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Document 32023R1618

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione dell'8 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2023/5059

    GU L 199 del 9.8.2023, p. 48–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1618/oj

    9.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 199/48


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1618 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 agosto 2023

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC", "Cina" o "il paese interessato") ("le misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale". Con decisione 90/480/CEE della Commissione (3), la Commissione europea ("la Commissione") ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

    (2)

    In seguito alla revoca degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e reso quindi il dazio definitivo del 33 % applicabile anche alle esportazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate da tali esportatori nell'Unione.

    (3)

    Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, queste misure iniziali sono state prorogate di altri cinque anni.

    (4)

    Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato queste misure iniziali di altri cinque anni.

    (5)

    Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

    (6)

    Con regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (8), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9), il Consiglio ha prorogato le misure per altri cinque anni.

    (7)

    Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione (10), la Commissione ha esteso le misure antidumping alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("il precedente riesame in previsione della scadenza").

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (8)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ("la domanda") a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (9)

    La domanda di riesame è stata presentata il 25 febbraio 2022 da Global Tungsten & Powders spol. s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France e Wolfram Bergbau und Hütten AG ("i richiedenti") per conto dell'industria dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (10)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o giugno 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12) ("l'avviso di apertura").

    1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (11)

    L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ("il periodo dell'inchiesta di riesame"). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("il periodo in esame").

    1.5.   Parti interessate

    (12)

    Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

    (13)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (14)

    Si è tenuta un'audizione con un utilizzatore.

    1.6.   Osservazioni in merito all'apertura

    (15)

    Tre produttori cinesi hanno presentato osservazioni, ossia Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. ("Zhangyuan Tungsten"), Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. ("Xianglu Tungsten"), Xiamen Golden Egret Special Alloy (H.C.) Co., Ltd. ("Golden Egret"). I richiedenti hanno inoltre dato riscontro alle argomentazioni dei tre produttori cinesi.

    (16)

    La Commissione ha osservato che tali produttori cinesi hanno presentato le loro argomentazioni quasi tre mesi dopo il termine imposto alle parti per la presentazione di osservazioni sulla domanda senza alcuna giustificazione (ossia il 26 settembre 2022). Ciò nonostante, nei limiti del possibile, la Commissione, in via eccezionale, ha preso in esame tali argomentazioni.

    (17)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno del rischio di reiterazione del dumping.

    (18)

    La Commissione ha espresso disaccordo su tale valutazione e ha ritenuto che fossero soddisfatti i requisiti per l'apertura di un'inchiesta. L'analisi della domanda ha evidenziato l'esistenza, nella fase di apertura, di elementi di prova sufficienti a indicare la presenza di un rischio di persistenza o reiterazione del dumping, in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla RPC. I richiedenti hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che, sebbene le importazioni dalla RPC fossero diminuite dal 2018, esse rappresentavano ancora una quota significativa delle importazioni totali e del mercato dell'Unione. I richiedenti hanno basato la propria analisi non soltanto sulla capacità inutilizzata nella RPC, ma anche sulle pratiche tariffarie sleali della RPC su altri mercati. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha utilizzato tre metodi: il prezzo medio delle importazioni cinesi a livello TARIC, il prezzo medio all'esportazione di un prodotto cinese equivalente pubblicato nella relazione Argus Metal, accessibile al pubblico, e il prezzo medio cinese all'esportazione verso tutti i paesi terzi. Tali metodi sono stati accompagnati da elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard giuridico nella fase di apertura. Le argomentazioni secondo cui la domanda non forniva elementi di prova sufficienti sono state pertanto respinte.

    (19)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova riguardanti la distorsione generale del settore del tungsteno e dei prezzi dei fattori produttivi in Cina. Secondo i tre produttori esportatori, la proprietà statale di per sé non aveva generato automaticamente distorsioni del mercato. Inoltre i tre produttori cinesi hanno sostenuto che l'asserzione contenuta nella domanda secondo cui la presenza, il controllo, le restrizioni e l'intervento pubblico dello Stato determinerebbero una distorsione dei prezzi, era congetturale. I tre produttori esportatori cinesi hanno altresì sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi delle materie prime erano distorti dall'intervento pubblico. Hanno poi sostenuto la natura contraddittoria delle due seguenti argomentazioni contenute nella domanda, secondo le quali: i) la Cina controllava oltre il 60 % delle riserve mondiali di minerali di tungsteno, produceva l'80 % della produzione mondiale, imponeva restrizioni all'esportazione e concedeva licenze alle imprese statali; e ii) nonostante ciò, la Cina partecipava comunque alla procedura di gara sui mercati dei rottami metallici dell'Unione per aumentare i prezzi di questi prodotti a livelli pari o superiori ai prezzi cinesi del paratungstato di ammonio ("PTA"). Infine i tre produttori esportatori cinesi hanno inoltre argomentato che la Cina godeva di un vantaggio competitivo naturale in termini di riserve di tungsteno e che i) le restrizioni all'esportazione e le licenze concesse alle imprese statali favorivano l'approvvigionamento del mercato dell'Unione in quanto tutelavano la stabilità e la disponibilità dell'approvvigionamento, ii) erano destinate a proteggere e a garantire le risorse minerarie in Cina e iii) le licenze di esportazione erano concesse indipendentemente dal fatto che le società beneficiarie fossero o meno di proprietà dello Stato.

    (20)

    A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base stabilisce che, nel presentare una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11 del regolamento di base, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini delle inchieste di difesa commerciale, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale. I richiedenti hanno inoltre presentato elementi di prova del fatto che il governo della Cina ("governo della RPC") interviene nel settore del carburo di tungsteno e che tali interventi comportano distorsioni significative in generale e per quanto riguarda specifici fattori produttivi e costi dei produttori di carburo di tungsteno. Nessuno dei tre produttori esportatori cinesi ha fornito alcuna informazione che avrebbe messo in discussione tali elementi di prova. Inoltre tali parti non hanno ulteriormente spiegato in che modo le due dichiarazioni di cui al considerando 19 fossero contraddittorie. La Commissione ha pertanto ritenuto che i richiedenti avessero fornito nella domanda elementi di prova sufficienti sulle distorsioni del settore del tungsteno e sui prezzi delle materie prime tali da giustificare l'apertura del presente riesame. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

    (21)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno inoltre sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'elusione e che l'asserzione dei richiedenti relativa all'elusione tramite importazioni di prodotti leggermente modificati non era comprovata.

    (22)

    Sebbene la Commissione non abbia accertato pratiche di elusione da parte dei produttori esportatori cinesi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, tale questione non è stata una considerazione sostanziale per l'avvio del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha esaminato la domanda in base alla definizione del prodotto definita nelle misure già in vigore e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (23)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno dell'argomentazione secondo cui la capacità inutilizzata della Cina erano pari a 18 000 tonnellate.

    (24)

    La Commissione ha osservato che la domanda comprendeva informazioni relative alla capacità produttiva in Cina pari a 80 000 tonnellate sulla base della relazione del 2020 sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (13). I richiedenti hanno inoltre stimato la domanda in Cina a un livello di 30 000 tonnellate sulla base della conoscenza del mercato dell'industria dell'Unione. I richiedenti hanno determinato la capacità inutilizzata in Cina detraendo dalla capacità produttiva il volume della domanda in Cina e il volume totale delle esportazioni cinesi. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha inoltre analizzato la capacità inutilizzata (cfr. punto 4.1), ricavando volumi più elevati rispetto a quelli originariamente calcolati dai richiedenti nella domanda. La potenziale sottostima della capacità inutilizzata contenuta nella domanda non ha comportato che la Commissione non disponesse di elementi di prova sufficienti in merito al probabile pregiudizio, poiché ha rappresentato solo uno degli elementi valutati dalla Commissione.

    (25)

    Il 4 maggio 2023 i richiedenti hanno presentato una correzione riguardante il calcolo della capacità inutilizzata in Cina indicata nella domanda di riesame. Hanno spiegato che in seguito a un errore materiale (nel calcolo della capacità inutilizzata i richiedenti hanno inavvertitamente utilizzato i dati sul prezzo invece dei dati sul volume) i richiedenti hanno sottostimato la capacità inutilizzata in Cina, presentando una stima iniziale di 18 102 tonnellate invece di 41 348 tonnellate.

    (26)

    Il 7 giugno 2023 Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che l'industria dell'Unione aveva presentato dati riveduti sul volume delle esportazioni di carburo di tungsteno dalla Cina. È stato affermato che nella revisione dei dati i richiedenti non avevano specificato la fonte delle informazioni e se i codici SA utilizzati includevano anche altri tipi di prodotti correlati. Si affermava inoltre che i dati riveduti sottovalutavano i dati sul volume delle esportazioni e sopravvalutavano la domanda nazionale e che i dati riveduti avevano tratto in inganno la Commissione e altre parti interessate in merito all'elevato volume di capacità inutilizzata in Cina.

    (27)

    La Commissione ha osservato che i richiedenti non avevano modificato i dati riportati nella domanda di riesame per quanto riguarda le esportazioni cinesi di carburo di tungsteno, ma avevano solo corretto un errore materiale. Pertanto, l'argomentazione di cui al considerando 26 è di fatto errata ed è stata di conseguenza respinta.

    (28)

    Nello stesso documento di osservazioni del 7 giugno 2023, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno messo in dubbio l'autenticità e l'affidabilità dei dati utilizzati dai richiedenti per il calcolo della capacità inutilizzata nella domanda di riesame. In particolare, è stato affermato che la domanda di riesame non indicava una fonte ufficiale per definire la domanda cinese pari a 30 000 tonnellate. Inoltre, è stato affermato che la fonte per la capacità produttiva in Cina citata dai richiedenti nella domanda di riesame non era autentica e affidabile, in quanto proveniva da una società e non da un'associazione industriale e pertanto la Commissione avrebbe dovuto ignorarla. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno chiesto alla Commissione di utilizzare invece i dati comunicati, a loro dire, dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno per quanto riguarda il consumo in Cina di carburo di tungsteno, dati inseriti in una tabella nel documento di osservazioni.

    (29)

    La Commissione ha osservato che Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sollevato l'argomentazione relativa alla fonte dei dati relativi alla domanda cinese e alla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina riportati nella domanda di riesame 10 mesi dopo il termine entro il quale le parti dovevano presentare osservazioni sulla richiesta. Però, sebbene la fonte delle informazioni fornite il 7 giugno 2023 in merito al consumo di carburo di tungsteno in Cina fosse a loro dire l'associazione dell'industria cinese del tungsteno, nelle loro osservazioni Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcun elemento di prova al riguardo. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (30)

    I tre produttori esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto l'esistenza di elementi di prova, forniti nelle loro osservazioni, che dimostravano che le principali destinazioni di esportazione dei produttori cinesi di tungsteno erano il Giappone e la Corea del Sud, che rappresentavano oltre il 60 % delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno (ad eccezione del 2020, anno su cui hanno inciso le restrizioni connesse alla COVID-19). Inoltre dopo il 2020 i volumi delle esportazioni verso il Giappone e la Corea del Sud erano nuovamente aumentati in modo considerevole. I tre produttori esportatori hanno pertanto sostenuto che è lecito prevedere, oltre a un'espansione del mercato interno cinese, che le esportazioni cinesi di carburo di tungsteno verso il Giappone e la Corea del Sud continueranno a mantenere una forte tendenza alla crescita. I produttori esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto che ciò era in netto contrasto con le importazioni dalla Cina nell'Unione, in quanto il mercato dell'Unione rappresentava solo una quota delle esportazioni cinesi rispetto ad altri mercati di esportazione cinesi.

    (31)

    La Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dai tre produttori esportatori cinesi in merito alle future tendenze delle esportazioni verso il Giappone e la Corea del Sud non erano suffragate da alcun elemento di prova ed erano pertanto meramente speculative. La Commissione ha ritenuto che i richiedenti avessero fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi. Tali argomentazioni sono state quindi respinte. Gli stessi produttori esportatori hanno affermato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare, essi hanno affermato che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno delle asserzioni dei richiedenti secondo cui, in assenza delle misure, non sarebbe stato possibile sviluppare le materie prime secondarie (ossia i rottami) e creare modelli commerciali diversi (contratti normali o attività in conto proprio piuttosto che contratti in conto lavorazione o attività di in conto terzi).

    (32)

    Nella loro domanda i richiedenti hanno descritto due modelli principali commerciali diversi dell'industria dell'Unione, ossia i contratti normali o attività in conto proprio (l'industria dell'Unione acquista la materia prima) e i contratti in conto lavorazione o attività di in conto terzi (l'acquirente del carburo di tungsteno resta il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'Unione per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). Inoltre i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda la redditività di entrambi i modelli commerciali. Sebbene la redditività del modello di attività in conto proprio sia stata positiva nel periodo oggetto della domanda, essa è diminuita notevolmente tra il 2018 e il 2020, mentre la redditività del modello di attività in conto terzi è migliorata pur rimanendo negativa per tutto il periodo oggetto della domanda. I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE di carburo di tungsteno prodotto a partire da rottami rappresentavano una quota significativa del volume totale delle vendite nell'Unione, miravano a ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime dalla Cina e a contribuire all'agenda verde dell'UE attraverso attività di riciclaggio.

    (33)

    Inoltre, in base agli elementi di prova forniti nella domanda, è probabile che i volumi del prodotto in esame originario della RPC che penetrerebbero nel mercato dell'UE in assenza di misure aumentino a causa dell'esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la capacità di produzione nella RPC è aumentata di oltre il 50 % rispetto all'ultimo riesame in previsione della scadenza e che essa potrebbe soddisfare più del doppio della domanda interna di carburo di tungsteno. In caso di scadenza delle misure, i prezzi delle importazioni cinesi potrebbero essere inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e determinerebbero la reiterazione del pregiudizio per tale industria.

    (34)

    La Commissione ha pertanto ritenuto che gli elementi di prova contenuti nella domanda relativi al rischio di reiterazione del pregiudizio fossero sufficienti in fase di domanda, e fossero gli elementi di cui i richiedenti potevano ragionevolmente disporre. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (35)

    I tre produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che le misure antidumping avrebbero prodotto gli effetti desiderati. In particolare hanno affermato che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, le importazioni dalla Cina erano diminuite, mentre i volumi di vendita e le quote di mercato dell'industria dell'Unione e le importazioni da altri paesi terzi erano aumentati. Non era quindi intervenuta la persistenza del pregiudizio. Anche la reiterazione del pregiudizio era improbabile, poiché le importazioni dalla Cina erano rimaste a un livello troppo basso e, come indicato nelle risposte fornite ai fini del campionamento, il mercato dell'Unione non era un mercato di esportazione importante per i produttori esportatori cinesi. A loro avviso, il fatto che l'industria dell'Unione argomentasse un deterioramento della sua situazione concorrenziale non poteva conciliarsi con l'efficacia delle misure.

    (36)

    Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione ha osservato che lo scopo delle misure antidumping è eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare una concorrenza effettiva, generando un effetto positivo sulla situazione dell'industria dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione non abbia subito un pregiudizio notevole nel periodo oggetto della domanda non esclude che tale pregiudizio possa reiterarsi in caso di scadenza delle misure. Inoltre, nel valutare il pregiudizio notevole, non tutti i fattori di pregiudizio devono mostrare un tendenziale deterioramento; piuttosto, occorre tenere conto della situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Pertanto il fatto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia aumentata non impone di per sé la conclusione che essa non abbia subito un pregiudizio notevole. Al punto 4.2 l'avviso di apertura chiarisce inoltre che i richiedenti sostenevano che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC e non la sua persistenza. A tale proposito i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l'eventuale scadenza delle misure avrebbe potuto comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di capacità produttiva inutilizzata nella RPC.

    (37)

    I richiedenti hanno inoltre presentato elementi di prova a sostegno del fatto che, sebbene nel periodo della domanda le importazioni dalla RPC fossero diminuite, il mercato dell'Unione era rimasto la quarta principale destinazione di esportazione del prodotto in esame per la RPC, anche in presenza delle misure. Inoltre, in base agli elementi di prova forniti nella domanda e analizzati dalla Commissione, è probabile che i volumi del prodotto in esame importati dalla RPC che penetrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure aumentino a causa dell'esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. Come affermato, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova contenuti nella domanda relativi al rischio di reiterazione del pregiudizio fossero sufficienti in fase di domanda, e che i richiedenti potessero disporne adeguatamente. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

    (38)

    I tre produttori esportatori hanno sostenuto che il deterioramento subito dall'industria dell'Unione non poteva essere attribuito alle esportazioni cinesi. In particolare hanno sostenuto che i) la produzione, l'utilizzo degli impianti e il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione erano mutati in linea con il consumo; ii) il calo complessivo del prezzo di vendita era legato in una certa misura al calo dei costi di produzione anziché alla pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi; iii) l'andamento dell'attività in conto terzi non era influenzato dalle importazioni cinesi; e iv) la redditività dell'industria dell'Unione aveva registrato un aumento quando le importazioni dalla Cina erano al livello più basso.

