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Document 51997PC0527
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, on the one part, and the United Mexican States, on the other part
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra
/* COM/97/0527 def. - AVC 97/0289 */
GU C 350 del 19.11.1997, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra /* COM/97/0527 def. - AVC 97/0289 */
Gazzetta ufficiale n. C 350 del 19/11/1997 pag. 0006
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (97/C 350/03) COM(97) 527 def. - 97/0289(AVC) (Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, paragrafo 2, 57, 66, 73C, paragrafo 2, 84, paragrafo 2, 113 e 130 Y, in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e con il secondo comma dell'articolo 228, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo, considerando che è opportuno approvare l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità europea l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, le dichiarazioni unilaterali della Comunità e quelle fatte insieme ad altre parti. I testi sono allegati alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 60 dell'accordo a nome della Comunità europea. Articolo 3 1. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, la posizione che la Comunità assumerà in seno al consiglio congiunto e al comitato misto istituiti dall'accordo. 2. In conformità dell'articolo 46 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio congiunto ed espone la posizione della Comunità. In conformità dell'articolo 48 dell'accordo, un rappresentante della Commissione presiede il comitato misto ed espone la posizione della Comunità. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ACCORDO di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea», LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità», da una parte, e GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati «Messico», dall'altra, CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono; TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina; CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunità e il Messico; CONSIDERANDO che entrambe le parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali onde rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, segnatamente attraverso un più ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una più vasta cooperazione; CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a São Paulo nel 1994; TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale; CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella dichiarazione finale del vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995; TENENDO PRESENTE che entrambe le parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'agenda 21 della dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo; CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto; TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori, CONCLUDONO il presente accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione: TITOLO I NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Fondamenti dell'accordo Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Articolo 2 Natura e campo di applicazione L'accordo ha l'obiettivo di consolidare le relazioni esistenti fra le parti in base a principi di reciprocità e comunanza di interessi. A tal fine, l'accordo istituzionalizza il dialogo politico, rinsalda le relazioni commerciali ed economiche mediante la liberalizzazione degli scambi in conformità delle norme dell'OMC e intensifica e allarga la cooperazione. TITOLO II DIALOGO POLITICO Articolo 3 1. Le parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all'articolo 1 che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse e conducono a più strette consultazioni tra le parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe. 2. Il dialogo si svolgerà in conformità alla «dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra la Unione europea e il Messico» che è parte integrante dell'accordo e che è inclusa nell'atto finale. 3. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta avverrà principalmente in seno al consiglio congiunto istituito dall'articolo 45. TITOLO III COMMERCIO Articolo 4 Obiettivo Il presente titolo mira a creare un quadro che favorisca lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, compresa la liberalizzazione bilaterale e preferenziale nonché progressiva e reciproca dello scambio di merci e servizi, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti e settori terziari e conformemente alle norme dell'OMC. Articolo 5 Scambi di merci Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il consiglio congiunto istituito dall'articolo 45 dell'accordo stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, conformemente alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT, e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti: a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori; b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente; c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente; d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci; e) misure antidumping e di compensazione; f) misure di salvaguardia e di vigilanza, g) norme di origine e cooperazione amministrativa; h) cooperazione doganale; i) valore in dogana; j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformità, certificazioni, marchi, ecc.; k) deroghe generali per motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali, di tutela della proprietà industriale, intellettuale e commerciale, ecc.; l) restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti. Articolo 6 Scambi di servizi Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il consiglio congiunto istituito dall'articolo 45 dell'accordo stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, conformemente alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle parti nell'ambito di detto accordo. Articolo 7 Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli articoli 5 e 6 dell'accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un contesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate. TITOLO IV MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI Articolo 8 Movimenti di capitali e pagamenti L'obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per la liberalizzazione progressiva e reciproca dei movimenti di capitali e dei pagamenti tra Messico e Comunità, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti. Articolo 9 Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti. Tali decisioni riguardano, in particolare: a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo; b) le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione; c) il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori; d) l'inclusione di una clausola che consenta alle parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanità o di difesa; e) l'inclusione di clausole che consentano alle parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti o, conformemente al diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi. TITOLO V COMMESSE PUBBLICHE, CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE AL COMMERCIO Articolo 10 Commesse pubbliche 1. Le parti stabiliscono, su base di reciprocità, la mutua e graduale apertura di determinati mercati delle commesse pubbliche. 2. Il consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire questo obiettivo, segnatamente per quanto concerne: a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata; b) l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati; c) i valori soglia; d) l'uso di procedure eque e trasparenti; e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti; f) l'uso della tecnologia dell'informazione. Articolo 11 Concorrenza 1. Le parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che potrebbero pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunità e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme e delle politiche di concorrenza. 2. Per conseguire questo obiettivo, il consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni: a) accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese; b) sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante; c) fusioni di imprese; d) monopoli di Stato a carattere commerciale; e) imprese di Stato e imprese a cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi. Articolo 12 Proprietà intellettuale 1. Ribadendo la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati - e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche- comprese le denominazioni d'origine- ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonché alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le parti si impegnano ad introdurre le misure più opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai più elevati standard internazionali nonché gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti. 2. A tal fine, il consiglio congiunto decide: a) un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale; b) in dettaglio, le misure da adottare per il conseguimento dell'obiettivo esposto al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale. TITOLO VI COOPERAZIONE Articolo 13 Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche 1. Il consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare: a) lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo sella cooperazione; b) il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, come anche l'esame della possibilità di nuovi accordi di questo tipo. 2. Il consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche che include l'analisi e lo scambio di informazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti Articolo 14 Cooperazione industriale 1. Le parti sostengono e promuovono le misure intese a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico tenendo conto degli interessi di entrambe. 2. La cooperazione si concreterà essenzialmente nelle azioni seguenti: a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi reciproci degli imprenditori e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico; b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le parti mediante la promozione di altre iniziative di concertazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato; c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese; d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualità nel settore industriale; e) promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione. Articolo 15 Promozione degli investimenti Le parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'atro: a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento; b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico agli investimenti tra le parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative; d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI di entrambe le parti. Articolo 16 Servizi finanziari 1. Le parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, in conformità delle loro leggi, regolamenti e politiche e delle norme e discipline dell'accordo generale sugli scambi di servizi, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe. 2. Le parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse. 3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttività e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari. Articolo 17 Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese 1. Le parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese. 2. Tale collaborazione consisterà nel: a) promuovere i contatti tra gli operatori economici incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti (ECIP, AL-INVEST, BRE e BC-NET; b) facilitare l'accesso ai finanziamenti, fornendo informazioni e promuovendo l'innovazione. Articolo 18 Norme tecniche e valutazione della conformità Le parti si impegnano a collaborare in materia di norme tecniche e valutazione della conformità. Articolo 19 Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire la lealtà degli scambi commerciali. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. 