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Document 52001PC0230

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia

/* COM/2001/0230 def. – CNS 2001/0097 */

GU C 240E del 28.8.2001, pp. 115–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0230

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia /* COM/2001/0230 def. – CNS 2001/0097 */

Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0115 - 0119


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e a sostenere le sue riforme.

Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 si è detto compiaciuto dei progressi fatti nell'attuare la strategia di preadesione per la Turchia, che comprende i seguenti elementi:

- dialogo politico rafforzato, imperniato soprattutto sui progressi compiuti verso il soddisfacimento dei criteri politici per l'adesione, con particolare riferimento ai diritti dell'uomo, ai conflitti frontalieri e a Cipro;

- preparazione dell'esame analitico dell'acquis;

- stesura, ad opera della Commissione, di una relazione periodica sui capitoli pertinenti dell'acquis;

- adozione di un quadro unico onde coordinare tutte le fonti di assistenza finanziaria preadesione dell'Unione europea, comprendente una base giuridica per il partenariato per l'adesione;

- adozione di un partenariato per l'adesione della Turchia;

- apertura alla Turchia dei programmi e delle agenzie comunitari;

- estensione dell'unione doganale CE-Turchia nei settori dei servizi e delle commesse pubbliche;

- uso dell'assistenza tecnica offerta dal TAIEX (Ufficio per gli scambi di informazioni sull'assistenza tecnica).

Il partenariato per l'adesione è la pietra angolare della strategia di preadesione. Basandosi sull'analisi contenuta nella relazione periodica 2000 riguardante la Turchia, esso individua le priorità a breve-medio termine, gli obiettivi intermedi e le condizioni sui quali occorre incentrare i preparativi per l'adesione tenendo conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato membro riguardanti l'adozione e l'attuazione dell'acquis comunitario.

Il Consiglio europeo di Nizza ha chiesto alla Turchia di presentare rapidamente il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis, che dovrà basarsi sul partenariato per l'adesione.

2. Verso l'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia

Nell'ambito della strategia di preadesione per la Turchia, l'Unione europea ha preso di recente diverse iniziative riguardanti l'assistenza finanziaria a questo paese. Il Consiglio ha adottato un regolamento sull'istituzione di un partenariato per l'adesione della Turchia e di un quadro per il coordinamento di tutte le fonti dell'assistenza finanziaria preadesione fornita dall'UE alla Turchia (regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001, GU L 58 del 28.2.2001, pagg. 1-2.) Detto regolamento ricalca quello adottato per i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).

Basandosi sul regolamento (CE) n. 390/2001 del 26 febbraio 2001, il Consiglio ha adottato una decisione riguardante i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Turchia (GU L 85 del 24.03.2001, pag. 13). Scopo del partenariato per l'adesione è definire in un quadro unico i settori prioritari di ulteriore intervento individuati nella relazione periodica 2000 della Commissione sui progressi fatti dalla Turchia verso l'adesione all'Unione europea, gli strumenti finanziari disponibili per consentire al paese di realizzare tali priorità e le condizioni cui sarà soggetta l'assistenza. Le priorità e gli obiettivi intermedi contenuti nel partenariato per l'adesione sono suddivisi in due gruppi, a seconda che si tratti di priorità a breve o a medio termine.

In linea con queste decisioni, l'assistenza finanziaria della Comunità deve essere finalizzata all'adesione e concentrarsi, come per tutti gli altri paesi candidati, sulle priorità individuate nel partenariato per l'adesione ed elaborate nel programma nazionale turco per l'adozione dell'acquis.

Il regolamento sviluppa ulteriormente detta impostazione. Nell'elaborare la presente proposta, si è tenuto conto per quanto possibile dei principi e degli obiettivi cui è improntata l'assistenza preadesione a favore degli altri paesi candidati (paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro e Malta).

3. Principi di programmazione

Il nuovo regolamento contribuirà al finanziamento delle priorità a breve-medio termine del partenariato per l'adesione della Turchia, definite in funzione dei diversi criteri di adesione. Visto che la Turchia non ha ancora soddisfatto il primo criterio di Copenhagen, ci si concentrerà sull'attuazione del programma destinato a sostenere le riforme politiche. La Turchia ha avviato di recente un programma riguardante la società civile. Si proseguiranno le iniziative volte a sviluppare ulteriormente le prassi democratiche, lo Stato di diritto, il ruolo delle parti sociali e la capacità istituzionale delle organizzazioni non governative, nonché i progetti sociali a tutti i livelli.

Si rivolgerà particolare attenzione anche alla cooperazione transfrontaliera tra la Turchia e l'Unione europea, tra la Turchia e gli altri paesi candidati e tra la Turchia e gli altri paesi della regione, seguendo l'impostazione già applicata agli altri paesi candidati. Potranno quindi essere finanziate azioni riguardanti, fra l'altro, il potenziamento delle infrastrutture, la promozione della tutela ambientale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la promozione delle reti nei settori dell'energia e dei trasporti e la riduzione degli ostacoli amministrativi e istituzionali tra regioni frontaliere. Si favorirà infine la creazione di reti e di collegamenti sui due versanti del confine.

Si intende inoltre far partecipare la Turchia a diversi programmi orizzontali destinati a tutti i paesi candidati e riguardanti, ad esempio, il sostegno alle imprese e la cooperazione doganale.

