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Document 51998PC0117

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

    /* COM/98/0117 def. - SYN 98/0097 */

    GU C 190 del 18.6.1998, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0117

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità /* COM/98/0117 def. - SYN 98/0097 */

    Gazzetta ufficiale n. C 190 del 18/06/1998 pag. 0010


    Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (98/C 190/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 117 def. - 98/0097(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 19 maggio 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e d),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    (1) considerando che l'intensificarsi del traffico comporta per tutti gli Stati membri problemi di sicurezza stradale ed ambientali di natura analoga e di pari gravità;

    (2) considerando che, nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela ambientale e di eque condizioni di concorrenza, i veicoli commerciali devono poter circolare solo se il loro stato tecnico è mantenuto ad un livello elevato;

    (3) considerando che i controlli tecnici su strada devono essere effettuati senza discriminazioni di nazionalità del conducente o del paese di immatricolazione del veicolo commerciale;

    (4) considerando che in forza della direttiva 96/96/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un'ispezione da parte di un organismo autorizzato;

    (5) considerando che il controllo tecnico annuale di cui alla suddetta direttiva non è ritenuto sufficiente a garantire che i veicoli ispezionati siano mantenuti in buone condizioni tecniche per tutto l'anno;

    (6) considerando che un'effettiva esecuzione mediante ulteriori controlli tecnici mirati, da svolgersi lungo le strade, è un metodo importante ed efficace di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione;

    (7) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo d'istituire un sistema di controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nella Comunità non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni di tale intervento, essere meglio realizzato a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo;

    (8) considerando che il metodo di selezione dei veicoli da controllare deve essere mirato e articolato in più fasi e particolarmente incentrato sui veicoli che dal semplice esame visivo fanno presumere un cattivo stato di manutenzione, così da ottimizzare l'efficienza operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare costi e ritardi per conducenti ed esercenti;

    (9) considerando che, in fase di discussione del programma Auto/Oil, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a far sì che le direttive sull'omologazione, sulla qualità dei combustibili e sui controlli tecnici dei veicoli si applichino simultaneamente;

    (10) considerando che, in caso di infrazioni gravi e reiterate, si deve poter chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo o in cui è stabilita l'impresa di trasporto di prendere opportuni provvedimenti; che dette autorità devono informare lo Stato membro richiedente del seguito dato a tali provvedimenti;

    (11) considerando che gli Stati membri devono determinare le sanzioni per le violazioni delle norme di attuazione della presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva disciplina i controlli tecnici da eseguire su strada nei riguardi dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.

    2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri il diritto di svolgere controlli sui veicoli non contemplati, nel rispetto del diritto comunitario.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

    a) «veicolo commerciale», i veicoli a motore e loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I della direttiva 96/96/CE;

    b) «controllo tecnico su strada», l'ispezione non programmata, quindi inattesa, di un veicolo commerciale circolante nel territorio di uno Stato membro, eseguita dalle autorità competenti, su strada o dovunque lo ritengano opportuno;

    c) «controllo tecnico», l'esame dello stato tecnico di un veicolo di cui all'allegato I della direttiva 96/96/CE.

    Articolo 3

    1. La prima fase del controllo tecnico su strada consiste in un esame visivo, da parte di personale qualificato, della situazione di manutenzione del veicolo in circolazione.

    2. Se l'esito della prima fase induce a dubitare che il veicolo commerciale sia in condizioni di manutenzione adeguate, la seconda fase consiste in un'ispezione sommaria a veicolo fermo, durante la quale si prende visione anche dei documenti relativi alla manutenzione, e in particolare del documento attestante che il veicolo è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio, secondo l'articolo 2 della direttiva 96/96/CE o che ha recentemente superato un altro controllo su strada, secondo l'articolo 3, paragrafo 1 della medesima.

    3. Se dai documenti non emerge in modo convincente che il veicolo è in buone condizioni di manutenzione o se persiste il dubbio circa la sua idoneità a circolare, si procede alla terza fase, conformemente all'allegato II.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri organizzano controlli tecnici su strada adeguati e frequenti, riguardanti ogni anno un campione ampio e rappresentativo di tutti i veicoli commerciali appartenenti alle categorie disciplinate dalla presente direttiva.

    2. I controlli tecnici su strada riguardano una sezione dell'infrastruttura stradale sufficientemente rappresentativa ai fini dell'efficacia di detti controlli.

    3. I controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni in funzione della nazionalità del conducente e dello Stato di immatricolazione del veicolo commerciale.

    4. Gli Stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per tipo e Stato d'immatricolazione, nonché i dati sul tipo di anomalie riscontrate.

    Articolo 5

    1. Per eseguire i controlli tecnici su strada di cui alla presente direttiva, gli Stati membri si servono del modulo di controllo di cui all'allegato I. Una copia di tale modulo, compilato dall'autorità preposta al controllo, o del certificato attestante l'esito del controllo tecnico periodico in forza della direttiva 96/96/CE, viene rilasciata al conducente e presentata su richiesta al fine di semplificare od evitare ulteriori controlli su strada troppo ravvicinati nel tempo.

    2. Se il personale qualificato che ispeziona il veicolo ritiene che i difetti di manutenzione riscontrati giustifichino ulteriori esami, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo tecnico approfondito presso un centro di controllo tecnico autorizzato conformemente all'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.

    Se, a seguito di un controllo tecnico su strada, risulta che il veicolo commerciale non è conforme all'allegato II, oppure non supera un controllo tecnico successivo presso un centro di controllo tecnico autorizzato, conformemente all'articolo 2 della direttiva 96/96/CE, e si ritiene pertanto che presenti gravi rischi sia per gli occupanti che per gli altri utenti della strada, può esserne immediatamente disposto il divieto di circolazione sulle pubbliche strade.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri collaborano reciprocamente ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

    2. Le deficienze gravi o reiterate di veicoli appartenenti a non residenti vengono denunciate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo commerciale o in cui ha sede l'impresa di trasporto.

