiglio ECOFIN, tutti gli Stati membri saranno infine tenuti a procedere allo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi transfrontalieri. Il sistema della ritenuta fiscale sarà applicato da un numero limitato di Stati membri e soltanto per un periodo transitorio.

    6. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la sua proposta di direttiva del 1998 non rifletta più l'opinione comune degli Stati membri. Dato il carattere sostanziale delle modifiche convenute dal Consiglio, essa ha deciso di ritirare tale proposta e di presentarne una nuova. La proposta di direttiva del 1998 viene ritirata in concomitanza della presentazione della nuova proposta. Quest'ultima è intesa a riflettere il più fedelmente possibile l'accordo ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, i cui elementi essenziali sono esposti sopra.

    2. Commento sugli articoli della proposta di direttiva

    Capitolo I: Disposizioni introduttive

    Articolo 1

    1. La presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che sono generalmente inclusi nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti in tutti i 15 Stati membri. L'applicazione della direttiva è limitata ai pagamenti di interessi transfrontalieri e non ha ripercussioni sui regimi interni degli Stati membri in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

    2. La direttiva si applica ai pagamenti di interessi effettuati all'interno della Comunità, a prescindere dal luogo di stabilimento dell'emittente del titolo che produce gli interessi. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare che gli agenti pagatori stabiliti sul suo territorio assolvano gli obblighi che sono stati loro assegnati ai fini dell'applicazione della direttiva.

    Articolo 2

    1. Per beneficiario effettivo si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi a proprio vantaggio. I pagamenti di interessi effettuati a favore di società o di altre persone giuridiche sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva. Per non imporre agli agenti pagatori oneri amministrativi troppo elevati, la direttiva si applica indipendentemente dal fatto che i pagamenti di interessi costituiscano redditi d'impresa o di investimenti privati della persona fisica. A fini di semplificazione per gli agenti pagatori, il destinatario di un pagamento di interessi è in generale considerato il beneficiario effettivo di tale pagamento a meno che dimostri di non averlo ricevuto a proprio vantaggio. Il destinatario non è considerato il beneficiario effettivo se agisce come agente pagatore per un'altra persona fisica. In tal caso è tenuto ad assolvere gli obblighi che la direttiva impone agli agenti pagatori. Il destinatario, inoltre, non è considerato il beneficiario effettivo se agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti siano soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio [10] o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In tali situazioni il destinatario non è il beneficiario effettivo né agisce come agente pagatore ai sensi della direttiva in quanto non paga interessi a una persona fisica. Egli è infatti un "agente intermediario". Le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, fanno parte di una categoria residua di entità per la quale si sono ritenute necessarie ulteriori salvaguardie. L'obbligo del destinatario di comunicare denominazione e indirizzo dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'operatore economico che effettua il pagamento degli interessi, come pure l'obbligo dell'operatore economico di trasmettere tali informazioni al suo Stato membro di stabilimento, hanno lo scopo di garantire che lo Stato membro di stabilimento dell'entità sia avvisato del fatto che a quest'ultima sono stati pagati degli interessi. La lettera (c) è intesa a coprire la situazione di un destinatario che agisce come mandatario di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo. Questa situazione differisce dalla lettera (a) in quanto il destinatario non è un operatore economico che agisce come agente pagatore.

    [10] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

    2. Il paragrafo 2 si riferisce alla situazione in cui un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali il destinatario del pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo. In tal caso l'agente pagatore deve prendere misure adeguate per determinare l'identità del vero beneficiario effettivo. Tuttavia, se l'agente pagatore non è in grado di identificarlo, continua a considerare il destinatario come beneficiario effettivo.

    Articolo 3

    1. Questo articolo indica le norme minime per la determinazione dell'identità e della residenza del beneficiario effettivo. Gli Stati membri che lo desiderino possono imporre obblighi più rigorosi agli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio. Per tutelare la competitività dei mercati finanziari dell'UE, è importante far sì che tali ulteriori obblighi non siano troppo gravosi per gli operatori di mercato.

    2. Il paragrafo 2 fissa le norme minime per la determinazione dell'identità del beneficiario effettivo. Viene fatta una distinzione tra le relazioni contrattuali avviate prima della data di attuazione della direttiva e quelle avviate a tale data o successivamente. Per le relazioni contrattuali avviate prima della data di attuazione della direttiva l'identità del beneficiario effettivo è composta dal suo nome e indirizzo. L'agente pagatore determina il nome e l'indirizzo del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni di cui già è in possesso. Le istituzioni finanziarie sono già tenute a determinare l'identità dei loro clienti abituali in base alle regole sulla conoscenza dei clienti ("know-your-customer") nel quadro della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [11]. Per quanto riguarda la loro clientela esistente gli agenti pagatori dovrebbero pertanto essere in grado di basarsi per quanto possibile sulle informazioni raccolte per altri scopi. Per le relazioni contrattuali stabilite alla data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'identità è composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche dal codice fiscale o altro codice di identificazione o, in mancanza di tale codice, dalla data e dal luogo di nascita del beneficiario effettivo. Alcuni Stati membri attribuiscono un codice fiscale unico a ciascun contribuente. Altri Stati membri, pur non avendo tali codici fiscali, usano codici di identificazione unici per altri fini più generali. Se non è disponibile un codice di identificazione unico, l'agente pagatore deve determinare data e luogo di nascita del beneficiario effettivo.

    [11] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

    3. Il paragrafo 3 fissa le norme minime per la determinazione della residenza del beneficiario effettivo. Si possono distinguere tre periodi. Per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2001, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare in applicazione della direttiva 91/308/CEE. Per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'agente pagatore deve operare una distinzione tra le persone fisiche che si dichiarano residenti in un paese terzo, e che quindi non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, e quelle che si dichiarano residenti in uno Stato membro. Se una persona fisica titolare di un passaporto comunitario o di un documento ufficiale analogo si dichiara residente in un paese terzo, la residenza deve essere determinata sulla base di un certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona afferma di essere residente. Lo scopo di questa disposizione è impedire che persone fisiche che hanno rapporti noti con uno Stato membro evitino l'applicazione della direttiva sostenendo falsamente di essere residenti in un paese terzo. In tutti gli altri casi la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo abituale del beneficiario effettivo. Spetta agli Stati membri stabilire le norme particolareggiate per la verifica dell'indirizzo abituale attuale del beneficiario effettivo. In pratica, gli Stati membri, secondo le regole nazionali sulla conoscenza dei clienti, già fanno ricorso ad una serie di modalità diverse per la verifica degli indirizzi, quali la consultazione delle liste elettorali ovvero di agenzie di informazioni commerciali, la richiesta di esaminare bollette recenti di pubblici servizi ovvero cartelle esattoriali relative a tributi locali ovvero estratti-conto di banche o di società di credito edilizio, oppure la consultazione degli elenchi telefonici locali. Per le relazioni contrattuali avviate tra il 1° gennaio 2001 e la data di attuazione della direttiva, l'agente pagatore deve verificare la residenza del beneficiario effettivo secondo la procedura relativa alle relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data. L'obbligo legale dell'agente pagatore di applicare le procedure indicate nella direttiva sorge soltanto in corrispondenza della data di attuazione della stessa da parte del suo Stato membro di stabilimento. Da tale data in poi l'agente pagatore dovrà determinare la residenza dei suoi nuovi clienti, e verificare la residenza di quei clienti esistenti con i quali ha stabilito relazioni contrattuali il 1° gennaio 2001 o dopo tale data, secondo la procedura di cui alla lettera (b).