4. Attuazione

Come per gli altri paesi candidati, i diversi programmi e progetti riguarderanno anche il potenziamento istituzionale e gli investimenti.

Potenziando le istituzioni si aiuterà la Turchia a predisporre le strutture, le strategie, le risorse umane e le capacità di gestione necessarie per rafforzare la sua capacità economica, sociale, normativa e amministrativa. Si fornirà assistenza finanziaria per aiutare il paese a:

a) soddisfare il primo criterio di Copenhagen, ossia raggiungere una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani nonché il rispetto e la protezione delle minoranze. Il sostegno potrà essere fornito alle autorità pubbliche o alle organizzazioni non governative;

b) attuare l'acquis comunitario e prepararsi a partecipare alle politiche dell'UE, ad esempio quella riguardante la coesione economica e sociale.

A tale scopo, ci si avvarrà dei seguenti strumenti: gemellaggi, assistenza tecnica specializzata e formazione.

Il sostegno assumerà una duplice forma:

a) investimenti volti a rafforzare l'infrastruttura normativa necessaria per garantire la conformità all'acquis e investimenti diretti, collegati all'acquis;

b) investimenti per migliorare la coesione economica e sociale attraverso misure analoghe a quelle sostenute negli Stati membri.

La Turchia contribuirà al finanziamento degli investimenti. Fra gli altri principi alla base del sostegno per gli investimenti figurano la sostenibilità, l'addizionalità e la concorrenza. Tutte le azioni finanziate, inoltre, devono rispettare le norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato contenute negli accordi CE-Turchia.

La Commissione definirà ulteriori orientamenti per l'attuazione del programma in conformità della procedura di gestione, basandosi sui principi di cui sopra e sull'esperienza acquisita sia con il programma Phare che con i programmi di assistenza in corso a favore della Turchia.

5. Meccanismi e procedure

L'assistenza finanziaria per le azioni prioritarie sarà concessa mediante decisioni di finanziamento prese dalla Commissione previo parere del comitato Phare, composto da rappresentanti degli Stati membri (regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Il comitato verrà consultato in base a una proposta di finanziamento contenente informazioni sui programmi e/o sui progetti da attuare. Si propongono modalità specifiche per le azioni inferiori a 2 milioni di euro.

Le norme di attuazione (aggiudicazione dei contratti) si basano sul regolamento finanziario dell'Unione e sulle procedure ivi stabilite. Si garantirà una concorrenza effettiva tra le imprese, le organizzazioni e le istituzioni interessate a partecipare alle iniziative finanziate dal programma, applicando il principio della simmetria per la partecipazione alle gare d'appalto delle imprese con sede nei rispettivi paesi. A tal fine, si propone di modificare il regolamento n. 3906/89 del Consiglio relativo al programma Phare, i regolamenti del Consiglio ISPA e SAPARD e il regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per Cipro e Malta (regolamenti del Consiglio nn. 1267/1999, 1268/1999 e 555/2000, GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73 e pag. 87, GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3). La scelta dei contraenti sarà effettuata secondo le normali procedure. Per alcuni tipi di progetti da finanziare a titolo del potenziamento istituzionale occorreranno disposizioni specifiche, ad esempio accordi di gemellaggio conclusi dalla Turchia e dai singoli Stati membri e approvati dalla Commissione.

La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia saranno oggetto di una procedura ex ante da parte della Commissione. Si terrà conto, tra l'altro, degli aspetti culturali, sociali, di genere e ambientali.

Nell'ambito del presente programma di assistenza preadesione, potrà essere chiesto ai beneficiari un contributo finanziario per ciascun programma o progetto, da definire a seconda della natura del programma o del progetto (si può ipotizzare, ad esempio, un trattamento diverso per i programmi volti a sviluppare la società civile e gli investimenti privati).

Come per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per Cipro e per Malta, si applicherà anche in Turchia una politica di decentramento dell'attuazione. La Turchia, pertanto, dovrà creare tutta una serie di strutture di attuazione (coordinatore nazionale degli aiuti, Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Fondo nazionale, ordinatore nazionale, organismi di attuazione). Un ulteriore decentramento sarà autorizzato dalla Commissione, caso per caso, nei settori in cui i criteri definiti nell'allegato del regolamento proposto possano essere rispettati dalla Turchia e/o dall'organismo di attuazione competente. In tal modo si assicureranno una gestione corretta ed efficiente e un uso trasparente dei fondi in linea con gli obiettivi dei programmi e dei progetti approvati. La Turchia si impegnerebbe a rispettare sia le misure di attuazione che il regolamento finanziario della Comunità, in modo che la Commissione possa recuperare l'importo totale del contratto o dell'aiuto non rimborsabile corrispondente in caso di inosservanza di tali norme. La Commissione continuerà a sorvegliare e a valutare l'attuazione del programma nel quadro del sistema di attuazione decentrato.

Il programma sarà oggetto di monitoraggio, valutazioni ex-post e verifiche finanziarie ad opera della Commissione e della Corte dei conti. Nel suo ambito, si potrà fornire assistenza tecnica e finanziare le spese di sostegno dei vari programmi e progetti.

Il programma dovrebbe essere riesaminato prima del 1° gennaio 2006. A tal fine, il Consiglio dovrà ricevere una relazione di valutazione entro il 1° luglio 2005.

