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Document 52000PC0223

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente

    /* COM/2000/0223 def. - COD 2000/0333 */

    GU C 274E del 26.9.2000, p. 91–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0223

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente /* COM/2000/0223 def. - COD 2000/0333 */

    Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0091 - 0102


    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente(1)

    (2000/C 274 E/10)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    COM(2000) 223 def. - 98/0333(COD)

    (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 aprile 2000)

    >Testo originale>

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    >Testo originale>

    vista la proposta della Commissione,

    >Testo originale>

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    >Testo originale>

    visto il parere del Comitato delle Regioni,

    >Testo originale>

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    >Testo originale>

    considerando quanto segue:

    >Testo originale>

    (1) Sulla base dei principi contenuti nell'articolo 174 del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale)(2) prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria; l'articolo 174 del trattato stabilisce l'applicazione del principio di precauzione per la protezione della salute umana e dell'ambiente.

    >Testo originale>

    (2) L'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; l'articolo 3, lettera p) del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

    >Testo originale>

    (3) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(3), il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

    >Testo originale>

    (4) L'articolo 8 della direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone in cui le concentrazioni di inquinanti nell'area ambiente superano i valori limite aumentati del margine temporaneo di superamento applicabile ai fini di garantire la conformità con i valori limite entro la data o le date previste.

    >Testo originale>

    (5) La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici per i valori limite devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; la Commissione deve tenere conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti della metrologia per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite.

    >Testo modificato>

    (5a) I valori limite fissati dalla presente direttiva sono requisiti minimi; a norma dell'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in particolare, per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i bambini e i degenti in ospedale; gli Stati membri possono prevedere che i valori limite siano raggiunti prima della data stabilita nella presente direttiva.

    >Testo modificato>

    (5b) Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo. Non esiste per il benzene una soglia al di sotto della quale sia possibile escludere un rischio per la salute umana.

    >Testo originale>

    (6) Per facilitare il riesame della presente direttiva la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la ricerca sugli effetti degli inquinanti in essa trattati, ossia il benzene e il monossido di carbonio.

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    (7) Accurate tecniche di misurazione normalizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misurazione costituiscono altrettanti elementi importanti per valutare la qualità dell'aria ambiente e disporre di dati comparabili in tutta la Comunità.

    >Testo modificato>

    (7a) Onde redigere relazioni periodiche, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio.

    >Testo originale>

    (8) Le informazioni aggiornate sulle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente devono essere prontamente messe a disposizione del pubblico,

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    >Testo originale>

    Articolo 1

    Obiettivi

    La direttiva ha i seguenti obiettivi:

    a) stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale;

    b) valutare le concentrazioni nell'aria ambiente di benzene e monossido di carbonio in base a metodi e criteri comuni;

    c) ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche;

    d) mantenere la qualità dell'aria ambiente dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al benzene e al monossido di carbonio.

    >Testo originale>

    Articolo 2

    Definizioni

    Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE.

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. "soglia di valutazione superiore": un livello specificato nell'allegato III al di sotto del quale può essere usata una combinazione di tecniche di misurazione e di modellazione per valutare la qualità dell'aria ambiente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE;

    2. "soglia di valutazione inferiore": un livello specificato nell'allegato III al di sotto del quale si possono usare soltanto tecniche di modellazione o di stima obiettiva, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/62/CE;

    3. "misurazioni fisse": misure prese in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE.

    >Testo originale>

    Articolo 3

    Benzene

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di benzene nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 5, non superino il valore limite indicato nell'allegato I, a decorrere dalla data ivi indicata. Il margine di tolleranza specificato nell'allegato I si applica conformemente all'articolo 8 della direttiva del Consiglio 96/62/CE.

    2. Nelle zone e negli agglomerati dove gli Stati membri possono dimostrare che l'applicazione delle misure per rispettare il valore limite indicato nell'Allegato I provocherebbe gravi problemi socioeconomici, la Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio 96/62/CE, può concedere proroghe limitate nel tempo per rispettare il valore limite fino ad un massimo di cinque anni.

