Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1324

    Regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio del 29 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

    ST/10377/2023/INIT

    GU L 166 del 30.6.2023, p. 50–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1324/oj

    30.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 166/50


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1324 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 2023

    recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2023/194 fissa a zero il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per tale stock per il suddetto periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock non sarà fissato sulla base di tale parere scientifico, è opportuno stabilire un TAC provvisorio pari a 4 564 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023. Questo livello corrisponde alle catture di tale stock nel terzo trimestre del 2022.

    (3)

    Il 12 maggio 2023 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazionisul livello delle possibilità di pesca per lo spratto (Sprattus sprattus) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, nonché sul livello dei TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione e della Norvegia nella divisione CIEM 3a per il suddetto periodo. Tali consultazioni si sono svolte sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 4 maggio 2023. È pertanto opportuno fissare tali TAC ai livelli convenuti con il Regno Unito e la Norvegia.

    (4)

    Il 4 maggio 2023 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni sul livello del TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (2) e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 27 aprile 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare tale TAC al livello convenuto con il Regno Unito.

    (5)

    Dato che, in relazione ai diversi stock, la loro biomassa è inferiore al valore limite di riferimento («Blim») o che il CIEM non definisce valori di riferimento per la conservazione ma raccomanda di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata, nel 2023 dovrebbe essere vietata la flessibilità interannuale a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3).

    (6)

    I codici relativi a diverse condizioni riguardanti i contingenti norvegesi nell'ambito dei TAC inclusi nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194, che stabiliscono in quali zone la Norvegia può pescare i quantitativi a sua disposizione, risultano mancanti o non corretti. L’allegato IA di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato.

    (7)

    Gli articoli 15 e 17 del regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) vietano di detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) o squali seta (Carcharhinus falciformis), interi o in parti, nella zona della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (WCPFC). Al fine di evitare la sovrapposizione tra disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194.

    (8)

    Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può chiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Il regolamento (UE) 2022/109 (5) e il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio hanno fissato i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT rispettivamente per il 2022 e il 2023 in linea con l'esito delle riunioni annuali dell'ICCAT dell'anno procedente, che tengono conto, se del caso, dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione. Non dovrebbe essere possibile combinare tali riporti con i trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e il ricorso a tali trasferimenti dovrebbe pertanto essere vietato per il suddetto periodo.

    (9)

    Cinque Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le modifiche del loro piano di gestione dell'allevamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Sulla base di tali modifiche, il 9 maggio 2023 la Commissione ha trasmesso al segretariato dell'ICCAT il piano modificato di gestione dell'allevamento dell'Unione per il 2023 e l'11 maggio 2023 l'ICCAT ha pubblicato tali modifiche del piano dell'Unione. Il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento dell'Unione dovrebbero pertanto essere modificati in linea con tali modifiche.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/194 e (UE) 2022/109.

    (11)

    Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca il 1o luglio 2023 e oltre, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.

    (12)

    Le disposizioni del presente regolamento che modificano talune disposizioni del regolamento (UE) 2023/194 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Le disposizioni del presente regolamento relative alle possibilità di pesca per l'acciuga e lo spratto e la soppressione dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/194 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Le disposizioni del presente regolamento che riguardano l'ICCAT e che modificano talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/109 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate da tali modifiche o i quantitativi pertinenti non sono ancora stati trasferiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2023/194

    Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

    a)

    l'articolo 45 è soppresso;

    b)

    gli allegati IA e ID sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

    c)

    l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2022/109

    L'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109 è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia:

    a)

    l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022;

    b)

    l'articolo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1o luglio 2023;

    c)

    nell'allegato I, il punto 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1o luglio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

    (2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

    (3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (4)  Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

    1)

    nell'allegato IA:

    a)

    nella parte A, la tabella relativa all'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    2 183

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    2 381

    (1)

    Unione

    4 564

    (1)

     

     

     

    TAC

    4 564

    (1)

    (1)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 settembre 2023.»

    b)

    nella parte B, le tabelle relative agli stock elencati di seguito sono sostituite dalle seguenti:

    i)

    la tabella relativa allo spratto (Sprattus sprattus) e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    3a

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    17 608

    (1)(2)(3)

    TAC analitico

    Germania

    37

    (1)(2)(3)

