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Document 32024R0893

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/893 della Commissione, del 22 marzo 2024, che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2024/496

GU L, 2024/893, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/893

25.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/893 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2024

che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'estratto d'aglio (estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae) (n. CAS: 8008-99-9) per il tipo di prodotto 19.

(2)

L'estratto d'aglio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi), quale descritto nel regolamento (UE) n. 528/2012, allegato V.

(3)

Il 23 settembre 2022 l'autorità di valutazione competente dell'Austria, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

(4)

Durante l'esame dell'estratto d'aglio l'identità di tale principio attivo è stata ridefinita conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 in "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico".

(5)

In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 5 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (3) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti succo d'aglio sottoposto a trattamento termico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, purché siano osservate determinate condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo succo d'aglio sottoposto a trattamento termico, tipo di prodotto 19; ECHA/BPC/375/2023, adottato il 5 giugno 2023.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico

Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico

Numero CE: -

Numero CAS: -

Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiali biologici (UVCB). La sua purezza è pari al 100 % del peso per peso (p/p). È ottenuto dal succo d'aglio che è stato sottoposto a trattamento termico ed è di qualità alimentare. Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è inoltre caratterizzato da quattro composti marcatori: solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS2), trisolfuro di diallile (DAS3) e tetrasolfuro di diallile (DAS4).

1o luglio 2025

30 giugno 2035

19

L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alla condizione seguente:

 

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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