    (39)

    La Commissione ha ricordato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda non indicavano un pregiudizio notevole, bensì il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Pertanto l'esame del nesso di causalità durante il PIR è superfluo nel caso di specie. La Commissione ha inoltre ritenuto che, come spiegato al considerando 37, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle esportazioni dalla Cina in caso di scadenza delle misure. Tali argomentazioni sono pertanto fuori luogo e sono state respinte.

    1.7.   Campionamento

    (40)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

    1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (41)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di entità della produzione e del volume delle vendite sul mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame nonché dell'ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 69 % della produzione totale stimata nell'Unione e oltre il 59 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione e assicuravano anche una distribuzione geografica. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione provvisorio è stato pertanto confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    1.7.2.   Campionamento degli importatori

    (42)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (43)

    Sei società hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere incluse nel campione. Tuttavia tali soggetti erano tutti utilizzatori e sono stati pertanto invitati a compilare il questionario per gli utilizzatori. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario.

    1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (44)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    (45)

    Tre produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione del numero limitato di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Non sono state formulate osservazioni.

    1.8.   Risposte al questionario

    (46)

    La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (47)

    La Commissione ha invitato i tre produttori esportatori che hanno risposto al campione, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e gli utilizzatori noti a compilare i questionari pertinenti. Gli stessi questionari, nonché il questionario per importatori indipendenti, erano stati messi a disposizione anche online (14) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato un questionario ai richiedenti.

    (48)

    Sono pervenute risposte al questionario dai richiedenti, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e da sette utilizzatori. Nessuno dei tre produttori esportatori cinesi che hanno fornito informazioni per la selezione di un campione ha risposto al questionario. Neppure il governo della RPC ha risposto al questionario.

    1.9.   Verifica

    (49)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La Commissione ha effettuato visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base (15):

     

    Produttori dell'Unione

    Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlandia

    H.C. Starck Tungsten GmbH, Goslar, Germania

    Wolfram Bergbau und Hütten AG, Mittersill e Sankt Martin im Sulmtal, Austria

     

    Utilizzatori

    Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Germania.

    1.10.   Fase successiva della procedura

    (50)

    Il 7 giugno 2023 la Commissione ha divulgato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC ("divulgazione finale delle informazioni"). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret, e da Betek GmbH & Co. KG ("Betek"). I richiedenti hanno anche ribadito alle osservazioni formulate da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret e da Betek.

    (51)

    Il giorno della divulgazione finale delle informazioni, vale a dire il 7 giugno 2023, anche Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno presentato ulteriori osservazioni sulla domanda di riesame. Tali osservazioni sono esaminate nel presente regolamento.

    (52)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate hanno potuto chiedere un'audizione, come previsto al punto 5.8 dell'avviso di apertura. Un'audizione sulla divulgazione finale delle informazioni ha avuto luogo con Betek e l'industria dell'Unione.

    (53)

    Sulla base delle osservazioni ricevute in merito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha deciso di non attuare, nel contesto della presente inchiesta, una ristrutturazione dei codici TARIC e delle descrizioni del codice NC 3824 30 00, inizialmente proposta nella divulgazione finale delle informazioni. A causa della complessità e della natura tecnica della questione, tale tematica richiede un'ulteriore analisi che non ha potuto essere trattata entro i termini regolamentari dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il 30 giugno 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate di tale decisione con una nota da inserire nel fascicolo.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (54)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010) ("il prodotto oggetto del riesame").

    (55)

    Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico. Il prodotto oggetto del riesame è un prodotto intermedio, utilizzato per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

    (56)

    Nel periodo in esame il prodotto oggetto del riesame è stato fabbricato nell'Unione a partire da materie prime "vergini" o "principali" (ossia da monte a valle: minerale, concentrato di tungsteno e altri composti intermedi, vale a dire PTA e ossido di tungsteno (in prosieguo: il "WO3") con un processo chiamato "produzione da materia vergine" o a partire da materie prime "secondarie", vale a dire i rottami, con un processo chiamato "produzione per riciclaggio". I rottami di metalli duri sono generati nel processo di produzione di società metallurgiche che trattano metalli duri, nel processo di produzione di utensili e presso gli utilizzatori finali di prodotti in metalli duri. Nell'industria del tungsteno, i rottami possono essere riciclati utilizzando il processo di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.

    (57)

    La produzione vergine e il riciclaggio chimico seguono lo stesso processo di produzione. L'unica differenza è il punto di partenza del processo: mentre la produzione da materia vergine può iniziare a qualsiasi livello del processo di produzione (ossia dal minerale, che è il prodotto iniziale a monte, o dai prodotti intermedi a valle, che sono concentrati di tungsteno, PTA e WO3), il riciclaggio chimico trasforma sempre i rottami in PTA nella prima fase.

    (58)

    Il processo di recupero dello zinco si basa invece sulla reazione dello zinco alla piccola quantità di cobalto presente nei rottami in un forno. Nel processo di recupero dello zinco, la qualità del fattore produttivo (ossia i rottami utilizzati) determina la qualità della produzione (ossia il carburo di tungsteno). Tuttavia, come accertato nel precedente riesame in previsione della scadenza (16), il carburo di tungsteno ottenuto dal processo di recupero dello zinco ha caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili a quelle del carburo di tungsteno fabbricato mediante produzione da materia vergine o da rottami attraverso il processo di riciclaggio chimico.

    (59)

    Il tipo di carburo di tungsteno acquistato e venduto nelle operazioni commerciali è identificato sulla base della sua "categoria", vale a dire in base alle dimensioni dei suoi grani, variando dalla categoria a pezzatura grossa alla categoria ultrafine e nano.

    2.2.   Prodotto in esame

    (60)

    Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde a quello oggetto del riesame originario della RPC ("il prodotto in esame").

    2.3.   Prodotto simile

    (61)

    Come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

    il prodotto in esame esportato nell'Unione;

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; nonché

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (62)

    Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.4.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (63)

    Technogenia S.A.S. ("Technogenia"), un utilizzatore che si è manifestato entro i termini concessi ma non ha risposto al questionario, ha sostenuto che l'unico produttore noto di carburo di tungsteno fuso nell'Unione ha cessato la produzione nel 2022 e che pertanto il carburo di tungsteno fuso non era più prodotto nell'Unione. Poiché l'acquisto di carburo di tungsteno fuso rappresentava una percentuale considerevole del suo fatturato e non esistevano materie prime alternative, tale utilizzatore ha chiesto alla Commissione di abrogare le misure antidumping sul carburo di tungsteno fuso originario della Cina. La Cina continua a produrre carburo di tungsteno fuso.

    (64)

    La Commissione ha ricordato che in un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'inchiesta si limita a determinare se estendere o meno le misure in conformità alle condizioni stabilite nell'articolo, mentre qualsiasi modifica delle misure in vigore, compresa la loro portata, può essere esaminata solo nell'ambito di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (65)

    La Commissione ha tuttavia ricordato che il carburo di tungsteno fuso fa parte della definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping fin dall'inchiesta iniziale ed era anch'esso soggetto alle misure iniziali. La Commissione ha valutato più volte, in diverse inchieste di riesame in previsione della scadenza (17), la necessità di continuare a includere il carburo di tungsteno fuso nella definizione del prodotto.

    (66)

    Nel contesto della presente inchiesta, l'industria dell'Unione ha confermato che, al momento dell'inchiesta, il carburo di tungsteno fuso non era più prodotto nell'Unione. Tuttavia la presente inchiesta ha anche confermato che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono parzialmente intercambiabili (il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono intercambiabili nella tempra e nel rivestimento di superficie ma non lo sono nella produzione di carburo cementato, in cui è utilizzato solo carburo di tungsteno) e pertanto il carburo di tungsteno fuso non può essere escluso dalla definizione del prodotto, anche se sul piano giuridico un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza consentirebbe tale esclusione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    3.   DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (67)

    Come indicato al considerando 48, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. Il 12 agosto 2022 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

    (68)

    Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si basavano sui fatti disponibili, in particolare sulle informazioni ricevute nella domanda, sulle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione nonché sulle statistiche disponibili, in particolare quelle desunte dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e dalla banca dati del Global Trade Atlas ("GTA") (18).

    (69)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC. Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC rappresentavano una quota del mercato dell'Unione pari al 2,2 % circa, rispetto al 5,3 % registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale e all'8,9 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti il livello delle importazioni è diminuito dopo il precedente riesame, pur rimanendo a livelli sostanziali al di sopra della soglia minima di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che tale volume delle importazioni era sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

    (70)

    Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (71)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 12 agosto 2022, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

    (72)

    Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito la Turchia e il Brasile sulla base delle informazioni contenute nella domanda. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

    (73)

    Il 9 marzo 2023 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota al fascicolo ("la nota"), in merito alle fonti pertinenti, che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale. Ha inoltre comunicato alle parti interessate che, non essendo in grado di individuare alcun produttore di carburo di tungsteno con dati finanziari prontamente disponibili in paesi rappresentativi appropriati, avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base dei dati delle società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca, come indicato nella domanda di riesame. Il settore dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi è stato considerato la categoria generale del prodotto oggetto del riesame.

    (74)

    Nelle loro osservazioni alla nota, i richiedenti hanno affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto del valore di riferimento dei prezzi Fastmarkets o Argus in Europa anziché dei dati Argus Metal ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Hanno inoltre chiesto di prendere in considerazione l'ammortamento, i pezzi di ricambio e altri elementi (vale a dire i materiali di consumo quali acidi, acqua ammoniacale o gas, nonché i costi di manutenzione e i costi per i rifiuti) nel calcolo dei materiali di consumo. Per quanto riguarda il lavoro diretto e indiretto, i richiedenti hanno chiesto di calcolare il costo per ciascuna categoria di personale. Tali osservazioni sono state esaminate nei considerando 124-125, 128-129 e 134.

    (75)

    Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha individuato i principali fattori produttivi sulla base delle informazioni contenute nella domanda.

    3.3.   Valore normale

    (76)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore".

    (77)

    Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti".

    (78)

    Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

    3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

    (79)

    Nell'ambito di una recente inchiesta concernente il settore del tungsteno nella RPC (19) la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (80)

    In tale inchiesta la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (20). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore del tungsteno non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (21) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (22). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (23). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (24). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore del tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (25), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (26).

    (81)

    Come avvenuto nell'inchiesta precedente relativa al settore del tungsteno nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (27) ("relazione"), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha tenuto conto, tra l'altro, dell'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il carburo di tungsteno. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

    (82)

    Secondo quanto asserito nella domanda (28), l'intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi e del mercato, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell'industria cinese del tungsteno non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.

    (83)

    La domanda forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alla precedente inchiesta della Commissione nel settore del tungsteno (29), alla relazione, nonché a ulteriori fonti, i richiedenti hanno osservato in particolare quanto segue: 1) lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal partito comunista cinese ("PCC"), piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (30); 2) l'industria cinese del tungsteno è specificamente soggetta a un livello elevato di intervento e controllo da parte del governo e presenta una quota elevata di imprese di proprietà dello Stato. L'ulteriore domanda precisa che per le imprese di proprietà dello Stato il governo della RPC fissa quote di estrazione annuali e quote di produzione, trasferendo tali quote a imprese di proprietà dello Stato di livello inferiore, imprese private e joint venture Cina-estero (31). I produttori cinesi di tungsteno sono anche organizzati nell'associazione cinese dell'industria del tungsteno, che fa parte dell'associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi, il cui statuto sottolinea il rispetto degli orientamenti e delle linee politiche del partito, che esercita in tal modo il controllo sull'industria del tungsteno (32). Inoltre l'associazione cinese dell'industria del tungsteno controlla la produzione e influenza le gare d'appalto per l'acquisto di concentrati di tungsteno (33).

    (84)

    La domanda inoltre illustra ulteriormente diversi esempi di piani di orientamento che mostrano l'elevato livello di intervento pubblico nell'industria del tungsteno. In primo luogo, la domanda fa riferimento al 13o piano quinquennale che assegna ai portatori di interessi industriali il compito di sviluppare ulteriormente i materiali in lega ad alta temperatura, incoraggiare l'aumento delle capacità di produzione e di esportazione nell'industria dei metalli non ferrosi e influenzare direttamente il processo di produzione di tale industria (34). Il 14° piano quinquennale promuove ulteriormente l'ottimizzazione e l'adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime, tra cui i metalli non ferrosi (35). Il 13o piano quinquennale sui metalli non ferrosi menziona il tungsteno come uno dei settori sostenuti dal governo della RPC, delinea la creazione di un gruppo di imprese campioni e di prodotti in metalli non ferrosi che possono integrarsi nelle catene di approvvigionamento estere di prodotti di fascia medio-alta, oltre a promuovere l'innovazione attraverso la concessione di sovvenzioni al settore industriale (36). Il 13o piano quinquennale sui metalli non ferrosi prevede inoltre obiettivi più quantitativi, stabilendo un rigoroso controllo governativo della capacità produttiva nel settore dei metalli non ferrosi, delineando le capacità di riserva interne per i minerali di tungsteno, fissando l'obiettivo di migliorare le restrizioni alla produzione, adeguando e controllando gli indicatori di controllo del volume delle attività di estrazione del tungsteno, prevedendo la gestione delle terre rare, compreso il tungsteno, e rafforzando gli indicatori di controllo generali per i principali materiali contenenti terre rare (37). Le industrie non ferrose sono definite anche come industrie promosse nell'ambito dell'iniziativa Made in China 2025, sostenute quindi da diversi fondi statali e bancari, con l'obiettivo di fornire sostegno alle industrie promosse (38).

    (85)

    La domanda sottolinea inoltre l'intervento dello Stato in determinate province, come Hebei, Jiangxi e Hunan. Infatti il 13o piano quinquennale per le risorse minerarie inserisce il tungsteno in un elenco di minerali strategici. Il governo della RPC consolida le basi delle risorse di tungsteno a sud di Jiangxi e Hunan per stabilizzare l'entità delle operazioni minerarie e limitare il volume complessivo per l'estrazione del minerale di tungsteno, fissa obiettivi percentuali per le miniere di medie e grandi dimensioni e stabilizza il livello delle forniture effettive di tungsteno sul mercato interno (39). Il piano di sviluppo dell'industria dei nuovi materiali Hebei 2016 stabilisce inoltre l'obiettivo di creare catene industriali a Hebei, compresa una specifica catena industriale del tungsteno (40). Il 14o piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi di Jiangxi elenca l'industria del tungsteno, compresa quella della polvere di carburo di tungsteno, come un settore chiave da sviluppare (41). Infine il tungsteno è inoltre incluso nell'elenco dei prodotti soggetti a dazi all'esportazione, all'obbligo di autorizzazione all'esportazione e al commercio di Stato (42).

    (86)

    Come affermato nella precedente inchiesta della Commissione sul tungsteno, si assiste a un intervento pubblico sostanziale sul mercato cinese del tungsteno nonché a distorsioni significative di diversi fattori produttivi. Si tratta di un controllo significativo su vari aspetti dell'economia, tra cui i prezzi dell'energia, la proprietà fondiaria, i salari, la finanza e i rating del credito. La domanda sottolinea che in Cina le materie prime primarie e secondarie sono oggetto di distorsioni, facendo riferimento alle recenti risultanze della Commissione relative alle distorsioni nell'industria del nerofumo (43). Essa sottolinea inoltre che in Cina il gas è prodotto e controllato principalmente da imprese di proprietà dello Stato e che i prezzi del gas sono regolamentati e controllati dalla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (National Development and Reform Commission - NDRC) (44). La NDRC regolamenta anche i prezzi nazionali dell'energia elettrica attuando, in tale ambito, una politica differenziata che incoraggia gli utilizzatori che soddisfano i requisiti a concludere accordi diretti con le imprese produttrici di energia elettrica. La domanda fornisce l'esempio del parere orientativo sulla creazione di un contesto di mercato eccellente, sulla promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e sull'aumento dei benefici, che delinea l'obiettivo costante di una politica differenziata dei prezzi dell'energia elettrica, favorendo industrie diverse (45). Analogamente, in Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e il governo li assegna in base a obiettivi politici e piani economici specifici (46).

    (87)

    Inoltre la domanda sottolinea che in alcuni settori, come il tungsteno, i costi salariali sono distorti dalla mancanza di diritti di organizzazione collettiva per i lavoratori e i datori di lavoro, nonché dalla mancata ratifica da parte della Cina delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Le organizzazioni sindacali non sono indipendenti dalle autorità statali e la contrattazione collettiva e la tutela dei diritti dei lavoratori sono rudimentali. Inoltre la domanda evidenzia che il sistema di registrazione dei nuclei familiari limita la mobilità del lavoro (47).

    (88)

    Anche l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che sono legate allo Stato. Ad esempio le banche cinesi ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. Di conseguenza la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato, il che si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave (48). La domanda indica inoltre uno studio del FMI che ha riscontrato distorsioni nei rating del credito, in quanto i rating cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (49).

    (89)

    Inoltre nella domanda si sostiene che le distorsioni dovute all'intervento del governo hanno determinato segnali di prezzo che non sono il risultato di forze del libero mercato (50). In Cina gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti (51) e i rating del credito sono spesso influenzati dall'importanza strategica dell'impresa per il governo e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo (52). Di conseguenza le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società "zombie" oppure trasferendo la proprietà del debito (53).

    (90)

    Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

    (91)

    In particolare, nel settore del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.

    (92)

    L'inchiesta ha confermato che China Minmetal Co. (54), un'impresa di proprietà dello Stato sotto la commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC) e detiene diverse delle maggiori società cinesi produttrici di carburo di tungsteno, vale a dire Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. (55), Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (56) e Zigong Cemented Carbide Group Co., Ltd. (57). Zhuzhou Cemented Carbide Group è detenuta da China Minmetals tramite la società intermediaria China Tungsten Advanced Materials Co. Ltd. (58), mentre Xiamen Golden Egret Special Alloy è detenuta tramite la società intermediaria Xiamen Tungsten Co., Ltd. (59). Per quanto riguarda le distorsioni dirette, China Minmetals ha indicato nella relazione annuale del 2021 (60) una sovvenzione pubblica di 38,7 milioni di CNY (61), nonché una sovvenzione del fondo finanziario centrale a sostegno delle imprese "zombie" di 46,8 milioni di CNY (62). La relazione annuale del 2022 di Xiamen Tungsten ha segnalato una sovvenzione statale finanziaria di 300,3 milioni di CNY (63). Inoltre un articolo pubblico sul sito web di China Minmetals indica la presenza del PCC all'interno della società, sottolineando che: "L'organizzazione del partito in seno a China Minmetals attua pienamente lo spirito della conferenza nazionale di costruzione del partito per le imprese di proprietà dello Stato, [...] si concentra strettamente sul rafforzamento congiunto della leadership del partito e sul miglioramento del governo societario, [...] costruendo un sistema di imprese moderne di proprietà dello Stato con caratteristiche cinesi (e) [...] promuove efficacemente la profonda integrazione del lavoro di costruzione del partito con l'attività produttiva(64).

    (93)

    Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (65), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano diventate interconnesse le strutture dello Stato e del partito nella RCP. Ad esempio il produttore privato di carburo di tungsteno OKE (66) ha indicato nella sua relazione semestrale del 2022 (67) sovvenzioni pubbliche per 44,7 milioni di CNY (68).

    (94)

    Tale situazione è evidente anche a livello dell'associazione cinese dell'industria del tungsteno ("CTIA") e dell'associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi ("CNIA"). Ai sensi dell'articolo 3 del loro statuto, la CTIA e la CNIA "aderiscono alla leadership generale del partito comunista cinese [e] accettano gli orientamenti commerciali nonché la supervisione e la gestione da parte dei soggetti incaricati della registrazione e della gestione, da parte di soggetti responsabili della costruzione del partito, nonché dei servizi amministrativi competenti per la gestione industriale(69).

    (95)

    L'inchiesta ha inoltre confermato che il governo della RPC interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, stabilendo l'esistenza di legami personali tra i produttori di carburo di tungsteno e il PCC. Ad esempio il presidente del consiglio di amministrazione di Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. riveste in parallelo la funzione di vicesegretario del comitato del partito (70). Analogamente il presidente del consiglio di amministrazione di Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. riveste la funzione di segretario del comitato del partito (71). L'ingerenza del PCC nell'operatività di Xiamen Golden Eagle, attraverso il comitato del partito, risulta evidente anche nello statuto della sua holding, l'impresa di proprietà dello Stato Xiamen Tungsten Co., Ltd., secondo cui: "l'organizzazione del partito garantisce il ruolo politico fondamentale e di spicco, impostando la direzione, gestendo la situazione generale e garantendo l'attuazione(72) e "se il comitato del partito della società ritiene che il consiglio di amministrazione e il team del presidente intendono prendere decisioni che non rispettano la linea, i principi e le politiche del partito né le leggi e le disposizioni nazionali o che possono ledere gli interessi dello Stato, l'interesse pubblico e i diritti e gli interessi legittimi della società e dei suoi dipendenti, è necessario formulare un parere per annullare o rinviare la decisione(73).

    (96)

    Inoltre nel settore del prodotto oggetto del riesame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'inchiesta ha individuato documenti strategici che dimostrano che l'industria beneficia di orientamenti e interventi pubblici in relazione al prodotto oggetto del riesame in quanto parte del settore del tungsteno.

    (97)

    L'industria del tungsteno è considerata un settore chiave dal governo della RPC. Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sul tungsteno, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore del tungsteno confermano l'importanza ad esso attribuita dal governo della RPC, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ne è un esempio la comunicazione del ministero delle Risorse naturali concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023 (74), che invita a "rafforzare il controllo e la gestione della quantità totale di estrazione(75) e sottolinea inoltre che "il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione e il ministero delle Risorse naturali hanno assegnato le quote per il controllo della quantità totale di estrazione delle terre rare a tutti i gruppi di imprese che operano in tale settore". (76) Il documento precisa inoltre le distribuzioni specifiche di tungsteno: "Nel 2023 l'indicatore di controllo del volume totale di estrazione per il primo lotto di concentrati di tungsteno (tenore di triossido di tungsteno al 65 %) è fissato a 63 000 tonnellate(77). La comunicazione del ministero delle Risorse naturali del 2022 sul controllo dei quantitativi complessivi di estrazione per il 2022 e sul primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023 (78) specifica anche la produzione di tungsteno, sostenendo che "nel 2022 l'indicatore nazionale totale di controllo del volume di estrazione del concentrato di tungsteno (tenore di triossido di tungsteno al 65 %) è stato fissato a 109 000 tonnellate, di cui il principale indicatore minerario era di 81 170 tonnellate e l'indicatore globale di utilizzo era di 27 830 tonnellate(79). Inoltre il 14o piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime (80) specifica effettivamente che "le risorse minerarie interne saranno sviluppate in modo razionale", affermando che "saranno adottate misure volte a ottimizzare il meccanismo di gestione applicabile agli indicatori totali annuali di controllo del volume di estrazione, e a regolamentare opportunamente la scala di estrazione delle terre rare, del tungsteno e di altre risorse minerali(81) e inoltre "sostenere le imprese dominanti per istituire basi di riciclaggio e zone di agglomerazione industriale per i rottami di acciaio di grandi dimensioni nonché per l'alluminio, il rame, il litio, il nichel, il cobalto, il tungsteno e il molibdeno rinnovabili(82).

    (98)

    Sono rinvenibili esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di sorvegliare e orientare gli sviluppi del settore del tungsteno anche in diverse province cinesi, come nel Jiangxi, per il quale il 14o piano quinquennale sullo sviluppo di metalli non ferrosi di alta qualità (83) sottolinea che "durante il 14o piano quinquennale, il tasso medio di crescita annua dei redditi di esercizio dell'industria dei metalli non ferrosi di Jiangxi si attesterà intorno al dieci per cento. In termini di redditi di esercizio, entro il 2023 l'industria dei metalli non ferrosi avrà un'entità di oltre mille miliardi di CNY ed entro il 2025 le industrie del tungsteno, delle terre rare e di altre risorse strategiche avranno un'entità di oltre 100 miliardi di CNY(84), e si precisa che "il livello di concentrazione del rame, del tungsteno, delle terre rare e di altri settori chiave aumenterà ulteriormente(85). Il piano quinquennale dedica inoltre un'intera sezione allo sviluppo del tungsteno (86), ossia allo sviluppo di "polvere di tungsteno e di carburo di tungsteno su scala nanometrica, ultra fine e ultra-grossolana, PTA di elevata purezza, polvere di tungsteno di elevata purezza, nonché materiali target in tungsteno, ecc.(87).

    (99)

    Analogamente il 14o piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di un'industria manifatturiera di alta qualità (88) prevede di "estendere la catena industriale di trasformazione profonda del tungsteno, del molibdeno, del titanio e dello zirconio e di promuovere l'estensione verso prodotti di alta gamma" (89).

    (100)

    In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del tungsteno. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

    (101)

    Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore del prodotto oggetto del riesame non inciderebbe sui produttori di detto prodotto.

    (102)

    Il settore del tungsteno è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Tali distorsioni interessano il settore sia direttamente (nella fabbricazione del tungsteno o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (90).

    (103)

    Inoltre nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

    (104)

    La Commissione rammenta infine che per produrre carburo di tungsteno è necessaria un'ampia varietà di fattori produttivi. Quando i produttori di carburo di tungsteno acquistano e/o appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario e/o nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

    (105)

    Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del carburo di tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

    3.3.2.   Paese rappresentativo

    3.3.2.1.   Osservazioni generali

    (106)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (91);

    la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (92);

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

    qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (107)

    Come illustrato al considerando 73, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (108)

    Per quanto riguarda i corrispondenti costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame in un paese rappresentativo appropriato, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha proposto di selezionare la Russia o la Turchia come paese rappresentativo.

    (109)

    Secondo i richiedenti, il carburo di tungsteno è prodotto in Brasile, Canada, RPC, Israele, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti. Di questi, solo il Brasile e la Russia costituiscono paesi a reddito medio-alto secondo la classificazione della Banca mondiale. La Commissione ha inoltre individuato il Sud Africa come paese a reddito medio-alto che produce carburo di tungsteno. La Commissione ha ritenuto che la Russia non fosse un paese rappresentativo appropriato alla luce dei recenti sviluppi geopolitici ed economici. Il Sud Africa e il Brasile sono stati esclusi a causa della mancata disponibilità di dati pubblici.

    (110)

    La Commissione ha poi cercato di individuare paesi con una produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. Come indicato dai richiedenti, la produzione del prodotto oggetto del riesame appartiene al settore dei metalli non ferrosi. I dati pubblici relativi ai produttori del settore erano disponibili per la Russia e la Turchia.

    (111)

    La Commissione ha inoltre valutato se fosse possibile utilizzare i principali fattori produttivi del carburo di tungsteno provenienti da paesi rappresentativi appropriati.

    (112)

    Secondo la domanda, il processo di produzione del carburo di tungsteno è identico a livello mondiale ed è fabbricato a partire da materiali primari (o vergini), vale a dire minerali, o da materiali secondari, ossia rottami di carburo di tungsteno. Tuttavia, a seconda dell'integrazione a monte, i produttori possono avviare il processo a partire da materiali primari, PTA od ossido di tungsteno ("WO3").

    (113)

    La Commissione ha deciso di effettuare il calcolo del valore normale a partire dal costo del PTA, ossia il materiale principale, tenendo conto delle informazioni contenute nella domanda e considerando che si tratta della prima fase di produzione indipendentemente dalla fonte della materia prima. Il PTA rappresenta oltre il 90 % del costo totale di fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

    (114)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha cercato i dati disponibili sui prezzi all'importazione per il PTA in tutti i paesi a reddito medio-alto sulla base del codice SA 2841 80. Secondo il GTA, il PTA è stato importato in Argentina, Brasile, Malaysia, Russia, Thailandia, Turchia e Sud Africa. Tuttavia i volumi delle importazioni in tutti questi paesi sono stati molto bassi e quindi considerati non rappresentativi ai fini della determinazione di un prezzo di riferimento attendibile. Inoltre le importazioni in Argentina provenivano interamente dalla RPC. Anche la maggior parte delle importazioni in Russia (oltre il 75 %) e in Sud Africa (97 %) proveniva dalla RPC. Poiché non erano disponibili informazioni rappresentative sufficienti per nessuno dei paesi menzionati, la Commissione ha deciso di utilizzare un valore di riferimento internazionale per questo fattore produttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino, basato sui prezzi Argus Metals International.

    (115)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la Turchia disponesse di dati dettagliati prontamente disponibili in tema di lavoro, energia, SGAV e profitti per un paese a reddito medio-alto. Pertanto la Commissione ha considerato la Turchia un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (116)

    Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo.

    (117)

    A seguito della nota, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta della Turchia come paese rappresentativo.

    (118)

    Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

    3.3.2.2.   Conclusioni

    (119)

    In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Turchia quale paese rappresentativo appropriato.

    3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (120)

    Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA e i prezzi di riferimento internazionali Argus Metals International pubblicati dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei due fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall'Istituto di statistica turco per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro, dell'energia elettrica e dei fornitori di gas in Turchia.

    (121)

    La Commissione ha infine affermato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato le informazioni sui costi medi delle SGAV e sui profitti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicate dalla Banca centrale turca, come indicato al considerando 73.

    3.3.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

    3.3.3.1.1.   Fattori produttivi

    (122)

    Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

    Tabella 1

    Fattori produttivi del carburo di tungsteno

    Fattore produttivo

    Codice delle merci in Turchia

    Valore esente da distorsioni (CNY)

    Unità di misura

    Materie prime

    Paratungstato di ammonio

    2841 8010

    219,12

    kg

    Lavoro

    Costo del lavoro per ora lavorativa

    N/D

    34,88

    Ora

    Energia

    Energia elettrica

    N/D

    0,50

    kWh

    Gas

    N/D

    1,61

    m3

    3.3.3.1.2.   Materie prime

    (123)

    Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni della principale materia prima, il PTA, consegnata all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha notato che le importazioni di PTA in Turchia non erano significative e non potevano pertanto essere considerate rappresentative, come spiegato al considerando 114. La Commissione ha utilizzato la media ponderata del prezzo all'importazione sulla base dei prezzi di riferimento internazionali Argus Metals International, ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey (93). Nel caso di specie, anche se il valore di riferimento può includere importazioni da fonti oggetto di distorsioni, la Commissione ha ricordato che, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, non occorre ricalcolare i dazi, ma solo stabilire il rischio di dumping. Pertanto la Commissione ha ritenuto appropriato utilizzare i prezzi Argus Metals International quale valore di riferimento nel caso di specie.

    (124)

    In seguito alla nota, i richiedenti hanno chiesto di utilizzare i dati Fastmarkets o Argus per i prezzi del PTA in Europa anziché i dati Argus Metal ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey. Hanno sostenuto che in Turchia il PTA è scambiato principalmente secondo le quotazioni Fastmarkets per l'Europa (ampliata) e non per gli Stati Uniti.

    (125)

    La Commissione ha osservato che la domanda conteneva solo una sintesi del PTA medio per il periodo della domanda, in quanto il titolare del diritto d'autore Fastmarkets non aveva autorizzato l'uso dei dati nel corso dell'inchiesta. Poiché, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, i dati utilizzati devono essere accessibili al pubblico, la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sul valore di riferimento del PTA desunto dai prezzi Argus Metals International ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey. La Commissione ha inoltre osservato che la differenza tra il valore di riferimento Fastmarkets e quello dell'U.S. Geological Survey era insignificante. Di conseguenza anche la differenza in qualsiasi calcolo del margine di dumping sarebbe stata insignificante (1 %).

    (126)

    Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche del costo del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura delle inchieste di riesame in previsione della scadenza, che mirano a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari nel caso di specie. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

    3.3.3.1.3.   Lavoro

    (127)

    Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall'Istituto di statistica turco (94) che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro relativo al 2020 per l'attività economica C.24 "Attività metallurgiche" secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (95) in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta di riesame.

