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Document 52001PC0372

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2001/0372 def. - COD 2000/0188 */

GU C 270E del 25.9.2001, pp. 182–198 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0372

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0372 def. - COD 2000/0188 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0182 - 0198


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 28.08.2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386) che doveva essere adottata mediante procedura di codecisione ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 24 gennaio 2001.

Con lettera del 16.02.2001, il Comitato delle Regioni ha informato il Consiglio e il Parlamento europeo che non esprimerà un parere in merito alla proposta di direttiva.

Il 1º marzo 2001 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione legislativa con 23 emendamenti alla proposta della Commissione. In tale occasione, la Commissione ha reso nota la sua posizione su ciascuno degli emendamenti, indicando quali avrebbe potuto recepire interamente, quali avrebbe potuto accettare in parte o nel loro principio ispiratore e quali, invece, non avrebbe potuto accettare.

La presente proposta modificata di direttiva tiene conto di quanto sopra.

2. Emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione non può accettare

La Commissione non ha recepito alcuni emendamenti del Parlamento europeo per le ragioni qui di seguito indicate:

- Emendamenti che costituiscono semplicemente duplicazione di disposizioni già contenute nella direttiva-quadro o che esulano dall'ambito di operatività della presente direttiva

L'emendamento 4 aggiunge alla proposta originaria un considerando in base al quale - oltre alle condizioni elencate nella direttiva - ai fornitori di servizi di trasmissione potrebbero venire imposte condizioni relative ai contenuti. Ora, obblighi relativi ai contenuti che non ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva devono essere imposti ai fornitori di contenuti e non già ai fornitori di servizi trasmissivi. Le uniche condizioni relative ai contenuti che possono essere imposte ai fornitori di servizi trasmissivi sono quelle che figurano nell'allegato (punti 6 e 9 della parte A e punto 1 della parte B).

L'emendamento 14 costituisce duplicazione dell'articolo 4 della proposta di direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (nel seguito: la direttiva-quadro). Inoltre, è ammesso il ricorso contro tutte le decisioni assunte dalle autorità nazionali di regolamentazione e non soltanto contro quelle che hanno ad oggetto i numeri e le frequenze radio.

L'emendamento 15 sottolinea l'esigenza di pervenire ad un migliore equilibrio fra le frequenze utilizzate dal pubblico e le frequenze utilizzate dai fornitori di servizi commerciali. Quantunque questo obiettivo sia condivisibile sul piano dei principi, non sembra appropriato inserirlo in una direttiva che riguarda l'assegnazione delle radiofrequenze dopo che già sono state destinate a scopi specifici nel piano nazionale delle frequenze. Tale aspetto dovrebbe piuttosto essere disciplinato nella proposta di decisione sul quadro normativo della politica delle radiofrequenze nella Comunità europea.

L'obbligo di tutelare le informazioni coperte dal segreto professionale o industriale proposto dall'emendamento 19 è già prescritto dall'articolo 5 della citata proposta di direttiva-quadro.

- Emendamenti che sopprimono o aggiungono obblighi in modo non compatibile con i principi ispiratori della presente proposta

Gli emendamenti 7 e 27 sopprimono la chiave di distribuzione collegata al fatturato quale proposta dalla Commissione. La finalità della chiave di ripartizione basata sul fatturato proposta dalla Commissione è di garantire che i diritti amministrativi (che in alcuni Stati membri sono piuttosto elevati) non vengano suddivisi in pari misura fra tutti gli operatori interessati, poiché questo avrebbe un effetto discriminatorio a tutto vantaggio degli operatori storici (incumbents). È anche importante far sì che gli Stati membri non sostituiscano l'attuale metodo di imposizione, basato sul calcolo dei costi per licenza individuale, con un dispositivo costoso e complicato. Né è opportuno mantenere sistemi di diritti amministrativi basati sulle categorie dei servizi o sulla copertura territoriale poiché questi criteri non sono compatibili con il principio dell'autorizzazione generale. La formula che fa riferimento al fatturato tiene adeguatamente conto di tutte queste considerazioni ed è pertanto opportuno conservarla.

