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Document 52001PC0294(02)
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation
Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette
Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette
/* COM/2001/0294 def. - COD 2001/0134 */
GU C 270E del 25.9.2001, p. 96–96
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette /* COM/2001/0294 def. - COD 2001/0134 */
Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0096 - 0096
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione In materia di imposta sul valore aggiunto la cooperazione amministrativa tra Stati membri poggia su due basi giuridiche, ossia la direttiva 77/799/CEE [1] relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette e il regolamento (CEE) n. 218/92 [2]concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA). [1] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. [2] GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Quando la direttiva 77/799/CEE fu adottata, il suo campo d'applicazione non comprendeva l'imposta sul valore aggiunto ed era limitato alle imposte sul reddito e sul capitale. L'estensione all'IVA si è avuta con la direttiva 79/1070/CEE [3]. [3] GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8. La direttiva crea una base giuridica per lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tale scambio deve tuttavia avvenire attraverso le "autorità competenti". Esso non può quindi aver luogo direttamente tra due servizi di due Stati membri. Sono previsti tre tipi di scambi di informazioni: lo scambio su richiesta in relazione ad un caso specifico, lo scambio automatico e lo scambio spontaneo. La direttiva non prevede niente di preciso, per l'IVA, per quanto riguarda gli ultimi due tipi di scambi di informazioni. Essa fa soltanto riferimento alla possibilità di accordi bilaterali tra Stati membri. Ad oggi tuttavia sono stati firmati pochissimi accordi bilaterali per l'instaurazione di tali scambi nel settore dell'IVA. La direttiva prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di autorizzare la presenza di agenti dello Stato membro richiedente affinché possano partecipare ad alcuni controlli. Tuttavia sono pochi gli Stati membri che finora si sono avvalsi di tale facoltà. La soppressione, al 1° gennaio 1993, delle frontiere fiscali tra gli Stati membri rendeva necessario un rafforzamento della cooperazione amministrativa. Si è quindi adottato il regolamento (CEE) n. 218/92 al fine di completare le disposizioni della direttiva del 1977 e di predisporre un sistema intensificato di scambi di informazioni per le sole forniture e acquisizioni intracomunitarie di beni. La principale innovazione del regolamento del 1992 consiste nella creazione di una base elettronica di dati (VIES) [4] e nella comunicazione automatica a tutti gli altri Stati membri dell'importo totale delle forniture intracomunitarie effettuate a soggetti passivi identificati in detti Stati, nonché dei corrispondenti numeri di identificazione IVA. Qualora le informazioni disponibili in tale base di dati risultino insufficienti, possono essere chieste, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, ulteriori informazioni. In tal caso, l'autorità interpellata dispone di un periodo di tre mesi per fare seguito alla richiesta. [4] VAT Information Exchange System. 2. Dispositivo giuridico non adeguato alle sfide del mercato interno Sia i funzionari incaricati del controllo negli Stati membri sia la Commissione ritengono che il sistema VIES e la cooperazione amministrativa rafforzata istituiti dal regolamento (CEE) n. 218/92 siano validi strumenti di controllo. Tuttavia, i dati scambiati automaticamente o su richiesta, in quanto provenienti dalle dichiarazioni ricapitolative dei soggetti passivi, non sono disponibili entro tempi sufficientemente brevi e non possono essere scambiati con la necessaria rapidità. Essi quindi non consentono di lottare efficacemente contro la frode. Il controllo a posteriori viene spesso effettuato troppo tardi e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 218/92 non hanno mai avuto come scopo interventi relativi a casi di frode individuali che, per loro natura, si svolgono "qui e ora". Inoltre, il campo d'applicazione del regolamento non comprende tutte le operazioni che possono dar luogo a frode. Il regolamento infatti riguarda solo le forniture e le acquisizioni intracomunitarie di beni e non, ad esempio, le forniture interne o le prestazioni di servizi. Dato che la maggior parte dei meccanismi di frode relativi all'IVA si basa su transazioni interne e comunitarie insieme, le amministrazioni fiscali si vedono costrette ad avvalersi di altri strumenti giuridici. In particolare, come base giuridica della loro cooperazione contro la frode gli Stati membri usano principalmente la direttiva 77/799/CEE. Questo testo, inizialmente concepito per facilitare lo scambio di informazioni attinenti alla fiscalità diretta, non è stato successivamente adattato in modo da poter soddisfare meglio l'esigenza di una cooperazione rafforzata nel campo dell'IVA dopo l'introduzione del regime transitorio il 1° gennaio 1993. La suddetta direttiva quindi costituisce un quadro ormai inadeguato per l'attuazione di una cooperazione realmente efficace: la sua inadeguatezza è data essenzialmente da un'impostazione troppo centralizzata, non abbastanza intensiva ed eccessivamente vaga. La cooperazione è troppo centralizzata nel senso che non vi sono sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Questo fatto riduce l'efficacia della cooperazione, ne limita l'uso da parte degli agenti e comporta termini troppo lunghi. La cooperazione, inoltre, non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema VIES, vi sono troppo pochi scambi automatici o spontanei di informazioni atte a consentire di individuare e prevenire la frode negli scambi intracomunitari. Infine, mancano regole chiare per tutta una serie di aspetti della cooperazione (in particolare, la presenza di funzionari stranieri al momento dei controlli, la possibilità di organizzare controlli