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Document 52001PC0347

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

/* COM/2001/0347 def. - CNS 2001/0142 */

GU C 270E del 25.9.2001, pp. 148–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0347

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare. /* COM/2001/0347 def. - CNS 2001/0142 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0148 - 0149


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto

La decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995, che scade il 31 dicembre 2002, autorizza la Francia ad applicare accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (DOM). Quest'autorizzazione era motivata dalla necessità di tutelare gli interessi fondamentali dei produttori comunitari di rum. In attesa che si facesse sentire l'effetto delle misure prese per sostenere il comparto canna-zucchero-rum, e considerate le inevitabili conseguenze della soppressione dei contingenti tariffari, si era ritenuto all'epoca che solo lo strumento fiscale, nella fattispecie la riduzione dell'aliquota d'accisa, potesse dare una risposta immediata al mantenimento di uno "spazio commerciale" per il rum dei DOM.

Visto però che nel 2001 e nel 2003 si procederà, rispettivamente, alla revisione dell'organizzazione comune del mercato (OCM) nel settore dello zucchero e allo smantellamento delle protezioni doganali per le bevande alcoliche, le misure comunitarie e nazionali volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei DOM non bastano comunque a garantire il livello di competitività necessario alla Francia per adeguare gli oneri fiscali sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

Nel suo memorandum sulle misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle regioni ultraperiferiche, la Francia ritiene pertanto indispensabile mantenere, al di là del 31 dicembre 2002, il dispositivo fiscale applicabile al rum "tradizionale" dei DOM per salvaguardarne la quota di mercato metropolitano malgrado la concorrenza dei rum "tradizionali" provenienti dai paesi terzi. Da questa quota di mercato (oltre il 50% della produzione) dipende infatti la sopravvivenza dell'attività legata al rum nei DOM la quale, per l'entità del fatturato e il numero di posti di lavoro del comparto canna-zucchero-rum, dà un contributo fondamentale al mantenimento dell'equilibrio economico e sociale nei dipartimenti d'oltremare.

Vista la necessità di garantire agli operatori economici interessati il clima di sicurezza indispensabile agli investimenti destinati a modernizzare i loro impianti, la Francia ritiene inoltre che il regime fiscale specifico debba essere mantenuto in vigore per un lungo periodo, prevedendo al tempo stesso una relazione di valutazione che consenta di preparare la proroga o l'adeguamento delle misure da prendere. La Commissione propone, nella fattispecie, una proroga di sette anni, a partire dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, corredata dell'obbligo per la Francia di presentare un rapporto di valutazione e sul quale la Commissione potrà basarsi per valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

Osservazioni sulle disposizioni proposte

L'articolo 1 autorizza la Francia ad applicare sul suo territorio metropolitano accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

L'articolo 2 contiene la definizione di rum "tradizionale".

L'articolo 3 limita l'applicazione dell'aliquota ridotta nella Francia metropolitana ad un contingente annuo di 90.000 hl di alcole puro, calcolato in base ai quantitativi medi registrati negli ultimi anni; lo stesso articolo stabilisce anche l'entità della riduzione.

L'articolo 4 determina il periodo di applicazione della decisione; si chiederà una relazione di valutazione intermedia onde accertare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione della presente deroga fiscale.

L'articolo 5 è puramente formale.

2001/0142 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag.

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C del , pag.

considerando quanto segue:

(1) con decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995, la Francia è stata autorizzata ad applicare al rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (DOM) un'aliquota d'accisa inferiore a quella applicabile all'alcole etilico;

(2) questa decisione, che scade il 31 dicembre 2002, è stata presa in attesa dell'effetto delle attuali misure volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti in questione, nonché per tener conto delle conseguenze della soppressione dei contingenti tariffari all'importazione del rum originario degli Stati ACP;

(3) nel suo memorandum sulle misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche, la Francia ritiene indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicabile al rum tradizionale commercializzato sul mercato metropolitano;

(4) considerati la revisione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero e lo smantellamento delle protezioni doganali per le bevande alcoliche, previsti rispettivamente nel 2001 e nel 2003, le misure comunitarie e nazionali volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei DOM non bastano comunque a garantire un livello di competitività che consenta alla Repubblica francese di adeguare gli oneri fiscali sul rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare;