    (128)

    In seguito alla nota, l'industria dell'Unione ha sostenuto che ai fini del calcolo del dumping sarebbe stato necessario utilizzare una ripartizione dettagliata delle categorie di personale.

    (129)

    La Commissione ha respinto tale osservazione in quanto l'Istituto di statistica turco non fornisce una ripartizione così dettagliata, tenuto conto del fatto che si tratta di un riesame in previsione della scadenza e che, come osservato in precedenza, non è necessario calcolare l'entità esatta del dumping.

    3.3.3.1.4.   Energia

    (130)

    Per stabilire il prezzo di riferimento per l'energia elettrica e il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall'Istituto di statistica turco (96). Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l'energia elettrica e del gas pubblicato il 31 marzo 2022. Il prezzo cui si fa riferimento è la media del 2021. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica e del gas a uso industriale nelle fasce di consumo corrispondenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

    3.3.3.1.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

    (131)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base "il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

    (132)

    Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dai richiedenti, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

    (133)

    Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca (97). Come indicato al considerando 121, questo settore è considerato la categoria generale del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha utilizzato le SGAV del 9,50 % e il profitto del 6,61 % del costo delle merci vendute.

    (134)

    In seguito alla nota, sono pervenute osservazioni dall'industria dell'Unione affinché nel calcolo delle spese generali di produzione fossero tenuti presenti i pezzi di ricambio e altre materie prime, nonché l'ammortamento. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni nel calcolo del dumping come descritto al considerando 137.

    3.3.3.2.   Calcolo del valore normale

    (135)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (136)

    Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda in merito all'utilizzo delle due materie prime principali necessarie per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda il lavoro e l'energia, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da un produttore dell'Unione.

    (137)

    Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dai richiedenti. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei dati finanziari disponibili più recenti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca (98) (cfr. punto 3.3.2). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

    le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 4 % dei costi diretti di produzione;

    i materiali di consumo, che rappresentavano l'1 % dei costi diretti di produzione;

    le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 9,50 % delle merci vendute dalle società turche attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi, e

    i profitti, che ammontavano al 6,61 % del costo delle merci vendute, realizzati dalle società turche attive nel settore industriale dei metalli preziosi e di altri metalli non ferrosi di base, sono stati applicati ai costi totali di produzione esenti da distorsioni.

    (138)

    In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    3.4.   Prezzo all'esportazione

    (139)

    Come indicato al considerando 48, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni fornite da Eurostat.

    (140)

    Le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo ("RPA") sia con il regime normale. Come illustrato al considerando 191, poiché le esportazioni effettuate in regime normale rappresentavano solo lo 0,3 % della quota di mercato dell'Unione durante il PIR, sono state ritenute trascurabili e i calcoli sono stati realizzati sul prezzo all'esportazione solamente in RPA, in quanto informazione disponibile sul prezzo applicabile in assenza delle misure. La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione sulla base delle statistiche disponibili, vale a dire della banca dati Comext (Eurostat). Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di costo, assicurazione e nolo ("CIF"), per i costi di trasporto, movimentazione e nolo marittimo il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda.

    3.5.   Confronto

    (141)

    La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

    3.6.   Margine di dumping

    (142)

    Su tale base, il margine di dumping è risultato significativo (68 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

    (143)

    Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ritenuto che i prezzi RPA costituissero le informazioni disponibili sul prezzo applicabile in assenza di misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: 1) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, 2) le riserve di minerali di tungsteno e l'imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno, e 3) l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

    (144)

    In conseguenza dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni accessibili al pubblico e sulle informazioni dalla banca dati GTA.

    (145)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che l'attrattiva del mercato non è uno standard giuridico di cui tenere necessariamente conto in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in quanto un mercato dinamico e liberamente concorrenziale rimane attraente per tutti gli operatori economici.

    (146)

    Come indicato ai considerando da 156 a 163, la Commissione, nella rubrica "Attrattiva del mercato dell'Unione", esamina la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le esportazioni di carburo di tungsteno nell'Unione in caso di scadenza delle misure e se tali esportazioni sarebbero effettuate a prezzi di dumping. Ciò è pienamente in linea con il dettato normativo dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

    (147)

    Nella domanda i richiedenti hanno fornito informazioni sulla capacità produttiva e sulla capacità inutilizzata di carburo di tungsteno in Cina. Secondo la relazione sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno del 2020, pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (99), la capacità produttiva in Cina era di 80 000 tonnellate. I richiedenti hanno stimato la domanda in Cina a un livello di 30 000 tonnellate sulla base della conoscenza del mercato. Inoltre, dopo aver detratto le esportazioni della Cina verso tutti i paesi, la capacità inutilizzata è stata calcolata a un livello di 18 000 tonnellate. Tuttavia nel corso dell'inchiesta i richiedenti hanno chiarito di aver inavvertitamente utilizzato nel loro calcolo la colonna dei prezzi anziché quella dei volumi e pertanto la capacità inutilizzata corretta in Cina era di circa 41 000 tonnellate.

    (148)

    La Commissione ha anche calcolato la capacità inutilizzata di carburo di tungsteno nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo la relazione sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno del 2021, pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (100), la capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina era di 90 000 tonnellate. La produzione di carburo di tungsteno in Cina è stata stimata a un livello di circa [30 000 – 35 000] tonnellate sulla base della relazione sulle prospettive per il tungsteno di Roskill fino al 2030 (101) e tenuto conto del fatto che circa il 60 % della produzione di tungsteno è utilizzato per produrre carburo di tungsteno (102). Queste stime danno luogo a una capacità inutilizzata di [55 000 – 60 000] tonnellate, pari al [61 % - 67 %]. Considerando che nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo del mercato libero dell'Unione ammontava a 15 101 tonnellate (cfr. tabella 4), la capacità inutilizzata cinese era superiore di 3,5 volte al consumo dell'Unione nel mercato libero.

    (149)

    Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fonte utilizzata per la capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina, come indicato al considerando 148, non era affidabile e ha fornito il link al sito web dell'Associazione cinese dell'industria del tungsteno.

    (150)

    La Commissione osserva che Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcuna informazione sulla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina. La Commissione ha effettuato ricerche sul sito web fornito dal produttore cinese e non ha potuto trovare dati sulla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina. La Commissione ha invece riscontrato che sulla base della relazione sulle prospettive per il tungsteno di Roskill fino al 2030 (103) la capacità di produzione cinese di carburo di tungsteno nel 2021 era stimata a [50 000-75 000] tonnellate all'anno in termini di tungsteno, o a [53 000-80 000] tonnellate di carburo di tungsteno (104). Se si accetta il volume di produzione indicato al considerando 148, che non è stato contestato da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret, la capacità inutilizzata di carburo di tungsteno in Cina ammontava comunque a [23 000-45 000] tonnellate, pari a oltre 1,5 volte il consumo dell'Unione sul mercato libero durante il periodo dell'inchiesta di riesame, volume ancora considerato significativo.

    (151)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame la Commissione ha confrontato anche la capacità produttiva di carburo di tungsteno nella RPC con la capacità durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e ha rilevato un aumento sostanziale. Durante il precedente riesame in previsione della scadenza la capacità produttiva era stata stimata a un livello compreso tra 42 000 e 50 000 tonnellate, mentre nel periodo della presente inchiesta di riesame è stata stimata a un livello di 90 000 tonnellate. Ciò significa un aumento di oltre l'80 %, nonostante una capacità inutilizzata già esistente compresa tra 12 000 e 20 000 durante il precedente riesame in previsione della scadenza, senza alcuna indicazione che tale aumento di capacità possa essere assorbito dal mercato interno cinese o da un mercato di un paese terzo. In ultima analisi tale situazione farà aumentare ulteriormente la capacità inutilizzata, che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione.

    (152)

    Nelle risposte dei produttori esportatori cinesi al campionamento la Commissione ha inoltre rilevato notevole capacità inutilizzata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i tre produttori esportatori hanno dichiarato in totale un volume di produzione pari a 13 500 tonnellate, a fronte di una capacità produttiva totale di 17 800 tonnellate. Ne risulta una capacità inutilizzata del 30 %.

    (153)

    L'eccesso di capacità produttiva costituisce un incentivo a continuare a esportare a prezzi di dumping. È chiaro che gli esportatori cinesi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti effettuati nelle capacità installate. La modalità più ovvia è la penetrazione di un mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso della presente inchiesta.

    (154)

    Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevole capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, sarebbe probabilmente sfruttata per esportare carburo di tungsteno a prezzi di dumping nell'Unione.

    4.2.   Riserve di minerali di tungsteno e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno

    (155)

    La RPC controlla oltre il 55 % delle riserve di minerali di tungsteno (105) nel mondo e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno (106). Tale restrizione comporta un'alta disponibilità di materie prime nel mercato cinese, che contente ai produttori esportatori cinesi di coprire rapidamente la loro capacità inutilizzata di cui al considerando 151.

    4.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

    (156)

    La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all'esportazione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto analizzato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, confrontandolo con il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione. I volumi delle esportazioni cinesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base e ai dati e alle informazioni del GTA contenuti nella domanda.

    (157)

    La Commissione ha utilizzato le informazioni tratte dalla banca dati del GTA e ha concentrato la sua attenzione sui tre principali mercati di esportazione per la Cina, vale a dire Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che rappresentano circa il 75 % delle esportazioni totali della RPC. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso l'Unione dei prodotti di cui al codice delle merci cinese 2849 9020 era a un livello simile al prezzo medio delle esportazioni verso i mercati dei tre principali paesi terzi. Tuttavia, a livello di paese, i prezzi delle esportazioni cinesi verso la Germania erano superiori al prezzo delle esportazioni cinesi verso la Corea del Sud e il prezzo delle esportazioni cinesi verso i Paesi Bassi era superiore al prezzo delle esportazioni cinesi verso il Giappone. Ciò dimostra che alcuni mercati all'interno dell'Unione sono più redditizi rispetto a due dei tre principali mercati di esportazione cinesi per il prodotto in esame. Nel corso dell'analisi la Commissione non ha preso in considerazione le esportazioni cinesi a norma del codice delle merci cinese 3824 3000, in quanto esso può includere anche prodotti diversi dal prodotto in esame e pertanto il prezzo medio non sarebbe stato solo per il carburo di tungsteno.

    (158)

    Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni da essi fornite in merito all'andamento delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno verso altri paesi terzi sulla base della ITC Trade Map (107). Hanno ribadito che, sulla base di tali dati, ad aumentare sarebbero le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, anziché le esportazioni verso il mercato dell'Unione. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la Commissione non ha spiegato perché tali informazioni non siano state prese in considerazione.

    (159)

    Si precisa che la Commissione non ha ignorato i dati forniti dalla ITC Trade Map in quanto tali. Come spiegato al considerando 157, la Commissione ha utilizzato i dati della banca dati del GTA, secondo il quale, analogamente all'ITC Trade Map, i principali mercati di esportazione per la Cina erano il Giappone e la Corea del Sud e tra il 2019 e il 2021 le esportazioni verso tali mercati erano in aumento. La Commissione tuttavia contesta la conclusione secondo cui tale tendenza si protrarrà necessariamente in futuro in misura tale da poter assorbire l'elevata capacità inutilizzata disponibile in Cina. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale asserzione e non hanno tenuto conto delle conclusioni della Commissione secondo cui il mercato dell'Unione è un mercato attraente per le esportazioni cinesi in caso di scadenza delle misure. Pertanto, data l'elevata capacità inutilizzata in Cina, è molto probabile che gran parte di essa sia diretta verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Lo stesso vale per l'asserito aumento del consumo in Cina. Il produttore esportatore non ha fornito alcuna prova in merito al consumo attuale in Cina o del fatto che la domanda interna futura potrebbe assorbire la notevole capacità inutilizzata in Cina. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (160)

    Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 157, secondo cui i prezzi all'esportazione verso alcuni paesi dell'Unione sembravano più redditizi rispetto ai prezzi verso i primi due mercati cinesi di esportazione: hanno sostenuto che ogni mercato ha una situazione concorrenziale diversa, mentre i prezzi riflettono le tendenze della domanda e dell'offerta.

    (161)

    È vero che i prezzi sono influenzati dalla domanda e dall'offerta in un determinato mercato. Tuttavia, tale conclusione non annulla il fatto che i prezzi in alcuni paesi dell'Unione sono più elevati rispetto a quelli praticati sui principali mercati cinesi di esportazione e che il mercato dell'Unione, in particolare quello di alcuni Stati membri, è pertanto un mercato più attraente rispetto a quello dei principali mercati cinesi di esportazione. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

    (162)

    Si ricorda che il carburo di tungsteno rappresenta un importante prodotto intermedio per un numero elevato di settori nell'Unione, tra cui i prodotti per l'igiene personale, la carta, i macchinari, i binari ferroviari, i treni e gli aerei ed è quindi parte integrante della catena del valore industriale nell'Unione. L'importanza del carburo di tungsteno indica un grande potenziale di mercato per i produttori esportatori cinesi. Si noti che, pur con le misure in vigore, le esportazioni cinesi verso l'Unione sono continuate a prezzi di dumping.

    (163)

    Sulla base di quanto precede e considerando in particolare il livello dei prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione rispetto ad altri mercati di esportazione e il ruolo chiave del carburo di tungsteno in molti settori del mercato interno, ne consegue che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo a continuare ad esportare nell'Unione a prezzi di dumping, in considerazione anche del fatto che altri mercati di esportazione non sarebbero in grado di assorbire la quantità significativa di carburo di tungsteno cinese.

    4.4.   Conclusioni

    (164)

    In considerazione della notevole capacità inutilizzata nella RPC e degli elementi comprovanti l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e perfino reindirizzino le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi.

    (165)

    Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (166)

    Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da nove produttori dell'Unione appartenenti a sette gruppi. Di questi, sette produttori producono e vendono sul mercato libero e gli altri due producono carburo di tungsteno principalmente come fattore produttivo per i loro prodotti a valle ("uso vincolato"). Essi costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (167)

    La produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata quantificata in 17 026 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nella risposta al questionario fornita dai richiedenti. Come indicato al considerando 41, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 69 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    (168)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che, poiché l'industria dell'Unione era composta da due segmenti di mercato (ossia produzione da materia vergine e produzione per riciclaggio) e dato che diversi produttori per riciclaggio, tra cui un'associazione, avevano collaborato all'inchiesta ed erano contrari alla revoca delle misure, la Commissione dovrebbe effettuare due analisi del pregiudizio distinte, una per ciascun segmento.

    (169)

    A questo proposito la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la definizione di industria dell'Unione si riferisce al prodotto simile. Avendo stabilito al considerando 61 che il prodotto simile corrisponde alla definizione del prodotto oggetto del riesame, la Commissione ha osservato che il prodotto simile fabbricato mediante produzione da materia vergine e il prodotto simile fabbricato mediante riciclaggio hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. L'unica differenza è la materia prima: mentre per la produzione da materia vergine la materia prima è costituita dal minerale di tungsteno o dai successivi prodotti intermedi (concentrato di tungsteno, PTA, ossido di tungsteno), per la produzione per riciclaggio la materia prima è costituita da rottami derivati da utensili in metallo duro usati che incorporano carburo di tungsteno. Il prodotto finale è esattamente lo stesso. I presunti segmenti di mercato basati sulla differenza a livello di processo di produzione e di materie prime non corrispondono a differenze a livello di produzione. Non vi era pertanto motivo di segmentare il mercato e di effettuare analisi distinte del pregiudizio. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

    (170)

    Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno ribadito le loro osservazioni di cui al considerando 168, vale a dire che l'industria dell'Unione sarebbe composta da due segmenti di mercato (ossia materia prima vergine e riciclata) e che la Commissione dovrebbe effettuare due analisi del pregiudizio distinte, una per ciascun segmento. In particolare, hanno sostenuto che la differenza nelle materie prime per i processi di produzione a partire da materia prima vergine e a partire da materie riciclate ha avuto un effetto sui costi e sugli indicatori finanziari e potrebbe comunque giustificare una segmentazione del mercato, anche se il carburo di tungsteno prodotto mediante produzione vergine e il carburo di tungsteno prodotto mediante riciclaggio sono prodotti simili. Hanno inoltre chiesto maggiori dettagli sull'impatto del costo delle rispettive materie prime sui due processi di produzione.

    (171)

    Tuttavia, la differenza di materia prima impiegata non corrispondeva a una differenza di prodotto ottenuto e, pertanto, non giustificava una segmentazione del mercato tra la produzione a partire da materia prima vergine e a partire da materie riciclate. Gli indicatori finanziari presentati nella sezione 5.5 comprendono entrambi i processi di produzione. L'obiezione è stata quindi respinta.

