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Document 32023R1668

Regolamento delegato (UE) 2023/1668 della Commissione del 25 maggio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3282

GU L 214 del 31.8.2023, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1668/oj

31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1668 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2023

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’applicazione armonizzata del requisito di fondi propri aggiuntivi in tutta l’Unione, è necessario definire un approccio uniforme per la misurazione dei rischi e degli elementi di rischio su cui poggi la determinazione del livello di capitale adeguato per far fronte a tutti i rischi sostanziali cui potrebbero essere esposte le imprese di investimento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto assicurare che le imprese di investimento detengano fondi propri aggiuntivi adeguati per coprire ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per l’impresa e rischio per il mercato) nonché qualsiasi altro rischio sostanziale.

(2)

Affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare adeguatamente il profilo di rischio delle imprese di investimento e di individuare, valutare e quantificare i rischi sostanziali, è necessario definire una metodologia dettagliata ed esaustiva proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, basata su tutte le fonti di informazione disponibili, comprese le informazioni raccolte ai fini dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

(3)

Il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi è ritenuto adeguato quando riduce la probabilità di fallimento dell’impresa di investimento e limita il rischio di liquidazioni disordinate che costituirebbero una minaccia per i clienti dell’impresa di investimento e per il mercato in generale, compresi altri enti finanziari, infrastrutture di mercato o il mercato nel suo complesso. A causa di questo duplice obiettivo del requisito di fondi propri aggiuntivi e in linea con la struttura dei requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dovrebbero considerare separatamente i rischi connessi alle attività in corso delle imprese di investimento e il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di tali imprese.

(4)

Affinché tutti i rischi o gli elementi di rischio cui è esposta un’impresa di investimento o che questa pone ad altri siano debitamente coperti, l’impresa di investimento dovrebbe detenere fondi propri sufficienti, tenendo conto del modello imprenditoriale, dell’ampiezza e della complessità delle attività da essa svolte, per far fronte alle spese operative aggiuntive connesse a un processo di liquidazione ordinata. Onde garantire l’adeguatezza di tali fondi propri in particolari circostanze economiche, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi scenari economici plausibili durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034. In particolare, la continuità operativa, la protezione degli investitori e l’integrità del mercato non devono essere compromesse durante il processo di liquidazione. A tal fine l’impresa di investimento dovrebbe essere in grado, anche durante tale processo, di assorbire i costi e le perdite non compensati da un volume sufficiente di profitti. Nel fissare il requisito aggiuntivo di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della notevole variabilità del processo di liquidazione dovuta a circostanze specifiche. Inoltre, data la potenziale diversità delle forme giuridiche assunte dalle imprese di investimento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle norme nazionali applicabili del diritto fallimentare, societario e commerciale, che potrebbero incidere sulla durata dei processi di liquidazione, nonché sui costi e i rischi associati.

(5)

Per determinare in modo proporzionale il requisito di fondi propri aggiuntivi, i rischi e gli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere misurati solo per le imprese di investimento soggette al requisito relativo ai fattori K di cui al suddetto articolo, e non per le imprese piccole e non interconnesse che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento. Le imprese di investimento sono esposte anche ad altri rischi non affatto coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, compresi i rischi esplicitamente esclusi da tali requisiti di fondi propri. È pertanto necessario specificare che tali rischi sono valutati e misurati dalle autorità competenti sulla base delle dimensioni e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento, nonché sulla base della portata, della natura e della complessità delle sue attività.

(6)

Ai fini della corretta misurazione e copertura di tutti i rischi di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, ma non integralmente o adeguatamente coperti da tali requisiti, è opportuno misurare tali rischi separatamente per ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per il mercato e rischio per l’impresa). Per lo stesso motivo, i rischi non coperti nelle parti tre e quattro di tale regolamento, compresi quelli esplicitamente esclusi da tali requisiti, dovrebbero essere misurati in funzione di ogni singolo rischio. Tuttavia se la misurazione per categoria di rischio o per singolo rischio risulta essere eccessivamente onerosa o non fattibile nel caso di imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, la misurazione dei rischi dovrebbe essere effettuata a livello aggregato, tenendo conto del principio di proporzionalità.