6. Condizionalità

Il regolamento proposto specifica le condizioni cui è subordinata l'assistenza comunitaria per il finanziamento dei programmi e dei progetti. Qualora venisse meno un elemento essenziale per il proseguimento dell'assistenza preadesione - ad esempio, quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia (accordo di associazione, unione doganale e tutti gli atti e gli accordi connessi) e/o quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenhagen non siano sufficienti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, potrà prendere le misure del caso riguardo all'assistenza preadesione concessa. Si garantirà in tal modo il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale.

Per ciascun programma o progetto, si definiranno inoltre condizioni specifiche riguardanti, ad esempio, la sostenibilità, i cofinanziamenti e la durata del contratto.

7. Quadro di bilancio

Nel bilancio generale dell'Unione europea è stata inserita una nuova linea denominata "Strategia di preadesione per la Turchia", onde garantire un'impostazione finalizzata all'adesione. Si sono inoltre raggruppate in un quadro unico diverse risorse di bilancio, onde rendere più efficaci i programmi di assistenza finanziaria a favore della Turchia. Il Parlamento europeo ha approvato questa impostazione nel suo parere sul regolamento riguardante un quadro unico.

L'assistenza viene attualmente fornita nell'ambito del programma MEDA (regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1) e dei due programmi della strategia europea relativi alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'unione doganale CE-Turchia e di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (regolamenti (CE) nn. 764/2000 e 257/2001 del Consiglio, GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6 e GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1). Ciascun programma ha procedure e finalità specifiche, che tuttavia corrispondono in parte alle priorità del partenariato per l'adesione (sostegno per l'allineamento della legislazione turca, cooperazione in vari settori dell'acquis comunitario e contributo alla riduzione delle disparità regionali, ecc.). Di fatto, si sono varati ultimamente diversi progetti volti a promuovere l'attuazione del partenariato per l'adesione della Turchia (standard e prove; sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane, potenziamento dei servizi di ispezione alimentare, ecc.).

Il regolamento proposto costituirà la base giuridica della nuova linea di bilancio per la Turchia. Al tempo stesso, saranno abrogati i due regolamenti sulla strategia europea. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti e l'assegnazione finanziaria del programma MEDA per la Turchia saranno trasferiti sulla nuova linea di bilancio. Dato però che la Turchia rientra nel processo di Barcellona, essa potrà beneficiare anche in futuro dei finanziamenti concessi a norma del regolamento MEDA e delle azioni di interesse regionale (creazione di reti; cooperazione statistica; cooperazione per la giustizia e gli affari interni).

Nelle prospettive finanziarie 2000-2006, l'assistenza finanziaria preadesione è stata raddoppiata per tutti i paesi candidati. Nel 2000 e nel 2001, gli stanziamenti destinati alla Turchia come paese candidato sono stati raddoppiati rispetto alla dotazione annuale media del periodo precedente (1996 - 1999). Per il periodo rimanente delle prospettive finanziarie attuali, si cercherà di mantenere questo livello di assistenza a favore della Turchia concentrandosi al tempo stesso sull'esecuzione degli impegni assunti negli anni precedenti.

8. Particolari del regolamento proposto

Campo di applicazione (Articolo 1)

Il campo di applicazione proposto per questi aiuti non rimborsabili è analogo a quello definito per gli altri paesi candidati.

Si fornirà un'assistenza finanziaria solo per conseguire le priorità del partenariato per l'adesione, segnatamente attraverso il potenziamento istituzionale e il sostegno agli investimenti. Vista l'assoluta necessità di sviluppare ulteriormente la società civile in Turchia, si promuoveranno azioni specifiche in questo campo, connesse al primo criterio di Copenhagen (informazione, istruzione e formazione) e al sostegno alle ONG, specie quelle femminili.

Fra le altre azioni specifiche figurano un contributo finanziario per la partecipazione della Turchia ai programmi e alle agenzie comunitari e la cooperazione transfrontaliera. Si attueranno, in particolare, progetti comuni nell'ambito di Phare (cooperazione transfrontaliera) e del programma dell'UE Interreg,

Ai fini del potenziamento istituzionale, ci si avvarrà di gemellaggi, assistenza tecnica specifica e formazione. Il sostegno agli investimenti riguarderà principalmente opere e forniture. La Turchia dovrebbe contribuire al finanziamento di detti investimenti.

Sono previsti un coordinamento e scambi di informazioni con gli altri donatori sui diversi programmi e progetti.

Sospensione dell'assistenza (Articolo 4)

L'assistenza può essere sospesa quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenhagen non siano sufficienti o quando vengano meno elementi fondamentali per l'attuazione degli accordi CE-Turchia. Questo principio è sancito dal regolamento quadro unico per la Turchia, in cui si fa riferimento all'articolo pertinente per confermare che questo requisito si applica anche all'assistenza finanziaria concessa nell'ambito del nuovo programma per la Turchia.

Attuazione (Articoli 3, 5, 6, 9 e 10)

Il comitato Phare aiuterà la Commissione a fornire l'assistenza, pronunciandosi sugli orientamenti generali da definire e sulle decisioni finanziarie riguardanti gli aiuti non rimborsabili. Le disposizioni sulla valutazione dei programmi e dei progetti ricalcheranno quelle dei due regolamenti sulla strategia europea.

La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia saranno oggetto di una procedura ex ante da parte della Commissione. Ci si atterrà alle procedure e ai contratti standard.

