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Document 32023R2877

Regolamento (UE) 2023/2877 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

ST/15818/2023/INIT

GU L, 2023/2877, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2877

19.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2877 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1) e il 18 gennaio 2012 ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) a seguito dell’adozione delle conclusioni in cui aveva condannato la violenza e le gravi e sistematiche violazioni diffuse dei diritti umani in Siria.

(2)

Il terribile terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato la situazione già drammatica del paese, acuendo le sofferenze della popolazione siriana.

(3)

Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dalla loro ubicazione e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

(4)

Le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare l’inoltro degli aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Le misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria non incidono sugli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria nella maggior parte dei settori, fra cui prodotti alimentari e medicinali. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono eccezioni che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi è necessaria l’autorizzazione preventiva della pertinente autorità nazionale competente.

(5)

Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (3) e il regolamento (UE) 2023/407 (4), introducendo un’esenzione del congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche. Il Consiglio ha deciso che l’esenzione si applicasse per un periodo iniziale di sei mesi, ossia fino al 24 agosto 2023, e che ne fruissero le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie. Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 (5) e il regolamento (UE) 2023/1462 (6), prorogando l’esenzione fino al 24 febbraio 2024.

(6)

Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare la rapida fornitura degli aiuti e fornire prevedibilità e certezza del diritto a determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie in Siria che beneficiano dell’esenzione disposta nella decisione (PESC) 2023/408 e dal regolamento (UE) 2023/407, è opportuno prorogare tale esenzione fino al 1o giugno 2024 In linea con l’attuale data finale dell’applicazione della decisione 2013/255/PESC.

(7)

Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, la data «24 febbraio 2024» è sostituita da «1o giugno 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

T. RIBERA RODRÍGUEZ


(1)  2013/255/PESC: Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56I del 23.2.2023, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56I del 23.2.2023, pag. 1).

(5)  Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41).

(6)  Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 8).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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