(7)

Per trovare il giusto equilibrio tra considerazioni prudenziali e applicazione proporzionale, la misurazione dei rischi a livello aggregato non dovrebbe riguardare le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Per le imprese di investimento soggette a requisiti relativi al capitale iniziale più elevati, il rischio dovrebbe essere misurato per categoria di rischio e per singolo rischio.

(8)

Per garantire una misurazione coerente dei rischi sostanziali che le imprese di investimento potrebbero porre ad altri o cui potrebbero essere loro stesse esposte, le autorità competenti dovrebbero basarsi su una serie armonizzata di metriche qualitative indicative minime. Poiché i rischi si evolvono nel corso dell’intero ciclo economico di un’impresa, le autorità competenti dovrebbero effettuare non solo una valutazione statica, ma anche un’analisi storica delle tendenze di tali metriche. Onde coprire correttamente tutti i rischi pertinenti, è opportuno differenziare le metriche utilizzate per le imprese di investimento con attività e modelli imprenditoriali diversi. Al fine di coprire correttamente tutti i rischi pertinenti dell’impresa di investimento, tenendo conto del modello imprenditoriale o dell’attività specifici, della particolare forma giuridica e della disponibilità di dati affidabili, le autorità competenti dovrebbero, a determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda le specificità del modello imprenditoriale o della qualità dei dati dell’impresa, adeguare le metriche per poi utilizzarle o, qualora ciò non fosse possibile, utilizzare metriche alternative che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento e che assicurino un’adeguata valutazione dei rischi.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.

(10)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rischio di liquidazione disordinata

1.   Durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti, tenendo conto della forma giuridica, del modello imprenditoriale, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività di un’impresa di investimento, misurano il rischio di liquidazione disordinata dell’attività dell’impresa di investimento determinando l’importo del capitale che sarebbe ritenuto adeguato per la liquidazione ordinata dell’impresa in scenari plausibili.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla complessità, al profilo di rischio e al campo di attività dell’impresa di investimento, nonché all’impatto potenziale che la sua liquidazione eserciterebbe sui clienti e sui mercati, e comprende quanto segue:

a)

una stima degli orizzonti temporali realistici di liquidazione dell’impresa di investimento;

b)

una valutazione dei compiti operativi e delle funzioni giuridiche dell’impresa di investimento durante il processo di liquidazione su un orizzonte temporale realistico;

c)

l’individuazione e la valutazione dei costi fissi e variabili significativi;

d)

l’individuazione e la valutazione dei rischi o degli elementi di rischio sostanziali che potrebbero materializzarsi durante il processo di liquidazione;

e)

qualsiasi altro aspetto pertinente per il processo di liquidazione.

3.   Ove si applichi la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti tengono conto delle informazioni disponibili sulle azioni di risanamento e sui dispositivi di governance nel piano di risanamento o nel piano di risanamento di gruppo dell’impresa di investimento ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), se le autorità competenti ritengono tali informazioni sufficientemente credibili e affidabili.

4.   Per le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti includono nella misurazione gli elementi seguenti:

a)

i costi di chiusura, comprese le spese di contenzioso ai fini del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo;

b)

la perdita di entrate e la perdita del valore netto di realizzo delle attività attese per effetto del processo di liquidazione ai fini del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

5.   Le autorità competenti individuano e quantificano i costi significativi e i rischi o gli elementi di rischio sostanziali e determinano il capitale ritenuto adeguato per assorbirli conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto.

6.   Il capitale ritenuto adeguato a coprire il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di un’impresa di investimento misurato conformemente al presente articolo è almeno pari al requisito relativo alle spese fisse generali di tale impresa di investimento calcolato conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 2

Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti o non integralmente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante le revisioni e i riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante dalle attività in corso di tale impresa di investimento, che essa pone per se stessa, per i clienti e per il mercato, e che non è coperto o non è integralmente coperto dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le autorità competenti determinano il capitale che sarebbe ritenuto adeguato a coprire i rischi pertinenti connessi al requisito relativo ai fattori K.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio definita come «rischio per il cliente» (RtC), «rischio per il mercato» (RtM) e «rischio per l’impresa» (RtF) all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.

