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Document 32026R0261
Regulation (EU) 2026/261 of the European Parliament and of the Council of 26 January 2026 on phasing out Russian natural gas imports and preparing the phase-out of Russian oil imports, improving monitoring of potential energy dependencies and amending Regulation (EU) 2017/1938
Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell’abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell’abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
PE/63/2025/REV/1
GU L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/261 |
2.2.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2026
relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell’abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’invasione illegale su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell’11 marzo 2022 i capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall’energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell’8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» e nella sua comunicazione del 18 maggio 2022 sul piano REPowerEUla Commissione ha proposto misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle della Federazione russa. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell’Unione sono ancora significativi, nella sua comunicazione del 6 maggio 2025 sulla tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia (tabella di marcia REPowerEU), la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente inteso ad affrontare le dipendenze energetiche. Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza energetiche dell’Unione, è urgente e strategicamente necessario affrontare tutte le dipendenze energetiche restanti menzionate nella tabella di marcia REPowerEU. |
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(2) |
I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, così come la successiva strumentalizzazione dell’energia operata da allora dalla Federazione russa, dimostrano che quest’ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti dalle sue forniture di gas come arma politica per danneggiare l’economia dell’Unione. Ciò ha avuto gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell’Unione, sulla stabilità del mercato unico, sui consumatori dell’Unione e sulla competitività in generale. Pertanto l’Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili. |
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(3) |
Nel gennaio 2006 la Federazione russa ha interrotto le forniture di gas naturale ad alcuni paesi dell’Europa sudorientale e centrale durante un’ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la Federazione russa ha nuovamente bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l’Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell’Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei mercati del gas nella regione e in tutta l’Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l’intenzione di rifornire di gas l’Ucraina, causando a loro volta turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. Gazprom, l’esportatore della Federazione russa controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza. In vari casi, le criticità in questione riguardavano le cosiddette «restrizioni territoriali» nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del paese di destinazione; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l’acquisizione del controllo su risorse energetiche dell’Unione. |
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(4) |
La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell’Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell’Unione, sull’economia dell’Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell’Unione dal momento che le interruzioni dell’approvvigionamento energetico possono metterne a rischio la salute o la vita. È comprovato che Gazprom, sotto il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell’energia dell’Unione per spingere al rialzo i prezzi dell’energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell’Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell’Unionee smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell’invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell’approvvigionamento dopo l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Federazione russa. Da marzo 2022 la Federazione russa ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell’Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all’Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest’ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l’interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom. |
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(5) |
La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della Federazione russa hanno provocato un forte ed improvviso aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione, che nel 2022 hanno causato il raggiungimento di prezzi a livelli senza precedenti, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell’inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell’infrastruttura del gas dell’Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022. |
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(6) |
I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell’energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un’inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell’energia e della volatilità, ha compromesso l’economia dell’Unione, minato il potere d’acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione,con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravissimi problemi sul fronte della sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Sfruttando la dipendenza dell’Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Federazione russa di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l’Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell’Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, il che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa. |
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(7) |
La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione, in particolare perché l’Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla Federazione russa esporrebbe l’Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto peggiorerebbe, anziché migliorare, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della Federazione russa, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell’energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla Federazione russa. Tenuto conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che il governo della Federazione russa strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, è opportuno adottare misure giuridicamente vincolanti per eliminare tutte le rimanenti vulnerabilità dell’Unione dovute alla dipendenza dalle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, sia via gasdotto («gas da gasdotto») che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL). |
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(8) |
Le restrizioni alle operazioni internazionali di cui al presente regolamento sono coerenti con l’azione esterna dell’Unione in altri settori, come prevede l’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Le relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si sono notevolmente deteriorate negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Ciò è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive degli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni di quest’ultima nei confronti dell’Ucraina. In virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell’articolo XXI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), e di eccezioni analoghe previste dall’accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa, l’Unione è autorizzata a non accordare alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita). Pertanto all’Unione non è preclusa la possibilità di imporre divieti o restrizioni all’importazione di merci dalla Federazione Russa se ritiene che tali misure, adottate nelle condizioni di emergenza che caratterizzano attualmente le relazioni internazionali tra Unione e Federazione russa, siano necessarie a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione. |
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(9) |
Diversificarele importazioni di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell’Unione. Al fine di prevenire il rischio che le riserve a lungo termine di capacità dei terminali GNL detenute da imprese russepossano essere usate per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità, come le pratiche che consistono nel riservare le capacità di liquefazione o stoccaggio senza utilizzarle realmente o con l’obiettivo di impedire ai concorrenti di utilizzare le infrastrutture, le autorità di regolazione e le autorità garanti della concorrenza nazionali devono fare pieno ricorso ai solidi strumenti giuridici che sono disponibili ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto nazionale in materia di energia e concorrenza, ove opportuno. Qualora individuino rischi per la sicurezza derivanti dal gas russo prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, le autorità doganali dovrebbero avvalersi delle disposizioni relative alla gestione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («codice doganale dell’Unione») (4) per evitare tali rischi. |
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(10) |
La Commissione ha valutato attentamente l’impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Federazione russa. Dal 2022 sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall’analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all’insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell’energia nell’Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, la migliorerà per effetto dell’uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell’Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l’attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dell’Unione dalle forniture della Federazione russa, ad esempio mediante l’introduzione di misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile nonché mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell’Unione grazie all’acquisto in comune di gas. La valutazione d’impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture. |
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(11) |
