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Document 32024R0893
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/893 of 22 March 2024 approving thermally treated garlic juice as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 19 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/893 della Commissione, del 22 marzo 2024, che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/893 della Commissione, del 22 marzo 2024, che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2024/496
GU L, 2024/893, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/893 |
25.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/893 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2024
che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'estratto d'aglio (estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae) (n. CAS: 8008-99-9) per il tipo di prodotto 19. |
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(2) |
L'estratto d'aglio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi), quale descritto nel regolamento (UE) n. 528/2012, allegato V. |
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(3) |
Il 23 settembre 2022 l'autorità di valutazione competente dell'Austria, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche. |
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(4) |
Durante l'esame dell'estratto d'aglio l'identità di tale principio attivo è stata ridefinita conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 in "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico". |
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(5) |
In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 5 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (3) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
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(6) |
L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti succo d'aglio sottoposto a trattamento termico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
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(7) |
Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, purché siano osservate determinate condizioni. |
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(8) |
Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo succo d'aglio sottoposto a trattamento termico, tipo di prodotto 19; ECHA/BPC/375/2023, adottato il 5 giugno 2023.
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Data di scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico |
Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico Numero CE: - Numero CAS: - |
Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiali biologici (UVCB). La sua purezza è pari al 100 % del peso per peso (p/p). È ottenuto dal succo d'aglio che è stato sottoposto a trattamento termico ed è di qualità alimentare. Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è inoltre caratterizzato da quattro composti marcatori: solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS2), trisolfuro di diallile (DAS3) e tetrasolfuro di diallile (DAS4). |
1o luglio 2025 |
30 giugno 2035 |
19 |
L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alla condizione seguente:
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(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)