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Document 51994PC0134
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the establishment of European committees or procedures in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulla istituzione di un Comitato europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulla istituzione di un Comitato europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
/* COM/94/134DEF - PRT 94/0113 */
GU C 135 del 18.5.1994, pp. 8–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulla istituzione di un Comitato europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie /* COM/94/134DEF - PRT 94/0113 */
Gazzetta ufficiale n. C 135 del 18/05/1994 pag. 0008
Proposta di direttiva del Consiglio sulla istituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (94/C 135/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 134 def. - 94/0113(PRT) (Presentata dalla Commissione il 27 aprile 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'accordo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 2, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, in base al protocollo relativo alla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso designati con il termine «Stati membri»), auspicando di porre in atto la Carta sociale del 1989, hanno adottato un accordo sulla politica sociale; considerando che secondo l'articolo primo di tale accordo, la Comunità e gli Stati membri hanno segnatamente per obiettivo la promozione del dialogo sociale a livello comunitario; considerando che il paragrafo 17 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri; che la Carta prevede che «ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimento o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea»; considerando che la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio riguardante la costituzione di un comitato aziendale europeo nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in vista dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (1), nella forma emendata (2), ha ottenuto, malgrado l'esistenza di un ampio consenso tra la maggioranza degli Stati membri, l'unanimità richiesta per la sua adozione; considerando che la Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'Accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali a livello comunitario sull'orientamento possibile di un'azione comunitaria nel campo dell'informazione e della consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; considerando che la Commissione, ritenendo che dopo questa consultazione fosse auspicabile un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta presa in esame, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo suddetto e che queste hanno trasmesso il loro parere alla Commissione; considerando che, al termine di questa seconda fase di consultazioni, le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe portare alla conclusione di un accordo, nei termini di cui all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale; considerando che il completamento del mercato interno provocherà un processo di concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni e - di conseguenza - darà luogo ad una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese; che, se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, tale situazione richiede che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni; considerando che le procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori previste dalle normative o dalle prassi degli Stati membri sono spesso incompatibili con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori; che ciò può provocare disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori sulle cui condizioni incidono le decisioni di una stessa impresa o gruppo di imprese; considerando la necessità di adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati nei casi in cui le decisioni che possono influire sulle loro condizioni siano prese al di fuori dello Stato membro in cui lavorano; considerando che, per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, occorre istituire un comitato europeo, o porre in atto un'altra procedura adeguata per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori; considerando che appare a tal fine necessario definire la nozione di impresa controllante esclusivamente per quanto attiene alla presente direttiva e lasciando impregiudicate le definizioni delle nozioni di gruppo e di controllo che potrebbero essere adottate in testi che saranno elaborati in futuro; considerando che i meccanismi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori di queste imprese o di questi gruppi devono comprendere tutti gli stabilimenti ovvero tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione centrale dell'impresa o - se si tratta di un gruppo di imprese - l'amministrazione centrale dell'impresa controllante sia o meno situata nel territorio degli Stati membri; considerando che, in conformità del principio dell'autonomia delle parti spetta ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un gruppo, determinare di comune accordo la natura, la composizione, la competenza, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato europeo o di un'altra procedura per l'informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate alla loro situazione particolare; considerando, tuttavia, che è opportuno prevedere talune prescrizioni accessorie che saranno applicabili qualora le parti lo decidano, in caso di rifiuto da parte della direzione centrale di avviare negoziati o in caso di mancato accordo al termine degli stessi; considerando inoltre che i rappresentanti dei lavoratori possono decidere di non richiedere la costituzione di un comitato europeo, o che le parti interessate possono convenire su un'altra procedura per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori; considerando che, salva la facoltà delle parti di decidere altrimenti, il comitato europeo costituito in assenza di accordo tra le stesse deve essere informato e consultato riguardo alle attività e ai progetti dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poterne misurare le possibili conseguenze sugli interessi dei lavoratori; che, a tal fine, l'impresa o l'impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività e dei progetti dell'impresa o del gruppo di imprese che possono influire sugli interessi dei lavoratori; che il comitato europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al riguardo; considerando che talune decisioni che influenzano in particolare gli interessi dei lavoratori, devono fare oggetto di una consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nei termini di tempo più ristretti possibile in modo da consentire loro di formulare un parere; considerando che le disposizioni sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori stabilite dalla presente direttiva debbono essere attuati, nel caso di un'impresa o di un'impresa che esercita il controllo di un gruppo la cui direzione centrale sia situata in un paese terzo, dal suo rappresentante nella Comunità, oppure, in assenza di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall'impresa controllata che impiega il più alto numero di lavoratori negli Stati membri; considerando che è opportuno accordare un trattamento specifico alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un accordo che prevede l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori; considerando che gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati in caso di mancata applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. Sono istituiti un comitato europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione in tutte le imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente direttiva. 3. In deroga al paragrafo 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, lettera c), comprende una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, lettere a) o c), il comitato europeo viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 6. 