    5.2.   Consumo dell'Unione

    (172)

    Come indicato al considerando 166, alcuni dei produttori dell'Unione fabbricano il prodotto oggetto del riesame essenzialmente per l'uso vincolato come materia prima principale per la produzione di vari prodotti a valle; pertanto il consumo vincolato e il consumo sul mercato libero sono stati analizzati separatamente.

    (173)

    La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto oggetto del riesame e i prezzi sono prezzi di libero mercato.

    (174)

    La Commissione ha stabilito il consumo totale dell'Unione (mercato vincolato e mercato libero) sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai richiedenti (per le vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE) e dei dati Eurostat (per le importazioni nell'Unione). Nella tabella seguente i dati sul consumo totale dell'Unione sono presentati in intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei dati sul consumo vincolato, che nel periodo in esame derivava dall'attività di solo due produttori dell'Unione, come indicato al considerando 180.

    (175)

    Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Consumo totale dell'Unione

    [14 875 -18 465 ]

    [11 439 -14 200 ]

    [10 586 -13 141 ]

    [14 458 -17 948 ]

    Indice

    100

    77

    71

    97

    Fonte:

    dati dei richiedenti e Eurostat.

    (176)

    Il consumo dell'Unione è diminuito del 29 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 37 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 3 %.

    (177)

    L'andamento del consumo dell'Unione deriva dal fatto che, secondo i richiedenti, nel 2018 la domanda dell'UE per il prodotto oggetto del riesame era superiore alla media a medio e lungo termine dell'industria. In effetti il consumo dell'Unione nel 2018 ha rappresentato il picco della tendenza all'aumento del consumo osservata nel precedente riesame in previsione della scadenza (108). Successivamente all'aumento del consumo nel 2018, la domanda dell'Unione è diminuita del 23 % nel 2019. Nel 2020 le restrizioni imposte in relazione alla pandemia di COVID-19 hanno determinato un'ulteriore, seppur temporanea, diminuzione della domanda del prodotto oggetto del riesame. In particolare diversi importanti utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, soprattutto operatori dei settori edile e automobilistico, hanno dovuto ridurre temporaneamente o cessare la produzione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la domanda ha iniziato a registrare una ripresa in linea con l'allentamento delle misure legate alla pandemia di COVID-19. Durante tutto il periodo dell'inchiesta di riesame il mercato dell'Unione ha beneficiato della ripresa della domanda nonché della ricostituzione delle scorte. A tale riguardo i richiedenti hanno riferito che i problemi logistici e legati alla catena di approvvigionamento (quali la mancanza di container e i ritardi nei porti marittimi) hanno destato preoccupazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento e hanno quindi comportato un approvvigionamento supplementare sotto forma di accumulo di scorte o di costituzione di scorte stabilizzatrici. Tuttavia il consumo dell'Unione non ha raggiunto i livelli pre-pandemia.

    (178)

    In base ai dati macroeconomici verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai richiedenti per l'intera attività dell'industria dell'Unione (mercato vincolato e libero), la Commissione ha determinato che circa l'[8 - 10] % della produzione totale dell'UE nel periodo dell'inchiesta di riesame era destinato all'uso vincolato.

    (179)

    Inoltre nel libero mercato l'industria dell'Unione produce in base a contratti normali (l'industria dell'Unione acquista la materia prima) e di contratti in conto lavorazione (l'acquirente del carburo di tungsteno resta il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'UE per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). I contratti in conto lavorazione sono utilizzati per le attività di riciclaggio poiché gli acquirenti forniscono i rottami all'industria dell'Unione per la lavorazione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il 96 % del volume totale di produzione è stato fabbricato in base a contratti normali, mentre il resto della produzione (4 %) è stato fabbricato in base a contratti in conto lavorazione.

    5.2.1.   Consumo vincolato

    (180)

    La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato sul mercato dell'UE di tutti i produttori noti dell'Unione. Nel periodo in esame solo due produttori dell'Unione hanno avuto un uso vincolato, pertanto i dati della tabella seguente sono presentati in intervalli di valori al fine di mantenere la riservatezza dei dati del produttore dell'UE interessato. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Consumo vincolato (in tonnellate)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Consumo vincolato

    [1 417 -1 759 ]

    [1 154 -1 433 ]

    [1 189 -1 476 ]

    [1 321 -1 639 ]

    Indice

    100

    81

    84

    93

    Fonte:

    dati dei richiedenti.

    (181)

    Il consumo vincolato dell'Unione è diminuito del 16 % tra il 2018 e il 2020 per poi aumentare dell'11 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 7%.

    (182)

    Il consumo vincolato dell'Unione ha mostrato un andamento leggermente diverso rispetto al consumo complessivo dell'UE. Infatti la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto minore sul consumo interno dei produttori dell'Unione, che nel 2020 ha registrato un lieve aumento rispetto al 2019.

    5.2.2.   Consumo del mercato libero

    (183)

    La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) il volume di vendite libere nell'Unione di tutti i produttori dell'UE noti e b) i volumi totali delle importazioni nell'Unione secondo quanto riferito da Eurostat. Il consumo del mercato libero dell'Unione ha pertanto registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Consumo del mercato libero (in tonnellate)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Mercato libero

    15 468

    11 822

    10 800

    15 101

    Indice

    100

    76

    70

    98

    Fonte:

    dati dei richiedenti e Eurostat.

    (184)

    Il consumo del mercato libero dell'Unione è diminuito del 30 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 40 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è calato del 2%.

    (185)

    L'andamento del consumo del mercato libero dell'UE ha seguito l'andamento generale del consumo dell'Unione.

    5.3.   Importazioni dal paese interessato

    5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (186)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. Inoltre la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base ai dati Eurostat sulle importazioni e al consumo dell'Unione. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

    718

    462

    294

    336

    Indice

    100

    64

    41

    47

    Quota di mercato (%)

    4,6

    3,9

    2,7

    2,2

    Indice

    100

    85

    55

    45

    Fonte:

    Eurostat e dati dei richiedenti.

    (187)

    Le importazioni dalla Cina sono diminuite del 59 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite del 53 %.

    (188)

    La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita del 2,4 % nel periodo in esame.

    (189)

    Le importazioni dalla Cina hanno seguito l'andamento della domanda dell'Unione. I livelli del 2021 non hanno raggiunto i livelli del 2018 e nemmeno quelli del 2019. Secondo il richiedente, la ripresa delle importazioni nel 2021 non ha raggiunto volumi più elevati a causa di diversi fattori: i) le continue restrizioni che hanno interessato le catene di approvvigionamento e il trasporto dalla Cina e ii) le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento delle forniture originarie della Cina. L'andamento delle quote di mercato delle importazioni cinesi è invece costantemente in ribasso, anche se i prezzi delle importazioni sono diminuiti in modo costante, come illustrato nella tabella 7, poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è aumentato in misura maggiore rispetto al volume delle importazioni cinesi.

    5.3.2.    Regimi di importazione

    (190)

    Il prodotto in esame è stato importato dalla Cina sia con il regime di importazione normale sia in RPA, come indicato di seguito:

    Tabella 6

    Volume delle importazioni e quota di mercato per regime di importazione

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Regime di importazione normale

    Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

    33

    16

    33

    38

    Indice

    100

    50

    100

    116

    Quota di mercato (%)

    0,2

    0,1

    0,3

    0,3

    Indice

    100

    65

    146

    120

    RPA

    Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

    685

    446

    261

    298

    Indice

    100

    65

    38

    44

    Quota di mercato (%)

    4,4

    3,7

    2,4

    2,0

    Indice

    100

    85

    55

    45

    Fonte:

    Eurostat e dati dei richiedenti.

    (191)

    Nel periodo in esame, quasi tutte le importazioni dalla Cina sono state effettuate in RPA. Le importazioni in RPA sono diminuite del 62 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame le importazioni in RPA dalla Cina sono diminuite del 56 %. Le importazioni dalla Cina in regime di importazione normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame, con una quota di mercato compresa tra lo 0,1 % e lo 0,3 %.

    (192)

    Le importazioni in RPA dalla Cina hanno seguito l'andamento generale delle importazioni dalla Cina e hanno rispecchiato l'andamento del consumo dell'Unione. Le importazioni in regime normale hanno registrato un aumento già nel 2020, ma il loro volume non ha influito sull'andamento generale delle importazioni dalla Cina a causa del loro volume trascurabile.

    5.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

    (193)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. Poiché i volumi delle importazioni dalla RPC in regime di importazione normale erano trascurabili, sono stati ignorati nella determinazione del prezzo medio delle importazioni e nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata stabilita sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e dei dati Eurostat.

    (194)

    La media ponderata dei prezzi delle importazioni dal paese interessato nell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito:

    Tabella 7

    Prezzi delle importazioni per RPA (in EUR/t)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Media ponderata dei prezzi delle importazioni cinesi

    36 957

    36 159

    32 086

    30 864

    Indice

    100

    98

    87

    84

    Fonte:

    Eurostat.

    (195)

    Il prezzo medio del prodotto in esame importato in RPA, nel complesso, è diminuito del 16 % nel corso del periodo in esame.

    (196)

    A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non ha potuto verificare i motivi di tale andamento. Ha tuttavia osservato che l'andamento al ribasso è stato costante per tutto il periodo in esame.

    (197)

    In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e ai regimi di importazione utilizzati per le importazioni dalla RPC, tutte le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame erano state effettuate nell'ambito di contratti normali definiti al considerando 32. Di conseguenza, e ai fini di un confronto equo, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi le vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'ambito di contratti in conto lavorazione sono state ignorate. Inoltre, come citato al considerando 191, le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame e sono state pertanto ignorate. Di conseguenza il calcolo della sottoquotazione è avvenuto in base ai soli prezzi delle importazioni in RPA. Inoltre questo calcolo ha preso in considerazione il fatto che le polveri di zinco recuperato non sono state importate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto escluse.

    (198)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'UE inclusi nel campione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione in base a contratti normali ed escludendo le polveri di zinco recuperato, adeguati a livello franco fabbrica; e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni forniti da Eurostat in RPA, con opportuni adeguamenti per i costi post-importazione. Tali prezzi erano esenti da dazi doganali e antidumping.

    (199)

    Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato del 7 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione.

    5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

    (200)

    Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dalla Corea del Sud e dall'India. L'andamento delle quantità e dei prezzi è basato su Eurostat e riguarda tutti i regimi di importazione (regime normale, regime di perfezionamento attivo e regime di perfezionamento passivo). La maggior parte del volume delle importazioni da paesi terzi è importata in regime normale.

    (201)

    Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

    Paese

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Stati Uniti d'America

    Volume (in tonnellate)

    1 042

    659

    304

    429

    Indice

    100

    63

    29

    41

    Quota di mercato (%)

    6,7

    5,6

    2,8

    2,8

    Indice

    100

    83

    42

    42

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    34 843

    41 222

    41 990

    40 099

    Indice

    100

    118

    121

    115

    Corea del Sud

    Volume (in tonnellate)

    288

    228

    231

    280

    Indice

    100

    79

    80

    97

    Quota di mercato (%)

    1,9

    1,9

    2,1

    1,9

    Indice

    100

    100

    115

    100

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    40 857

    37 445

    31 415

    35 076

    Indice

    100

    92

    77

    86

    India

    Volume (in tonnellate)

    161

    213

    225

    250

    Indice

    100

    132

    100

    95

    Quota di mercato (%)

    1,0

    1,8

    2,1

    1,7

    Indice

    100

    173

    200

    159

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    26 562

    27 834

    28 347

    25 921

    Indice

    100

    105

    107

    98

    Altri (esclusa la Cina)

    Volume (in tonnellate)

    877

    578

    564

    573

    Indice

    100

    66

    64

    65

    Quota di mercato (%)

    5,7

    4,9

    5,2

    3,8

    Indice

    100

    86

    92

    67

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    33 468

    34 748

    29 423

    30 627

    Indice

    100

    104

    88

    92

    Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Cina

    Volume (in tonnellate)

    2 368

    1 678

    1 323

    1 531

    Indice

    100

    71

    56

    65

    Quota di mercato (%)

    15,3

    14,2

    12,3

    10,1

    Indice

    100

    93

    80

    66

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    34 501

    36 777

    32 473

    33 323

    Indice

    100

    107

    94

    97

    Fonte:

    Eurostat e dati dei richiedenti.

    (202)

    Le importazioni totali da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 44 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, le importazioni totali da paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 35 % nel corso del periodo in esame. Il loro andamento ha seguito l'andamento generale del consumo dell'Unione. La quota di mercato di tali importazioni è scesa dal 15,3 % nel 2018 al 10,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame.

    (203)

    Le importazioni dall'India non hanno seguito questo andamento generale e sono leggermente aumentate nel periodo in esame, rimanendo tuttavia a un livello inferiore a quello delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. La loro quota di mercato è diminuita di 0,4 punti percentuali tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre nel complesso è aumentata di 0,7 punti percentuali nel periodo in esame. I prezzi medi delle importazioni indiane sono stati in media inferiori ai prezzi delle importazioni cinesi nel periodo in esame. Il basso livello dei prezzi all'importazione dall'India potrebbe essere dovuto al fatto che un certo volume di importazioni dall'India era rappresentato in realtà da vendite collegate tra un produttore indiano di carburo di tungsteno e un utilizzatore dell'Unione, entrambi collegati a un produttore dell'Unione, e pertanto tali prezzi non erano probabilmente fissati a condizioni di mercato. In India non vi sono altri produttori noti di carburo di tungsteno.

    5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    5.5.1.   Osservazioni generali

    (204)

    L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (205)

    Come indicato al considerando 41, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

    (206)

    Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario fornita dai richiedenti e relativa a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (207)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (208)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    5.5.2.   Indicatori macroeconomici

    5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (209)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume di produzione (in tonnellate)

    17 980

    13 470

    11 976

    17 026

    Indice

    100

    75

    67

    95

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    22 850

    22 850

    22 845

    23 215

    Indice

    100

    100

    100

    102

    Utilizzo degli impianti (%)

    79

    59

    52

    73

    Indice

    100

    75

    67

    93

    Fonte:

    dati dei richiedenti.

    (210)

    I dati riportati nella precedente tabella includono sia la produzione in base a contratti normali che la produzione nell'ambito di contratti in conto lavorazione, per prodotti vergini e riciclati.

    (211)

    Il volume di produzione è diminuito del 33 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 42 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. In generale il volume della produzione è diminuito del 5 % nel periodo in esame.

    (212)

    L'andamento della produzione e quello del consumo sono andati di pari passo. Oltre alle osservazioni di cui al considerando 177, la Commissione ha notato che nel 2020 alcuni produttori dell'Unione hanno cessato completamente la produzione per determinati periodi.

    (213)

    La capacità produttiva è rimasta pressoché stabile tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, la capacità produttiva è aumentata del 2 % nel periodo in esame.

    (214)

    L'andamento della capacità produttiva è dovuto al fatto che nel periodo in esame i produttori dell'Unione hanno investito in piccoli ampliamenti della capacità, in particolare nella capacità di riciclaggio, che si sono concretizzati nel 2021. Inoltre la capacità dipende dalla combinazione di categorie prodotte: è necessaria una maggiore capacità per la produzione di grani a pezzatura grossa e una minore capacità per la produzione di grani più fini.

    (215)

    Il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 33 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 40 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è calato del 7 %.

    (216)

    La Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione non corrispondeva semplicemente alla differenza tra la produzione e la capacità produttiva. Infatti, dalle diverse fasi di produzione prima della trasformazione finale della polvere metallica di tungsteno in carburo di tungsteno derivavano altri prodotti, in particolare: PTA, ossido di tungsteno, polvere metallica di tungsteno. Pertanto, a seconda dei prezzi di tali prodotti e di considerazioni d'ordine commerciale, una determinata parte della capacità è sempre assegnata a tali altri prodotti. La capacità inutilizzata risultante dai dati della tabella 9 è quindi leggermente sovrastimata.

    5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (217)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

    12 383

    9 681

    9 183

    13 234

    Indice

    100

    78

    74

    107

    Quota di mercato (%)

    80,1

    81,9

    85,0

    87,6

    Indice

    100

    102

    106

    109

    Fonte:

    Eurostat e dati dei richiedenti.

    (218)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è diminuito del 26 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 44 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è aumentato del 7 %.