Come si è fatto per gli altri paesi candidati, la Commissione potrebbe decidere in futuro di derogare all'approvazione ex-ante a condizione che la Turchia soddisfi determinati requisiti, identici a quelli fissati per gli altri paesi candidati (cfr. allegato del regolamento).

L'assistenza finanziaria per le priorità individuate sarà messa a disposizione mediante decisioni di finanziamento annuali adottate secondo la procedura dei comitati. Oltre al partenariato per l'adesione, i documenti importanti alla base del processo di programmazione sono la relazione periodica della Commissione per la Turchia, il programma nazionale turco per l'adozione dell'acquis, la notifica e il programma economico preadesione, la valutazione della stabilità macroeconomica e finanziaria, l'analisi congiunta della politica occupazionale UE-Turchia e altre relazioni di esperti, ad esempio in materia di giustizia e affari interni. Per la programmazione annuale, inoltre, si terrà conto dei risultati delle riunioni dei diversi sottocomitati istituiti dal Comitato di associazione UE-Turchia.

La Commissione presenterà alle altre istituzioni una relazione annuale sull'esecuzione dell'assistenza, eventualmente nell'ambito della relazione Phare sull'assistenza preadesione. La relazione conterrà informazioni dettagliate sui programmi/progetti finanziati durante l'anno e sui risultati delle attività di controllo e di valutazione. Come per Phare, la Commissione e la Corte dei conti procederanno a verifiche in loco. Saranno istituiti comitati di controllo misti.

Si procederà a controlli e ispezioni in loco per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le altre irregolarità. Oltre alla segnalazione delle singole irregolarità, è prevista anche l'instaurazione di un sistema di gestione dell'informazione in materia.

Sono previste attività d'informazione. Il programma potrà finanziare e sostenere le attività connesse alle strutture di gestione dell'assistenza, ad esempio per la creazione di un'unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU) e di un Fondo nazionale in Turchia.

Partecipazione ai contratti (Articoli 7 e 12)

Potranno partecipare alle gare d'appalto indette nell'ambito del nuovo programma le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, della Turchia e dei paesi candidati. Considerati i loro stretti vincoli geografici con la Turchia, si propone di applicare lo stesso principio agli organismi che operano nei paesi oggetto dei programmi MEDA e CARDS. I paesi beneficiari del programma TACIS potrebbero essere invitati, decidendo caso per caso, a partecipare alle gare d'appalto qualora dispongano di competenze specifiche pertinenti. Il presente programma prevede disposizioni specifiche per la Turchia.

Il regolamento proposto consentirebbe inoltre alle imprese turche di partecipare alle gare d'appalto di PHARE, ISPA e SAPARD. Si propone inoltre di autorizzare le imprese con sede in tutti i paesi candidati a partecipare ai programmi di assistenza per Cipro e Malta. Naturalmente, le imprese turche continueranno a poter partecipare alle attività finanziate nell'ambito dei programmi MEDA.

Regime transitorio (Articolo 11)

L'impostazione modificata impone di abrogare i due regolamenti sulla strategia europea. Si propone di applicare un regime transitorio ai programmi e ai progetti per i quali le procedure preparatorie della decisione di finanziamento della Commissione siano state avviate, ma non ancora concluse, al momento dell'entrata in vigore del nuovo programma.

2001/0097 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [2001], pag.

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [2001], pag.

considerando quanto segue:

(1) le condizioni che devono soddisfare i paesi candidati per poter aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenhagen del giugno 1993;

(2) il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che, come gli altri Stati candidati, la Turchia beneficerà di una strategia di preadesione, sul modello della strategia europea esistente, volta a incentivare e a sostenere le sue riforme;

(3) il Consiglio europeo di Nizza si è detto compiaciuto dei progressi fatti nell'attuare la strategia di preadesione per la Turchia;

(4) dato che la Turchia non soddisfa ancora i criteri politici di Copenhagen, la Comunità l'ha invitata a migliorare e a promuovere le sue prassi democratiche e il rispetto dei diritti umani fondamentali, nonché ad associare più strettamente al processo la società civile;

(5) il partenariato per l'adesione, pietra angolare della strategia di preadesione, è stato redatto in base alle conclusioni dei precedenti Consigli europei e alle priorità su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione, tenendo conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro;

(6) la base giuridica per l'istituzione del partenariato per l'adesione e il quadro unico per il coordinamento di tutte le fonti di assistenza preadesione sono costituiti dal regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione [3];

[3] GU L 58 del 28.2.2001, pag. 1.

(7) i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia sono ripresi nella decisione 2001/235/CE del Consiglio del 24.3.2001 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia [4]. Come per gli altri paesi candidati, l'assistenza fornita dall'Unione europea alla Turchia sarà incentrata sulle priorità individuate nel partenariato per l'adesione;

[4] GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13.

(8) l'assistenza comunitaria sosterrà principalmente il potenziamento istituzionale e gli investimenti, onde favorire la conformità con l'acquis comunitario;

(9) la Comunità avvierà azioni specifiche per promuovere lo sviluppo della società civile in Turchia;

(10) sono previsti anche interventi specifici di cooperazione transfrontaliera, specie per quanto riguarda i confini tra la Turchia e l'Unione europea, tra la Turchia e gli altri paesi candidati e tra la Turchia e gli altri paesi della regione;

(11) la Comunità cofinanzierà la partecipazione della Turchia a un certo numero di programmi e di agenzie comunitari;

(12) l'assistenza comunitaria sarà subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001, della decisione 2001/235/CE del Consiglio e del presente regolamento;

(13) la Commissione fornirà l'assistenza in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea [5];

[5] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2673/1999 del Consiglio del 13 dicembre 1999, GU L 326 del 18.12. 1999, pag. 1.

