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Document 32024R1896
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1896 of 11 July 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyvinyl chloride (PVC) originating in Egypt and the United States of America
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile (PVC) originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1896 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile (PVC) originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America
C/2024/4791
GU L, 2024/1896, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1896/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1896 |
12.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1896 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinato cloruro di polivinile («PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 15 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cloruro di polivinile (polyvinyl chloride - «PVC») originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America («paesi interessati») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 2 ottobre 2023 da Polyvinyl Chloride Trade Committee («denuncianti»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione del PVC ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. |
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(4) |
I denuncianti non hanno chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non erano soddisfatti. Oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta (cfr. considerando 32), in seguito non è stato rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. |
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(5) |
Per i motivi esposti alla sezione 4.4.1, la Commissione ha deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell’analisi descritta ai considerando precedenti. Da un’analisi dei dati estratti dalla banca dati Comext di Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato è emerso che il volume cumulativo delle importazioni dai paesi interessati durante i primi tre mesi interi (da dicembre 2023 a febbraio 2024) dopo l’apertura dell’inchiesta è diminuito del 41 % rispetto agli stessi mesi nel periodo dell’inchiesta. Analogamente la media mensile delle importazioni dai paesi interessati durante i primi tre mesi successivi all’apertura dell’inchiesta è stata di 19 148 tonnellate rispetto alle importazioni medie mensili di 27 450 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo di comunicazione preventiva la Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di PVC a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. |
1.3. Parti interessate
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(6) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità di Egitto e Stati Uniti d’America («USA»), gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare. |
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(7) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Campionamento
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(8) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(9) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 25 % della produzione stimata e il 26 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’UE. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni e il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
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(10) |
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. La Commissione non ha pertanto selezionato alcun campione di importatori. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori dell’Egitto
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(11) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’Egitto a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica araba d’Egitto presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(12) |
Solo un produttore esportatore egiziano, TCI Sanmar Chemicals S.A.E («TCI Sanmar»), ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. |
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(13) |
Il 7 dicembre 2023, 15 giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle informazioni per il campionamento, un secondo produttore esportatore egiziano, Egyptian Petrochemical Company («EPC»), si è manifestato e ha chiesto alla Commissione di partecipare al procedimento in qualità di parte interessata. Avendo constatato che la partecipazione di un secondo produttore esportatore non era tale da ostacolare la tempestiva conclusione dell’inchiesta, la Commissione ha risposto favorevolmente alla richiesta di EPC. |
1.4.4. Campionamento dei produttori esportatori negli Stati Uniti d’America
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(14) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli Stati Uniti d’America a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(15) |
Quattro produttori esportatori degli Stati Uniti d’America hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori in funzione del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione. |
1.5. Esame individuale
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(16) |
I due produttori esportatori americani che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno manifestato l’intenzione di chiedere un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia nessuno di essi ha risposto al questionario e ha quindi presentato richieste effettive. |
1.6. Osservazioni in merito all’apertura
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(17) |
Alla Commissione sono pervenute diverse osservazioni dalle parti interessate in merito all’apertura e alla risposta alle osservazioni di altre parti. |
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(18) |
Dopo l’apertura, sono pervenute osservazioni dal governo dell’Egitto, dal produttore egiziano TCI Sanmar, dai produttori statunitensi Oxy Vinyls, LP e Westlake Corporation («Westlake»), da un produttore dell’Unione non inserito nel campione (Ercros) e da due utilizzatori, ossia Rehau e Foamalite Ltd. («Foamalite»). I denuncianti hanno inoltre presentato osservazioni che confutano le comunicazioni delle parti interessate. |
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(19) |
Il governo dell’Egitto e TCI Sanmar hanno asserito che i denuncianti non hanno effettuato un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale e che la denuncia non conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping. |
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(20) |
La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto concerne il dumping, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse sufficienti elementi di prova pertinenti per aprire l’inchiesta, in quanto dagli elementi di prova prima facie emergevano margini di dumping del 45,2 % per l’Egitto e compresi tra il 40,6 % e il 59,4 % per gli USA. In particolare i denuncianti avevano basato il prezzo all’esportazione su informazioni disponibili ragionevoli, quali il prezzo medio cif di Eurostat delle importazioni originarie dell’Egitto nell’UE, adeguandolo per ricondurlo al livello franco fabbrica, utilizzando stime ragionevoli. Analogamente il valore normale è stato stabilito dai denuncianti sulla base dei prezzi locali indicati dal sistema di monitoraggio del mercato ChemOrbis sull’indice dei prezzi locali egiziano. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(21) |
Il governo dell’Egitto, Oxy Vinyls, LP, TCI Sanmar e Westlake hanno contestato l’analisi del pregiudizio contenuta nella denuncia, in quanto le importazioni egiziane e statunitensi non stavano entrando nell’Unione a prezzi o volumi pregiudizievoli e l’industria dell’Unione era sana e registrava buoni risultati. Le parti hanno inoltre ritenuto infondate le preoccupazioni circa una minaccia di pregiudizio. |
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(22) |
La denuncia conteneva l’andamento delle importazioni dai paesi interessati in termini di prezzi e quantitativi. Il regolamento di base prevede che l’analisi del pregiudizio tenga conto tanto del livello assoluto quanto dell’evoluzione della quota di mercato e dei prezzi durante il periodo in esame. La Commissione ha ritenuto che, sebbene l’industria dell’Unione potesse essere sana all’inizio del periodo in esame, la denuncia aveva presentato argomentazioni che fornivano le motivazioni per cui la situazione era peggiorata a partire dalla fine del 2022, così come che non sono stati forniti elementi di prova sufficienti contro le argomentazioni presentate a sostegno di una possibile minaccia di pregiudizio, in particolare considerando la sovraccapacità strutturale degli esportatori dei paesi interessati. |
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(23) |
Il governo dell’Egitto, Oxy Vinyls, LP e TCI Sanmar hanno sostenuto che il nesso di causalità non era dimostrato e che esistevano altre cause alternative di pregiudizio. Tra le altre cause del pregiudizio, le parti hanno menzionato i costi dell’energia, la forza maggiore, le importazioni non incriminate provenienti da Messico e Norvegia, l’inflazione e i risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Rehau e Foamalite hanno asserito che i produttori dell’Unione potrebbero essere stati responsabili del loro stesso pregiudizio a causa della dichiarazione di eventi di forza maggiore che hanno limitato la fornitura del prodotto agli utilizzatori dell’Unione al di sotto dei volumi contrattuali e che hanno portato alla ricerca di altre fonti di PVC al di fuori dell’Unione da parte degli utilizzatori interessati. |
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(24) |
Ercros ha sostenuto che il nesso di causalità è stato dimostrato e ha sottolineato che la depressione dei prezzi che ha colpito il mercato e l’industria dell’Unione è stata determinata in larga misura e senza dubbio dai prezzi del PVC egiziano e statunitense e ha segnalato il 2021 come il punto di svolta. |
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(25) |
La Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi sufficienti per valutare il nesso di causalità in tale fase e che non fossero stati forniti elementi di prova concreti che contraddicano l’argomentazione contenuta nella denuncia. |
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(26) |
Oxy Vinyls e LP hanno sostenuto che i produttori dell’Unione devono sostenere costi più elevati legati all’elevato costo di conformità associato a numerosi sforzi ambientali e sociali dell’Unione. |
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(27) |
La Commissione ha ritenuto che tale asserzione avrebbe potuto avere una certa fondatezza se il pregiudizio fosse stato osservato durante l’intero periodo in esame, ma le argomentazioni non hanno spiegato l’improvviso emergere di un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta, in concomitanza con l’aumento delle presunte importazioni oggetto di dumping. |
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(28) |
Oxy Vinyls, LP e Westlake hanno sostenuto che i denuncianti non hanno dimostrato il motivo per cui il margine di profitto per il calcolo della vendita sottocosto (underselling) dovrebbe essere pari al 15 %. Ercros, da parte sua, ha sostenuto che un’industria dell’Unione sana del PVC richiede un margine di profitto del 15 %. Mentre i denuncianti, sostenuti da Ercros, hanno difeso l’argomentazione secondo cui un margine di profitto del 15 % era un margine di redditività normale per il settore chimico, la Commissione non ha ottenuto da altre parti elementi di prova in merito a quale sarebbe un margine di profitto ragionevole prevedibile a medio termine in un’industria ciclica come quella del PVC. Gli stessi esportatori statunitensi hanno sostenuto altresì che l’apertura potrebbe essere stata viziata in quanto i denuncianti hanno erroneamente utilizzato l’EBITDA anziché il margine di profitto. La Commissione ha osservato che il margine di profitto del 15 % è stato utilizzato nei calcoli e che la denuncia si limitava a indicare che si trattava della stessa percentuale dell’obiettivo percentuale per l’EBITDA per i denuncianti. La Commissione ha ritenuto che dal confronto tra i diversi rapporti contenuti nella denuncia non si possa dedurre che i denuncianti abbiano erroneamente utilizzato l’EBITDA piuttosto che il margine di profitto (3). |
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(29) |
Foamalite ha denunciato il possibile impatto sulla sua competitività qualora la Commissione istituisse dazi antidumping, in quanto tale società è in concorrenza con un soggetto avente sede in Irlanda del Nord che non sarebbe tenuto a sostenere tali dazi in relazione alle sue importazioni dagli USA. La Commissione ha constatato che l’8 gennaio 2024 il Regno Unito ha avviato un’inchiesta antidumping concernente il PVC in sospensione (suspension polyvinylchloride - S-PVC) originario degli USA e ha quindi respinto l’argomentazione in questione. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
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(30) |
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione, ai due produttori esportatori egiziani che si erano manifestati e ai produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione. Nell’avviso di apertura la Commissione ha pubblicato un questionario per gli importatori e gli utilizzatori. Questionari sono stati inoltre messi a disposizione di operatori commerciali indipendenti al di fuori dell’Unione (cfr. considerando 48 e 73). Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (4) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
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(31) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società indicate di seguito.