    >Testo originale>

    Articolo 4

    Monossido di carbonio

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di monossido di carbonio nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 5, non superino il valore limite indicato nell'allegato II.

    Il margine di tolleranza specificato nell'allegato II si applica conformemente all'articolo 8 della direttiva del Consiglio 96/62/CE.

    >Testo originale>

    Articolo 5

    Valutazione delle concentrazioni

    >Testo originale>

    1. Ai fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE, alla sezione I dell'allegato III sono stabilite, per il benzene ed il monossido di carbonio, le soglie di valutazione superiore e inferiore.

    La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini previsti dall'articolo 6 citato, è riesaminata almeno ogni 5 anni, conformemente alla procedura di cui alla sezione II dell'allegato III. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano le concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio.

    >Testo originale>

    2. L'allegato IV stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di campionamento per misurare il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente. L'allegato V stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione fissa sia l'unica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato.

    >Testo originale>

    3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione delle stazioni di misurazione fisse è completata da informazioni di altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellazione della qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter permettere di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici conformemente alla sezione I dell'allegato IV e alla sezione I dell'allegato VI.

    >Testo originale>

    4. Per le zone e gli agglomerati dove non sono prescritte misurazioni, si può ricorrere alla modellazione o a tecniche di stima obiettiva.

    >Testo originale>

    5. I metodi di riferimento per l'analisi ed il campionamento di benzene e monossido di carbonio sono indicati nelle sezioni I e II dell'allegato VII. La sezione III dell'allegato VII stabilisce le tecniche di riferimento per la modellazione della qualità dell'aria.

    >Testo originale>

    6. La data entro la quale gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 9.

    >Testo originale>

    7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a VII al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE

    >Testo modificato>

    7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a VII al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, ma non deve avere come conseguenza una modifica diretta o indiretta dei valori limite.

    >Testo originale>

    Articolo 6

    Informazione al pubblico

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie sensibili ed altri organismi sanitari rilevanti tramite, ad es. mezzi radiotelevisivi, stampa, pannelli informativi o reti informatiche.

    >Testo modificato>

    1. Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie sensibili ed altri organismi sanitari rilevanti tramite, ad es. mezzi radiotelevisivi, stampa, pannelli informativi o reti informatiche, teletext, telefono o fax.

    >Testo originale>

    Le informazioni sulle concentrazioni ambiente del benzene sono aggiornate come minimo su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente del monossido di carbonio sono aggiornate come minimo su base giornaliera

    >Testo modificato>

    Le informazioni sulle concentrazioni ambiente del benzene sono aggiornate come minimo su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente del monossido di carbonio sono aggiornate come minimo su base giornaliera oppure, laddove fattibile, su base oraria.

    >Testo originale>

    Le informazioni indicano come minimo qualsiasi superamento delle concentrazioni nei valori limite durante i periodi medi elencati negli allegati I e II e contengono anche una breve valutazione con riferimento ai valori limite e opportuni dati sugli effetti per la salute.

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1.

    >Testo modificato>

    2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1. Ciò comprende anche la documentazione necessaria ai sensi dell'Allegato VI, parte II.

    >Testo originale>

    3. Le informazioni trasmesse al pubblico e agli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono chiare, comprensibili e accessibili.

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    Articolo 7

    Relazione

    >Testo originale>

    1. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2004, una relazione basata sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, e segnatamente sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti provocati sulla salute umana - e ecosistemi dall'esposizione al benzene e al monossido di carbonio, nonché sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente.

    >Testo modificato>

    1. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2004, una relazione basata sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, e segnatamente sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti provocati sulla salute umana - tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili - e sugli ecosistemi dall'esposizione al benzene e al monossido di carbonio, nonché sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente.