(14) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6];

[6] GU L 269 del 19.10.1999, pag. 45.

(15) oltre alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia, saranno ammesse a partecipare alle gare d'appalto anche le persone fisiche e giuridiche degli altri paesi candidati e dei paesi beneficiari delle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo [7] e dell'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (CARDS) [8] nonché, quando siano necessarie competenze specifiche, dei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale che beneficiano dell'assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale [9]. Per motivi di simmetria, si dovranno inserire disposizioni analoghe nei programmi di assistenza a favore degli altri paesi candidati;

[7] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio del 27 novembre 2000, GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

[8] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

[9] GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(16) la Commissione definirà gli orientamenti per la programmazione e l'attuazione dell'assistenza secondo la procedura di gestione;

(17) per l'attuazione dell'assistenza comunitaria, la Commissione sarà assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale [10]. Le misure corrispondenti saranno adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11];

[10] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000, GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18) la gestione dell'assistenza preadesione sarà progressivamente delegata alla Turchia, tenendo conto delle sue capacità di gestione e di controllo finanziario, onde associarla più strettamente al processo;

(19) sarebbe opportuno raggruppare le diverse fonti di assistenza finanziaria a favore della Turchia, che continuerebbe comunque a beneficiare del regolamento (CE) n. 1488/96, del Consiglio, abrogando il regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000 [12], e il regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001 [13], riguardanti, rispettivamente, la realizzazione di azioni volte a potenziare l'unione doganale CE-Turchia e la realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia;

[12] GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6.

[13] GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1.

(20) oltre alle relazioni annuali sull'attuazione del programma di assistenza, entro la fine del 2005 sarà presentata una relazione di valutazione ai fini del riesame previsto prima del 30 giugno 2006;

(21) nelle prospettive finanziarie 2000 - 2006, l'assistenza finanziaria preadesione è stata raddoppiata per i paesi candidati; a seguito del Consiglio europeo di Helsinki, questo principio dovrebbe essere applicato anche alla Turchia, nel rispetto delle normali procedure di bilancio, per il periodo rimanente delle prospettive finanziarie attuali;

(22) gli unici poteri previsti dal trattato per l'adozione del presente regolamento sono quelli specificati all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria alla Turchia a sostegno delle priorità definite nel partenariato per l'adesione di questo paese.

Articolo 2

1. L'assistenza:

- consiste in aiuti non rimborsabili;

- viene fornita finanziando programmi o progetti volti a soddisfare i criteri di adesione, in base ai principi di programmazione e di attuazione contenuti negli orientamenti adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

- può finanziare servizi, forniture e opere;

- in caso di investimenti, non può coprire l'acquisto di terreni o di edifici.

Articolo 3

1. Potrà essere chiesto ai beneficiari dell'assistenza un contributo finanziario, definito in funzione della natura di ciascun programma o progetto. In casi eccezionali, cioè per i programmi e i progetti volti a sviluppare la società civile, potrà trattarsi di un contributo in natura.

2. L'assistenza copre le spese di sostegno alla programmazione, comunicazione e informazione, nonché quelle inerenti al controllo, all'ispezione, alla revisione finanziaria e alla valutazione dei programmi e dei progetti.

3. L'assistenza può essere fornita su base indipendente oppure attraverso cofinanziamenti con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, i paesi terzi o gli organismi multilaterali.

4. Si possono eventuale ipotizzare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri.

5. La Comunità può contribuire alle spese connesse alle strutture di gestione dell'assistenza.

Articolo 4

Il finanziamento dei programmi e dei progetti è subordinato al rispetto degli impegni contenuti nell'accordo di associazione CE-Turchia, nella decisione relativa all'unione doganale e in tutti gli altri accordi e decisioni connessi, nonché delle condizioni specificate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 390/2001 del 26 febbraio 2001, nel partenariato per l'adesione della Turchia e nel presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione fornisce l'assistenza comunitaria in conformità delle regole di trasparenza e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114.

2. Nella valutazione preliminare dei programmi e dei progetti si tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

a) efficacia e sostenibilità;

b) aspetti culturali, sociali, di genere e ambientali;

c) conservazione e tutela dell'ambiente secondo principi di sviluppo sostenibile;

d) potenziamento istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del programma o del progetto;

e) esperienza acquisita con programmi e progetti analoghi.

Articolo 6

1. La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia sono oggetto di un'approvazione ex ante da parte della Commissione.

2. La Commissione può decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione dei programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 3 e di affidare a organismi di attuazione dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. Tale deroga è subordinata:

a) a criteri minimi di valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi nonché a prescrizioni minime applicabili a detti organismi definite in allegato;

b) a disposizioni specifiche riguardanti in particolare l'indizione della gara d'appalto, l'analisi e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzioni di finanziamento con la Turchia.

Articolo 7

1. L'assistenza di entità superiore a 2 milioni di euro viene fornita mediante decisioni di finanziamento prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 9 una proposta di finanziamento in cui descrive i programmi e/o i progetti da attuare.

