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Document 32023R1141

    Regolamento (UE) 2023/1141 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3449

    GU L 151 del 12.6.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1141/oj

    12.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 151/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1141 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2023

    relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

    (3)

    Quando riceve una domanda l’Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

    (4)

    Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione dell’indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità.

    (5)

    In seguito a una domanda presentata dalla società Nestlé SA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto».

    (6)

    Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 aprile 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l’effetto dei beta-glucani sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali è consolidato. Le prove fornite non erano tuttavia sufficienti per stabilire un effetto sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali alle dosi di 1,3 g di beta-glucani per 25 g di carboidrati disponibili incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), come richiesto dal richiedente. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

    (7)

    In seguito a una domanda presentata dalla società Pharmactive Biotech Products, S.L. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Affron® e il contributo al mantenimento di un umore sano (domanda n. EFSA-Q-2020-00617). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi».

    (8)

    Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 6 luglio 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Affron® e un aumento dell’umore positivo. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

    (9)

    In seguito a una domanda presentata dalla società Praline i Cokolada j.d.o.o. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante l’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP e il mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda n. EFSA-Q-2020-00718). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana».

    (10)

    Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 9 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di MegaNatural®-BP, un estratto di vinaccioli standardizzato per il tenore di fenoli totali, acido gallico e la somma di catechina ed epicatechina, e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

    (11)

    In seguito a una domanda presentata dalla società Sensus B.V. (Royal Cosun) a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Frutalose® e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2020-00631). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «L’oligofruttosio di cicoria Frutalose® contribuisce a funzioni intestinali regolari grazie a un aumento della frequenza di evacuazione». Il richiedente ha inoltre fornito tre formulazioni alternative per l’indicazione.

    (12)

    Nel parere scientifico (5) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 12 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Frutalose® alle condizioni d’uso proposte e il mantenimento della normale funzione di defecazione. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

    (13)

    In sede di adozione del presente regolamento sono state prese in considerazione le osservazioni della società Nestlé SA riguardo al parere dell’Autorità sull’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447), pervenute alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non sono incluse nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

    (2)  EFSA Journal 2021;19(4):6493.

    (3)  EFSA Journal 2021;19(7):6669.

    (4)  EFSA Journal 2021;19(8):6776.

    (5)  EFSA Journal 2021;19(8):6775.


    ALLEGATO

    Indicazioni sulla salute respinte

    Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

    Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

    Indicazione

    Riferimento del parere EFSA

    Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

    Beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo, incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo, prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), e che presentano carboidrati disponibili nei cereali pronti per il consumo a un livello di almeno 1,3 g per 25 g

    Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto

    Q-2020-000447

    Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

    Affron®, estratto acquoso di zafferano, con una concentrazione della somma di crocine e safranale > 3,5 %, e destrina come supporto inerte

    Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi

    Q-2020-00617

    Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

    L’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP è interamente composto da uve coltivate in California contenenti componenti biologicamente attivi: fenoli totali (90-93 %), acido gallico (≥ 2 %) e catechina ed epicatechina (≥ 5 %). La distribuzione di composti fenolici in MegaNatural®-BP è costituita in media al 9 % da monomeri, al 69 % da oligomeri e al 22 % polimeri

    MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana

    Q-2020-00718

    Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

    Oligofruttosio di cicoria Frutalose®

    L’oligofruttosio di cicoria Frutalose® contribuisce a funzioni intestinali regolari grazie a un aumento della frequenza di evacuazione

    (e tre formulazioni alternative)

    Q-2020-00631


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