Il presente regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell’Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibile fossile intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l’attuazione del piano REPowerEU ha già portato a una notevole riduzione, di oltre 60 miliardi di metri cubi l’anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all’Unione di ridurre la sua dipendenza dalle forniture della Federazione russa. Un’ulteriore riduzione della dipendenza potrebbe essere conseguita mediante misure tese a ridurre la domanda di gas, aumentare l’efficienza energetica o imprimere un’accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che determinerebbero un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell’Unione grazie all’acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili e di altre misure, in particolare gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tali sforzi combinati rafforzeranno la resilienza, la competitività e l’autonomia strategica aperta dell’Unione, sosterranno le industrie europee, le PMI e i cittadini e agevoleranno l’eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa. |
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(12) |
In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all’approvvigionamento di gas dalla Federazione russa o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d’impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell’Unione. Le misure correlate devono essere in linea con l’attuale quadro dell’Unione in materia di energia. |
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(13) |
In alcuni casi, i carichi di GNL trasportano gas prodotto in paesi diversi e miscelato. Il divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa dovrebbe pertanto applicarsi anche ai quantitativi di gas presenti in tali carichi prodotti nella Federazione russa. Qualora gli importatori possano documentare senza ambiguità le quote pertinenti di GNL prodotto al di fuori della Federazione russa, dovrebbe essere possibile importare i quantitativi di GNL non russo contenuti in un carico di GNL. |
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(14) |
I contratti di fornitura a breve termineriguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti di fornitura a lungo termine tra importatori e imprese russe e i contratti di fornitura a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti di fornitura a breve termine in essere dall’applicazione immediata del divieto di importazione consentendo un periodo di transizione fino al 25 aprile 2026 per le importazioni di GNL, tenendo conto dell’articolo 3 novodecies bis del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (5), e fino al 17 giugno 2026 per il gas da gasdotto. |
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(15) |
Gli importatori vincolati a contratti di fornitura a lungo termine avrannoin genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti di fornitura a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti di fornitura a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per quanto riguarda il divieto di importare gas per contratti di fornitura a lungo termine per dare ai contraenti di contratti di fornitura a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l’approvvigionamento in maniera ordinata. Mentre il GNL può essere acquistato in tutto il mondo e i clienti del GNL di solito non incontrano ostacoli fisici nel passare a fornitori alternativi sul mercato mondiale del GNL, la diversificazione per i clienti del gas da gasdotto, in particolare nei paesi privi di infrastrutture per il GNL, può essere più complessa. È pertanto opportuno concedere un periodo di transizione più lungo per le forniture di gas nell’ambito dei contratti di fornitura a lungo termine di gas da gasdotto in essere. |
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(16) |
Si sono verificate situazioni specifiche in cui un paese che si rifornisce ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risente particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, che hanno eliminato la possibilità di importare gas attraverso tale rotta di approvvigionamento, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Al fine di porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari e al fine di dar loro tempo sufficiente per la ricerca di nuovi fornitori, è opportuno applicare un periodo di transizione più lungo anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che sono utilizzati per rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo. |
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(17) |
Per quanto appaia giustificato esentare i contratti di fornitura «preesistenti» in essere dall’applicazione immediata del divieto di importazione del gas russo, non tutti i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare di un’esenzione temporanea. Un’esenzione temporanea dal divieto per tutti i contratti di fornitura esistenti avrebbe, infatti, potuto incentivare i fornitori russi a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento e l’entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche dei contratti di fornitura in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Federazione russa, piuttosto che aumentare, diminuiscano per effetto di tale divieto, è opportuno che il presente regolamento eviti di incentivare le imprese a concludere nuovi contratti di importazione di gas russo nel periodo compreso tra la pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento e l’entrata in vigore del divieto garantendo anche ad esse un periodo di transizione. L’impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas russo è stato di fatto assunto dai capi di Stato o di governo già nel marzo 2022; la Commissione ha preso le mosse da tale impegno proponendo la strategia, il piano e la tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non era più opportuno considerare «preesistenti» i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti di fornitura a breve e a lungo termine in essere. |
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(18) |
Onde evitare che i volumi delle importazioni oggetto dei contratti di fornitura in essere vengano aumentati, le modifiche di tali contratti dovrebbero essere consideratealla stregua di nuovi contratti ai fini del presente regolamento e gli aumenti dei volumi delle importazioni mediante il ricorso ai margini di flessibilità contrattuali non dovrebbero beneficiare del periodo di transizione. È opportuno prevedere eccezioni per taluni casi di modifiche necessarie ai contratti di fornitura in essere, a condizione che non aumentino i quantitativi contrattuali o le tempistiche di consegna. Le variazioni di prezzo derivanti dall’indicizzazione dei prezzi già prevista nei contratti di fornitura in essere non costituiscono una modifica dei contratti di fornitura in essere. |
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(19) |
Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell’Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l’esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione. |
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(20) |
A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all’ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l’origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro efficace atto a evitare l’elusione del divieto. Le autorità pertinenti dovrebbero quindi poter intraprendere le azioni necessarie per determinare se le forniture di gas naturale dalla Federazione russa siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso regimi creati per eludere il presente regolamento. Nel determinare se il gas naturale sia immesso in libera pratica nell’Unione, le autorità doganali dovrebbero non solo basarsi sulle informazioni fornite nella dichiarazione in dogana, ma essere autorizzate, sulla base di altre informazioni pertinenti, a valutare, ove lo ritengano pertinente, se una merce introdotta nell’Unione sia effettivamente destinata a essere immessa in libera pratica. Il presente regolamento dovrebbe inoltre imporre di stabilire il paese di produzione e la catena di approvvigionamento del gas naturale importato nell’Unione. |
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(21) |
Gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità tutte le informazioni necessarie per stabilire il paese di produzione del gas naturale importato nell’Unione e determinare se alle importazioni di gas si applichi il divieto generale o una delle relative eccezioni. Il concetto di «origine» ai sensi del diritto doganale dell’Unione può non consentire sempre l’identificazione del paese di produzione del gas importato, ad esempio quando il gas è stato trattato (ad esempio liquefatto o rigassificato) dopo aver lasciato la Federazione russa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contemplare anche i casi in cui il paese di «origine» ai sensi del diritto doganale dell’Unione differisce dal paese di produzione del gas e prevedere un meccanismo atto a verificare se il gas naturale è stato estratto o liquefatto nella Federazione russa. Al gas che, prima della sua importazione nell’Unione, è stato esportato dalla Federazione russa, mediante l’esportazione diretta dalla Russia verso l’Unione o mediante un’esportazione indiretta attraverso un paese terzo, dovrebbe applicarsi il divieto, salvo in caso di transito. |
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(22) |
Date le caratteristiche specifiche del gas da gasdotto e del GNL, e al fine di consentire un agevole processo di verifica del paese di produzione e delle condizioni per eventuali esenzioni temporanee prima che il gas entri nel territorio doganale dell’Unione, è opportuno introdurre una procedura di autorizzazione preventiva. Le importazioni dovrebbero essere rifiutate in assenza di autorizzazione. Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dovrebbero essere informate in anticipo circa le importazioni previste nell’Unione e dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per verificare il paese di produzione e determinare se siano soddisfatte le condizioni per un’esenzione temporanea a norma del presente regolamento. Le autorità competenti per l’autorizzazione dovrebbero adoperarsi per rilasciare un’autorizzazione nel periodo che intercorre tra la presentazione delle informazioni da parte dell’importatore e l’entrata prevista nel territorio doganale dell’Unione al fine di agevolare le importazioni di gas nell’Unione, ma dovrebbero anche poter decidere in un secondo momento, in particolare in caso di dubbi in merito alle informazioni fornite. L’autorizzazione preventiva dovrebbe lasciare impregiudicati i poteri di esecuzione esistenti delle autorità doganali. Le importazioni di gas naturale dai paesi produttori di gas dovrebbero essere esentate da tale obbligo se l’Unione ha importato volumi significativi da tali paesi in passato e se tali paesi hanno dimostrato di non voler sostenere il settore russo del gas mediante un divieto di importazione del gas russo o mediante misure restrittive nei confronti di infrastrutture russe del gas, imprese russe del gas o persone che gestiscono tali imprese, ovvero se tali paesi non dispongono delle infrastrutture necessarie per importare gas naturale attraverso gasdotti o GNL. La Commissione dovrebbe stilare l’elenco di tali paesi e aggiornarlo di conseguenza. |
