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Document 32023R1569

    Regolamento (UE) 2023/1569 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

    ST/11362/2023/INIT

    GU L 192 del 31.7.2023, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1569/oj

    31.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 192/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1569 DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 2023

    che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (2).

    (2)

    Il regolamento (UE) 2022/2309 attua la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio (3) e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite perché sono responsabili o coinvolte nelle violenze delle bande, in attività criminali o in violazioni dei diritti umani, oppure le sostengono, o compromettono in altro modo la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.

    (3)

    La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce criteri complementari sulla cui base l’Unione può applicare autonomamente le restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere risorse a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi («misure complementari»).

    (4)

    La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce inoltre che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza si deve applicare anche alle misure complementari.

    (5)

    È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2023/1574, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (6)

    Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato II della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 sia esercitato dal Consiglio.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2309,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2022/2309 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    È vietato:

    a)

    fornire assistenza tecnica in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell’elenco dell’allegato I o dell’allegato I bis;

    b)

    fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell’elenco dell’allegato I o dell’allegato I bis

    ;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis

    ;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   Nell’allegato I bis figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio che:

    a)

    sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi le persone, le entità o gli organismi che:

    i)

    sono coinvolti, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

    ii)

    sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

    iii)

    agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) e ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

    iv)

    violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

    v)

    pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

    vi)

    pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

    vii)

    impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

    viii)

    attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

    b)

    compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

    c)

    sono associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati ai sensi delle lettere a) e b).

    2.   Nell’allegato I bis sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità ivi menzionate.

    3.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni; la data e il luogo di registrazione; il numero di registrazione; e la sede di attività.»

    ;

    4)

    Nell’articolo 5, la lettera f è sostituita dal seguente:

    «f)

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l’allegato I e dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.»;

    5)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell’accertamento e della sua intenzione di rilasciare l’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

    2.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché:

    a)

    se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell’accertamento e il comitato delle sanzioni l’abbia approvato; e

    b)

    se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»

    ;

    6)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 6 bis

    1.   Fatto salvo l’articolo 5, in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

    Articolo 6 ter

    1.   In deroga all’articolo 3 e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.»

    ;

    7)

    all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto:

    i)

    per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale istituito prima di tale data;

    ii)

    per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I bis, di una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c)

    la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis;

    d)

    il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e)

    per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione o del vincolo.»

    ;

    8)

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis; e

    b)

    il pagamento non viola l’articolo 3, paragrafo 2.»

    ;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro interessato informa il comitato delle sanzioni della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.»

    ;

    9)

    all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I o nell’allegato I bis; o

    c)

    pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 3.»

    ;

    10)

    l’articolo 11 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis:

    a)

    trasmettono, prima del 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro loro appartenenti o da loro posseduti, detenuti o controllati all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati;

    a bis)

    trasmettono, prima del 9 settembre 2023 o entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I bis, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro loro appartenenti o da loro posseduti, detenuti o controllati all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e

    b)

    collaborano con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.»

    ;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettere a) e a bis).»

    ;

    c)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «5 bis.   L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a bis), non si applica fino al 2 settembre 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 1o agosto 2023.»

    ;

    11)

    all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;»;

    12)

    all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    i fondi congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8;»;

    13)

    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo.

    bis.   Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato I bis.

    ter.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.

    3.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

    L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»

    ;

    14)

    all’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

    «1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

    a)

    per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e I bis;

    b)

    per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I e dell’allegato I bis;

    c)

    per quanto riguarda la Commissione:

    i)

    l’inclusione del contenuto dellallegato I e dell’allegato I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

    ii)

    il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

    2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e dell’allegato I bis

    ;

    15)

    il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17).

    (3)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I BIS

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 4 bis

    ».

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