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1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(32) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta
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(33) |
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da S-PVC, non miscelato con altre sostanze. Il prodotto in esame comprende solo l’S-PVC e non il cloruro di polivinile in emulsione (emulsion polyvinylchloride - «E-PVC») («prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
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(34) |
Il PVC è un polimero termoplastico artificiale. La materia prima primaria utilizzata per la produzione di resine di PVC è il cloruro di vinile monomero (CVM), prodotto dalla reazione dell’etilene e del cloro per produrre dicloruro di etilene (DCE) e poi trasformato in CVM mediante cracking termico. L’S-PVC è prodotto mediante tecnologia di sospensione. |
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(35) |
Il PVC in forma di sospensione (S-PVC) è un prodotto industriale utilizzato in un’ampia serie di applicazioni, ad esempio nella fabbricazione di tubi e raccordi, pellicole e fogli, formatura a iniezione e soffiatura. |
2.2. Prodotto in esame
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(36) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America («paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904100015 e 3904100080) («prodotto in esame»). |
2.3. Prodotto simile
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(37) |
Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(38) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Egitto
3.1.1. Collaborazione dei produttori esportatori
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(39) |
Come indicato ai considerando 12 e 13, due produttori esportatori egiziani, TCI Sanmar ed EPC, si sono manifestati nel contesto dell’inchiesta e hanno fornito risposte al questionario. EPC ha presentato una risposta incompleta al questionario, omettendo parti essenziali. Con lettera del 16 gennaio 2024 la Commissione ha pertanto informato EPC della sua intenzione di applicare l’articolo 18 e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili per le informazioni mancanti. Nella stessa lettera, ha invitato EPC a presentare le informazioni mancanti. Tuttavia EPC non ha provveduto in tal senso, nemmeno dopo che la Commissione ha ribadito la sua richiesta il 6 febbraio 2024. |
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(40) |
Durante la verifica in loco presso i locali di EPC, effettuata dal 3 al 6 marzo 2024, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi che hanno portato all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(41) |
Poiché EPC non ha presentato le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei prezzi sul mercato interno, dei prezzi all’esportazione e del costo di produzione, e a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, con lettera del 12 aprile 2024, EPC è stata informata delle motivazioni dell’intenzione della Commissione di non tenere conto delle informazioni fornite e ha concesso a tale società la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. Per motivi di riservatezza, i dettagli sottostanti sono stati trasmessi soltanto a EPC. |
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(42) |
Il 17 aprile 2024 EPC si è opposta all’applicazione dell’articolo 18. La società ha sostenuto di non essere stata a conoscenza del caso antidumping fino al 12 dicembre 2023, che successivamente una richiesta di proroga del termine era stata respinta dalla Commissione e che pertanto le era stato impedito di partecipare in maniera efficace al processo di verifica. |
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(43) |
EPC ha aggiunto che la Commissione dovrebbe (quanto meno) prendere in considerazione le informazioni relative ai prezzi all’esportazione ai fini della determinazione del dumping, in quanto il gruppo della Commissione aveva verificato l’esattezza di tutti i documenti richiesti (in relazione ai prezzi all’esportazione) durante la verifica in loco. |
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(44) |
Inoltre EPC ha ritenuto di aver fornito piena collaborazione nell’ambito delle capacità a sua disposizione e ha fatto riferimento all’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), secondo il quale i paesi sviluppati membri devono prestare particolare attenzione alla particolare situazione dei membri che sono paesi in via di sviluppo. |
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(45) |
La Commissione ha espresso disaccordo in relazione alle osservazioni formulate da EPC. Per quanto riguarda l’asserzione di EPC secondo cui la stessa non sarebbe stata a conoscenza dell’inchiesta fino al 12 dicembre 2023, la Commissione ricorda che la presente inchiesta è stata avviata il 15 novembre 2023 mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo stesso giorno la Commissione ha notificato direttamente a EPC e alla missione della Repubblica araba d’Egitto l’apertura della presente inchiesta e ha invitato EPC a partecipare al processo di campionamento. |
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(46) |
Per quanto concerne l’asserzione di EPC secondo cui la stessa avrebbe fornito piena collaborazione nell’ambito delle capacità di cui disponeva, così come il suo riferimento all’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione ha osservato che le limitate capacità di qualsiasi parte non possono giustificare l’assenza di informazioni necessarie ai fini del calcolo accurato del margine di dumping o l’impossibilità di effettuare un controllo incrociato dei dati presentati. La Commissione ha inoltre ricordato di aver accettato in via eccezionale la partecipazione di EPC all’inchiesta nonostante il fatto che quest’ultima non avesse compilato il modulo di campionamento (cfr. considerando 13) e che inizialmente si fosse manifestata oltre il termine regolare per procedere in tal senso. |
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(47) |
Di conseguenza la Commissione ha provvisoriamente ignorato le informazioni fornite da EPC e ha confermato l’uso dei dati disponibili per quanto riguarda questo produttore esportatore conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
3.1.2. Operatori commerciali indipendenti
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(48) |
Secondo le informazioni contenute nella denuncia, le esportazioni nell’Unione sono state effettuate tramite operatori commerciali indipendenti e i produttori esportatori erano a conoscenza della destinazione finale delle vendite tramite tali operatori commerciali. La Commissione ha chiesto e ottenuto dai due produttori esportatori i nomi e i dati di contatto di tali operatori commerciali. Sette operatori commerciali indipendenti, che complessivamente rappresentano oltre il 70 % delle importazioni totali dall’Egitto durante il periodo dell’inchiesta, hanno completato almeno in parte il questionario. In base alle informazioni fornite, tali operatori commerciali hanno rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti nell’Unione o ad acquirenti in paesi terzi. Nessuno di essi ha rivenduto il prodotto in esame ad acquirenti in Egitto. |
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(49) |
Salvo confermare che nessuna rivendita degli operatori commerciali indipendenti è entrata nel mercato interno egiziano, le informazioni fornite da tali operatori commerciali non sono state necessarie ai fini della determinazione del dumping per quanto concerne l’Egitto. TCI Sanmar ha dimostrato la destinazione finale di tali esportazioni nelle proprie registrazioni, in particolare sulla base dei documenti di spedizione disponibili. |
3.1.3. Valore normale
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(50) |
A causa dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base a EPC, come descritto nella sezione 3.1.1, la descrizione del calcolo del margine di dumping riportata di seguito si applica solo all’altro produttore esportatore egiziano, TCI Sanmar. |
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(51) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Rispetto a questo parametro il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo. |
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(52) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione, con le vendite rappresentative sul mercato interno. |
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(53) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative in quanto costituivano oltre il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto identico. |
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(54) |
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(55) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
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(56) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
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(57) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
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(58) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, tra il 5 % e il 97 % delle vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita è stata superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, nel caso in cui le vendite sul mercato interno rappresentassero l’80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo. |
3.1.4. Prezzo all’esportazione
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(59) |
TCI Sanmar ha esportato nell’Unione tramite operatori commerciali indipendenti che hanno acquistato il prodotto in esame da TCI Sanmar e lo hanno rivenduto ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Come osservato al considerando 49, TCI Sanmar ha dimostrato nelle proprie registrazioni la destinazione finale delle vendite all’esportazione effettuate a operatori commerciali indipendenti. |
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(60) |
Il prezzo all’esportazione così stabilito era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all’operatore commerciale indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.1.5. Confronto
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(61) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. |
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(62) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
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(63) |
TCI Sanmar e il governo dell’Egitto hanno sostenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, i valori normali dovrebbero essere adeguati al ribasso in considerazione degli effetti di una crisi valutaria sull’economia egiziana durante il periodo dell’inchiesta. A sostegno di tale argomentazione, TCI Sanmar ha sottolineato l’evoluzione di un cosiddetto mercato parallelo o nero nel contesto del quale valute forti quali il dollaro statunitense («USD») o l’euro sono state negoziate a tassi significativamente superiori a quelli di cambio ufficiali stabiliti dalla Banca centrale d’Egitto (Central Bank of Egypt - «CBE»), descritto ad esempio in una relazione di analisi del mercato pubblicata dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti il 19 settembre 2023 o in uno studio pubblicato da BNP Paribas. TCI Sanmar ha aggiunto che per le vendite sul mercato interno del prodotto in esame i pagamenti sono stati effettuati in sterline egiziane («EGP»). Ai fini contabili, tali pagamenti sono stati convertiti in USD. In ragione delle norme contabili applicabili, tali conversioni hanno dovuto basarsi sul tasso stabilito dalla CBE. |
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(64) |
Il 22 marzo 2024 TCI Sanmar ha ribadito la propria argomentazione e ha aggiunto che l’Egitto si era assicurato un importante accordo con il Fondo monetario internazionale («FMI») per un valore di 8 miliardi di USD. Una condizione fondamentale di tale accordo, dal punto di vista dell’FMI, era che la CBE avrebbe dovuto consentire alle forze di mercato di fissare il valore della valuta nazionale (EGP) al fine di eliminare la divergenza tra il tasso di cambio ufficiale e il cosiddetto tasso del mercato parallelo. Dopo che la CBE ha accettato tale condizione, il tasso di cambio ufficiale è passato da circa 31 EGP per 1 USD (il 5 marzo 2024) a circa 49 EGP per 1 USD (il 6 marzo 2024) (una riduzione di valore pari a circa il 60 %). |
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(65) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione iniziale e quella reiterata. Nessuna delle parti è stata in grado di corroborare le argomentazioni formulate, in particolare per via dell’assenza di tassi storici registrati su un mercato nero o parallelo. Inoltre la politica contabile di TCI Sanmar prescriveva l’uso dei tassi ufficiali fissati dalla CBE e confermava quindi il parere della Commissione che prevedeva l’utilizzo di tali tassi. |
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(66) |
Sempre in merito all’argomentazione ribadita, la Commissione ha chiarito che gli eventi successivi al periodo dell’inchiesta non potevano di norma essere presi in considerazione ai fini della determinazione del dumping. Ai fini del confronto dei prezzi all’esportazione e dei prezzi sul mercato interno, la Commissione deve basarsi esclusivamente sui tassi di cambio ufficiali. Una variazione significativa di un tasso di cambio, quale quella verificatasi il 6 marzo 2024, non può essere accettata come elemento di prova ex post del fatto attestante che tale variazione significativa del tasso di cambio suggerirebbe l’opportunità di applicare lo stesso a un periodo precedente, nel caso di specie quello dell’inchiesta. |
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(67) |
TCI Sanmar ha inoltre chiesto un adeguamento per il costo del credito. La Commissione ha respinto tale argomentazione e ha ritenuto che i fatti invocati da TCI Sanmar giustificassero un adeguamento al ribasso anziché al rialzo del prezzo all’esportazione richiesto da TCI Sanmar. Per motivi di riservatezza, ulteriori dettagli sono stati trasmessi soltanto a TCI Sanmar. |
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(68) |
Gli adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, spese bancarie e costi di imballaggio sono stati dedotti dai prezzi di vendita sul mercato interno e/o all’esportazione ove comunicati e ritenuti giustificati. |
3.1.6. Margini di dumping
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(69) |
In base a quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori di TCI Sanmar, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari all’86,1 %. |
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(70) |
Come illustrato nei considerando da 39 a 47, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, per EPC la Commissione ha utilizzato i dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per EPC sulla base delle vendite rappresentative del tipo di prodotto più rappresentativo venduto nell’Unione da TCI Sanmar. Questo tipo di prodotto rappresentava oltre il 90 % di tutte le esportazioni effettuate da TCI Sanmar nell’Unione e, in assenza di collaborazione, la Commissione ha ritenuto che tale metodo rispecchiasse adeguatamente le possibilità che la società attuasse pratiche di dumping, tenendo conto del contesto procedurale in cui si è verificata tale omessa collaborazione così come degli elementi di prova pertinenti inclusi nel fascicolo. Pertanto il margine di dumping calcolato ammontava al 109,5 % ed è stato applicato a EPC. |
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(71) |
Tutti i produttori esportatori noti si sono manifestati nell’ambito della presente inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società con il margine di dumping più elevato, ossia EPC. |
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(72) |
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono dunque i seguenti:
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3.2. Stati Uniti d’America