    Articolo 4

    1. Per agente pagatore si intende l'operatore economico che paga interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Per operatore economico si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che paga interessi nel corso della sua attività professionale o commerciale. Si considera che un operatore economico "attribuisce il pagamento di interessi" se ha l'incarico di assegnare l'attribuzione individuale degli interessi per conto del beneficiario effettivo. In termini di mercato tale operatore economico sarebbe spesso indicato come "collecting agent". Lo scopo di questa definizione è garantire l'identificazione di un solo agente pagatore in ogni data catena di intermediari. Quando gli interessi sono pagati al beneficiario effettivo direttamente dal debitore, quest'ultimo è identificato come l'agente pagatore. Se invece il pagamento degli interessi è effettuato tramite diversi intermediari incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi, per "agente pagatore" si intende soltanto l'ultimo intermediario che paga gli interessi direttamente al beneficiario effettivo o che attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Occorre tuttavia sottolineare che una banca o un'altra istituzione autorizzata ad accettare depositi non è un "agente pagatore" in relazione agli importi di interessi che accredita sul conto dei suoi clienti a meno che non abbia essa stessa pagato tali interessi o attribuito il pagamento di tali interessi.

    2. Il paragrafo 2 estende la definizione di agente pagatore. Un'entità contemplata da questa disposizione è considerata un agente pagatore alla percezione degli interessi anziché al pagamento degli interessi ad un beneficiario effettivo. Questo paragrafo è inteso a coprire una categoria residua di entità che rispetto alle altre categorie potrebbe non essere soggetta ad una vigilanza altrettanto stretta da parte del fisco. Lo scopo di questa disposizione è garantire che tali entità assolvano i loro obblighi di agenti pagatori. Essa pertanto si applica soltanto alle entità stabilite in uno Stato membro. È prevista l'esecuzione di una serie di prove successive per determinare se un'entità rientri o meno nell'ambito di questa disposizione. Vi possono essere sovrapposizioni tra le varie prove ed è sufficiente che un'entità sia esclusa in una qualsiasi di esse. Spetta agli Stati membri stabilire i meccanismi dettagliati per l'esecuzione delle prove. Tuttavia, tali meccanismi dovrebbero avere come criterio base quello di ridurre gli oneri amministrativi degli agenti pagatori. Un'entità è considerata un agente pagatore ai sensi di questo paragrafo quando non è né una persona giuridica né un'entità i cui profitti siano soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, né un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE. Al fine di informare lo Stato membro di stabilimento dell'entità del fatto che un'entità nel suo territorio si deve considerare un agente pagatore alla percezione, l'operatore economico che paga gli interessi all'entità in questione deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento la denominazione e l'indirizzo di tale entità e l'importo totale degli interessi pagati alla stessa. Queste informazioni saranno poi trasmesse allo Stato membro di stabilimento dell'entità in questione. Un'entità che è considerata un agente pagatore ai sensi di questo paragrafo e che non ha esercitato l'opzione di cui al paragrafo 3 non è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla direttiva se successivamente paga interessi ad un beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore di un beneficiario effettivo. Tali pagamenti successivi esulano dal campo d'applicazione della direttiva.

    3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere di essere trattata come un OICVM ai fini della presente direttiva (anche se non è un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE). Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate per l'esercizio di questa opzione. Nell'ambito di tali norme gli Stati membri avranno la facoltà di consentire l'esercizio dell'opzione in alcune circostanze ma non in altre, in particolare al fine di impedire abusi. L'entità che esercita questa opzione non è considerata un agente pagatore ai sensi del paragrafo 2, ma diventa un agente pagatore ai sensi del paragrafo 1 se successivamente paga interessi a un beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore di un beneficiario effettivo. Per ogni pagamento di interessi che effettua essa è tenuta ad eseguire la serie di prove di cui al paragrafo 2 al fine di stabilire se tale pagamento rientri nell'ambito della direttiva. L'entità deve informare il suo Stato membro di stabilimento del fatto che intende esercitare l'opzione.

    4. Se l'operatore economico che paga gli interessi e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, la direttiva non impone all'operatore economico obblighi di informazione. In base al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro in questione prendere i provvedimenti necessari per far sì che l'entità in questione rispetti poi gli obblighi che incombono agli agenti pagatori.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione quali sono le loro autorità competenti ai fini della direttiva. A fini di trasparenza, la Commissione intende compilare e pubblicare un elenco delle autorità competenti notificate dagli Stati membri. Per "autorità competente" dei paesi terzi si intende la loro autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali. Per i paesi terzi che non abbiano concluso tali convenzioni, l'autorità competente è quella competente a rilasciare certificazioni che attestino il domicilio ai fini fiscali.

    Articolo 6

    1. Questo articolo contiene la definizione di "pagamenti di interessi" ai fini della direttiva.

    a) Alla lettera (a) è definito l'ambito dei crediti contemplati dalla direttiva. Questa definizione segue la definizione di interessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del modello di convenzione OCSE sulla tassazione di redditi e capitali. Essa chiaramente comprende depositi in contanti e cauzioni in forma liquida, ma anche tutti i tipi di di obbligazioni di emittenti privati e tutti i tipi di titoli del debito pubblico nonché tutti i titoli negoziabili similari. Le obbligazioni corredate di una clausola di partecipazione agli utili del debitore si devono considerare produttive di interessi e non di dividendi, a meno che i fondi prestati non partecipino effettivamente ai rischi sostenuti dal debitore.

    b) Ai sensi della lettera b) sono inclusi nella definizione di "pagamenti di interessi" anche gli interessi maturati o capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a). Sono compresi anche gli interessi maturati o capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle obbligazioni a tasso zero, di obbligazioni emesse sotto la pari e di crediti similari.

    c) La lettera c) estende la definizione di "pagamenti di interessi" ai redditi distribuiti da OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE, da entità che hanno scelto di essere trattate come tali a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e da organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell'UE. Questa disposizione è intesa a garantire che i redditi da risparmio ricevuti indirettamente tramite tali organismi ed entità rientrino anch'essi nell'ambito della direttiva.

    Ai fini della direttiva, il termine "OICVM" comprende tutti gli organismi di investimento collettivo conformi ai requisiti generali della direttiva 85/611/CEE. Il termine "organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7" copre tutti gli organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalla composizione del loro attivo. Sono compresi gli organismi che, se stabiliti in uno Stato membro, sarebbero stati considerati OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE, ma anche tutti gli altri tipi di strutture di investimento collettivo (ad es. i club di investimento).