    >Testo originale>

    2. La relazione sarà presentata come parte integrante di una strategia sulla qualità dell'aria volta ad aggiornare gli obiettivi comunitari in materia e a sviluppare strategie di realizzazione per garantire il conseguimento di questi obiettivi. La strategia terrà conto dei seguenti fattori:

    a) attuazione dei requisiti vigenti in materia di qualità dell'aria, acidificazione ed eutrofizzazione, compresi i progressi nell'osservanza dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti in conformità dell'articolo 4 della Direttiva del Consiglio 96/62/CE;

    b) diffusione transfrontaliera dell'inquinamento;

    c) necessità di obiettivi nuovi o aggiornati in materia di qualità dell'aria, acidificazione ed eutrofizzazione;

    d) attuale qualità dell'aria e tendenze fino al 2010 e dopo tale data;

    e) ampie possibilità, tecnicamente fattibili ed efficaci rispetto ai costi, di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti di tutte le fonti;

    f) relazione tra inquinanti e possibilità di strategie combinate per conseguire obiettivi comunitari di qualità dell'aria e correlati;

    g) requisiti attuali e futuri di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

    h) esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni stabilite all'allegato IV per effettuare le misurazioni.

    >Testo modificato>

    Invariato

    >Testo originale>

    3. Per mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva. La Commissione proporrà in particolare un limite assoluto per la durata di ulteriori proroghe al calendario stabilito nell'allegato I per rispettare il valore limite per il benzene eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

    >Testo originale>

    Articolo 8

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    >Testo originale>

    Articolo 9

    Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    >Testo originale>

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    >Testo originale>

    Articolo 11

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU C 53 del 24.2.1999, pag. 8.

    (2) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

    (3) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

    ALLEGATO I

    VALORE LIMITE PER IL BENZENE

    Il valore limite deve essere espresso in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

    Il valore limite deve essere espresso in mg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E DI MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O AGGLOMERATO

    I. Soglie di valutazione superiore e inferiore

    Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

    a) Benzene

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Monossido di carbonio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

    I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se il numero totale di superamenti della concentrazione numerica della soglia durante questo quinquennio supera tre volte il numero di superamenti autorizzati per anno.

    Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate da inventari di emissione e modellazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore.

    ALLEGATO IV

    UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE

    Quanto segue si applica alle misurazioni fisse.

    I. Ubicazione su macroscala

    I punti di campionamento concernenti la protezione della salute umana devono essere situati in modo da:

    i) fornire dati sulle superfici all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni massime cui la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo importante in relazione al periodo medio del(i) valore(i) limite;

    ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.

    I punti di campionamento devono in generale essere situati in modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 200 m2 nei siti con presenza di traffico e di diversi chilometri quadri nei siti di ambiente urbano.

    Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze.

    Si deve tener conto della necessità di situare punti di campionamento nelle isole, dove ciò è necessario per la protezione della salute umana.

    II. Ubicazione su microscala

    Per quanto possibile, si devono rispettare le linee guida seguenti:

    - L'orifizio di ingresso della sonda di campionamento deve essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi devono essere ostacoli al flusso d'aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli ed almeno distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria alla quota di allineamento).

    - Di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia zona.

    - L'orifizio di ingresso non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non mescolate all'aria ambiente.

    - L'orifizio di scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore.

    - I campionatori relativi al traffico devono essere situati:

    - per tutti gli inquinanti, almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina;

    - per il monossido di carbonio, gli orifizi di ingresso non devono trovarsi a più di 5 m dal bordo stradale;

    - per il benzene, gli orifizi di ingresso devono essere ubicati in modo tale da essere rappresentativi della qualità dell'aria in prossimità della fascia di pertinenza.

    Si deve anche tener conto dei fattori seguenti:

    - fonti di interferenza;

    - sicurezza;

    - accesso;

    - disponibilità di energia elettrica e di comunicazioni telefoniche;

    - visibilità del sito rispetto all'ambiente circostante;

    - sicurezza del pubblico e degli operatori;

    - interesse di piazzare punti di campionamento per diversi inquinanti;

    - requisiti di pianificazione.

    III. Documentazione e riesame della selezione del sito

    I metodi di selezione del sito devono essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie con indicazione dei punti della bussola dell'ambiente circostante ed una mappa particolareggiata. I siti devono essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi.