3.2.1. Operatori commerciali indipendenti
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(73) |
Come nel caso dell’Egitto (cfr. considerando 48), la Commissione ha chiesto e ottenuto dai due produttori esportatori inseriti nel campione i nomi e i dati di contatto degli operatori commerciali indipendenti attraverso i quali, secondo le informazioni contenute nella denuncia, è stata convogliata una buona parte delle loro vendite all’esportazione nell’Unione. La Commissione ha contattato gli operatori commerciali direttamente e tramite i produttori esportatori inseriti nel campione invitandoli a compilare un questionario specifico volto a stabilire la destinazione finale delle vendite di PVC di Formosa e Westlake. Nove operatori commerciali indipendenti hanno fornito alla Commissione una risposta parziale o completa al questionario. Tali informazioni hanno riguardato solo un volume limitato di vendite nell’Unione ad opera delle parti inserite nel campione. Tuttavia le stesse parti inserite nel campione hanno ottenuto informazioni supplementari dai loro operatori commerciali indipendenti che hanno consentito alla Commissione di valutare la destinazione finale di tutti i volumi delle vendite all’esportazione di Formosa e del 98,5 % dei volumi delle vendite all’esportazione di Westlake. Nel calcolo del dumping sono state utilizzate tutte le vendite all’esportazione per le quali è stato possibile confermare l’UE come destinazione. |
3.2.2. Valore normale
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(74) |
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative. |
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(75) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori che registravano vendite rappresentative sul mercato interno. |
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(76) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno effettuate dai produttori esportatori inseriti nel campione erano rappresentative in quanto costituivano oltre il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto identico. |
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(77) |
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(78) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
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(79) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
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(80) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
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(81) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che per entrambi i produttori esportatori, fatta eccezione per due tipi di prodotto di Westlake, meno dell’80 % di tutte le loro vendite sul mercato interno era remunerativo. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative per dette vendite. Per i due tipi di prodotto del produttore esportatore per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno era remunerativo, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta. |
3.2.3. Prezzo all’esportazione
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(82) |
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure, come illustrato al considerando 73, tramite operatori commerciali indipendenti negli USA. |
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(83) |
Per le vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le vendite indirette effettuate tramite operatori commerciali indipendenti negli USA, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto in esame è stato venduto a tali operatori commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(84) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(85) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, del credito e di imballaggio, degli sconti, della movimentazione e delle attività di carico, se del caso. |
3.2.4. Margini di dumping
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(86) |
Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ogni tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(87) |
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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(88) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping delle parti inserite nel campione conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. |
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(89) |
Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 63,7 %. |
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(90) |
Al fine di determinare il metodo di calcolo per il margine di dumping residuo, ossia il margine applicabile a tutti gli altri produttori esportatori degli USA che non si sono manifestati durante l’inchiesta, la Commissione ha preso in considerazione innanzitutto il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base alle statistiche desunte da Comext. I quattro produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 76,5 % (6) delle esportazioni dagli USA verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Pertanto il livello di collaborazione in questo caso è considerato basso. Di conseguenza per tutti gli altri produttori esportatori degli Stati Uniti d’America la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello di dumping riscontrato per il produttore esportatore inserito nel campione con la media ponderata del margine di dumping più elevato in relazione al tipo di prodotto più rappresentativo. |
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(91) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
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(92) |
Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 12 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» nei termini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Tre dei produttori dell’Unione sono i denuncianti. |
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(93) |
È stato stabilito che la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta era pari a 3 842 081 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali la risposta al questionario macroeconomico, le informazioni raccolte durante le visite di verifica presso i produttori inseriti nel campione, i questionari presentati da altri produttori che hanno collaborato e le statistiche ufficiali di Eurostat. Come indicato al considerando 9, i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
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(94) |
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’esistenza di contratti in conto lavorazione e di attività a monte della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. |
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(95) |
La Commissione ha constatato che due dei tre produttori inseriti nel campione operano ai sensi di contratti in conto lavorazione. In base a ciascun contratto in conto lavorazione, l’imprenditore era un altro soggetto del gruppo competente per l’acquisto dei fattori produttivi e per la vendita del prodotto simile fabbricato, remunerando il produttore inserito nel campione mediante un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione. Di conseguenza le informazioni finanziarie di due produttori inseriti nel campione non sono state sufficienti per effettuare l’analisi del pregiudizio, in quanto i risultati finanziari sarebbero stati piuttosto stabili, rispecchiando il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione e non i risultati economici degli imprenditori. Pertanto, per questi due produttori inseriti nel campione, la Commissione ha ottenuto accesso ai documenti contabili degli imprenditori e alle informazioni sui criteri di ripartizione e ha quindi potuto verificare l’intero risultato finanziario della produzione del prodotto simile presso i siti inseriti nel campione. Ciò significa che la Commissione è stata in grado di verificare i risultati finanziari ottenuti dagli imprenditori derivanti dalla produzione di PVC presso i siti inseriti nel campione da parte dei partner del contratto in conto lavorazione. |
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(96) |
L’S-PVC è un polimero termoplastico artificiale risultante dalla polimerizzazione del cloruro di vinile. Il cloruro di vinile monomero (CVM) è la materia prima primaria ed è prodotta mediante cracking termico del dicloruro di etilene (DCE), un prodotto dalla clorurazione diretta o della ossiclorurazione dell’etilene. Uno dei produttori inseriti nel campione acquista etilene, cloro e/o DCE da fornitori terzi. Per gli altri due produttori inseriti nel campione, i rispettivi imprenditori possono anche acquistare DCE sul mercato (e lo fanno regolarmente), ma i loro gruppi hanno la capacità di produrre DCE utilizzando il cloro prodotto da un soggetto comune di cui ciascun gruppo detiene una partecipazione del 50 %. Il cloro è acquistato a un prezzo di trasferimento che è rimasto stabile durante il periodo in esame e che è incorporato in un modello di scambio accettato da diverse autorità fiscali all’interno dell’Unione quale prezzo di libera concorrenza. |
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(97) |
Westlake ha inviato alla Commissione osservazioni a favore dell’inclusione, nell’analisi del pregiudizio, del settore collegato della soda caustica. La soda caustica e il cloro sono prodotti mediante elettrolisi del sale. La soda caustica è ampiamente utilizzata nell’industria chimica come materiale fondamentale. I denuncianti hanno asserito che la soda caustica è un coprodotto della produzione di cloro e che entrambe le sostanze sono prodotte in quantità simili durante il processo cloro-soda (7), contestando il fatto che la soda caustica possa essere considerata un co-prodotto o il sottoprodotto del PVC. La Commissione ha osservato che, nella misura in cui non tutti i produttori di PVC sono impegnati nella produzione di cloro, si tratta di un indicatore molto forte del fatto che i due settori, sebbene entrambe associati al processo cloro-soda, debbano essere considerati settori distinti (8). |
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(98) |
Westlake ha sostenuto altresì che il mercato dell’S-PVC comprende tre diversi segmenti di prodotto («S-PVC di base», «extender S-PVC» e «S-PVC speciale») e che l’inchiesta non operava una distinzione adeguata degli stessi. Westlake ha asserito che i tre segmenti erano stati riconosciuti dalla Commissione in precedenza in materia di concorrenza. La Commissione ha osservato che il documento citato da Westlake indicava che quelli dell’S-PVC speciale e dell’extender S-PVC erano mercati di nicchia (9). Da parte loro, i denuncianti hanno sostenuto che l’S-PVC di base, l’S-PVC speciale e l’extender S-PVC presentano le medesime caratteristiche chimiche di base e sono meramente tipi di prodotto e che i numeri di controllo del prodotto (NCP) proposti dalla Commissione erano sufficientemente precisi da tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi o sulla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità. I denuncianti hanno inoltre asserito che Westlake non aveva fornito elementi di prova del fatto che uno o più presunti segmenti presentassero probabilità maggiori rispetto ad altri di essere interessati dalle importazioni oggetto di dumping, che non era stato fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che le differenze di prezzo non possono essere affrontate dalla struttura dell’NCP e che non vi erano elementi di prova comprovanti il fatto che i prodotti non siano intercambiabili. La Commissione ha rilevato che i produttori dell’Unione inseriti nel campione producono l’S-PVC per uso generico più comune (indicato come S-PVC di base da Westlake), che il principale determinante dell’uso dell’S-PVC era il suo valore K (10) e che il cosiddetto S-PVC di base rientrerebbe negli NCP B e C nel contesto dell’inchiesta. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che il termine «S-PVC speciale» è più una classificazione commerciale o un termine e non corrisponde a una norma industriale (in quanto un prodotto denominato «S-PVC speciale» da un produttore potrebbe essere considerato «S-PVC di base» da un altro). |
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(99) |
La Commissione ha osservato che le differenze nel processo di produzione sono minime, in quanto ciò risulta evidente dal fatto che un produttore inserito nel campione può utilizzare le stesse linee anche per produrre alcuni S-PVC speciali (11). La Commissione ha osservato che, sebbene Westlake fosse a conoscenza del fatto che i tre produttori dell’Unione inseriti nel campione non operavano nei tre segmenti presunti, non ha formulato osservazioni sul campione dell’Unione proposto. Inoltre la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova rilevante dei presunti segmenti per quanto riguarda i prezzi, i costi o la segmentazione del mercato che non fosse stato preso in considerazione dalla struttura degli NCP. L’argomentazione formulata da Westlake circa l’esistenza di tre segmenti è stata pertanto respinta. |
4.3. Consumo dell’Unione
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(100) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sui seguenti aspetti:
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(101) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(102) |
Il consumo dell’Unione del prodotto simile è stato stabilito combinando le informazioni sulle vendite nell’UE fornite dai produttori dell’Unione (come descritto al considerando 100) e i dati di Eurostat sulle importazioni. Poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende soltanto S-PVC, è stato stimato che le importazioni di S-PVC rappresentino il 96 % delle importazioni rientranti nel codice NC 3904 10 00, mentre il resto è costituito da importazioni di E-PVC. La ripartizione delle importazioni aventi il codice NC 3904 10 00 tra i due tipi di PVC è stata effettuata sulla base delle informazioni sul mercato incluse nella denuncia. |
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(103) |
Il consumo totale dell’Unione presenta una tendenza al ribasso a partire dal 2021, un anno che ha beneficiato di una forte ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19. Dal 2020 il consumo totale dell’Unione è diminuito del 18 % a causa della contrazione attuale del settore delle costruzioni nell’Unione. |
4.4. Importazioni dai paesi interessati
4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
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(104) |
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di S-PVC originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(105) |
Il margine di dumping stabilito per le importazioni dall’Egitto e dagli USA si è attestato su valori superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non è stato irrilevante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell’inchiesta le quote di mercato sono state rispettivamente pari all’1,92 % e all’8,30 %. |
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(106) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli USA e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile sono state analoghe. Più specificamente, i prodotti importati sono in concorrenza tra loro e con l’S-PVC prodotto nell’Unione, in quanto gli utilizzatori industriali hanno accesso tanto ai gruppi di vendita dei produttori dell’Unione quanto agli operatori commerciali in modo analogo ed entrambi servono categorie di acquirenti analoghe. |
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(107) |
Tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono risultati pertanto soddisfatti e le importazioni dall’Egitto e dagli USA sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(108) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base alle statistiche disponibili per prodotto così come in base alla stima del consumo per il periodo dell’inchiesta sulla base degli ultimi dati disponibili (2022). |
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(109) |
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(110) |
