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Document 32023R2849

Regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

C/2023/6748

GU L, 2023/2849, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2849

15.12.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2849 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2023

che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire regole per la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nel settore del trasporto marittimo e per la trasmissione di tali dati all’autorità di riferimento responsabile.

(2)

È inoltre opportuno stabilire regole per la determinazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società da parte dell’autorità di riferimento responsabile in situazioni specifiche, per esempio nel caso in cui la società non trasmette tali dati all’autorità di riferimento responsabile entro il termine previsto.

(3)

I soggetti responsabili della conformità al regolamento (UE) 2015/757 e alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono essere chiaramente identificati in ogni momento. A tal fine, e per garantire coerenza nell’amministrazione e nell’applicazione, il regolamento (UE) 2015/757 prevede che lo stesso soggetto sia responsabile di entrambi. Ciononostante, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2015/757 è opportuno valutare la coerenza di questo approccio con altre politiche dell’UE e prassi internazionali e, se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa di revisione del regolamento.

(4)

La Commissione dovrebbe altresì valutare quanto l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero alla biomassa, e in particolare alla biomassa ottenuta da colture alimentari e foraggere, nella direttiva 2003/87/CE sia coerente con altre politiche dell’UE e, se necessario, dovrebbe presentare una proposta di revisione degli atti legislativi pertinenti.

(5)

Per garantire il funzionamento efficace del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE, che a partire dal periodo di riferimento che inizia il 1o gennaio 2024 deve includere le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

1.   Le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, calcolati conformemente alle regole di monitoraggio di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757.

2.   Le società integrano nei dati aggregati sulle emissioni a livello di società le seguenti informazioni:

a)

dati di identificazione della società e delle navi sotto la sua responsabilità, come segue:

i)

denominazione e tipo di società;

ii)

numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato;

iii)

paese di registrazione della società, come registrato nel regime IMO relativo al numero unico d’identificazione della società e del proprietario registrato;

iv)

indirizzo della società;

v)

nome, qualifica, indirizzo professionale, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;

vi)

autorità di riferimento responsabile;

vii)

elenco di navi le cui emissioni di gas a effetto serra rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono sotto la responsabilità della società nel periodo di riferimento, compresi, per ciascuna nave, il numero di identificazione IMO della nave, il numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato, e il periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società;

b)

dati relativi alla verifica, come segue:

i)

nome del verificatore;

ii)

indirizzo del verificatore;

iii)

numero di accreditamento del verificatore;

iv)

organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;

v)

dichiarazione del verificatore;

c)

somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente e disaggregate per gas a effetto serra;

d)

somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757, calcolate conformemente:

i)

alla parte C, punto 1.1, di detto allegato;

ii)

alla parte C, punti 1.1 e 1.2, di detto allegato;

iii)

alla parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, di detto allegato;

iv)

alla parte C, punti da 1.1 a 1.4, di detto allegato;

v)

alla parte C, punti da 1.1 a 1.5, di detto allegato;

vi)

alla parte C, punti da 1.1 a 1.6, di detto allegato;

e)

tutte le informazioni pertinenti relative alla metodologia usata per aggregare i dati sulle emissioni a livello di società, comprese le modifiche apportate rispetto al periodo di riferimento precedente.

Articolo 2

Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità di riferimento responsabile

1.   L’autorità di riferimento responsabile effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nelle seguenti situazioni:

a)

la società non ha trasmesso dati aggregati sulle emissioni a livello di società entro il termine di cui all’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757;

b)

i dati aggregati sulle emissioni verificati a livello di società di cui all’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757 non risultano conformi a detto regolamento;

c)

i dati aggregati sulle emissioni a livello di società non sono riconosciuti conformi in esito alla verifica sulla base del regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (3).

2.   Se, nella relazione di verifica a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore ha concluso che vi sono inesattezze non rilevanti che la società non ha corretto prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità di riferimento responsabile valuta tali inesattezze e se le reputa rilevanti effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.

3.   Qualora effettui una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, l’autorità di riferimento responsabile comunica alla società se e quali rettifiche sono necessarie. La società mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

4.   Gli Stati membri istituiscono uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti responsabili dell’approvazione dei piani di monitoraggio e le autorità competenti che ricevono i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, se tali autorità non sono le stesse.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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