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Document 51995PC0012
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EURATOM, EC) concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia
Proposta di Regolamento (EURATOM, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell' economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia
Proposta di Regolamento (EURATOM, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell' economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia
/* COM/95/12 def. - CNS 95/0056 */
GU C 134 del 1.6.1995, pp. 16–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di Regolamento (EURATOM, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell' economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia /* COM/95/12DEF - CNS 95/0056 */
Gazzetta ufficiale n. C 134 del 01/06/1995 pag. 0016
Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (95/C 134/09) COM(95) 12 def. - 95/0056(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990 la Comunità europea ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; considerando che il regolamento (Euratom, CE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia (1), ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza tecnica e ha previsto lo svolgimento di tale attività dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; considerando che l'assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di sistemi democratici liberi ed aperti, che rispettino i diritti dell'uomo, e di sistemi economici orientati al mercato; considerando che tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia e che, per garantire che le suddette riforme diventino sostenibili, occorre portare avanti lo sforzo intrapreso; considerando che l'attuazione dell'assistenza dovrebbe consentire la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti privati; considerando opportuno definire le priorità dell'assistenza in questione; considerando che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più potrà essere attuata in modo decentrato in ciascuno dei paesi partner; considerando che si dovrebbe favorire lo sviluppo di flussi commerciali e di legami economici tra gli Stati che contribuiscano alla riforma e alla ristrutturazione dell'economia; considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte della dotazione finanziaria per piccoli progetti infrastrutturali attinenti ai passaggi di frontiera; considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese costituisce una priorità in tutti i nuovi Stati indipendenti e in Mongolia, e che è pertanto opportuno fornire capitale sociale per tali imprese; considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche occorre integrare nel programma gli aspetti ambientali; considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento da parte della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; considerando che è opportuno che nell'attuazione degli aiuti comunitari la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri; considerando che, ai fini della riforma e della ristrutturazione dell'economia in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale; considerando che l'assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia può richiedere specifici tipi di competenze disponibili in particolare nei paesi partner del programma PHARE e in certi altri Stati; considerando che la proroga dell'assistenza contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità, in particolare di quelli degli accordi di partenariato e cooperazione; considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia degli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «gli Stati partner») secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 2. L'assistenza si concentra sui settori e, se del caso, sulle zone geografiche in cui gli Stati partner hanno già adottato misure concrete per promuovere la riforma e/o per i quali possono presentare un calendario degli interventi previsti. Le modalità dell'assistenza sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Articolo 2 1. Il programma di cui all'articolo 1 si configura soprattutto come assistenza tecnica a sostegno della riforma economica in corso negli Stati partner per misure finalizzate a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia, tra l'altro attraverso l'incoraggiamento del dialogo tra le parti sociali. Inoltre esso può coprire, con decisioni adottate caso per caso e secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica. In casi particolari, come i programmi per la sicurezza nucleare, la componente relativa alle forniture può essere consistente. Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria. 2. Sulla base di decisioni adottate caso per caso e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'assistenza può coprire costi relativi a piccoli progetti infrastrutturali attinenti ai passaggi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 9. 3. Il programma promuove la cooperazione industriale e sostiene la constituzione di joint venture attraverso il finanziamento di investimenti in conto capitale in piccole e medie imprese. 4. L'assistenza copre anche costi relativi alla preparazione, all'attuazione, alla supervisione, alla revisione dei conti e alla valutazione dell'esecuzione di tali operazioni, nonché le spese di informazione. 5. L'assistenza si concentra in particolare sui settori indicativi di cui all'allegato II, tenendo conto dell'evolversi delle esigenze dei beneficiari. Nella preparazione e nell'attuazione del programma si integrano inoltre gli aspetti ambientali. Tale integrazione viene inoltre favorita, tra l'altro, aiutando i paesi partner a consolidare le loro istituzioni, la loro legislazione e la formazione in questo campo. Si presta particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza nucleare. 6. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi si terrà debito conto della promozione della partecipazione femminile alla vita sociale ed economica. 7. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari, nonché in base a una valutazione della loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge. 8. L'assistenza viene prestata al livello più decentrato possibile. A tal fine, i destinatari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti e, una volta che le autorità nazionali degli Stati partner hanno concordato le politiche e le strategie settoriali e le aree geografiche di concentrazione, l'individuazione e la preparazione delle misure da sostenere avviene, ovunque ciò sia possibile, direttamente a livello regionale. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un coordinamento periodico, anche in loco, dei loro contatti con gli Stati partner nella fase di definizione e di esecuzione dei programmi. 9. Si può prestare assistenza a sostegno di misure per la promozione della cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera. Si presta particolare attenzione ai passaggi di frontiera sulle frontiere tra i NSI e l'Unione e tra i NSI e l'Europa centrale, alla cooperazione al livello di macroregioni geografiche e alle misure complementari a quelle intraprese in questo campo all'interno dell'Unione e dei paesi PHARE. 10. Se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, su proposta della Commissione il Consiglio può decidere, a maggioranza qualificata, le opportune misure relative all'assistenza allo Stato partner in questione. Articolo 3 1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili versati in quote successive a mano a mano che si attuano i progetti. 2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono espressamente l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco. Articolo 4 1. Per ciascuno degli Stati partner si elabora un programma indicativo triennale secondo la procedura di cui all'articolo 6. Detti programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori indicativi di cui all'articolo 2. Essi possono essere modificati con la stessa procedura durante il periodo di realizzazione. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 6 delle priorità individuate con gli Stati partner. 2. I programmi d'azione basati sui suddetti programmi indicativi sono adottati anno per anno secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei principali progetti da finanziare nei settori indicativi di cui all'articolo 2. Il contenuto dei programmi è specificato nei particolari, onde fornire agli Stati membri le informazioni necessarie perché il comitato di cui all'articolo 6 possa esprimere il suo parere. Articolo 5 1. La Commissione esegue le azioni conformemente ai programmi d'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Gli appalti di forniture e di lavori sono aggiudicati mediante pubblico incanto, salvo nei casi previsti dall'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per interventi non superiori ai 300 000 ECU. Alle gare e agli appalti sono ammesse, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati partner. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari del programma PHARE, nonché, in casi specifici, di paesi mediterranei legati da tradizionali rapporti economici, commerciali o geografici può essere autorizzata caso per caso dalla Commissione qualora i programmi o i progetti in questione richiedano specifiche forme di assistenza disponibili in particolare in detti paesi. 3. Le imposte, i dazi e l'acquisto di immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario. 4. In caso di cofinanziamento, la partecipazione di paesi terzi interessati alle gare d'appalto e ai contratti di appalto può essere autorizzata dalla Commissione soltanto caso per caso. In questi casi la partecipazione di imprese dei paesi terzi è ammessa solo se è riconosciuta la reciprocità. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in appresso denominato «il comitato»), che prende il nome di «comitato di gestione dell'assistenza agli Stati indipendenti e alla Mongolia». 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le opportune misure, che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso, la Commissione rinvia l'applicazione delle misure che ha deciso per un periodo di sei settimane. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il periodo indicato nel primo capoverso. 4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 7. 5. Il comitato adotta il suo regolamento interno a maggioranza qualificata. 6. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato, fornendogli informazioni specifiche e particolareggiate sugli appalti aggiudicati per l'esecuzione dei progetti e dei programmi. Inoltre, per i progetti per i quali è prevista la licitazione privata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, prima di procedere alla preselezione, fornisce in tempo utile informazioni preliminari, tra cui i criteri di selezione e di valutazione, in modo da agevolare la partecipazione degli operatori economici. 7. Anche il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato sull'attuazione dei programmi TACIS. Articolo 7 La Commissione, di concerto con gli Stati membri, assicura un efficace coordinamento degli interventi di assistenza attuati negli Stati partner dalla Comunità e dai singoli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Si promuovono inoltre il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri donatori. Nel contesto dell'assistenza prestata ai sensi del presente regolamento, la Commissione promuove il cofinanziamento con organismi pubblici o privati degli Stati membri. Articolo 8 Ogni anno la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento del programma di assistenza comprendente anche, per quanto possibile, una valutazione dell'assistenza già fornita. Tale relazione è trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1. ALLEGATO I Stati partner di cui all'articolo 1 Armenia Azerbaigian Bielorussia Georgia Kazakistan Kirgizistan Moldavia Federazione russa Tagikistan Turkmenistan Ucraina Uzbekistan Mongolia ALLEGATO II Settori indicativi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 L'assistenza privilegia i seguenti settori: 1. Sviluppo delle risorse umane: - istruzione e formazione, compresa la formazione di manodopera; - ristrutturazione della pubblica amministrazione; - consulenza in materia di servizi di collocamento e di sicurezza sociale; - consolidamento della società civile; - consulenza in campo politico e macroeconomico; - assistenza giuridica, compreso il ravvicinamento delle legislazioni. 