La prima frase dell'emendamento numero 8 e la prima parte dell'emendamento 21 avrebbero l'effetto - se accolte nella proposta modificata - di obbligare gli Stati membri a dare la preferenza a meccanismi diversi dai contributi per garantire l'uso ottimale delle risorse. Questa soluzione, per quanto opportuna e appropriata in taluni casi, non può trasformarsi in norma di applicazione generale, poiché contributi di entità adeguata possono in moltissimi casi essere lo strumento più trasparente e più semplice per garantire un uso ottimale delle risorse.

- Emendamenti che creano confusione o problemi sul piano giuridico

L'emendamento 9 sembra indicare che le autorità nazionali di regolamentazione avrebbero l'obbligo di riassumere le informazioni sulle condizioni e le procedure applicabili in tema di diritti di passaggio. Se accolto, questo emendamento darebbe luogo ad un ulteriore e rilevante onere per l'amministrazione. Ciò che è necessario e che dette autorità rendano accessibili tutte le informazioni mediante strumenti di facile uso, ad esempio creando un sito web con hyperlink verso le pertinenti informazioni detenute da altre autorità amministrative.

L'emendamento numero 11 sopprime in modo del tutto inopportuno il riferimento alla sanità pubblica sancito dall'articolo 46 del trattato. Per negoziare le interconnessioni non sono necessarie autorizzazioni specifiche come pare si desuma dalla prima parte dell'emendamento 16. Del pari, la Commissione non ha bisogna di un nuovo fondamento giuridico per pubblicare studi come propone l'ultima frase dell'emendamento 21.

3. Chiarimenti in merito alla proposta modificata a seguito degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo

3.1. Chiarimenti testuali

Gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 5, n. 11 (seconda parte), nn. 12, 13, n. 14 (prima e seconda parte), n. 27 (seconda parte) e nn. 23, 24, 25 e 26 contribuiscono tutti a chiarire e a rendere più rigoroso il testo della iniziale proposta della Commissione e sono stati pertanto recepiti nella presente versione modificata, in taluni casi con qualche lieve modifica redazionale.

3.2. Rafforzamento delle disposizioni in tema di diritti di passaggio

Il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per le difficoltà cui si trovano di fronte i fornitori di reti di comunicazione elettroniche, e specialmente quelli che non dispongono di già di una rete ad estensione nazionale quando si tratti di ottenere i necessari diritti di passaggio per il dispiegamento della loro infrastruttura. Dal momento che la promozione di una concorrenza fra infrastrutture è un aspetto di grande rilievo per attivare la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche in generale, la Commissione non può che condividere le preoccupazioni del Parlamento europeo. È estremamente importante che gli Stati membri cerchino di far luogo alle domande di diritti di passaggio e prestino ai fornitori di reti tutto l'aiuto possibile in questa fase spesso complessa. Pertanto, la proposta iniziale della Commissione già contemplava l'obbligo, per le autorità nazionali di regolamentazione, di rilasciare dichiarazioni atte ad aiutare gli operatori a ottenere diritti di passaggio, nonché l'obbligo di tenere un registro di tutte le informazioni pertinenti relative a tali diritti. In base agli emendamenti n. 8 e n. 28 del Parlamento europeo, il considerando 16 e l'articolo 15 contengono ulteriori precisazioni e prescrizioni ed all'articolo 14 è stato aggiunto un nuovo paragrafo allo scopo di garantire che i diritti di passaggio non vengano ritirati o seriamente limitati, se non quando ciò sia necessario per motivi inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico e anche per garantire che, in tali casi, le imprese interessate ricevano un indennizzo. Infine, la ratio della seconda parte dell'emendamento 16, e cioè il conferire alle imprese il diritto di ricorrere contro le decisioni in tema di diritti di passaggio e contro gli indebiti ritardi di tali decisioni, è stato inserito nell'articolo 10 della citata direttiva-quadro. Nella presente proposta di direttiva è stato invece aggiunto un considerando (numero 12 bis) a chiarimento di questo punto.

3.3. Sanzioni in caso di violazione delle condizioni

La Commissione riconosce che è necessario un chiarimento dell'articolo 10 (osservanza delle condizioni) in relazione all'eventualità che dette condizioni vengano reiteratamente violate, come ha suggerito il Parlamento europeo nell'emendamento 18. A tal fine è stata aggiunta una frase al paragrafo 2 dell'articolo 10 onde consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, in presenza di ripetute violazioni di una condizione, di abbreviare il termine normale di un mese entro il quale le imprese devono presentare il loro punto di vista o porre rimedio alla violazione. In ogni caso, la ANR ha piena facoltà di irrogare sanzioni più severe per violazioni ripetute. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto utile aggiungere un nuovo paragrafo (paragrafo 4) all'articolo 10 onde precisare che, nell'eventualità di gravi e reiterate violazioni e, quando altre misure non hanno sortito alcun effetto, le ANR possono inibire ad un'impresa di continuare a fornire servizi di comunicazione elettronica o possano revocare o sospendere i suoi diritti di uso.