multilaterali o l'uso che può essere fatto delle informazioni comunicate da un altro Stato membro). Sia la relazione presentata il 28 gennaio 2000 dalla Commissione a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 218/92 e dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1553/89 [5] che i lavori svolti dal gruppo ad hoc del Consiglio sulla "frode fiscale" hanno indicato chiaramente che il mantenimento del regime esistente doveva essere accompagnato da un impegno a rafforzare efficacemente i mezzi e le modalità di controllo e di cooperazione amministrativa. [5] COM(2000) 28 def. A tal fine, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno) [6], la Commissione ha concluso che gli strumenti giuridici comunitari esistenti in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca dovevano essere potenziati. Per queste ragioni il 5 giugno 2000 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima delle proposte in merito a tutte le raccomandazioni che sono state oggetto di accordo unanime durante i lavori del gruppo ad hoc. [6] COM(2000) 348 def. 3. L'esistenza di due basi giuridiche è fonte di una complessità inutile e fortemente dannosa Oltre alle succitate carenze e lacune, all'atto pratico l'esistenza di due basi giuridiche diverse per la cooperazione amministrativa in materia di IVA si è rivelata di per sé una fonte di complicazioni che compromettono il buon funzionamento del regime. Il regolamento si applica soltanto alle forniture e acquisizioni intracomunitarie di beni. Per le prestazioni intracomunitarie di servizi, come per le altre operazioni IVA, si deve pertanto ricorrere alle disposizioni della direttiva. I due strumenti sono tuttavia soggetti a regole di funzionamento differenti. I termini da rispettare per le richieste sono diversi e diverso è l'uso che può essere fatto delle informazioni ricevute. In conformità alle disposizioni del regolamento, gli Stati membri hanno istituito degli uffici centrali di collegamento specialmente responsabili dello scambio di informazioni a norma del regolamento. In alcuni Stati membri, tuttavia, vi sono altri servizi preposti allo scambio di informazioni a norma della direttiva. Non vi è quindi sinergia tra il regolamento e la direttiva ai fini del controllo dell'IVA. Alcuni Stati membri sono piuttosto rigidi circa il genere di informazioni che le autorità responsabili in materia di IVA possono richiedere ai sensi del regolamento e della direttiva e spesso respingono delle richieste di assistenza per motivi puramente formali. È infine evidente che l'esistenza di due diverse basi giuridiche per la cooperazione amministrativa in materia di IVA costituisce un vero problema nella misura in cui alcune operazioni sono considerate come servizi in alcuni Stati membri e come beni in altri. La Commissione ritiene pertanto che l'esistenza di due basi giuridiche diverse pregiudichi il ricorso alla cooperazione nel campo del controllo dell'IVA. Essa quindi propone un quadro giuridico unico (un nuovo regolamento che sostituisca, rafforzi e aggiorni le disposizioni del regolamento del 1992 e comprenda le disposizioni della direttiva del 1977) nonché rafforzato, inteso a creare le condizioni per un'intensificazione della cooperazione, oggi assolutamente indispensabile per combattere la frode relativa all'IVA. L'obiettivo di tale riforma è creare tra le amministrazioni responsabili dell'applicazione e del controllo dell'IVA una sinergia che consenta di eliminare le frontiere tra le amministrazioni fiscali e di far collaborare i loro funzionari come se essi appartenessero ad una stessa amministrazione. A prima vista questo obiettivo può sembrare ambizioso, ma rappresenta un'assoluta necessità di fronte ai frodatori per i quali non esistono frontiere. 4. Presentazione della proposta di regolamento Ai fini di un rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA la Commissione propone, da un lato, di rafforzare il dispositivo giuridico del regolamento (CEE) n. 218/92 e, dall'altro, di includervi le disposizioni della direttiva 77/799/CEE. La presente proposta crea un quadro giuridico unico, che definisce regole chiare e vincolanti in materia di cooperazione tra Stati membri. Questo quadro prevede, in particolare, contatti più diretti tra i servizi, per rendere la cooperazione più efficace e più rapida, e inoltre permette di rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente contro la frode. La presente proposta ha come obiettivo l'istituzione di un efficace sistema di assistenza reciproca e scambio di informazioni al fine di garantire il buon funzionamento del regime IVA. Essa conferisce alla Commissione il ruolo di garante del buon funzionamento della cooperazione amministrativa ma non le conferisce compiti operativi a livello di investigazione e lotta contro le frodi fiscali La frode in materia di IVA nella sua dimensione intracomunitaria deve però ricevere una risposta a livello comunitario e essere combattuta mediante un'azione comune degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri sono i principali responsabili delle misure necessarie al buon funzionamento del regime comune in materia di IVA; la Commissione invece deve svolgere nel settore una funzione di coordinamento e di stimolo. Per tale ragione la Commissione presenterà, in base all'articolo 280 del trattato CE, una proposta di regolamento separata contenente specifiche disposizioni antifrode intese a conferire alla Commissione un ruolo di coordinamento a livello comunitario nello scambio di informazioni. 