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Document 32025R0390

Regolamento (UE) 2025/390 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

ST/5508/2025/INIT

GU L, 2025/390, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/390/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/390/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/390

24.2.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/390 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive previste nella decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 24 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/388 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2025/388 introduce due ulteriori criteri per l’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei lorofondi e risorse economiche e per il divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche. Il primo criterio si applica alle persone, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi coinvolte in determinate attività o sche forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi. Il secondo criterio si applica alle persone, entità o organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio. La decisione (PESC) 2025/388 estende inoltre ad altre tre persone inserite in elenco una deroga esistente mirata al disinvestimento, include una deroga per la fornitura di beni e servizi specifici necessari per il sistema della metropolitana di Budapest ed estende l’ambito di applicazione di due deroghe esistenti per quanto riguarda taluni trasferimenti di fondi e pagamenti.

(4)

Le entrate derivanti dalle esportazioni russe di petrolio via mare rappresentano a una parte significativa del bilancio della Russia e pertanto ne alimentano la guerra illegale di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Ai fini di tali esportazioni di petrolio la Russia dipende in misura screscente da una flotta di navi coinvolta in pratiche di trasporto marittimo non conformi alle norme e ad alto rischio, quali quelle che operanocon un’assicurazione inadeguata o inesistente («flotta ombra»). Tali navi comportano rischi considerevoli in termini di sicurezza marittima e di ambiente per l’Unione, i suoi Stati membri costieri e i paesi terzi costieri. Tali rischi sono stati segnalati in particolare dall’Organizzazione marittima internazionale nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale, adottata il 6 dicembre 2023, nella quale ha esortato i propri Stati membri e altri pertinenti portatori di interessi a sviluppare capacità e pratiche di dovuta diligenza per prevenire, individuare e segnalare le operazioni delle flotte ombra e le attività illegali agevolate da tali navi. La dissuasione di persone ed entità dall’adottare e agevolare pratiche di trasporto marittimo ad alto rischio durante il trasporto di petrolio di origine russa e la perturbazione delle operazioni della flotta ombra concorrono pertanto a minare la generazione di entrate per gli sforzi bellici russi sostenendo nel contempo le misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente. Tali sforzi per contrastare le attività della flotta ombra dovrebbero essere attuati in modo mirato, tenendo conto del livello di responsabilità degli operatori pertinenti nel processo decisionale e nelle operazioni. Inoltre, i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima non dovrebbero essere ostacolati.

(5)

Ove necessario per combattere l’elusione dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 296/2014, la Commissione dovrebbe poter scambiare, con le autorità competenti dei paesi partner di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 (4) che applicano misure restrittive analoghe, informazioni sulle violazioni e elusioni effettive o tentate dei divieti imposti dal regolamento (UE) n. 296/2014.

(6)

A norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) determinati tipi di entità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono tenuti a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri. Ai sensi della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) la violazione delle misure restrittive dell’Unione è stata aggiunta all’elenco dei reati-presupposto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A seguito di tale aggiunta e a norma dell’articolo 33 della direttiva (UE) 2015/849, dal maggio 2025 i soggetti obbligati saranno tenuti a segnalare alle FIU tutte le operazioni sospette riconducibili a presunte attività criminose connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione. A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 269/2014, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a fornire all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare l’attuazione di tale regolamento entro due settimane dall’acquisizione di tale informazione e a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni. Per evitare una duplice segnalazione, gli Stati membri possono decidere che tali persone, entità e organismi non siano tenuti a comunicare le stesse informazioni ad autorità competenti diverse dalle FIU.

(7)

È opportuno intensificare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, anche rafforzando il ruolo delle FIU nello scambio di informazioni d’interesse ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 269/2014.

(8)

Poiché per l’efficacia delle misure restrittive la conformità degli operatori dell’Unione è essenziale, la Commissione dovrebbe assisterli per favorire la conformità a, in particolare laddove la conformità richieda risorse ingenti e il sostegno centralizzato possa migliorare l’efficienza. Questo vale in particolare in relazione al dovere di adeguata verifica imposto agli operatori dell’Unione riguardo ai potenziali partner commerciali. È opportuno che la Commissione sia abilitata a trattare i dati personali necessari a tal fine.

(9)

Onde attuare correttamente le misure restrittive e tutelare adeguatamente gli operatori dell’Unione, è opportuno che, a norma dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014, gli operatori dell’Unione possano chiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi ai giudici competenti di uno Stato membro , il risarcimento di determinati danni diretti o indiretti subiti a seguito delle azioni presentate dalle entità o dalle persone di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, compresi quelli subiti dalle persone giuridiche, entità o organismi di loro proprietà o sotto il controllo di tali operatori dell’Unione fatte salve le norme nazionali sul divieto di doppio recupero. Inoltre, gli operatori dell’Unione dovrebbero poter chiedere il risarcimento dei danni a persone, entità o organismi che possiedono o controllano tali entità o organismi di cui agli articoli 11, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 269/2014. Ove la Russia o un altro paese terzo adottino misure tese a impedire il rispetto del regolamento (UE) n. 269/2014, si può ritenere che gli operatori dell’Unione siano di fatto privati di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso vigenti in tali giurisdizioni nazionali.