In termini assoluti, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di 288 405 tonnellate durante il periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni dei paesi interessati è aumentata di 9,18 punti percentuali (le importazioni nel periodo dell’inchiesta sono state otto volte superiori a quelle del 2020). Le importazioni egiziane sono aumentate di 54 750 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato dell’1,92 %. Le importazioni statunitensi sono aumentate di 233 653 tonnellate durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato dell’8,30 %. Le importazioni dai paesi interessati hanno raggiunto una quota di mercato del 10,22 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.4.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi/contrazione dei prezzi
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(111) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stata stabilita sulla base dei prezzi cif ottenuti dai produttori esportatori inseriti nel campione (cfr. considerando 69 e 87). |
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(112) |
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)
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(113) |
Il prezzo medio delle importazioni egiziane è aumentato nettamente nel 2021, raggiungendo il valore di 1 449 EUR/tonnellata (da 668 EUR/tonnellata nel 2020), per poi diminuire leggermente a 1 353 EUR/tonnellata nel 2022 e a 926 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio delle importazioni statunitensi ha seguito un andamento analogo con un netto aumento nel 2021, raggiungendo il valore di 1 525 EUR/tonnellata (da 821 EUR/tonnellata nel 2020), per poi scendere gradualmente a 1 405 EUR/tonnellata nel 2022 e a 903 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. |
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(114) |
Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è aumentato del 14 %. Nel 2020 e nel 2021 i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono stati superiori ai prezzi di vendita praticati nell’Unione dai produttori inseriti nel campione (rispettivamente del 16 % e del 27 %), come indicato nelle tabelle 3 e 7. Nel 2022 e durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione sono stati tuttavia inferiori dell’11 % e del 20 % circa rispetto ai prezzi dell’Unione. |
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(115) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(116) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato ipotetico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale dato mostrava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 25 % e il 35 % per i produttori egiziani, un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 30 % e il 35 % per i produttori statunitensi e un undercutting medio ponderato cumulativo compreso tra il 27 % e il 33 % per i produttori inseriti nel campione degli USA e dell’Egitto combinati. |
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(117) |
In ogni caso, indipendentemente dalle risultanze concernenti l’undercutting, la Commissione ha rilevato che anche le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una contrazione significativa dei prezzi (come dimostrano i margini di underselling) durante il periodo dell’inchiesta, quando l’industria dell’Unione ha venduto a un prezzo inferiore al suo costo di produzione. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
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(118) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(119) |
Come indicato al considerando 9, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
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(120) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nel questionario macroeconomico presentato dai denuncianti, che la Commissione ha aggiornato con le informazioni fornite da altri produttori, le informazioni ottenute durante le visite di verifica e i dati Eurostat. I dati per il resto dei produttori dell’Unione sono stati stimati sulla base delle informazioni sul mercato e di altre statistiche di Eurostat suddivise per informazioni sui prodotti, come indicato al considerando 100. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(121) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(122) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
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(123) |
La produzione totale dell’UE è stimata sulla base dei dati Eurostat per il prodotto simile (codice Prodcom 2016.30.10). Le statistiche Prodcom sono pubblicate annualmente da Eurostat e l’ultimo dato disponibile riguarda il 2022. La produzione dell’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta è stata stabilita sommando la produzione di tutti i siti nell’Unione dei denuncianti e di altri produttori che hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione e ipotizzando la stessa ponderazione relativa di quella osservata nel 2022 per il resto. |
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(124) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(125) |
La produzione del prodotto simile nell’Unione presenta una tendenza al ribasso influenzata dall’impatto economico dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, che hanno inciso in modo significativo sul settore delle costruzioni, che è l’acquirente principale del prodotto simile. |
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(126) |
La capacità produttiva è rimasta relativamente stabile. Gli aumenti della capacità nell’industria chimica richiedono molto tempo per la pianificazione e l’esecuzione in ragione di preoccupazioni ambientali e in materia di sicurezza. L’aumento rilevato nel 2022 è in gran parte spiegato da un produttore inserito nel campione e deriva da una riorganizzazione nel contesto della ricerca di un’efficienza maggiore. Un sito di produzione è stato chiuso nell’Unione prima del 2020 e una delle tre linee di produzione chiuse è stata trasferita a un sito rimanente. A causa dei divari temporali tra la chiusura del sito e l’installazione della nuova linea, la tendenza mostra un aumento della capacità, mentre nel lungo periodo il produttore inserito nel campione ha di fatto ridotto la propria capacità. |
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(127) |
L’utilizzo degli impianti è rimasto stabile nel 2020 e nel 2021 e ha registrato una tendenza al ribasso a partire dal 2022. Il tasso di utilizzo degli impianti del 69 % è basso per i processi chimici, in quanto qualsiasi utilizzo pari a circa il 50 % per linea comporta rischi significativi in termini di deterioramento degli attivi e di sicurezza. Le linee di produzione non sono progettate, nell’Unione o nei paesi interessati, per avere fluttuazioni dei loro flussi di produzione e i produttori incontrano ostacoli nel chiudere e riavviare una linea per soddisfare la domanda. La Commissione ha ricevuto stime secondo le quali la chiusura di una linea per meno di sei mesi non sarebbe probabilmente economicamente conveniente e l’esperienza acquisita durante la pandemia di COVID-19 dimostra che non è stato possibile chiudere le linee per la produzione chimica nemmeno quando la domanda del prodotto in esame era esigua. |
4.5.2.2.
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(128) |
Le vendite dell’industria dell’Unione sono state stabilite utilizzando un metodo analogo a quello applicato per i dati sulla produzione. Le vendite durante il periodo dell’inchiesta sono stimate considerando i dati noti comunicati dai denuncianti e da altri produttori che hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione, così come la rappresentatività di tale sottogruppo in termini di produzione. Questo approccio presenta il vantaggio di seguire il medesimo principio, ma omette l’impatto di eventuali variazioni dei volumi delle scorte. Dato che l’industria dell’Unione presenta livelli relativamente bassi di scorte (circa 2-3 settimane), la Commissione ha ritenuto che quella considerata sia un’ipotesi ragionevole. |
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(129) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
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(130) |
Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ha subito variazioni significative durante il periodo in esame in ragione degli effetti successivi della pandemia, della forte ripresa economica e dell’emergere di una crisi energetica nel 2022. In tale contesto, l’analisi della quota di mercato dell’industria dell’Unione fornisce uno sviluppo più chiaro. L’andamento complessivamente negativo della quota di mercato è chiaramente visibile nel 2022, quando l’industria dell’Unione ha subito una significativa perdita di quota di mercato che ha duplicato quella registrata nell’anno precedente (l’indice è sceso di due punti nel 2021 e di quattro punti nel 2022) e si è aggravato durante il periodo dell’inchiesta (l’indice è diminuito di sei punti). Complessivamente la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 12 % nel periodo in esame. |
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(131) |
La perdita di quota di mercato in un mercato debole ha aggravato l’impatto delle importazioni del prodotto simile provenienti dai paesi interessati, che, come descritto al considerando 110, hanno guadagnato quote di mercato. |
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(132) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli utilizzatori e dai produttori esportatori secondo le quali la perdita di quota di mercato da parte dell’industria dell’Unione era un’indicazione della sua perdita di competitività e dell’attenzione insufficiente prestata alle esigenze degli acquirenti. La Commissione ha constatato che le importazioni da paesi diversi da quelli interessati non hanno registrato il medesimo aumento della quota di mercato, il che sembra indicare che la perdita di competitività avrebbe potuto essere solo nei confronti dei produttori del prodotto simile situati nei paesi interessati e che la sua inchiesta ha esaminato se derivasse da pratiche commerciali sleali. Per quanto concerne le esigenze degli acquirenti, la Commissione ha rilevato che gli utilizzatori si sono avvalsi di acquisti del prodotto simile provenienti tanto dai produttori dell’Unione quanto dai paesi interessati, il che costituisce una forte indicazione del fatto che l’industria dell’Unione continua a servire i propri acquirenti in modo simile e comparabile. |
4.5.2.3.
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(133) |
Il consumo dell’Unione è diminuito del 18 % circa nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 28 %. Tuttavia il consumo è stato molto volatile, registrando un notevole aumento nel 2021, a seguito della forte ripresa economica successiva alla pandemia nell’Unione, pari all’11 % in volumi, e una modesta riduzione rispetto al 2020 nel 2022, quando la situazione è tornata a un comportamento economico più abituale da parte degli utilizzatori e dei consumatori e il consumo è stato inferiore del 13 % rispetto al 2020. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato, contrariamente alla quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati, che sono aumentate dell’885 % durante il periodo in esame, raggiungendo il 10,22 % nel periodo dell’inchiesta (rispetto all’1,04 % del 2020). |
4.5.2.4.
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(134) |
Il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione è stato stabilito utilizzando un metodo analogo a quello applicato per i dati sulla produzione e sulle vendite. I dati sull’occupazione e sulla produttività sono stati stabiliti sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti, delle risposte di altri produttori dell’Unione e di stime basate su dati Eurostat. |
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(135) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
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(136) |
Il numero di dipendenti è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame (- 3 %). Ciò è coerente con una capacità produttiva stabile, in quanto il numero di dipendenti necessari al funzionamento degli impianti non fluttua in linea con il tasso di utilizzo degli impianti. Analogamente gli impianti sono progettati per funzionare a tempo pieno con un’organizzazione del lavoro a turni e i produttori non dispongono della flessibilità di operare meno giorni la settimana per adeguare la produzione alla domanda. |
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(137) |
La produttività per dipendente ha assunto un segno negativo nel 2022, che si è ulteriormente aggravato durante il periodo dell’inchiesta. In un contesto di rigidità in termini di numero di dipendenti, i bassi livelli delle vendite e quindi della produzione si sono tradotti in un contesto di bassa produttività. Nel complesso la produttività in tonnellate per dipendente è diminuita del 20 %. |
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(138) |
Come è comune nell’industria chimica, la produttività per dipendente è meglio dimostrata dai quantitativi prodotti per dipendente. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore avente sede negli Stati Uniti, secondo le quali la produttività dovrebbe essere indicata come valore per dipendente. La Commissione osserva che il rapporto proposto è insolito in un contesto di volatilità dei prezzi creato dalla concatenazione della pandemia di COVID-19, della forte ripresa e della crisi energetica. Il rapporto proposto fornirebbe una misura della produttività che nasconderebbe la realtà mescolando volumi e prezzi e ostacolerebbe l’analisi volta a constatare l’esistenza di un pregiudizio ai danni dei produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale proposta. |
4.5.2.5.
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(139) |
Tutti i margini di dumping sono stati notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. |
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(140) |
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
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(141) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione
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(142) |
Il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione è stato decisamente volatile durante il periodo in esame. La forte ripresa successiva alla pandemia, nel 2021, ha comportato un aumento dei prezzi superiore al notevole aumento dei costi. La situazione non è durata a lungo, dato che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha contribuito a una crisi energetica nell’Unione e a un conseguente marcato aumento dei costi, ampiamente assorbito da un aumento dei prezzi di vendita. Sebbene la situazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione fosse ancora finanziariamente sana, con prezzi di vendita che coprivano l’intero costo di produzione, la situazione si è rapidamente deteriorata alla fine del 2022, quando i produttori inseriti nel campione avevano già difficoltà a far assorbire tutti i costi dai prezzi di vendita. Durante il periodo dell’inchiesta il costo di produzione si è adeguato una volta che la crisi energetica si è attenuata, ma il prezzo di vendita è diminuito persino di più, come indicato nella tabella 7 (nel periodo dell’inchiesta il costo di produzione è diminuito del 14 %, ma il prezzo medio di vendita è ulteriormente diminuito del 28 %). Di conseguenza i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno operato in perdita durante il periodo dell’inchiesta, una circostanza questa che è indice dell’entità dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sul potere di fissazione dei prezzi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, i quali si sono adeguati ai prezzi in essere su un mercato influenzato da grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli USA. |
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(143) |
Nel complesso, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono aumentati del 64 % e i costi di produzione del 72 %. |
4.5.3.2.