    Svezia

    6 662

    (1)(2)(3)

    Unione

    24 307

    (1)(2)(3)

     

     

     

    TAC

    26 278

    (2)

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

    (3)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.»

    ii)

    la tabella relativa allo spratto (Sprattus sprattus) e alle catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

     

    1 221

    (1)(2)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    96 624

    (1)(2)

    Germania

     

    1 221

    (1)(2)

    Francia

     

    1 221

    (1)(2)

    Paesi Bassi

     

    1 221

    (1)(2)

    Svezia

     

    1 330

    (1)(2)(3)

    Unione

     

    102 838

    (1)(2)

    Norvegia

     

    10 000

    (1)

    Isole Fær Øer

     

    0

    (1)(4)

    Regno Unito

     

    4 482

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    117 320

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

    (2)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (3)

    Compresi i cicerelli.

    (4)

    Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.»

    iii)

    la tabella relativa allo spratto (Sprattus sprattus) nelle divisioni CIEM 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    7d e 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgio

     

    5

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    341

    (1)

    Germania

     

    5

    (1)

    Francia

     

    73

    (1)

    Paesi Bassi

     

    73

    (1)

    Unione

     

    497

    (1)

    Regno Unito

     

    1 940

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    2 437

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.»

    c)

    nelle parti B e F, nelle tabelle relative: i) all'aringa (Clupea harengus) nelle divisioni CIEM 7a a sud di 52° 30' N, 7g, 7h, 7j e 7k; ii) al merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni CIEM 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k; iii) alla molva azzurra (Molva dypterygia) nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12; iv) alla molva azzurra nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 2 e nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4; v) alla molva azzurra nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a; vi) al gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2°; e vii) IT: all’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8, è inserito quanto segue:

    «Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

    d)

    nella parte B:

    i)

    nella nota 2 della tabella relativa all'aringa (Clupea harengus) nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque della Norvegia della sottozona CIEM 4 a nord di 53° 30' N, il codice è sostituito dal seguente:

    «HER/*04B-C»;

    ii)

    nella nota 2 della tabella relativa al merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a; nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, alla fine della prima frase è inserito il codice seguente:

    «(COD/*3AX4-EU)»;

    iii)

    nella nota 2 della tabella relativa all'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a, alla fine della prima frase è inserito il codice seguente:

    «(HAD/*04-EU)»;

    iv)

    nella nota 1 della tabella relativa al merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a, alla fine della prima frase è inserito il codice seguente:

    «(WHG/*04-EU)»;

    v)

    nella nota 4 della tabella relativa al melù (Micromesistius poutassou) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, la zona «2°» è soppressa e alla fine della frase è inserito il codice seguente:

    «(WHB/*46AB7-EU)»;

    vi)

    nella nota 5 della tabella relativa al melù (Micromesistius poutassou) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, la zona «2°» è soppressa e dopo «12° O» è inserito il codice seguente:

    «(WHB/*46AB7)»;

    vii)

    nella nota 1 della tabella relativa alla passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a; nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, alla fine della prima frase è inserito il codice seguente:

    «(PLE/*3AX4-EU)»;

    2)

    nell'allegato ID, nelle tabelle relative alle specie seguenti: i) alalunga (del nord) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; ii) alalunga (australe) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N; iii) tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico; iv) pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; e v) pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N, è inserito quanto segue:

    «Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».


    ALLEGATO II

    Nell'allegato VI del regolamento (UE) 2023/194, il punto 6 è sostituito dal seguente:

    «6.

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Grecia

    2

    2 100,00

    Spagna

    4

    11 852,00

    Croazia

    4

    7 880,00

    Italia

    2

    9 370,00

    Cipro

    0

    0

    Malta

    6

    16 579,65

    Portogallo

    2

    500,00

    Tabella B

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Grecia

    649,00

    Spagna

    8 237,93

    Croazia

    2 947,00

    Italia

    1 100,00

    Cipro

    0

    Malta

    11 842,61

    Portogallo

    350,00 »


    ALLEGATO III

    Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109, nelle tabelle relative alle specie seguenti: i) alalunga (del nord) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; ii) alalunga (australe) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N; iii) tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico; iv) pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; e v) pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N, è inserito quanto segue:

    «Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».


    Top