    (219)

    La quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE è aumentata di 7,5 punti percentuali nel periodo in esame, raggiungendo l'87,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (220)

    L'andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito quello del consumo dell'Unione di cui al considerando 177. Tuttavia il volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta di riesame è stato superiore a quello del 2018, contrariamente al consumo e alla produzione dell'Unione, i cui livelli nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati leggermente inferiori a quelli del 2018. Il motivo potrebbe risiedere nel fattore menzionato al considerando 189, secondo cui gli utilizzatori hanno subito interruzioni delle catene di approvvigionamento legate alle forniture dall'estero e hanno quindi preferito acquistare dall'industria dell'Unione. In effetti, l'industria dell'Unione ha aumentato la propria quota di mercato nel periodo in esame, mentre le importazioni cinesi e le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno ridotto la loro quota di mercato.

    (221)

    Nel mercato libero dell'UE il 3 % delle vendite dell'industria dell'Unione derivava da contratti in conto lavorazione e il 97 % da contratti normali.

    5.5.2.3.   Crescita

    (222)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione del prodotto simile ha quasi recuperato i livelli di produzione del 2018 e ha aumentato le vendite nell'UE e il numero di dipendenti. La produzione e le vendite hanno seguito l'andamento del consumo dell'Unione, che nel periodo dell'inchiesta di riesame ha quasi recuperato i livelli del 2018. Inoltre l'aumento del numero di dipendenti tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame ha fatto seguito alla ripresa del consumo. Come spiegato al considerando 189, fattori quali le questioni logistiche e le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento hanno favorito gli acquisti dall'industria dell'Unione rispetto alle importazioni da paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 7,5 punti percentuali nel periodo in esame.

    (223)

    Tuttavia nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione era ancora inferiore ai livelli del 2018 e gli investimenti dell'industria dell'Unione erano ancora inferiori del 21 % rispetto al livello del 2018. Tenendo conto anche della diminuzione della redditività e del flusso di cassa, è emerso che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione deve ancora migliorare.

    5.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (224)

    L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

    Tabella 11

    Occupazione e produttività

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Numero di dipendenti (ETP)

    984

    987

    987

    1 015

    Indice

    100

    100

    100

    103

    Produttività (tonnellate/dipendente)

    18

    14

    12

    17

    Indice

    100

    75

    66

    92

    Fonte:

    dati dei richiedenti.

    (225)

    Il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è lievemente aumentato dello 0,3 % tra il 2018 e il 2019, è rimasto stabile nel 2020 per poi aumentare del 3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è aumentato del 3 %.

    (226)

    Mentre l'aumento del numero di dipendenti tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame ha seguito il consumo dell'Unione, il numero stabile di dipendenti tra il 2019 e il 2020 era attribuibile a misure di sostegno pubblico dovute alla pandemia di COVID-19.

    (227)

    A seguito del calo della produzione tra il 2018 e il 2020, la produttività è diminuita del 33 % tra il 2018 e il 2020. Successivamente, a seguito dell'aumento della produzione tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame e nonostante l'aumento dei dipendenti nello stesso periodo, nel periodo dell'inchiesta di riesame la produttività è aumentata del 42 % rispetto al 2020. Nel complesso, a seguito del lieve calo generale della produzione nel periodo in esame, la produttività è diminuita del 6 %.

    5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (228)

    Il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo. Al contempo il livello delle importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame ha rappresentato il 2,2 % del consumo del mercato libero dell'Unione. Di conseguenza l'impatto dell'entità dei margini di dumping reali sull'industria dell'Unione è stato piuttosto limitato.

    5.5.3.   Indicatori microeconomici

    5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (229)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE sia per i contratti normali che per i contratti in conto lavorazione, adeguati a livello franco fabbrica, ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (contratti normali e in conto lavorazione) (in EUR/tonnellata)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Media ponderata dei prezzi di vendita unitari nell'Unione

    34 663

    31 560

    28 933

    30 015

    Indice

    100

    91

    83

    87

    Costo unitario di produzione

    29 172

    29 692

    26 787

    26 862

    Indice

    100

    102

    92

    92

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (230)

    Il prezzo di vendita unitario medio sia per contratti normali che per contratti in conto lavorazione dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 4 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, il prezzo di vendita unitario medio è diminuito del 13 % nel periodo in esame.

    (231)

    Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ha seguito l'andamento del consumo. Ha inoltre seguito l'andamento del prezzo della principale materia prima del prodotto simile, ossia il PTA, il cui prezzo è diminuito tra il 2018 e il 2020 per poi aumentare nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020.

    (232)

    Il costo unitario di produzione sia per contratti normali che per contratti in conto lavorazione dell'industria dell'Unione è lievemente aumentato del 2 % tra il 2018 e il 2019, è diminuito del 10 % tra il 2019 e il 2020 per poi aumentare nuovamente dello 0,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il costo unitario di produzione è calato dell'8 % nel periodo in esame.

    (233)

    L'aumento del costo unitario di produzione tra il 2018 e il 2019 è stato il risultato di una produzione inferiore, mentre il calo registrato tra il 2019 e il 2020 è stato determinato da una diminuzione del costo delle materie prime.

    (234)

    Inoltre, ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi di cui al considerando 199, la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE solo nell'ambito di contratti normali, escluse le polveri di zinco recuperato, adeguati a livello franco fabbrica, in quanto tutte le importazioni dalla RPC sono state effettuate in base a contratti normali. Su tale base, durante il periodo in esame solo due produttori dell'Unione inclusi nel campione potevano essere presi in considerazione ai fini dell'undercutting, pertanto i dati della tabella seguente sono presentati in intervalli di valori al fine di mantenere la riservatezza dei dati del produttore dell'UE interessato. Nel periodo in esame tali prezzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Prezzi di vendita nell'ambito di contratti normali nell'Unione (in EUR/tonnellata)

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Media ponderata del prezzo di vendita unitario nell'Unione nell'ambito di contratti normali

    [29 188 – 42 160 ]

    [28 441 – 41 081 ]

    [24 928 – 36 007 ]

    [26 808 – 38 722 ]

    Indice

    100

    97

    85

    92

    Costo unitario di produzione nell'ambito di contratti normali

    [25 996 – 37 550 ]

    [28 339 – 40 935 ]

    [24 193 – 34 946 ]

    [24 080 – 34 783 ]

    Indice

    100

    109

    93

    93

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (235)

    Il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione nell'ambito di contratti normali è diminuito del 15 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare dell'8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il prezzo di vendita unitario medio nell'ambito di contratti normali è diminuito dell'8 % nel periodo in esame.

    (236)

    Il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione nell'ambito di contratti normali è aumentato del 9 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire del 15 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2019. Nel complesso il costo unitario di produzione nell'ambito di contratti normali è diminuito del 7 % nel periodo in esame.

    5.5.3.2.   Costo del lavoro

    (237)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 14

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

    80 168

    82 390

    75 923

    83 832

    Indice

    100

    103

    95

    105

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (238)

    Il costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione è lievemente aumentato del 3 % tra il 2018 e il 2019, è diminuito dell'11 % tra il 2019 e il 2020 per poi aumentare nuovamente del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il costo medio del lavoro per dipendente è lievemente aumentato del 5 % nel periodo in esame.

    (239)

    La riduzione del costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione tra il 2019 e il 2020, nonostante la stabilità del numero di dipendenti, è imputabile alle misure di sostegno pubblico connesse alla pandemia di COVID-19. L'aumento tra il periodo dell'inchiesta di riesame e il 2020 è imputabile ad adeguamenti all'inflazione, all'assunzione di professionisti nel settore della R&S e a premi di produzione.

    5.5.3.3.   Scorte

    (240)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 15

    Scorte

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Scorte finali (in tonnellate)

    922

    740

    1 009

    1 049

    Indice

    100

    80

    109

    114

    Scorte finali in percentuale della produzione (%)

    5

    5

    8

    6

    Indice

    100

    107

    164

    120

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (241)

    Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 % tra il 2019 e il 2018, per poi aumentare del 42 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2019. Nel complesso il livello delle scorte è aumentato del 14 % nel periodo in esame.

    (242)

    L'elevato livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel 2020 ha fatto seguito al basso consumo, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame ha rispecchiato l'aumento della produzione.

    5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (243)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 16

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2018

    2019

    2020

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    11,5

    6,5

    2,0

    7,7

    Indice

    100

    56

    17

    67

    Flusso di cassa (EUR)

    42 601 601

    36 752 500

    14 507 327

    36 754 191

    Indice

    100

    92

    59

    79

    Investimenti (EUR)

    13 364 299

    12 282 221

    7 843 646

    10 537 497

    Indice

    100

    92

    59

    79

    Utile sul capitale investito (%)

    65

    22

    9

    38

    Indice

    100

    34

    14

    59

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (244)

    La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile lordo prima delle imposte (calcolato come differenza tra il fatturato e il costo delle merci vendute) derivante dal totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è stata redditizia, con un tasso di redditività fluttuante. In particolare la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita dell'83 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 285 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso la redditività è diminuita del 33 % nel periodo in esame.

    (245)

    Tra il 2019 e il 2021 la redditività è stata inferiore al profitto di riferimento del 10 % stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza (109). L'industria è caratterizzata da un'elevata percentuale di costi fissi legati al processo di produzione in quanto i forni non possono essere spenti. Pertanto la Commissione ha concluso che un profitto di riferimento di almeno il 10 % era ancora valido e di fatto realizzato nel periodo in esame, nel 2018.

    (246)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un calo del 66 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 153 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 14 % nel periodo in esame. Il flusso di cassa netto ha seguito l'andamento della redditività dell'industria dell'Unione.

    (247)

    Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 41 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 34 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel periodo in esame gli investimenti sono nel complesso diminuiti del 21 %. Nel periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione hanno superato 43 milioni di EUR. Sono stati effettuati investimenti volti a migliorare il processo di riciclaggio con un nuovo processo di produzione, a migliorare la capacità di produzione e di R&S per i prodotti a grani più fini e a sviluppare ulteriori capacità di materie prime per dipendere di meno dai fornitori di materie prime di paesi terzi. Gli investimenti per l'espansione della capacità produttiva sono stati effettuati principalmente nel 2018 e nel 2019 e hanno mostrato i loro effetti nel 2021, come indicato nella tabella 9. Sono stati inoltre effettuati investimenti in nuovi forni ad alta tecnologia e nel risparmio energetico.

    (248)

    L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è stato positivo. L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è diminuito dell'86 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 322 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso l'utile sul capitale investito è diminuito del 42 % nel periodo in esame.

    5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (249)

    Grazie ai dazi antidumping in vigore, la situazione dell'industria dell'Unione è in via di miglioramento.

    (250)

    Nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite del 53 %. In particolare le importazioni in RPA dalla Cina sono diminuite del 56 %. Tuttavia anche il prezzo delle importazioni in RPA dalla Cina è diminuito del 16 % nel periodo in esame.

    (251)

    I prezzi all'importazione dalla Cina in RPA sono stati leggermente superiori ai prezzi dell'Unione nel periodo 2018 e 2020 (3 % nel 2018, 3 % nel 2019 e 4 % nel 2020). Ciò spiega perché il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito costantemente nello stesso periodo tra il 2018 e il 2020. Tuttavia nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi cinesi in RPA sono diminuiti del 7 % rispetto ai prezzi dell'Unione. Tale dato ha coinciso con un aumento del volume delle importazioni dalla Cina del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020.

    (252)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite, la quota di mercato e il numero di dipendenti sono complessivamente aumentati in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo.

    (253)

    Tuttavia la produzione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato un lieve calo complessivo.

    (254)

    Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) erano positivi nell'intero periodo in esame, pur registrando una tendenza generale al ribasso.

    (255)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    6.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (256)

    Al considerando 255, la Commissione ha espresso la conclusione che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

    (257)

    A tale proposito la Commissione ha esaminato i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione, iii) il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e iv) il loro probabile impatto sull'industria dell'Unione.

    Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

    (258)

    Come spiegato ai considerando da 147 a 154, la Cina dispone di una notevole capacità produttiva per la fabbricazione del prodotto in esame, pari a circa 90 000 tonnellate, e di una capacità inutilizzata di [56 000 – 60 000] tonnellate. Tale capacità inutilizzata è pari a oltre 3,5 volte il consumo del mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    Attrattiva del mercato dell'Unione

    (259)

    In assenza di misure antidumping, la capacità inutilizzata sarebbe probabilmente utilizzata per produrre per l'esportazione nell'Unione, poiché questa rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi come descritto ai considerando da 156 a 163. Inoltre non vi sono indicazioni di un eventuale incremento della domanda del prodotto oggetto del riesame sui mercati dei paesi terzi e della RPC, mentre il consumo nell'Unione ha registrato una forte ripresa dal 2020. È pertanto probabile che le importazioni dalla RPC riprendano ad accedere al mercato dell'Unione in quantità significative in caso di scadenza delle misure.

    Probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

    (260)

    Come indicazione del livello di prezzo al quale è probabile che il prodotto in esame venga importato nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come illustrato al considerando 191, quasi tutte le importazioni nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame sono state effettuate in RPA. Su tale base, i prezzi in RPA senza dazi antidumping e con dazi doganali inclusi sarebbero ancora mediamente inferiori del 2 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Pertanto, poiché i prezzi all'importazione cinesi sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, è probabile che le importazioni cinesi aumentino in assenza delle misure vigenti.

    Impatto sull'industria dell'Unione

    (261)

    Data la notevole capacità inutilizzata, è probabile che i volumi delle importazioni cinesi aumentino in modo significativo ed esercitino una notevole pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione. In questo scenario è molto probabile che l'industria dell'Unione non sia in grado di mantenere gli attuali livelli dei prezzi e sia costretta a ridurli allineandoli ai prezzi delle importazioni cinesi.

    (262)

    Pur essendo probabile che l'industria dell'Unione continui a essere redditizia in caso di un allineamento dei prezzi del 2 %, tale livello di redditività non sarebbe sostenibile a breve e medio termine, in quanto sarebbe (ampiamente) inferiore al profitto di riferimento del 10 %. Tuttavia tale scenario non tiene conto della riduzione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione che probabilmente si verificherebbe se le misure fossero abrogate, come spiegato al considerando 163. Di fatto, l'industria dell'Unione ha bisogno di un certo livello di profitti per poter continuare a investire al fine di migliorare il processo di produzione mediante riciclaggio della materia prima, tenuto conto delle difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime vergini, al fine di migliorare continuamente le capacità di produzione e di R&S per i prodotti a grani più fini e di sviluppare ulteriori capacità per le materie prime per dipendere di meno dai fornitori di materie prime di paesi terzi.

    (263)

    La Commissione ha inoltre ritenuto che i produttori esportatori cinesi siano in grado di ridurre i loro prezzi nei confronti dell'Unione, pur continuando a vendere a prezzi superiori a tale livello in altri paesi terzi. Data la notevole capacità inutilizzata in Cina e il fatto che l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova che dimostri che tale capacità inutilizzata possa essere assorbita dai mercati di altri paesi terzi o dal mercato interno cinese, esiste per i produttori esportatori cinesi un forte incentivo a ridurre ulteriormente i livelli dei prezzi (ossia al di sotto dei prezzi in RPA) al fine di acquisire quote di mercato nell'Unione. Questo perché, come indicato al considerando 155, la Cina controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno. Inoltre i prezzi cinesi del periodo dell'inchiesta di riesame comprendono anche un aumento temporaneo dei costi del trasporto marittimo di merci dovuto alle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia di COVID-19. In questo scenario gli elevati volumi di carburo di tungsteno conveniente eserciteranno una considerevole pressione sui prezzi nei confronti dell'industria dell'Unione, che dovrà ridurre ulteriormente i propri prezzi per riuscire ancora a vendere sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'industria dell'Unione perderà anche volumi di vendita, perché non sarà in grado di portare i prezzi allo stesso basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi. L'industria dell'Unione reagirà pertanto con un mix di strategie volte alla riduzione dei prezzi e dei volumi.

    (264)

    In tale contesto la Commissione ha tenuto conto di due fattori principali. In primo luogo, l'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale e caratterizzata da elevati costi fissi, in quanto i forni non possono essere spenti. In secondo luogo, a causa di tale struttura dei costi, le diminuzioni dei prezzi hanno un impatto maggiore sulla redditività che sul calo del volume delle vendite, poiché tale calo può essere assorbito finché i costi fissi sono coperti.