La Commissione informa preventivamente, almeno una settimana prima, il comitato di cui all'articolo 9 di tutte le decisioni di finanziamento che intende prendere in merito ai programmi e ai progetti di entità inferiore a 2 milioni di euro.

2. La Commissione può approvare, senza consultare il comitato di cui all'articolo 9, gli aiuti non rimborsabili supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo dei programmi o dei progetti, purché il superamento non ecceda il 20% dell'aiuto non rimborsabile inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

3. Tutte le convenzioni di finanziamento e tutti i contratti conclusi a norma del presente regolamento devono autorizzare la Commissione e la Corte dei conti ad eseguire verifiche in loco secondo le procedure stabilite dalla Commissione conformemente alle norme in vigore, segnatamente quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

4. Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione può procedere a controlli e ispezioni sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio del 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [14].

[14] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

5. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [15], anche per quanto riguarda la segnalazione delle singole irregolarità e l'instaurazione di un sistema di gestione dell'informazione in materia.

[15] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

6. Quando i programmi o i progetti sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, esse prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri oneri non sia a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 1488/96 e del regolamento (CE) n. 2666/2000.

La Commissione autorizza, caso per caso, la partecipazione dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 99/2000 qualora dispongano di competenze specifiche necessarie per il progetto o per il programma in questione.

In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, imprese di paesi terzi a partecipare alle gare d'appalto e ai contratti.

8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano all'origine delle forniture.

Articolo 8

Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3906/89.

2. In caso di riferimento al paragrafo suddetto, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione dell'assistenza, che contiene informazioni sui programmi e sui progetti finanziati durante l'anno nonché sui risultati del controllo e della valutazione. Queste informazioni potrebbero essere inserite nella relazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3906/89.

Articolo 11

I regolamenti (CE) nn. 764/2000 e 257/2001 sono abrogati, ma continuano ad applicarsi ai programmi e ai progetti per i quali le procedure preparatorie della decisione di finanziamento della Commissione siano state avviate, ma non ancora concluse, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12

1. Alla fine dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3906/89, aggiungere "della Turchia, di Cipro e di Malta".

2. Alla fine dell'articolo 7, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio del 13 marzo 2000 relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta [16], aggiungere "e degli altri paesi candidati all'adesione all'Unione europea".

[16] GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

3. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [17]: "8. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia possono partecipare alle gare d'appalto e ai contratti alle stesse condizioni applicate a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari".

[17] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

4. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1268/99 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [18]: "Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia possono partecipare alle gare d'appalto e ai contratti alle stesse condizioni applicate a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari".

[18] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

Articolo 13

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 2006. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 2005, una relazione di valutazione del regolamento nonché, se del caso, una proposta di modifica.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

CRITERI E CONDIZIONI MINIMI APPLICABILI ALLA GESTIONE DECENTRATA DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI ATTUAZIONE TURCHI (ARTICOLO 6)

1. Criteri minimi di valutazione della capacità di gestire gli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi.

La Commissione applica i criteri seguenti qualora sia necessario individuare gli organismi di attuazione turchi in grado di gestire l'assistenza secondo un'impostazione decentrata:

a) essi devono disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;

b) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;

c) sarà messo a disposizione personale sufficiente per lo svolgimento delle necessarie funzioni. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza in materia di revisione dei conti e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per potere realizzare i programmi comunitari.

2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata agli organismi di attuazione turchi

Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata, che preveda un controllo ex-post della Commissione, ad un organismo di attuazione turco qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'organismo in oggetto deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendiconti contabili e finanziari accurati conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;

b) una revisione finanziaria e operativa recente che dimostri che l'aiuto umanitario e le azioni nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;

c) l'organismo di attuazione è soggetto a un controllo finanziario nazionale affidabile;

d) le norme relative alle gare d'appalto sono approvate dalla Commissione, la quale riconosce in questo modo la loro conformità con il titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

e) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

Questa impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei Conti di esercitare un controllo sulle spese.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: AMPLIAMENTO

Attività: Aiuti non rimborsabili. Sostegno finanziario per l'attuazione delle priorità del partenariato di associazione con la Turchia.

Denominazione dell'azione:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia.

1. LINEA(E) + VOCE(I) DI BILANCIO

CAPITOLO B7-05 -- STRATEGIA DI PREADESIONE PER I PAESI MEDITERRANEI (TURCHIA)

B7-050 Strategia di preadesione per la Turchia

Questa linea di bilancio unica sostituirà le fonti di finanziamento elencate in appresso:

- B7-4035 Azioni volte a potenziare l'unione doganale CE-Turchia.

- B7-4036 Azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia.

- B7-410 MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei).

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale indicativa per l'azione (Parte B): 177 milioni di euro sotto forma di impegni (nel 2002)

Questo importo indicativo si basa sulla dotazione iniziale di Meda II, pari a 6,3 miliardi di euro, che il Consiglio ha successivamente ridotto a 5,35 miliardi di euro fino al 2006. Nelle sue future proposte di bilancio, la Commissione dovrà tener conto di questa riduzione, che comporta una riduzione proporzionale dell'assegnazione nazionale nel quadro dell'attuale dotazione finanziaria Meda II (B7-4100) (84 milioni di euro nel 2002 e negli anni successivi). La Turchia beneficerà anche dell'assegnazione prevista dal regolamento sul "Sostegno per gli interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia" (B7-4036 - 45 milioni di euro) nonché del regolamento volto a potenziare l'unione doganale CE-Turchia (B7-4035 - 5 milioni di euro). La Commissione cercherà comunque di mobilitare fondi supplementari per compensare la diminuzione degli impegni a favore della Turchia nel 2002 mediante stanziamenti supplementari nel 2001, attraverso l'utilizzo di fondi non impegnati da Meda e dagli altri capitoli della rubrica IV del bilancio dell'Unione europea.