2. Ristrutturazione e sviluppo delle imprese: - sostegno per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; - conversione delle industrie collegate alla difesa; - ristrutturazione e privatizzazione; - servizi finanziari. 3. Infrastrutture: - trasporti; - telecomunicazioni. 4. Energia, compresa la sicurezza nucleare. 5. Produzione, trasformazione e distribuzione di generi alimentari. Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (95/C 134/09) COM(95) 12 def. - 95/0056(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990 la Comunità europea ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; considerando che il regolamento (Euratom, CE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia (1), ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza tecnica e ha previsto lo svolgimento di tale attività dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; considerando che l'assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di sistemi democratici liberi ed aperti, che rispettino i diritti dell'uomo, e di sistemi economici orientati al mercato; considerando che tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia e che, per garantire che le suddette riforme diventino sostenibili, occorre portare avanti lo sforzo intrapreso; considerando che l'attuazione dell'assistenza dovrebbe consentire la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti privati; considerando opportuno definire le priorità dell'assistenza in questione; considerando che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più potrà essere attuata in modo decentrato in ciascuno dei paesi partner; considerando che si dovrebbe favorire lo sviluppo di flussi commerciali e di legami economici tra gli Stati che contribuiscano alla riforma e alla ristrutturazione dell'economia; considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte della dotazione finanziaria per piccoli progetti infrastrutturali attinenti ai passaggi di frontiera; considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese costituisce una priorità in tutti i nuovi Stati indipendenti e in Mongolia, e che è pertanto opportuno fornire capitale sociale per tali imprese; considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche occorre integrare nel programma gli aspetti ambientali; considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento da parte della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; considerando che è opportuno che nell'attuazione degli aiuti comunitari la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri; considerando che, ai fini della riforma e della ristrutturazione dell'economia in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale; considerando che l'assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia può richiedere specifici tipi di competenze disponibili in particolare nei paesi partner del programma PHARE e in certi altri Stati; considerando che la proroga dell'assistenza contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità, in particolare di quelli degli accordi di partenariato e cooperazione; considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia degli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «gli Stati partner») secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 2. L'assistenza si concentra sui settori e, se del caso, sulle zone geografiche in cui gli Stati partner hanno già adottato misure concrete per promuovere la riforma e/o per i quali possono presentare un calendario degli interventi previsti. Le modalità dell'assistenza sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Articolo 2 1. Il programma di cui all'articolo 1 si configura soprattutto come assistenza tecnica a sostegno della riforma economica in corso negli Stati partner per misure finalizzate a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia, tra l'altro attraverso l'incoraggiamento del dialogo tra le parti sociali. Inoltre esso può coprire, con decisioni adottate caso per caso e secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica. In casi particolari, come i programmi per la sicurezza nucleare, la componente relativa alle forniture può essere consistente. Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria. 2. Sulla base di decisioni adottate caso per caso e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'assistenza può coprire costi relativi a piccoli progetti infrastrutturali attinenti ai passaggi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 9. 3. Il programma promuove la cooperazione industriale e sostiene la constituzione di joint venture attraverso il finanziamento di investimenti in conto capitale in piccole e medie imprese. 4. L'assistenza copre anche costi relativi alla preparazione, all'attuazione, alla supervisione, alla revisione dei conti e alla valutazione dell'esecuzione di tali operazioni, nonché le spese di informazione. 5. L'assistenza si concentra in particolare sui settori indicativi di cui all'allegato II, tenendo conto dell'evolversi delle esigenze dei beneficiari. Nella preparazione e nell'attuazione del programma si integrano inoltre gli aspetti ambientali. Tale integrazione viene inoltre favorita, tra l'altro, aiutando i paesi partner a consolidare le loro istituzioni, la loro legislazione e la formazione in questo campo. Si presta particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza nucleare. 6. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi si terrà debito conto della promozione della partecipazione femminile alla vita sociale ed economica. 7. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari, nonché in base a una valutazione della loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge. 8. L'assistenza viene prestata al livello più decentrato possibile. A tal fine, i destinatari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti e, una volta che le autorità nazionali degli Stati partner hanno concordato le politiche e le strategie settoriali e le aree geografiche di concentrazione, l'individuazione e la preparazione delle misure da sostenere avviene, ovunque ciò sia possibile, direttamente a livello regionale. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un coordinamento periodico, anche in loco, dei loro contatti con gli Stati partner nella fase di definizione e di esecuzione dei programmi. 9. Si può prestare assistenza a sostegno di misure per la promozione della cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera. Si presta particolare attenzione ai passaggi di frontiera sulle frontiere tra i NSI e l'Unione e tra i NSI e l'Europa centrale, alla cooperazione al livello di macroregioni geografiche e alle misure complementari a quelle intraprese in questo campo all'interno dell'Unione e dei paesi PHARE. 10. Se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, su proposta della Commissione il Consiglio può decidere, a maggioranza qualificata, le opportune misure relative all'assistenza allo Stato partner in questione. Articolo 3 1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili versati in quote successive a mano a mano che si attuano i progetti. 2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono espressamente l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco. Articolo 4 1. Per ciascuno degli Stati partner si elabora un programma indicativo triennale secondo la procedura di cui all'articolo 6. Detti programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori indicativi di cui all'articolo 2. Essi possono essere modificati con la stessa procedura durante il periodo di realizzazione. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 6 delle priorità individuate con gli Stati partner. 2. I programmi d'azione basati sui suddetti programmi indicativi sono adottati anno per anno secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei principali progetti da finanziare nei settori indicativi di cui all'articolo 2. Il contenuto dei programmi è specificato nei particolari, onde fornire agli Stati membri le informazioni necessarie perché il comitato di cui all'articolo 6 possa esprimere il suo parere. Articolo 5 1. La Commissione esegue le azioni conformemente ai programmi d'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Gli appalti di forniture e di lavori sono aggiudicati mediante pubblico incanto, salvo nei casi previsti dall'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per interventi non superiori ai 300 000 ECU. Alle gare e agli appalti sono ammesse, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati partner. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari del programma PHARE, nonché, in casi specifici, di paesi mediterranei legati da tradizionali rapporti economici, commerciali o geografici può essere autorizzata caso per caso dalla Commissione qualora i programmi o i progetti in questione richiedano specifiche forme di assistenza disponibili in particolare in detti paesi. 3. Le imposte, i dazi e l'acquisto di immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario. 4. In caso di cofinanziamento, la partecipazione di paesi terzi interessati alle gare d'appalto e ai contratti di appalto può essere autorizzata dalla Commissione soltanto caso per caso. In questi casi la partecipazione di imprese dei paesi terzi è ammessa solo se è riconosciuta la reciprocità. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in appresso denominato «il comitato»), che prende il nome di «comitato di gestione dell'assistenza agli Stati indipendenti e alla Mongolia». 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le opportune misure, che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso, la Commissione rinvia l'applicazione delle misure che ha deciso per un periodo di sei settimane. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il periodo indicato nel primo capoverso. 4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 7. 5. Il comitato adotta il suo regolamento interno a maggioranza qualificata. 6. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato, fornendogli informazioni specifiche e particolareggiate sugli appalti aggiudicati per l'esecuzione dei progetti e dei programmi. Inoltre, per i progetti per i quali è prevista la licitazione privata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, prima di procedere alla preselezione, fornisce in tempo utile informazioni preliminari, tra cui i criteri di selezione e di valutazione, in modo da agevolare la partecipazione degli operatori economici. 7. Anche il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato sull'attuazione dei programmi TACIS. Articolo 7 La Commissione, di concerto con gli Stati membri, assicura un efficace coordinamento degli interventi di assistenza attuati negli Stati partner dalla Comunità e dai singoli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Si promuovono inoltre il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri donatori. Nel contesto dell'assistenza prestata ai sensi del presente regolamento, la Commissione promuove il cofinanziamento con organismi pubblici o privati degli Stati membri. Articolo 8 Ogni anno la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento del programma di assistenza comprendente anche, per quanto possibile, una valutazione dell'assistenza già fornita. Tale relazione è trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1. ALLEGATO I Stati partner di cui all'articolo 1 Armenia Azerbaigian Bielorussia Georgia Kazakistan Kirgizistan Moldavia Federazione russa Tagikistan Turkmenistan Ucraina Uzbekistan Mongolia ALLEGATO II Settori indicativi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 L'assistenza privilegia i seguenti settori: 1. Sviluppo delle risorse umane: - istruzione e formazione, compresa la formazione di manodopera; - ristrutturazione della pubblica amministrazione; - consulenza in materia di servizi di collocamento e di sicurezza sociale; - consolidamento della società civile; - consulenza in campo politico e macroeconomico; - assistenza giuridica, compreso il ravvicinamento delle legislazioni. 2. Ristrutturazione e sviluppo delle imprese: - sostegno per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; - conversione delle industrie collegate alla difesa; - ristrutturazione e privatizzazione; - servizi finanziari. 3. Infrastrutture: - trasporti; - telecomunicazioni. 4. Energia, compresa la sicurezza nucleare. 5. Produzione, trasformazione e distribuzione di generi alimentari.