4.1. Capitolo I Disposizioni generali 4.1.1. Articolo 1: Obiettivi (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 218/92) Le modifiche apportate a questo articolo riflettono, da un lato, il fatto che il regolamento ha ormai una portata ben più vasta delle sole transazioni intracomunitarie e, dall'altro, il fatto che esso definisce d'ora in poi anche le regole che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni con la Commissione. Inoltre, questo articolo mette in evidenza il fatto che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 4.1.2. Articolo 2: Definizioni (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 218/92) Date le novità introdotte dal regolamento, sono risultate necessarie alcune definizioni aggiuntive, ossia "servizio territoriale", "scambio strutturato", "scambio automatico", "con mezzi elettronici" e "indagine amministrativa". Altre definizioni sono state leggermente adattate. Qualora la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2000) 349 def. del 7.6.2000) fosse adottata, nella definizione di prestazione intracomunitaria di servizi sarebbe incluso un riferimento alla nuova lettera f) del paragrafo 2 dell'articolo 9 della sesta direttiva. 4.1.3. Articolo 3: Decentramento della cooperazione amministrativa (nuova disposizione) In linea di principio, tutti gli scambi di informazioni devono aver luogo tramite l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 218/92 o dell'articolo 1 della direttiva 77/779/CEE. Se questa procedura non viene seguita, l'informazione fornita viene considerata non valida e non può essere utilizzata contro il frodatore. La Commissione tuttavia ritiene che la comunicazione diretta tra i controllori o tra le unità antifrode presenti notevoli vantaggi, in quanto consente di scambiare le informazioni più rapidamente, agevola la reciproca comprensione delle richieste di informazioni, accresce la motivazione dei controllori ed evita di sprecare con richieste inutili risorse già poco abbondanti. Tuttavia, benché il quadro giuridico esistente autorizzi questo tipo di contatti tra i controllori, gli Stati membri si sono avvalsi poco di tale possibilità e le iniziative prese al riguardo presentano spesso un'impostazione molto diversa che si traduce in procedure poco precise e eterogenee. La proposta crea quindi un quadro giuridico chiaro per una cooperazione decentrata, assicurando allo stesso tempo una funzione basilare agli uffici centrali di collegamento. La struttura definita all'articolo 3 è la seguente: - ufficialmente lo scambio di informazioni continuerà ad aver luogo attraverso le autorità competenti, ma d'ora in poi in ogni Stato membro vi dovrà essere un'unica autorità - cui eventualmente potranno fare capo più amministrazioni; - ogni autorità designerà poi un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale della cooperazione; tale ufficio (che attualmente esiste nel quadro del regolamento) sarà responsabile della cooperazione su richiesta soltanto quando l'autorità richiedente non sappia a quale ufficio locale rivolgersi o quando la richiesta sia rivolta ad un ufficio locale non competente a farvi seguito, ma svolgerà un ruolo centrale per la comunicazione automatica e spontanea di determinate informazioni; - ogni autorità designerà inoltre dei funzionari competenti per lo scambio di informazioni, in ragione di almeno un funzionario per servizio territoriale; ovviamente la nozione di servizio territoriale dovrà essere applicata caso per caso dagli Stati membri, in quanto la situazione varia secondo la loro dimensione; occorre infine aggiungere che i servizi nazionali di controllo eventualmente esistenti dovrebbero disporre anch'essi di un funzionario competente per lo scambio di informazioni; - è infine prevista la possibilità di contatti diretti tra altri funzionari, beninteso a condizione che parallelamente abbia luogo uno scambio delle informazioni in questione attraverso le autorità competenti (ossia per delega attraverso gli uffici centrali di collegamento o i funzionari competenti). 4.1.4. Articolo 4: interferenza con le procedure penali (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 218/92) Quando le informazioni richieste si riferiscono a casi in cui i rappresentanti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri che conducono l'indagine agiscono su mandato, o sotto l'autorità, delle autorità giudiziarie, lo scambio di informazioni è spesso rifiutato o fortemente ritardato, così che l'autorità amministrativa dello Stato membro richiedente spesso non riesce ad avviare in tempo utile procedimenti amministrativi o penali contro gli autori di frodi operanti sul suo territorio. Per tale ragione l'articolo 4 precisa gli obblighi degli Stati membri nel quadro della reciproca assistenza amministrativa in caso di interferenza con le procedure penali, fermo restando il rispetto delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 4.2. Capitolo II Cooperazione su richiesta 4.2.1. Un quadro giuridico unico e più vincolante. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 218/92 prevede la possibilità di richiedere, per casi specifici, ulteriori informazioni quali in particolare numero, data e importo delle fatture relative a determinate operazioni intracomunitarie. Per qualsiasi altra informazione gli Stati membri devono avvalersi dell'articolo 2 della direttiva 77/799/CEE che consente, molto in generale, all'autorità competente di uno Stato membro di chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di comunicarle, in relazione ad un caso specifico, ogni informazione atta a permetterle il corretto accertamento dell'IVA. L'autorità interpellata dispone di un periodo di tre mesi per rispondere a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del regolamento. Nessun termine per la risposta è invece previsto dalla direttiva. Con la creazione di una base giuridica unica lo scambio su richiesta (sia di informazioni complementari a quelle del sistema VIES che di qualsiasi altra informazione) sarebbe oggetto di un capitolo unico. La proposta ridefinisce i diritti e gli obblighi degli Stati membri e fa una distinzione tra richiesta di informazioni (sezione 1), richiesta di procedere a indagini amministrative (sezione 2), presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative (sezione 4), ricorso a controlli simultanei (sezione 5) e, infine, richiesta di notifica (sezione 6). La sezione 3 impone per la comunicazione un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta (e di un mese quando le informazioni siano già disponibili), ma prevede la possibilità di determinare un termine diverso per casi particolari. 