    I redditi distribuiti dai suddetti organismi ed entità sono inclusi nella definizione di pagamenti di interessi nella misura in cui tali redditi derivano da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo il cosiddetto "approccio della trasparenza" ("look-through approach"). Il riferimento ai "pagamenti di interessi" è inteso a coprire tutti i tipi di pagamenti di interessi di cui all'articolo 6. Sono compresi gli interessi pagati a detti organismi o entità sui crediti di cui sono detentori, ma anche gli interessi maturati o capitalizzati che essi realizzano alla cessione, al rimborso o al riscatto di tali crediti. Sono altresì compresi i redditi distribuiti a detti organismi o entità da altri organismi o entità similari se tali redditi provengono da pagamenti di interessi, o i redditi realizzati dagli organismi o dalle entità alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni azionarie in altri organismi o entità similari, se questi ultimi hanno investito più del 40% del loro attivo in crediti. Se tali partecipazioni non fossero incluse, sarebbe possibile per i suddetti organismi o entità evitare l'applicazione della direttiva detenendo i crediti non direttamente, bensì tramite altri organismi o entità similari.

    Il riferimento a pagamenti di interessi "tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2" è inteso a garantire l'inclusione di redditi distribuiti dai suddetti organismi o entità che derivino dalle loro partecipazioni in strutture di investimento appartenenti alla categoria residua di entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    d) La lettera d) estende la definizione di "pagamenti di interessi" ai redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in entità che hanno scelto di essere trattate come tali a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e in organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell'UE, se tali organismi ed entità hanno investito oltre il 40% del loro attivo in crediti. Questa disposizione è intesa a garantire che gli interessi maturati o capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle partecipazioni nei suddetti organismi o entità rientrino anch'essi nell'ambito della direttiva. A fini di semplificazione per gli agenti pagatori, la soglia del 40% elimina la necessità di determinare l'origine dei redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle partecipazioni in detti organismi o entità. Se un organismo o un'entità raggiunge la soglia del 40%, l'intero reddito si considera un "pagamento di interessi".

    La soglia del 40% non si applica soltanto ai crediti ma anche alle partecipazioni in altri organismi o entità similari. Se la prova di composizione dell'attivo fosse applicata soltanto ai crediti detenuti direttamente, sarebbe possibile per un organismo a capitalizzazione di evitare l'applicazione della direttiva detenendo i crediti tramite altri organismi o entità similari. La soglia del 40% deve essere applicata ad ogni livello successivo; ossia, se un organismo detiene una partecipazione in un altro organismo che raggiunge la soglia del 40%, tale partecipazione è interamente presa in considerazione al momento di verificare l'eventuale raggiungimento della soglia del 40% da parte del primo organismo; se, invece, il secondo organismo non raggiunge la soglia, la partecipazione è interamente esclusa al momento di verificare l'eventuale raggiungimento della soglia da parte del primo organismo.

    Si noti che a particolari organismi o entità possono applicarsi sia la lettera c) che la lettera d), se essi distribuiscono solo una parte dei loro redditi derivanti da interessi su crediti e capitalizzano il resto.

    2. In alcune situazioni l'agente pagatore può non essere in grado di determinare quale parte dei redditi di cui al paragrafo 1, lettera c) derivi da pagamenti di interessi. Questo paragrafo stabilisce che in tali situazioni l'importo totale dei redditi distribuiti dagli organismi o entità in questione viene considerato un pagamento di interessi.

    3. Possono esservi casi in cui un agente pagatore non dispone di informazioni sulla percentuale di attivo che gli organismi o le entità di cui al paragrafo 1, lettera d) hanno investito in crediti; ad es., il caso in cui un organismo di investimento collettivo stabilito fuori dell'UE si rifiuta di rivelare la composizione del suo attivo. Il paragrafo 3 prevede che in tali situazioni la percentuale si consideri superiore al 40%. Pertanto il reddito derivante dall'organismo o entità in questione viene incluso nella definizione di pagamento di interessi.

    4. Il paragrafo 4 estende la definizione di "pagamenti di interessi" agli interessi percepiti da un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sia considerata un agente pagatore alla percezione degli interessi. Ai fini della direttiva, la percezione degli interessi è considerata un pagamento di interessi da parte dell'entità.

    5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), il paragrafo 5 offre agli Stati membri la facoltà di richiedere ai loro agenti pagatori l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno. Gli Stati membri che lo desiderano possono esercitare questa facoltà limitatamente ad alcuni tipi di strumenti di investimento del risparmio, escludendone l'applicazione agli altri.

    6. Il paragrafo 6 contiene una norma "de minimis". Gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di "pagamenti di interessi" i redditi derivanti da OICVM e da entità che hanno scelto di essere trattate come tali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, se l'investimento in crediti da parte di tali entità non è stato superiore al 15% del loro portafoglio. Questa disposizione è intesa ad offrire agli Stati membri la possibilità di escludere organismi che investono prevalentemente in azioni, ma che possono detenere crediti a fini di liquidità. Se uno Stato membro sceglie di esercitare questa opzione nei confronti di OICVM stabiliti nel suo territorio, questa scelta è vincolante per gli altri Stati membri. Gli altri Stati membri non possono cioè richiedere che gli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio forniscano informazioni e applichino una ritenuta fiscale su tali redditi.

    7. La soglia del 40% di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 3 è stata approvata dal Consiglio ECOFIN nelle sue conclusioni del 26-27 novembre 2000. Secondo tali conclusioni, dopo la fine del periodo transitorio tale percentuale dovrebbe essere abbassata. La Commissione propone di abbassarla al 15%. Questa percentuale sembra sufficiente per coprire le esigenze di liquidità degli organismi e delle entità interessati.

    8. Il paragrafo 8 stabilisce che le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 6 sono in linea di principio determinate con riguardo alla politica di investimento enunciata nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati. Spesso il regolamento del fondo o i documenti costitutivi di un organismo indicano quale percentuale di credito o di partecipazioni esso può o deve detenere. In assenza di tali regolamenti o documenti, o se questi non definiscono la politica di investimento degli organismi, le percentuali sono determinate con riguardo all'effettiva composizione del loro attivo. Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate per l'applicazione di questa disposizione. Tali norme dovrebbero tra l'altro essere intese a impedire abusi in situazioni in cui l'effettiva politica di investimento di un organismo si discosta da quella esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi.

    Articolo 7

    L'ambito della direttiva è il territorio nel quale si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, visto in particolare l'articolo 299.

    Capitolo II: Scambio di informazioni

    Articolo 8

    1. In conformità al principio di sussidiarietà, questo articolo specifica le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare al suo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri che lo desiderino possono imporre agli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio ulteriori obblighi di informazione. Per tutelare la competitività dei mercati finanziari dell'UE, è tuttavia importante far sì che tali ulteriori obblighi non siano troppo gravosi per gli operatori di mercato. Il paragrafo 1 indica le informazioni minime che devono essere comunicate riguardo al beneficiario effettivo, all'agente pagatore e al credito che dà origine al pagamento di interessi.

    2. Il paragrafo 2 indica le informazioni minime che devono essere comunicate riguardo alle diverse categorie di pagamenti di interessi di cui all'articolo 6. La lettera (b) si riferisce agli interessi maturati e capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di crediti e ai redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni in OICVM, in entità che hanno scelto di essere trattate come tali a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e in organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell'UE. Essa offre agli Stati membri la scelta tra richiedere ai loro agenti pagatori di comunicare l'importo degli interessi o redditi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) e (d) oppure richiedere di comunicare l'intero importo della cessione, del rimborso o del riscatto. La lettera c) si riferisce ai redditi distribuiti da OICVM, da entità che hanno scelto di essere trattate come tali a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e da organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell'UE. Essa offre agli Stati membri la scelta tra richiedere ai loro agenti pagatori di comunicare l'importo dei redditi, determinato secondo il cosiddetto "approccio della trasparenza" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera (c) oppure richiedere di comunicare l'intero importo della distribuzione. La lettera (d) si riferisce ai "pagamenti di interessi" (considerati come tali) in capo alle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Tali entità sono tenute a comunicare l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità che sono beneficiari effettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e che sono residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'entità è stabilita.

