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Documento 32024L1799

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/34/2024/REV/1

GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Em vigor

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1799

10.7.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1799 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) persegue l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori nonché una maggiore circolarità all’interno dell’economia. Nell’ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l’obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

(2)

Al fine di realizzare tali obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già introdotto o stanno considerando l’opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Tali operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, che si applicano a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e adeguare di conseguenza i contratti per la prestazione di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggior parte del settore della riparazione. La frammentazione giuridica potrebbe influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

(3)

Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili da parte del prestatore di servizi di riparazione di loro scelta. La riparazione dovrebbe tradursi in consumo sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l’energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici per l’ambiente, favorendo un ciclo di vita dei beni che comprenda il riutilizzo, la riparazione e il ricondizionamento, ma anche per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

(4)

Il comportamento dei consumatori è caratterizzato da un’ampia varietà di aspetti. Nella scelta tra riparazione e acquisto di un nuovo bene giocano un ruolo fondamentale criteri decisionali quali la convenienza economica, la durabilità, la disponibilità e la vicinanza di un servizio di riparazione, nonché il tempo necessario per la riparazione. Diversi ostacoli potrebbero impedire ai consumatori di optare per la riparazione. La presente direttiva mira ad affrontare alcuni di tali ostacoli.

(5)

Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce, in particolare, specifiche sul piano dell’offerta che perseguono l’obiettivo di una progettazione più sostenibile dei prodotti in fase di produzione. La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce specifiche sul piano della domanda che garantiscono la fornitura di migliori informazioni sulla durabilità e la riparabilità dei beni presso il punto vendita, il che dovrebbe consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e sostenibili. La presente direttiva mira a integrare tali specifiche sul piano dell’offerta e della domanda, promuovendo la riparazione e il riutilizzo nella fase post-vendita al di fuori della responsabilità del venditore. Inoltre, è opportuno modificare la direttiva (UE) 2019/771 al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore. La presente direttiva persegue così gli obiettivi, nell’ambito del Green Deal europeo, di promuovere un consumo più sostenibile, un’economia circolare e la transizione verde.

(6)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare aspetti dei contratti per la prestazione di servizi di riparazione diversi da quelli armonizzati dal diritto dell’Unione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare né la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, né il diritto al risarcimento. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà, ove ciò sia compatibile con gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e da altre normative applicabili dell’Unione, di mantenere o introdurre disposizioni su altri aspetti della promozione della riparazione dei beni che possano integrare le norme stabilite nella presente direttiva, per esempio riguardo alle garanzie commerciali, all’esistenza di centri per i servizi di riparazione o agli incentivi finanziari alla riparazione.

(8)

Affinché i benefici della presente direttiva siano sfruttati appieno, essa dovrebbe applicarsi a tutti i beni. Le disposizioni relative agli obblighi di riparazione e di informazione di cui alla presente direttiva dovrebbero comunque applicarsi soltanto ai beni per i quali atti giuridici dell’Unione prevedono specifiche di riparabilità.

(9)

Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell’Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l’altro, le specifiche nell’ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2024/1781, al fine di coprire un’ampia gamma di beni nonché le evoluzioni future in altri settori del diritto dell’Unione.

(10)

I riparatori sono tenuti a fornire ai consumatori informazioni fondamentali sui loro servizi di riparazione. Al fine di agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni e di aiutarlo a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, i riparatori dovrebbero poter utilizzare, su base volontaria, il modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione riportato nell’allegato I della presente direttiva. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe comprendere i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore in merito alla riparazione, quali la natura del difetto, il prezzo e il termine entro il quale il riparatore si impegna a completare la riparazione. Se il riparatore offre servizi aggiuntivi come il trasporto, è opportuno che i costi di tali servizi siano indicati singolarmente. Le informazioni nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione potrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione, comprese le offerte di riparazione alternative, e facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese. I riparatori otterrebbero una maggiore certezza del diritto poiché si riterrebbe che, utilizzando e compilando correttamente il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, essi soddisfino i loro obblighi giuridici, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di alcune informazioni precontrattuali a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La presentazione standard di informazioni fondamentali mediante il modulo europeo di informazioni sulla riparazione migliorerebbe la chiarezza e la trasparenza, contribuendo a rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione.

(11)

Se il riparatore fornisce il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, è opportuno che ciò avvenga entro un periodo di tempo ragionevole, che dovrebbe corrispondere al periodo di tempo più breve possibile dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione. Se il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non è fornito, il consumatore dovrebbe anche poter concludere un contratto per la prestazione dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE.

(12)

Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe essere fornito gratuitamente. Esistono tuttavia situazioni in cui un riparatore deve effettuare un servizio di diagnostica, vale a dire un’ispezione dei beni al fine di identificare la natura del difetto o il tipo di riparazione. In tali casi il riparatore dovrebbe poter chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere, compresi il costo della manodopera o di trasporto. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il servizio di diagnostica e prima che sia fornito il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore dovrebbe poter scegliere di non richiedere il servizio di diagnostica se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati. Se il consumatore sceglie di far riparare il bene, il riparatore dovrebbe poter dedurre tali costi dal prezzo della riparazione. Ciò lascia impregiudicate le norme degli Stati membri in materia di deduzione obbligatoria di tali costi. La deduzione potrebbe essere comunicata tramite il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

(13)

I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per un periodo minimo di 30 giorni di calendario. Tuttavia, il riparatore e il consumatore dovrebbero poter concordare un periodo più lungo. Ciò garantirebbe che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Se sulla base del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la prestazione dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la prestazione dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

(14)

Se un riparatore decide di fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e il consumatore accetta le condizioni ivi previste, il riparatore dovrebbe essere obbligato alla riparazione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere rimedi proporzionati ed efficaci per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Tali rimedi potrebbero comprendere il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di diagnostica.

(15)

La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l’obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Nei casi in cui tale obbligo non si applica, molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono scartati prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai fabbricanti l’obbligo di riparare, su richiesta del consumatore, i beni ai quali si applicano le specifiche di riparabilità imposte dagli atti giuridici dell’Unione, poiché i fabbricanti sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai fabbricanti stabiliti sia all’interno che all’esterno dell’Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell’Unione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe mettere in discussione la libertà di scelta economica dei fabbricanti di cessare la fabbricazione di un bene, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di fornire parti di ricambio e strumenti ai sensi del diritto dell’Unione.

(16)

Poiché l’obbligo di riparazione imposto ai fabbricanti a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i fabbricanti dovrebbero poter effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore o a titolo gratuito. L’imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i fabbricanti a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la prestazione di servizi di riparazione. Tale prezzo potrebbe tenere conto, ad esempio, del costo della manodopera, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell’impianto di riparazione e di un margine consueto. Il prezzo dovrebbe essere ragionevole, ossia fissato in modo tale che i consumatori non siano intenzionalmente dissuasi dal beneficiare dell’obbligo di riparazione imposto ai fabbricanti. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il fabbricante, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i fabbricanti che hanno l’obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L’obbligo di riparazione potrebbe essere adempiuto anche gratuitamente qualora il difetto sia coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni. Per incentivare i consumatori a far riparare il loro bene al di fuori della garanzia legale, un fabbricante dovrebbe poter offrire in prestito un bene paragonabile per la durata della riparazione, da restituire quando il consumatore riceve il bene riparato.

(17)

Sarebbe utile che la riparazione fosse effettuata il più vicino possibile al consumatore per evitare costi di spedizione ed emissioni inutili. I fabbricanti e, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori dovrebbero poter adempiere all’obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell’infrastruttura di riparazione o se la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore. Tuttavia, dovrebbero rimanere responsabili dell’obbligo di riparazione.

(18)

In virtù delle specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 o delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), i fabbricanti sono tenuti a fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del fabbricante ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza i riparatori e, se del caso, i consumatori avranno accesso alle parti di ricambio e alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione in conformità degli atti giuridici dell’Unione e i consumatori potranno scegliere tra una gamma più ampia di riparatori o, se del caso, decidere di procedere autonomamente alla riparazione. Le parti di ricambio dovrebbero essere messe a disposizione almeno per il periodo di tempo stabilito negli atti giuridici dell’Unione. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell’allegato II della presente direttiva, volontariamente o a motivo di corrispondenti obblighi giuridici previsti dal diritto dell’Unione, dovrebbero prevedere un prezzo ragionevole che non scoraggi l’accesso a tali parti di ricambio e strumenti impedendo in tal modo la riparazione. A integrazione di tali misure, i fabbricanti non dovrebbero utilizzare clausole contrattuali o tecnologie basate su hardware o software che impediscano la riparazione di beni per i quali esistono specifiche di riparabilità stabilite negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II della presente direttiva, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra i quali impedire o limitare l’uso non autorizzato di opere e altri materiali protetti da diritti di proprietà intellettuale a norma di atti giuridici dell’Unione e nazionali, in particolare le direttive 2001/29/CE (12), 2004/48/CE (13) e (UE) 2019/790 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò dovrebbe di conseguenza incoraggiare la concorrenza e apportare benefici ai consumatori grazie a servizi migliori e a prezzi di riparazione più bassi.

(19)

Le pratiche degli operatori economici che inducono i consumatori a credere che i loro beni non possano essere riparati a causa di una precedente riparazione o ispezione da parte di un riparatore indipendente, di un riparatore non professionista o di utilizzatori finali, o le false dichiarazioni secondo cui detta riparazione o ispezione genera rischi connessi alla sicurezza, inducendo così in errore i consumatori, potrebbero, se del caso, costituire pratiche commerciali sleali a norma della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(20)

L’obbligo di riparazione dovrebbe applicarsi anche nei casi in cui il fabbricante è stabilito al di fuori dell’Unione. Per consentire ai consumatori di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell’Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all’obbligo di riparazione del fabbricante in tali casi. Ciò dovrebbe permettere ai fabbricanti situati al di fuori dell’Unione di organizzarsi e adempiere all’obbligo di riparazione nell’Unione.

(21)

Per evitare di imporre oneri eccessivi ai fabbricanti e garantire che essi siano in grado di adempiere all’obbligo di riparazione, è opportuno limitare l’obbligo di riparazione ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione prevedono specifiche di riparabilità. Le specifiche di riparabilità non obbligano i fabbricanti a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tra gli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, o altri atti giuridici pertinenti dell’Unione quali il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La limitazione dell’obbligo di riparazione dovrebbe garantire che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L’obbligo di riparazione dovrebbe corrispondere all’ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile potrebbero essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure potrebbe essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L’obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al fabbricante nella fase post-vendita, dovrebbe integrare le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell’offerta stabilite, ad esempio, nel regolamento (UE) 2024/1781, incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

(22)

Al fine di garantire la certezza del diritto, l’allegato II della presente direttiva dovrebbe elencare gli atti giuridici dell’Unione contenenti specifiche di riparabilità per le pertinenti categorie di beni. Al fine di garantire la coerenza con i futuri sviluppi normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’aggiunta di atti giuridici dell’Unione nell’allegato II della presente direttiva quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. La Commissione dovrebbe aggiungere tali atti giuridici il più rapidamente possibile e al più tardi entro 12 mesi dalla loro pubblicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)

La presente direttiva impone l’obbligo di riparazione al fabbricante, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori. Tale scelta sarà facilitata dal modulo europeo di informazioni sulla riparazione, fornito volontariamente non solo dal fabbricante ma anche da riparatori quali il venditore o i riparatori indipendenti, da un lato, o dalla ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione, dall’altro. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai fabbricanti che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto.

(24)

In linea con la direttiva (UE) 2019/771, il fabbricante dovrebbe essere esonerato dall’obbligo di riparazione qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico. Pertanto il fabbricante non dovrebbe poter rifiutare la riparazione per motivi puramente economici, come il costo delle parti di ricambio, o per il solo fatto che precedentemente è stata eseguita una riparazione da parte di altri riparatori o, se del caso, da parte del consumatore. Il diritto nazionale che attua la direttiva (UE) 2019/771 o la precedente direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) utilizza già questo criterio quando la riparazione è impossibile, ed è applicato dai giudici nazionali.

(25)

Al fine di aumentare la consapevolezza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi alla sua probabilità, i fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori dovrebbero informare i consumatori mettendo a disposizione informazioni sul loro obbligo di riparazione e sui loro servizi di riparazione. Le informazioni dovrebbero essere disponibili almeno per l’intera durata dell’obbligo di riparazione, che potrebbe essere intesa come avente inizio al momento dell’immissione sul mercato fino alla scadenza delle specifiche di riparabilità. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale misura, ad esempio attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882. Il fabbricante dovrebbe essere libero di stabilire i mezzi con cui informerà il consumatore, in particolare attraverso un sito web in modo visibile ed evidente, tramite il passaporto digitale dei prodotti o presso il punto vendita, ad esempio se il fabbricante è il venditore.

(26)

Al fine di incentivare la riparazione, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma online europea per la riparazione («piattaforma online europea»). La piattaforma online europea dovrebbe essere costituita da sezioni nazionali basate su un’interfaccia online comune e comprendere link alle piattaforme online nazionali per la riparazione («piattaforme online nazionali») che soddisfano i criteri di cui alla presente direttiva. A tal fine, la Commissione dovrebbe sviluppare un’interfaccia online comune per la piattaforma online europea. La Commissione dovrebbe inoltre essere responsabile di garantire la manutenzione informatica dell’interfaccia online comune e rispondere alle domande tecniche o di altro tipo degli utenti in merito a qualsiasi malfunzionamento della piattaforma online europea. La piattaforma online europea dovrebbe essere gratuitamente accessibile ai consumatori. Se del caso, dovrebbe inoltre essere in grado di accogliere i venditori di beni ricondizionati, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o strumenti complementari di mercato, come le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare l’interfaccia online comune per creare le rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea oppure istituire o mantenere, se del caso, piattaforme online nazionali che soddisfano i criteri di cui alla presente direttiva. Quando gli Stati membri utilizzano la piattaforma online europea, è opportuno lasciare loro la discrezionalità di decidere le modalità con cui popolare le sezioni nazionali, ad esempio mediante autoregistrazione, importazione in blocco di dati dalle banche dati esistenti con il consenso dei riparatori o subordinando la registrazione all’approvazione preventiva. Qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire condizioni di accesso alle sezioni nazionali, quali il rispetto dei criteri relativi alle qualifiche professionali o la dimostrazione del rispetto delle norme di qualità europee o nazionali volontarie applicabili in materia di riparazione. Tali condizioni dovrebbero essere non discriminatorie e conformi al diritto dell’Unione. Gli Stati membri che scelgono di fissare condizioni di accesso alle rispettive sezioni nazionali dovrebbero beneficiare di ulteriori sei mesi per rendere operativa la rispettiva sezione nazionale.

(27)

Alcuni Stati membri o alcune imprese hanno investito risorse nello sviluppo di piattaforme online nazionali per promuovere la riparazione. Per evitare di creare oneri amministrativi eccessivi e consentire un’adeguata flessibilità, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter scegliere di mantenere una piattaforma online nazionale esistente che soddisfi i requisiti della presente direttiva. Qualora uno Stato membro mantenga o istituisca una piattaforma online nazionale, non dovrebbe essere obbligato a istituire una sezione nazionale sulla piattaforma online europea o a designare punti di contatto nazionali. Gli Stati membri dovrebbero scegliere tra l’istituzione di una sezione nazionale sulla piattaforma online europea o l’istituzione di una piattaforma online nazionale che soddisfi le condizioni di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione entro 31 luglio 2026. Tali piattaforme online nazionali saranno accessibili tramite un link dalla piattaforma online europea qualora siano operative al più tardi il 31 luglio 2027. Potrebbero essere piattaforme online private, pubbliche o di partenariato pubblico-privato.

(28)

La piattaforma online europea dovrebbe includere strumenti di facile utilizzo per cercare riparatori per Stato membro. Ciò aiuterebbe i consumatori nel valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi prestatori di servizi di riparazione, incentivando così i consumatori a scegliere la riparazione. Sebbene la piattaforma online europea miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, al fine di promuovere un consumo sostenibile, gli Stati membri dovrebbero poter estendere la portata della loro sezione nazionale sulla piattaforma online europea per includere i venditori di beni ricondizionati, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, come i caffè delle riparazioni.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero designare un rappresentante che faccia parte di un gruppo di esperti istituito dalla Commissione per fornire consulenza sulla progettazione e sul funzionamento della piattaforma online europea, al fine di agevolare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare punti di contatto nazionali responsabili dei compiti in relazione alla gestione della rispettiva sezione nazionale. I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri dovrebbero, se del caso, esercitare una sorveglianza sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità del diritto dell’Unione.

(31)

La Commissione dovrebbe garantire che la piattaforma online europea sia accessibile ai consumatori in modo agevole e gratuito. La piattaforma online europea dovrebbe consentire ai consumatori di trovare servizi di riparazione adeguati per i beni difettosi e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo, come i caffè delle riparazioni. I consumatori dovrebbero poter utilizzare funzioni di ricerca per filtrare in base a caratteristiche diverse, quali categorie di beni, disponibilità di beni sostitutivi temporanei, indicatori di qualità ed eventuali condizioni di riparazione, compresa l’ubicazione del riparatore e la possibilità di una prestazione transfrontaliera di servizi. La piattaforma online europea dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell’Unione applicabile in materia di accessibilità.

(32)

La funzione di ricerca basata sui beni potrebbe far riferimento al tipo di bene o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di riparazione, dovrebbe essere sufficiente che indichino sulla piattaforma online europea le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei loro servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se far riparare il bene in questione, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori e, se del caso, i venditori di beni ricondizionati, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, come i caffè delle riparazioni, dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le loro informazioni sulla piattaforma online europea. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online europea, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione.

(33)

Al fine di agevolare l’ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online europea dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma online europea stessa, qualora il riparatore metta a disposizione tale modulo su base volontaria.

(34)

Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online europea, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online europea sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive legislazioni nazionali, anche in sede di recepimento della presente direttiva, siano pienamente in linea con le libertà fondamentali di prestazione di servizi e di stabilimento sancite dai trattati. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(36)

Gli Stati membri dovrebbero adottare almeno una misura volta a promuovere la riparazione. Tali misure potrebbero essere di natura finanziaria o non finanziaria. Le misure di natura non finanziaria potrebbero includere campagne di informazione, un sostegno alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo attraverso mezzi diretti, come la messa a disposizione di spazi per laboratori di riparazione o luoghi di riunione, ad esempio in centri comunitari o culturali. Le misure di natura finanziaria potrebbero, ad esempio, assumere la forma di buoni per la riparazione, fondi per le riparazioni, sostegno o creazione di piattaforme online locali o regionali per le riparazioni, organizzazione o finanziamento di programmi di formazione per acquisire competenze particolari in materia di riparazioni, misure fiscali. Nel contesto delle misure fiscali, ove applicabile, conformemente all’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (20), gli Stati membri possono, se del caso, scegliere di prevedere un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le prestazioni di servizi di riparazione di apparecchi domestici, di calzature e articoli in pelle, nonché di indumenti e biancheria per la casa, compresi lavori di riparazione e di modifica. In tale contesto, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l’introduzione di una proposta di modifica dell’allegato III di tale direttiva, se del caso. Tali misure potrebbero essere adottate a livello nazionale, regionale o locale. Onde agevolare lo scambio delle migliori pratiche, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione una o più misure adottate per promuovere la riparazione. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni su tali misure.

(37)

È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(38)

La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi, quali i riparatori indipendenti e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma di qualità europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l’Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori offerti dai riparatori, quali la rimozione, l’installazione e il trasporto.

(39)

Le disposizioni di applicazione di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(40)

Al fine di incentivare i consumatori a scegliere la riparazione per rendere conformi i beni nel quadro della responsabilità del venditore, e quindi di promuovere la riparazione, qualora il consumatore opti per quest’ultima quale rimedio per rendere conformi i beni, è opportuno modificare la direttiva (UE) 2019/771 affinché il periodo di responsabilità sia esteso di 12 mesi, che dovrebbero essere aggiunti al periodo di responsabilità restante del bene. Tale estensione dovrebbe applicarsi una volta. Gli Stati membri potrebbero tuttavia incentivare ulteriormente la riparazione prevedendo altre estensioni del periodo di responsabilità del venditore nel caso in cui siano effettuate ulteriori riparazioni. Gli Stati membri potrebbero altresì introdurre o mantenere norme che prevedono l’estensione della responsabilità del venditore in caso di riparazioni per periodi superiori a 12 mesi. In linea con la direttiva (UE) 2019/771, qualora si applichi l’estensione del periodo di responsabilità, il venditore dovrebbe essere responsabile di eventuali difetti di conformità sussistenti al momento della consegna dei beni e che si manifestano nel corso del periodo di responsabilità restante del bene, inclusa l’estensione. L’estensione del periodo di responsabilità dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti dei consumatori di cui alla direttiva (UE) 2019/771. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’introduzione o il mantenimento, da parte degli Stati membri, di disposizioni che prevedono un’estensione più lunga del periodo di responsabilità solo per le parti riparate in conformità della direttiva (UE) 2019/771. Tenendo conto della flessibilità prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, gli Stati membri che non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore oppure prevedono solo un termine di prescrizione dei rimedi dovrebbero garantire che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione dei rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a due anni e 12 mesi, il che corrisponde al periodo minimo di responsabilità del venditore stabilito dalla direttiva (UE) 2019/771 e all’estensione minima di tale periodo in caso di riparazione. L’estensione del periodo di responsabilità incoraggerebbe il consumo sostenibile e contribuirebbe a un’economia circolare.

(41)

Al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore, a beneficio dei consumatori e della tutela dell’ambiente, è opportuno modificare ulteriormente la direttiva (UE) 2019/771 per introdurre un nuovo obbligo di informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, oltre che dell’estensione del periodo di responsabilità se il consumatore opta per la riparazione, sensibilizzando in tal modo in merito alle due alternative e ai vantaggi derivanti dalla scelta della riparazione. Tale obbligo di informazione incoraggerebbe il consumo sostenibile e contribuirebbe a un’economia circolare.

(42)

Per sostenere i consumatori e incentivare la riparazione, il venditore potrebbe, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, prestare al consumatore un bene sostitutivo, se la riparazione non è completata entro un periodo di tempo ragionevole o senza notevoli inconvenienti. Detto bene sostitutivo potrebbe anche essere un bene ricondizionato. In ogni caso, il bene sostitutivo prestato temporaneamente al consumatore dovrebbe essere gratuito. Inoltre, il venditore dovrebbe comunque procedere alla riparazione entro un periodo di tempo ragionevole. Fornire un bene in prestito per la durata della riparazione può evitare al consumatore notevoli inconvenienti, ma non può giustificare un periodo irragionevolmente lungo per la riparazione. Inoltre, in caso di sostituzione come rimedio e su richiesta del consumatore, il venditore potrebbe fornire al consumatore un bene ricondizionato.

(43)

Al fine di consentire di far rispettare le norme stabilite nella presente direttiva mediante azioni rappresentative, è necessario modificare l’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828. Affinché le autorità competenti designate dai rispettivi Stati membri collaborino e coordinino azioni fra loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite nella presente direttiva, è necessaria una modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(44)

Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all’applicazione di determinati articoli della presente direttiva. La modifica della direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo 31 luglio 2026 per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.

(45)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (23), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(46)

La promozione della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, nell’ottica di contribuire al buon funzionamento del mercato interno offrendo al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e dei consumatori, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri. Le norme imperative nazionali emergenti che promuovono il consumo sostenibile attraverso la riparazione dei difetti al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 potrebbero divergere e portare alla frammentazione del mercato interno. Gli Stati membri non possono modificare le norme pienamente armonizzate relative ai difetti nel quadro della responsabilità del venditore di cui alla direttiva (UE) 2019/771. L’obiettivo della presente direttiva può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell’Unione attraverso norme comuni pienamente armonizzate che promuovono la riparazione nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita nella direttiva (UE) 2019/771. L’Unione può quindi adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e intende garantire il pieno rispetto, in particolare, degli articoli 16, 26, 37, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Essa contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente conformemente all’articolo 37 della Carta, promuovendo il consumo sostenibile dei beni e riducendo in tal modo l’impatto ambientale negativo derivante dallo smaltimento prematuro di beni funzionali. La presente direttiva garantisce il pieno rispetto dell’articolo 38 sulla protezione dei consumatori, rafforzando i diritti dei consumatori relativi ai difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Garantisce inoltre il rispetto della libertà d’impresa conformemente all’articolo 16 della Carta, tutelando la libertà contrattuale e promuovendo lo sviluppo dei servizi di riparazione nel mercato interno. La presente direttiva contribuisce all’inserimento delle persone con disabilità conformemente all’articolo 26 della Carta, rendendo l’accesso alla piattaforma online europea più agevole per tali persone. La presente direttiva intende garantire il pieno rispetto dell’articolo 47 della Carta sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale attraverso mezzi di esecuzione efficaci,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente.

2.   La presente direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771.

3.   Gli articoli 5 e 6 si applicano solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2018/958.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«consumatore»: il consumatore quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771;

2)

«riparatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;

3)

«riparazione»: la riparazione quale definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781;

4)

«venditore»: il venditore quale definito all’articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/771;

5)

«fabbricante»: il fabbricante quale definito all’articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781;

6)

«rappresentante autorizzato»: il rappresentante autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2024/1781;

7)

«importatore»: l’importatore quale definito all’articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) 2024/1781;

8)

«distributore»: il distributore quale definito all’articolo 2, punto 45, del regolamento (UE) 2024/1781;

9)

«bene»: il bene quale definito all’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771, esclusi l’acqua, il gas e l’energia elettrica;

10)

«ricondizionamento»: il ricondizionamento quale definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2024/1781;

11)

«specifiche di riparabilità»: le specifiche previste dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l’accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;

12)

«supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

1.   I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

2.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.

3.   In deroga al paragrafo 2, qualora sia necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per identificare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio.

Fatta salva la direttiva 2011/83/UE, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.

4.   Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:

a)

l’identità del riparatore;

b)

l’indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;

c)

il bene da riparare;

d)

la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;

e)

il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

f)

il tempo necessario per completare la riparazione;

g)

la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

h)

il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

i)

se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l’installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;

j)

il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;

k)

se del caso, informazioni supplementari.

5.   Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni.

6.   Si reputa che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato abbia rispettato quanto segue:

a)

gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

b)

gli obblighi di informazione riguardanti l’identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/83/UE, all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

c)

gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83/UE e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/123/CE;

d)

gli obblighi di informazioni riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/83/UE.

Articolo 5

Obbligo di riparazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.

2.   La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle condizioni seguenti:

a)

è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;

b)

è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;

c)

il fabbricante può fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione; e

d)

nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

3.   Qualora il fabbricante obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell’Unione, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione. Qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell’Unione, all’obbligo adempie l’importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all’obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono subappaltare la riparazione.

4.   I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

5.   I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all’obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II.