    (265)

    In questo contesto, come nel precedente riesame in previsione della scadenza (110), la Commissione ha dapprima analizzato lo scenario di un calo del volume delle vendite del 25 %, che probabilmente si verificherà nel breve termine. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tale calo ammonterebbe a 4 250 tonnellate o ad appena il [10 - 13] % della capacità inutilizzata cinese. Ipotizzando la risposta più probabile dell'industria dell'Unione, ossia un mix di riduzione dei prezzi e del volume, essa sarebbe andata in perdita (già pari al 2 % se calcolata in base ai prezzi in RPA) nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (266)

    In secondo luogo, la Commissione ha analizzato lo scenario di un calo del volume delle vendite del 50 %. È probabile che questo scenario si verifichi nel medio termine (2-3 anni), in particolare per quanto riguarda le applicazioni di prodotti a pezzatura grossa e a minor valore aggiunto, caso in cui gli utilizzatori saranno costretti ad acquistare il prodotto in esame più conveniente anziché il prodotto simile. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tale calo ammonterebbe a 8 500 tonnellate o al [21 - 26] % della capacità inutilizzata cinese. Con una risposta che preveda un mix di riduzione dei prezzi e del volume, l'industria dell'Unione andrebbe in perdita (il margine negativo sarebbe già pari al 16 % se calcolato in base ai prezzi in RPA).

    (267)

    Alla luce di quanto precede, una riduzione del prezzo di vendita al di sotto del prezzo all'importazione in RPA nel periodo dell'inchiesta di riesame, unitamente a un calo dei volumi delle vendite, trasformerà l'industria dell'Unione in un'industria in perdita. Nel medio termine è probabile che i produttori dell'Unione non integrati a valle saranno obbligati a liquidare la loro attività perché saranno direttamente esposti sul mercato libero alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina. I produttori dell'Unione integrati a valle continueranno invece a vendere carburo di tungsteno agli utilizzatori collegati a prezzi inferiori. Più a lungo termine è probabile che anche i produttori dell'Unione integrati a valle cessino la loro attività perché nel lungo periodo non saranno in grado di competere con questa pressione, visto che anche i loro utilizzatori collegati sceglieranno di acquistare carburo di tungsteno dalla Cina.

    (268)

    Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

    (269)

    Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che, alla luce della crescita complessivamente positiva dell'industria dell'Unione, da un lato, e dei prezzi all'importazione, della quantità delle importazioni e della quota di mercato degli esportatori cinesi sul mercato dell'Unione, dall'altro, la conclusione della Commissione relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio non sembra essere suffragata da elementi di prova.

    (270)

    La valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio si è basata sugli elementi presentati nei considerando da 257 a 267, quali i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione, iii) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e iv) il loro probabile impatto sull'industria dell'Unione; pertanto, non sugli elementi suggeriti da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (271)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno inoltre sostenuto che più di tre decenni di protezione hanno suscitato l'impressione che il rischio di reiterazione del pregiudizio sembri persistente per l'industria dell'Unione.

    (272)

    La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. L'inchiesta attuale ha stabilito la reiterazione del pregiudizio in base agli elementi di cui al considerando 257. Il fatto che le misure siano in vigore da un lungo periodo di tempo non incide sull'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio, che è effettuata in occasione di ciascun riesame in previsione della scadenza. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    7.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (273)

    In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia chiaramente contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori di materie prime. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (274)

    In primo luogo, è opportuno rilevare l'importanza del prodotto oggetto del riesame per alcune industrie dell'Unione. Il carburo di tungsteno è fondamentale per la produzione di macchinari, in particolare nei settori automobilistico e dell'aviazione, per le macchine del settore edile, in particolare per infrastrutture quali strade, autostrade e binari ferroviari, e per gli strumenti di estrazione e perforazione. Inoltre il carburo di tungsteno ha varie applicazioni nel settore della sicurezza e della difesa. Tutte queste applicazioni inducono a ritenere che diverse catene del valore dipendano dalla fornitura continua e frequente di pezzi di usura o rivestimenti superficiali in carburo di tungsteno per mantenere in funzione macchinari e strumenti.

    (275)

    Occorre inoltre ricordare che nelle inchieste precedenti si è ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

    (276)

    Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

    7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (277)

    Come indicato al considerando 166, nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori dell'Unione appartenenti a sette gruppi. Di questi, sei richiedenti appartenevano a cinque gruppi. Nashira Hardmetals S.r.l. ("Nashira") ha inoltre collaborato all'inchiesta come utilizzatore, in quanto la sua attività di utilizzatore del prodotto oggetto del riesame era prevalente rispetto all'attività di produzione. La maggior parte dell'industria dell'Unione ha pertanto partecipato attivamente all'inchiesta.

    (278)

    Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 249 a 255 e degli argomenti relativi all'analisi del rischio reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 256 a 268, la Commissione ha concluso che verosimilmente l'industria dell'Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria in caso di scadenza dei dazi antidumping. Le misure si sono dimostrate essenziali per mantenere la produzione del carburo di tungsteno nell'UE perché l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di resistere alla pressione dei grandi volumi di importazioni di carburo di tungsteno oggetto di dumping dalla RPC venduti nel mercato dell'UE al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione.

    (279)

    Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione, in quanto le misure vigenti hanno ridotto la concorrenza diretta del carburo di tungsteno proveniente dalla Cina a prezzi sleali. Hanno consentito ai produttori di carburo di tungsteno dell'Unione di investire intensamente per innovare il processo di produzione e aumentare le capacità di riciclaggio e di materie prime, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina e contribuire all'economia circolare, inserita nell'agenda del Green Deal europeo (111).

    (280)

    Per contro, l'eventuale abrogazione delle misure avrà probabilmente un effetto negativo sull'industria dell'Unione, compromettendo gravemente la possibilità di sopravvivenza dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, potrebbe essere costretta a cessare le proprie attività, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili e la concorrenza sul mercato dell'UE. Se i produttori dell'Unione cesseranno la produzione, i produttori di utensili in metallo duro e di parti di macchine dell'UE dipenderanno prevalentemente dalle importazioni di materie prime da paesi terzi, e principalmente dalla RPC, che non solo è il principale produttore mondiale di tungsteno ma possiede anche gran parte delle riserve mondiali.

    7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (281)

    Nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

    (282)

    Come indicato dai richiedenti nella domanda, il mancato riscontro può essere dovuto al fatto che gli importatori generalmente commerciano un'ampia gamma di metalli e dispongono di fonti alternative di approvvigionamento di carburo di tungsteno oltre all'Unione e alla Cina, come Israele, Russia, Giappone, Corea del Sud e USA.

    (283)

    In linea con le risultanze delle inchieste precedenti, non vi erano elementi comprovanti che gli importatori non sarebbero in grado di continuare a rifornirsi dalla RPC o che avessero notevoli difficoltà a trovare altre fonti.

    (284)

    Su tale base la Commissione ha concluso che gli importatori non hanno motivi validi a sfavore del mantenimento delle misure in vigore.

    7.3.   Interesse degli utilizzatori

    (285)

    All'apertura sono stati contattati 54 importatori/utilizzatori noti cui è stato fornito un link al questionario sul sito web della Commissione. Nove di questi utilizzatori si sono manifestati entro i termini concessi (tra cui, come indicato al considerando 277, Nashira, che produceva anche piccoli volumi del prodotto simile). Essi usavano il carburo di tungsteno, tra l'altro, per fabbricare carburo cementato per la produzione di utensili in metallo duro per vari settori come quello automobilistico, aerospaziale e dei macchinari.

    (286)

    Sette dei nove utilizzatori hanno risposto al questionario (tre dei sette sono collegati).

    (287)

    Altri 10 utilizzatori si sono manifestati prima della divulgazione delle informazioni. Detti utilizzatori hanno espresso la loro opinione riguardo al mantenimento delle misure in vigore, ma non hanno risposto al questionario. Inoltre un altro utilizzatore ha espresso la propria opinione prima della divulgazione delle informazioni, ma, non avendo confermato la riservatezza di tale opinione e non avendo fornito una sintesi non riservata, la sua opinione non è stata presa in considerazione.

    (288)

    Tra i sette utilizzatori che hanno risposto al questionario, cinque si sono opposti al mantenimento delle misure: Betek, Gühring, Konrad Friedrichs e G-ELIT e Höganäs Germany GmbH ("Höganäs"). Per contro, Nashira ha appoggiato il mantenimento delle misure, mentre Saar-Hartmetall und Werkzeuge GmbH ("Saar-Hartmetall"), pur essendo generalmente favorevole alle misure antidumping, ha sostenuto che, in quanto società più piccola, essa risentiva maggiormente delle misure antidumping rispetto alle società più grandi.

    (289)

    Inoltre, dei 10 utilizzatori che hanno reso nota la loro opinione prima della divulgazione delle informazioni ma non hanno risposto al questionario, sei hanno appoggiato il mantenimento delle misure: Ceratizit Austria GmbH, Ceratizit Luxembourg S.à r.l., AB Sandvik Coromant, Seco Tools AB, Dormer Pramet s.r.o. e Hyperion Materials &Technologies ("Hyperion"). In base a informazioni pubbliche, cinque di questi utilizzatori erano collegati all'industria dell'Unione. Per contro, quattro si sono opposti al mantenimento delle misure: Fabricación Metales Duros S.A.L., Atlas Diamant GmbH, Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH e Oerlikon METCO WOKA GmbH.

    (290)

    I cinque utilizzatori collegati all'industria dell'Unione hanno sostenuto che il tungsteno era una materia prima strategica e che il carburo di tungsteno era il componente di base per gli utensili in metallo duro e le parti di macchine, ampiamente utilizzati nei settori industriale e dell'edilizia nell'UE. Hanno inoltre affermato che, poiché gli utensili e le parti di macchine erano materiali di consumo, una fornitura stabile di carburo di tungsteno per la produzione di nuovi utensili e componenti sarebbe fondamentale per il funzionamento generale della catena del valore dell'industria dell'Unione e dell'economia dell'UE in generale. Hanno sostenuto che l'industria del carburo di tungsteno dell'Unione aveva un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità dell'approvvigionamento.

    (291)

    Hyperion ha appoggiato il mantenimento delle misure anche alla luce del ruolo dell'industria dell'Unione nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nei confronti del mercato dell'UE, oltre a considerazioni riguardanti la sostenibilità, l'economia circolare e l'ambiente.

    (292)

    Saar-Hartmetall ha sostenuto che, in caso di abrogazione delle misure, nel breve termine gli utilizzatori trarrebbero vantaggio dai bassi prezzi all'importazione dalla Cina e l'industria dell'Unione sarebbe estromessa dal mercato. Tuttavia, a medio e lungo termine, i produttori cinesi del prodotto in esame diventerebbero dominanti sul mercato e sarebbero in grado di fissare i prezzi nell'Unione. Hyperion ha inoltre sostenuto che la diminuzione o la cessazione della produzione dell'industria dell'Unione farebbe sorgere problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di carburo di tungsteno nel mercato dell'UE. Come dimostrato dalla pandemia di COVID-19, l'approvvigionamento a lunga distanza dalla Cina è stato fragile e pertanto l'approvvigionamento locale nell'Unione deve rimanere un'opzione praticabile.

    (293)

    I quattro utilizzatori che si sono opposti al mantenimento delle misure, che non hanno risposto al questionario, hanno affermato che i dazi antidumping sul carburo di tungsteno indebolirebbero la loro competitività a livello globale.

    (294)

    Betek, il Gruppo Gühring, Höganäs, Nashira e Saar-Hartmetall ("gli utilizzatori che hanno collaborato") hanno acquistato una quantità del prodotto oggetto del riesame corrispondente al 22,9 % del consumo del mercato libero nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi hanno acquistato il prodotto oggetto del riesame dall'industria dell'Unione, dalla Cina e da altri paesi terzi. La maggior parte delle loro importazioni dalla Cina è stata effettuata in RPA. Altri paesi terzi che hanno fornito carburo di tungsteno agli utilizzatori che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta comprendevano: Israele, Russia, Giappone e Vietnam.

    (295)

    L'inchiesta ha rivelato che il fatturato derivante dalla vendita di prodotti che incorporano carburo di tungsteno, per gli utilizzatori che hanno collaborato, rappresentava tra il 24 % e il 100 % del loro fatturato totale nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alcuni utilizzatori facevano parte di gruppi verticalmente integrati e vendevano alcuni prodotti fabbricati ad altre società del gruppo, mentre altri erano entità indipendenti che vendevano utensili in carburo cementato sia sul mercato dell'UE che al di fuori dell'Unione. Per quanto riguarda le vendite al di fuori dell'Unione, una parte sostanziale del carburo di tungsteno utilizzato come materia prima è stata acquistata dalla RPC in RPA, senza quindi pagare dazi all'importazione.

    (296)

    Gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia gamma di prodotti che incorporano il prodotto oggetto del riesame. La rilevanza dei costi del carburo di tungsteno variava notevolmente da un utilizzatore all'altro. In base alle informazioni fornite da diversi utilizzatori, il carburo di tungsteno rappresentava tra il 13 % e il 71 % dei costi dei prodotti che incorporano carburo di tungsteno e tra il 7 % e il 22 % dei costi totali sostenuti dalle società per tutti i prodotti fabbricati. Alcuni utilizzatori hanno fornito dati sui costi per tipi di prodotto rappresentativi da essi selezionati, mentre altri hanno fornito costi per l'intera società. Pertanto tale analisi è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione della Commissione per ciascuno dei due confronti.

    (297)

    Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno generalmente registrato utili nel periodo dell'inchiesta di riesame, sia a livello dell'intera società sia per i prodotti che incorporano il prodotto in esame. La redditività a livello societario rappresentava tra l'1 % e il 7 % del fatturato totale, mentre la redditività dei prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame rappresentava tra il 3 % e il 6 % del fatturato realizzato dalle vendite di tali prodotti.

    (298)

    Uno degli utilizzatori che hanno collaborato, Höganäs, ha sostenuto che, a causa delle misure antidumping in vigore, doveva competere con le società che fabbricano prodotti finiti al di fuori dell'Unione e che hanno accesso a materie prime più convenienti. Di conseguenza aveva dovuto accettare margini inferiori rispetto agli utilizzatori nei paesi terzi.

    (299)

    La Commissione ha riscontrato, come rammentato al considerando 297, che secondo le risultanze dell'inchiesta gli utilizzatori sono stati generalmente in grado di realizzare un certo profitto nel periodo dell'inchiesta di riesame. In questo contesto l'argomentazione secondo cui gli utilizzatori in altri paesi realizzano presumibilmente maggiori profitti rispetto agli utilizzatori dell'Unione non è di per sé sufficiente per concludere che le misure sono chiaramente contrarie all'interesse dell'Unione. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    (300)

    Il Gruppo Gühring, che si è opposto alle misure, ha sostenuto che, in caso di mantenimento delle stesse, perderebbe quote di mercato dei suoi prodotti in carburo cementato, in quanto si troverebbe in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti al di fuori dell'Unione, che potrebbero acquistare carburo di tungsteno cinese senza pagare i dazi antidumping. Ha affermato che il costo principale dei suoi prodotti è costituito dalle materie prime (ossia il carburo di tungsteno), una materia prima che non può essere sostituita da un'altra. Inoltre non potrebbe assorbire i costi più elevati delle materie prime e l'unico modo per evitare di perdere quote di mercato sarebbe trasferire gli impianti produttivi al di fuori dell'Unione.

    (301)

    Il mantenimento delle misure si limiterebbe al mantenimento dell'aliquota del dazio antidumping stabilita nell'inchiesta iniziale, ossia all'applicazione della stessa aliquota del dazio. Pertanto gli utilizzatori non dovrebbero sostenere costi delle materie prime più elevati rispetto a quelli attuali. La Commissione ha riscontrato, come rammentato al considerando 297, che secondo le risultanze dell'inchiesta generalmente gli utilizzatori hanno registrato utili nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla delocalizzazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che gli utilizzatori non hanno trasferito la maggior parte della loro produzione, nonostante le misure in vigore, e non vi erano elementi di prova che dimostrassero, al contrario, che l'abrogazione delle misure impedirebbe la delocalizzazione in Cina o in altri paesi terzi. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

    (302)

    Saar-Hartmetall ha affermato che, mentre l'industria dell'Unione potrebbe sopravvivere in uno scenario di mantenimento delle misure, gli utilizzatori che producono utensili in metallo duro non sarebbero competitivi nei prodotti a maggiore intensità di materie prime e nei prodotti privi di uno specifico know-how tecnologico.