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(144) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
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(145) |
Dalla tabella che precede emerge che il costo medio del lavoro è stato relativamente stabile durante il periodo in esame. I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno spiegato che il costo del lavoro è rigido e che essi non hanno il controllo sulla maggior parte del loro costo del lavoro in quanto questo è stabilito per legge, da contratti di lavoro o di altro tipo. Ad esempio l’indicizzazione delle retribuzioni è obbligatoria ai sensi del diritto belga e i datori di lavoro non hanno la facoltà di indicizzare o meno le retribuzioni o di definire le tempistiche di tale indicizzazione. Inoltre, per quanto concerne il livello relativamente elevato di tale costo, la Commissione ha rilevato che l’industria chimica è intrinsecamente pericolosa, soggetta a cicli di lavoro a turni e a un’organizzazione del lavoro impegnativa, tutti fattori che contribuiscono a un costo del lavoro relativamente elevato. |
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(146) |
La Commissione non ritiene che il limitato aumento osservato del costo medio del lavoro per dipendente metta in discussione il presunto pregiudizio indicato nella denuncia. |
4.5.3.3.
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(147) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
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(148) |
Le vendite del prodotto simile presentano alcuni effetti stagionali comuni nel settore delle costruzioni, l’utilizzatore principale di tale prodotto. Le vendite nel mese di dicembre sono in genere relativamente esigue e i produttori solitamente danno la priorità alla manutenzione durante questo mese. A causa dell’effetto stagionale nel mese di dicembre, il confronto tra il livello delle scorte alla fine del periodo dell’inchiesta nel settembre 2023 e le scorte finali a dicembre dei tre anni precedenti non è pertinente. L’andamento delle scorte finali a fine esercizio dal 2020 al 2022 ha fatto registrare un aumento del 30 % in due anni. |
4.5.3.4.
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(149) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(150) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività durante i primi due anni del periodo in esame è influenzata dalle circostanze economiche create dall’emergere della pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020 e da una successiva ripresa non ordinaria a seguito della diffusione dei vaccini nell’Unione e dallo stimolo di bilancio. La Commissione ritiene che i livelli di redditività ottenuti nel 2020 e nel 2021 siano influenzati da tale contesto economico generale. La redditività ottenuta nel 2022 è stata inoltre influenzata da una crisi energetica emersa dopo l’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tuttavia nel 2022 i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a trasferire l’aumento dei costi sugli utilizzatori dell’Unione, dato che il prezzo medio di vendita rilevato dell’industria dell’UE è aumentato di 390 EUR/tonnellata, un importo persino superiore all’aumento dei costi pari a 387 EUR/tonnellata. Di conseguenza il profitto nel 2021 e nel 2022 in EUR/tonnellata è stato relativamente stabile (rispettivamente pari a 209 EUR e 212 EUR per tonnellata). I produttori inseriti nel campione hanno registrato una tendenza al ribasso nel 2022 e hanno iniziato registrare perdite (- 2,6 %) nel periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 142, l’impatto dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping ha fatto sì che i produttori dell’Unione abbiano perso potere sulla fissazione dei prezzi del prodotto, una circostanza questa che è stata influenzata dalla disponibilità di S-PVC proveniente dai paesi interessati a prezzi molto bassi, il che ha determinato una situazione di contrazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta. |
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(151) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto mostra una tendenza al ribasso a partire dal 2021 e un significativo punto di rottura durante il periodo dell’inchiesta, quando il flusso di cassa è diventato negativo per la prima volta durante il periodo in esame. I produttori inseriti nel campione hanno ritardato alcuni investimenti o posposto alcuni interventi di manutenzione non essenziali durante il periodo dell’inchiesta, ma tali misure non sono state sufficienti a evitare un flusso di cassa negativo. |
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(152) |
Gli investimenti sono stati relativamente stabili nel 2020 e nel 2021 e hanno registrato una rottura al rialzo nel 2022. Vi sono diversi motivi per cui gli investimenti sono aumentati a partire dal 2022. Gli investimenti del 2022 non sono stati innescati da alcuna espansione della capacità, quanto piuttosto dalla necessità di ridurre l’impronta di carbonio e di rispettare altre normative in materia di ambiente e sicurezza, nonché da un effetto di recupero, dal momento che i produttori inseriti nel campione hanno incontrato ostacoli nell’attuazione degli investimenti pianificati nel 2020 a causa della pandemia e nel 2021 a causa della domanda, seguita a una forte ripresa economica, che ha messo a dura prova le operazioni. I tre produttori inseriti nel campione operano da siti preesistenti che sono stati progettati in un’epoca di normative meno rigorose e che richiedono investimenti significativi per stare al passo con le nuove norme in materia di ambiente e sicurezza. Inoltre gli investimenti in impianti chimici operativi richiedono una lunga pianificazione, in quanto gli investimenti osservati a partire dal 2022 sono stati in gran parte investimenti pianificati prima del 2020. Infine il livello degli investimenti non può essere adeguato ai livelli di produzione effettivi anziché a quelli teorici. I produttori inseriti nel campione dispongono di un’influenza limitata nell’allineare gli investimenti ai tassi effettivi di utilizzo degli impianti. |
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(153) |
L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato ha registrato un andamento negativo a partire dal 2021 e mostra un rendimento significativo, pari al - 26 %, nel periodo dell’inchiesta. I produttori inseriti nel campione, come qualsiasi produttore del prodotto simile, necessitano di ingenti investimenti per operare. I produttori inseriti nel campione dispongono di siti preesistenti e gli impianti iniziali sono stati completamente ammortizzati, ma aggiungono regolarmente nuovi attivi in considerazione dei costi di manutenzione e di rotazione in aggiunta a investimenti puramente nuovi. I produttori inseriti nel campione dispongono di una flessibilità limitata per operare con un livello inferiore di attivi. |
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(154) |
La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitale nell’attuale contesto economico è dubbia in considerazione della bassa redditività e dell’incertezza normativa. Tuttavia tale capacità sarebbe in ogni caso ipotetica, in quanto i produttori inseriti nel campione fanno parte di gruppi più grandi e dipendono maggiormente da fonti interne piuttosto che da quelle esterne. La Commissione ha pertanto esaminato la possibilità di attrarre risorse dai loro gruppi. Tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno confermato difficoltà analoghe a beneficiare della riassegnazione delle risorse a livello di gruppo. I tre produttori hanno spiegato i diversi impatti di tale tendenza, ad esempio il dare priorità ad investimenti in altre regioni del mondo, la mancata gestione delle strozzature nel processo di produzione, tagli di bilancio straordinari in corso e altri aspetti. La Commissione ritiene che questa situazione possa essere associata anche ad altri fattori, ma ha osservato che le presunte importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno contribuito a tale contesto negativo per gli investimenti e hanno accresciuto l’incertezza sulle prospettive future dell’industria. |
4.5.4. Conclusione relativa al pregiudizio
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(155) |
Durante il periodo in esame i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo: il volume di produzione dell’Unione è diminuito del 22 %, l’utilizzo degli impianti del 24 %, il volume delle vendite dell’Unione del 28 % e la produttività del 20 %. |
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(156) |
Un quadro analogo può essere tracciato per quanto riguarda gli indicatori microeconomici: la redditività delle vendite nell’Unione è stata positiva dal 2020 al 2022, ma l’industria ha iniziato a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta. Analogamente il flusso di cassa positivo dal 2020 al 2022 è diventato negativo nel periodo dell’inchiesta. Le scorte finali a fine anno in percentuale rispetto alla produzione sono aumentate dal 2020 al 2022, quando l’impatto delle elevate importazioni dai paesi interessati era già evidente. |
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(157) |
I volumi delle importazioni degli esportatori egiziani e statunitensi si sono moltiplicati otto volte nel corso del periodo in esame. In un contesto di calo del consumo annuo di 729 110 tonnellate nel periodo in esame, le importazioni annue dai paesi interessati sono aumentate di 288 405 tonnellate, il che ha fatto sì che gli esportatori egiziani e statunitensi abbiano aumentato la loro quota di mercato congiunta che è passata dall’1 % nel 2020 al 10 % nel periodo dell’inchiesta, in quanto i loro prezzi sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione a partire dal 2022 e in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo dell’inchiesta il margine di undercutting è stato in media pari al 31,7 % per le importazioni dagli USA e pari al 28,9 % per le importazioni dall’Egitto, come illustrato nella sezione 4.4.3. |
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(158) |
Anche le importazioni a basso prezzo egiziane e statunitensi oggetto di dumping hanno causato una significativa contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di vendere a prezzi che avrebbero coperto i suoi costi di produzione ed ha iniziato a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta. |
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(159) |
Mentre gli investimenti netti sono aumentati del 119 %, l’utile sul capitale investito è diventato negativo durante il periodo in esame, passando dal 10,1 % nel 2020 al - 26,1 % nel periodo dell’inchiesta. È risultato negativo anche il flusso di cassa, il che ha inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Anche se il numero di dipendenti è diminuito durante il medesimo periodo del 3 %, la produttività è diminuita del 20 %, con un conseguente aumento del costo del lavoro per tonnellata di PVC. |
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(160) |
Come illustrato sopra, nel periodo in esame indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono deteriorati notevolmente. Questa situazione ha avuto effetti negativi sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitale, ostacolandone la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza. |
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(161) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(162) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono: contrazione economica e debole dinamica del mercato, impatto di eventi di forza maggiore e vendite all’esportazione non redditizie. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(163) |
I quantitativi importati dai paesi interessati durante il periodo in esame sono aumentati di otto volte, passando da 40 989 tonnellate nel 2020 a 329 904 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. Tale marcato aumento, come spiegato al considerando 157, ha coinciso con un mercato interno relativamente debole che aveva difficoltà ad assorbire le importazioni oggetto di dumping. |
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(164) |
Di conseguenza nel periodo in esame la quota di mercato congiunta dei paesi interessati è aumentata passando dall’1 % al 10 %. Nel frattempo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita continuamente, passando dal 91 % per il 2020 all’80 % per il periodo dell’inchiesta. |
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(165) |
Mentre il 2020 ha risentito della pandemia di COVID-19 e il 2021 è stato influenzato da una forte ripresa economica, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono diventati più evidenti a partire dal 2022, quando le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 161 % e la loro quota di mercato è aumentata del 220 % rispetto al 2021. |
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(166) |
Nel 2022, anno in cui le importazioni dai paesi interessati sono aumentate, sono stati registrati prezzi decisamente inferiori al prezzo medio di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. |
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(167) |
L’aumento dei quantitativi importati dai paesi interessati, unito ai relativi bassi prezzi medi di vendita, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. |
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(168) |
L’impatto dell’aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è stato pienamente visibile durante il periodo dell’inchiesta, quando la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i propri prezzi di vendita in modo da trasferire agli acquirenti l’aumento del costo delle materie prime (in particolare i costi dell’energia), poiché ha dovuto affrontare la concorrenza sleale delle importazioni del prodotto in esame. La strategia adottata dall’industria dell’Unione ha previsto un’attenuazione delle perdite in termini di volumi di produzione e di quota di mercato riducendo i prezzi a scapito della sua redditività. In effetti, da una situazione in cui era redditizia negli anni precedenti, l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite (- 3 %) nel periodo dell’inchiesta. Pertanto le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e hanno quindi determinato una contrazione dei prezzi. |
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(169) |
Inoltre anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono diventati negativi. Nel periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato un flusso di cassa negativo di 14 milioni di EUR e un utile sul capitale investito pari a - 26,1 %. |