    Articolo 9

    1. Ogni Stato membro deve trasmettere le informazioni comunicate dagli agenti pagatori stabiliti nel suo territorio all'altro Stato membro in cui il beneficiario effettivo è residente ai fini della presente direttiva.

    2. Il paragrafo 2 enuncia il principio fondamentale secondo il quale la comunicazione di informazioni deve essere automatica e aver luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore. La comunicazione di informazioni unicamente su richiesta non sarebbe compatibile con le finalità della direttiva, in quanto non garantirebbe in misura sufficiente la possibilità che i pagamenti di interessi in questione siano tassati dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Un approfondimento è in corso riguardo alle modalità dettagliate di comunicazione automatica delle informazioni.

    3. Il paragrafo 3 stabilisce che l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette [12] non è applicabile alle informazioni che devono essere comunicate nel quadro della presente direttiva. L'applicazione di tale articolo, che impone limiti allo scambio di informazioni, potrebbe compromettere il conseguimento delle finalità della presente direttiva. Questo si riferisce in particolare alla possibilità prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 77/799/CEE di fornire informazioni soltanto su una base di reciprocità.

    [12] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

    Capitolo III : Disposizioni transitorie

    Articolo 10

    Durante un periodo transitorio di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II. Pertanto, durante tale periodo essi non hanno l'obbligo di trasmettere informazioni, ma hanno il diritto di ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Essi sono tuttavia tenuti a trasmettere informazioni qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera (a). Al termine del periodo transitorio le disposizioni del capitolo III cesseranno di essere applicabili e Belgio, Lussemburgo e Austria saranno tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

    Articolo 11

    1. Invece di trasmettere informazioni, Belgio, Lussemburgo e Austria preleveranno una ritenuta fiscale ad un'aliquota del 15% per i primi tre anni del periodo transitorio e del 20% per il resto di tale periodo.

    2. In conformità ai principi generali della direttiva, la ritenuta fiscale è prelevata dall'agente pagatore. L'agente pagatore deve far sì che l'imposta che egli preleva sia trasferita al suo Stato membro di stabilimento entro un periodo compatibile con il periodo di 6 mesi di cui all'articolo 12. Il paragrafo 2 indica come debba essere applicata la ritenuta sulle varie categorie di pagamenti di interessi di cui all'articolo 6. La lettera (b) si riferisce ad "un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario". Invece di applicare una ritenuta fiscale sui pagamenti di interessi, gli Stati membri che lo desiderino possono imporre un prelievo sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso. Tale prelievo deve peraltro essere interamente a carico del beneficiario effettivo e di effetto equivalente a una ritenuta fiscale sull'importo degli interessi maturati o capitalizzati, ossia non può comportare un onere fiscale inferiore sugli interessi nello Stato membro dell'agente pagatore. Il prelievo è considerato una ritenuta fiscale ai fini della presente direttiva e ad esso si applicano pertanto le disposizioni del capitolo III, comprese quelle sulla ripartizione del gettito fiscale e sull'eliminazione della doppia imposizione.

    3. Il paragrafo 3 ha lo scopo di evitare l'accumulazione della ritenuta fiscale in situazioni in cui i crediti abbiano subito cambiamenti di titolare nel corso della loro durata. In linea di principio, la ritenuta fiscale dovrebbe essere applicata soltanto sull'importo degli interessi corrispondenti al periodo in cui i crediti sono detenuti dal beneficiario effettivo. Soltanto quando non sia in grado di determinare il periodo di appartenenza, l'agente pagatore deve considerare il beneficiario effettivo come titolare del credito per tutta la sua durata. In tali situazioni il beneficiario effettivo può tuttavia fornire prove della data di acquisizione.

    4. La ritenuta fiscale prelevata nello Stato membro dell'agente pagatore non solleva il beneficiario effettivo dai suoi obblighi tributari nel proprio Stato membro di residenza. Lo Stato membro di residenza mantiene pienamente il diritto di tassare i redditi percepiti dal beneficiario effettivo secondo la sua legislazione nazionale. Esso è tuttavia tenuto ad eliminare le doppie imposizioni che potrebbero risultare dall'applicazione della ritenuta fiscale da parte dello Stato membro dell'agente pagatore.

    Articolo 12

    Il 75% del gettito della ritenuta fiscale prelevata dallo Stato membro dell'agente pagatore a norma dell'articolo 11 deve essere trasferito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. All'atto di tale trasferimento, lo Stato membro che applica la ritenuta fiscale non è tenuto a fornire informazioni sull'identità del beneficiario effettivo. In conformità al principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri che prelevano la ritenuta fiscale scegliere le modalità pratiche più idonee a garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

    Articolo 13

    1. L'applicazione della ritenuta fiscale a norma dell'articolo 11 va considerata una soluzione pragmatica per garantire un'imposizione minima effettiva sui pagamenti di interessi transfrontalieri all'interno della Comunità. Tuttavia, l'obiettivo della direttiva è garantire l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo, gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale devono adottare una delle procedure indicate in questo paragrafo al fine di consentire ai beneficiari effettivi di evitare l'applicazione della ritenuta dichiarando il reddito in forma di interessi al loro Stato membro di residenza. Se uno Stato membro adotta la procedura di cui alla lettera (a) e un beneficiario effettivo autorizza il suo agente pagatore a comunicare informazioni a norma dell'articolo 8, lo stesso Stato membro è tenuto a trasmettere tali informazioni allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 9.

    2. Questo paragrafo è inteso a specificare le informazioni che devono figurare nel certificato che deve essere rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tale certificato è valido per un periodo di tre anni purché le informazioni in relazione alle quali è rilasciato rimangano invariate. Qualora i dati figuranti sul certificato subiscano cambiamenti, il beneficiario effettivo non può più basarsi su tale certificato e deve immediatamente chiederne uno nuovo.

    Articolo 14

    1. Il paragrafo 1 impone un obbligazione di carattere generale allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo di eliminare le doppie imposizioni che potrebbero risultare dall'applicazione di una ritenuta fiscale a norma dell'articolo 11.

    2. Il paragrafo 2 stabilisce il metodo con cui lo Stato membro di residenza deve eliminare le doppie imposizioni. Esso deve accordare un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta prelevata, a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio. Se l'importo della ritenuta prelevata supera l'importo dell'imposta dovuta, esso rimborsa al beneficiario effettivo l'importo eccedente della ritenuta. Ad esempio, se l'importo della ritenuta prelevata è 10 e l'importo dell'imposta dovuta nello Stato membro di residenza è 15, lo Stato membro di residenza accorda un credito di imposta pari all'intero importo della ritenuta (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è pari a 15 - 10 = 5); se l'importo della ritenuta prelevata è 15 e l'importo dell'imposta dovuta è 10, lo Stato membro di residenza accorda un credito di imposta pari a 10 (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è pari a 10 - 10 = 0) e rimborsa al beneficiario effettivo 5, ossia la parte di ritenuta eccedente l'importo dell'imposta dovuta.