4.2.2. Sezione 1: richiesta di informazioni (articolo 5 del regolamento (CEE) n. 218/92 e articolo 2 della direttiva 77/799/CEE) L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde all'articolo 2 della direttiva 77/799/CEE e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 218/92 e sarebbe d'ora in poi l'unica base giuridica per tutte le richieste di informazioni. In virtù del paragrafo 3, per procurarsi le informazioni richieste l'autorità interpellata procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità del suo paese. Questo paragrafo va tuttavia letto unitamente all'articolo 36. Ai sensi di detto articolo l'autorità interpellata può rifiutare di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando l'onere amministrativo sia eccessivo, o quando l'autorità richiedente non abbia esaurito le consuete fonti di informazione, o quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'amministrazione fiscale di detto Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni ai suoi fini, o quando la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all'ordine pubblico o condurrebbe alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale. Le richieste di informazioni sono trasmesse mediante un formulario tipo. Poiché l'esperienza ha mostrato che raggiungere un accordo tra i quindici Stati membri su un formulario tipo è un processo estremamente lungo, si propone di adottare tale formulario secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 (procedura di regolamentazione). Infine, l'articolo 7 precisa che le informazioni possono essere richieste sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi. Si può procedere alla comunicazione di documenti originali soltanto se le disposizioni vigenti nello Stato membro interpellato non lo impediscono. 4.2.3. Sezione 2: richiesta di eseguire indagini amministrative (nuova disposizione) In caso di frode e in particolare di operazioni simulate o fittizie, le richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 5 possono essere inadeguate, in quanto non consentono all'autorità richiedente di procurarsi gli elementi di prova. Pertanto si propone di dare all'autorità richiedente la possibilità di chiedere all'autorità interpellata di eseguire le opportune indagini amministrative su operazioni che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione in materia di IVA e per le quali la tassazione dovrebbe aver luogo sul suo territorio, nonché su operazioni che possono fornire elementi di prova di un'infrazione alla legislazione in materia di IVA sul territorio dello Stato membro richiedente. In forza del articolo 9, l'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del suo paese, nonché nel rispetto delle limitazioni allo scambio di informazioni di cui all'articolo 36 (v. 4.2.2). 4.2.4. Sezione 3: termine per la comunicazione (articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 218/92) La Commissione ritiene che i termini troppo lunghi siano soprattutto dovuti al carattere eccessivamente centralizzato del quadro giuridico attuale. Per tale ragione essa propone contatti decentrati nel quadro dell'articolo 3. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 218/92 per la comunicazione delle informazioni richieste rimane invariato. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un mese. Infine, per casi particolari, segnatamente casi di frodi "circolari" o di controlli complessi, si può stabilire un termine diverso secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Qualora l'autorità interpellata non sia in grado di fare seguito alla richiesta entro il termine previsto, essa è tenuta a comunicare senza indugio all'autorità richiedente le circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e ad indicare quando potrà fare seguito alla richiesta. 4.2.5. Sezione 4: presenza di agenti dell'amministrazione fiscale di altri Stati membri (articolo 6 della direttiva 77/799/CEE) Benché il programma Fiscalis [7] preveda un finanziamento comunitario per i controlli multilaterali, il regolamento (CEE) n. 218/92 non fornisce una base giuridica per la presenza di agenti dell'amministrazione fiscale degli altri Stati membri. Anche a questo riguardo gli Stati membri devono avvalersi delle possibilità offerte dall'articolo 6 della direttiva 77/799/CEE. In realtà si tratta però soltanto di una facoltà offerta dalla direttiva 77/799/CEE, che pochi Stati membri hanno utilizzato. In conformità al suddetto articolo alcuni Stati membri hanno autorizzato la presenza sul loro territorio di funzionari del fisco degli altri Stati membri. Tuttavia, la legislazione nazionale della maggior parte degli Stati membri non prevede tale possibilità e in pratica la grande maggioranza degli Stati membri autorizza la presenza di funzionari stranieri durante i controlli soltanto con il consenso del soggetto passivo. Tale consenso tuttavia è improbabile quando il controllo ha lo scopo di determinare l'esistenza di una frode. Inoltre, alcuni Stati membri vietano anche formalmente, adducendo problemi di carattere giuridico, la partecipazione di un funzionario di un altro Stato membro a un'indagine condotta sul loro territorio. [7] Decisione 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis), GU L 126 del 28.4.1998, pagg. 1-5. È deplorevole che, all'interno di un mercato unico senza frontiere per i frodatori, le amministrazioni fiscali siano invece ancora così separate l'una dall'altra e che per esse sia così difficile o addirittura impossibile oltrepassare le frontiere. La presenza di controllori di un altro Stato membro negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle indagini amministrative possono infatti essere estremamente utili, in particolare nei casi che presentano indizi di consistenti irregolarità o frodi transfrontaliere in uno o più Stati membri, nei casi di complessità tale da rendere auspicabile la presenza dei funzionari, o ancora nei casi prossimi a prescrizione nei quali la presenza di funzionari può accelerare l'indagine. Per tale ragione l'articolo 13 della proposta permette la presenza di agenti dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando i due Stati la ritengano opportuno. Nello stesso tempo, gli articoli 13 e 14 contengono disposizioni che precisano diritti e obblighi di tutte le parti nonché le procedure applicabili da parte degli agenti nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro. Da un lato, il paragrafo 1 dell'articolo 13 disciplina la presenza di agenti dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro negli uffici amministrativi di un altro Stato membro e, dall'altro, il paragrafo 2 contiene disposizioni che regolano la partecipazione degli agenti designati dall'autorità richiedente alle indagini amministrative presso i soggetti passivi. Questi articoli costituiscono una base giuridica che solleva l'amministrazione fiscale dall'obbligo di ottenere il consenso del soggetto passivo. 