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(23) |
Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dovrebbero poter chiedere tutte le informazioni necessarie per valutare la legalità delle importazioni. Dovrebbero anche essere in grado di basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione sono spesso complesse, le autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l’effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate. |
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(24) |
Nell’esercizio delle loro competenze, le autorità competenti per l’autorizzazione e le autorità doganali dovrebbero prestare particolare attenzione all’applicazione nei punti di interconnessione, negli impianti di GNL o nei gasdotti di transito, dove il rischio di elusione è elevato. Nel trasporto di petrolio sono state osservate pratiche di utilizzo delle cosiddette «flotte ombra» per eludere le misure restrittive, che potrebbero anche comportare rischi per le importazioni di GNL, compromettendo gli obiettivi del presente regolamento. In stretta cooperazione tra loro, le autorità dovrebbero adattare le loro priorità di applicazione ove necessario per affrontare le potenziali pratiche di elusione individuate durante l’attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare costantemente i flussi di gas naturale russo in transito attraverso paesi terzi. |
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(25) |
Alcune parti delle infrastrutture russe di trasporto del gas sono direttamente collegate all’Unione e alcuni gasdotti di transito che collegano la Federazione russa all’Unione attraversano paesi terzi senza disporre attualmente di punti di entrata tra la Federazione russa e l’Unione. Si dovrebbe pertanto presumere che il gas naturale che è importato nell’Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra la Federazione russa e l’Unione o tra la Bielorussia e l’Unione, nonché il gas naturale che arriva attraverso gasdotti come TurkStream al punto di interconnessione Strandzha 2/Malkoclar siano originari della Federazione russa o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Qualora si dichiari che il gas naturale che arriva a tali frontiere, interconnettori o punti di interconnessione è soggetto a un regime di «transito» attraverso la Federazione russa, dovrebbero essere applicati controlli rigorosi. La Federazione russa è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas per diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l’organizzazione degli scambi di gas nella Federazione russa come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull’organizzazione di trasferimenti, e l’ubicazione geografica della Federazione russa. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, le autorità doganali dovrebbero rifiutare l’importazione di volumi di gas naturale presunti essere in transito se non è possibile fornire prove non ambigue che stabiliscono che il gas pertinente è transitato attraverso la Federazione russa e che è stato prodotto in un paese diverso da quest’ultima. Tali prove dovrebbero essere fornite alle autorità competenti per l’autorizzazione con sufficiente anticipo, per consentire la tracciabilità del gas importato fino al luogo di produzione e non oltre un mese prima dell’entrata nel territorio doganale dell’Unione. |
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(26) |
Il punto di interconnessione Strandzha 1 collega l’Unione a un sistema di gasdotti che trasporta non solo gas dalla Repubblica dell’Azerbaigian o dalla Repubblica di Turchia, ma anche volumi significativi di gas dalla Federazione russa. Dovrebbero pertanto essere richieste prove inequivocabili per stabilire che il paese di produzione non sia la Federazione russa e dovrebbe essere concesso alle autorità un tempo di verifica sufficiente per garantire che il gas importato tramite punto di interconnessione Strandzha 1 non sia originario della Federazione russa né sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Qualora in futuro altri punti di interconnessione dovessero essere collegati a sistemi di condotte che trasportano volumi significativi di gas russo, dovrebbe applicarsi lo stesso livello di controllo. |
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(27) |
Inoltre volumi significativi di gas naturale potrebbero entrare nell’Unione anche nell’ambito di un regime di «transito». Poiché le rigorose norme per il monitoraggio delle importazioni di gas, come l’autorizzazione preventiva, non si applicano al gas che attraversa l’Unione nell’ambito di un regime di «transito» o che viene stoccato conformemente alle norme di deposito doganale, è opportuno prevedere garanzie specifiche sotto forma di un regime di monitoraggio del transito che consenta alle autorità doganali di monitorare i flussi di gas nell’ambito di un regime di «transito», al fine di garantire che il gas naturale che attraversa l’Unione nell’ambito di un regime di «transito» non sia infine immesso in libera pratica nell’Unione. Qualora i gestori di paesi terzi stocchino gas nell’ambito di un regime di «transito» o di deposito doganale ai sensi del codice doganale dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre di adeguati meccanismi di monitoraggio ed esecuzione per garantire che il ricorso, da parte di paesi terzi, allo stoccaggio dell’Unione non rappresenti un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale o regionale e per l’adempimento degli obblighi di stoccaggio e dovrebbero fornire informazioni pertinenti alla Commissione. |
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(28) |
In linea con il principio di leale cooperazione, le autorità competenti per l’autorizzazione, le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e la Commissione dovrebbero cooperare per attuare le disposizioni del presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle esenzioni temporanee che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l’ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari per garantire, ove necessario, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri. L’ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero poter valutare la possibilità di attingere al bilancio disponibile del Fondo Sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le autorità doganali dovrebbero aggiornare ogni mese le autorità di regolazione, le autorità competenti e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all’andamento delle importazioni di gas russo, come quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali. La Commissione dovrebbe includere tali informazioni, se del caso, nella relazione sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità pertinenti e, se del caso, includere in tale relazione raccomandazioni per il miglioramento di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione. |
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(29) |
L’esperienza acquisita con l’eliminazione progressiva delle forniture di gas russo attraverso l’Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e un buon coordinamento all’insegna della solidarietà possono evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell’approvvigionamento potenzialmente derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l’abbandono totale del gas russoin maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell’energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali di diversificazione per il gas naturale e presentarli alla Commissione entro il 1o marzo 2026 . Tali piani dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del pertinente Stato membro. Dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia identificare i possibili ostacoli tecnici, contrattuali o normativi che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché il processo di diversificazione potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell’Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione per il gas naturale ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario. |
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(30) |
Nel preparare i piani di diversificazione nazionale, la Commissione dovrebbe collaborare, in modo coordinato e all’insegna della solidarietà, con gli Stati membri, in particolare nell’Europa centrale e sudorientale, per individuare forniture alternative di gas naturale. Oltre a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, le nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi utilizzando le infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il trasporto del gas russo. |
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(31) |
Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato o di governo si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Federazione russa, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Anche nel commercio di petrolio con l’Unione la Federazione russa ha applicato pratiche analoghe a quelle del settore del gas, che aveva utilizzato già in passato come strumento coercitivo e mezzo di manipolazione, come è testimoniato, ad esempio, dalle interruzioni nelle forniture di petrolio verificatesi in passato. Le attuali relazioni con la Federazione russa in materia di forniture di petrolio creano dipendenze e rischi per la sicurezza nell’Unione. Al fine di impedire alla Federazione russa di utilizzare le sue esportazioni di petrolio verso l’Unione come strumento coercitivo, è essenziale preparare una tempestiva eliminazione progressiva anche delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa. Sebbene siano già in vigore misure restrittive tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Federazione russa, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. |
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(32) |
Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che dovrebbero includere misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa. La Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni riguardo a tali piani. Questi ultimi dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del pertinente Stato membro. La Commissione dovrebbe continuare ad affrontare il problema del ricorso alle cosiddette «flotte ombra» per eludere le misure restrittive dell’Unione sul petrolio, in particolare portando avanti le azioni di cui alla tabella di marcia REPowerEU. |
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(33) |
L’esperienza maturata durante la crisi del gas del 2022 e del 2023 insegna che per monitorare l’approvvigionamento di gas nell’Unione sono essenziali informazioni esaustive sulla relativa situazione e sulle possibili dipendenze di approvvigionamento. Gli importatori di gas russo che si avvalgono dei periodi di transizione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero pertanto presentare alla Commissione tutte le informazioni necessarie a valutare i possibili rischi per gli scambi di gas. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. In sede di monitoraggio dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il gruppo di coordinamento del gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 riguardo al processo di eliminazione progressiva a livello dell’Unione e presentare una relazione annuale sull’abbandono graduale del gas russo, eventualmente accompagnata da raccomandazioni e azioni specifiche per l’Unione finalizzate ad accelerare il processo. |
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(34) |
Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero cooperare strettamente all’attuazione del presente regolamento, anche in relazione a eventuali procedure di risoluzione delle controversie. Se del caso, i regolamenti (UE) n. 1219/2012 (7) e (UE) n. 912/2014 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono ulteriori dettagli sulla cooperazione e sulla ripartizione delle responsabilità finanziarie tra gli Stati membri e l’Unione in merito a possibili casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato connessi al presente regolamento. |
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(35) |
Considerata la recente prassi della Federazione russa di modificare unilateralmente e ostacolare le procedure giudiziarie e arbitrali concordate, né le persone interessate né l’Unione e gli Stati membri possono essere considerati responsabili di sentenze, lodi arbitrali o altre decisioni giudiziarie adottate in esito a procedure illegali contro cui non sono accessibili mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. |
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(36) |
L’Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l’altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l’evoluzione dei rischi di mercato per l’approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa a livello di Unione, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento di uno o più Stati membri e dopo che è stata dichiarata un’emergenza a norma dell’articolo 11 o 12 del regolamento (UE) 2017/1938, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza adottando una decisione relativa ai divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento in uno o più Stati membri. In tale situazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere il requisito di autorizzazione preventiva per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, al fine di agevolare importazioni supplementari con breve preavviso. Qualsiasi sospensione da parte della Commissione dovrebbe essere limitata nel tempo, non concessa per più di quattro settimane alla volta e dovrebbe essere rinnovata solo se continuano a sussistere le condizioni di emergenza a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938. La decisione di esecuzione della Commissione dovrebbe imporre condizioni supplementari necessarie al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia e dovrebbe permettere solamente contratti a breve termine. La Commissione dovrebbe informare il gruppo di coordinamento del gas e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che giustifichi la sospensione e l’eventuale proroga, nonché monitorare attentamente l’applicazione di tali sospensioni temporanee. |
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(37) |
Al fine di evitare il «forum shopping» in materia di sanzioni e garantire un’applicazione coerente del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme armonizzate in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Tuttavia, poiché le violazioni del presente regolamento potrebbero anche violare altre normative dell’Unione strettamente connesse ai divieti e agli obblighi di cui al presente regolamento, quali la normativa doganale, misure restrittive o il regolamento (UE) 2017/1938, l’imposizione di sanzioni non dovrebbe comportare una violazione del principio del ne bis in idem, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il presente regolamento non pregiudica l’imposizione di sanzioni penali a norma del diritto nazionale. |
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(38) |
Le misure introdotte tramite il presente regolamento sono pienamente allineate al principio di solidarietà energetica. Il livello di esposizione alle importazioni di gas russo varia da uno Stato membro all’altro e molti Stati membri hanno già adottato misure per affrancarsene.Il presente regolamento garantirà un approccio armonizzato a livello dell’Unione in materia di eliminazione graduale del gas russo, preservando la solidarietà tra Stati membri. |
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(39) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo coordinato e senza rischi di frammentazione del mercato, ma possono essere conseguiti meglio e con maggiore efficienza a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(40) |
Data l’importanza per l’Unione di affrancarsi senza indugio da ulteriori dipendenze economiche dalle importazioni di gas dalla Federazione russa, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I partecipanti al mercato hanno avuto molto tempo per adeguare il loro portafoglio di fornitura dopo la dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e l’adozione della proposta relativa al presente regolamento il 17 giugno 2025. Tuttavia, appare opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire ai fornitori di gas che non hanno ancora adeguato le loro strategie di approvvigionamento di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Il divieto di importare gas dalla Federazione russa dovrebbe pertanto applicarsi solo a decorrere dal 18 marzo 2026. Al fine di consentire agli importatori con contratti di fornitura in essere e agli importatori che concludono nuovi contratti di ottenere la necessaria autorizzazione preventiva tempestivamente e senza turbative per le importazioni di gas pianificate, le diverse procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi prima che diventi applicabile il divieto di importazione di gas dalla Federazione russa, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare la restante esposizione dell’Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza dell’approvvigionamento derivanti dagli scambi di gas naturale con la Federazione russa e predisporre l’efficace e tempestiva eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa, stabilendo:
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a) |
un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa; |
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b) |
norme per l’attuazione e il monitoraggio di tale divieto nonché l’eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa; e |
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c) |
disposizioni volte a valutare meglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«gas naturale»: il gas di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00; |
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2) |
«GNL»: il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00; |
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3) |
«gas naturale allo stato gassoso»: il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00; |
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4) |
«miscele»: miscele di volumi di GNL provenienti da diversi paesi d’origine; |
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5) |
«contratto di fornitura a lungo termine»: contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, la cui durata supera un anno; |
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6) |
«contratto di fornitura a breve termine»: contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, la cui durata è inferiore a un anno; |
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7) |
«paese senza sbocco sul mare»: paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare; |
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8) |
«importazione»: il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («codice doganale dell’Unione»); |
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9) |
«importatore»: la persona fisica o giuridica che è il dichiarante come definito all’articolo 5, punto 15), del codice doganale dell’Unione nella pertinente dichiarazione in dogana, o una persona fisica o giuridica, comprese le imprese affiliate, che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione o le immette altrimenti sul mercato dell’Unione; |
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10) |
«imprese affiliate»: imprese affiliate quali definite all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
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11) |
«autorità doganale»: autorità doganale come definita all’articolo 5, punto 1), del codice doganale dell’Unione; |
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12) |
«autorità competente per l’autorizzazione»: autorità competente a esaminare le richieste di autorizzazione presentate a norma dell’articolo 5; |
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13) |
«autorità competente»: autorità competente come definita all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938; |
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14) |
«autorità di regolazione»: autorità di regolazione designata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
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15) |
«controllo»: controllo come definito all’articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788; |
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16) |
«punto di interconnessione»: punto di interconnessione come definito all’articolo 2, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788; |
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17) |
«interconnettore»: interconnettore come definito all’articolo 2, punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788; |
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18) |