2.2. Periodo di applicazione: 2002 - 2006

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro ((al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di sostegno (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Le assegnazioni finanziarie per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 saranno stabilite secondo la procedura di bilancio annuale nel quadro delle prospettive finanziarie.

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

| | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

| | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

|X| Non vi sono implicazioni finanziarie (ciò comprende anche gli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura), tranne il rimborso dei capitali di rischio qualora l'azione finanziata risulti economicamente positiva.

| | Incidenza finanziaria - Effetti sulle entrate:

Nota bene: tutte le precisazioni e le osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un allegato a parte.

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) La partecipazione del paese candidato alle spese connesse alle misure da finanziare può essere stabilita solo caso per caso.

4. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del TUE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e a sostenere le sue riforme.

Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha invitato la Commissione a presentare prima possibile proposte riguardanti un quadro finanziario unico per la Turchia, nonché un partenariato per l'adesione.

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001 (relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione - Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2001, pagg. 0001 - 0002), sarà istituito un partenariato per l'adesione della Turchia che costituirà un quadro unico comprendente le priorità su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione e le risorse finanziarie destinate ad assistere la Turchia nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo precedente all'adesione.

Sebbene il Consiglio abbia adottato il partenariato per l'adesione l'8.3.2001( [19]), le misure di assistenza finanziaria a sostegno della strategia di preadesione devono essere inserite in un nuovo quadro normativo unico appositamente elaborato.

[19] GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13.

La cooperazione finanziaria a favore della Turchia si basa attualmente su tre regolamenti diversi:

- MEDA II ( [20]),

[20] Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. Gazzetta ufficiale L 311 del 12.12.2000, pagg. 0001 - 0008.

- "Sostegno per le misure volte a potenziare l'Unione doganale (2000-2002)" ( [21]) e

[21] Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia. Gazzetta ufficiale L 94 del 14.4.2000, pagg. 0006 - 0009.

- "Sostegno per gli interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (2000-2002)" ( [22]).

[22] Regolamento (CE) n. 257/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia. Gazzetta ufficiale L 39 del 9.2.2001, pagg. 0001 - 0004.

I tre programmi di cui sopra devono essere sostituiti dal nuovo regolamento poiché non sono sufficienti per impostare l'assistenza finanziaria alla Turchia secondo un'ottica finalizzata all'adesione.

Le priorità operative della cooperazione finanziaria per la Turchia sono state definite nella relazione periodica della Commissione dell'8 novembre 2000 sui progressi fatti dalla Turchia verso l'adesione, nel partenariato per l'adesione della Turchia e nel programma nazionale turco per l'adozione dell'acquis.

Si tratta prevalentemente di misure a favore del potenziamento istituzionale (destinate in particolare a soddisfare i requisiti del criterio politico di Copenaghen e ad aiutare la Turchia a prepararsi ad attuare l'acquis comunitario) e degli investimenti, onde promuovere una politica di "coesione sociale ed economica", consolidare l'infrastruttura normativa e contribuire a finanziare gli investimenti connessi all'acquis.

5.1.2. Misure prese in relazione alla valutazione ex ante

Valutazione ex ante eseguita dai servizi della Commissione in base alle priorità emerse dal partenariato per l'adesione della Turchia, all'esperienza acquisita negli altri paesi candidati e alla partecipazione della Turchia al programma Meda.

Sarà estesa anche alla Turchia la politica di decentramento dell'attuazione del programma applicata ai paesi dell'Europa centrale e orientale, a Cipro e a Malta, comprese le verifiche ex ante affidate alle Commissione (cfr. regolamento sul coordinamento degli strumenti di preadesione( [23]).

[23] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

5.1.3. Misure prese dopo la valutazione ex post

Poiché i due regolamenti sulla "strategia europea" (vedi sopra) sono stati adottati solo nel 2000 o agli inizi del 2001, l'unica valutazione ex post disponibile è quella eseguita nel quadro del programma Meda (febbraio 1999).

5.2. Azioni previste e modalità per un intervento finanziario

Al fine di sostenere l'attuazione delle priorità individuate nel partenariato per l'adesione della Turchia, si finanzieranno progetti di cooperazione mirati (sotto forma di aiuti non rimborsabili).

Come per gli altri paesi candidati, i progetti saranno imperniati sul potenziamento istituzionale e sul sostegno per gli investimenti (vedi sopra).

5.3. Modalità di esecuzione

Come per gli altri paesi candidati, la gestione del programma sarà notevolmente decentrata, specie per quanto riguarda l'attuazione dei progetti.

La Turchia dovrà quindi creare un certo numero di strutture di esecuzione (coordinatore nazionale degli aiuti, unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Fondo nazionale, ordinatore nazionale, organismi di attuazione).

La Commissione sovrintenderà all'attuazione del programma nel quadro del sistema decentrato.

