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Dokumentas 32023R1509

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

    C/2023/4817

    GU L 184 del 21.7.2023, p. 19—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumento teisinis statusas Galioja

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1509/oj

    21.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 184/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1509 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2023

    recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (3)

    La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l’impennata dei prezzi dell’energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall’autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l’invasione russa dell’Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell’energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.

    (4)

    Di conseguenza, la quota dei costi dell’energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l’aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l’uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.

    (5)

    I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell’Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l’inflazione generale.

    (6)

    Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

    (7)

    Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l’estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2023 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (2)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


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