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(170) |
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(171) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da paesi terzi
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(172) |
Durante il periodo in esame, gli unici altri paesi terzi dai quali sono stati importati volumi significativi di PVC nell’Unione sono stati il Messico, la Norvegia, la Corea del Sud e il Regno Unito. |
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(173) |
Nel complesso, nel periodo dell’inchiesta, tutti i paesi terzi, fatta eccezione per i paesi interessati, hanno presentato un volume stabile con una quota di mercato compresa tra l’8 % e il 10 % nel periodo in esame. Inoltre i loro prezzi sono maggiormente allineati a quelli praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, con un prezzo medio all’importazione per il 2022 pari a 1 551 EUR/tonnellata, un valore praticamente identico a quello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione pari a 1 566 EUR/tonnellata. Nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio all’importazione di 1 029 EUR/tonnellata è inferiore al prezzo per tonnellata per i produttori dell’Unione inseriti nel campione (1 134 EUR). Tuttavia i volumi importati nell’Unione sono diminuiti del 6 % nel periodo dell’inchiesta, il che indica che gli importatori stavano cercando di preservare la quota di mercato in un mercato in contrazione anziché espanderla. |
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(174) |
La Commissione rileva che non si è registrato alcun aumento delle importazioni e che la quota di mercato dei paesi terzi diversi dai paesi interessati è rimasta relativamente stabile. I principali cambiamenti rilevati sono stati un rimescolamento dell’origine di tali altre importazioni, con alcuni paesi che hanno ridotto le loro esportazioni nell’Unione per motivi strutturali o strategici quali la Norvegia, la Russia e il Regno Unito, mentre altri, come la Corea del Sud, hanno occupato lo spazio lasciato. |
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(175) |
Alla luce di quanto precede e in considerazione degli ingenti volumi delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati rispetto a quelli provenienti da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(176) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
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(177) |
Le esportazioni dei produttori dell’Unione nel 2020 si sono attestate al livello più elevato del periodo in esame, con 1 494 288 tonnellate, e sono diminuite del 18 % nel 2021. Nel 2022 le esportazioni hanno continuato a diminuire, ma a un ritmo inferiore, per poi rimanere relativamente stabili nel periodo dell’inchiesta. |
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(178) |
Anche il prezzo medio all’esportazione dei produttori dell’Unione è stato decisamente volatile, con un forte aumento nel 2021, un aumento limitato nel 2022 e infine un improvviso calo del prezzo all’esportazione nel periodo dell’inchiesta. Di conseguenza nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha esportato a prezzi che la Commissione ha ritenuto inferiori al costo di produzione stimato. |
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(179) |
A seguito delle argomentazioni formulate da Westlake, Oxy Vinyls, LP e TCI Sanmar, la Commissione ha esaminato l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione confrontando il divario di prezzo tra quello all’esportazione e il prezzo da loro praticato sul mercato interno (entrambi in relazione ad acquirenti indipendenti). |
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(180) |
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione disponeva di capacità inutilizzata ed esportava S-PVC, ma non vi è stato un riorientamento delle vendite dall’Unione verso mercati di esportazione. A tale proposito, durante il periodo dell’inchiesta il prezzo medio all’esportazione dei produttori inseriti nel campione è stato leggermente superiore al prezzo medio all’esportazione nell’Unione praticato dai paesi interessati, il che indica un certo grado di competitività. Inoltre i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno esportato a prezzi inferiori al costo totale di fabbricazione (a causa dei costi fissi) ma superiori al costo variabile (principalmente energia e materie prime). Il mantenimento delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta ha quindi contribuito al margine complessivo e ha aiutato i produttori dell’Unione a mantenere la sicurezza e il buon funzionamento delle linee producendo al di sopra del livello tecnico minimo. |
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(181) |
La Commissione ha rilevato che i produttori dei paesi interessati si avvalgono normalmente di operatori commerciali per vendere il loro prodotto su mercati esteri. Gli stessi operatori commerciali che vendono S-PVC oggetto di dumping nell’Unione sono attivi nei maggiori mercati di esportazione dell’Unione. A questo proposito, gli operatori commerciali che vendono PVC oggetto di dumping nell’Unione sono attivi anche nei mercati tradizionali di esportazione dell’Unione, il che spiega anche le sfide che l’industria dell’Unione ha dovuto affrontare a partire dal 2022 per conservare i mercati di esportazione. |
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(182) |
Le esportazioni dell’Unione verso il Regno Unito sono diminuite di 106 528 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (dal 2022), registrando quindi una riduzione del 37 %. Dal confronto tra il periodo dell’inchiesta e il precedente periodo di 12 mesi emerge una riduzione di 120 668 tonnellate, pari al 40 %. L’8 gennaio 2024 il Regno Unito ha annunciato l’apertura di un’inchiesta antidumping sull’S-PVC originario degli USA, il che costituisce una forte indicazione di pratiche commerciali sleali nel secondo mercato più ampio delle esportazioni dell’Unione. Le esportazioni verso la Svizzera sono diminuite di 10 027 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (dal 2022), registrando quindi una riduzione del 22 % (dal confronto tra il periodo dell’inchiesta e il precedente periodo di 12 mesi si evince una riduzione di 17 460 tonnellate, ossia del 33 %). La Commissione ha inoltre constatato che gli operatori commerciali hanno esportato S-PVC prodotto dagli Stati Uniti in Svizzera a un prezzo inferiore al valore normale. |
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(183) |
Nonostante l’impatto della concorrenza sugli stessi mercati con importazioni oggetto di dumping, la Commissione non ritiene che l’andamento dei mercati delle esportazioni abbia avuto un impatto isolato di per sé in grado di attenuare il nesso di causalità tra le pratiche di dumping dei paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha riscontrato che le esportazioni espresse come percentuale delle vendite sul mercato interno sono state simili nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta attestandosi intorno al 42 %-43 %. Anche le esportazioni in percentuale della produzione dell’Unione sono state molto simili nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, attestandosi a circa il 30 %. |
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(184) |
La Commissione conclude che il calo delle esportazioni ha avuto un effetto sui risultati dei produttori dell’Unione che, tuttavia, non può essere isolato dalla fissazione aggressiva dei prezzi praticati a paesi terzi fissati dagli operatori commerciali che lavorano con i produttori dei paesi interessati. I produttori dell’Unione hanno ridotto le loro esportazioni nel periodo in esame, sebbene la diminuzione principale si sia verificata nel 2021, ben prima del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non può essere spiegato soltanto in termini di volumi, ma va spiegato anche in ragione dei prezzi. Tale pressione sui prezzi all’esportazione non può essere isolata dalle esportazioni oggetto di dumping originarie dell’Egitto e degli Stati Uniti, anch’esse concorrenti su tali mercati. |
5.2.3. Sovraccapacità nell’industria del PVC
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(185) |
Il PVC è un’industria ciclica come riconosciuto dai denuncianti, dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dagli esportatori egiziani e statunitensi nelle loro osservazioni e nei loro commenti. L’industria mondiale del PVC presenta una notevole sovraccapacità in quanto la sua capacità ha superato sistematicamente la domanda mondiale negli ultimi anni sulla base delle stime fornite dai denuncianti e delle informazioni sul mercato. |
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(186) |
Tale sovraccapacità è strutturale e si spiega con le difficoltà di aumentare la capacità per far fronte all’aumento della domanda. L’industria è pertanto pronta ad assorbire i picchi della domanda nel corso del ciclo economico in una prospettiva a lungo termine. |
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(187) |
Nel periodo in esame l’industria dell’Unione del PVC non ha aumentato la propria capacità, fatta eccezione per un’espansione limitata da parte di un produttore dell’Unione che ha attivato una linea di produzione trasferita da un sito con tre linee che aveva chiuso prima del periodo in esame. La Commissione ha concluso che tale apparente aumento della capacità si spiega pertanto con un impatto di natura temporale, in quanto la chiusura è stata eseguita prima del periodo in esame. La Commissione ha concluso che tale produttore dell’Unione aveva dimostrato la logica di tale decisione volta a garantire una maggiore efficienza riducendo il numero di siti di produzione, adeguando al ribasso la sua capacità complessiva e ottimizzando le sue operazioni. |
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(188) |
Il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione nel 2020 e nel 2021 è stato superiore al 90 % ed è stato solo quando le importazioni oggetto di dumping hanno registrato un’impennata che il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 74 % nel 2022 e al 69 % nel periodo dell’inchiesta. |
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(189) |
La Commissione ha concluso che la possibile sovraccapacità strutturale dell’industria del PVC, a livello mondiale e nell’Unione, può incidere sulle dinamiche del mercato e sottolineare la logica delle esportazioni oggetto di dumping, ma non ritiene che si tratti di un fattore che interrompe o attenua il nesso di causalità. Ciò è dovuto al fatto che, durante il periodo in esame, i produttori dell’Unione non hanno aumentato in misura significativa la loro capacità. Certamente la sovraccapacità sembra essere la norma nell’industria chimica e l’industria del PVC dell’Unione non si discosta dalle dinamiche esistenti in altri mercati, compresi quelli dei paesi interessati. Inoltre il livello relativamente elevato di sovraccapacità dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta è stato il risultato diretto dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping e della temporanea contrazione economica che viene considerata separatamente. |
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(190) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’attuale livello relativamente elevato di sovraccapacità dell’industria dell’Unione sia stato il risultato delle recenti circostanze di mercato e delle importazioni oggetto di dumping e pertanto non costituisca, di per sé, un aspetto in grado di attenuare il nesso di causalità. Le recenti circostanze di mercato sono state esaminate separatamente. |
5.2.4. Crisi energetica nell’Unione
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(191) |
Numerose parti interessate hanno asserito che l’industria dell’Unione aveva sofferto a causa dei prezzi elevati dell’energia che hanno eroso la competitività dell’industria dell’Unione. In base a tali osservazioni, sembra esservi una correlazione tra i costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia in Europa e i risultati dei produttori dell’Unione, ed è stato sostenuto che altri paesi hanno evitato tali circostanze, in quanto queste ultime sono state dovute a conflitti nelle immediate vicinanze dell’Unione. |
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(192) |
I denuncianti hanno riconosciuto che nel periodo compreso tra la metà del 2021 e la fine del 2022 l’Europa ha attraversato una grave crisi energetica, ma hanno ribadito che tale crisi non attenua né interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dell’Egitto e degli USA e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. I denuncianti hanno affermato che la crisi energetica si è conclusa alla fine del 2022 e che il fatto che, nonostante il significativo calo dei prezzi dell’energia, la situazione dell’industria dell’Unione non sia migliorata da allora costituisce un forte indizio del fatto che la crisi energetica non ha avuto un effetto significativo sul pregiudizio. |
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(193) |
La Commissione ha osservato che, quando i prezzi dell’energia erano ai livelli più elevati, nel 2021 e nel 2022, i produttori dell’Unione inseriti nel campione stavano ottenendo i maggiori profitti nel periodo in esame. Inoltre il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è divenuto evidente quando la crisi energetica si era già attenuata e i prezzi dell’energia erano diminuiti. In realtà, prima che le importazioni a basso prezzo provenienti dai paesi interessati aumentassero nel periodo dell’inchiesta (triplicando i quantitativi dei dodici mesi precedenti), l’industria era ancora in grado di trasferire l’aumento dei costi dell’energia sui suoi prezzi. Ciò non è stato più possibile quando l’impennata delle importazioni a basso prezzo ha provocato una contrazione dei prezzi. |
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(194) |
La Commissione ha pertanto concluso che la crisi energetica subita nell’Unione non spiegava l’andamento rilevato nel periodo dell’inchiesta e pertanto non interrompe o attenua il nesso di causalità. |
5.2.5. Contrazione economica, dinamiche di mercato
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(195) |
La domanda sul mercato dell’Unione nel periodo in esame ha raggiunto il livello più elevato nel 2021 e ha subito una correzione subito dopo, con un calo della domanda del 18 % nel 2022. Rispetto al 2020, nel 2022 la domanda è stata inferiore dell’8 %. |
