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Document 32023R1506

    Regolamento (UE) 2023/1506 del Consiglio del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

    ST/11562/2023/INIT

    GU L 184 del 21.7.2023, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1506/oj

    21.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 184/5


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1506 DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 2023

    recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) stabiliti dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque dell’Unione e della Norvegia della divisione CIEM 3a per il 2023. L’Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni sul livello del TAC per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tali consultazioni si sono svolte sulla base della posizione dell’Unione approvata dal Consiglio il 12 giugno 2023. Il 29 giugno 2023 l’Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 6 076 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 4 253 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a. Tale livello del TAC corrisponde al livello che sarebbe stato indicato nel parere del CIEM per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 se il parere stesso si fosse basato sul presupposto che, nel primo semestre del 2023, non sarebbero state pienamente utilizzate le possibilità di pesca e che al 1o luglio 2023 sarebbero rimaste 900 tonnellate non pescate. Secondo i dati di cattura forniti dall’Unione e dalla Norvegia, tale successivo presupposto corrisponde al livello di sfruttamento delle possibilità di pesca al 1o luglio 2023. Allo scopo di fissare un TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a una volta all’anno anziché due: i) è opportuno che il TAC provvisorio per tale stock per il 2023 sia sostituito da un TAC definitivo per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2023 al livello convenuto con la Norvegia il 17 marzo 2023, e ii) è opportuno che il TAC per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 sia fissato al livello convenuto con la Norvegia il 29 giugno 2023.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

    (4)

    Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.

    (5)

    Le disposizioni del presente regolamento relative alle possibilità di pesca per il gamberetto boreale dovrebbero applicarsi a decorrere, rispettivamente, dal 1o gennaio 2023 e dal 1o luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2023/194

    L’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, l’allegato, punto 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato IA, parte B, è così modificato:

    1)

    la tabella relativa al gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03 A.)

    Danimarca

     

    1 429

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Svezia

     

    769

    (1)

    Unione

     

    2 198

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 117

    (1)

    (1)

    Questo contingente può essere pescato solo dal 1o gennaio al 30 giugno 2023.»;

    2)

    dopo la tabella relativa al gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a è inserita la tabella seguente:

    «Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03 A.2)

    Danimarca

     

    1 476

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Svezia

     

    795

    (1)

    Unione

     

    2 271

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 253

    (1)

    (1)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.».


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