    (303)

    La Commissione ha osservato che finora le misure non avevano impedito agli utilizzatori di trasformare il prodotto in esame senza dazi, in quanto la stragrande maggioranza delle importazioni era in RPA, quindi senza dazi. Come indicato nella tabella 7, nel periodo dell'inchiesta di riesame gli utilizzatori hanno pagato dazi antidumping solo su 38 tonnellate importate nel regime normale. Inoltre questo modello di scambi commerciali non sembra essere necessariamente incentivato dalle misure: come ricordato al considerando 274, il carburo di tungsteno ha una varietà di applicazioni in molti settori in tutti i paesi, pertanto gli utensili in metallo duro realizzati in carburo di tungsteno sono prodotti "globali" suscettibili, in tutta probabilità, di essere esportati dall'Unione. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

    (304)

    Dall'inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, i numerosi utilizzatori che hanno presentato osservazioni sono stati in grado di proseguire la loro attività nell'UE acquistando dall'industria dell'Unione, importando dalla Cina in RPA senza pagare dazi antidumping e importando da altre fonti di carburo di tungsteno. Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati effettivamente pagati dazi antidumping solo su 38 tonnellate di carburo di tungsteno importate nel regime normale. Inoltre gli utilizzatori hanno generalmente registrato utili nonostante le misure antidumping in vigore. Oltre a ciò, diversi utilizzatori, sia collegati che non collegati all'industria dell'Unione, a prescindere dal loro eventuale coinvolgimento anche nella produzione del prodotto simile, hanno appoggiato il mantenimento delle misure. In tali circostanze la Commissione è giunta alla conclusione che le misure in vigore non hanno un impatto negativo significativo sugli utilizzatori.

    7.4.   Interesse dei fornitori di materie prime

    (305)

    Due società e un'associazione dell'industria di riciclaggio a monte si sono manifestate esprimendo il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Le due società erano la RS-Recycling GmbH e la PA Metals Recycling OHG, mentre l'associazione era la "European Recycling Industries' Confederation" (EuRIC). Un altro utilizzatore si è manifestato e ha presentato la sua osservazione, ma, non avendone confermato la riservatezza e non avendo fornito una sintesi non riservata, la sua osservazione non è stata presa in considerazione.

    (306)

    Le due società summenzionate e l'associazione hanno sostenuto di aver effettuato ingenti investimenti nell'attività di riciclaggio del tungsteno e di altri rottami metallici e che, alla luce degli obiettivi ambientali globali e dell'Unione, lo sviluppo di economie circolari e catene del valore sostenibili era diventato sempre più importante. Hanno inoltre affermato che la Cina disponeva delle maggiori riserve di tungsteno al mondo e che il governo della RPC tendeva a mantenere bassi i prezzi dei prodotti di tungsteno di base per scoraggiare l'uso di materie prime secondarie. Hanno pertanto sostenuto che, in caso di scadenza delle misure e di ripresa delle importazioni oggetto di dumping di carburo di tungsteno dalla Cina (ottenuto principalmente da materie prime principali), l'Unione perderebbe una parte importante della sua catena del valore circolare, il che metterebbe i riciclatori dell'UE a rischio di fallimento e vanificherebbe gli sforzi dell'Unione volti a creare catene di approvvigionamento sostenibili e circolari.

    (307)

    Su questa base la Commissione è giunta alla conclusione che è nell'interesse dei fornitori mantenere le misure antidumping in vigore.

    7.5.   Altri elementi presi in esame

    7.5.1.   Concorrenza nell'Unione e nuovo ingresso sul mercato

    (308)

    I produttori esportatori Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che il mercato dell'Unione era caratterizzato da operatori di mercato strettamente interconnessi, con relazioni commerciali di lunga data, che avrebbero dissuaso le parti interessate dal presentare osservazioni chiaramente contrarie alle misure. Essi hanno sostenuto che il mercato dell'Unione rappresentava un mercato ben protetto e autosufficiente, senza che fosse necessario diversificare le fonti di approvvigionamento o garantire la concorrenza e che era dominato da operatori influenti a scapito degli utilizzatori e degli importatori. Essi hanno affermato che le preoccupazioni espresse da alcuni utilizzatori in merito alla fissazione dei prezzi e alla realizzazione di profitti implicavano che i costi e i prezzi sul mercato dell'Unione erano fissati a livelli molto più elevati rispetto ad altri paesi.

    (309)

    Si rammenta che sul mercato sono presenti sette gruppi di produttori dell'Unione, che utilizzano diversi processi di fabbricazione e diverse materie prime. Come citato ai considerando da 56 a 58, alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini mentre altri utilizzano sia materie prime vergini sia rottami. I sette gruppi di produttori dell'Unione sono indipendenti tra loro e sono in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che esistono altre fonti di approvvigionamento nel mercato dell'Unione, come ricordato nel considerato 294. Infine la Commissione ha osservato che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, quando sul mercato erano attivi sei gruppi di produttori dell'Unione, è entrato sul mercato Nashira, un nuovo produttore dell'UE. Ciò ha dimostrato che il mercato dell'Unione era ancora dinamico e che le barriere all'ingresso potevano essere superate. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    7.5.2.   Il tungsteno come materia prima critica, come potenziale materia prima strategica e come minerale proveniente da zone di conflitto

    (310)

    Dal 2011 il tungsteno è costantemente classificato come materia prima critica per l'Unione (112). La sua permanenza nell'elenco delle materie prime critiche dell'Unione è stata suggerita dalla Commissione nella sua proposta di normativa europea sulle materie prime critiche (113).

    (311)

    Inoltre, nella sua proposta di normativa europea sulle materie prime critiche, la Commissione ha proposto il tungsteno anche come materia prima strategica, concetto che comprende le materie prime che rivestono grande importanza per una tecnologia che contribuisce alla duplice transizione verde e digitale e agli obiettivi aerospaziali e di difesa (114).

    (312)

    Infine l'attenzione che l'Unione ha rivolto alla catena di approvvigionamento del tungsteno è stata ulteriormente confermata dall'inclusione del tungsteno tra i minerali provenienti da zone di conflitto nel regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto (115). Ciò implica che l'importazione di tungsteno richiede obblighi in materia di dovere di diligenza a carico degli importatori dell'Unione per garantire che il commercio di tungsteno non serva a finanziare gruppi armati, ad alimentare il lavoro forzato e altre violazioni dei diritti umani e a favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro nelle zone politicamente instabili.

    (313)

    Alla luce del complesso quadro normativo relativo alla catena di approvvigionamento del tungsteno nonché dell'importanza strategica del tungsteno, è pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere la produzione di carburo di tungsteno nell'Unione, promuovere il riciclaggio allo scopo di ridurre il consumo di materie prime principali e diminuire la relativa dipendenza dalle importazioni.

    7.5.3.   Eventuale proroga delle misure

    (314)

    Höganäs, che si è opposta al mantenimento delle misure, ha sostenuto di aver dovuto pagare il dazio antidumping sul carburo di tungsteno, ma che al contempo non esisteva alcun dazio antidumping sui prodotti a valle.

    (315)

    Nashira, società sia produttrice che utilizzatrice, favorevole al mantenimento delle misure, ha inoltre sostenuto di dover affrontare una forte concorrenza da parte dei produttori cinesi di utensili in metallo duro, spesso integrati verticalmente, che producono anche carburo di tungsteno e, in alcuni casi, possiedono miniere di tungsteno. Nashira ha anche sostenuto che le misure antidumping sul carburo di tungsteno non erano sufficienti a proteggere e a stabilizzare il mercato del tungsteno in Europa e ha proposto di introdurre misure antidumping anche sui prodotti a base di tungsteno di cui alle voci 8207 e 8209.

    (316)

    La Commissione ha osservato che l'ambito della presente inchiesta è limitato al carburo di tungsteno, al carburo di tungsteno fuso e al carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polveri metalliche. Nel contesto della presente inchiesta, la definizione del prodotto non può essere modificata. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

    7.5.4.   Durata delle misure

    (317)

    Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che le misure antidumping sul prodotto in esame sono in vigore da troppo tempo e che pertanto la loro proroga non era giustificata.

    (318)

    La Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui venga stabilita la persistenza o la reiterazione di dumping pregiudizievole e le misure non siano chiaramente contrarie all'interesse generale dell'Unione, tali misure devono essere mantenute. Tutte le condizioni sono soddisfatte nella presente inchiesta. Analogamente le parti interessate non hanno dimostrato l'esistenza di alcun motivo specifico in termini di interesse generale dell'Unione che deporrebbe chiaramente a sfavore della proroga delle misure. La Commissione non ha pertanto nessuna alternativa all'istituzione di misure antidumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

    7.5.5.   Carburo di tungsteno fuso

    (319)

    Technogenia ha sostenuto che non vi era più alcun interesse dell'UE che sostenesse le misure antidumping sul carburo di tungsteno fuso, in quanto l'industria dell'Unione ne ha cessato la produzione.

    (320)

    Sebbene l'inchiesta abbia dimostrato che il carburo di tungsteno fuso non è più prodotto sul mercato dell'Unione, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno sono parzialmente intercambiabili, come indicato al considerando 66. La Commissione ha inoltre constatato che esistono fonti alternative e che il carburo di tungsteno fuso può essere importato dal Canada senza dazi antidumping. L'argomentazione è stata quindi respinta.

    7.6.   Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

    (321)

    Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione per non mantenere le misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

    8.   MISURE ANTIDUMPING

    (322)

    Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sul carburo di tungsteno, sul carburo di tungsteno fuso e sul carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

    (323)

    A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (116), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (324)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (117) (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 33 %.

    3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7).

    (3)  Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59).

    (4)  Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 771/2004 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1o giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 53).

    (11)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 354 del 3.9.2021, pag. 2).

    (12)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 217 dell'1.6.2022, pag. 17).

    (13)  http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html.

    (14)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

    (15)  La Commissione ha anche verificato i dati macroeconomici presso la sede del legale rappresentante dei richiedenti.

    (16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 37.

    (17)  Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, considerando 11; regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, considerando da 17 a 19; e regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 196.

    (18)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

    (19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

    (20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 49.

    (21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 56 a 60.

    (22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 61 a 64.

    (23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 65 a 73.

    (24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 74 a 77.

    (25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 78 a 80.

    (26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 81 a 90.

    (27)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it.

    (28)  Domanda di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 sul carburo di tungsteno originario della Cina, presentata il 25 febbraio 2022 dall'industria del carburo di tungsteno dell'UE.

    (29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione.

    (30)  Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 60.

    (31)  Ibidem, punto 62.

    (32)  Ibidem, punto 63.

    (33)  Ibidem, punto 65.

    (34)  Ibidem, punto 70.

    (35)  Ibidem, punto 71.

    (36)  Ibidem, punto 72.

    (37)  Ibidem, punti da 72 a 75.

    (38)  Ibidem, punto 78.

    (39)  Ibidem, punto 76.

    (40)  Ibidem, punto 80.

    (41)  Ibidem, punto 81.

    (42)  Ibidem, punto 82.

    (43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 62, considerando 90).

    (44)  Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 86.

    (45)  Ibidem, punto 87.

    (46)  Ibidem, punto 88.

    (47)  Ibidem, punto 89.

    (48)  Ibidem, punto 90.

    (49)  Ibidem, punto 91.

    (50)  Ibidem, punto 94.

    (51)  Ibidem, punto 93.

    (52)  Ibidem, punto 91.

    (53)  Ibidem, punto 95.

    (54)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ (consultato l'11 maggio 2023).

    (55)  Cfr.: https://www.601.cn/ & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30386666552710 (consultato l'11 maggio 2023).

    (56)  Cfr.: http://www.gesac.com.cn & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

    (57)  Cfr.: http://www.zgcc.com/ (consultato l'11 maggio 2023).

    (58)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ (consultato l'11 maggio 2023).

    (59)  Cfr.: http://www.gesac.com.cn & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

    (60)  Relazione annuale 2021 di China Minmetals. Cfr.: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_11_WhMHFybV.pdf (consultato l'11 maggio 2023).

    (61)  Ibidem, pagina 189.

    (62)  Ibidem, pagina 181/244.

    (63)  Relazione annuale 2022 di Xiamen Tungsten, pagg. 237/304 e pagg. 255/304. Cfr.: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202304211585690834_1.pdf?1682102399000.pdf (consultato l'11 maggio 2023).

    (64)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ddjj/gztx/ (consultato l'11 maggio 2023).

    (65)  Cfr. ad esempio l'articolo 33 della costituzione del PCC.

    (66)  Cfr.: www.oke-carbide.com (consultato l'11 maggio 2023).

    (67)  Relazione semestrale 2022 di OKE carbide. Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-8/2022-08-10/8408838.PDF (consultato l'11 maggio 2023).

    (68)  Ibidem, pag. 133.

    (69)  Associazione cinese dell'industria del tungsteno. Disponibile all'indirizzo: https://www.ctia.net.cn/about/Charter/ (consultato l'11 maggio 2023) e statuto dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi. Disponibile all'indirizzo: www.chinania.org.cn (consultato l'11 maggio 2023).

    (70)  Cfr.: https://minmetalstungsten.com/news/940.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (71)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

    (72)  Articolo 2 dello statuto di Xiamen Tungsten. Cfr.: https://data.eastmoney.com/notices/detail/600549/AN202304211585690826.html# (consultato l'11 maggio 2023).

    (73)  Ibidem, articolo 98.

    (74)  Comunicazione 2023/48 concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023. Disponibile all'indirizzo: http://gi.mnr.gov.cn/202304/t20230412_2781069.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (75)  Ibidem, punto I.1.

    (76)  Ibidem.

    (77)  Ibidem, punto II.5.

    (78)  Comunicazione 2022/138 concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2022. Disponibile all'indirizzo: http://gi.mnr.gov.cn/202208/t20220817_2745900.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (79)  Ibidem, sezione I.

    (80)  14o piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime. Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (81)  Ibidem, punto VII.1.

    (82)  Ibidem.

    (83)  Cfr. il 14o piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di metalli non ferrosi di alta qualità. Disponibile all'indirizzo: http://www.jiangxi.gov.cn/art/2021/11/11/art_5006_3717077.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (84)  Ibidem, punto II.3.

    (85)  Ibidem.

    (86)  Ibidem. Punto III.2.

    (87)  Ibidem.

    (88)  Sezione IV.3 del 14o piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di un'industria manifatturiera di alta qualità. Disponibile all'indirizzo: http://fgw.henan.gov.cn/2022/01-27/2389710.html (consultato l'11 maggio 2023).

    (89)  Ibidem, punto IV.3.

    (90)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 78 a 80.

    (91)  Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (92)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

    (93)  Il valore di riferimento è disponibile all'indirizzo https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information.

    (94)  I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

    (95)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2021-45789.

    (96)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2021-37459

    (97)  https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

    (98)  https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

    (99)  http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html.

    (100)  http://www.ctia.com.cn/en/news/32684.html.

    (101)  La relazione può essere acquistata sul seguente sito web: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/.

    (102)  https://www.itia.info/assets/files/newsletters/ITIA_Newsletter_2018_05.pdf.

    (103)  La relazione può essere acquistata sul seguente sito web: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/.

    (104)  Il fattore di conversione da tungsteno a carburo di tungsteno è 1,065.

    (105)  https://www.mdpi.com/2075-163X/11/7/701

    (106)  https://www.argusmedia.com/en/news/2171663-china-to-maintain-ferroalloys-metals-tariffs-in-2021

    (107)  https://www.trademap.org/Index.aspx.

    (108)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 105 e 108.

    (109)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 161.

    (110)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 183.

    (111)  Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019).

    (112)  Il primo elenco di materie prime critiche è nel documento della Commissione Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime, COM (2011) 25 final del 2 febbraio 2011; il secondo elenco nella Comunicazione della Commissione concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa "materie prime", COM (2014) 297 final del 26 maggio 2014; il terzo elenco nella Comunicazione della Commissione concernente l'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE, COM(2017) 490 final del 13 settembre 2017; e il quarto elenco nella comunicazione della Commissione Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità, COM(2020) 474 final del 3 settembre 2020.

    (113)  Allegato II, sezione 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, COM(2023) 160 final del 16 marzo 2023.

    (114)  Allegato 1, sezione 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

    (115)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

    (116)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (117)  Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.


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