    Le autorità competenti dello Stato membro che abbiano riscontrato deficienze gravi o reiterate in veicoli appartenenti a non residenti possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo commerciale o in cui ha sede l'impresa di trasporto di prendere opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori.

    Queste ultime notificano alle autorità competenti che hanno riscontrato le deficienze i provvedimenti presi nei confronti dei trasgressori.

    Articolo 7

    La Commissione adotta le modificazioni eventualmente necessarie per adeguare al progresso tecnico le norme tecniche di cui all'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    Articolo 8

    La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in prosieguo: «il comitato»).

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 9

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1999.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

    ALLEGATO I

    MODULO DI CONTROLLO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    1. Luogo del controllo ..........

    2. Data ..........

    3. Ora ..........

    4. Segno distintivo nazionale e numero di

    immatricolazione del veicolo ..........

    5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio ..........

    6. Classe del veicolo

    Autocarro (più di 12 tonnellate) (1)

    Autotreno (2)

    Autoarticolato con ralla (3)

    Autobus granturismo (4)

    Minibus (5) Veicolo commerciale leggero (3,5-12 t) (6)

    7. Impresa di trasporto/indirizzo ..........

    ..........

    8. Nazionalità ..........

    9. Conducente ..........

    10. Speditore, indirizzo, luogo di carico ..........

    ..........

    11. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico ..........

    ..........

    12. Massa lorda del veicolo ..........

    13. Motivi di non conformità:

    - Impianto di frenatura e suoi componenti

    - Leveraggi dello sterzo

    - Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

    - Ruote/mozzi/pneumatici

    - Impianto di scarico

    - Opacità dei fumi (diesel)

    - Emissioni gassose (benzina)

    Definizione dei veicoli ai sensi della direttiva 70/156/CEE, allegato II, parte A:

    (1) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima superiore a 12 t (categoria N3).

    (2) Combinazione di veicoli a motore destinati al trasporto di merci ed aventi massa massima superiore a 3,5 t (categorie N2, N3) e rimorchi (categoria O).

    (3) Veicolo trattore destinato a trainare un semirimorchio.

    (4) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 e M3).

    (5) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di 5 ma meno di 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente (categoria M1).

    (6) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote e massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (categoria N2).

    14. Osservazioni/Varie

    15. Agente/autorità che ha svolto il controllo:

    16. Esito del controllo:

    - positivo

    - positivo malgrado lievi anomalie

    - anomalie gravi

    - divieto di circolazione immediato

    Firma del tecnico addetto al controllo/Autorizzazione>FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO II

    NORME TECNICHE DEL CONTROLLO SU STRADA

    I veicoli commerciali definiti all'articolo 2 devono essere mantenuti in condizioni tali da risultare accettabili all'atto dei controlli da parte delle autorità di controllo.

    Gli elementi da ispezionare sono quelli considerati importanti per un funzionamento ecologico e sicuro del veicolo. Oltre ai controlli funzionali semplici (dispositivi di illuminazione e segnalazione, condizione dei pneumatici, ecc.), potranno essere svolte prove specifiche e/o controlli dell'impianto frenante e delle emissioni del veicolo, nel modo seguente.

    1. Freni

    Le varie parti dell'impianto di frenatura ed i relativi organi devono essere mantenute in buone condizioni di funzionamento ed efficienza, ed essere correttamente regolate.

    I freni del veicolo devono essere in grado di svolgere le tre seguenti funzioni:

    a) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficiente, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;

    b) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo, a prescindere dalle condizioni di carico, lungo pendenze in salita o in discesa di grado elevato; le superfici operative del freno devono essere mantenute nella posizione di frenatura da un dispositivo ad azionamento esclusivamente meccanico;

    c) per i veicoli a motore, il freno di soccorso deve essere in grado di rallentare e arrestare il veicolo, a prescindere dalle condizioni di carico, entro una ragionevole distanza, anche in caso di guasto del freno di servizio.

    In caso di dubbio sulle condizioni di manutenzione del veicolo, le autorità di controllo possono esaminarne la capacità frenante conformemente a tutte o ad alcune delle disposizioni della direttiva 96/96/CE, allegato II, punto I.

    2. Emissioni di gas di scarico

    2.1. Emissioni di gas di scarico

    2.1.1. Veicoli con motore a accensione comandata (motori a benzina)

    (a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

    1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe;

    2. se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto.

    Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si misura il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

    Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti degli Stati membri decidano di non considerarlo un valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

    - per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire della quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE (1) e il 1° ottobre 1986: CO - 4,5 % vol.;

    - per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986: CO - 3,5 % vol.

    (b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

    1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti;

    2. esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

    3. determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore, conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo, per ciascuna delle prove;

    4. emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:

    - misurazione con motore al minimo:

    il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

    - misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore di almeno 2000 giri/min:

    tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.;

    lambda: 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

    2.1.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (motori diesel)

    Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (2). Ove tale dato non sia ancora disponibile o le autorità competenti degli Stati membri decidano di non utilizzare tale valore come riferimento, i valori limite del coefficiente di assorbimento sono i seguenti:

    coefficiente massimo dei:

    - motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,

    - motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1,

    oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.

    Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.

    2.1.3. Apparecchiatura di controllo

    Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che i valori limite prescritti o indicati dal costruttore siano stati rispettati.

    2.2. Ove del caso, un controllo volto ad accertare il corretto funzionamento del sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni.

    (1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1) e corrigendum (GU L 81 dell'11.4.1970, pag. 15).

    (2) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1).

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