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Document 52000PC0229
Proposal for a Council Regulation relating to the conclusion of the Protocol defining, for the period 3 December 1999 to 2 December 2002, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Community and the Government of Mauritius on fishing in the waters of Mauritius
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
/* COM/2000/0229 def.- CNS 2000/0094 */
GU C 311E del 31.10.2000, pp. 160–168
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio /* COM/2000/0229 def.- CNS 2000/0094 */
Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0160 - 0168
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e Maurizio è scaduto il 30 novembre 1999. Il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo accordo tra le due parti, per fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di Maurizio per il periodo 3 dicembre 1999 - 2 dicembre 2002. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione del nuovo protocollo. Una proposta di decisione del Consiglio relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, è oggetto di una procedura separata. 2000/0094 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...], [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio [3], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo. [3] GU L 159 del 10.6.89, pag. 2. (2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato. (3) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato. (4) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo: - Tonniere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1; - Pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8; - Pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità [4]. [4] La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente PROTOCOLLO CHE FISSA, PER IL PERIODO DAL 3 DICEMBRE 1999 AL 2 DICEMBRE 2002, LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DI MAURIZIO SULLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO Articolo 1 A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 dicembre 1999, sono concesse le seguenti possibilità di pesca: - tonniere con reti a circuizione: licenze a 43 pescherecci; - pescherecci con palangari di superficie: licenze a 40 pescherecci; - pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua. Articolo 2 1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 206 250 euro all'anno. 2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 5 500 tonnellate di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 euro per ogni tonnellata supplementare. 3. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio. 4. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico. Articolo 3 La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 618 750 euro ripartito come segue: (1) 543 750 euro per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio e per l'attuazione di un programma di sorveglianza e controllo adeguato, compreso un sistema elettronico per la gestione informatizzata della pesca basato sul sistema di controllo dei pescherecci; (2) 75 000 euro per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca. 25 000 euro della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità di Maurizio responsabili per la pesca, per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca; (3) Il ministero della Pesca di Maurizio trasmette alla locale delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse. (4) Tutti gli importi indicati sono versati su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico. Articolo 4 La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca. Articolo 5 L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo. Articolo 6 Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1999. ALLEGATO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ 1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta. a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità di Maurizio - per il tramite del proprio rappresentante a Maurizio - una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1. b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità. c) Le autorità di Maurizio rilasciano le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee a Maurizio. d) La licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via telefax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale. e) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare. 2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE 1) Anticipi Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili. Il diritto di licenza è fissato a 25 euro per tonnellate di catture effettuate nelle acque di Maurizio. Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 1 750 euro per tonniera a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 70 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio. Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1 375 euro per peschereccio con palangari di stazza superiore a 150 tsl e di 1 000 euro per peschereccio con palangari di stazza uguale o inferiore a 150 tls. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 55 e 40 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio. Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 euro/tsl all'anno pro rata temporis. 2) Computo definitivo Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene stabilito dalla Commissione delle Comunità europee alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture nell'Oceano indiano quali l'ORSTOM (Office od Overseas Scientific and technical research), l'IEO (istituto oceanografico spagnolo), l'IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano indiano designate dalle autorità di Maurizio. Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità di Maurizio e agli armatori. Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente. 3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'Accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione delle Comunità europee a Maurizio, secondo la procedura seguente. Le tonniere con reti a circuizione compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 3. I pescherecci con lenze compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 4. I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato. I formulari sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca. 4. OSSERVATORI Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque di Maurizio. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore. 5. COMUNICAZIONI RADIO All'entrata e all'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230-208-1929) o via posta elettronica (fish@intnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo. 6. ZONE DI PESCA Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio, fatta eccezione nella zona di 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base. I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, cioè Soudan Bank e East Soudan Bank. 7. APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA DEL TONNO Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio. 8. PROCEDURA IN CASO DI FERMO 1) Trasmissione delle informazioni. Le autorità di Maurizio responsabili della pesca informano entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'Accordo di pesca nella zona di pesca di Maurizio e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte. 2) Risoluzione del fermo Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite: a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi; b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio. 3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta oppure b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria. Appendice 1 DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO Nome del richiedente: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Indirizzo del richiedente: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente: ...... ...... ...... ...... ...... ........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Nome e indirizzo dell'eventuale agente a Maurizio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Nome del peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Tipo di peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... Paese di immatricolazione: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Porto e numero di immatricolazione:.