6.   I fabbricanti non ricorrono ad alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisca la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell’Unione e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l’uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II come anche le disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

7.   I fabbricanti non rifiutano di riparare beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.

8.   Fatto salvo l’obbligo di riparazione di cui al presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’allegato II aggiornando l’elenco degli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi normativi. La Commissione adotta tali atti delegati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del rispettivo atto giuridico dell’Unione e al più tardi 12 mesi dopo detta pubblicazione.

Articolo 6

Informazioni sull’obbligo di riparazione

Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore mettano a disposizione in modo gratuito, almeno per l’intera durata del loro obbligo di riparazione a norma dell’articolo 5, informazioni sui loro servizi di riparazione, facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Articolo 7

Piattaforma online europea per la riparazione

1.   È istituita una piattaforma online europea per la riparazione («piattaforma online europea») per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La piattaforma online europea è costituita dalle sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e comprende link alle piattaforme online nazionali per la riparazione di cui al paragrafo 3 («piattaforme online nazionali»).

2.   Entro 31 luglio 2027, la Commissione sviluppa l’interfaccia online comune per la piattaforma online europea. Tale interfaccia online comune è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6 ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione assicura successivamente la manutenzione tecnica dell’interfaccia online comune.

3.   Gli Stati membri utilizzano l’interfaccia online comune di cui al paragrafo 2 per le rispettive sezioni nazionali. Gli Stati membri che dispongono di almeno una piattaforma online nazionale, pubblica o privata, che copra il loro intero territorio e sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 6 non hanno tuttavia l’obbligo di istituire una sezione nazionale sulla piattaforma online europea. Per contro, la piattaforma online europea contiene i link a dette piattaforme online nazionali. Gli Stati membri assicurano che le rispettive piattaforme online nazionali siano operative entro 31 luglio 2027.

4.   Gli Stati membri possono estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea o, se del caso, le rispettive piattaforme online nazionali per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

5.   L’utilizzo delle sezioni nazionali e delle piattaforme online nazionali nella piattaforma online europea è gratuito per i consumatori. La registrazione è volontaria per i riparatori e, se del caso, per i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

6.   Le sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e le piattaforme online nazionali:

a)

includono funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di prestazione dei servizi di riparazione, compresa una funzione basata su mappe, la prestazione di servizi transfrontalieri, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l’installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili in materia di riparazione;

b)

se del caso, includono una funzione di ricerca per trovare venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo;

c)

consentono ai consumatori di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai riparatori che lo offrono;

d)

consentono ai riparatori di aggiornare periodicamente le informazioni di contatto e i servizi;

e)

consentono ai riparatori di indicare il proprio rispetto delle norme di qualità dell’Unione o nazionali applicabili;

f)

sono accessibili attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

g)

sono accessibili alle persone con disabilità; e

h)

forniscono agli utenti moduli di contatto per segnalare problemi tecnici connessi al funzionamento della piattaforma online europea come pure inesattezze relativamente alle informazioni fornite dai riparatori e, se del caso, dai venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, dagli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e dalle iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

7.   La piattaforma online europea permette la raccolta di dati non personali relativi al funzionamento delle sezioni nazionali.

8.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori, i pertinenti operatori economici e i venditori in merito alla disponibilità della piattaforma online europea.

Articolo 8

Gruppo di esperti

La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo di esperti ha il compito di fornire consulenza alla Commissione riguardo alla progettazione e al funzionamento della piattaforma online europea e delle relative sezioni nazionali.

Articolo 9

Punti di contatto nazionali

1.   Entro 31 luglio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea; o

b)

le piattaforme online nazionali che hanno istituito o istituiranno conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Entro il 31 luglio 2026, gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea possono adottare condizioni, conformemente al diritto dell’Unione, relative all’accesso alla loro sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Tali condizioni possono in particolare prevedere la previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure requisiti in materia di qualifiche professionali. Entro tale data, tali Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali condizioni di accesso adottate.

3.   Gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea e applicano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché la rispettiva sezione nazionale sia operativa entro sei mesi dalla data in cui la Commissione fornisce l’interfaccia online comune di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

4.   Il punto di contatto nazionale è incaricato dei compiti seguenti:

a)

fornire l’accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo;

b)

garantire il rispetto delle eventuali condizioni di accesso stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2; e

c)

assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.

Articolo 10

Misure per le micro, piccole e medie imprese

Se del caso, la Commissione adotta orientamenti per aiutare in particolare le micro, piccole e medie imprese a conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 11

Controllo dell’osservanza

1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:

a)

enti pubblici o loro rappresentanti;

b)

organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l’ambiente;

c)

associazioni di categoria aventi un legittimo interesse ad agire.