2. La cooperazione doganale prevede, in particolar modo: a) gli scambi di informazioni; b) lo sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi avviati in un determinato settore dalle organizzazioni internazionali specializzate; c) gli scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) la semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci; e) l'assistenza tecnica, quando necessaria. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti manifestano il loro interesse per l'eventualità di concludere, in futuro, un protocollo relativo alla reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale, nell'ambito del quadro istituzionale del presente accordo. Articolo 20 Società dell'informazione 1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale. 2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare: a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione; b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione; e) la promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione; f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici; g) un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali; h) il reciproco accesso a basi di dati nel rispetto di condizioni da stabilire. Articolo 21 Cooperazione nei settori agricolo e rurale 1. Le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale. 2. A tal fine, esse esaminano, tra l'atro: a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali onde agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5; b) la possibilità di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, segnatamente in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane. Articolo 22 Cooperazione nel settore minerario Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario privilegiando le operazioni volte a: a) favorire la prospezione, lo sfruttamento e l'uso redditizio delle risorse minerarie in conformità delle rispettive legislazioni in materia; b) promuovere gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie; c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico; d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore. Articolo 23 Cooperazione nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni. 2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni; formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie e progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali; progetti per una più efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico. Articolo 24 Cooperazione nel settore dei trasporti 1. La cooperazione tra le parti in questo settore mira principalmente a: a) sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto; b) promuovere valide norme di gestione. 2. In tale contesto, si privilegiano: a) gli scambi di informazioni tra esperti sulle rispettive politiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse; b) i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e agli alti funzionari delle pubbliche amministrazioni; c) gli scambi di informazioni sul sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS); d) l'assistenza tecnica a sostegno della ristrutturazione e della modernizzazione del sistema di trasporti in tutte le sue forme. 3. Le parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In questo contesto viene negoziata la liberalizzazione dei servizi internazionali di trasporto marittimo, conformemente all'articolo 6 del presente accordo. Articolo 25 Cooperazione nel settore del turismo 1. La cooperazione tra le parti mira principalmente a migliorare gli scambi di informazioni e definire pratiche più adeguate onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. In tale contesto, le parti cercano soprattutto di: a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale naturale e culturale; b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali; c) favorire la cooperazione tra le regioni e le città dei paesi limitrofi; d) migliorare la formazione alberghiera, segnatamente a livello di gestione. Articolo 26 Cooperazione in materia di statistiche Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico. Articolo 27 Governo Le parti contraenti collaborano per le questioni relative al governo e alle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale allo scopo di promuovere la formazione delle risorse umane e la modernizzazione dell'amministrazione. Articolo 28 Cooperazione in materia di lotta contro la droga, il riciclaggio del denaro sporco e i precursori chimici 1. Le parti adottano le misure più adatte per cooperare e creare i contatti da esse ritenuti opportuni al fine di intensificare le azioni di prevenzione nonché di riduzione della produzione, distribuzione e consumo illegale di sostanze stupefacenti, conformemente alle rispettive normative interne. 2. Giovandosi degli organi competenti nel settore, la cooperazione riguarda in particolar modo: a) lo sviluppo di programmi coordinati e di misure in materia di prevenzione dell'uso di droghe nonché il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti, che include programmi di assistenza tecnica. In questo obiettivo possono anche rientrare la ricerca e le misure volte a ridurre la produzione di droga mediante lo sviluppo regionale di aree che si prestano ad essere utilizzate per la coltivazione di prodotti illegali; b) lo sviluppo di programmi di ricerca e progetti coordinati sul tema del controllo delle sostanze stupefacenti; c) lo scambio informazioni riguardo al trattamento legislativo e amministrativo e l'adozione di valide misure nel campo del controllo della droga e della lotta al riciclaggio di denaro sporco, incluse le misure adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi in questo settore; d) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sull'«accordo sul controllo dei precursori della droga e delle sostanze chimiche» firmato dalle parti il 13 dicembre 1996 e sulla convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988. Articolo 29 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche. 2. La cooperazione mira a favorire: a) gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc; b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti; c) la promozione della formazione delle risorse umane. 