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Document 32023R1325
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1325 of 23 June 2023 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Extremadura’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1325 della Commissione del 23 giugno 2023 relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Extremadura» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1325 della Commissione del 23 giugno 2023 relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Extremadura» (IGP)]
C/2023/4363
GU L 166 del 30.6.2023, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 166/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1325 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2023
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Extremadura» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Extremadura», trasmessa dalla Spagna a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe quindi essere approvata a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Extremadura» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione