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Document 32025R1145

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1145 della Commissione, del 10 giugno 2025, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Germania

C/2025/3599

GU L, 2025/1145, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1145/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1145/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1145

11.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1145 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2025

relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 gennaio 2025 la Germania ha confermato e notificato un focolaio di afta epizootica («focolaio») nel Land del Brandeburgo. Il focolaio ha colpito i bufali indiani (bovini della specie Bubalus bubalis).

(2)

La Germania ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3).

(3)

La Germania ha in particolare adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2025/87 (4), (UE) 2025/186 (5) e (UE) 2025/323 della Commissione (6).

(4)

Inoltre, per prevenire la diffusione dell’afta epizootica e ogni ulteriore perturbazione degli scambi in Germania e fuori dei suoi confini, la Germania ha attuato misure di prevenzione supplementari nelle zone regolamentate interessate. Nello specifico, il Land del Brandeburgo ha imposto un divieto generale («sospensione») sul proprio territorio alla circolazione di bovini, suini, ovini, caprini e camelidi dal 10 al 17 gennaio 2025.

(5)

La Germania ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito che non erano ammissibili al contributo finanziario dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

Il 28 febbraio 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno a norma dell’articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il focolaio del 10 gennaio 2025.

(7)

L’attuazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui ai considerando 3 e 4 ha comportato una perdita del latte crudo prodotto che non ha potuto essere consegnato a causa delle restrizioni dei movimenti e della perdita di valore dei suini da ingrasso che non hanno potuto essere macellati al normale peso commerciale per gli stessi motivi.

(8)

A norma dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l’Unione partecipa nella misura del 60 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Germania per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta relativa al focolaio ricevuta dalla Germania.

(9)

Per evitare rischi di sovracompensazione, gli importi massimi e l’importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbero basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissati a un livello adeguato per un massimo di animali e per chilogrammi di latte crudo.

(10)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite subite dai beneficiari non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690.

(11)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. Tali misure dovrebbero in particolare applicarsi solo alla produzione di latte crudo e carni suine negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nelle norme dell’Unione e della Germania pertinenti al focolaio.

(12)

Per garantire flessibilità nell’eventualità in cui il numero di animali e il quantitativo di prodotti ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

(13)

Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, come pure un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo tale data dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell’Unione.

(14)

L’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dalla Germania nell’ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 30 novembre 2025.

(15)

Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso pagamenti dopo il 30 novembre 2025, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 (8), che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(16)

Ai fini dell’ammissibilità e della correttezza dei pagamenti, la Germania dovrebbe procedere a controlli ex ante.

(17)

Per assicurare l’immediata attuazione da parte della Germania delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’Unione partecipa nella misura del 60 % al finanziamento delle spese incorse dalla Germania per sostenere il mercato del latte e delle carni suine gravemente colpito dal focolaio di afta epizootica rilevato e notificato dalla Germania il 10 gennaio 2025.

Articolo 2

1.   Le spese incorse dalla Germania sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:

a)

per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione e in quella tedesca di cui all’allegato e relative al focolaio del 10 gennaio 2025; e

b)

per le aziende di allevamento di bovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e

c)

se sono state versate ai beneficiari dalla Germania al più tardi entro il 30 novembre 2025; e

d)

se l’animale o prodotto, per il periodo relativo al focolaio di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690.

2.   Nessuna delle spese sostenute dalla Germania dopo il 30 novembre 2025 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 4 769 278 EUR, ripartito come segue:

a)

per le perdite connesse al latte crudo non consegnato prodotto in aziende situate nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 1 574 640 kg di latte di cui al codice NC 0401 20 99 ;

b)

per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 120 000 suini di cui al codice NC 0103 92 19 .

2.   Laddove il quantitativo di latte crudo o il numero di animali ammissibili alla compensazione ecceda il numero massimo di chilogrammi di latte crudo o di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

La Germania procede a controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

In particolare, la Germania verifica:

a)

l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b)

per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;

c)

che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Tuttavia tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti.

Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/87 della Commissione, del 13 gennaio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Germania (GU L, 2025/87, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/87/oj).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/186 della Commissione, del 24 gennaio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Germania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/87 (GU L, 2025/186, 28.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/186/oj).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/323 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Germania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/186 (GU L, 2025/323, 12.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/323/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).


ALLEGATO

Elenco delle norme dell’Unione e della Germania di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che indica le zone e i periodi regolamentati

Zone della Germania e periodi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e della legislazione tedesca, definiti nella legislazione seguente:

decisione di esecuzione (UE) 2025/87;

decisione di esecuzione (UE) 2025/186;

decisione di esecuzione (UE) 2025/323;

ordinanza del ministero dell’Agricoltura, dell’alimentazione, dell’ambiente e della tutela dei consumatori del Land del Brandeburgo sulla protezione dalla diffusione dell’afta epizootica del 10 gennaio 2025 (GVBl.II/25, [n. 2]), modificata da ultimo dall’ordinanza del 15 gennaio 2025 (GVBl.II/25, [n. 4]).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1145/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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