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(196) |
La domanda ha continuato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta, quando la domanda stimata ha raggiunto 3 223 316 tonnellate, ossia il 18 % in meno rispetto alla domanda nel 2020. |
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(197) |
La causa principale della debole domanda di PVC nell’Unione non è stata né il suo prezzo né l’esistenza di prodotti alternativi. La domanda relativamente bassa si spiega invece con la combinazione dell’inflazione elevata e degli elevati costi di assunzione di prestiti che hanno inciso sull’economia in generale e hanno limitato la domanda del settore delle costruzioni, ossia il principale mercato del PVC. Tale circostanza è stata riconosciuta dai denuncianti, ma anche dagli esportatori dei paesi interessati. |
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(198) |
L’impatto dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse è stato trasmesso a monte all’industria del PVC con un certo ritardo in ragione dei lunghi tempi di realizzazione tradizionalmente associati al settore delle costruzioni. Ciò significa che è stato necessario il medesimo lasso di tempo prima che gli effetti dell’aumento dei costi di finanziamento e dei costi di costruzione si riflettessero nei volumi della produzione del settore delle costruzioni, ancor più nella produzione di materiali da costruzione, quali la fabbricazione di tubi, porte e finestre in PVC. La ciclicità del settore delle costruzioni è ampiamente nota ed è improbabile che l’attuale bassa domanda perduri una volta che l’inflazione e i tassi di interesse diminuiranno e la domanda di beni di investimento aumenterà. |
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(199) |
Westlake ha sostenuto che tale bassa domanda rispecchiava un cambiamento dei consumi. La Commissione ha ritenuto che si tratti di una mera speculazione, in quanto non vi sono elementi di prova del fatto che la bassa domanda sia derivata da uno spostamento dei consumi e che non si tratti di un impatto temporaneo degli elevati tassi di interesse e dell’inflazione. Al contrario, le politiche connesse al Green Deal europeo a sostegno della ristrutturazione energetica degli edifici esistenti, come la revisione delle direttive sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica, aumenteranno la domanda di finestre e porte fabbricate in PVC, in quanto il PVC è un isolante naturale. |
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(200) |
La Commissione ha pertanto concluso che la contrazione economica e la corrispondente bassa domanda di mercato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta hanno avuto un impatto limitato che non interrompe né attenua il nesso di causalità. |
5.2.6. Forza maggiore
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(201) |
La Commissione aveva ricevuto osservazioni da alcune parti interessate in merito all’effetto di eventi di forza maggiore sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
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(202) |
La Commissione ha chiesto informazioni in merito a tutti gli eventi di forza maggiore dichiarati durante il periodo in esame dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ed ha esaminato la responsabilità e le azioni intraprese dai produttori. |
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(203) |
La Commissione ha constatato che la maggior parte degli eventi di forza maggiore si è svolta all’inizio del periodo in esame, ossia nel 2020 e nel 2021, e pertanto non può spiegare il pregiudizio dimostrato nel periodo dell’inchiesta dopo l’impennata delle importazioni oggetto di dumping a partire dalla seconda metà del 2022. A tale proposito la Commissione non ha riscontrato argomentazioni a sostegno del fatto che, in assenza del numero relativamente elevato di eventi di forza maggiore registrato nel 2020 e nel 2021, l’industria si troverebbe in una posizione migliore durante il periodo dell’inchiesta. L’industria dell’Unione ha subito il pregiudizio soltanto quando i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono state notevolmente inferiori a quelli dell’Unione a partire dalla metà del 2022. |
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(204) |
La Commissione ha inoltre riscontrato elementi di prova attestanti il fatto che la dichiarazione di eventi di forza maggiore non è stata coordinata in modo sistematico, come sostenuto dalle parti interessate. Ad esempio, nell’anno in cui un produttore dell’Unione inserito nel campione ha dichiarato eventi di forza maggiore, il produttore dell’Unione collegato ha aumentato la sua produzione a un livello superiore alla sua capacità teorica. Il caso di specie contraddice l’asserzione secondo cui la dichiarazione mirava ad evitare di servire alcuni acquirenti. |
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(205) |
La Commissione ha inoltre constatato che, durante l’anno in cui Rehau è stata interessata da un evento di forza maggiore di uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, il produttore in questione è comunque riuscito a servire Rehau persino oltre il 100 % dell’importo oggetto del contratto, anche se non è riuscito a fornire tutti i quantitativi supplementari richiesti. Anche se si tratta di elementi di prova aneddotici, la Commissione ribadisce di non aver rilevato alcun elemento di prova attestante il fatto che i produttori dell’Unione inseriti nel campione utilizzassero deliberatamente la dichiarazione di eventi di forza maggiore per evitare di utilizzare i quantitativi impegnati o per limitare la produzione cercando di aumentare i prezzi praticati sul mercato interno. |
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(206) |
La Commissione ha pertanto concluso che la dichiarazione di eventi di forza maggiore non ha inciso sul pregiudizio. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
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(207) |
È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’Egitto e dagli USA, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Vi è stata una coincidenza temporale tra il netto aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping a prezzi più bassi e il peggioramento dei risultati dell’Unione. In un mercato relativamente debole, l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping ha eroso la capacità dell’industria dell’Unione di fissare prezzi tali da recuperare i costi di produzione, il che indica chiaramente l’esistenza di una contrazione dei prezzi. Tale circostanza è sfociata in una situazione di registrazione di perdite durante il periodo dell’inchiesta. |
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(208) |
La Commissione ha esaminato altri possibili fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione: andamento delle esportazioni, presunta sovraccapacità dell’industria dell’Unione, crisi energetica nell’Unione, dichiarazione di eventi di forza maggiore, contrazione economica nell’Unione e mercato relativamente debole. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti questi fattori sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. |
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(209) |
L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non può spiegare il pregiudizio rilevato subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Innanzitutto, in termini di volumi, le esportazioni dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta sono state pari al 29 % della produzione dell’Unione, praticamente la stessa percentuale (30 %) rilevata nel 2020. In secondo luogo, la riduzione principale delle esportazioni è stata osservata nel 2021, quando i quantitativi esportati sono diminuiti del 18 % e nel 2022, quando i quantitativi esportati sono ulteriormente diminuiti del 9 %. La redditività dell’industria dell’Unione si è tuttavia attestata al livello più elevato nel 2021 e nel 2022. |
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(210) |
L’effetto della sovraccapacità dell’industria del PVC nell’Unione non è risultato aver causato pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta, in quanto la capacità è rimasta stabile durante il periodo in esame. Analogamente non è stato accertato che l’effetto della crisi energetica e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia abbiano causato il pregiudizio osservato nel periodo dell’inchiesta, in quanto all’epoca la crisi energetica si era attenuata. |
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(211) |
L’asserzione delle parti interessate secondo cui il pregiudizio era stato causato anche dalla dichiarazione di eventi di forza maggiore da parte dell’industria dell’Unione non era suffragata da fatti accertati dalla Commissione. |
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(212) |
Infine la contrazione economica e la conseguente debolezza della domanda del mercato hanno avuto ripercussioni limitate sull’industria dell’Unione, senza tuttavia interrompere il nesso di causalità. Al contrario, la debole domanda del mercato ha aggravato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, in quanto l’industria dell’Unione non disponeva di margini per assorbire volumi maggiori di importazioni oggetto di dumping senza ridurre i prezzi per preservare una determinata quota di mercato. |
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(213) |
In sintesi la Commissione ha concluso che soltanto la contrazione economica e la conseguente debolezza della domanda durante il periodo dell’inchiesta hanno inciso in misura limitata sull’industria dell’Unione. Tale fattore non ha tuttavia potuto interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole accertato per l’industria dell’Unione. Le importazioni oggetto di dumping sono rimaste la causa principale del pregiudizio per i seguenti motivi: come illustrato al considerando 110, la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata di dieci volte durante il periodo in esame, mentre le importazioni da altri paesi sono rimaste stabili. |
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(214) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti di produzione, della produttività, della redditività, delle scorte finali, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Inoltre, come illustrato al considerando 117, l’industria dell’Unione ha subito una contrazione dei prezzi causata dalle importazioni dai paesi interessati, |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(215) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha pertanto esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
6.1. Margine di pregiudizio
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(216) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(217) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(218) |
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha constatato che la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione nel 2021, l’anno che ha preceduto l’impennata delle importazioni dai paesi interessati, è stato pari al 17,7 %. Tale redditività si è attestata su livelli superiori a quelli osservati nel 2020 (3,5 %). La Commissione ritiene che né il 2020 né il 2021 siano stati anni ordinari ai fini della determinazione di un margine di profitto di riferimento. Il 2020 è stato un anno interessato dall’emergere della pandemia di COVID-19 nell’Unione, che ha avuto un marcato effetto negativo sull’industria dell’Unione. Analogamente, il 2021 non può essere considerato un anno di riferimento ordinario in quanto l’Unione ha beneficiato di una forte ripresa economica. |
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(219) |
Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto che il periodo di riferimento migliore possibile fosse il 2022. L’anno 2022 è stato in parte influenzato dall’impennata delle importazioni oggetto di dumping alla fine dell’anno, ma gli effetti sono relativamente modesti e il suo utilizzo come riferimento costituisce pertanto un approccio prudente. La Commissione ha pertanto ritenuto che per i suoi calcoli dovrebbe essere utilizzato un margine di profitto pari al 13,1 %. |
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(220) |
Su tale base il prezzo non pregiudizievole rientra nell’intervallo di valori compreso tra 1 350 EUR/tonnellata e 1 450 EUR/tonnellata, che si ottiene applicando detto margine di profitto del 13,1 % al costo di produzione sostenuto dai produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(221) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili forniti dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, di stime sui tassi di utilizzo previsti della produzione e dei prezzi previsti delle quote di emissioni, la Commissione ha calcolato un costo aggiuntivo pari a 16,44 EUR/tonnellata, che è stato stabilito in aggiunta ai costi di conformità rilevati durante il periodo dell’inchiesta. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 220. |
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(222) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 1 405,48 EUR/tonnellata del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 219) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo. |
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(223) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione dei paesi interessati, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. Per quanto concerne EPC, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili e ha stabilito il margine di pregiudizio sulla base delle stesse operazioni per TCI Sanmar utilizzate per determinare il margine di dumping di quest’ultima (tale valore è stato stabiliti in maniera analoga alle modalità di determinazione del margine di dumping, cfr. considerando 70). |
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(224) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando 71). |
6.2. Conclusioni sul livello delle misure
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(225) |
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(226) |
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(227) |
Il PVC è un prodotto industriale di base che offre numerose applicazioni possibili. Disporre di un’industria sana del PVC è essenziale per l’Unione in considerazione dei suoi legami con diverse industrie a valle. Il PVC è utilizzato in un’ampia serie di prodotti, quali tubi per acqua, finestre, carte di credito e cavi elettrici. |