4. Tranne nel caso in cui gli accordi di cui all'articolo 6 stabiliscono un campo di applicazione più ampio, i poteri e le competenze dei comitati europei e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori definiti dalla presente direttiva riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «impresa di dimensioni comunitarie», una impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori nell'insieme degli Stati membri e almeno 100 lavoratori per Stato membro in almeno 2 Stati membri; b) «gruppo di imprese», un gruppo constituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; c) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa alle condizioni seguenti: - il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori nell'insieme degli Stati membri, - almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi e - almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 100 lavoratori in uno Stato membro e un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 100 lavoratori in un altro Stato membro; d) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e/o delle prassi nazionali; e) «direzione centrale», la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa che esercita il controllo ovvero il rappresentante di cui all'articolo 4, paragrafo 2; f) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi livello di direzione più appropriato. 2. Ai fini della presente direttiva, i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle pratiche nazionali. 3. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente direttiva e nella misura in cui ciò risulta necessario, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili agli equipaggi del naviglio marittimo, adeguate alle condizioni particolari in cui si svolge il loro lavoro. Articolo 3 Definizione della nozione di «impresa controllante» 1. Ai fini della presente direttiva si intende per «impresa controllante», un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa («impresa controllata»), ad esempio in conseguenza della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. 2. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure c) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata. 4. Nonostante il disposto dei paragrafi 1 e 2, un'impresa non è un'«impresa controllante» rispetto ad un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari, allorché si tratta di una società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) o c) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (3). 5. Il semplice fatto che una persona delegata svolga le sue funzioni, in forza della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento, insolvenza, cessazione dei pagamenti, concordato o altra procedura analoga, non determina la presunzione dell'influenza dominante. 6. Per determinare se una impresa sia una «impresa controllante» si applica il diritto dello Stato membro da cui essa è disciplinata. Nel caso in cui l'impresa non sia disciplinata dal diritto di uno Stato membro, si applica il diritto dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, il diritto dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori. 7. Allorché, in caso di conflitto di leggi nell'applicazione del paragrafo 2, due o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al medesimo paragrafo 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) è considerata impresa controllante, salvo la prova che un'altra impresa possa esercitare un'influenza dominante. SEZIONE II ISTITUZIONE DEL COMITATO EUROPEO O DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI Articolo 4 Responsabilità della istituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari alla instituzione del comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. 2. Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, che è opportuno designare - se del caso - assume la responsabilità di cui al paragrafo 1. In assenza di detto rappresentante, questa responsabilità incombe alla direzione dello stabilimento o della direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. Articolo 5 Delegazione speciale di negoziazione 1. La direzione centrale avvia il negoziato in vista della costituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. 2. La delegazione speciale di negoziazione è composta secondo i seguenti orientamenti: a) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Gli Stati membri devono far sì che i lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, hanno il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione. b) La delegazione speciale di negoziazione è composta da almeno 3 e al massimo 17 membri. c) In occasione di tali elezioni o designazioni occorre garantire: - in primo luogo, la rappresentanza di una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie conta uno o più stabilimenti, o in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie conta l'impresa controllante o una o più imprese controllate; - in secondo luogo, un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori impiegati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale. d) La direzione centrale è informata della composizione della delegazione speciale di negoziazione. 3. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, la competenza e la durata del mandato del o dei comitati europei, oppure le modalità di attuazione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. 4. Al fine di concludere un accordo in comformità dell'articolo 6, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti a sua scelta. 5. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformità del paragrafo 4 o di annullare negoziati già in corso. Tale decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 6. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni dell'allegato non sono applicabili. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui sopra, salvo definizione - da parte degli interessati - di termini più brevi. 6. Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Articolo 6 Contenuto dell'accordo 1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione determina: a) il campo d'azione e la composizione del o dei comitati europei, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, le modalità di elezione e la durata del mandato; b) le funzioni e i poteri del comitato europeo; c) la procedura per l'informazione e la consultazione del comitato europeo; d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato europeo; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato europeo; f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo. 3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una procedura per l'informazione e la consultazione, anziché un comitato europeo. L'accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. 4. Gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono sottoposti, tranne disposizione contraria, alle prescrizioni accessorie che figurano nell'allegato. 5. Ai fini della conclusione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, la delegazione speciale delibera a maggioranza dei suoi membri. Articolo 7 Prescrizioni accessorie 1. Qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, oppure nel caso in cui la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure nel caso in cui - entro due anni a decorrere da tale richiesta - le parti in causa non sono in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e la delegazione speciale di negoziazione non ha preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale. 2. Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione dello Stato membro, devono almeno soddisfare le disposizioni dell'allegato. SEZIONE III DISPOSIZIONI VARIE Articolo 8 Informazioni riservate 1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato europeo, nonché gli esperti che li assistono, devono astenersi dal rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. L'obbligo sarà mantenuto in vigore anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo comma e a prescindere dal luogo in cui si trovino. 