4.2.6. Sezione 5: ricorso a controlli simultanei (nuova disposizione) La Commissione ritiene che i controlli simultanei debbano essere parte integrante dei normali piani di controllo degli Stati membri. Per incoraggiare l'inserimento da parte degli Stati membri dei controlli simultanei nei loro piani di controllo, alcuni controlli multilaterali sono finanziati sul programma Fiscalis. Tuttavia, la decisione Fiscalis non costituisce una base giuridica per lo scambio di informazioni nel quadro di un controllo multilaterale. In effetti, un controllo simultaneo è essenzialmente un quadro strutturato per lo scambio di informazioni tra più amministrazioni fiscali. Pertanto, i controllori che partecipano a un tale controllo devono avvalersi di una delle basi giuridiche che consentono lo scambio di informazioni fiscali (la direttiva 77/799/CEE o il regolamento (CEE) n. 218/92). La presente proposta prevede, da un lato, un obbligo di principio per gli Stati membri di ricorrere a controlli simultanei ogni volta che controlli di questo tipo sembrino più efficaci dei controlli nazionali e, dall'altro, fornisce disposizioni che precisano diritti e obblighi di tutte le parti nonché gli elementi essenziali delle procedure da applicare. L'articolo 16 riprende disposizioni di accordi bilaterali esistenti in materia. 4.2.7. Sezione 6: richiesta di notifica (nuova disposizione) L'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE [8] permette la notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, concernenti un credito o il suo ricupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente. Tuttavia, quando ancora non vi sono crediti, il quadro giuridico attuale non prevede la notifica degli atti o delle decisioni emanati dalle amministrazioni fiscali di altri Stati membri. L'articolo 17 della presente proposta prevede quindi una base legale chiara per tale notifica. [8] Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. 4.3. Capitolo III Scambio di informazioni senza preventiva richiesta 4.3.1. Articoli da 20 a 24: Scambio strutturato e automatico di informazioni nei settori a rischio (articoli 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE) Per accrescere le possibilità di individuazione e prevenzione delle frodi negli scambi intracomunitari, gli Stati membri dovrebbero scambiare a livello comunitario anche altre informazioni oltre ai dati VIES. La Commissione ha constatato che, pur essendo la maggior parte degli Stati membri favorevole all'intensificazione degli scambi di informazioni pertinenti, tali scambi sono ancora rari. Per aumentare le possibilità di individuare e prevenire le frodi negli scambi intracomunitari, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni almeno nelle situazioni seguenti: a) situazioni nelle quali la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine; esempi: forniture intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (veicoli terrestri, imbarcazioni e aeromobili di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE) o vendite a distanza non soggette ad imposta nello Stato di origine; b) situazioni nelle quali si sospetta una frode nell'altro Stato membro; esempi: servizi intracomunitari che presentano un'irregolarità presunta (ad esempio perché non sono fatturati agli effettivi beneficiari) o discordanze tra forniture e acquisizioni intracomunitarie (casi in cui i dati comunicati in conformità all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 218/92 si discostano in misura significativa dal valore dichiarato delle acquisizioni intracomunitarie); c) situazioni che generalmente rappresentano un rischio più importante di frode o di evasione fiscale nell'altro Stato membro; esempi: potenziali società "fenice" (ad esempio, società che nei primi anni di attività effettuano molte forniture intracomunitarie di beni e servizi a clienti di un altro Stato), rimborsi dell'IVA a soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese (direttiva 79/1072/CEE del Consiglio), o attribuzione di numeri di identificazione IVA agli operatori domiciliati nell'altro Stato membro; d) situazioni in cui sul territorio di uno Stato membro è stato constatato un caso di frode che potrebbe avere ramificazioni nell'altro Stato membro; esempi: "società fantasma" che hanno effettuato operazioni intracomunitarie o soggetti passivi condannati per frode relativa all'IVA nel commercio intracomunitario. Il quadro giuridico esistente è chiaramente inadeguato all'insieme delle situazioni suindicate. Oggi non esiste nessun obbligo reale in materia di scambio automatico o spontaneo di informazioni. Questi tipi di scambi sono previsti soltanto in linea di principio, ma nessuna categoria di informazioni è oggetto di scambio obbligatorio in virtù di tali disposizioni. Soltanto alcuni rari accordi bilaterali sono stati conclusi su tale base. È pertanto necessario prevedere, nella stessa legislazione comunitaria, le categorie di informazioni che devono essere oggetto di scambio. La proposta quindi prevede ormai due tipi di scambi spontanei: lo scambio strutturato e lo scambio automatico. La differenza tra scambio strutturato e scambio automatico risiederà unicamente nel fatto che l'autorità responsabile della comunicazione sia o meno in grado di raccogliere a intervalli regolari le informazioni