3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nel quadro di questa cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese. 5. La cooperazione tra le parti potrebbe portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico. Articolo 30 Cooperazione in materia di istruzione e formazione 1. Le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Si rivolgerà particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate. 2. Le parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonché la collaborazione fra università e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato. 3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti nel settore giovanile, le parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche. 4. La cooperazione tra le parti può portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani. Articolo 31 Cooperazione culturale 1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversità, per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture. 2. Le parti prenderanno misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalità. Articolo 32 Cooperazione nel settore audiovisivo Le parti stabiliscono di promuovere la cooperazione in questo ambito, prevalentemente mediante programmi di formazione nel settore degli audiovisivi e dei mezzi di comunicazione, che comprendono coproduzioni e attività di sviluppo e distribuzione. Articolo 33 Cooperazione in materia di informazione e comunicazione Le parti decidono di favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni e di intraprendere e sostenere attività di reciproco interesse nel campo dell'informazione e della comunicazione. Articolo 34 Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente 1. Nell'avviare le misure di cooperazione previste dal presente accordo, le parti tengono conto della necessità di preservare gli equilibri ecologici e ambientali. 2. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione al fine di impedire il degrado ambientale; di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di sviluppare, diffondere e scambiare informazioni e esperienze nell'area legislativa relativa all'ambiente, stimolando l'impiego di incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi; di consolidare la gestione ambientale a tutti i livelli istituzionali; di promuovere la formazione di risorse umane, l'educazione ambientale e la realizzazione di progetti comuni di ricerca; di sviluppare canali per la partecipazione sociale. 3. Le parti danno impulso al reciproco accesso ai programmi in questo campo, secondo le specifiche modalità di tali programmi. 4. La cooperazione tra le parti può condurre, se giudicato opportuno, alla conclusione di un accordo settoriale nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali. Articolo 35 Cooperazione nel settore della pesca Considerata l'importanza socioeconomica dei rispettivi settori della pesca, le parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, segnatamente attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni. Articolo 36 Cooperazione nel settore sociale e nella lotta alla povertà 1. Le parti avviano un dialogo su tutti gli aspetti dell'agenda sociale che rivestano interesse per l'una o per l'altra. Fra questi aspetti vi sono le questioni riguardanti i gruppi e le regioni più deboli come: le popolazioni indigene, i poveri delle aree rurali, le donne indigenti e altre fasce della popolazione in stato di povertà. 2. Le parti riconoscono l'importanza dell'armonizzazione tra sviluppo economico e sviluppo sociale tenendo conto della necessità di rispettare i diritti fondamentali dei gruppi citati nel precedente paragrafo. I nuovi presupposti per la crescita devono condurre alla creazione di occupazione e assicurare migliori condizioni di vita alle fasce meno favorite della popolazione. 3. Le parti devono stabilire tra loro un coordinamento regolare in merito alle attività di cooperazione svolte dalla società civile e volte ad offrire opportunità di lavoro, formazione professionale e creazione di reddito. Articolo 37 Cooperazione regionale 1. Le parti favoriscono le azioni intese a sviluppare azioni congiunte mediante la cooperazione, principalmente nell'America centrale e nei paesi caraibici. 2. Si privilegeranno le iniziative volte a: promuovere gli scambi commerciali intraregionali nell'America centrale e nei Caraibi; sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente e nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione essenziali per lo sviluppo economico della regione; incentivare le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà. 3. Una particolare attenzione è dedicata alla promozione sociale delle donne, in particolare incrementandone la partecipazione al processo produttivo. 4. Le parti ricercano i mezzi più adeguati per la promozione e il controllo della cooperazione congiunta nei confronti di terzi. Articolo 38 Cooperazione in materia di profughi Le parti cercheranno di mantenere i risultati dell'aiuto già fornito ai profughi centroamericani in Messico e collaboreranno nella ricerca di soluzioni durature. Articolo 39 Cooperazione in materia di diritti umani e democrazia 1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi enunciati dall'articolo 1 del presente accordo. 2. Essa si concreterà in particolare nelle seguenti attività: a) sviluppo della società civile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione; b) azioni di formazione e d'informazione intese a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo Stato di diritto; c) promozione dei diritti umani e dei valori democratici. 3. Le parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra altri organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti umani. Articolo 40 Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le parti riconoscono che la cooperazione in questo campo dovrebbe mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli compatibili in conformità delle rispettive legislazioni. 