3.4. Armonizzazione rafforzata dei contributi per i diritti di uso

Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le divergenze che sussistono nei vigenti sistemi nazionali per i contributi per l'uso e teme che ciò possa innalzare barriere nel mercato interno. Per fornire una serie di criteri minimi ai fini di un approccio più armonizzato, il Parlamento europeo ha proposto di rafforzare l'articolo 13 sui contributi per i diritti di uso e i diritti di passaggio, provvedendo affinché i sistemi di contributi per l'uso non siano in contrasto con gli obiettivi della politica generale nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 7 della direttiva-quadro. Inoltre, nell'emendamento 21 il Parlamento europeo ha proposto di assoggettare i regimi dei contributi per l'uso alla procedura di trasparenza ex articolo 6 della proposta di direttiva-quadro. La Commissione ha inserito questi elementi dell'emendamento n. 21 nell'articolo 13 della presente proposta modificata.

La Commissione ha inoltre affrontato il problema che può presentarsi alle imprese che, in seguito alla messa all'asta delle frequenze radio, debbano pagare una cifra una tantum la cui entità potrebbe creare serie difficoltà. Chiaramente, lo scopo dei contributi per i diritti di uso dovrebbe essere quello di garantire l'utilizzazione ottimale delle risorse. Ora, oneri molto elevati al momento di iniziare le operazioni commerciali potrebbero in pratica determinare una selezione sulla base di criteri che nulla hanno a che vedere con la finalità perseguita, cioè la garanzia di un'utilizzazione ottimale della risorsa. Pertanto, la Commissione ha aggiunto all'articolo 13 un nuovo paragrafo n. 2 il quale, pur essendo meno prescrittivo della disposizione proposta dal Parlamento europeo, garantisce pur sempre che non si perda di vista l'obiettivo principale cui deve mirare ogni sistema di contributi per i diritti di uso.

2000/0188 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C 365 del 19.12.2000, pag. 230.

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C (con lettera del 16.02.2001 il Comitato delle Regioni ha indicato che non esprimerà il proprio parere in merito alla direttiva).

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 [5], e i risultati pubblicati dalla Commissione nelle sue comunicazioni sulla quinta e sulla sesta relazione sull'attuazione del pacchetto normativo delle telecomunicazioni ha confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica.

[5] COM(2000) 239.

(2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.

(3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

(4) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutti i servizi e tutte le reti di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica.

(5) In tali autorizzazioni devono essere indicati in modo esplicito i diritti attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.

(6) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale "3883" attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.

(7) È opportuno che le condizioni apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.

(8) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, (come definito nella direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]) [6] siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.

[6] GU L ...

(9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di informare gli operatori di rete e i fornitori di servizi in merito ad altre normative che interessano la loro attività, ad esempio tramite rinvii ai propri siti web.

(10) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate.

(11) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.

(12) I fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica possono avere bisogno dell'accertamento dichiarativo dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con prestatori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su esplicita richiesta degli interessati o d'ufficio a seguito di una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale.

(12 bis)Le imprese, qualora ritengano che le loro domande di concessione di diritti di passaggio non siano state trattate nell'osservanza dei principi contenuti nella direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, ovvero quando tali decisioni subiscano indebiti ritardi, devono avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o i ritardi delle decisioni nei modi previsti dalla suddetta direttiva.

(13) In caso di inosservanza delle condizioni previste dal regime di autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che gli Stati membri potrebbero essere costretti ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, alla sicurezza o all'incolumità dei cittadini o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la direttiva non pregiudica eventuali richieste di risarcimento dei danni tra imprese ai sensi della normativa nazionale.

(14) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali.

(15) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figuri l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti; questi ultimi non devono comunque essere tali da ostacolare il libero accesso al mercato. Essi devono essere ripartiti in misura proporzionale al fatturato realizzato dalle imprese con i servizi di cui trattasi, calcolato sull'esercizio precedente all'anno di imposizione dell'onere amministrativo. Le piccole e medie imprese devono essere esentate dal pagamento degli oneri amministrativi.

