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Document 52000PC0519
Draft Decision of the representatives of the governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council concerning the financial consequences of the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community
Progetto di decisione dei i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Progetto di decisione dei i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
/* COM/2000/0519 def. */
GU C 180E del 26.6.2001, pp. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Progetto di decisione dei i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio /* COM/2000/0519 def. */
Gazzetta ufficiale n. 180 E del 26/06/2001 pag. 0001 - 0003
Progetto di DECISIONE DEI I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN CONSIGLIO in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (presentato dalla Commissione) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN CONSIGLIO, Considerando quanto segue: (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito "CECA") giungerà a scadenza il 23 luglio 2002 in forza del suo articolo 97. (2) A quella data vi saranno ancora operazioni finanziarie da eseguire, sul fronte delle entrate non meno che delle spese, connesse sia all'esecuzione dei bilanci operativi della CECA relativi ai periodi precedenti sia alle attività di contrazione e concessione di prestiti della CECA. (3) È necessario designare l'istituzione incaricata di liquidare queste operazioni e fissare le procedure da seguire a tal fine. Appare opportuno incaricare di questo compito di liquidazione la Commissione e decidere che le procedure da seguire siano quelle in vigore al 23 luglio 2002, in base al trattato CECA e al diritto derivato. (4) Nella sua riunione dell'11 settembre 1996, la Commissione ha ritenuto che andassero conservate riserve destinate a coprire al 100%, dopo il 2002, i prestiti in corso non assistiti dalla garanzia di uno Stato membro. I fondi gestiti provenienti dalla CECA, al 23 luglio 2002 ammonteranno a circa 1,6 miliardi di euro. Questo importo subirà alcune variazioni in seguito alle attività finanziarie ancora da effettuare prima e dopo la data di scadenza del trattato. (5) Per distinguere il patrimonio CECA, dopo la scadenza del trattato, da altri fondi comunitari, occorre specificare che si tratta del patrimonio della "CECA in liquidazione". Agli stessi fini, una volta ultimata la liquidazione, si dovrà usare la denominazione "Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio". Da ultimo, per distinguere le entrate nette dal patrimonio che le genera, le prime dovranno essere denominate "Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio". (6) È necessario decidere in merito alla destinazione di questo patrimonio; al riguardo va rilevato che esso proviene principalmente dal prelievo istituito sulla produzione di carbone e di acciaio ai sensi dell'articolo 49 del trattato CECA; appare pertanto equo devolvere questo patrimonio a tali due settori economici. (7) La destinazione del patrimonio più idonea, a favore dei settori del carbone e dell'acciaio, è l'attività di ricerca in questi due settori. Occorre altresì determinare il criterio di ripartizione degli stanziamenti di ricerca tra i tali settori. (8) A tal fine, il metodo più consono consiste nell'assegnare il patrimonio alla Comunità europea, fissando tuttavia norme e procedure che garantiscano l'uso esclusivo del patrimonio stesso e dei proventi che genera a favore dell'obiettivo indicato. (9) Tale destinazione e tale procedura sono conformi alla risoluzione sulla crescita e sull'occupazione adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam, del 16-17 giugno 1997, nonché alle risoluzioni del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 1998 [1] e del 21 giugno 1999 [2]. [1] GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5. [2] GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1. (10) In ordine alle inadempienze verificatesi durante il periodo di liquidazione posteriore al 23 luglio 2002, ed al fini di garantire la stabilità annuale dello strumento di ricerca carbone-acciaio, occorre imputare qualsiasi inadempienza dai singoli debitori della CECA innanzitutto sul capitale e, successivamente, sulle entrate che alimentano la ricerca. (11) È inoltre opportuno determinare la proprietà degli altri attivi della CECA, DECIDONO: Articolo 1 1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso. 2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002. Articolo 2 1. Alla Comunità europea viene trasferito di pieno diritto il patrimonio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che comprende tutti i beni, diritti, obblighi e azioni esistenti al 23 luglio 2002, con le eventuali variazioni, in più o in meno, conseguenti operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1 e con l'obbligo di saldare tutti gli oneri legati al patrimonio trasmesso. Tale insieme, esclusi i beni immobili per la loro natura, per la loro destinazione o per l'obiettivo cui si riferiscono, costituisce un patrimonio destinato alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, denominato "CECA in liquidazione". Al termine della liquidazione, esso verrà chiamato "Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio". 2. Il patrimonio può essere accresciuto mediante contributi, provenienti in particolare dai futuri nuovi Stati membri. Articolo 3 1. Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. La gestione delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio. Articolo 4 1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 3, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria. Questi documenti finanziari vengono inclusi nei documenti finanziari che la Commissione stila attualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 2. Il Parlamento, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nei trattati e nel regolamento finanziario. Articolo 5 1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 3 costituiscono entrate del bilancio delle Comunità europee. Queste entrate hanno una destinazione particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento finanziario, consistente nel finanziamento di progetti di ricerca, al di fuori del programma-quadro, a favore dei settori del carbone e dell'acciaio. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione. 2. Gli importi provenienti dal fondo verranno ripartiti tra il settore del carbone e quello dell'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2% e del 72,8%. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio. 3. Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per i programmi di ricerca, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, su proposta della Commissione. 4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all'anno successivo a norma del regolamento finanziario. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio. 5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno verranno sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti verrà computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della "CECA in liquidazione" e, quando la liquidazione sarà terminata, nel "Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio". Le riscossioni verranno contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite. Articolo 6 1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno n+2 figureranno nel bilancio della "CECA in liquidazione" dell'anno n, e nel bilancio del "Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio", quando la liquidazione sarà effettiva. 2. Per ammortizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare della riserva per imprevisti sono indicati in allegato. Articolo 7 Le spese amministrative risultanti dalla liquidazione, dall'investimento e dalla gestione del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio che sostituiscono quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con decisione 21 novembre 1977 del Consiglio, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 8 I nuovi Stati membri potranno essere associati al "Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio", ed eventualmente alla "CECA in liquidazione", o al Fondo stesso, in sede di negoziati di adesione, dopo aver versato un contributo adeguato, alla luce delle decisioni adottate in passato in situazioni analoghe. Articolo 9 La Commissione determina l'importo del patrimonio della CECA nell'ambito di cui un bilancio di chiusura, in data 23 luglio 2002. Articolo 10 La presente decisione entra in vigore il 24 luglio 2002. Fatto a Bruxelles, il Il Presidente ALLEGATO relativo alle procedure applicabili per determinare l'importo delle entrate nette, le quali verranno assegnate alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio 1. Introduzione Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della "CECA in liquidazione", ovvero al risultato netto annuale del "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio" quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n+2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n, e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio. 2. Definizione n : anno di riferimento Rn : risultato netto dell'esercizio n Pn : accantonamento per imprevisti dell'anno n Dn+1 : Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n+1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n - 1) Dn+2 : Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n+2 3. Algoritmi utilizzati Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti: 3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti: Pn = Pn-1 + 0,5*(Rn-Dn+1) 3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore): Dn+2 = Dn+1 + 0,5 * (Rn - Dn+1) A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento o il ricavato da questo arrotondamento verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.