In deroga al primo comma, per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.

3.   La misurazione di cui al paragrafo 2 individua e quantifica i rischi o gli elementi di rischio sostanziali per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi derivanti dall’uso del metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, sulla base delle metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento e sulla base del giudizio esperto che le autorità competenti devono esprimere.

4.   Le autorità competenti assicurano che il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi sostanziali connessi al requisito relativo ai fattori K non sia inferiore al requisito complessivo relativo ai fattori K.

Articolo 3

Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante da una qualsiasi delle attività in corso di tale impresa di investimento, diverso da quelli di cui all’articolo 2 del presente regolamento e non già coperto dai requisiti di fondi propri di detta impresa di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, determinando per singolo rischio il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione, la valutazione e, se del caso, la quantificazione degli ambiti di rischio seguenti:

a)

i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell’impresa di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;

b)

il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito derivanti da attività esterne al portafoglio di negoziazione.

Per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.

3.   Nell’effettuare la misurazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto.

Articolo 4

Rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Le autorità competenti calcolano l’importo totale del capitale aggiuntivo ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali posti dalle attività in corso dell’impresa di investimento come la somma del capitale ritenuto adeguato calcolato conformemente agli articoli 2 e 3.

2.   Le autorità competenti misurano il rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 determinando il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti come la differenza tra il più elevato degli importi calcolati conformemente all’articolo 1 o al paragrafo 1 del presente articolo e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5

Metriche qualitative generali per determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi

1.   Nel determinare l’importo dei requisiti di fondi propri aggiuntivi ai fini degli articoli 1, 2 e 3, le autorità competenti tengono conto di quanto segue:

a)

gli esiti del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e del processo di valutazione del rischio interno da parte dell’impresa di investimento di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034;

b)

i dati segnalati conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

l’esito delle revisioni e dei riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

i risultati di qualsiasi altra attività di vigilanza;

e)

altri input rilevanti, compreso il giudizio di vigilanza.

2.   Le autorità competenti assicurano la comparabilità della quantificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto a tutte le imprese di investimento rientranti nell’ambito del loro mandato di vigilanza.

Articolo 6

Metriche qualitative indicative

1.   Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

il numero di agenti collegati rispetto al totale dell’organico;

b)

la durata media di una liquidazione nella giurisdizione interessata, tenendo conto della complessità dell’attività dell’impresa di investimento;

c)

la quota di contratti non risolvibili e la loro durata residua;

d)

l’individuazione dei mercati in cui l’impresa di investimento è il principale prestatore di servizi;

e)

il valore e la liquidità delle immobilizzazioni che l’impresa di investimento dovrebbe cedere in caso di liquidazione;

f)

la media delle indennità e dei trattamenti di fine rapporto dovuti in caso di liquidazione, tenendo conto della legislazione sul lavoro e dei contratti dei dipendenti.

2.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtC, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

l’importo del denaro dei clienti detenuto nei cinque anni precedenti;

b)

l’importo delle attività gestite nei cinque anni precedenti;

c)

l’importo delle attività custodite e gestite per i clienti nei cinque anni precedenti;

d)

l’importo delle perdite o dei danni subiti dall’impresa di investimento per effetto della violazione dei propri obblighi giuridici o contrattuali almeno nei cinque anni precedenti, comprese le perdite derivanti da:

i)

consulenza inadeguata prestata agli investitori e conseguente indennizzo degli stessi;

ii)

mancata istituzione, attuazione e mantenimento di procedure adeguate per prevenire le violazioni;

iii)

errori di negoziazione o di valutazione;

iv)

perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi;

v)

un’azione degli agenti collegati o dei rappresentanti designati la cui responsabilità ricade sull’impresa di investimento;

e)

nello specifico per le imprese di investimento che detengono denaro dei clienti, l’eventuale incapacità dell’impresa di investimento di restituire tempestivamente il denaro dei clienti, ove richiesto, e le relative conseguenze finanziarie nei cinque anni precedenti.