Un ulteriore decentramento sarà autorizzato dalla Commissione, caso per caso, nei settori in cui i criteri definiti nell'allegato del regolamento proposto possano essere rispettati dalla Turchia e/o dall'organismo di attuazione competente. In tal modo si assicureranno una gestione corretta ed efficiente e un uso trasparente dei fondi in linea con gli obiettivi dei programmi e dei progetti approvati. La Turchia si impegnerebbe a rispettare sia le misure di attuazione che il regolamento finanziario della Comunità, in modo che la Commissione possa recuperare l'importo totale del contratto o dell'aiuto non rimborsabile corrispondente in caso di inosservanza di tali norme.

La Commissione parteciperà prevalentemente alle fasi di programmazione, onde garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per favorire l'attuazione delle priorità individuate nel partenariato per l'adesione, e alle attività di controllo e di valutazione.

L'assistenza finanziaria per le priorità individuate sarà messa a disposizione mediante decisioni di finanziamento annuali adottate secondo la procedura dei comitati.

Per svolgere i suoi compiti, la Commissione si avvarrà anche delle risorse disponibili a titolo del nuovo articolo B7-050A (Strategia di preadesione per la Turchia - Spese di gestione amministrativa (cfr. 6.1.2).

Questa assegnazione copre le spese dell'assistenza tecnica e/o amministrativa riguardante l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la revisione finanziaria e la sorveglianza del programma o dei singoli progetti, nonché le spese per gli studi, le riunioni di esperti, l'informazione e le pubblicazioni direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure finanziate nel quadro del presente capitolo.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Le assegnazioni finanziarie per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 saranno stabilite secondo la procedura di bilancio annuale nel quadro delle prospettive finanziarie.

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Impegni in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Il calcolo del costo delle misure è puramente indicativo, poiché il numero e i costi dei progetti da finanziare in ciascun settore prioritario possono essere definiti solo in seguito alle fasi di programmazione e di identificazione. Per di più, le assegnazioni delle singole misure possono essere modificate durante il periodo di programmazione in base all'evoluzione delle priorità del partenariato per l'adesione. I dati riportati nella tabella sono stati calcolati in base alle stime delle percentuali relative per i principali settori prioritari.

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 0,848 MEUR

1 anno

0,848 MEUR

Le risorse umane assieme ai mezzi amministrativi verranno coperte dalla dotazione alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Le attività di controllo e di valutazione connesse all'attuazione della cooperazione finanziaria si svolgeranno secondo le procedure applicate da Phare ai paesi candidati.

In tale contesto, si instaurerà gradualmente un sistema di controllo in grado di valutare (per ciascuna delle misure finanziate) i progressi fatti verso il conseguimento degli obiettivi fissati.

Si sono selezionati principalmente i seguenti indicatori di risultato.

Indicatori di output (risorse impiegate):

- numero di misure di cooperazione attuate tra le istituzioni turche e comunitarie;

- grado di armonizzazione della legislazione turca con l'acquis comunitario;

- numero e diversità delle infrastrutture, dei settori economici, delle amministrazioni e delle persone che partecipano ai progetti;

Indicatori di impatto (valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi):

- rispetto dei criteri di Copenaghen e di Madrid;

- potenziamento della pubblica amministrazione turca;

- armonizzazione della legislazione, delle norme e degli standard turchi con quelli dell'UE;

- impatto sullo sviluppo delle infrastrutture, segnatamente in termini di modernizzazione e di conformità con gli standard dell'UE;

- incremento dei flussi commerciali;

- accesso alle nuove tecnologie;

- maggiore competitività del settore produttivo turco;

- impatto sugli investimenti europei in Turchia;

- impatto sulla bilancia commerciale globale e sulla bilancia dei pagamenti;

- impatto sul potere d'acquisto pro capite;

- riduzione delle disparità economiche e regionali;

- migliore tutela dell'ambiente;

- impatto sull'agricoltura e su altri settori;

- impatto sulla creazione di posti di lavoro.

Per raccogliere i dati pertinenti ci si avvarrà delle relazioni sui diversi progetti e delle missioni di valutazione specifiche svolte da esperti indipendenti. La relazione periodica annuale sulla Turchia, inoltre, conterrà informazioni sull'impatto dell'assistenza CE nei diversi settori della strategia di preadesione.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

I progetti saranno controllati e valutati periodicamente dagli organi incaricati della loro esecuzione, dai servizi della Commissione e da esperti indipendenti. Saranno istituiti comitati di verifica indipendenti secondo la consueta prassi del programma Phare.

Al termine delle azioni, sarà redatta una relazione di valutazione sul loro contenuto, sui loro effetti e sul follow-up.

Sarà presentata al Consiglio una relazione di valutazione ai fini del riesame del programma, previsto entro la fine del 2006.

9. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli (verifiche in loco, ispezioni, ecc.) a tutti gli stadi dell'attuazione dei programmi/progetti (gare d'appalto, selezione, stesura dei contratti, prestazione dei servizi e pagamenti) dalla rappresentanza della Commissione in Turchia, dall'Olaf e dalla Corte dei conti( [24]).

[24] In conformità del regolamento (CE) n. 2185/96/ del Consiglio, GU L 292 del 15.11.1996 pag. 2, e del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, "che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione", GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 0005 - 0014.

Nelle verifiche si terrà conto degli obblighi contrattuali e dei principi di una gestione finanziaria corretta ed efficace. In tutti gli accordi o contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti figureranno disposizioni sui controlli (presentazione di relazioni, coordinamento con la Commissione, ecc.).

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