(5) vista l'esiguità del mercato locale, per mantenersi in attività le distillerie dei DOM devono assolutamente conservare la loro quota del mercato metropolitano, principale sbocco della loro produzione di rum (oltre il 50% del totale); analizzando l'andamento del mercato comunitario si osserva infatti che la concorrenza dei rum non comunitari ha ridotto considerevolmente il volume di rum dei DOM commercializzato sul mercato comunitario. Su un mercato dove il tasso di crescita è pari al 28% (media 1986-1999), la quota dei paesi ACP e quella dei paesi terzi sono aumentate rispettivamente del 64,3% e del 64,5%, mentre quella dei DOM ha subito un calo del 22,4%. Nel 1999 le quote di mercato di rum commercializzate sul mercato comunitario erano ripartite nel modo seguente: 64,7% per il rum degli ACP (cioè 346 084 hl di alcole puro, 15,5% per il rum degli altri paesi terzi (cioè 82 706 hl di alcole puro) e 19,8% per il rum dei DOM (cioè 105 950 hl di alcole puro, di cui 85 000 hl per il mercato francese metropolitano). Questo disavanzo commerciale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente a prezzi di commercializzazione più elevati, deriva dalla disparità dei prezzi di costo fra i rum prodotti nei DOM e quelli prodotti al di fuori del territorio della Comunità. Nella fattispecie, per i rum dei DOM, è opportuno rilevare il costo di acquisto della canna da zucchero sul mercato locale (da 4 a 6 volte più alto dei prezzi in vigore al di fuori del mercato comunitario) nonché il costo della manodopera (da 3 a 3,5 più elevato di quello dei paesi terzi). In futuro, questo disavanzo concorrenziale dovrebbe essere ulteriormente accentuato dal fatto che nel prezzo di costo del rum dovranno essere presi in considerazione i costi derivanti dall'adeguamento alle norme ambientali (in applicazione della normativa comunitaria) delle unità di produzione del rum nei DOM. Nei dipartimenti d'oltremare, quindi, l'attività collegata al rum si è mantenuta solo grazie al mercato metropolitano, dove il rum dei DOM è oggetto di un regime fiscale specifico che consente di compensare l'handicap concorrenziale commerciale risultante dal prezzo di costo più elevato;

(6) considerati l'entità del fatturato e il numero di posti di lavoro del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti d'oltremare, la sua sopravvivenza è indispensabile al mantenimento dell'equilibrio economico e sociale; nei tre dipartimenti più direttamente interessati (Riunione, Guadalupa e Martinica), detto comparto genera un fatturato annuale di oltre 228 673 526 euro e rappresenta circa 40 000 posti di lavoro, di cui 22 000 diretti;

(7) il mantenimento da parte della Francia, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare è pertanto necessario e giustificato dalla necessità di non comprometterne lo sviluppo;

(8) affinché l'integrità del mercato interno non sia minacciata, i quantitativi di rum originari dei DOM che beneficiano di questa misura non possono superare, come in passato, un livello equivalente ai flussi commerciali tradizionali registrati negli ultimi anni;

(9) considerati la necessità di garantire la certezza del diritto agli operatori economici del comparto canna-zucchero-rum e i tempi di ammortamento delle attrezzature e degli edifici, il mantenimento della deroga deve essere autorizzato per sette anni;

(10) una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale;

(11) la presente proposta di decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo

In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, sul suo territorio metropolitano, di un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio [3], al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

[3] GU L 316 del 31.10.1992.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [4] prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare utilizzando canna da zucchero raccolta sul luogo di fabbricazione, avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e metilico uguale o superiore a 225 g/hl di alcole puro e un titolo alcolometrico acquisito uguale o superiore a 40% vol.

[4] (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

Articolo 3

1. L'aliquota d'accisa ridotta applicabile al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata ad un contingente annuo di 90 000 hl di alcole puro.

2. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore al 50% dell'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009. Entro e non oltre il 30 giugno 2006, la Francia trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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