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Document 32023R1642
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1642 of 14 June 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the modernisation of the functioning of the Union Registry (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/1642 della Commissione del 14 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda la modernizzazione del funzionamento del registro dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/1642 della Commissione del 14 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda la modernizzazione del funzionamento del registro dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3669
GU L 206 del 21.8.2023, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 206/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1642 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda la modernizzazione del funzionamento del registro dell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, prima di essere modificato dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), imponeva agli Stati membri di provvedere all’istituzione e alla conservazione di un registro per garantire l’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate, possedute, cedute e cancellate. A tal fine, l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) hanno istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra divenuto operativo nel gennaio 2005. Tale sistema ha garantito l’accurata contabilizzazione di tutte le quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione («EU ETS») e ha tenuto traccia della titolarità delle quote EU ETS detenute in conti elettronici. Esso era costituito dai registri di tutti gli Stati membri e da un amministratore centrale, designato dalla Commissione, incaricato di tenere un catalogo indipendente delle operazioni per registrare il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Detto catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) è stato istituito a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2216/2004. Il CITL controllava, registrava e autorizzava automaticamente tutte le operazioni effettuate tra i conti dei registri nazionali. Quando i controlli automatizzati riscontravano irregolarità, il CITL interrompeva le operazioni viziate e l’amministratore centrale aveva l’obbligo di informarne lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Inoltre, lo Stato membro o gli Stati membri interessati dovevano astenersi dal registrare le operazioni relative alle quote interessate o qualsiasi altra operazione connessa fino a quando le irregolarità non fossero state risolte. |
(2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è stato modificato dalla direttiva 2009/29/CE, che ha sostituito i registri nazionali con un registro dell’Unione. L’articolo 3 della direttiva 2009/29/CE conteneva tuttavia una disposizione transitoria secondo cui le disposizioni della direttiva 2003/87/CE dovevano continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. Nel frattempo il CITL è stato sostituito dal catalogo delle operazioni dell’Unione europea («EUTL»), istituito dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (4). Detto regolamento della Commissione è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (5), il cui articolo 4 ha istituito il registro dell’Unione. Quest’ultimo regolamento della Commissione è stato a sua volta sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (6), ad eccezione dell’articolo 3, punto 30. Oggi il regolamento delegato (UE) 2019/1122 contiene quindi le norme per il funzionamento del registro dell’Unione per la fase 4 del sistema per lo scambio di quote di emissione dell’UE, iniziata il 1o gennaio 2021, e tutte le quote EU ETS rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012 devono essere conservate nel registro dell’Unione. A seguito della centralizzazione dei registri, l’EUTL è stato integrato nel registro dell’Unione e ciò dovrebbe essere rispecchiato nel regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il registro dell’Unione svolge pertanto tutte le funzioni dell’EUTL dal 1o gennaio 2012. |
(3) |
Nell’ambito della modernizzazione dell’infrastruttura informatica del registro dell’Unione, la Commissione, quale amministratore centrale, ne rivaluta periodicamente il ruolo e la possibile evoluzione al fine di eliminare le ridondanze informatiche (vale a dire i riferimenti a componenti informatiche anziché a funzioni o controlli) e preparare l’infrastruttura alle future evoluzioni del quadro informatico, senza comprometterne la funzionalità o la sicurezza. Mentre da un lato tale modernizzazione influirà sulle modalità di esecuzione dei controlli automatizzati, dall’altro lato dovrebbero essere mantenuti tutti i controlli prescritti dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che prevengono le irregolarità al momento del rilascio, del trasferimento o della cancellazione delle quote. |
(4) |
Attualmente gli utenti del registro dell’Unione possono avviare trasferimenti senza alcuna limitazione, entro determinate soglie (in valore) del trasferimento. Per migliorare la sicurezza delle operazioni di valore elevato, dovrebbe essere obbligatorio fare uso di elenchi di conti di fiducia per le operazioni al di sopra di una determinata soglia. |
(5) |
Nella comunicazione del 13 ottobre 2021 sull’aumento dei prezzi dell’energia (7), la Commissione ha chiesto all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di esaminare più da vicino i modelli di comportamento di negoziazione e l’eventuale necessità di azioni mirate sul mercato europeo del carbonio. Una fonte importante per tale analisi da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati erano i dati sulla proprietà e sui trasferimenti di quote contenuti nel registro dell’Unione. Dall’analisi è emerso che, ai fini del monitoraggio del mercato, sarebbe utile aggiungere al regolamento delegato (UE) 2019/1122 l’obbligo di individuare le operazioni di quote di emissioni tra titolari di conti che fanno parte dello stesso gruppo. Attualmente le informazioni sulla struttura del gruppo sono richieste solo per i conti di deposito di gestore. L’obbligo di fornire tali informazioni dovrebbe essere introdotto anche per i conti di scambio. |
(6) |