(16) Oltre ai diritti amministrativi, per garantire l'impiego ottimale di tali risorse, possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. Qualora i diritti di passaggio siano finora concessi gratuitamente o non siano soggetti ad obblighi di effetto equivalente, tale pratica dovrà essere mantenuta.

(17) In presenza di motivi obiettivamente giustificati gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.

(18) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione di servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni e a centralizzare quelle relative ai diritti di passaggio eventualmente gestiti ad un altro livello amministrativo.

(19) È necessario verificare il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva. Alla luce dei risultati di tale verifica può essere necessario adottare ulteriori misure di armonizzazione qualora permangano ostacoli alla libera circolazione. La direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica] definisce le procedure per l'adozione di tali misure.

(20) Occorre evitare che la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica in tutta la Comunità.

2. La presente direttiva si applica a tutte le autorizzazioni relative alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Articolo 3

Autorizzazione generale per i servizi e le reti di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, incolumità o salute pubblica.

2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale, valida in tutto il territorio dello Stato membro interessato. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da persone fisiche o giuridiche, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità di tenere un registro dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione del servizio che sarà fornito.

Articolo 4

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

L'autorizzazione generale conferisce alle imprese il diritto di:

(a) fornire servizi e reti di comunicazione elettronica;

(b) negoziare le interconnessioni con altri fornitori di reti pubbliche contemplate da un'autorizzazione generale, in qualunque luogo della Comunità, conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] [7];

[7] GU L ...

(c) costituire reti di comunicazione elettronica e far esaminare le loro domande di rilascio dei necessari diritti di passaggio in conformità dell'articolo 10 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica];

(d) poter essere designate quali fornitori di elementi di un obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] [8].

[8] GU L ...

Articolo 5

Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che presti servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6 e 7 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se questi sono cedibili per iniziativa del loro titolare e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica]. Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio.

4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili.

Articolo 6

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e ai diritti d'uso dei numeri

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri sono assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nella parte A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica dotati di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o a quelli designati per la fornitura di servizi universali ai sensi della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi generali previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore, quali sono indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

Articolo 7

Procedura per la concessione di un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio

1. Quando debba valutare l'opportunità di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro deve:

(a) tener conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;

(b) avvertire in tempo utile i soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, e concedere loro un periodo di almeno trenta giorni per esprimere la loro posizione sulle limitazioni;

(c) pubblicare la decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni;

(d) riesaminare tali limitazioni a scadenze periodiche o a richiesta delle imprese;

(e) invitare gli interessati a presentare domanda per i diritti d'uso.

2. Qualora constati che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale situazione, invitando gli interessati a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. In sede di selezione occorre tenere adeguatamente conto della necessità di sviluppare la concorrenza e i servizi innovativi, ottimizzando i vantaggi per gli utenti.

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di gara, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di sei mesi.

I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e delle posizioni orbitali.

Articolo 8

Armonizzazione nell'assegnazione delle frequenze radio

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato e le condizioni e le procedure di accesso concordate, ai sensi della decisione [che istituisce un quadro normativo per la politica di spettro radio nella Comunità europea] [9] e di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. Essi non prescrivono condizioni, criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione delle regole armonizzate di assegnazione delle frequenze radio.

[9] GU L ...

Articolo 9

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di passaggio e di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, gli Stati membri rilasciano nel termine di una settimana idonee dichiarazioni attestanti che tale impresa è autorizzata a richiedere i diritti di passaggio e/o a negoziare l'interconnessione in forza dell'autorizzazione generale, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono i servizi o le reti di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza di una o più condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un mese dalla notifica, o comunque entro un periodo concordato con l'impresa stessa. In caso di reiterata violazione di una condizione, l'autorità nazionale di regolamentazione può ridurre la durata di tale periodo.

3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta misure adeguate e proporzionate. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione ed almeno una settimana prima che entrino in vigore.

4. Nell'eventualità di violazioni gravi e reiterate delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o di obblighi specifici, se si sono dimostrate inutili le misure intese a garantirne l'osservanza di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione possono vietare all'impresa di continuare a fornire servizi o reti di comunicazione elettronica o possono sospendere o revocare i diritti di uso che ha concessi.