    3. Il paragrafo 3 specifica in quale ordine si effettua l'imputazione se, oltre alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 11, gli interessi sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni. Questa disposizione è specificamente intesa a disciplinare le situazioni nelle quali gli interessi sono stati assoggettati a una ritenuta fiscale di tipo "prelievo del debitore" in un altro Stato membro o in un paese terzo. Il paragrafo 3 stabilisce che in primo luogo deve essere accordato il credito d'imposta per questi altri tipi di ritenute. Ad esempio: un agente pagatore di uno Stato membro A paga gli interessi ad un beneficiario effettivo nello Stato membro B su un credito il cui debitore si trova nello Stato membro C. Lo Stato membro C preleva una ritenuta fiscale del tipo "prelievo del debitore" pari a 15. Lo Stato membro A preleva una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 pari a 20. L'imposta dovuta nello Stato membro B è 25. A norma del paragrafo 3, lo Stato membro B deve prima imputare la ritenuta di tipo "prelievo del debitore" pari a 15 effettuata nello Stato membro C (l'imposta residua dovuta nello Stato membro B è 25 - 15 = 10). Lo Stato membro B deve poi eliminare la doppia imposizione che potrebbe risultare dall'applicazione della ritenuta fiscale da parte dello Stato membro A. A norma del paragrafo 2, lo Stato membro B accorda un credito di imposta ulteriore pari a 10 (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è 10 - 10 = 0) e rimborsa al beneficiario effettivo 10, ossia la parte di ritenuta eccedente l'importo dell'imposta dovuta.

    Articolo 15

    1. La maggior parte delle emissioni di obbligazioni nazionali e internazionali e di altri titoli di credito negoziabili prevede clausole cosiddette di "totalizzazione" o "gross-up" e di "rimborso anticipato" Una clausola di "gross-up" impegna l'emittente a compensare ("to gross-up") l'investitore per qualsiasi ritenuta fiscale prelevata dallo Stato di stabilimento dell'emittente. In genere, tuttavia, una clausola di rimborso anticipato consente all'emittente l'alternativa di rimborsare (o riscattare) l'emissione al suo valore nominale. Esiste il rischio che l'imposizione della ritenuta fiscale di cui all'articolo 11 possa far scattare l'applicazione di tali clausole, in particolare nelle situazioni in cui il debitore o l'agente pagatore del debitore paghi gli interessi direttamente a un beneficiario effettivo di cui all'articolo 2. Per evitare le turbative del mercato alle quali potrebbe dar luogo l'applicazione di tali clausole, questo articolo prevede l'esclusione dei titoli negoziabili esistenti dal campo d'applicazione della direttiva per la durata del periodo transitorio. Durante il periodo transitorio, tali titoli non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a). Questo vuol dire che il reddito di tali titoli che beneficiano di questa "clausola di salvaguardia" non rientra nel campo d'applicazione della direttiva, indipendentemente dal fatto che essi siano detenuti dalla persona fisica direttamente o indirettamente tramite OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE o tramite entità che abbiano scelto di essere considerate tali a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. Quanto sopra vuol dire anche che tali titoli non sono considerati crediti ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera (d) e paragrafo 6.

    Per evitare distorsioni della concorrenza tra agenti pagatori, la clausola di salvaguardia si applica indipendentemente dal fatto che gli agenti pagatori siano stabiliti in Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale o che procedono allo scambio di informazioni. A fini pratici, questo articolo si applica a tutti i titoli negoziabili indipendentemente dal fatto che essi effettivamente contengano o meno clausole di "gross-up" o di rimborso anticipato che potrebbero scattare in seguito all'applicazione della presente direttiva. Il termine "titoli negoziabili" comprende tutti i tipi di titoli che possono essere negoziati liberamente sul mercato secondario o che possono essere trasferiti dal detentore senza previo consenso dell'emittente. Esso comprende in particolare tutte le obbligazioni nazionali e internazionali, ma anche altri tipi di titoli negoziabili quali gli "Euro commercial papers", le "Euro medium term notes" e i "bons de caisse".

    La clausola di salvaguardia si applica a tutti i tipi di titoli emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data. Pertanto, i titoli emessi il 1° marzo 2001 o dopo tale data non sono coperti da tale clausola, a meno che il prospetto originario sia stato approvato prima di tale data.

    L'applicazione della clausola di salvaguardia ai suddetti titoli è condizionata dalla realizzazione o meno di riaperture dell'emissione degli stessi in data 1° marzo 2002 o dopo tale data. È prassi abituale per gli emittenti pubblici e privati di procedere a incrementi o "riaperture" ("tap") di emissioni esistenti. Se un'emissione esistente ha successo presso gli investitori ma è diventata non liquida, una riapertura può migliorarne la liquidità. La riapertura delle emissioni di obbligazioni è diventata la tecnica più comune tra gli emittenti pubblici come per altri importanti investitori per portare la dimensione di un'emissione obbligazionaria "di riferimento" ("benchmark") a importi che realizzino la liquidità desiderata. Quando una riapertura di emissione viene effettuata alle stesse condizioni di un'emissione precedente con la quale si vuole che vi sia intercambiabilità, i titoli emessi nelle due occasioni divengono tra loro fungibili. In pratica, i titoli emessi in entrambe le occasioni saranno negoziati con lo stesso codice numerico di identificazione e, qualora si richieda una consegna in forma cartacea, tale obbligo sarà soddisfatto dalla consegna di titoli dell'una o dell'altra emissione. A tutti i fini pratici, i titoli sono negoziati come provenienti da un'unica emissione.

    L'articolo distingue tra titoli negoziabili emessi da governi o entità collegate e quelli emessi da altri emittenti (ossia gli emittenti privati). Il termine "entità collegate" indica organismi pubblici che sono stati autorizzati dai governi a emettere titoli pubblici. Esso non si riferisce alle società di proprietà dello Stato che emettono obbligazioni (in qualità di emittenti privati). Se una riapertura di emissione di un titolo di cui sopra emesso da un governo o da un entità collegata viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, non sarà più beneficiaria della clausola di salvaguardia. Ovviamente in tali situazioni vi è il rischio che alcuni investitori individuali desiderino avvalersi delle clausole di "gross up". Si prevede tuttavia che, per evitare turbative del mercato, gli Stati membri e le loro entità collegate si impegnino a non riscattare o rimborsare tali emissioni per ragioni di carattere fiscale. I paesi terzi e le loro entità collegate sono ovviamente liberi di impegnarsi nello stesso senso. Se una riapertura di emissione di un titolo di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente (ossia da emittenti privati) viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, tale riapertura di emissione non sarà beneficiaria della clausola di salvaguardia, della quale invece continueranno a beneficiare l'emissione originaria e le emissioni successive effettuate prima del 1° marzo 2002. La riapertura di emissione pertanto non "contagerà" le emissioni precedenti. Ci si attende che gli emittenti privati e le agenzie di codificazione numerica nazionali e internazionali faciliteranno l'applicazione di questa disposizione facendo in modo che i titoli emessi in occasione di tali riaperture di emissione effettuate dal 1° marzo 2002 non siano fungibili con i titoli delle emissioni precedenti. Gli emittenti e le agenzie in questione possono rendere distintamente identificabili i titoli emessi in occasione di tali riaperture di emissione, registrandoli con un codice ISIN o con un codice numerico nazionale di identificazione diverso da quello dell'emissione originaria.