«punto di entrata»: punto di entrata come definito all’articolo 2, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788; |
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19) |
«punto di uscita»: punto di uscita come definito all’articolo 2, punto 62), della direttiva (UE) 2024/1788; |
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20) |
«punto di consegna»: luogo fisico o virtuale specificato in un contratto di fornitura di gas presso cui il gas naturale deve essere consegnato da un venditore e ricevuto da un acquirente; |
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21) |
«quantitativi contrattuali»: quantitativi di gas naturale che un acquirente è tenuto ad acquistare e che un venditore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura originale, esclusi i quantitativi derivanti da disposizioni contrattuali che prevedono modifiche quantitative ai quantitativi di base, ad esempio quantitativi arrotondati, quantitativi frazionari, quantitativi aggiuntivi, o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto, ad eccezione dei quantitativi di reintegro pagati prima del 17 giugno 2025; |
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22) |
«quantitativi arrotondati»: quantitativi di gas naturale aggiunti al quantitativo contrattuale annuale in un dato anno per far sì che l’ultimo carico sia arrotondato a un carico intero; |
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23) |
«quantitativi frazionari»: quantitativi di gas naturale riportati agli anni contrattuali successivi nel caso in cui il quantitativo consegnato nel corso di un anno sia superiore o inferiore al quantitativo contrattuale annuale adattato in seguito agli adeguamenti; tali quantitativi possono essere sia positivi che negativi; |
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24) |
«quantitativi aggiuntivi»: quantitativi di gas naturale da aggiungere facoltativamente al quantitativo contrattuale annuale sulla base dei contratti di fornitura a discrezione di una parte di un contratto di fornitura; |
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25) |
«quantitativi di reintegro pagati»: quantitativi di gas naturale che un acquirente ha il diritto o l’obbligo di prendere in consegna e pagare nei periodi successivi, nel rispetto dei requisiti minimi «take or pay», al fine di compensare eventuali carenze nei quantitativi contrattuali che non sono stati accettati in periodi precedenti, come previsto nel contratto di fornitura a lungo termine; |
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26) |
«calendario di consegna»: calendario o piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica i quantitativi di gas naturale che devono essere consegnati da un venditore e ricevuti da un acquirente in determinati intervalli di tempo, comprese le tempistiche, il luogo e le condizioni di consegna, come stabilito nel contratto di fornitura o in qualsiasi altra procedura operativa correlata; |
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27) |
«programma di trasporto» (nomination): programma di trasporto come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
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28) |
«petrolio»: petrolio greggio, condensati di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710; |
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29) |
«paese di produzione»: paese in cui viene estratto il gas naturale, indipendentemente dal fatto che tale gas naturale sia successivamente stato liquefatto o rigassificato in un altro paese; laddove il gas naturale estratto in paesi diversi dalla Federazione russa sia liquefatto o rigassificato nella Federazione russa, quest’ultima è considerata il paese di produzione. |
CAPO II
DIVIETO PROGRESSIVO DI IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DALLA FEDERAZIONE RUSSA
Articolo 3
Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa
1. L’importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso («gas da gasdotto») originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni temporanee di cui all’articolo 4.
2. L’importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, ovvero ottenuto da gas naturale allo stato gassoso estratto nella Federazione russa, è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni temporanee di cui all’articolo 4. Tale divieto si applica altresì al GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o che è ottenuto dal gas naturale in stato gassoso estratto dalla Federazione russa contenuto in miscele.
Articolo 4
Esenzione temporanea per i contratti di fornitura in essere
1. Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 17 giugno 2026 e il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 25 aprile 2026 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.
2. Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 30 settembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.
Qualora individui il rischio che uno Stato membro non raggiunga l’obiettivo di riempimento per il 2027 per lo stoccaggio sotterraneo a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938, tenendo conto delle circostanze relative al rischio di mancato raggiungimento dell’obiettivo, la Commissione conferma tale rischio mediante una decisione di esecuzione entro il 15 settembre 2027.
Nel caso in cui la Commissione adotti una decisione di esecuzione a norma del secondo comma del presente paragrafo, il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento si applica solo a decorrere dal 1o novembre 2027 in tale Stato membro laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e il gruppo di coordinamento del gas istituito dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938.
3. Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.
4. Il divieto di cui all’articolo 3 si applica a decorrere dal 30 settembre 2027 o, qualora la Commissione abbia adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, del presente articolo a decorrere dal 1o novembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione:
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a) |
che le importazioni pertinenti sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare, che è necessario per adempiere al contratto di fornitura a lungo termine di cui alla lettera b), e |
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b) |
che esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare per l’importazione di gas da gasdotto:
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5. Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai contratti di fornitura in essere con le modifiche seguenti:
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a) |
riduzione dei quantitativi contrattuali; |
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b) |
riduzione dei prezzi e diritti; |
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c) |
modifica delle clausole di riservatezza; |
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d) |
modifica delle procedure operative, quali le procedure di comunicazione; |
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e) |
cambi di indirizzo delle parti contraenti; |
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f) |
trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate; |
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g) |
modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; o |
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h) |
per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra punti di consegna nazionali. |
6. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non superano i quantitativi contrattuali.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI IMPORTAZIONI E PRESENTAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI PERTINENTI
Articolo 5
Autorizzazione preventiva di importazioni e presentazione di informazioni pertinenti
1. Qualora sia richiesta un’esenzione temporanea a norma dell’articolo 4, le importazioni sono soggette ad autorizzazione preventiva. Alle autorità competenti per l’autorizzazione sono fornite tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all’articolo 4 sono soddisfatte.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, comprendono almeno gli elementi seguenti:
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a) |
la data della conclusione del contratto di fornitura di gas; |
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b) |
la durata del contratto di fornitura di gas; |
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c) |
i quantitativi contrattuali, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l’alto o verso il basso; |
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d) |
l’identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell’Unione, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); |
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e) |
per le importazioni di GNL, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico; |
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f) |
per le miscele, la documentazione comprovante le quantità di gas naturale originarie della Federazione russa o esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa e le quantità di gas naturale che provengono da altri paesi di origine, contenute nella miscela, e le informazioni che definiscono il processo di miscelazione; |
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g) |
i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo; e |
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h) |
qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data della modifica, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas. |
Qualora sia richiesta un’esenzione temporanea a norma dell’articolo 4 e il prezzo del gas naturale sia stato modificato il 17 giugno 2025 o successivamente, le informazioni di cui al paragrafo1 del presente articolo includono informazioni sulla modifica del prezzo.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione al più tardi un mese prima dell’entrata di gas naturale nel territorio doganale dell’Unione. Lo stesso termine si applica alle miscele contenenti gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
3. Le importazioni di gas naturale il cui paese di produzione non è la Federazione russa sono soggette ad autorizzazione preventiva, tranne nel caso in cui tali importazioni rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 4. Alle autorità competenti per l’autorizzazione dello Stato membro in cui il gas naturale deve essere immesso in libera pratica sono fornite tutte le informazioni necessarie per stabilire il paese di produzione di tale gas naturale al più tardi cinque giorni lavorativi prima della sua entrata nel territorio doganale dell’Unione.