da scambiare. Sarà ad esempio impossibile per uno Stato membro procedere allo scambio automatico di un'informazione per la quale nello stesso Stato non esista obbligo di comunicazione da parte dei soggetti passivi. La proposta stabilisce inoltre un quadro all'interno del quale gli Stati membri istituiranno i suddetti scambi di informazioni, quadro che ha il vantaggio di essere al tempo stesso flessibile ed efficace. La proposta si limita infatti a determinare in quali tipi di situazioni lo scambio debba aver luogo, mentre le categorie esatte di informazioni e, per ciascuno degli Stati membri, il carattere automatico o strutturato e, se del caso, la periodicità dello scambio, saranno decisi nel quadro della procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La flessibilità del sistema risiede nel fatto che sarà possibile nell'ambito di tale procedura concludere un accordo in base al quale 10 Stati membri scambieranno informazioni in modo automatico mentre gli altri cinque lo faranno in modo strutturato. È evidente che le decisioni prese nel quadro della comitatologia non potranno in alcun caso avere ripercussioni sugli obblighi dei debitori d'imposta di cui all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE e dovranno quindi riguardare informazioni già in possesso dell'amministrazione fiscale. 4.3.2. Ostacoli allo scambio di dati personali (nuova disposizione) Per alcuni Stati membri è difficile scambiare dati personali a causa delle restrizioni in materia stabilite dalle rispettive legislazioni. Essi sottolineano che le regole relative alla protezione dei dati restringono fortemente le possibilità di scambio di informazioni. In particolare fanno presente che l'attuazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [9] può talvolta ostacolare lo scambio di dati personali, anche nei casi in cui la frode è nota e ancora di più in rapporto a informazioni che fanno sembrare molto probabile l'esistenza di una frode. [9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Gli Stati membri devono quindi avvalersi dell'articolo 13 della direttiva sopra citata, a norma del quale è consentito derogare alle regole normali quando si tratti di salvaguardare gli interessi finanziari di uno Stato membro (anche in materia tributaria). Per tale ragione l'articolo 37, paragrafo 4 stabilisce che gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva 95/46/CE in modo che la loro legislazione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali non pregiudichi gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e) della direttiva in oggetto. 4.4. Capitolo IV Archiviazione di informazioni e scambio di informazioni concernenti transazioni intracomunitarie 4.4.1. Articoli da 25 a 29 (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 218/92) A fini di chiarezza, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 218/92 è stato suddiviso in 5 articoli. Nella sostanza l'articolo rimane invariato fatta eccezione per l'integrazione nel sistema VIES di informazioni precise relative all'ufficio locale da contattare per ottenere informazioni complementari sui singoli operatori figuranti nella base di dati, in particolare al fine di facilitare lo scambio diretto di informazioni senza passare attraverso le autorità nazionali (uffici centrali di collegamento) (v. articolo 3). 4.4.2. Articolo 30 (articolo 6 del regolamento (CEE) n. 218/92) L'articolo rimane invariato fatta eccezione per una disposizione che consente la conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona con mezzi elettronici. 4.5. Capitolo V Relazioni con la Commissione (Articolo 31) Il paragrafo 1 di questo articolo corrisponde all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 218/92 e prevede la valutazione comune da parte degli Stati membri e della Commissione del funzionamento del presente regolamento. Tuttavia le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai fini di tale valutazione sono descritte in modo più dettagliato. In primo luogo è esplicitamente stabilito che gli Stati membri sono tenuti a fornire tutti i dati statistici necessari alla valutazione; i dettagli dei dati da comunicare saranno precisati nel quadro della comitatologia. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni riguardanti metodi e procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, che abbiano permesso di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. Simili informazioni possono infatti dare indicazioni sull'efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa nella lotta contro l'evasione fiscale. A tal fine potrebbe anche essere utile poter comunicare alla Commissione ogni altra informazione, comprese quelle riguardanti casi specifici, su semplice base volontaria per gli Stati membri. La Commissione, dal canto suo, sarà tenuta a comunicare tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati cui le informazioni in questione non siano ancora state trasmesse. 4.6. Capitolo VI Scambio di informazioni con i paesi terzi (articolo 32: nuova disposizione) Il quadro giuridico attuale non fornisce una base giuridica per lo scambio di informazioni con i paesi terzi. Quando la frode relativa all'IVA è connessa a operazioni di import/export, si può ricorrere agli strumenti di cooperazione doganale. Vi sono tuttavia molte lacune, ad esempio per quanto riguarda le frodi nel settore dei servizi o le frodi commesse nella Comunità, le cui prove però si trovano nei paesi terzi. Per tale ragione l'articolo 32, paragrafo 1, prevede una base giuridica per comunicare a qualsiasi Stato membro informazioni provenienti da un paese terzo in forza di un accordo bilaterale. Inoltre, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essere comunicate a un paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite. 4.7. Capitolo VII Condizioni per lo scambio di informazioni (articoli da 33 a 39) 4.7.1. Articolo 33: scambio in forma elettronica (nuova disposizione) In forza di questo articolo, tutte le informazioni sono fornite per quanto possibile in forma elettronica, secondo modalità da stabilire nel quadro della comitatologia. 