2. Si prevedono principalmente: a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le parti; b) azioni di formazione e assistenza tecnica. Articolo 41 Cooperazione per la protezione dei dati 1. A norma dell'articolo 51 del presente accordo, le parti decidono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali. 2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, potrà essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonché programmi e progetti comuni. Articolo 42 Settore sanitario 1. La cooperazione in campo sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS. 2. La cooperazione si concreterà principalmente mediante: a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari; b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale; c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane. Articolo 43 Sviluppi futuri 1. Con il consenso di entrambe le parti, il presente titolo può essere ampliato al fine di estendere i livelli di cooperazione e completarli con accordi relativi a specifici settori o attività. 2. Riguardo al presente titolo, ciascuna delle parti può formulare proposte che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di realizzazione, mirino ad estendere il campo di azione della mutua cooperazione. Articolo 44 Mezzi per la cooperazione 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti mettono a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Messico conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento. TITOLO VII QUADRO ISTITUZIONALE Articolo 45 Consiglio congiunto È istituito un consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse. Articolo 46 1. Il consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Messico. 2. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 3. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il consiglio congiunto è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Messico, in conformità del suo regolamento interno. Articolo 47 Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. Dette decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro applicazione. Il consiglio congiunto può anche formulare raccomandazioni appropriate. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono elaborate di concerto fra le parti. Articolo 48 Comitato misto 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio congiunto è assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Messico, generalmente alti funzionari. Il consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del consiglio congiunto, e le modalità del suo funzionamento. 2. Il consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni in conformità dell'articolo 47. 3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna parte. Articolo 49 Altri comitati speciali Il consiglio congiunto può decidere di creare qualunque altro comitato o organo speciale che lo assista nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, i compiti e il funzionamento di tali comitati e organi nel suo regolamento interno. Articolo 50 Composizione delle controversie Il consiglio congiunto decide, compatibilmente con le disposizioni dell'OMC in materia, sull'avvio delle procedure di composizione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 51 Protezione dei dati 1. Le parti decidono di garantire un elevato livello di protezione per il trattamento dei dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunità. 2. A tal fine, le parti tengono conto delle norme riprese nell'allegato che fa parte integrante del presente accordo. Articolo 52 Clausola di sicurezza nazionale Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 53 L'atto finale contiene la dichiarazione congiunta e quella unilaterale fatte alla firma del presente accordo. Articolo 54 1. Se il trattamento della nazione più favorita è accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, esso non si applica alle agevolazioni fiscali che gli Stati membri o il Messico praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o del diritto tributario nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpreta come un impedimento all'adozione o all'applicazione ad opera degli Stati membri o del Messico di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri o del Messico, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la località in cui sono investiti i loro capitali. Articolo 55 Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e, dall'altro, il Messico. Articolo 56 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Messico. Articolo 57 Durata 1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica. Articolo 58 Adempimento degli obblighi 1. Le parti prendono tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio congiunto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, da effettuarsi entro trenta giorni, onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio congiunto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 2. Le parti decidono che per «casi particolarmente urgenti», ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. 3. Le parti convengono che per «misure del caso», ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra parte può richiedere che venga convocata una riunione urgente che faccia incontrare le parti entro 15 giorni. Articolo 59 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 60 Entrata in vigore 1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure all'uopo necessarie sono state espletate. L'applicazione dei titoli II e VI è sospesa fino all'adozione, da parte del consiglio congiunto, delle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del presente accordo. 3. Le notifiche vengono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo. 4. Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, firmato il 26 aprile 1991, a decorrere dalla data di applicazione dei titoli II e VI a norma del paragrafo 2. 