4. Si applica un’esenzione dall’autorizzazione preventiva stabilita al paragrafo 3 se il gas naturale è importato da un paese produttore di gas naturale e che ha esportato nell’Unione più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e:
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a) |
ha vietato l’importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o applica altre misure restrittive nei confronti di tale gas o; |
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b) |
non dispone di infrastrutture del gas che consentano di importare GNL o gas da gasdotto. |
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, mediante una decisione di esecuzione, redige l’elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma.
La Commissione controlla se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo continuano a essere soddisfatte e aggiorna l’elenco di conseguenza e senza indebito ritardo sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti per l’autorizzazione, o dalle autorità doganali, se del caso, e dagli organismi dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.
La Commissione può, mediante una decisione di esecuzione, revocare l’esenzione dall’autorizzazione preventiva di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora le autorità competenti per l’autorizzazione o, se del caso, le autorità doganali individuano uno o più casi di elusione dei divieti di cui all’articolo 3 da parte di esportatori di un paese di cui al primo comma del presente paragrafo o se la Commissione ha motivo di presumere che le autorità dei paesi esportatori non intervengano adeguatamente contro le pratiche di elusione.
5. Le autorità competenti per l’autorizzazione, le autorità doganali e le altre autorità coinvolte nel monitoraggio di cui agli articoli 6 e 7, qualora ritengano che le informazioni fornite nell’ambito della procedura di autorizzazione preventiva siano insufficienti per valutare se l’autorizzazione sia da concedere, possono richiedere informazioni più dettagliate. Esse possono anche basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Nello specifico, le autorità competenti per l’autorizzazione possono imporredi presentare il testo integrale di determinate disposizioni del contratto di fornitura di gas o l’intero testo del contratto, a eccezione delle informazioni relative ai prezzi, in particolare quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse, o quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione.
Qualora le informazioni fornite non siano conclusive, le autorità doganali rifiutano l’immissione in libera pratica delle merci pertinenti.
La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali pubblicano orientamenti in merito a ulteriori dettagli relativi alla procedura di autorizzazione preventiva e a tipi adeguati di documenti e prove da presentare.
6. Le autorità competenti per l’autorizzazione e le autorità doganali verificano le prove presentate per stabilire il paese di produzione e, se del caso, richiedendo ulteriori informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa alla consegna a monte, come la localizzazione via satellite pubblicamente disponibile dei carichi di GNL o le informazioni di localizzazione fornite dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima.
7. Si presume che il gas naturale da importare nell’Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra l’Unione e la Federazione russa o la Bielorussia, o attraverso gasdotti che collegano la Federazione russa all’Unione e attraversano paesi terzi senza disporre di punti di entrata tra la Federazione russa e l’Unione, sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
8. Si presume che il gas naturale da importare nell’Unione attraverso il punto di interconnessione Strandzha 1 sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, a meno che non siano fornite alle autorità competenti per l’autorizzazione prove inequivocabili che dimostrino che il paese di produzione del gas naturale non è la Federazione russa entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima dell’ingresso di tale gas nel territorio doganale dell’Unione.
9. Qualora modifiche relative all’infrastruttura del gas o ai modelli commerciali conducano a una situazione in cui i punti di interconnessione diversi da Strandzha 1 collegano l’Unione a sistemi di condotte che trasportano volumi significativi di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, si applica il paragrafo 8 mutatis mutandis al gas naturale importato attraverso tali punti di interconnessione. La Commissione individua i punti di interconnessione pertinenti mediante una decisione di esecuzione della Commissione.
10. Se il gas naturale è trasportato attraverso l’Unione da un paese terzo a un paese terzo nell’ambito di un regime di transito ai sensi del codice doganale dell’Unione, anche a fini di stoccaggio conformemente alle norme di deposito doganale, le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali sono informate, al più tardi cinque giorni lavorativi prima del transito previsto, di quanto segue:
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a) |
il paese di produzione del gas naturale trasportato tramite procedura di transito, a meno che tali informazioni non siano disponibili; |
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b) |
i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso; |
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c) |
i volumi e i punti di consegna nei contratti di fornitura di gas; e |
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d) |
il contratto tra il venditore o l’acquirente o qualsiasi soggetto intermediario e i pertinenti gestori del sistema di trasporto nell’Unione, se del caso. |
Le autorità competenti per l’autorizzazione verificano la coerenza dei dati e, se del caso, condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità doganali.
11. Qualora i gestori stocchino gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa in uno stoccaggio provvisorio o nell’ambito di un regime di transito o di deposito doganale ai sensi del codice doganale dell’Unione sul territorio dell’Unione, gli Stati membri dispongono di adeguati meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che il ricorso, da parte di paesi terzi, allo stoccaggio dell’Unione non rappresenti un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale o regionale e per l’adempimento degli obblighi di stoccaggio di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) 2017/1938 e forniscono informazioni pertinenti alla Commissione.
Articolo 6
Monitoraggio e comunicazione effettivi
1. Le autorità doganali e, se del caso, le autorità competenti, le autorità di regolazione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) garantiscono l’effettivo monitoraggio delle disposizioni del capo II, e se necessario si avvalgono appieno dei loro poteri di esecuzione, e cooperano strettamente con le altre autorità nazionali competenti, le autorità di altri Stati membri, le autorità dell’Unione e la Commissione
2. Nell’esercizio delle loro competenze, le autorità competenti per l’autorizzazione e le autorità doganali prestano attenzione all’applicazione nei punti di interconnessione, negli impianti GNL o nei gasdotti di transito in cui il rischio di elusione è elevato, ad esempio nel caso in cui le importazioni arrivino da paesi terzi che commerciano anche gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o che esportano gas naturale da impianti di produzione parzialmente di proprietà di imprese della Federazione russa. Utilizzando il meccanismo di cooperazione tra autorità a norma dell’articolo 7, le autorità adattano le loro priorità di applicazione ove necessario per affrontare le potenziali pratiche di elusione individuate durante l’attuazione del presente regolamento. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, monitora i volumi totali di gas naturale importato attraverso paesi terzi al fine di valutare i potenziali rischi di elusione degli articoli 3 e 4.