4.7.2. Articolo 34: traduzioni (nuova disposizione) Le richieste di assistenza e la documentazione acclusa sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata, secondo modalità da stabilire nel quadro della comitatologia. 4.7.3. Articolo 35: spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento (articolo 13 del regolamento (CEE) n. 218/92) È stato aggiunto il paragrafo 2 per allineare l'articolo 35 del regolamento all'articolo 18 della proposta di modifica della direttiva 76/308/CEE [10], che offre la possibilità agli Stati membri di concordare un rimborso delle spese effettivamente sostenute nei casi in cui si presentino difficoltà particolari, ovvero casi che comportino spese molto elevate o casi connessi alla lotta contro la criminalità organizzata. [10] COM(1998) 364 def. e COM(1999) 183 def. 4.7.4. Articolo 36: limiti allo scambio di informazioni (articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 218/92 e 8 della direttiva 77/799/CEE) Ai sensi di questo articolo l'autorità interpellata può rifiutare di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando l'onere amministrativo sia eccessivo, o quando l'autorità richiedente non abbia esaurito le consuete fonti di informazione, o quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano all'amministrazione fiscale di detto Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni ai suoi fini, o quando la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all'ordine pubblico o condurrebbe alla divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale. L'articolo 36, paragrafo 4, come l'articolo 14 della direttiva 76/308/CEE, prevede che l'autorità interpellata informi l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi che ostano all'assistenza reciproca. 4.7.5. Articolo 37, paragrafi 1 e 2: limiti imposti all'utilizzazione delle informazioni (articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 218/92 e articolo 7, paragrafi 1 e 3 della direttiva 77/799/CEE) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE, le informazioni provenienti dallo Stato membro interpellato possono essere utilizzate senza restrizioni nello Stato membro richiedente soltanto a fini amministrativi e fiscali. All'atto pratico, questo articolo non è interpretato nello stesso modo da tutti gli Stati membri. Secondo alcuni di essi, quando le informazioni sono utilizzate pubblicamente in un procedimento giudiziario occorre ottenere l'autorizzazione esplicita dello Stato membro interpellato; secondo altri, basta un'autorizzazione tacita. L'articolo 37 precisa che le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Tuttavia, in ogni caso, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale, che comportano l'eventuale applicazione di sanzioni. Esse possono inoltre essere utilizzate per l'accertamento di altri dazi, imposte e tasse contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del 15 marzo 1976. Questa disposizione segue la raccomandazione del gruppo ad alto livello "Coerenza fiscalità-dogane" di esaminare la possibilità di istituire uno scambio di informazioni tra amministrazioni doganali e fiscali. Essa assicura una base giuridica per tale scambio di informazioni in materia di IVA, nonché una base giuridica per tale scambio tra le amministrazioni competenti per l'IVA e un'altra amministrazione fiscale di uno Stato membro. 4.7.6. Articolo 37, paragrafo 3: necessità di ottenere l'accordo dell'autorità interpellata per la comunicazione a uno Stato membro (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 218/92 e articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 77/799/CEE) L'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 218/92 e l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 77/799/CEE stabiliscono una procedura secondo la quale occorre ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni perché queste possano essere messe a disposizione di un altro Stato membro. Tali procedure possono impedire o ritardare la trasmissione di informazioni agli Stati membri che ne hanno bisogno. L'articolo 37, paragrafo 3 non esige più tale consenso. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, essa può trasmettere tali informazioni a quest'ultima. 4.7.7. Articolo 37, paragrafo 4: ostacoli allo scambio di dati personali (nuova disposizione) V. il punto 4.3.2. 4.7.8. Notifica preventiva alla persona interessata in occasione di ogni scambio di informazioni Le norme vigenti in alcuni Stati membri prevedono la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata. Ovviamente, in caso di frode, tale notifica compromette l'efficacia del controllo. Il fatto che alcuni Stati membri notifichino sistematicamente al soggetto passivo ogni richiesta di informazioni fa sì che gli altri Stati membri siano restii a ricorrere alle disposizioni relative alla reciproca assistenza in caso di sospetto di frode. L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 218/92 permette la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata. Disposizioni simili impediscono una cooperazione efficace tra amministrazioni fiscali nella misura in cui ostacolano l'amministrazione richiedente nella sua lotta contro la frode. Occorre sottolineare che la presente proposta non prevede più tale possibilità e precisa che l'autorità interpellata procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità del suo paese. La Commissione ritiene che nella misura in cui lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali non dà luogo alla notifica al soggetto passivo, non si debba procedere a tale notifica neanche in occasione dello scambio di informazioni tra le autorità competenti. 4.7.9. Articolo 38: elementi di prova (nuova disposizione) L'artico 38 precisa che le constatazioni, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi e tutte le informazioni ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dell'autorità richiedente allo stesso modo di documenti nazionali equivalenti. 4.7.10. Articolo 39 (articolo12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 218/92) L'articolo corrisponde testualmente all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 218/92. 