2. Ciascuno Stato dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non è tenuta a comunicare informazioni suscettibili di arrecare grave danno alle imprese interessate. Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria preliminare. Articolo 9 Funzionamento del comitato europeo e della procedura per l'informazione e la consultazione La direzione centrale e il comitato europeo operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e degli obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la collaborazione tra la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione. Articolo 10 Protezione dei rappresentanti dei lavoratori I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalle normative e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione, del comitato europeo o di ogni altra riunione attuata nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e il pagamento della loro retribuzione per i membri che fanno parte del personale dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni. Articolo 11 Osservanza della presente direttiva 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione degli stabilimenti o delle imprese del gruppo situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese, rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio. 2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta delle parti interessate dall'applicazione della presente direttiva, le imprese rendano disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c). 3. Gli Stati membri prevedono provvedimenti appropriati in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono - in particolare - procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva. 4. Quando applicano l'articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare, quando la direzione esiga la riservatezza o non fornisca le informazioni richieste, in conformità dell'articolo 8 sopra citato. Articolo 12 Relazioni fra la presente direttiva e altre disposizioni 1. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 75/129/CEE del Consiglio (4) e alla direttiva 77/187/CEE del Consiglio (5). 2. La presente direttiva non pregiudica i diritti in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori, vigenti nelle legislazioni nazionali. 3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di porre in vigore o di introdurre le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di permettere o favorire l'applicazione di convenzioni collettive più favorevoli agli stessi. Articolo 13 Accordi in vigore 1. Salvo il paragrafo 2, le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste già, o alla data stabilità all'articolo 14, paragrafo 1, per l'attuazione della direttiva, o a una data anteriore a questa, di trasposizione nello Stato membro interessato, un accordo che prevede una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 2. Quando giungeranno a scadenza gli accordi di cui al paragrafo 1, le parti che li hanno approvati, possono decidere in comune di prorogarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva. Articolo 14 Disposizioni finali Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva, entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri. Articolo 15 Verifica da parte della Commissione Sette anni dopo la data di adozione della presente direttiva, la Commissione verificherà l'attuazione delle modalità di applicazione della stessa e - in particolare - la validità dei limiti numerici per il personale e proporrà, se del caso, adeguate modifiche. Articolo 16 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. C 39 del 15. 2. 1991, pag. 10. (2) GU n. C 336 del 31. 12. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29. (5) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26. ALLEGATO Prescrizioni accessorie 1. La costituzione, la composizione e le competenze del comitato europeo sono disciplinate dalle seguenti norme: a) Le competenze del comitato europeo si limitano alle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi. Nel caso delle imprese o dei gruppi di imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, le competenze del comitato europeo si limitano alle materie che riguardano tutti gli stabilimenti o tutte le imprese del gruppo situati negli Stati membri o che riguardano almeno due degli stabilimenti o imprese del gruppo situati in Stati membri diversi. b) Il comitato europeo è composto da lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme degli stessi. I membri del comitato europeo sono eletti o nominati conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. c) Il comitato europeo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 30 membri. Esso elegge un presidente e, se le sue dimensioni lo giustificano, un ufficio al suo interno, comprendente al massimo un presidente e quattro membri. Esso adotta il suo regolamento interno. d) In occasione dell'elezione o della nomina dei membri del comitato europeo, occorrerà garantire: - in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l'impresa controllante o una o più imprese controllate; - in secondo luogo, un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale. e) La direzione centrale è informata della composizione del comitato europeo. f) Se, con la procedura di cui sopra, il numero di rappresentanti dei lavoratori nell'ambito del comitato europeo è inferiore a 30 persone, gli stabilimenti o le imprese controllati che in virtù della lettera d) non hanno ottenuto membri provvedono a designarne uno. g) Quattro anni dopo la sua costituzione, il comitato europeo delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 6, oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni accessorie che figurano nel presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 6, si applicano mutatis mutandis gli articoli 6 e 7 ed il termine «delegazione speciale di negoziazione» è sostituito dal termine «comitato europeo». 2. Il comitato europeo ha il diritto di incontrare la direzione centrale almeno una volta all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'andamento delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate. Le informazioni riguardano in particolare i seguenti aspetti dell'impresa: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, progetti di investimento, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, oppure licenziamenti collettivi. 3. Qualora si verifichino circostanze eccezionali riguardanti l'occupazione, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, l'ufficio del comitato europeo o, qualora esso non esista il comitato europeo, ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o ogni altro livello di direzione più opportuno nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, al fine di essere informato e consultato su ogni provvedimento tale da influenzare considerevolmente gli interessi dei lavoratori. Questa riunione di informazione e di consultazione si svolge al più presto, in base ad una relazione stabilita dalla direzione centrale od a qualunque altro livello direzionale opportuno del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere emesso un parere al termine della riunione o entro termini di tempo ragionevoli. Questa riunione non attenta alle prerogative della direzione centrale. 4. Prima delle riunioni con la direzione centrale, il comitato europeo o il suo ufficio sono abilitati a riunirsi senza che la direzione interessata sia presente. 5. I membri del comitato europeo sono abilitati a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese membri di un gruppo o l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, posta in atto conformemente al presente allegato. 6. Il comitato europeo può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei suoi compiti. 7. Le spese di funzionamento del comitato europeo sono sostenute dalla direzione centrale. La direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni. In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico - salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese di alloggio e di viaggio dei membri del comitato europeo e del suo ufficio.