Articolo 7
Cooperazione e scambio di informazioni
1. L’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità doganale, a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un’altra autorità. Qualora uno Stato membro designi quale autorità competente per l’autorizzazione un’autorità diversa dall’autorità doganale ne informa la Commissione.
2. Le autorità competenti per l’autorizzazione cooperano e scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale con le autorità di regolazione, le autorità competenti e, se del caso, le autorità doganali, nonché con l’OLAF, l’EPPO, l’ACER e la Commissione, in linea con i rispettivi compiti, responsabilità e competenze e, nella misura del possibile, per garantire un’efficace valutazione del rispetto degli articoli 3 e 4. Esse condividono in particolare le informazioni relative alle potenziali pratiche di elusione individuate durante l’attuazione del presente regolamento.
3. Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentono di monitorare se le condizioni specifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano a essere soddisfatte. A tal fine, la Commissione controlla in particolare che tali disposizioni non siano utilizzate a fini di elusione.
4. In aggiunta alle informazioni stabilite di cui al paragrafo 3, le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali informano mensilmente le autorità di regolazione, le autorità competenti, l’ACER e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all’andamento delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, quali le quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, i punti di entrata o i partner contrattuali. Tali informazioni riguardano anche gli sviluppi principali riguardanti il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e che entra nell’Unione nell’ambito di un regime di transito di cui all’articolo 5, paragrafo 10.
5. Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dei diversi Stati membri si scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale nella misura necessaria e cooperano al fine di garantire un’applicazione efficace del presente regolamento ed evitare l’elusione. Esse si avvalgono degli strumenti e delle banche dati esistenti che consentono lo scambio efficace di informazioni pertinenti tra le autorità nazionali del loro Stato membro e le autorità di altri Stati membri, o mettono a punto tali strumenti ove necessario.
6. Entro il 1o luglio 2026 e il 1o luglio 2027 l’ACER, sulla base dei dati ricevuti a norma del presente regolamento e delle informazioni in suo possesso, pubblica una relazione in cui fornisce una panoramica dei contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e valuta l’impatto della diversificazione sui mercati dell’energia. Se del caso, la relazione comprende anche dati riguardanti il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa che entra nell’Unione nell’ambito di un regime di transito di cui all’articolo 5, paragrafo 10.
7. Se del caso, la Commissione e l’ACER condividono le informazioni pertinenti in loro possesso sui contratti di importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa con le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, con le autorità doganali per agevolare l’applicazione del presente regolamento.
8. Ove pertinente per l’adempimento degli obblighi sullo scambio di informazioni conformemente al presente articolo, si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (13).
Articolo 8
Sanzioni
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli articoli 3, 4 o 5.
2. La sanzione massima per le persone giuridiche è almeno:
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a) |
il 3,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa per l’esercizio precedente, o |
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b) |
40 milioni di EUR, o |
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c) |
il 300 % del fatturato stimato dell’operazione, calcolato sulla base del volume del gas naturale interessato e dei prezzi contrattuali del giorno prima sul mercato TTF. |
La sanzione massima per persone naturali è almeno di 2,5 milioni di EUR.
3. Se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede che le autorità competenti abbiano la competenza di imporre sanzioni amministrative in modo indipendente, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità competente e la sanzione è imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 4 febbraio 2028, le disposizioni nazionali vigenti, assicurano l’esecuzione del presente articolo e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
CAPO IV
PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE
Articolo 9
Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale
1. Ogni Stato membro elabora un piano che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell’approvvigionamento di gas («piano nazionale di diversificazione per il gas naturale») al fine di interrompere tutte le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro i termini a norma degli articoli 3 e 4.
2. I piani nazionali di diversificazione del gas naturale comprendono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell’ambito di contratti di fornitura in essere; |
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b) |
una chiara descrizione delle misure di sostegno in vigore e previste a livello nazionale per sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e, se disponibili, le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. Tali misure possono includere l’uso della piattaforma AggregateEU istituita a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull’interconnessione energetica nell’Europa centrale e sudorientale, l’individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l’elettrificazione, la sufficienza energetica, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili, misure volontarie di riduzione della domanda o possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell’approvvigionamento; |
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c) |
l’individuazione di eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli. |
3. Entro il 1o marzo 2026 gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi piani di diversificazione nazionale per il gas naturale utilizzando il modello che figura nell’allegato I.
4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l’attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale, anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. Durante il periodo di transizione per i contratti di fornitura in essere di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la Commissione si coordina con gli Stati membri riguardo ai loro sforzi di diversificazione per individuare fonti di approvvigionamento alternative. Nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi facendo ricorso alle infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il transito del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale. Sulla base dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale, la Commissione valuta l’attuazione dell’eliminazione progressiva del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e fornisce la sua valutazione al gruppo di coordinamento del gas, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1938.
Articolo 10
Piani nazionali di diversificazione per il petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi)
1. Qualora riceva importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, uno Stato membro elabora un piano che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell’approvvigionamento petrolifero («piano nazionale di diversificazione per il petrolio»), così da porre fine a tutte le importazioni di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro la fine del 2027.
2. I piani nazionali di diversificazione per il petrolio comprendono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell’ambito di contratti di fornitura in essere; |
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b) |
le misure previste a livello nazionale per sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e le opzioni previste per le forniture, le rotte di approvvigionamento e le fonti di energia alternative, nonché le possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell’approvvigionamento; |
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c) |
le misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e tracciabilità del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, per quanto possibile, comprese le misure per la verifica di eventuali importazioni rietichettate; |
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d) |
eventuali divieti a livello nazionale delle importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa; |
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e) |
eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli. |
3. Entro il 1o marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione per il petrolioutilizzando il modello che figura nell’allegato II. La Commissione pubblica una versione non riservata dei piani ricevuti dagli Stati membri entro un mese dalla presentazione dei piani.
4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l’attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il petrolio, anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. La Commissione fornisce assistenza nella cooperazione tra gli Stati membri nel momento in cui attuano i piani nazionali di diversificazione per il petrolio. La Commissione valuta l’impatto di un’eventuale cessazione accelerata delle importazioni di petrolio sugli Stati membri più colpiti da una completa eliminazione delle forniture di petrolio russo. Collabora in modo attivo con gli Stati membri direttamente colpiti e gli altri Stati membri interessati per trovare soluzioni volte a ridurre al minimo i possibili rischi individuati nella valutazione. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dall’articolo 17 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (14) in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione dei loro piani nazionali di diversificazione per il petrolio.