    ALLEGATO V

    CRITERI PER DETERMINARE I NUMERI DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE FISSA DELLE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE

    Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni fisse onde valutare la conformità ai valori limite concernenti la protezione della salute umana nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione fissa è l'unica fonte di informazione.

    a) Fonti diffuse

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Qualora all'interno di una zona o di un agglomerato vi sia più di un punto di campionamento, almeno uno di essi deve essere in prossimità del traffico intenso e almeno uno deve fare riferimento all'ambiente urbano.

    b) Fonti localizzate

    Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti localizzate, calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in continuo, tenendo conto delle densità di emissione, del tipo probabile di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e dell'esposizione potenziale della popolazione.

    ALLEGATO VI

    OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

    I. Obiettivi di qualità dei dati

    A titolo orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di accuratezza dei metodi di valutazione, periodo minimo di copertura e raccolta minima dei dati delle misurazioni.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L'accuratezza delle misurazioni è quella che figura nella "Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements" (ISO 1993) (Guida all'espressione dell'incertezza di misura) oppure in ISO 5725-1 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results" (1994). Le percentuali nella tabella si riferiscono alle singole misurazioni medie nel periodo considerato con riferimento al valore minimo, per un intervallo di fiducia nel 95% (scarto più due volte la deviazione standard). L'accuratezza per le misurazioni in continuo va interpretata come applicabile nella regione dell'opportuno valore limite.

    L'accuratezza per la modellazione e la stima obiettiva è definita come la deviazione massima rispetto ai livelli di concentrazione misurati e calcolati nel periodo considerato dal valore limite, senza tener conto della sequenza degli eventi.

    I requisiti per la raccolta minima dei dati e il periodo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla normale manutenzione degli apparecchi.

    Per il benzene gli Stati membri possono, invece delle misurazioni in continuo, effettuare misurazioni casuali ove possano comprovare alla Commissione che l'incertezza, compresa l'incertezza dovuta al campionamento casuale, soddisfa l'obiettivo di qualità dei dati pari al 25 % fissato per le misurazioni in continuo.

    II. Risultati della valutazione di qualità dell'aria

    La seguente informazione va compilata per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria:

    - una descrizione delle attività di valutazione svolte;

    - i metodi specifici utilizzati e la loro descrizione;

    - le fonti dei dati e delle informazioni;

    - una descrizione dei risultati, comprese le accuratezze e, in particolare, le dimensioni di ogni superficie o, se del caso, la lunghezza della strada nella zona o nell'agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite oppure, a seconda del caso, il(i) valore(i) più il(i) margine(i) applicabile(i) di tolleranza e di ogni zona dove le concentrazioni superano la soglia superiore di valutazione o la soglia inferiore di valutazione;

    - per i valori limite interessanti per la protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni che superano il valore limite.

    Se possibile, gli Stati membri devono elaborare mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ogni zona e agglomerato.

    III. Normalizzazione

    Per il benzene e il monossido di carbonio il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K ed una pressione di 101,3 kPa.

    ALLEGATO VII

    METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BENZENE E DI MONOSSIDO DI CARBONIO

    I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene

    Il metodo di riferimento per misurare il benzene è il metodo di campionamento a pompaggio su una cartuccia di assorbente seguito dalla determinazione per cromatografia gassosa che il CEN sta normalizzando. In assenza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri possono usare metodi standard nazionali basati sullo stesso metodo di misurazione.

    Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo, a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

    II. Metodo di riferimento per l'analisi del monossido di carbonio

    Il metodo di riferimento per misurare il monossido di carbonio è quello dello spettrometro infrarosso non dispersivo (non-dispersive infrared spectrometer - NDIR) che il CEN sta normalizzando. In assenza di un metodo normalizzato gli Stati membri sono autorizzati ad usare metodi nazionali normalizzati basati sullo stesso metodo di misurazione.

    Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo, a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

    III. Tecniche di riferimento per la modellazione

    Al momento attuale, le tecniche di riferimento per la modellazione non possono essere specificate.

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