5. Qualora la violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza, l'incolumità o la salute pubblica, oppure crei gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di servizi e di reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione. All'impresa interessata viene quindi data la possibilità di esprimere osservazioni e proporre le occorrenti soluzioni.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Articolo 11

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative interne, gli Stati membri non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

(a) per verificare sistematicamente l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, 6 della parte B e 5 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;

(b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

(c) per predisporre procedure di gara per l'assegnazione delle frequenze radio;

(d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

(e) per fini statistici specifici;

(f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime] o della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi ai sensi dell'autorizzazione generale

(a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale in vigore e i costi della concessione dei diritti d'uso e

(b) sono ripartiti tra le varie imprese in ragione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato nell'ultimo esercizio mediante i servizi che sono contemplati dall'autorizzazione generale o per i quali sono stati concessi diritti d'uso e che l'impresa ha prestato nell'ambito del mercato nazionale dello Stato membro che impone i diritti amministrativi stessi.

2. Le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro per i servizi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi.

3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo sufficientemente dettagliato dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Tenuto conto della differenza fra tale importo e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo.

Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di passaggio

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e non devono compromettere il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire che gli utenti ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, dei prezzi, della qualità e del valore;

- garantire che non vi siano distorsioni né restrizioni di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

- incoraggiare investimenti efficienti in infrastrutture ed innovazione;

- evitare ostacoli al funzionamento del mercato interno e creare pari condizioni in tutta l'Unione europea.

2. Qualora, nell'ambito di procedure di selezione comparativa, i contributi per i diritti di uso delle radiofrequenze consistano in tutto o in parte nel pagamento di una somma una tantum, dovranno essere previste appropriate formule di pagamento per garantire che tali contributi non portino, nella pratica, a selezionare i candidati in base a criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle radiofrequenze.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione che intenda assumere provvedimenti a norma del presente articolo notifica i provvedimenti previsti secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva .../../CE [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione di procedere a simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui anche gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente proporzionale all'incidenza economica o operativa della prevista modifica, e comunque non inferiore a quattro settimane, affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica].

2. Gli Stati membri non pongono in essere restrizioni significative né revocano i diritti di passaggio prima che sia scaduto il periodo per il quale questi sono stati concessi, a meno che tale provvedimento non sia reso necessario per motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. In tale ipotesi, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica hanno diritto a ricevere un indennizzo adeguato.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni principali su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati, nonché gli estremi delle autorità competenti in ciascun caso in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

Articolo 16

Funzionamento del mercato interno

Qualora le eventuali differenze tra diritti amministrativi, contributi, procedure o condizioni nazionali attinenti alle autorizzazioni generali o alla concessione dei diritti d'uso risultino di ostacolo per il mercato interno, la Commissione può adottare misure per l'armonizzazione dei diritti amministrativi, dei contributi, delle procedure e delle condizioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

Per accertare l'eventuale esistenza dei suddetti ostacoli per il mercato interno la Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 17

Autorizzazioni preesistenti

1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari fino al 30 giugno 2002, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora, prima della data di recepimento della presente direttiva siano già stati riscossi contributi amministrativi riferiti ad un periodo che ha termine oltre la data in cui la direttiva acquista efficacia, l'importo corrispondente è detratto dai contributi dovuti a partire da quest'ultima data.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

A. Condizioni che possono essere imposte mediante l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.

3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime].

4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, comprese le condizioni relative alla concessione dell'accesso al suolo pubblico o privato e quelle relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti conformemente alla direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

6. Obbligo di mandare in onda determinate trasmissioni radiotelevisive conformemente alla direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche].

8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche e condizioni contenute nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

9. Obblighi relativi ai contenuti delle emissioni, in particolare quelli inerenti alla tutela dei minori in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.

11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva [relativa alla protezione dei dati e della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche] e della direttiva 95/46/CE.

12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.

B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza e , se del caso, l'utilizzo esclusivo di una frequenza per la trasmissione di un contenuto specifico.

2. Uso efficiente delle frequenze in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

3. Obbligo di evitare interferenze dannose.

4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva.

5. Cessione dei diritti su iniziativa del loro titolare e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.

7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di comparazione delle offerte.

C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzato il numero.

2. Uso efficiente dei numeri in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica].

4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva.

5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva [che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica].

6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.

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