    2. Questo articolo prevede soltanto un'esenzione dal campo di applicazione della direttiva. Esso non incide sull'applicazione delle normative fiscali degli Stati membri, i quali mantengono la piena facoltà di tassare secondo le loro legislazioni nazionali i redditi dei titoli beneficiari della clausola di salvaguardia.

    Articolo 16

    Questo articolo si applica ad alcune organizzazioni internazionali che, in base ai loro accordi costitutivi, sono esentati dall'obbligo di prelevare qualsivoglia ritenuta fiscale dagli interessi pagati sui titoli di credito da esse emessi. Esso riguarda in particolare la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (SFI), entrambe membri del gruppo della Banca mondiale, la Banca interamericana di sviluppo, la International Investment Corporation, la Banca asiatica di sviluppo e la Banca africana di sviluppo. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato e ratificato gli accordi internazionali che istituiscono la BIRS e la SFI, e la maggior parte di essi sono membri anche delle altre organizzazioni internazionali. Questo articolo consente agli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11, e che sono parti degli accordi internazionali che regolano tali organizzazioni, di ottemperare ai loro obblighi internazionali esonerando gli agenti pagatori che agiscono per conto di tali organizzazioni dall'obbligo di effettuare la ritenuta qualora tale obbligo sia contrario ai suddetti accordi. La portata di questa esenzione è limitata in quanto copre soltanto le situazioni in cui la stessa organizzazione internazionale, o un agente pagatore da essa incaricato, paga gli interessi direttamente al beneficiario effettivo. L'esenzione non è applicabile quando il compito di pagare interessi su titoli di credito emessi da un'organizzazione internazionale sia espletato da qualsiasi altro agente pagatore.

    Capitolo IV: Disposizioni varie e finali

    Articolo 17

    Gli Stati membri che lo desiderano hanno la facoltà di applicare tipi di ritenuta fiscale diversi da quello di cui all'articolo 11 secondo la loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni. Ciò si riferisce in particolare alle ritenute del tipo "prelievo del debitore" che gli Stati membri possono imporre sugli interessi prodotti all'interno dei loro territori. Tali ritenute del tipo "prelievo del debitore" sono spesso usate nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni per dividere i diritti di imposizione tra lo Stato di residenza del beneficiario effettivo e lo Stato in cui hanno origine i titoli di credito che producono gli interessi.

    Articolo 18

    Questo articolo indica il calendario e le condizioni relative all'attuazione della direttiva nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione dell'attuazione della direttiva nella loro legislazione nazionale e a fornire una tabella di corrispondenza tra la direttiva e le norme nazionali adottate.

    Articolo 19

    La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. Nelle sue relazioni la Commissione presta particolare attenzione agli sviluppi internazionali nel campo dello scambio di informazioni. Se del caso, propone al Consiglio modificazioni della direttiva intese ad assicurare in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio nonché ad eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

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    2001/0164 (CNS)

    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

    vista la proposta della Commissione [13],

    [13] GU C del , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [14],

    [14] GU C del , pag. .

    visto il parere del Comitato economico e sociale [15],

    [15] GU C del , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato [16] ha consentito la completa liberalizzazione, dal 1990, dei movimenti di capitali, compresi gli investimenti diretti, effettuati nella Comunità tra residenti degli Stati membri; la libera circolazione dei capitali è sancita ora dagli articoli da 56 a 60 del trattato.

    [16] GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

    (2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.

    (3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.

    (4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.

    (5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.

    (6) Tale possibilità di elusione fiscale produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.

    (7) In linea con le conclusioni ECOFIN del 1° dicembre 1997, la Commissione ha adottato il 20 maggio 1998 [17] una proposta di direttiva intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità.

    [17] GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 13.

    (8) Tale proposta è stata oggetto, dal luglio 1998 in poi, di un intenso dibattito a livello sia politico che tecnico, ma non ha ottenuto il sostegno unanime degli Stati membri.

    (9) Pertanto la presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e al successivo Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000.

    (10) L'obiettivo della presente direttiva è garantire che i redditi transfrontalieri da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi possano essere soggetti a un'imposizione effettiva nello Stato membro di residenza del contribuente secondo la sua legislazione nazionale.

    (11) Il campo d'applicazione della presente direttiva è limitato ai pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro.

    (12) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'imposizione effettiva sui redditi da risparmio transfrontalieri all'interno della Comunità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

    (13) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo; il pagamento di interessi non comprende la semplice ricezione di un pagamento da parte di una banca o di un'istituzione finanziaria a fini di accreditamento nel conto del beneficiario effettivo.

    (14) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [18].

    [18] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

    (15) Il campo d'applicazione della presente direttiva deve limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.

    (16) L'obiettivo di garantire l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

    (17) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette [19] già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali e dovrebbe come regola generale applicarsi anche allo scambio di informazioni nel quadro della presente direttiva.

    [19] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

    (18) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva è un presupposto indispensabile per garantire l'effettiva imposizione sui pagamenti di interessi transfrontalieri.

    (19) Occorre pertanto stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni previsti all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.

    (20) Affinché possano avere altro tempo per adeguare la loro legislazione, Belgio, Lussemburgo e Austria non devono essere tenuti a trasmettere informazioni ai fini della presente direttiva durante un periodo transitorio di sette anni dopo l'entrata in vigore della stessa, ma occorre che ricevano tali informazioni dagli altri Stati membri.

    (21) Durante tale periodo transitorio i suddetti tre Stati membri devono essere tenuti a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi attraverso il prelievo di una ritenuta fiscale.

    (22) Detti Stati membri devono trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta fiscale allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

    (23) Detti Stati membri devono prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta fiscale autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.

    (24) Lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo deve garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta fiscale secondo le procedure stabilite nella presente direttiva; a tal fine esso deve accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta.

    (25) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su obbligazioni nazionali o internazionali esistenti e su altri titoli negoziabili il cui prospetto sia stato approvato anteriormente al 1° marzo 2001 o, in mancanza di prospetto, che siano state emesse prima di tale data.

    (26) Si dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri che prelevano la ritenuta fiscale di esentare gli agenti pagatori che agiscono per conto di organizzazioni internazionali emittenti di titoli di credito dall'obbligo di effettuare una ritenuta sugli interessi pagati su tali titoli di credito, qualora detto obbligo sia contrario ad accordi internazionali conclusi dagli stessi Stati membri in riferimento alle organizzazioni in questione.

    (27) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta fiscale diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.

    (28) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio, se del caso, le modificazioni che si rivelassero necessarie per garantire in maniera migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio nonché per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

    (29) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capitolo I: Disposizioni introduttive

    Articolo 1

    Oggetto

    1. La direttiva è intesa a garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro possano essere soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

    2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

    Articolo 2

    Definizione del beneficiario effettivo

    1. Ai fini della presente direttiva si intende per "beneficiario effettivo" qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa possa dimostrare di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio. Tale persona fisica non è considerata un beneficiario effettivo quando:

    (a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure

    (b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette tali informazioni al suo Stato membro di stabilimento; oppure

    (c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

    2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

    Articolo 3

    Identità e residenza dei beneficiari effettivi

    1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini della presente direttiva.

    Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2. Per determinare l'identità del beneficiario effettivo, si applicano le seguenti norme minime:

    (a) per le relazioni contrattuali avviate prima della data di attuazione della direttiva, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio [20];

    [20] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

    (b) per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche dal codice fiscale o altro codice di identificazione o, in mancanza di tale codice, dalla data e dal luogo di nascita del beneficiario effettivo.

    3. Per determinare la residenza del beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti norme minime:

    (a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2001, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE;

    (b) per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo secondo la seguente procedura:

    (i) per le persone fisiche titolari di un passaporto o di un documento ufficiale analogo rilasciato da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente;

    (ii) in tutti gli altri casi la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo abituale del beneficiario effettivo.

    (c) Per le relazioni contrattuali avviate tra il 1° gennaio 2001 e la data di attuazione della direttiva, l'agente pagatore verifica la residenza del beneficiario effettivo secondo la procedura indicata per le relazioni contrattuali avviate in corrispondenza della data di attuazione della direttiva o dopo tale data.

    Articolo 4

    Definizione dell'agente pagatore

    1. Ai fini della presente direttiva, per "agente pagatore" si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

    2. Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi destinato a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento, a condizione che:

    (a) non sia una persona giuridica,

    (b) i suoi profitti non siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese,

    (c) non sia un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

    Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità.

    3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE. L'esercizio di tale opzione va notificato allo Stato membro di stabilimento dell'entità.

    Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate per l'esercizio di questa opzione.

    4. Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore.

    Articolo 5

    Definizione dell'autorità competente

    Ai fini della presente direttiva si intende per "autorità competente":

    (a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione, e

    (b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

    Articolo 6

    Definizione del pagamento di interessi

    1. Ai fini della presente direttiva per "pagamento di interessi" si intendono:

    (a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

    (b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera (a);

    (c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da

    (i) OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE,

    (ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e

    (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7;

    (d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi hanno investito oltre il 40% del loro attivo in crediti di cui alla lettera (a) o in altre partecipazioni o quote ai sensi della presente lettera:

    (i) OICVM ai sensi della direttiva 85/611/CEE,

    (ii) entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3,

    (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7.

    2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera (c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

    3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera (d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera (d), tale percentuale si considera superiore al 40%.

    4. Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità.

    5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

    6. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera (a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15% del loro portafoglio.

    L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri.

    7. Dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 3 sarà del 15%.

    8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera (d) e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.

    Articolo 7

    Campo di applicazione territoriale

    La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

    Capitolo II: Scambio di informazioni

    Articolo 8

    Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

    1. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

    (a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;

    (b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

    (c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e

    (d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

    2. Riguardo al pagamento di interessi, l'agente pagatore comunica almeno le seguenti informazioni:

    (a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;

    (b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) o (d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo della cessione, del riscatto o del rimborso;

    (c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;

    (d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

    (e) qualora uno Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.

    Articolo 9

    Scambio automatico di informazioni

    1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

    2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.

    3. L'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE [21] non è applicabile alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.

    [21] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

    Capitolo III : Disposizioni transitorie

    Articolo 10

    Periodo transitorio

    Durante un periodo transitorio di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e su riserva di quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

    Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II.

    Articolo 11

    Ritenuta fiscale

    1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, Belgio, Lussemburgo e Austria garantiscono un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prelevando una ritenuta fiscale ad un'aliquota del 15% per i primi tre anni del periodo transitorio e del 20% per il resto di tale periodo.

    2. L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:

    (a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

    (b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) o (d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

    (c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

    (d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

    (e) qualora uno Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati.

    3. Ai fini del paragrafo 2, lettere (a) e (b), la ritenuta fiscale è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo.

    Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

    4. L'applicazione della ritenuta fiscale da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

    Articolo 12

    Ripartizione del gettito fiscale

    Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 trattengono il 25% del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. Tale trasferimento ha luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore.

    Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale prendono le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

    Articolo 13

    Deroghe alla procedura della ritenuta fiscale

    1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano una delle due procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta:

    (a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione è valida per un periodo di tre anni e copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'articolo 9;

    (b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta fiscale se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza a norma del paragrafo 2.

    2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza rilascia un certificato indicante:

    (a) nome, indirizzo e codice fiscale o altro codice di identificazione o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

    (b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

    (c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

    Tale certificato è valido per un periodo di tre anni purché le informazioni in relazione alle quali è stato rilasciato rimangano invariate. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.

    Articolo 14

    Eliminazione delle doppie imposizioni

    1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta fiscale di cui all'articolo 11.

    2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a ritenuta fiscale nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata, a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio secondo la legislazione nazionale. Se l'importo della ritenuta effettuata supera l'importo dell'imposta dovuta, lo Stato membro di residenza rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

    3. Se, oltre alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, detta ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

    Articolo 15

    Titoli di credito negoziabili

    1 Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE del Consiglio [22] o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a) se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.

    [22] GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1.

    Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a).

    Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dalla frase precedente viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a).

    2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

    Articolo 16

    Organizzazioni internazionali

    Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, gli Stati membri che prelevano la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 hanno la facoltà di esentare gli agenti pagatori che agiscono per conto di organizzazioni internazionali che emettono titoli di credito dall'obbligo di effettuare la ritenuta sugli interessi pagati su detti titoli, se tale obbligo è contrario ad accordi internazionali conclusi dagli Stati membri in questione in relazione a tali organizzazioni.

    Capitolo IV: Disposizioni varie e finali

    Articolo 17

    Altre ritenute fiscali

    La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute fiscali di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Articolo 18

    Attuazione

    1. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2004.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

    2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

    Articolo 19

    Riesame

    La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 21

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles ,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Titolo della proposta

    Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità

    Numero di riferimento del documento

    La proposta

    1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, per quali motivi è necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono le finalità di tale legislazione-

    La presente proposta di direttiva è intesa a garantire che i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi effettuati in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro, possano essere soggetti ad effettiva imposizione secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

    Data la attuale assenza di coordinamento tra gli Stati membri, le persone fisiche possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Ciò causa distorsioni nel funzionamento del mercato interno e perdite di gettito fiscale per gli Stati membri. È chiaro che lo spazio finanziario europeo non può dare risultati ottimali se i risparmiatori prendono le loro decisioni in funzione della possibilità di evitare le imposte invece che alla luce di un confronto tra le alternative di investimento basato sulla loro validità intrinseca.

    La presente proposta di direttiva ha lo scopo di contribuire al superamento di questi problemi e di consentire agli Stati membri di tassare i redditi da risparmio transfrontalieri dei loro residenti secondo la propria legislazione. La proposta non è intesa ad armonizzare il trattamento fiscale interno applicato a tali redditi dai singoli Stati membri.