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............... ...... ...... ...... ...... ....... Identificazione esterna del peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ Indicativo di chiamata e frequenza: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ Numero di fax del peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........... Lunghezza del peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... Larghezza del peschereccio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Tipo di motore e potenza motrice: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... Stazza lorda: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Stazza netta: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Numero minimo dei membri d'equipaggio: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Tipo di pesca praticato :... ...... ...... ...................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... Specie che si intende pescare: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... Periodo di validità richiesto: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........... Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte. Data: ............................................................ Firma:.......................................................... >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE Nome del peschereccio:______________ Nome del capitano:_______________ Data della cala:____/____/_____ Inizio della bordata: _____/_____/_____/ a:_______ Numero di bordata:______ Numero di cala:___________ >SPAZIO PER TABELLA> * VDK (eviscerato e senza testa) ** con testa, senza branchie Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, WHOLE) se le stime non corrispondono ai pesi previsti. >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 4 Pesca con lenze Mese // Anno // Nome del peschereccio:... ...... ...... Potenza motrice: Metodo di pesca............ Nazionalità(bandiera):....................Stazzalorda:... ...... Portodisbarco :... ...... ...... ...... ........... >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA 1. Titolo: Nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio 2. Linee di bilancio interessate: B7-8000 3. Base giuridica: articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma Accordo Maurizio/CE (GU L 159 del 10.6.1989) 4. Descrizione dell'operazione 4.1 Obiettivo generale dell'azione: Protocollo e allegato per un periodo di 3 anni 4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo Periodo: dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 Modalità per il rinnovo: negoziati prima della scadenza del protocollo 5. Classificazione delle spese/entrate 5.1 CE 5.2 DA 5.3 Tipo di entrata 6. Natura delle spese/entrate -Altre: contropartita finanziaria a favore di un paese terzo in cambio di possibilità di pesca da esso concesse ed espressamente indicate nel protocollo 7. Incidenze finanziarie 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi unitari e costi totali) Cfr. allegato del protocollo 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione euro >SPAZIO PER TABELLA> 7.3 Elenco degli stanziamenti d'impegno e di pagamento Milioni di EUR >SPAZIO PER TABELLA> 8. Disposizioni antifrode Trattandosi del pagamento di una prestazione (possibilità di pesca), le autorità del paese terzo utilizzano come credono le contropartite finanziarie versate dalla Comunità. Fa eccezione il caso dei programmi scientifici per i quali, secondo le disposizione del nuovo protocollo, Maurizio invia alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi e sui risultati ottenuti. Per quanto concerne tali programmi, inoltre, la Commissione si riserva di chiedere dati supplementari sui risultati ottenuti e di riesaminare i pagamenti alla luce dell'attuazione effettiva delle misure. Inoltre gli Stati membri i cui pescherecci operano nell'ambito di questo accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati che figurano sui certificati di stazza delle navi in modo da poter calcolare su basi non contestabili i canoni. L'accordo prevede a tal fine dichiarazioni di cattura da parte delle navi comunitarie. 9. Elementi di analisi costo-efficacia Il costo unitario di una tonnellata di tonno pescato è di 75 EUR per la Comunità e di 25 EUR per gli armatori (contro 80 EUR e 20 EUR rispettivamente nel precedente protocollo). Il valore commerciale medio del tonno è superiore a 1 000 EUR/tonnellata. Viste le abitudine altamente migratorie del tonno, il livello effettivo delle catture in una determinata zona può subire variazioni molto forti da una campagna di pesca all'altra. È quindi impossibile conoscere anticipatamente le catture della flotta comunitaria nelle acque del paese terzo. Per questo motivo, come in qualunque altro accordo sulla pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario direttamente proporzionale ad un volume prestabilito di catture ("quantitativo di riferimento"), calcolato in base alla media delle catture rilevate negli anni precedenti, eventualmente corretto in base al numero di navi autorizzate a pescare. In caso di superamento del livello previsto viene effettuato un pagamento supplementare. Nel caso inverso il pagamento è incamerato dal paese terzo. Inoltre, nelle direttive di negoziato degli accordi di pesca con i paesi ACP stabilite dal Consiglio viene precisata la necessità di tener conto dell'interesse dalla Comunità a mantenere o instaurare relazioni di pesca con i paesi in questione. Nel caso di Maurizio, nel periodo di validità del protocollo 96/99 gli armatori comunitari hanno ottenuto le licenze per la pesca del tonno secondo i tassi indicati nella tabella di cui sotto. Il livello medio annuo delle catture registrato durante il periodo di validità del protocollo suddetto è rimasto inoltre notevolmente al di sotto del quantitativo di riferimento di 7 500 tonnellate, giustificando pertanto la riduzione di quest'ultimo a 5 500 tonnellate annue. >SPAZIO PER TABELLA> (*) tsl: tonnellate di stazza lorda La Comunità ha subordinato il rinnovo del protocollo all'impegno delle autorità di Maurizio a destinare una proporzione ragguardevole della contropartita finanziaria ad azioni mirate allo sviluppo del settore locale della pesca. Il 50% della contropartita finanziaria totale di 1 237 500 EUR è esplicitamente destinato ad azioni mirate per lo sviluppo della pesca (ricerca scientifica, sorveglianza marittima, formazione, ecc.), contro il 30% nell'ambito del protocollo precedente. Gli anticipi pagati dagli armatori per ottenere la licenza sono stati maggiorati per tutte le categorie di pescherecci: da 1 000 EUR a 1 750 EUR per le tonniere con reti a circuizione; da 500 EUR a 1 000 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore a 150 tsl e a 1 375 EUR per i pescherecci di oltre 150 tsl; per la pesca con lenze, il canone è aumentato da 60 EUR/tsl a 80 EUR/tsl all'anno, pro rata temporis. Questo aumento è inteso a responsabilizzare maggiormente gli armatori con una più ingente partecipazione al costo globale dell'accordo. Il costo annuo dell'accordo a carico del bilancio comunitario diminuirà del 29% rispetto al protocollo precedente, mentre si calcola che l'onere finanziario a carico degli armatori aumenterà in media nella misura del 100% circa. L'accordo è indiscutibilmente proficuo, in quanto il valore delle catture supera di gran lunga il costo del protocollo. Oltre al valore commerciale diretto delle catture effettuate dai pescherecci interessati, l'accordo comporta i seguenti vantaggi evidenti: - occupazione garantita a bordo dei pescherecci; - effetto moltiplicatore sull'occupazione in porti, aste, stabilimenti di trasformazione, cantieri navali, settore dei servizi, ecc.; - posti di lavoro creati in regioni dove non esiste altra alternativa alla pesca; - approvvigionamento del mercato comunitario per i prodotti della pesca. Oltre ai vantaggi suddetti, va tenuta presente l'importanza delle nostre relazioni con Maurizio sia nel settore della pesca che sul piano politico. 10. Spese amministrative (parte A del bilancio) Nessuna incidenza sulle spese amministrative.