5. Se un piano nazionale di diversificazione per il petrolio individua il rischio che non si possa eliminare, entro la fine del 2027, il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, la Commissione, previa valutazione del piano nazionale di diversificazione ed entro tre mesi dalla sua presentazione, formula una raccomandazioneper lo Stato membro interessato circa le modalità per giungere tempestivamente all’eliminazione e pubblica tale raccomandazione. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro interessato aggiorna il piano nazionale di diversificazione per il petrolio entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.
CAPO V
MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI GAS
Articolo 11
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938
Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:
; |
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2) |
l’articolo 14, paragrafo 6, è così modificato:
|
|
3) |
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione monitora continuamente l’esposizione del sistema energetico dell’Unione alle forniture, anche tramite paesi terzi, di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, in particolare sulla base delle informazioni notificate alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, lettera c). La Commissione valuta l’attuazione dell’eliminazione progressiva del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa a norma del regolamento (UE) 2026/261 a livello nazionale, regionale e dell’Unione sulla base dei piani nazionali di diversificazione per il gas di cui all’articolo 9 di tale regolamento e comunica la sua valutazione al gruppo di coordinamento del gas. Sulla base della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione pubblica una relazione annuale in cui fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi piani nazionali di diversificazione per il gas. Se del caso, entro tre mesi dall’invio di un piano nazionale di diversificazione per il gas, la Commissione può formulare una raccomandazione che individua possibili azioni e misure per garantire una diversificazione sicura dell’approvvigionamento di gas e una tempestiva eliminazione del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro interessato aggiorna il suo piano nazionale di diversificazione per il gas entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.». |
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Segreto professionale
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse conformemente al presente regolamento sono soggette ai requisiti in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L’obbligo di segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità coinvolte nell’attuazione del presente regolamento e alle persone fisiche o giuridiche cui le autorità pertinenti hanno delegato i propri poteri, tra cui revisori dei conti ed esperti incaricati da tali autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità pertinenti o gli Stati membri, a norma del presente regolamento, relativamente ad aspetti commerciali o operativi o ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità pertinente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate, quando la divulgazione è richiesta in base alle disposizioni stabilite dal diritto dell’Unione o nazionale o è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.
Articolo 13
Monitoraggio
1. La Commissione monitora costantemente gli sviluppi del mercato dell’energia dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le potenziali dipendenze per l’approvvigionamento di gas o altri rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in relazione alle importazioni di energia dalla Federazione russa. Entro il 4 febbraio 2028, la Commissione presenta una relazione sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
Tale relazione include una valutazione dell’efficacia della procedura di autorizzazione preventiva stabilita all’articolo 5. Include inoltre informazioni su eventuali problemi di sicurezza dell’approvvigionamento relativi al gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, negli stoccaggi dell’Unione. La relazione include inoltre una valutazione dell’efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 5, e, ove opportuno, formula raccomandazioni per il miglioramento di tali informazioni e di tale cooperazione.
2. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di uno o più Stati membri, e dopo che è stata dichiarata un’emergenza a norma degli articoli 11 o 12 del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione può sospendere temporaneamente, mediante una decisione, in tutto o in parte, l’applicazione del capo II del presente regolamento in uno o più Stati membri. In tal caso, la Commissione può sospendere anche il requisito dell’autorizzazione preventiva a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento. La decisione della Commissione fissa determinate condizioni, in particolare per garantire che qualsiasi sospensione sia limitata allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La sospensione è limitata alla durata strettamente necessaria per coprire il periodo fino al momento in cui vi saranno sufficienti forniture da paesi diversi dalla Federazione russa per soddisfare la domanda dell’Unione. Non sono concesse più di quattro settimane e il periodo è rinnovato solo se continuano a sussistere le condizioni di emergenza a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938. In caso di sospensione temporanea a norma del presente paragrafo, sono consentiti solo i contratti di fornitura a breve termine. La Commissione informa gli Stati membri e il gruppo di coordinamento del gas di eventuali sospensioni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che giustifichi la sospensione e l’eventuale proroga. Su richiesta, la Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 marzo 2026, salvo se diversamente specificato all’articolo 4.
L’articolo 5, si applica a decorrere dal 18 febbraio 2026.
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del divieto relativo al GNL previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, che si applica ed è rispettato indipendentemente dalle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) Parere del 18 settembre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2026.
(3) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(6) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj).
(8) Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/912/oj).).
(9) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(10) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(11) Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
(12) Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj).
(13) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj)
(14) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/119/oj).
ALLEGATO I
Modello per i piani nazionali di diversificazione per il gas naturale
Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione a norma dell’articolo 9. Il piano deve comprendere quanto segue.
Informazioni generali
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Nome dell’autorità responsabile della preparazione del piano |
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Descrizione del sistema del gas, inclusa la descrizione di:
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Informazioni principali sull’importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro
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Estremi dei singoli contratti comunicati dagli importatori alle autorità competenti e alla Commissione |
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Se del caso, servizi dei terminali GNL prenotati da imprese o imprese affiliate della Federazione russa |
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Quantitativi contrattuali complessivi di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa destinati alla consegna nello Stato membro Flessibilità contrattuali e luogo di consegna (punto di interconnessione, punto di importazione, terminale GNL, ecc.) |
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Descrizione delle misure volte a sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.
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Opzioni di diversificazione:
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Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi |
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Calendario di attuazione |
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Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l’impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc. |
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Impatto sugli Stati membri confinanti |
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Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
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Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi |
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Opzioni per superare gli ostacoli e calendario |
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Categoria |
Sostituzione dei volumi per l’eliminazione progressiva (1) |
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Informazioni richieste |
Descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale volte a sostituire i volumi residui di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa:
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Gas via gasdotto |
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GNL |
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(1) Tali misure possono includere l’uso della piattaforma AggregateEU a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull’interconnessione energetica nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC), l’individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l’elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili o misure volontarie di riduzione della domanda.
ALLEGATO II
Modello per i piani nazionali di diversificazione per il petrolio
Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione circostanziato a norma dell’articolo 10. Il piano deve comprendere quanto segue:
Informazioni generali
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Nome dell’autorità responsabile della preparazione del piano |
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Descrizione del sistema petrolifero, inclusa la descrizione di:
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Informazioni principali sull’importazione di petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro
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Quantitativi contrattuali complessivi di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, , destinati alla consegna nello Stato membro Data di scadenza degli obblighi contrattuali |
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Informazioni sull’identità dei diversi portatori di interessi (venditore, importatore e acquirente) |
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Descrizione delle misure volte a sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.
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Opzioni di diversificazione:
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Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi Le misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e tracciabilità del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, per quanto possibile, comprese le misure per la verifica di eventuali importazioni rietichettate |
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Calendario di attuazione |
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Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l’impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc. |
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Impatto sugli Stati membri confinanti |
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Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
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Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi |
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Opzioni per superare gli ostacoli e calendario |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)