    Impatto sulle imprese

    2. Su quali imprese inciderà la proposta- In particolare indicare:

    - su quali settori di attività

    - sulle imprese di quali dimensioni (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese)

    - se vi siano particolari aree geografiche della Comunità in cui si trovino le imprese interessate

    La direttiva si applica ai pagamenti di interessi transfrontalieri a favore di persone fisiche. I pagamenti di interessi a favore di persone giuridiche esulano dal suo campo d'applicazione. Per non imporre oneri amministrativi troppo elevati agli agenti pagatori, la direttiva si applica indipendentemente dal fatto che i pagamenti di interessi costituiscano redditi d'impresa o redditi di investimenti privati della persona fisica. Pertanto, i pagamenti di interessi transfrontalieri a imprese individuali rientrano nell'ambito della direttiva. Questa tuttavia prevede procedure che consentono agli imprenditori in proprio, e alle altre persone fisiche, di evitare l'imposizione della ritenuta fiscale prevista per il periodo transitorio autorizzando i loro agenti pagatori a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi, oppure ottenendo un certificato dal loro Stato membro di residenza. Inoltre, la direttiva impone allo Stato membro di residenza di eliminare tutte le doppie imposizioni che potrebbero risultare dall'applicazione della ritenuta fiscale prevista per il periodo transitorio. Pertanto, la presente direttiva non comporterà di per sé un incremento dell'onere fiscale che già grava sugli imprenditori in proprio e le altre persone fisiche.

    Gli agenti pagatori svolgono un ruolo chiave nell'attuazione della presente direttiva. Essi sono incaricati di fornire informazioni o, in base alle disposizioni transitorie, di prelevare la ritenuta fiscale sui pagamenti di interessi a persone fisiche. Ai fini della presente direttiva, per agente pagatore si intende qualsiasi operatore economico che paghi gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisca il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento. La direttiva riguarda soltanto l'operatore economico che paga degli interessi direttamente a delle persone fisiche, ossia l'ultimo intermediario di ogni data catena di intermediari. Pertanto, per la maggior parte degli emittenti di titoli e degli altri operatori economici, la presente direttiva non comporterà costi amministrativi supplementari.

    Gli obblighi imposti agli agenti pagatori comporteranno alcuni costi amministrativi supplementari per gli operatori economici interessati, che potrebbero dover adeguare le loro procedure amministrative e i loro sistemi informatici. Tuttavia, è stato fatto il possibile per minimizzare i costi che l'applicazione della direttiva comporta per gli agenti pagatori: in particolare si è provveduto a semplificare gli obblighi in fatto di identificazione e informazione, che sono stati basati per quanto possibile sugli obblighi esistenti nel quadro delle norme internazionali e nazionali contro il riciclaggio e delle regole sulla conoscenza dei clienti. Nell'attuare la direttiva nella legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di minimizzare i costi e gli oneri supplementari.

    3. Che cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta-

    Gli operatori economici che agiscono come agenti pagatori dovranno ottemperare agli obblighi che la direttiva impone in materia di identificazione e informazione. Essi dovranno determinare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi secondo le procedure minime stabilite dalla direttiva e comunicare alle autorità fiscali del loro Stato membro di stabilimento informazioni sui pagamenti da loro corrisposti a tali persone fisiche. Durante il periodo transitorio di sette anni, gli agenti pagatori di Belgio, Lussemburgo e Austria non saranno tenuti a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi, ma preleveranno una ritenuta fiscale. Come osservato sopra, per adempiere a questi obblighi gli agenti pagatori probabilmente dovranno adeguare le loro procedure amministrative e i loro programmi informatici, anche se è stato fatto il possibile per minimizzare i costi supplementari connessi agli obblighi in questione.

    4. Quali effetti economici può avere la proposta- In particolare:

    - sull'occupazione

    - sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese

    - sulla competitività delle imprese

    L'attuale possibilità che i pagamenti di interessi transfrontalieri sfuggano alla tassazione si traduce in una perdita di entrate fiscali per gli Stati membri e può anche costringere alcuni di questi, per evitare il rischio di un ulteriore deflusso del risparmio, a ridurre le loro aliquote d'imposta sui pagamenti di interessi effettuati internamente. Garantendo un'effettiva imposizione sui pagamenti di interessi transfrontalieri la direttiva può contribuire agli sforzi fatti dagli Stati membri per ristabilire un equilibrio del carico fiscale sui diversi fattori di produzione e realizzare in tal modo una riduzione dell'imposizione sul reddito da lavoro dipendente. Ciò avrebbe certamente effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta contro la disoccupazione. La direttiva intende anche avere un impatto favorevole sullo spazio finanziario europeo, in quanto le decisioni dei risparmiatori non saranno più determinate dalla possibilità di evitare imposizioni, ma saranno basate sulla validità intrinseca degli investimenti. Questa evoluzione dovrebbe aiutare le istituzioni finanziarie, i fondi di investimento e gli altri operatori di mercato a competere su basi di parità.

    Dato che il campo d'applicazione della direttiva comprende tutti i pagamenti di interessi transfrontalieri, a prescindere dal luogo di stabilimento dell'emittente del titolo di credito che produce gli interessi, i debitori stabiliti nell'UE non sono in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli emittenti esterni alla Comunità. La direttiva, inoltre, copre anche i redditi derivanti da fondi di investimento stabiliti fuori della Comunità quando tali redditi sono corrisposti in uno Stato membro. Essa non dovrebbe pertanto comportare particolari rischi di trasferimento in paesi terzi delle attività relative all'emissione dei titoli o alla gestione dei fondi di investimento. Il rischio di trasferimento delle attività di pagamento è ridotto grazie agli sforzi che sono stati fatti per minimizzare i costi amministrativi supplementari degli agenti pagatori e agli sforzi che si stanno tuttora facendo per promuovere l'adozione di misure equivalenti in un più ampio ambito internazionale.

    5. Vi sono nella proposta disposizioni intese a tenere conto della specifica situazione delle piccole e medie imprese (condizioni più favorevoli o diverse ecc.)-

    La proposta non contiene misure specifiche per le piccole e medie imprese. È stato tuttavia fatto il possibile per minimizzare i costi e gli oneri supplementari per tutte le imprese. Questo approccio dovrebbe ripercuotersi in modo positivo particolarmente sulle piccole e medie imprese che in genere risentono maggiormente di tali costi.

    Consultazioni

    6. Elenco delle organizzazioni che sono state consultate in merito alla proposta e loro principali punti di vista.

    I principi alla base della proposta sono stati approvati dal Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000. Le conclusioni ECOFIN tengono conto della necessità di minimizzare i costi amministrativi supplementari per gli operatori di mercato. Questa preoccupazione è stata sempre in primo piano nelle discussioni del Consiglio. Per l'intera durata di tali discussioni gli Stati membri sono stati incoraggiati a consultare i loro operatori di mercato.

    La Commissione ha inoltre ricevuto molte osservazioni trasmesse per iscritto da singoli operatori di mercato e da organismi rappresentativi quali la Federazione bancaria della Comunità europea, la Federazione europea dei Fondi e delle Società d'investimento (FEFSI), la London Investment Banking Association (LIBA) e la International Primary Markets Association (IPMA).

    La Commissione ha costantemente informato il Consiglio delle sue consultazioni con gli operatori di mercato e il gruppo di lavoro del Consiglio ha dedicato parecchio tempo alla ricerca di soluzioni che tenessero conto delle preoccupazioni manifestate dall'industria. Una riunione molto utile tra i membri del gruppo di lavoro del Consiglio e i rappresentanti dell'industria ha avuto luogo il 18 novembre 1999 ed è stata dedicata all'esame di tali questioni e in particolare alla discussione dei possibili modi per ridurre l'impatto della direttiva sugli operatori di mercato.

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