3.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtM, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

la variabilità del valore delle posizioni, anche a causa della mutabilità delle condizioni di mercato;

b)

la quota di prodotti complessi e illiquidi nel portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, in termini di volume e di reddito netto;

c)

nello specifico per le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni, la disponibilità di test retrospettivi periodici dei modelli utilizzati a fini regolamentari.

4.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtF, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

il flusso di negoziazione giornaliero e il flusso di negoziazione giornaliero medio nei cinque anni precedenti;

b)

qualsiasi evento operativo significativo relativo al flusso di negoziazione giornaliero e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti, compresi gli errori di elaborazione;

c)

la variabilità del reddito e dei ricavi dell’impresa di investimento nei cinque anni precedenti;

d)

eventuali perdite subite a causa di variazioni di posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nei cinque anni precedenti;

e)

il tasso di default dei clienti o delle controparti e le perdite associate nei cinque anni precedenti;

f)

eventuali perdite dovute a modifiche significative del valore contabile delle attività, anche a causa di mutamenti delle condizioni di mercato e del merito di credito delle controparti;

g)

gli importi e la variabilità dei pagamenti o dei contributi nell’ambito di un regime pensionistico a prestazioni definite nei cinque anni precedenti;

h)

qualsiasi concentrazione delle attività dell’impresa di investimento, compresa la concentrazione di clienti e controparti, nonché quella settoriale e geografica;

i)

la quota dell’esposizione fuori bilancio rispetto alle attività totali di investimento e al relativo rischio di credito.

5.   Ai fini dell’articolo 3, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

qualsiasi indicazione di rischi finanziari significativi non coperti dai requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare:

i)

la media delle perdite totali da rischio operativo rispetto al reddito lordo nei cinque anni precedenti;

ii)

qualsiasi evento operativo significativo e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti;

iii)

la quota del reddito netto dell’impresa di investimento derivante da servizi o attività non elencati nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

qualsiasi indicazione di rischio significativo nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nel seguito «TIC»), in particolare:

i)

la complessità generale dell’architettura delle TIC, compresa la quota di servizi TIC esternalizzati;

ii)

il numero di modifiche significative dell’ambiente TIC nei cinque anni precedenti;

iii)

eventuali perdite dovute a perturbazioni causate da incidenti che hanno colpito servizi TIC critici nei cinque anni precedenti;

iv)

il numero di attacchi informatici e le relative perdite nei cinque anni precedenti;

c)

qualsiasi indicazione di un rischio significativo di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione, in particolare:

i)

il volume delle operazioni basate su tassi di interesse o altrimenti da questi dipendenti, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento;

ii)

la politica di copertura dell’impresa di investimento e i potenziali disallineamenti tra la posizione e la copertura, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento.

6.   Le autorità competenti possono ampliare l’elenco delle metriche qualitative indicative di cui ai paragrafi da 1 a 5, garantendo nel contempo che le metriche aggiuntive siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.

7.   Le autorità competenti adeguano le metriche di cui ai paragrafi da 1 a 5 ai fini del loro utilizzo se si applica una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

la metrica non è appropriata considerando la forma giuridica, i cambiamenti strutturali, il modello imprenditoriale e il modello operativo specifici dell’impresa di investimento;

b)

la stima della metrica è eccessivamente onerosa, date le dimensioni e la complessità delle attività dell’impresa di investimento;

c)

la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati affidabili, qualora tali dati non rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033 o dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati storici affidabili, il che rende irrilevante il periodo di analisi storica. In tali casi le autorità competenti limitano il periodo di analisi storica al tempo trascorso dall’ultimo processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

Qualora non possano adeguare le metriche di cui al primo comma, le autorità competenti utilizzano, se del caso, metriche alternative e garantiscono nel contempo che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


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