4.8. Capitolo VIII Disposizioni finali 4.8.1. Articoli 40 e 41: procedure di consultazione e di comitatologia (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento sono misure di portata generale finalizzate all'attuazione degli elementi essenziali dell'atto di base. Pertanto occorre seguire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE). 4.8.2. Articolo 42: relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 14 del regolamento (CEE) n. 218/92) La periodicità della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio è prolungata da 2 a 3 anni. 4.8.3. Articolo 43: applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 218/92 e 11 della direttiva 77/799/CEE) Il paragrafo 1 di questo articolo corrisponde all'articolo 11 della direttiva 77/799/CEE, il paragrafo 2 all'articolo 9, paragrafo 3. La formulazione è stata leggermente modificata. 4.8.4. Articolo 44: abrogazione del regolamento (CEE) n. 218/92 Il regolamento (CEE) n. 218/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come fatti al presente regolamento. 5. Spiegazione della proposta di direttiva Poiché occorre sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 218/92 nonché la direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda l'IVA, l'IVA è ormai esclusa dal campo d'applicazione della direttiva. Per contro questo è invece esteso ad alcune imposte sui premi assicurativi per tener conto dell'esigenza espressa dagli Stati membri nel quadro dei negoziati al Consiglio sulla proposta di modifica della direttiva 76/308/CEE [11]. [11] COM(1998) 364 def. e COM(1999) 183 def. 6. Conclusioni La presente proposta mira quindi a rafforzare la cooperazione tra amministrazioni fiscali fornendo loro un quadro giuridico semplice ed efficace per combattere ad armi pari contro i frodatori. La proposta pertanto non mira a modificare in alcun modo gli obblighi dei contribuenti né le regole relative all'applicazione delle norme in materia di IVA, ma soltanto ad adattare la cooperazione amministrativa alle sfide del mercato interno. Per tale motivo la Commissione presenta la proposta sulla base dell'articolo 95 del trattato. Assumendo l'articolo 95 del trattato come base giuridica, la Commissione è per altro in linea con la sua proposta del 19 giugno 1990 (COM(90) 183) per il regolamento (CEE) n. 218/92/CEE, nella quale essa già proponeva l'articolo 100 A del trattato CE (divenuto l'articolo 95 del trattato CE) come base giuridica appropriata. L'articolo 95 costituisce infatti la base giuridica per l'adozione di "misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno." Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 95, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, in quanto la base giuridica per l'armonizzazione della fiscalità indiretta è l'articolo 93. Tuttavia, secondo la lettura che ne fa la Commissione, la deroga prevista al paragrafo 2 può escludere l'applicazione della regola generale fissata al paragrafo 1 dell'articolo 95 soltanto quando le disposizioni fiscali costituiscono l'obiettivo principale della misura proposta. Tale circostanza sussisterebbe ad esempio se l'atto proposto riguardasse gli obblighi dei soggetti passivi o le regole concernenti il campo d'applicazione dell'imposta, ma non sussiste nel presente caso in cui il regolamento si limita a creare collegamenti tra le amministrazioni fiscali. 2001/0134 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [12], [12] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [13], [13] GU C ... visto il parere del Comitato delle regioni [14], [14] GU C ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [15], [15] GU C ... considerando quanto segue: (1) La lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto esige il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni tributarie all'interno della Comunità, e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni. (2) A tal fine il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio [16], che completava, per quanto riguarda l'IVA, il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio [17], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. ..../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del .... 2001, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto [18]. Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia d'IVA, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure [19], modificata da ultimo dalla direttiva 2001/..../CE [20]. [16] GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. [17] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. [18] GU L ... [19] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. [20] GU L ... (3) Il campo d'applicazione dell'assistenza reciproca definito dalla direttiva 77/799/CEE deve essere esteso alle imposte sui premi assicurativi di cui alla direttiva 76/308/CEE per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno. (4) La direttiva 77/799/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/799/CEE è così modificata: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: "Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri, in materia di imposte dirette, di talune accise e di imposte sui premi assicurativi". 2) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente: "le imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, quarto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio.* * GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18." Articolo 2 I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, s'intendono fatti al regolamento (CE) n. xxx/xx [relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto]. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA Una volta adottato, il regolamento proposto non avrà nessuna conseguenza negativa sulle risorse proprie comunitarie. In quanto concepito per rafforzare l'assistenza reciproca tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, esso piuttosto mira ad accrescere il gettito dell'IVA. L'effetto sul bilancio comunitario sarà quindi positivo, anche se è impossibile quantificarlo.