L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 elenca i soggetti che possono accedere ai dati del registro dell’Unione. Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8) ha istituito la Procura europea (EPPO), incaricata dal 1o giugno 2021 di indagare, perseguire e rinviare a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Tali reati comprendono diverse tipologie di frode, l’evasione IVA con danni superiori a 10 milioni di EUR, il riciclaggio di denaro, la corruzione ecc. È pertanto opportuno includere l’EPPO fra i soggetti elencati all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122. |
(8) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 20 aprile 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 7, paragrafo 4, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; |
4) |
l’articolo 23 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), le parole «o dell’EUTL» sono soppresse; |
6) |
all’articolo 52 e all’articolo 53, paragrafo 2, le parole «nell’EUTL» sono sostituite da «nel registro dell’Unione»; |
7) |
all’articolo 55 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. All’avvio di un trasferimento, il rappresentante autorizzato indica se il trasferimento è eseguito tra titolari di conti appartenenti allo stesso gruppo.» |
8) |
al titolo III, «Disposizioni tecniche comuni», il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente: «CAPO 1 REQUISITI TECNICI DEL REGISTRO DELL’UNIONE »; |
9) |
l’articolo 60 è così modificato:
|
10) |
all’articolo 62, le parole «dall’EUTL» sono soppresse; |
11) |
all’articolo 65, le parole «o all’EUTL» e «o dell’EUTL» sono soppresse; |
12) |
all’articolo 66, paragrafo 2, le parole «o nell’EUTL» sono soppresse; |
13) |
l’articolo 68 è così modificato:
|
14) |
all’articolo 70, le parole «l’EUTL» sono sostituite da «il registro dell’Unione»; |
15) |
l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Articolo 71 Rilevazione di difformità Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatizzati di cui all’articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura mediante l’invio di un codice di risposta al controllo automatico.» |
(16) |
all’articolo 72, paragrafo 2, le parole «dall’EUTL» sono sostituite da «dal registro dell’Unione»; |
(17) |
l’articolo 73 è sostituito dal seguente: «Articolo 73 Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte del registro dell’Unione 1. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano alle operazioni eseguite nel registro dell’Unione. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione registri tutte le procedure. 2. Se durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1 si rileva un’incongruenza relativamente ai conti o alle quote detenute nell’ambito della suddetta verifica periodica, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote detenute interessati dall’incongruenza. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ogni incongruenza all’amministratore centrale e agli amministratori dei conti o delle quote detenute interessati.» |
(18) |
l’articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 Completamento delle procedure 1. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate al registro dell’Unione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, si considerano completate a seguito dell’esecuzione di tutti i controlli automatizzati. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione interrompa automaticamente la conclusione dell’operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione. 2. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’articolo 73 si considera completata quando sono state risolte tutte le incongruenze per un’ora e una data specifiche per specifici conti o quote detenute e la procedura di verifica della concordanza dei dati è stata riavviata e conclusa correttamente.» |
(19) |
all’articolo 76, le parole «prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l’EUTL» sono soppresse; |
(20) |
l’articolo 77 è così modificato:
|
(21) |
all’articolo 79, paragrafo 1, le parole «nell’EUTL o» sono soppresse; |
(22) |
l’articolo 80 è così modificato:
|
(23) |
all’articolo 82, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; |
(24) |
gli allegati III, IV, VI, VII, VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato I; |
(25) |
il testo che figura nell’allegato II è aggiunto come allegato XIV. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
(7) Comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2021, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno, COM(2021) 660 final.
(8) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Gli allegati III, IV, VI, VII, VIII e XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sono così modificati:
1) |
nell’allegato III, la tabella III-I è così modificata:
|
2) |
nell’allegato IV, il punto 5 è così modificato:
|
3) |
l’allegato VI è così modificato:
|
4) |
nell’allegato VII, nella tabella VII-I, colonna F, la dicitura «Visibile nell’area pubblica del sito web dell’EUTL?» è sostituita dalla seguente: «Visibile nell’area pubblica del sito web?»; |
5) |
nell’allegato VIII, nella tabella VIII-I, colonna F, la dicitura «Visibile nell’area pubblica del sito web dell’EUTL?» è sostituita dalla seguente: «Visibile nell’area pubblica del sito web?»; |
6) |
l’allegato XIII è così modificato:
|
ALLEGATO II
ALLEGATO XIV
Modello di richiesta di dati conservati nel registro dell’Unione a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (1)
Richiesta a [specificare se la richiesta è presentata all’amministratore centrale o nazionale] del registro dell’Unione a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 |
||
1. |
Soggetto che presenta la richiesta: |
|
2. |
Data della richiesta: |
|
3. |
Finalità della richiesta dall’elenco esaustivo di cui all’articolo 80, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 |
|
4. |
Descrizione del contesto giuridico o amministrativo in cui saranno utilizzati i dati: |
|
5. |
Descrizione precisa dei dati richiesti, compreso il periodo per il quale sono richiesti: |
|
6. |
Punto di contatto per eventuali domande in merito alla richiesta: |
|
In osservanza dell’articolo 80, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2019/1122, ci impegniamo a utilizzare le informazioni riservate ricevute a seguito della presente richiesta solo per la finalità per la quale tali informazioni sono state fornite e a non mettere i dati ricevuti, deliberatamente o accidentalmente, a disposizione di persone estranee alla finalità prevista per l’uso dei dati. [Nome e firma] |
(1) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).