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(228) |
Le importazioni di PVC non possono sostituire la produzione dell’industria dell’Unione senza effetti collaterali. Come indicato nella denuncia, l’industria del PVC è molto importante nel contesto dell’industria chimica in generale. Qualora l’industria dell’Unione riducesse la propria produzione, ciò comporterebbe una minore domanda di materie prime fondamentali quali l’etilene e il cloro. Al PVC è riconducibile circa il 30 % dell’uso di cloro nell’Unione e qualsiasi riduzione della produzione di PVC coinvolgerà quindi il «processo cloro-soda» e potrebbe incidere sulla disponibilità di cloro, soda caustica e idrogeno. |
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(229) |
Sebbene la Commissione abbia respinto l’argomentazione formulata da Westlake che suggeriva di considerare, nel contesto della valutazione del pregiudizio, le entrate e i profitti derivanti dalle vendite di soda caustica, in quanto si tratta di due industrie autonome, la Commissione ha riconosciuto l’importanza del PVC nell’industria chimica in generale, in particolare, nel contesto del «processo cloro-soda». |
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(230) |
L’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di S-PVC dall’Egitto e dagli USA fornirebbe certezza all’industria dell’Unione che si tradurrebbe in volumi di vendita stabili nell’Unione. Tale certezza andrebbe a vantaggio anche dell’industria chimica in generale per i motivi di cui sopra. Inoltre eliminerebbe l’impatto in termini di depressione dei prezzi e quindi non solo l’industria dell’Unione trarrebbe vantaggio da volumi più stabili, ma sarebbe anche soggetta a meno incertezza in merito alle possibilità di coprire i propri costi. |
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(231) |
L’industria dell’Unione del PVC offre posti di lavoro qualificati e ben retribuiti nell’Unione, l’istituzione di dazi antidumping tutelerebbe circa 4 000 posti di lavoro diretti e una molteplicità di posti di lavoro indiretti nell’industria chimica in generale. |
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(232) |
La Commissione ha concluso che era nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire dazi antidumping. |
7.2. Importatori
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(233) |
La Commissione non ha ricevuto risposte dagli importatori dell’Unione tramite il questionario specifico. Numerosi importatori hanno fornito informazioni parziali a sostegno degli esportatori egiziani e statunitensi, ma tali informazioni non sono stati sufficienti ai fini della valutazione dell’interesse di tali importatori. |
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(234) |
Ciò nonostante la Commissione ha riconosciuto che, con l’istituzione di dazi antidumping sull’S-PVC originario dell’Egitto e degli USA, gli importatori di tale materiale potrebbero dover sperimentare una riduzione delle vendite di S-PVC in una fase iniziale. Tuttavia gli importatori sarebbero comunque in grado di commerciare altri prodotti chimici e l’S-PVC prodotto in altri paesi, che potrebbe diventare più competitivo una volta cessate le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. |
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(235) |
La Commissione ha concluso che è probabile che l’istituzione di dazi antidumping sull’S-PVC originario dell’Egitto e degli USA non avrà ripercussioni permanenti sulla redditività degli operatori commerciali. |
7.3. Utilizzatori
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(236) |
Tre utilizzatori di S-PVC nell’Unione hanno contattato la Commissione e hanno risposto al questionario: Rehau Industries SE &Co (Rehau), Foamalite e Granzplast. Rehau e Foamalite hanno sostenuto che non era nell’interesse degli utilizzatori dell’Unione istituire dazi antidumping a causa del probabile impatto in termini di prezzi più elevati e di maggiore potere per l’industria dell’Unione. |
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(237) |
Granzplast ha fornito informazioni sui suoi acquisti di S-PVC che hanno consentito alla Commissione di stimare l’eventuale impatto dei dazi sull’insieme dei suoi costi. |
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(238) |
Rehau ha chiesto un’audizione con la Commissione, che si è tenuta il 24 aprile 2024. L’audizione è stata condotta congiuntamente con l’operatore commerciale svizzero collegato Meraxis AG. |
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(239) |
Per quanto concerne le preoccupazioni degli utilizzatori, la Commissione ha rilevato che l’industria del PVC nell’Unione comprende dodici produttori e che le caratteristiche del prodotto rendono il mercato estremamente competitivo. Allo stesso modo in cui gli utilizzatori potevano beneficiare dell’approvvigionamento a prezzi di dumping di S-PVC dall’Egitto e dagli Stati Uniti, gli utilizzatori sarebbero comunque in grado di sostituire un fornitore dell’Unione con altri per cercare prezzi più competitivi, in particolare in ragione dell’elevato numero di produttori dell’Unione. |
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(240) |
La Commissione ha inoltre stimato che l’impatto complessivo sui costi degli utilizzatori sarebbe ragionevolmente limitato, in quanto i loro acquisti di S-PVC dai paesi interessati rappresentano una percentuale dei loro costi totali compresa tra il 5 % e il 10 %. Tale impatto limitato sui costi dovrebbe essere considerato unitamente ai benefici che deriverebbero da un’industria dell’Unione sana del PVC con numerosi fornitori. |
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(241) |
Infine la Commissione ha riconosciuto che la disponibilità di S-PVC dai paesi interessati aveva conferito benefici agli utilizzatori in ragione dell’effetto di depressione dei prezzi sul mercato a partire dal 2022. Ciò ha tuttavia determinato una situazione in cui l’industria dell’Unione registra perdite, il che non è nell’interesse a lungo termine degli utilizzatori, in quanto ciò potrebbe limitare la concorrenza sul mercato dell’Unione riducendo il numero di produttori capaci di continuare a operare in tali circostanze. |
7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(242) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di S-PVC originario dell’Egitto e degli USA. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
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(243) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(244) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di S-PVC originario dell’Egitto e degli USA, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (cfr. considerando 225). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
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(245) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(246) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. |
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(247) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
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(248) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(249) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
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(250) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
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(251) |
Il produttore esportatore egiziano TCI Sanmar ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare, nei calcoli pertinenti, un prezzo cif franco frontiera dell’UE più elevato, il che comporterebbe un margine di underselling inferiore. Nello stesso contesto, al prezzo all’esportazione franco fabbrica dovrebbe essere aggiunto un margine dell’operatore commerciale per giungere a un prezzo cif franco frontiera dell’UE corretto. |
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(252) |
La Commissione ha esaminato l’argomentazione, ma ha ritenuto che essa non riguardasse l’esattezza dei calcoli. La Commissione la prenderà pertanto in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. |
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(253) |
Il produttore esportatore statunitense Formosa Plastics Corporation ha presentato osservazioni sulla comunicazione preventiva, chiedendo alla Commissione di rivedere il metodo per determinare le SGAV. |
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(254) |
La Commissione ha esaminato tali osservazioni in dettaglio. Una di esse riguardava l’esattezza del calcolo e ha pertanto portato alla modifica del calcolo delle SGAV, mentre le altre osservazioni non riguardavano tale questione. Dette osservazioni saranno quindi prese in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
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(255) |
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione entro un termine prestabilito. |
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(256) |
Le risultanze relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904100015 e 3904100080) e originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Paese d’origine |
Società |
Dazio antidumping provvisorio |
Codice addizionale TARIC |
|
Egitto |
Egyptian Petrochemical Company |
100,1 % |
89BA |
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TCI Sanmar Chemicals S.A.E. |
74,2 % |
89BB |
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Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto |
100,1 % |
8999 |
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USA |
Formosa Plastics Corporation |
70,3 % |
89BC |
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|
Westlake Chemicals |
58,0 % |
89BD |
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Oxy Vinyls, LP |
62,1 % |
89BE |
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|
Shintech Incorporated |
62,1 % |
89BF |
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|
Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America |
77,0 % |
8999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato cloruro di polivinile (PVC) originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America (GU C, C/2023/1033, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1033/oj).
(3) L’affermazione contenuta nella denuncia sostiene che un margine di profitto del 15 % è considerato un margine di redditività normale per l’industria chimica e rappresenta in media l’obiettivo percentuale per l’EBITDA per le società denuncianti. Si afferma altresì che tale dato rappresenta il livello di EBITDA necessario per investire e mantenere la capacità produttiva. Nei due paragrafi seguenti di cui alla denuncia risulta essere esplicitamente chiaro che i denuncianti hanno utilizzato il margine di profitto nella loro analisi. Infatti il denunciante asserisce che l’industria del PVC è un’industria ad alta intensità di capitale che deve conseguire margini di profitto del 15 % per essere sostenibile. Questo implica il reinvestimento in piani esistenti al fine di garantire le operazioni future e di rimanere competitivi nei confronti delle importazioni da paesi con costi energetici inferiori e prescrizioni meno rigorose in materia di decarbonizzazione. Asserisce inoltre che in precedenza l’industria non ha conseguito un margine di profitto del 15 % in modo costante, il che ha causato numerosi problemi che hanno portato alla chiusura di diverse unità di produzione di PVC e persino di interi siti.
(4) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2695.
(5) La Commissione ha avuto la possibilità di avere accesso ai dati relativi alla produzione e ai dati finanziari del produttore inserito nel campione (Vynova Wilhelmshaven GmbH) presso i locali della sua società collegata Vynova Belgium NV (imprenditore parte del contratto in conto lavorazione) così come la possibilità di verificare tali dati.
(6) Nel calcolare la rappresentatività, la Commissione ha confrontato le vendite nell’UE del prodotto in esame comunicate dai produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato con le statistiche Eurostat sulle importazioni, debitamente adeguate escludendo l’E-PVC.
(7) Il processo cloro-soda è un processo industriale che comporta l’elettrolisi di soluzioni di cloruro di sodio (NaCl). Si riferisce alla tecnologia utilizzata per produrre cloro e idrossido di sodio (soda caustica), entrambi prodotti chimici di base richiesti dall’industria.
(8) Le argomentazioni presentate dai denuncianti contemplano cinque motivazioni: i) il PVC e la soda caustica servono un mercato diverso e distinto; ii) non tutti i produttori di PVC sono integrati e producono soda caustica; iii) il PVC e la soda caustica non sono prodotti nel contesto dello stesso processo di produzione; iv) il cloro e la soda caustica sono coprodotti dell’elettrolisi del sale; e v) sarebbe impossibile accertare quale delle due industrie produca il prodotto primario e quale industria produca il prodotto secondario («sottoprodotto»).
(9) Caso M.6905 – INEOS/Solvay/JV disponibile al link (https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6905_8118_2.pdf).
(10) Il valore K è un indicatore del peso molecolare e del grado di polimerizzazione e la Commissione ha scelto quattro NCP diversi sulla base del valore K, ampliando la struttura dei tre NCP proposti nella denuncia. Solo un produttore dell’Unione inserito nel campione ha prodotto una piccola percentuale di S-PVC speciale utilizzando le stesse linee che producevano S-PVC per uso generale. Tale produttore ha utilizzato il termine «S-PVC speciale» quando il prodotto era stato adattato alle esigenze specifiche dell’utilizzatore (ad esempio includendo additivi, colorandolo ecc.).
(11) La relazione relativa al caso M.6905 afferma che in effetti, l’extender S-PVC può essere realizzato su linee di produzione impiegate per la produzione di S-PVC speciale o S-PVC di base, purché esista un’unità di essiccazione adeguata. Ciò è dovuto al fatto che le particelle di extender S-PVC sono molto più piccole delle particelle di S-PVC di base e, pertanto, sono necessarie apparecchiature di essiccazione più sofisticate. L’S-PVC speciale può essere prodotto anche su linee di produzione normalmente impiegate per la produzione di S-PVC di base o di extender S-PVC, purché esistano linee di iniezione di comonomeri e unità adeguate di recupero dei monomeri.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1896/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)