5. All'entrata in vigore dell'accordo, tutte le decisioni adottate dal consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico, firmato il . . . [siglato il . . .], si considerano adottate dal consiglio congiunto istituito dall'articolo 45. ALLEGATO Tutela dei dati a carattere personale di cui all'articolo 51 - Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990. - Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 23 settembre 1980 sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali. - Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. - Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. ATTO FINALE DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO POLITICO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL MESSICO (ARTICOLO 3) 1. Preambolo L'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra: - consapevoli dei loro legami storici, politici, economici e culturali e dei profondi rapporti di amicizia esistenti tra i loro popoli; - considerando la loro volontà di rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del Messico; - riaffermando il valore della dignità umana, della promozione e della protezione dei diritti umani come fondamenti di una società democratica, nonché il ruolo essenziale delle istituzioni democratiche fondate sullo Stato di diritto; - desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali conformemente ai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite; - condividendo l'interesse per un'integrazione regionale come strumento di promozione di uno sviluppo duraturo e armonioso dei loro popoli, basato su principi di progresso sociale e solidarietà; - basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dall'accordo quadro di cooperazione firmato tra la Comunità e il Messico nel 1991; - ricordando i principi enunciati nella dichiarazione congiunta solenne firmata a Parigi il 2 maggio 1995 tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e il Messico, dall'altro. hanno deciso di sviluppare le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine. 2. Obiettivi L'Unione europea e il Messico ritengono che l'instaurazione di un dialogo politico approfondito costituisca un elemento fondamentale del ravvicinamento economico e politico previsto e contribuisca in modo determinante a promuovere i principi enunciati nel preambolo della presente dichiarazione. Il dialogo è basato sulla comune adesione delle parti alla democrazia e al rispetto dei diritti umani nonché al mantenimento della pace e all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Esso ha per obiettivi l'avvio tra l'Unione europea e il Messico di duraturi rapporti di solidarietà che contribuiscano alla stabilità e alla prosperità delle rispettive regioni, il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture. Il dialogo riguarda tutte le questioni di comune interesse e favorisce l'introduzione di nuove forme di cooperazione per il conseguimento degli obiettivi comuni, in particolare della pace, della sicurezza e dello sviluppo regionale. 3. Meccanismi di dialogo Il dialogo politico tra le parti si svolge mediante contatti, scambi di informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea, compresa la Commissione europea. Esso si svolge in particolare: - a livello presidenziale, - a livello ministeriale, - a livello di alti funzionari, - utilizzando al meglio i canali diplomatici. Incontri a livello presidenziale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente le massime autorità della parti. Incontri a livello ministeriale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente i ministri degli Esteri delle parti. ALTRE DICHIARAZIONI CONGIUNTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO A LIVELLO PARLAMENTARE Le parti sottolineano l'opportunità di istituzionalizzare il dialogo politico a livello parlamentare mediante contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati e Senato). DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 4 Gli impegni derivanti dall'articolo 4 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7 del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE L'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3 Le parti confermano i loro obblighi multilaterali sui trasporti marittimi assunti in quanto membri dell'OMC, tenendo conto anche dei rispettivi obblighi nell'ambito del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti OCSE. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 Entrambe le parti decidono di fornire il proprio appoggio istituzionale, in ambito multilaterale, all'adozione, all'entrata in vigore e all'attuazione del codice internazionale di condotta per la pesca responsabile. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA E/O DEI SUOI STATI MEMBRI DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 11 La Comunità dichiara che, fino a quando il consiglio congiunto non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA ALLE CONVENZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 12 La Commissione e i suoi Stati membri ritengono che tra le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) rientrano almeno le convenzioni seguenti: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971, modificato nel 1979); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979). - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991); - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994). DICHIARAZIONE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL MESSICO SULL'ARTICOLO 1 La politica estera del Messico si fonda sui principi sanciti dalla sua Costituzione: - Autodeterminazione delle nazioni - Non intervento - Composizione pacifica delle controversie - Divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali - Eguaglianza giuridica degli Stati - Cooperazione internazionale per lo sviluppo - Lotta per la pace e la sicurezza internazionali In base alla sua esperienza storica e al supremo mandato della sua Costituzione politica, il Messico esprime il profondo convincimento secondo cui solo la piena osservanza del diritto internazionale è alla base della pace e dello sviluppo. Il Messico dichiara ugualmente che i principi di convivenza della comunità internazionale, espressi nella Carta delle Nazioni Unite, i principi enunciati nella dichiarazione universale dei diritti umani e i principi democratici costituiscono la guida costante della sua partecipazione costruttiva all'azione internazionale e rappresentano la struttura portante delle sue relazioni con la Comunità e i suoi Stati membri, disciplinate dal presente accordo, nonché delle sue relazioni con ogni altro paese o gruppo di paesi.