Articolo 12

Informazioni al consumatore

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori, anche sui siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.

Articolo 13

Misure degli Stati membri volte a promuovere la riparazione

1.   Gli Stati membri adottano almeno una misura volta a promuovere la riparazione.

2.   Entro il 31 luglio 2029, gli Stati membri notificano alla Commissione una o più misure adottate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni sulle misure notificate dagli Stati membri.

Articolo 14

Imperatività delle norme

1.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore.

2.   La presente direttiva non impedisce ai riparatori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le tutele previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 luglio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/771

La direttiva (UE) 2019/771 è così modificata:

1)

all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.»

;

2)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Gli Stati membri che, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 5, non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi, possono derogare al paragrafo 2 bis purché assicurino che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni.»

;

3)

all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis

;

4)

l’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a)

a titolo gratuito;

b)

entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;

c)

senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene.

Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, in prestito.

Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.».

Articolo 17

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«69)

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

Articolo 18

Modifica del regolamento (UE) 2017/2394

All’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«29.

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

Articolo 19

Relazione della Commissione e riesame

1.   Entro il 31 luglio 2031, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione valuta il contributo della presente direttiva, in particolare quello degli articoli 5 e 16, alla promozione della riparazione nel mercato interno, comprese la riparazione di beni soggetti a specifiche di riparabilità al di fuori della garanzia legale e la scelta, da parte dei consumatori, della riparazione nel quadro della garanzia legale, nonché il suo impatto sulle imprese e sui consumatori.

2.   La relazione valuta inoltre l’efficacia degli incentivi alla scelta della riparazione, compresa l’estensione della garanzia legale, e la necessità di promuovere le garanzie commerciali sui servizi di riparazione e di adottare norme sulla responsabilità dei riparatori in materia di riparazione.

3.   Con riferimento all’articolo 7, la relazione valuta l’efficacia della piattaforma online europea sulla base delle informazioni relative al numero di prestatori di servizi di riparazione attivi e al numero di consumatori che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma online europea.

4.   La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.   Il livello di armonizzazione necessario per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva, in particolare riguardo ai periodi di responsabilità, è valutato nel contesto del riesame previsto all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/771.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 31 agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

L’articolo 16 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026.

Articolo 22

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 luglio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere da 31 luglio 2026.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL


(1)   GU C 293 del 18.8.2023, pag. 77.

(2)   OJ C, C/2023/1330, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1330/oj.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

(4)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (GU L, 2024/825 del 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(10)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(11)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(12)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(13)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(14)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(15)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(16)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

(17)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(18)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(19)  Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).

(20)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(21)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(23)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(24)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(25)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE

Parte I

Identità e dati di contatto del riparatore che presta il servizio di riparazione

Riparatore

[Identità]

Indirizzo

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Numero di telefono

 

Indirizzo di posta elettronica

 

Se forniti dal riparatore, altri mezzi di comunicazione online che consentono al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in modo rapido ed efficiente

 

Parte II

Informazioni sul servizio di riparazione

Bene da riparare

[Identificazione del bene]

Natura del difetto

[Descrizione del difetto]

Tipo di riparazione proposta

[Tipo di misure che saranno prese per riparare il difetto]

Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione

[L’importo totale o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]

Tempo previsto per completare la riparazione

[Termine in giorni entro il quale il riparatore si impegna a eseguire il servizio]

Disponibilità di beni sostitutivi temporanei

[Per «bene sostitutivo temporaneo» si intende un bene equivalente che il consumatore riceve e può usare durante il periodo di riparazione; il riparatore deve indicare «Sì» o «No»]

In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:

[in EUR/valuta nazionale]

Luogo di consegna del bene

[Il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione]

Se applicabile, la disponibilità di servizi accessori

[Indicare se e in quale misura sono offerti servizi accessori, come la rimozione, l’installazione e il trasporto, o «Nessuno» se non sono offerti servizi accessori per la riparazione interessata]

In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:

[In EUR/valuta nazionale, per servizio offerto]

Periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione

[Periodo di validità di almeno 30 giorni]

Se del caso, informazioni supplementari

 

Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al riparatore e devono essere sostituite con le informazioni corrispondenti.


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ

1.   

Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1)

2.   

Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (2)

3.   

Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione (3)

4.   

Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione (4)

5.   

Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione (5)

6.   

Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione (6)

7.   

Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento (UE) 2019/424 della Commissione (7)

8.   

Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione (8)

9.   

Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione (9)

10.   

Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del P arlamento europeo e del Consiglio (10)


(1)  Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

(2)  Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121).

(6)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(7)  Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).

(8)  Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (GU L 214 del 31.8.2023, pag. 47).

(9)  Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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