(10)

Onde garantarire l’effettiva attuazione delle misure restrittive e porre rimedio alle possibili situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere un forum necessitatis, per consentire, in via eccezionale, al giudice di uno Stato membro di conoscere di una domanda di risarcimento del danno a norma dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014, qualora il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro non stabilisca la competenza del giudice di uno Stato membro in particolare. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito, ad esempio quando l’attore è domiciliato in tale Stato membro o è costituito in conformità del diritto di tale Stato membro.

(11)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 si applica solo entro i limiti giurisdizionali definiti all’articolo 17 dello stesso. Al tempo stesso, se gli operatori dell’Unione sono in grado di esercitare ed esercitano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, possono incorrere in responsabilità per azioni di tale entità che compromettono le misure restrittive, e dovrebbero utilizzare la loro influenza per impedire il compimento di tali azioni.

(12)

Tale influenza può derivare dalla proprietà o dal controllo della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo. Per proprietà si intende il possesso di almeno il 50 % dei diritti di proprietà della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo, o il possesso di una partecipazione di maggioranza al suo interno. Gli elementi che indicano un controllo comprendono: il diritto o il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza; il diritto di utilizzare integralmente o in parte le attività di una persona giuridica, un’entità o un organismo; la gestione dell’attività dalla persona giuridica, dell’entità o dell’organismo su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati; o il diritto di esercitare un’influenza dominante sulla persona giuridica, entità o organismo.

(13)

È opportuno esigere che gli operatori dell’Unione si adoperino al massimo per garantire che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 269/2006. Tali attività sono quelle che producono l’effetto che tali misure restrittive mirano a impedire, ad esempio, che i fondi o le risorse economiche non siano messi a disposizione di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2014/2014.

(14)

Con il concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbe intendersi l’effettuazione di tutte le azioni adeguate e necessarie per conseguire il risultato di prevenire la compromissione delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 269/2014. Tali azioni possono comprendere, ad esempio, l’attuazione di politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente il rischio, tenendo conto di fattori quali il paese terzo di stabilimento, il settore di attività e il tipo di attività della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo di proprietà o sotto il controllo dell’operatore dell’Unione. Al tempo stesso, nel concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbero essere comprese soltanto le azioni realizzabili per l’operatore dell’Unione in considerazione della sua natura, delle sue dimensioni e delle circostanze di fatto pertinenti, in particolare del grado di controllo effettivo sulla persona giuridica, sull’entità o sull’organismo stabiliti al di fuori dell’Unione. Tali circostanze comprendono la situazione in cui l’operatore dell’Unione, per cause a lui non imputabili, non è in grado di esercitare il controllo su una persona giuridica, un’entità o un organismo di sua proprietà.

(15)

È opportuno apportare alcune modifiche tecniche per precisare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014, comprese quelle riguardanti i documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione e il trattamento dei dati personali.

(16)

Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, ovvero che mettono altrimenti a disposizione sostegno materiale, tecnico o finanziario per le operazioni di tali navi; o;

l)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente ovvero ne traggono vantaggio, anche tramite la partecipazione allo sviluppo, alla produzione o all’approvvigionamento di tecnologie e attrezzature militari,»

;

2)

l’articolo 6 bis è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, i pagamenti all’entità di cui alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 e 1 bis, entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»

;

3)

l’articolo 6 ter è così modificato:

a)

Il paragrafo 5 septies è sostituito dal seguente:

«5 septies.   In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694, 719, 721, 881 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione; e

b)

il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.»

;

b)

al paragrafo 5 nonies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5 nonies.   In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I del presente regolamento, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo elencato in tale allegato, in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa, da un paese terzo o dall’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:»

;

c)

al paragrafo 5 decies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5 decies.   In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento dalla Federazione russa, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento, o mediante o da una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:»

;

4)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese partner compreso nell’elenco dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 informazioni sugli scambi, sulle transazioni e sugli operatori di paesi terzi, al fine di impedire l’elusione dei divieti imposti nel presente regolamento, nella misura in cui sia pertinente e necessario per l’effettiva attuazione del presente regolamento. Laddove tali informazioni riportino dati personali, lo scambio soddisfa le condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 del Paerlamento europeo e del Consiglio (*1).

Se, in via eccezionale, le informazioni di cui al primo comma riguardano un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva (UE) 2015/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 , gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

(*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269, 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."

(*5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»;"

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1.   La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento in relazione al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.

2.   La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all’articolo 17 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest’ultimo.»

;

6)

l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b) che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.»

;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 ter

Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»

;

8)

all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l’uso di cripto-attività.»

;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.»

;

10)

all’articolo 16 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all’esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell’elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.

Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell’Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2025/388 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2025/388, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/388/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/390/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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